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Decisione

11.2006.143

Testamento olografo: requisito della firma

28 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I miei soldi

lascio al nipote e la CO 1 che mi ┌hanno assistito

non

come quelli che mi hanno gettato in faccia la porta

Eredi

legittimi di __________ sono la sorella AO 1 (1916) con i nipoti AO 3 (1935) e AO

2 (1941), figli della sorella __________, morta il 16 giugno 1968. AP 1 (1973),

abiatico di AO 1, è pronipote del defunto, mentre CO 1 (1939) non è parente di

lui. Il testamento è stato pubblicato il 16 marzo 2005 dal notaio __________

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il 13 aprile 2005 AO

1, AO 2 e AO 3 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del certificato ereditario.

B. Il

12 luglio 2005 AO 1, AO 3 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e CO 1 davanti al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il citato testamento fosse dichiarato nullo.

Nelle loro risposte del 10 e del­l'11 novembre 2005 AP

1 e CO 1 hanno proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato

il 12 di­cembre 2005, mantenendo le loro posizioni. I convenuti hanno duplicato

il 18 e 26 gennaio 2006, ribadendo le loro risposte. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 marzo

2006 e l'istruttoria, iniziata nel maggio del 2006, si

è chiusa il 7 luglio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a

presentare memoriali conclusivi del 24 e 25 agosto

2006, nei quali hanno confermato le rispettive domande.

C. Statuendo

con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha dichiarato

nullo il testamento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono

state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere agli

attori, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 4000.– complessivi

per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 dicembre 2006 nel

quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 22 gennaio

2007 AO 1, AO 3 e AO 2 propongono di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr. 50 000.– complessivi,

che le parti non contestano. Presentato in tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC), l'appello

è ricevibile anche sotto questo profilo.

2.

L'appello non è stato intimato a CO 1, litisconsorte facoltativa

dell'appellante, ma non avrebbe senso rimediare adesso alla mancanza. Le

posizioni dei convenuti, infatti, erano sostanzialmente identiche. Dato il

presumibile esito del giudizio odierno, un eventuale appello adesivo di CO 1 (art.

315.

CPC) sarebbe quindi destinato all'insuccesso.

3.

Accertato

che gli attori hanno un interesse legittimo a impugnare il testamento, il

Pretore ha ritenuto anzitutto che l'imprecisa indicazione della data sul

documento non configura un vizio di forma. Nel merito egli ha constatato

nondimeno che AP 1 non è l'unico nipote del testatore. A mente sua, perciò, l'aggiunta

a penna del nome di lui nella disposizione di ultima volontà è nulla. Quanto al

resto del testamento, il Pretore ha ritenuto superfluo appurarne la validità,

dal momento che il nome del testatore in alto a sinistra del documento non costituisce

una firma, il defunto essendo solito sottoscrivere gli atti in altro modo. Per

di più, egli ha soggiunto, di regola la firma dev'essere apposta alla fine del

testamento, salvo provare – ipotesi estranea alla fattispecie – una diversa

consuetudine del disponente. Donde, in definitiva, l'accoglimento della

petizione e l'accertamento della nullità testamentaria.

4.

L'appellante

sostiene in primo luogo che l'indicazione “__________” posta in alto a sinistra

del testamento è la firma del testatore, poco importando che tale grafia non

sia identica a quella usata in altre occasioni. A suo avviso, anzi, nella

vita di tutti i giorni il disponente soleva proprio firmare in

tal modo. Secondo l'appellante, poi, l'indicazione manoscritta di nome e

cognome in capo al testamento è un requisito sufficiente per la validità della

disposizione a causa di morte, come ha stabilito il Landgericht del

Canton Uri in una sentenza del 1991. A suo parere una firma

non deve necessariamente trovarsi in fondo al documento, il principio del favor

testamenti applicandosi anche a tale proposito. Per il rimanente, egli soggiunge,

l'atto in questione non denota alcuna lacuna formale o sostanziale, è stato redatto

da una persona anziana ma lucida, il suo contenuto è stato confermato dal

testatore a terzi, il testatore ha disposto di tutto il suo patrimonio e la

disposizione termina con un'espressione inequivocabilmente conclusiva.

