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Decisione

11.2006.144

Approvazione di rendiconti

13 aprile 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificativi necessari per redigere i conteggi, eventualmente rivolgendosi

a __________ in forza del documento che attestava la sua nomina a tutore. Del

resto gli appellanti chiedono unicamente di inserire nel noto consuntivo il saldo

iniziale (il 1° gennaio 2004), la movimentazione e il saldo finale (il 14

luglio 2004) del conto corrente postale (fr. 10 509.12: allegato D nel

fascicolo “documenti presentati dall'__________” all'Autorità di vigilanza).

Essi non censurano la mancata indicazione di debiti e crediti o di altre poste

ignote all'CO 2, né pretendono l'approvazione di un conto di chiusura (art. 451

CC). L'argomentazione del tutore cade dunque nel vuoto.

c) Soggiunge

il tutore che RA 1 era d'accordo di lasciar gestire il conto corrente postale

del figlio a __________, consegnando a lui in qualità di tutore solo il denaro

indispensabile per far fronte alle spese correnti. Così argomentando, tuttavia,

il tutore dimostra di non avere capito quale fosse il suo ruolo. __________ è

stato rimosso dalla carica per le annose inadempienze (non ha mai allestito il

rendiconto 2001, né quello del 2002 né men che meno quello del 2003 e sembra

addirittura avere perduto ogni documento). Non si vede pertanto con quale legittimità

egli continuasse a gestire il conto corrente postale, che secondo gli appellanti

costituiva “la parte più importante” del patrimonio del tutelato. Poco importa

che RA 1 fosse consenziente. E ancor meno che essa prendesse “molte iniziative

nell'ambito della tutela del figlio”. All'CO 2 incombeva come tutore, per il

bene del pupillo, di assumere d'autorità egli medesimo l'amministrazione di

ogni attivo facente capo all'interdetto. Tanto più che su di lui gravava la

responsabilità specifica di tutore (art. 454 segg. CC).

Certo,

l'CO 2 pretende che la Commissione tutoria regionale avesse accondisceso al

fatto che egli si limitasse ad amministrare le somme elargitegli via via da __________

(fr. 5000.– il 4 marzo 2004, fr. 3500.– il 25 marzo 2004, fr. 7500.– il 13

maggio 2004). Non spiega però quando ciò sarebbe avvenuto né indica una sola

decisione della Commissione tutoria regionale in tal senso. Per altro,

quand'anche ciò fosse, egli sarebbe rimasto responsabile dell'ausiliario lasciato

agire in sua vece (Guler in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 413 CC con richiami). Nulla lo esentava quindi dal

redigere un rendiconto completo.

d) L'autorità

di vigilanza sulle tutele assume che, comunque sia, una Commissione tutoria

regionale deve approvare i rendiconti di un tutore seppure quest'ultimo “risulti

essere venuto meno al proprio dovere di diligenza nell'amministrazione della

sostanza” (decisione impugnata, consid. 3). L'assunto è equivoco. In realtà, ove

ravvisi errori o omissioni in un rendiconto, l'autorità tutoria deve ordinare

l'emendamento o la completazione del medesimo (sopra, consid. a). Essa non può

approvare qualsivoglia consuntivo con l'argomento che, comunque sia, l'approvazione

non libera il tutore dalle proprie responsabilità. Inoltre l'Autorità di vigilanza

dà adito al malinteso anche quando pretende che non toccava all'CO 2

ricostruire la situazione pregressa del tutelato. Ciò è senz'altro vero per

quanto riguarda gli anni dal 2001 al 2003. Mancando di ogni documento

giustificativo, tuttavia, al momento di assumere la carica – il 1° gennaio 2004

– CO 2 avrebbe dovuto promuovere di sua iniziativa le necessarie indagini per

Considerandi

sapere quali fossero gli attivi e i passivi del tutelato (della cui gestione

egli diveniva responsabile). Che egli potesse limitarsi ad amministrare il

denaro stanziatogli a beneplacito da __________, come reputa in definitiva

l'Autorità di vigilanza sulle tutele, non è sostenibile né era conforme al bene

del pupillo.

6.

Se

ne conclude che, contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza (e

della Commissione tutoria regionale), il rendiconto presentato dall'CO 2 dal 1° gennaio al 14 luglio 2004 non può essere

approvato così com'è. In esso va integrato per lo meno il saldo iniziale,

la movimentazione e il saldo finale del conto corrente postale __________

intestato al pupillo. Che RA 1 abbia sollevato la questio­ne solo davanti

all'Autorità di vigilanza poco sussidia. Intanto perché la Commissione tutoria

regionale non ha conferito al pupillo il diritto di esprimersi sul rendiconto

(in violazione dell'art. 413 cpv. 3 CC). Avesse rispettato tale prescrizione, RA

1.

non avrebbe verosimilmente avuto motivo di ricorrere all'Autorità di

vigilanza sulle tutele. In secondo luogo perché determinante è la veridicità

materiale di un rendiconto, non il momento in cui il tutelato (o un terzo) fa

valere eventuali manchevolezze del consuntivo. Se mai il tutelato (o il terzo)

può essere chiamato a sopportare le spese inutili cagionate dalla sua eventuale

remora, ma ciò non esime l'autorità tutoria dal far rettificare o integrare il conteggio.

In concreto la decisione impugnata va riformata pertanto di conseguenza. L'Autorità

di vigilanza è libera di far completare il rendiconto essa medesima, statuendo

sull'approvazione dopo aver dato al pupillo il diritto di esprimersi, oppure di

ritornare il caso alla Commissione tutoria regionale perché proceda in tal

senso. Sotto questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo

margine d'apprezzamento.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica

tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Quanto alle ripetibili, conviene

far capo per analogia all'art. 31 LPAmm, identico all'art. 30 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Davanti ai

primi due gradi di giurisdizione si è applicata in effetti, nel caso specifico,

la legge di procedura per le cause amministrative e ciò varrà anche davanti a

questa Camera per i ricorsi introdotti contro le decisioni notificate

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dopo il 31 dicembre 2010 (nuovo art. 48

della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, art. 74a cpv. 2 e 3 LPAmm).

Ne segue

che autorità inferiori soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. Se esse hanno partecipato

alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con

questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono

battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami;

analogo principio regge l'art. 64 cpv. 2 PA: v. Maillard in: Waldmann/Weissenberger

[curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 47, 48 e 49 ad art. 64). Nella fattispecie non vi sono privati cittadini che abbiano fiancheggiato

la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere l'appello (il tutore

non è intervenuto nella procedura alla stregua di un privato cittadino, ma nell'esercizio

delle sue funzioni ufficiali). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele),

la Commissione tutoria regionale va tenuta così a rifondere ai ricorrenti

un'equa indennità per ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado

giudicherà l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in cui emanerà la

nuova decisione.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di relazioni

e conti di un tutore può formare – in sé – oggetto di ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso delle modifiche

postulate nel caso specifico non raggiunge tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità

di vigilanza sulle tutele perché integri o faccia integrare nel rendiconto del tutore

CO 2 il saldo iniziale (1° gennaio 2004),

la movimentazione e il saldo finale (14

luglio 2004) del conto corrente postale __________ intestato a AP 1,

conferendo a quest'ultimo la possibilità di esprimersi prima dell'approvazione.

2. Non si riscuotono tasse o spese di appello. La CO 1 rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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