11.2006.144
Approvazione di rendiconti
13 aprile 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.144
Data decisione, Autorità:
13.04.2011, ICCA
Titolo:
Approvazione di rendiconti
CONTO DI CHIUSURA
INVENTARIO
RELAZIONE FINALE
RIPETIBILI
TUTORE
art. 413 CC
art. 31 LPAMM
art. 30 LTC
Incarto n.
11.2006.144
Lugano,
13 aprile
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 452.1998/R.31.2006
(tutela: approvazione di rendiconto parziale e del rendiconto finale) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che
oppone
RA 1, , per sé e in rappresentanza di
AP 1
(patrocinati dall' PA 1,)
alla
CO 1,
riguardo all'operato
dell'
CO 2
quale
tutore dello stesso AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 novembre 2006 presentato da AP 1 e RA 1 contro la decisione emessa il 17 ottobre 2006 dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Delegazione tutoria di __________ ha istituito il 7 settembre
1998 una tutela volontaria (art. 372 CC) in
favore di AP 1 (1975), designando in qualità
di tutore __________. L'amministrazione della tutela si è dimostrata lacunosa,
tanto che solo dopo molti richiami il tutore ha redatto l'inventario (art. 398
CC) e i rendiconti annui dal 1998 al 2000. In seguito, nonostante vari solleciti, egli non ha più consegnato nulla. Con decisione del 14 gennaio 2004 la CO 1 ha sostituito così __________,
dal 1° gennaio 2004, con l'CO 2 e ha diffidato __________ a presentare
senza indugio i rendiconti dal 2001 al 2003. Senza esito.
B. Il 2
marzo 2004 RA 1, madre del tutelato, ha chiesto la revoca della tutela e il
ripristino della propria autorità parentale. L'CO 2 ha comunicato il 17 marzo 2004 di rinunciare alla carica di tutore, dichiarandosi disponibile a continuare
l'incarico solo fino alla nomina di un successore. RA 1 ha ripetuto la sua richiesta il 17 giugno e il 1° luglio 2004. Altrettanto ha fatto il pupillo nel
giugno del 2004. Il 14 luglio 2004 la CO 1 ha revocato la tutela, ha ripristinato su AP 1 l'autorità parentale della madre e ha invitato i precedenti tutori a
presentare con sollecitudine il rendiconto finanziario per il rispettivo
periodo di gestione.
C. Il 4
agosto 2004 l'CO 2 ha inviato alla Commissione tutoria regionale il rendiconto della
sua gestione (dal 1° gennaio al 14 luglio 2004), sottolineando le difficoltà incontrate
nel reperire la documentazione necessaria da __________. Di tale invio egli ha
dato comunicazione all'PA 1, patrocinatore di RA 1 e AP 1. Con lettera del 21
aprile 2005 alla Commissione tutoria regionale RA 1 ha lamentato la mancata produzione, da parte dei due tutori, di qualsivoglia documento contabile,
ciò che le avrebbe pregiudicato la verifica del loro operato, a parer suo
lesivo degli interessi del figlio. Con decisione del 20 aprile 2006 la
Commissione tutoria regionale ha approvato “il rendiconto parziale per la gestione
2004 e finale” e ha riconosciuto all'CO 2 un compenso di fr. 1589.–, senza
prelevare tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata RA 1 ha ricorso il 9 maggio 2006, per sé e in
rappresentanza del figlio, all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Tanto la
Commissione tutoria regionale quanto l'CO 2 hanno proposto di respingere il
ricorso. Le parti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista in un successivo
scambio di allegati. Statuendo il 17 ottobre 2006, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza riscuotere tasse né spese.
E. Il
13 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato appello a questa Camera, chiedendo
di annullare sia la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sia la
decisione 20 aprile 2006 della Commissione tutoria regionale, di obbligare il
tutore a presentare “un rendiconto finale corrispondente all'effettivo
patrimonio del pupillo” e di invitare la Commissione tutoria regionale a
statuire nuovamente sull'approvazione del rendiconto dopo aver conferito loro
la facoltà di esprimersi. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2007 l'CO 2 propone di respingere l'appello. Analoga conclusione formula il 22 gennaio 2007 la
Commissione tutoria regionale.
in diritto: 1. Le decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano appellabili nel termine di venti giorni (vecchio art.