5.

Una disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente

(art. 520 cpv. 1 CC). Le esigenze formali cui essa soggiace sono quelle degli

art. 498 segg. CC (Steinauer,

Le droit des succes­sions, Berna 2006, pag. 375 n. 765; Tarnut­zer-Münch/Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea

2007, n. 2 ad art. 520 CC). Dandosi – come in concreto

– un testamento olografo, esso dev'essere scritto a mano e firmato dal

testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno,

del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC).

a) La

firma evocata dall'art. 505 cpv. 1 CC non deve consistere per forza nel nome e nel cognome a tutte lettere; può limitarsi anche al nome, a

uno pseudonimo, a un soprannome o all'indicazione del legame di parentela.

Essenziale è che essa individui il testatore (Steinauer, op. cit., pag. 347 n. 698

con rinvii; Lenz in:

Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC con rimandi; Druey, Grundriss des Erb­rechts, 5ª edizione,

pag. 115, § 9 n. 32). La firma tuttavia non ha solo finalità identificative. È destinata

anche a certificare che in chiusura lo scrivente riconosce il proprio scritto (Breitschmid in: Testament und Erbvertrag

– Formprobleme, Berna 1991, pag. 55). Non basta, in altri

termini, che la firma attesti l'origine del documento. Deve permettere di

riconoscere altresì che l'autore aderisce definitivamente al contenuto

del testo e che l'atto non sia – ad esempio – un semplice abbozzo (v. anche: Cottier, Le

testament olographe en droit susse, Losanna 1960, pag. 97

seg.; Joos, Testaments­formen in

der Schweiz und in den USA, Zurigo 2001, pag. 106 n. 14.5).

b) Per

le ragioni appena esposte la firma deve trovarsi quindi, per principio, alla

fine del testamento (Escher

in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, Zurigo 1959, n. 14 ad art. 505 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione,

Berna 1964, n. 25 ad art. 505 CC; Steinauer, op. cit., pag. 348 n. 699) in modo da “coprirne” l'intero contenuto (DTF 40 II 194 consid. 3).

Per gli stessi motivi il diritto italiano impone, anzi, che “la

sottoscrizione” sia necessariamente alla fine (art. 602 secondo comma del

Codice civile). E la giurisprudenza non risulta

avere attenuato finora i rigori della norma. La dottrina svizzera

ammette nondimeno che, mancando spazio, la firma può

anche essere messa sul margine basso del foglio, accanto all'ultima riga (Lenz,

op. cit., n. 11 ad art. 505 CC, con rimandi), eventualmente sul margine stesso con

una graffa che includa tutto il testo (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV,

Friburgo 1975., pag. 219), oppure di traverso, sul testo

medesimo (Cottier, op. cit., pag.

114; Druey, op. cit., pag. 114, §

9.

n. 30). La sola firma all'inizio del testamento, in ogni modo, non basta.

c) Il

Codice civile svizzero non obbligando tassativamente a firmare alla fine, Breitschmid reputa che – in via

eccezionale – l'identificazione e il riconoscimento del testo da parte

del disponente possano avvenire in due fasi: nella prima il testatore si

identifica formalmente con una formulazione del genere “Lo scrivente

[nome e cognome] dichiara che queste sono le sue ultime volontà”, nella seconda

egli riconosce il testo in chiusura con una formulazione del tipo “Così redatto

a [luogo] il [giorno, mese e data]” (Testament und Erbvertrag – Formprobleme,

op. cit., pag. 55 n. 9.2). Ispirandosi a tale

opinione,

in una sentenza del 26 settem­bre 1991 il Landgericht del Canton Uri ha

ritenuto valido un testamento olografo senza firma alla fine, ma provvisto

della formulazione d'apertura “Io, [nome e cognome], dispongo quanto segue”

