11.2006.143
Testamento olografo: requisito della firma
28 aprile 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2006.143
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, ICCA
Titolo:
Testamento olografo: requisito della firma
AZIONE DI NULLITÀ
TESTAMENTO OLOGRAFO
art. 505 cpv. 1 CC
art. 520 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2006.143
Lugano
28 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.92 (nullità
di disposizione a causa di morte) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con petizione del 12 luglio 2005 da
AO 1
AO 3 , e
AO 2
(patrocinati dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1) e
CO 1
(patrocinata dall' __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 novembre
2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1913), celibe e senza figli, è deceduto nella notte fra il 13 e il 14 dicembre
2004 a __________, suo ultimo domicilio, lasciando il seguente testamento
olografo, scritto a matita con aggiunte a penna:
Gennaio
2004
__________
Riguardo
al mio testamento dopo la mia
morte
Lasció la mia sostanza.
[segno illeggibile] La
casa di abitazione dove abitó
al
mio nipote ┌AP
1 perche e tutta mia come da contratto
col
mio fratello __________. che lo assistito fino alla morte
pagando.
tutto il ricovero e poi lo portato a casa fino
alla
morte.
Le ho pagato
tutto il funerale e la parte di successione del
Cantone.
Lascio la
cantina e il bosco dove questa e piantata
al
mio nipote AP 1
Gli altri posedimenti
la __________ e il bosco al __________
e
al __________ e la casa paterna che la dividano
gli
altri i quali ho dovuto aiutare mia povera
madre
per dare loro parte al matrimonio.
Fatti
I miei soldi
lascio al nipote e la CO 1 che mi ┌hanno assistito
non
come quelli che mi hanno gettato in faccia la porta
Eredi
legittimi di __________ sono la sorella AO 1 (1916) con i nipoti AO 3 (1935) e AO
2 (1941), figli della sorella __________, morta il 16 giugno 1968. AP 1 (1973),
abiatico di AO 1, è pronipote del defunto, mentre CO 1 (1939) non è parente di
lui. Il testamento è stato pubblicato il 16 marzo 2005 dal notaio __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il 13 aprile 2005 AO
1, AO 2 e AO 3 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del certificato ereditario.
B. Il
12 luglio 2005 AO 1, AO 3 e AO 2 hanno convenuto AP 1 e CO 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il citato testamento fosse dichiarato nullo.
Nelle loro risposte del 10 e dell'11 novembre 2005 AP
1 e CO 1 hanno proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato
il 12 dicembre 2005, mantenendo le loro posizioni. I convenuti hanno duplicato
il 18 e 26 gennaio 2006, ribadendo le loro risposte. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 marzo
2006 e l'istruttoria, iniziata nel maggio del 2006, si
è chiusa il 7 luglio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a
presentare memoriali conclusivi del 24 e 25 agosto
2006, nei quali hanno confermato le rispettive domande.
C. Statuendo
con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha dichiarato
nullo il testamento. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono
state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere agli
attori, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 4000.– complessivi
per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 dicembre 2006 nel
quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 22 gennaio
2007 AO 1, AO 3 e AO 2 propongono di
respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr. 50 000.– complessivi,
che le parti non contestano. Presentato in tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC), l'appello
è ricevibile anche sotto questo profilo.
2.
L'appello non è stato intimato a CO 1, litisconsorte facoltativa
dell'appellante, ma non avrebbe senso rimediare adesso alla mancanza. Le
posizioni dei convenuti, infatti, erano sostanzialmente identiche. Dato il
presumibile esito del giudizio odierno, un eventuale appello adesivo di CO 1 (art.
315.
CPC) sarebbe quindi destinato all'insuccesso.
3.
Accertato
che gli attori hanno un interesse legittimo a impugnare il testamento, il
Pretore ha ritenuto anzitutto che l'imprecisa indicazione della data sul
documento non configura un vizio di forma. Nel merito egli ha constatato
nondimeno che AP 1 non è l'unico nipote del testatore. A mente sua, perciò, l'aggiunta
a penna del nome di lui nella disposizione di ultima volontà è nulla. Quanto al
resto del testamento, il Pretore ha ritenuto superfluo appurarne la validità,
dal momento che il nome del testatore in alto a sinistra del documento non costituisce
una firma, il defunto essendo solito sottoscrivere gli atti in altro modo. Per
di più, egli ha soggiunto, di regola la firma dev'essere apposta alla fine del
testamento, salvo provare – ipotesi estranea alla fattispecie – una diversa
consuetudine del disponente. Donde, in definitiva, l'accoglimento della
petizione e l'accertamento della nullità testamentaria.
