11.2006.145
Lesione della personalità: impugnazione di un decreto di stralcio per transazione
10 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.145
Data decisione, Autorità:
10.04.2007, ICCA
Titolo:
Lesione della personalità: impugnazione di un decreto di stralcio per transazione
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
TRANSAZIONE
art. 28 CC
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.145
Lugano
10 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.115
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 15 giugno 2001 da
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 7 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto di
stralcio emesso il 15 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2001 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché fosse accertata l'illiceità di quanto era stato scritto sul
suo conto nel libro di __________ __________, pubblicato dalla AO 2 di __________.
Egli ha chiesto inoltre che fosse ordinato il ritiro dal mercato di tutte le
copie della prima e della seconda edizione del libro, che fosse ordinato ai
convenuti di astenersi dal menzionare il suo nome o quello di suoi familiari in
un'eventuale nuova edizione del volume e che fosse disposta – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – la pubblicazione del dispositivo della sentenza
su vari giornali ticinesi. Infine AP 1 ha postulato il pagamento di un'indennità
di fr. 2782.65 a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 20 000.– per torto
morale. Nella loro risposta del 3 settembre 2004 AO 1 e le AO 2 hanno proposto
di respingere la petizione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno
mantenuto le loro posizioni.
B. Nel
corso dell'istruttoria, a un'udienza del 14 settembre 2006 il Pretore ha
proposto alle parti la seguente transazione:
1. I convenuti verseranno l'importo di fr. 10 000.– a tacitazione di ogni reciproca pretesa connessa con l'odierna
vertenza.
2.
Con il versamento dell'importo di cui al punto 1 l'attore non vanta più alcuna
pretesa nei confronti dei convenuti.
3.
L'importo di cui al punto 1 verrà versato entro un mese dall'accettazione
dell'accordo mediante la polizza che la parte attrice si impegna a fornire alla
parte convenuta.
4.
Gli oneri processuali di fr. 50.– sono posti a carico dell'attore, compensate
le ripetibili. All'attore è restituito il maggior anticipo versato di fr.
550.–;
5.
Lo stralcio della causa avverrà unicamente ad avvenuto pagamento dell'importo
di cui al punto 1.
L'attore
ha accettato la proposta seduta stante, mentre i convenuti si sono visti assegnare
un termine fino al 29 settembre 2006 per pronunciarsi. Con lettera del 10
novembre 2006 il legale dell'attore ha poi scritto al Pretore quanto segue:
(…) Le parti
hanno deciso di transare la vertenza mediante il versamento all'attore di fr.
5000.–. Per il resto rimangono confermati i punti della proposta di cui al
verbale dell'udienza del 14 settembre 2006.
In allegato
le trasmetto pertanto una polizza per la restituzione del maggior anticipo
versato dall'attore.
Alla luce di
quanto precede, la invito a stralciare la causa dai ruoli.
Con
decreto del 15 novembre 2006 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per transazione
e ha posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 50.– a carico
dell'attore, compensando le ripetibili.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 7 dicembre 2006 nel
quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la causa sia
stralciata dai ruoli solo al momento in cui il pagamento di fr. 5000.– sarà avvenuto.
Nelle loro osservazioni del 18 gennaio 2007 AO 1 e les AO 2 concludono per il
rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. I
convenuti mettono in dubbio la tempestività dell'appello. Se non che, nella
fattispecie il plico raccomandato contenente il decreto di stralcio è stato
intimato dalla Pretura al legale dell'attore il 15 novembre 2006 ed è
stato ritirato il 17 novembre successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›). Introdotto nel termine di 20 giorni dalla notifica, l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio (art. 351 o 352 CPC) ha
portata meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si limita a constatare
la fine del processo. Non può quindi essere impugnato se non in materia di
spese e ripetibili, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che
ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami).
Nella fattispecie l'appellante sostiene – appunto – che una condizione della
transazione non è stata adempiuta, sicché il Pretore non avrebbe dovuto togliere
la causa dai ruoli. La lite verte dunque sul motivo che avrebbe dovuto porre
fine al litigio. Ne segue che l'appello risulta ammissibile.
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli su richiesta scritta dell'attore.
Nell'appello questi sostiene però – come detto – che una delle premesse della
transazione, ovvero il pagamento previo della somma pattuita, non è stata
adempiuta e che pertanto la causa doveva rimanere pendente. Ora, che il
14.
settembre 2006 le parti abbiano deciso, su proposta del Pretore, di comporre la lite dietro versamento
all'attore di fr. 10 000.–, poi ridotti a fr. 5000.–, e che lo stralcio della causa sarebbe avvenuto
solo dopo il pagamento della somma è indubbio (verbale d'udienza, clausole n. 1
e 5). D'altro lato non si deve trascurare che lo stesso legale dell'attore, scrivendo
il 10 novembre 2006 al Pretore che la clausola n. 1 della transazione era stata
modificata, ha invitato il giudice a stralciare senz'altro la procedura. Perché
il Pretore avrebbe dovuto respingere la richiesta l'appellante non spiega né
tanto meno si comprende. In caso di transazione il giudice si limita, in
effetti, a verificare che il contenuto dell'accordo non sia illecito,
impossibile o contrario ai buoni costumi (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352).
Certo, nella
lettera del 10 novembre 2006 il legale dell'attore precisava che le altre
clausole della transazione rimanevano invariate. Nulla induce a ritenere tuttavia
che il Pretore, verificata la chiarezza e la completezza dell'accordo, disponesse
di indizi per ravvisare il mancato adempimento di una condizione. Non solo l'attore
medesimo postulava espressamente lo stralcio della procedura, ma alla lettera egli
allegava una polizza di versamento per la restituzione del maggior anticipo
versato, come prevedeva la clausola n. 4 della transazione. Per di più, la richiesta
di stralcio seguiva di una decina di giorni una comunicazione in cui il legale
dei convenuti confermava la modifica dell'accordo (lettera del 27 ottobre 2006
dell'RA 2, acclusa alla richiesta di stralcio). Il Pretore poteva
ragionevolmente presumere quindi che in tale lasso di tempo il pagamento fosse
intervenuto. A ragione, di conseguenza, egli ha stralciato la causa dai ruoli (art.
352.
cpv. 2 CPC).
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle
controparti
un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere accolta. Quand'anche l'interessato fosse indigente, per
vero, il memoriale appariva sin dall'inizio destinato all'insuccesso (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag). La tassa di giustizia è moderata nella misura del
possibile, ad ogni buon conto, per tenere conto delle verosimili ristrettezze economiche
in cui versa l'appellante.
5.
Quanto ai
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (fr. 5000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– richiesta per il ricorso
in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellate, che rifonderà alle controparti fr. 1200.–
complessivi per ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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