(RBUR 1990/91 n. 3 e SJZ 89/1993 pag. 139), ancorché il testo fosse privo – almeno

sembra – di una formulazione di chiusura (critici: Schmid in: ZGBR 75/1994 pag. 165; Hasenböhler in: ZBJV 131/1995 pag. 175 nota 11).

d) Nella

fattispecie v'è da domandarsi se il nome di __________ in capo

del testamento sia davvero una firma. Esaminando gli atti, il disponente

soleva sottoscrivere in più modi: con la sola iniziale del nome racchiusa nella

prima lettera del cognome alla stregua di un monogramma (doc. I e L; si

vedano anche le dichiarazioni d'imposta nell'incarto fiscale richiamato), con o senza sottolineatura, oppure per esteso, anche su due righe (doc.

4, 5 e 6). Non è quindi riconoscibile una grafia

precisa. Ma l'interrogativo è ancora più delicato ove si consideri che la

scritta (“__________”) sul testamento è nel medesimo corsivo del testo. È

difficile dire quindi se il disponente mirasse solo a identificarsi, con

lo stesso scopo che assolve nell'uso comune una carta intestata, o se intendesse anche certificare il riconoscimento dello

scritto (Druey distingue tra Bezeichnung

e Unterzeichnung: op. cit., pag. 115 n. 33). Comunque sia, quand'anche

si optasse per la seconda ipotesi, una firma all'inizio del testo sarebbe

insufficiente sotto il profilo dell'art. 505 cpv. 1 CC. Non giova

di conseguenza approfondire il tema.

e) È

vero che – come detto – la semplice declinazione del nome (quindi non necessariamente

la grafia di una firma) all'inizio di un testamento può bastare ai fini dell'art.

505.

cpv. 1 CC ove sia parte di una formulazione del genere “Io, [nome e

cognome], dispongo le mie ultime volontà”, seguita da una formulazione del tipo

“Dato a [luogo] il [giorno, mese e data]”. Anzi, secondo la

citata sentenza del Landgericht Uri la prima enunciazione parrebbe sufficiente.

Sta di fatto che nel testamento di __________ non v'è traccia di formulazione

d'apertura

né – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – di chiusura. Vi è solo l'indicazione

di cognome e nome all'inizio, che da sé sola non conferisce al­l'esordio alcuna

particolare solennità.

6.

L'appellante

ricorda che il precetto del favor testamenti si applica anche alla forma

di una disposizione per causa di morte (DTF 112 II 23; v. anche DTF 116 II 127

consid. 7), un testamento olografo dovendo essere interpretato in funzione del suo

scopo, sicché di fronte a più possibilità occorre optare per quella più favorevole

alla validità dell'atto. Se non che, il principio del favor testamenti non

può supplire alla mancanza di un elemento essenziale come il riconoscimento

della disposizione da parte del testatore, già per la circostanza che

una simile omissione lederebbe la sicurezza del diritto. Certo, un'aggiunta testamentaria posta sotto una firma preesistente è

valida ove sia accertato che è opera del testatore e che riflette la volontà di

quest'ultimo (DTF 129 III 581 consid. 1.2). Un conto però è chiosare un testo

autografo già riconosciuto, un altro è troncare il testo autografo senza

neppure un punto finale. Simile modo di testare non è valido, seppure il

disponente confidi a terzi che lo scritto risponde alla sua effettiva volontà.

E una dichiarazione per causa di morte invalida è nulla nel suo complesso (Tarnutzer-Münch/Abt,

op. cit., n. 4 ad art. 520

CC). Ciò rende superfluo indagare se, nella fattispecie, __________ intendesse realmente

favorire l'appellante, se le aggiunte a penna sul testo redatto in matita siano

giuridicamente efficaci e se il testatore abbia inteso disporre davvero dell'intero

suo patrimonio.

7.

Se

ne conclude che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Non si pone problema di ripetibili invece

nei confronti di CO 1, la quale non è stata interpellata.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore delle “conclusioni rimaste controverse” davanti a questa Camera (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF) supera ampiamente la soglia ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile (fr. 30 000.– : art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1, AO 3 e AO 2 fr. 2200.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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