4.
L'appellante
sostiene in primo luogo che l'indicazione “__________” posta in alto a sinistra
del testamento è la firma del testatore, poco importando che tale grafia non
sia identica a quella usata in altre occasioni. A suo avviso, anzi, nella
vita di tutti i giorni il disponente soleva proprio firmare in
tal modo. Secondo l'appellante, poi, l'indicazione manoscritta di nome e
cognome in capo al testamento è un requisito sufficiente per la validità della
disposizione a causa di morte, come ha stabilito il Landgericht del
Canton Uri in una sentenza del 1991. A suo parere una firma
non deve necessariamente trovarsi in fondo al documento, il principio del favor
testamenti applicandosi anche a tale proposito. Per il rimanente, egli soggiunge,
l'atto in questione non denota alcuna lacuna formale o sostanziale, è stato redatto
da una persona anziana ma lucida, il suo contenuto è stato confermato dal
testatore a terzi, il testatore ha disposto di tutto il suo patrimonio e la
disposizione termina con un'espressione inequivocabilmente conclusiva.
5.
Una disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente
(art. 520 cpv. 1 CC). Le esigenze formali cui essa soggiace sono quelle degli
art. 498 segg. CC (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 375 n. 765; Tarnutzer-Münch/Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea
2007, n. 2 ad art. 520 CC). Dandosi – come in concreto
– un testamento olografo, esso dev'essere scritto a mano e firmato dal
testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno,
del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC).
a) La
firma evocata dall'art. 505 cpv. 1 CC non deve consistere per forza nel nome e nel cognome a tutte lettere; può limitarsi anche al nome, a
uno pseudonimo, a un soprannome o all'indicazione del legame di parentela.
Essenziale è che essa individui il testatore (Steinauer, op. cit., pag. 347 n. 698
con rinvii; Lenz in:
Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 9 ad art. 505 CC con rimandi; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione,
pag. 115, § 9 n. 32). La firma tuttavia non ha solo finalità identificative. È destinata
anche a certificare che in chiusura lo scrivente riconosce il proprio scritto (Breitschmid in: Testament und Erbvertrag
– Formprobleme, Berna 1991, pag. 55). Non basta, in altri
termini, che la firma attesti l'origine del documento. Deve permettere di
riconoscere altresì che l'autore aderisce definitivamente al contenuto
del testo e che l'atto non sia – ad esempio – un semplice abbozzo (v. anche: Cottier, Le
testament olographe en droit susse, Losanna 1960, pag. 97
seg.; Joos, Testamentsformen in
der Schweiz und in den USA, Zurigo 2001, pag. 106 n. 14.5).
b) Per
le ragioni appena esposte la firma deve trovarsi quindi, per principio, alla
fine del testamento (Escher
in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, Zurigo 1959, n. 14 ad art. 505 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione,
Berna 1964, n. 25 ad art. 505 CC; Steinauer, op. cit., pag. 348 n. 699) in modo da “coprirne” l'intero contenuto (DTF 40 II 194 consid. 3).
Per gli stessi motivi il diritto italiano impone, anzi, che “la
sottoscrizione” sia necessariamente alla fine (art. 602 secondo comma del
Codice civile). E la giurisprudenza non risulta
avere attenuato finora i rigori della norma. La dottrina svizzera
ammette nondimeno che, mancando spazio, la firma può
anche essere messa sul margine basso del foglio, accanto all'ultima riga (Lenz,
op. cit., n. 11 ad art. 505 CC, con rimandi), eventualmente sul margine stesso con
una graffa che includa tutto il testo (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV,
Friburgo 1975., pag. 219), oppure di traverso, sul testo
medesimo (Cottier, op. cit., pag.
114; Druey, op. cit., pag. 114, §
9.
n. 30). La sola firma all'inizio del testamento, in ogni modo, non basta.