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura di
appello era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le
particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello è dunque ricevibile. Ai loro memoriali le parti accludono
nuovi documenti (taluni già agli atti), ammissibili in virtù dell'art. 424a
cpv. 2 CPC ticinese.
2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele è un rimedio
giuridico ordinario, provvisto per principio di effetto sospensivo, diretto a
un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza
sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o
riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne
deriva che la richiesta degli appellanti intesa a far annullare, oltre alla decisione
impugnata, quella della Commissione tutoria regionale
non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag.
52 consid. 2 con richiamo).
3. Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle
tutele ha ritenuto che i ricorrenti lamentassero a torto di non essersi potuti
esprimere sull'approvazione del rendiconto, il loro legale essendo stato
avvertito dal tutore il 4 agosto 2004 che gli atti erano stati consegnati alla
Commissione tutoria regionale. Bastava quindi che chiedesse di consultarli. Ciò
premesso, l'Autorità di vigilanza ha dato atto che la tutela era stata gestita
male, soprattutto per le carenze dimostrate da __________. Inoltre RA 1 aveva
continuato a curare parte dell'amministrazione, benché al figlio fosse stato
nominato un tutore. A mente dell'autorità era dunque ingeneroso muovere rimproveri
all'CO 2. L'Autorità di vigilanza non ha mancato di giudicare insoddisfacente
il rendiconto dell'CO 2, ma lo ha nondimeno approvato, il tutore avendo riportato
in modo corretto gli importi di cui era a conoscenza e giustificato ogni sua
operazione. Infine – essa ha soggiunto – non spettava all'CO 2 ricostruire la
situazione finanziaria degli anni precedenti, tale compito incombendo a __________.
Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.
4. Gli
appellanti ribadiscono anzitutto che il rendiconto del
tutore non è stato loro sottoposto per approvazione. Ora, “il tutelato che ha
compito gli anni sedici dev'essere presente, ove sia possibile, alla resa dei
conti” (art. 413 cpv. 3 CC). Come l'Autorità di vigilanza ha avuto modo di accertare,
tuttavia, nella fattispecie il loro patrocinatore sapeva che il tutore aveva inviato
il rendiconto alla Commissione tutoria regionale (act. 25 nel fascicolo “documenti presentati dall'CO 2”, inc. 452.1998/R31.2006). Mai tuttavia egli ha chiesto di esaminarlo. Con tale motivazione
gli appellanti non si confrontano. Al proposito non giova pertanto attardarsi.
5. Nel
merito gli appellanti si dolgono che il rendiconto non corrisponde all'effettivo
patrimonio del pupillo, l'CO 2
avendo ignorato il conto postale di quest'ultimo, “parte integrante
(la più importante) del patrimonio di AP 1”. Il tutore eccepisce che il rendiconto è corretto per quanto lui ha avuto modo di amministrare, il suo
predecessore non avendogli consegnato documentazione alcuna. Inoltre all'inizio
del suo incarico “ci si era accordati, tramite la CTR” nel senso che RA 1
avrebbe continuato
a occuparsi del figlio e che dopo le dimissioni da lui inoltrate il 17 marzo
2004 egli eseguisse solo i pagamenti correnti.
a) Il
tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato (art. 413 cpv.
1 CC). “Egli deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità
tutoria alle epoche da essa fissate e almeno ogni due anni” (art. 413 cpv. 2
CC). La contabilità dev'essere completa e veritiera. Se ravvisa errori o
omissioni, la Commissione tutoria regionale – competente nel Cantone Ticino per
approvare i rendiconti (art. 7 lett. d del regolamento d’applicazione
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele:
RL 4.1.2.2.1) – ne ordina la rettifica o la completazione (art. 423 cpv. 1 CC).
Ciò posto, “essa accorda o nega l'approvazione alle relazioni ed ai conti del
tutore e prende ove occorra le misure necessarie per garantire i beni del
tutelato” (art. 423 cpv. 2 CC). Inoltre essa può sanzionare il tutore
inadempiente.
