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Decisione

11.2006.142

Divorzio: scioglimento del regime dei beni e istituzione di una curatela educativa

22 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.542 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 27 agosto 2004 da

AO 1 ora in

(patrocinato dall' PA 2

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 17 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1964), cittadini italiani, si sono sposati a __________

(ora in Provincia di __________) il 15 agosto 1988. Dal matrimonio sono nate E__________

(17 aprile 1995) ed E__________ (26 giugno 1996). Il marito, già aiuto cucina

alla __________, è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato per

motivi di salute con effetto dal 1° gennaio 2002 e percepisce rendite di invalidità.

La moglie, di formazione parrucchiera, non consta avere esercitato attività

lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati di fatto nell'agosto

del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per

trasferirsi altrove.

B. Il 27

agosto 2004 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione

6, azione di divorzio unilaterale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria – l'affidamento delle figlie alla madre (riservato

il suo diritto di visita) con assegnazione dell'autorità parentale a lei medesima, offrendo un contributo alimentare per le figlie pari alle rendite dell'Assicurazione invalidità da lui percepite per loro e rivendicando fr. 23 757.20 in liquidazione del regime dei

beni. Nella sua risposta del 25 novembre 2004 AP 1 ha

proposto di respingere l'azione, salvo aderire all'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), postulare un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1060.– mensili per ogni figlia,

oltre a un'indennità da definire sulla base dell'art. 124 CC. Nei successivi allegati

le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, durante la quale lo psicologo __________

è stato chiamato a rilasciare un referto sulla capacità del padre di “sostenere gli usuali diritti di visita”, al dibattimento finale del 24 maggio 2006

le parti hanno ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo

con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1), ha affidato le figlie alla madre, ha

disciplinato il diritto di visita del padre, ha istituito in favore delle

ragazze una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n.

3), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 350.– mensili

per la moglie fino al 30 giugno 2012, oltre a un

contributo per le figlie pari alle indennità ricevute

dall'Assicurazione invalidità, ha obbligato AP 1 a corrispondere al marito fr.

18 675.50

in liquidazione del regime dei beni (dispositivo n. 7.1), ha riconosciuto alla

moglie un'indennità di fr. 15 000.– sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC e ha condannato la stessa a

pagare al marito fr. 3675.50 in estinzione dei rispettivi debiti (dispositivo

n. 7.3). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–,

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 dicembre 2006 per ottenere che,

previa concessione dell'assistenza giudiziaria, i dispositivi n. 1, 3, 7.1 e

7.3 del giudizio impugnato siano annullati. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante si limita a chiedere

l'annullamento di alcuni dispositivi della sentenza impugnata. Una simile

domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio

riformatorio, non cassatorio (art.

309.

cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC). Dalle

motivazioni del ricorso si desume nondimeno che la convenuta postula la

modifica del giudizio pretorile nel senso di respingere la richiesta del marito

intesa a riscuotere fr. 18 675.50 in liquidazione del regime dei beni (dispositivi n. 7.1 e

7.

) e di annullare la curatela educativa istituita in favore delle figlie (dispositivo

n. 3). Ancorché al limite della sufficienza formale, su questi due temi il

rimedio può essere esaminato nel merito. Nulla la convenuta oppone invece al

principio del divorzio (dispositivo n. 1). Al proposito l'appello si rivela dunque

irricevibile.

2.

Per

quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accertato

che a suo tempo l'attore aveva contratto un debito di fr. 23 757.20 con la __________

per l'acquisto di una __________ “__________” e che la moglie aveva poi venduto l'automobile per fr. 17 500.–, dimostrando

di avere usato parte del ricavo (fr. 1528.40) per saldare debiti coniugali, onde

l'obbligo di rifondere al marito di fr. 15 971.60. Il primo giudice ha appurato

inoltre che la convenuta aveva ricevuto fr. 2703.90 dalla __________ per un

danno alla vettura. Egli ha fissato così il credito del marito verso di lei in

fr. 18 657.50. E siccome questi doveva alla moglie fr. 15 000.– quale

indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, in definitiva il Pretore ha tenuto

AP 1 a versare all'attore fr. 3675.50.

a) L'appellante

sostiene che la vettura in questione apparteneva in comproprietà ai coniugi, ragion

per cui il provento della vendita andava diviso a metà, così come andava diviso

a metà quanto ottenuto dalla citata compagnia d'assicurazione. Essa soggiunge

che, comunque sia, il ricavo è stato da lei usato per sopperire ai bisogni

correnti della famiglia, il marito non versandole alcunché.

b) Nella

fattispecie è pacifico le parti erano sottoposte al regime ordinario della

partecipazione agli acquisti. Dagli atti risulta altresì, e i fatti non sono

contestati, che durante la comunione domestica l'attore ha acquistato la nota

autovettura contraendo un debito presso la __________ e che la convenuta ha

venduto il veicolo per fr. 17 500.– (doc. 19) senza nulla versare al marito o alla banca per

saldare il debito (interrogatorio formale del 21 settembre 2005, risposta n.

8), tant'è che a carico del coniuge è stato emesso un attestato di carenza beni

per fr. 23 757.20 (doc. I). Ora, il bene in questione, acquistato a credito, rientrava

senza dubbio negli acquisti del marito (v. Deschenaux/Steinauer,

Les effets du mariage, Berna 2000, n. 1014 pag. 409), né davanti al Pretore la convenuta

ha mai contestato simile circostanza, limitandosi ad affermare di avere usato

il ricavo della vendita per pagare debiti della famiglia (risposta, pag. 5 ad

14). E siccome l'appellante ha poi venduto l'automobile del marito, la massa degli

acquisti dell'attore ha acquisito verso la massa degli acquisti di lei un credito

che va regolato allo scioglimento del regime dei beni. Analogo ragionamento vale

per la somma di fr. 2703.90 versata dalla __________ sul conto postale della

convenuta in liquidazione di un sinistro relativo al veicolo (dichiarazione del

18.

aprile 2006 nel fascicolo “edizione

dalla Posta Svizzera”). Su

questo punto la sentenza del Pretore resiste alla critica.

Quanto

al fatto che l'appellante abbia impiegato il ricavo per i bisogni della famiglia,

essa nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui i

pagamenti sono antecedenti la vendita del veicolo. Insufficientemente motivato,

su questo punto l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC

combinato con il cpv. 5).

3.

Per

quel che riguarda la curatela educativa in favore delle figlie, l'appellante ne

contesta la necessità affermando che non esistono serie difficoltà correlate

all'esercizio del diritto di visita, ma solo momentanei problemi relazionali

delle figlie con il padre. Così argomentando, però, essa omette ulteriormente di

confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, stando al quale lo psicologo __________

ha confermato l'impossibilità per l'attore di esercitare i diritti di visita a causa

della resistenza delle figlie, così come l'incapacità di lui a capire le

ragioni di tale comportamento e ad agire di conseguenza. La madre non apparendo

in grado di promuovere il rapporto delle ragazze con il padre, si giustificava

l'istituzione di una curatela per aiutare le parti a costruire modalità

relazionali diverse rispetto al passato (sentenza, pag. 7). Perché tale

motivazione sarebbe censurabile o anche solo discutibile l'appellante non

spiega. Su questo punto l'appello non merita di conseguenza altra

disamina.

Si ricordi del resto che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle

relazioni personali si impone proprio nei casi in cui – come in concreto – l'esercizio

del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene

del figlio (Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 in

principio ad art. 308 CC con rimandi), ovvero il corretto sviluppo fisico, psichico

e morale del minorenne (Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Nella

fattispecie l'appellante riconosce, pur minimizzandole, le difficoltà che si

manifestano nello svolgimento del diritto di visita. L'istituzione di una

curatela educativa nell'interesse delle figlie riesce pertanto opportuna e ragionevole.

4.

Se

ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello è destinato

all'insuccesso.Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui

l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria,

essa non può essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze

finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello appariva privo di esito

favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato

oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in

cui si trova l'interessata, nondimeno, si tiene calcolo contenendo nella misura

del possibile la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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