c) Il
Codice civile svizzero non obbligando tassativamente a firmare alla fine, Breitschmid reputa che – in via
eccezionale – l'identificazione e il riconoscimento del testo da parte
del disponente possano avvenire in due fasi: nella prima il testatore si
identifica formalmente con una formulazione del genere “Lo scrivente
[nome e cognome] dichiara che queste sono le sue ultime volontà”, nella seconda
egli riconosce il testo in chiusura con una formulazione del tipo “Così redatto
a [luogo] il [giorno, mese e data]” (Testament und Erbvertrag – Formprobleme,
op. cit., pag. 55 n. 9.2). Ispirandosi a tale
opinione,
in una sentenza del 26 settembre 1991 il Landgericht del Canton Uri ha
ritenuto valido un testamento olografo senza firma alla fine, ma provvisto
della formulazione d'apertura “Io, [nome e cognome], dispongo quanto segue”
(RBUR 1990/91 n. 3 e SJZ 89/1993 pag. 139), ancorché il testo fosse privo – almeno
sembra – di una formulazione di chiusura (critici: Schmid in: ZGBR 75/1994 pag. 165; Hasenböhler in: ZBJV 131/1995 pag. 175 nota 11).
d) Nella
fattispecie v'è da domandarsi se il nome di __________ in capo
del testamento sia davvero una firma. Esaminando gli atti, il disponente
soleva sottoscrivere in più modi: con la sola iniziale del nome racchiusa nella
prima lettera del cognome alla stregua di un monogramma (doc. I e L; si
vedano anche le dichiarazioni d'imposta nell'incarto fiscale richiamato), con o senza sottolineatura, oppure per esteso, anche su due righe (doc.
4, 5 e 6). Non è quindi riconoscibile una grafia
precisa. Ma l'interrogativo è ancora più delicato ove si consideri che la
scritta (“__________”) sul testamento è nel medesimo corsivo del testo. È
difficile dire quindi se il disponente mirasse solo a identificarsi, con
lo stesso scopo che assolve nell'uso comune una carta intestata, o se intendesse anche certificare il riconoscimento dello
scritto (Druey distingue tra Bezeichnung
e Unterzeichnung: op. cit., pag. 115 n. 33). Comunque sia, quand'anche
si optasse per la seconda ipotesi, una firma all'inizio del testo sarebbe
insufficiente sotto il profilo dell'art. 505 cpv. 1 CC. Non giova
di conseguenza approfondire il tema.
e) È
vero che – come detto – la semplice declinazione del nome (quindi non necessariamente
la grafia di una firma) all'inizio di un testamento può bastare ai fini dell'art.
505.
cpv. 1 CC ove sia parte di una formulazione del genere “Io, [nome e
cognome], dispongo le mie ultime volontà”, seguita da una formulazione del tipo
“Dato a [luogo] il [giorno, mese e data]”. Anzi, secondo la
citata sentenza del Landgericht Uri la prima enunciazione parrebbe sufficiente.
Sta di fatto che nel testamento di __________ non v'è traccia di formulazione
d'apertura
né – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – di chiusura. Vi è solo l'indicazione
di cognome e nome all'inizio, che da sé sola non conferisce all'esordio alcuna
particolare solennità.
6.
L'appellante
ricorda che il precetto del favor testamenti si applica anche alla forma
di una disposizione per causa di morte (DTF 112 II 23; v. anche DTF 116 II 127
consid. 7), un testamento olografo dovendo essere interpretato in funzione del suo
scopo, sicché di fronte a più possibilità occorre optare per quella più favorevole
alla validità dell'atto. Se non che, il principio del favor testamenti non
può supplire alla mancanza di un elemento essenziale come il riconoscimento
della disposizione da parte del testatore, già per la circostanza che
una simile omissione lederebbe la sicurezza del diritto. Certo, un'aggiunta testamentaria posta sotto una firma preesistente è
valida ove sia accertato che è opera del testatore e che riflette la volontà di
quest'ultimo (DTF 129 III 581 consid. 1.2). Un conto però è chiosare un testo
autografo già riconosciuto, un altro è troncare il testo autografo senza
neppure un punto finale. Simile modo di testare non è valido, seppure il
disponente confidi a terzi che lo scritto risponde alla sua effettiva volontà.
E una dichiarazione per causa di morte invalida è nulla nel suo complesso (Tarnutzer-Münch/Abt,
op. cit., n. 4 ad art. 520
CC). Ciò rende superfluo indagare se, nella fattispecie, __________ intendesse realmente
favorire l'appellante, se le aggiunte a penna sul testo redatto in matita siano
giuridicamente efficaci e se il testatore abbia inteso disporre davvero dell'intero
suo patrimonio.
7.
Se
ne conclude che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Non si pone problema di ripetibili invece
nei confronti di CO 1, la quale non è stata interpellata.
8.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore delle “conclusioni rimaste controverse” davanti a questa Camera (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF) supera ampiamente la soglia ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile (fr. 30 000.– : art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1, AO 3 e AO 2 fr. 2200.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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