L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane
responsabile del proprio operato (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 385 n. 1009c con
richiami).
b) Nella
fattispecie è palese che il consuntivo presentato dall'CO 2 è incompleto, non contenendo
esso alcuna menzione – né figurando in esso la benché minima movimentazione – del
conto corrente postale __________ intestato al pupillo. La Commissione tutoria
regionale o, ignorando essa l'esistenza del conto, l'Autorità di vigilanza sulle
tutele avrebbe dovuto quindi ordinare l'integrazione del consuntivo, come
chiedono gli appellanti. L'CO 2 obietta di non aver potuto stilare un
rendiconto completo poiché il precedente tutore non gli ha consegnato documentazione
alcuna. Egli trascura tuttavia che spettava a lui – come si dirà ancora – procurarsi
Fatti
i giustificativi necessari per redigere i conteggi, eventualmente rivolgendosi
a __________ in forza del documento che attestava la sua nomina a tutore. Del
resto gli appellanti chiedono unicamente di inserire nel noto consuntivo il saldo
iniziale (il 1° gennaio 2004), la movimentazione e il saldo finale (il 14
luglio 2004) del conto corrente postale (fr. 10 509.12: allegato D nel
fascicolo “documenti presentati dall'__________” all'Autorità di vigilanza).
Essi non censurano la mancata indicazione di debiti e crediti o di altre poste
ignote all'CO 2, né pretendono l'approvazione di un conto di chiusura (art. 451
CC). L'argomentazione del tutore cade dunque nel vuoto.
c) Soggiunge
il tutore che RA 1 era d'accordo di lasciar gestire il conto corrente postale
del figlio a __________, consegnando a lui in qualità di tutore solo il denaro
indispensabile per far fronte alle spese correnti. Così argomentando, tuttavia,
il tutore dimostra di non avere capito quale fosse il suo ruolo. __________ è
stato rimosso dalla carica per le annose inadempienze (non ha mai allestito il
rendiconto 2001, né quello del 2002 né men che meno quello del 2003 e sembra
addirittura avere perduto ogni documento). Non si vede pertanto con quale legittimità
egli continuasse a gestire il conto corrente postale, che secondo gli appellanti
costituiva “la parte più importante” del patrimonio del tutelato. Poco importa
che RA 1 fosse consenziente. E ancor meno che essa prendesse “molte iniziative
nell'ambito della tutela del figlio”. All'CO 2 incombeva come tutore, per il
bene del pupillo, di assumere d'autorità egli medesimo l'amministrazione di
ogni attivo facente capo all'interdetto. Tanto più che su di lui gravava la
responsabilità specifica di tutore (art. 454 segg. CC).
Certo,
l'CO 2 pretende che la Commissione tutoria regionale avesse accondisceso al
fatto che egli si limitasse ad amministrare le somme elargitegli via via da __________
(fr. 5000.– il 4 marzo 2004, fr. 3500.– il 25 marzo 2004, fr. 7500.– il 13
maggio 2004). Non spiega però quando ciò sarebbe avvenuto né indica una sola
decisione della Commissione tutoria regionale in tal senso. Per altro,
quand'anche ciò fosse, egli sarebbe rimasto responsabile dell'ausiliario lasciato
agire in sua vece (Guler in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 413 CC con richiami). Nulla lo esentava quindi dal
redigere un rendiconto completo.
