11.2006.142
Divorzio: scioglimento del regime dei beni e istituzione di una curatela educativa
22 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2006.142
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, ICCA
Titolo:
Divorzio: scioglimento del regime dei beni e istituzione di una curatela educativa
CURATELA VERSO IL FIGLIO
DIVORZIO SU RICHIESTA DI UN CONIUGE
REGIME DEI BENI FRA I CONIUGI
REGIME ORDINARIO O DI PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
art. 197 CC
art. 308 CC
Incarto n.
11.2006.142
Lugano
22 gennaio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.542 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 27 agosto 2004 da
AO 1 ora in
(patrocinato dall' PA 2
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 17 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1964), cittadini italiani, si sono sposati a __________
(ora in Provincia di __________) il 15 agosto 1988. Dal matrimonio sono nate E__________
(17 aprile 1995) ed E__________ (26 giugno 1996). Il marito, già aiuto cucina
alla __________, è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato per
motivi di salute con effetto dal 1° gennaio 2002 e percepisce rendite di invalidità.
La moglie, di formazione parrucchiera, non consta avere esercitato attività
lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati di fatto nell'agosto
del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per
trasferirsi altrove.
B. Il 27
agosto 2004 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, azione di divorzio unilaterale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – l'affidamento delle figlie alla madre (riservato
il suo diritto di visita) con assegnazione dell'autorità parentale a lei medesima, offrendo un contributo alimentare per le figlie pari alle rendite dell'Assicurazione invalidità da lui percepite per loro e rivendicando fr. 23 757.20 in liquidazione del regime dei
beni. Nella sua risposta del 25 novembre 2004 AP 1 ha
proposto di respingere l'azione, salvo aderire all'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), postulare un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1060.– mensili per ogni figlia,
oltre a un'indennità da definire sulla base dell'art. 124 CC. Nei successivi allegati
le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, durante la quale lo psicologo __________
è stato chiamato a rilasciare un referto sulla capacità del padre di “sostenere gli usuali diritti di visita”, al dibattimento finale del 24 maggio 2006
le parti hanno ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo
con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1), ha affidato le figlie alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ha istituito in favore delle
ragazze una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n.
3), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 350.– mensili
per la moglie fino al 30 giugno 2012, oltre a un
contributo per le figlie pari alle indennità ricevute
dall'Assicurazione invalidità, ha obbligato AP 1 a corrispondere al marito fr.
18 675.50
in liquidazione del regime dei beni (dispositivo n. 7.1), ha riconosciuto alla
moglie un'indennità di fr. 15 000.– sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC e ha condannato la stessa a
pagare al marito fr. 3675.50 in estinzione dei rispettivi debiti (dispositivo
n. 7.3). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 dicembre 2006 per ottenere che,
previa concessione dell'assistenza giudiziaria, i dispositivi n. 1, 3, 7.1 e
7.3 del giudizio impugnato siano annullati. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante si limita a chiedere
l'annullamento di alcuni dispositivi della sentenza impugnata. Una simile
domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio
riformatorio, non cassatorio (art.
309.
cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC). Dalle
motivazioni del ricorso si desume nondimeno che la convenuta postula la
modifica del giudizio pretorile nel senso di respingere la richiesta del marito
intesa a riscuotere fr. 18 675.50 in liquidazione del regime dei beni (dispositivi n. 7.1 e
7.
) e di annullare la curatela educativa istituita in favore delle figlie (dispositivo
n. 3). Ancorché al limite della sufficienza formale, su questi due temi il
rimedio può essere esaminato nel merito. Nulla la convenuta oppone invece al
principio del divorzio (dispositivo n. 1). Al proposito l'appello si rivela dunque
irricevibile.
2.
Per
quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accertato
che a suo tempo l'attore aveva contratto un debito di fr. 23 757.20 con la __________
per l'acquisto di una __________ “__________” e che la moglie aveva poi venduto l'automobile per fr. 17 500.–, dimostrando
di avere usato parte del ricavo (fr. 1528.40) per saldare debiti coniugali, onde
l'obbligo di rifondere al marito di fr. 15 971.60. Il primo giudice ha appurato
inoltre che la convenuta aveva ricevuto fr. 2703.90 dalla __________ per un
danno alla vettura. Egli ha fissato così il credito del marito verso di lei in
fr. 18 657.50. E siccome questi doveva alla moglie fr. 15 000.– quale
indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, in definitiva il Pretore ha tenuto
AP 1 a versare all'attore fr. 3675.50.
a) L'appellante
sostiene che la vettura in questione apparteneva in comproprietà ai coniugi, ragion
per cui il provento della vendita andava diviso a metà, così come andava diviso
a metà quanto ottenuto dalla citata compagnia d'assicurazione. Essa soggiunge
che, comunque sia, il ricavo è stato da lei usato per sopperire ai bisogni
correnti della famiglia, il marito non versandole alcunché.
b) Nella
fattispecie è pacifico le parti erano sottoposte al regime ordinario della
partecipazione agli acquisti. Dagli atti risulta altresì, e i fatti non sono
contestati, che durante la comunione domestica l'attore ha acquistato la nota
autovettura contraendo un debito presso la __________ e che la convenuta ha
venduto il veicolo per fr. 17 500.– (doc. 19) senza nulla versare al marito o alla banca per
saldare il debito (interrogatorio formale del 21 settembre 2005, risposta n.
8), tant'è che a carico del coniuge è stato emesso un attestato di carenza beni
per fr. 23 757.20 (doc. I). Ora, il bene in questione, acquistato a credito, rientrava
senza dubbio negli acquisti del marito (v. Deschenaux/Steinauer,
Les effets du mariage, Berna 2000, n. 1014 pag. 409), né davanti al Pretore la convenuta
ha mai contestato simile circostanza, limitandosi ad affermare di avere usato
il ricavo della vendita per pagare debiti della famiglia (risposta, pag. 5 ad
14). E siccome l'appellante ha poi venduto l'automobile del marito, la massa degli
acquisti dell'attore ha acquisito verso la massa degli acquisti di lei un credito
che va regolato allo scioglimento del regime dei beni. Analogo ragionamento vale
per la somma di fr. 2703.90 versata dalla __________ sul conto postale della
convenuta in liquidazione di un sinistro relativo al veicolo (dichiarazione del
18.
aprile 2006 nel fascicolo “edizione
dalla Posta Svizzera”). Su
questo punto la sentenza del Pretore resiste alla critica.
Quanto
al fatto che l'appellante abbia impiegato il ricavo per i bisogni della famiglia,
essa nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui i
pagamenti sono antecedenti la vendita del veicolo. Insufficientemente motivato,
su questo punto l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC
combinato con il cpv. 5).
3.
Per
quel che riguarda la curatela educativa in favore delle figlie, l'appellante ne
contesta la necessità affermando che non esistono serie difficoltà correlate
all'esercizio del diritto di visita, ma solo momentanei problemi relazionali
delle figlie con il padre. Così argomentando, però, essa omette ulteriormente di
confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, stando al quale lo psicologo __________
ha confermato l'impossibilità per l'attore di esercitare i diritti di visita a causa
della resistenza delle figlie, così come l'incapacità di lui a capire le
ragioni di tale comportamento e ad agire di conseguenza. La madre non apparendo
in grado di promuovere il rapporto delle ragazze con il padre, si giustificava
l'istituzione di una curatela per aiutare le parti a costruire modalità
relazionali diverse rispetto al passato (sentenza, pag. 7). Perché tale
motivazione sarebbe censurabile o anche solo discutibile l'appellante non
spiega. Su questo punto l'appello non merita di conseguenza altra
disamina.
Si ricordi del resto che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle
relazioni personali si impone proprio nei casi in cui – come in concreto – l'esercizio
del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene
del figlio (Breitschmid in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 in
principio ad art. 308 CC con rimandi), ovvero il corretto sviluppo fisico, psichico
e morale del minorenne (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Nella
fattispecie l'appellante riconosce, pur minimizzandole, le difficoltà che si
manifestano nello svolgimento del diritto di visita. L'istituzione di una
curatela educativa nell'interesse delle figlie riesce pertanto opportuna e ragionevole.
4.
Se
ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello è destinato
all'insuccesso.Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria,
essa non può essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze
finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello appariva privo di esito
favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato
oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in
cui si trova l'interessata, nondimeno, si tiene calcolo contenendo nella misura
del possibile la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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