d) L'autorità
di vigilanza sulle tutele assume che, comunque sia, una Commissione tutoria
regionale deve approvare i rendiconti di un tutore seppure quest'ultimo “risulti
essere venuto meno al proprio dovere di diligenza nell'amministrazione della
sostanza” (decisione impugnata, consid. 3). L'assunto è equivoco. In realtà, ove
ravvisi errori o omissioni in un rendiconto, l'autorità tutoria deve ordinare
l'emendamento o la completazione del medesimo (sopra, consid. a). Essa non può
approvare qualsivoglia consuntivo con l'argomento che, comunque sia, l'approvazione
non libera il tutore dalle proprie responsabilità. Inoltre l'Autorità di vigilanza
dà adito al malinteso anche quando pretende che non toccava all'CO 2
ricostruire la situazione pregressa del tutelato. Ciò è senz'altro vero per
quanto riguarda gli anni dal 2001 al 2003. Mancando di ogni documento
giustificativo, tuttavia, al momento di assumere la carica – il 1° gennaio 2004
– CO 2 avrebbe dovuto promuovere di sua iniziativa le necessarie indagini per
Considerandi
sapere quali fossero gli attivi e i passivi del tutelato (della cui gestione
egli diveniva responsabile). Che egli potesse limitarsi ad amministrare il
denaro stanziatogli a beneplacito da __________, come reputa in definitiva
l'Autorità di vigilanza sulle tutele, non è sostenibile né era conforme al bene
del pupillo.
6.
Se
ne conclude che, contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza (e
della Commissione tutoria regionale), il rendiconto presentato dall'CO 2 dal 1° gennaio al 14 luglio 2004 non può essere
approvato così com'è. In esso va integrato per lo meno il saldo iniziale,
la movimentazione e il saldo finale del conto corrente postale __________
intestato al pupillo. Che RA 1 abbia sollevato la questione solo davanti
all'Autorità di vigilanza poco sussidia. Intanto perché la Commissione tutoria
regionale non ha conferito al pupillo il diritto di esprimersi sul rendiconto
(in violazione dell'art. 413 cpv. 3 CC). Avesse rispettato tale prescrizione, RA
1.
non avrebbe verosimilmente avuto motivo di ricorrere all'Autorità di
vigilanza sulle tutele. In secondo luogo perché determinante è la veridicità
materiale di un rendiconto, non il momento in cui il tutelato (o un terzo) fa
valere eventuali manchevolezze del consuntivo. Se mai il tutelato (o il terzo)
può essere chiamato a sopportare le spese inutili cagionate dalla sua eventuale
remora, ma ciò non esime l'autorità tutoria dal far rettificare o integrare il conteggio.
In concreto la decisione impugnata va riformata pertanto di conseguenza. L'Autorità
di vigilanza è libera di far completare il rendiconto essa medesima, statuendo
sull'approvazione dopo aver dato al pupillo il diritto di esprimersi, oppure di
ritornare il caso alla Commissione tutoria regionale perché proceda in tal
senso. Sotto questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo
margine d'apprezzamento.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica
tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Quanto alle ripetibili, conviene
far capo per analogia all'art. 31 LPAmm, identico all'art. 30 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Davanti ai
primi due gradi di giurisdizione si è applicata in effetti, nel caso specifico,
la legge di procedura per le cause amministrative e ciò varrà anche davanti a
questa Camera per i ricorsi introdotti contro le decisioni notificate
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dopo il 31 dicembre 2010 (nuovo art. 48
della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, art. 74a cpv. 2 e 3 LPAmm).
Ne segue
che autorità inferiori soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. Se esse hanno partecipato
alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con
questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono
battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami;
analogo principio regge l'art. 64 cpv. 2 PA: v. Maillard in: Waldmann/Weissenberger
[curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 47, 48 e 49 ad art. 64). Nella fattispecie non vi sono privati cittadini che abbiano fiancheggiato
la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere l'appello (il tutore
non è intervenuto nella procedura alla stregua di un privato cittadino, ma nell'esercizio
delle sue funzioni ufficiali). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele),
la Commissione tutoria regionale va tenuta così a rifondere ai ricorrenti
un'equa indennità per ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado
giudicherà l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in cui emanerà la
nuova decisione.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di relazioni
e conti di un tutore può formare – in sé – oggetto di ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso delle modifiche
postulate nel caso specifico non raggiunge tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità
di vigilanza sulle tutele perché integri o faccia integrare nel rendiconto del tutore
CO 2 il saldo iniziale (1° gennaio 2004),
la movimentazione e il saldo finale (14
luglio 2004) del conto corrente postale __________ intestato a AP 1,
conferendo a quest'ultimo la possibilità di esprimersi prima dell'approvazione.
2. Non si riscuotono tasse o spese di appello. La CO 1 rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster