11.2006.146
Assistenza giudiziaria: richiedente proprietario di immobili
5 maggio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.146
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: richiedente proprietario di immobili
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDIGENZA
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2006.146
Lugano
5 maggio 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.7
(rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 19 gennaio 2006 da
AP 1
(già patrocinato dall'avv.,)
contro
AO 1
(patrocinate dall' RA 1);
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall'attore il 19 gennaio 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 4 dicembre
2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
petizione del 19 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la restituzione di una cartella
ipotecaria al portatore di fr. 150 000.– accesa in quinto grado sulla sua particella
n. 1075 RFD di __________. Contestualmente egli ha instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Il 15 novembre 2006 le parti hanno comunicato al
Pretore di avere raggiunto un accordo, chiedendo di togliere la procedura dai
ruoli, di addebitare gli oneri processuali all'attore e di compensare le ripetibili.
Con decreto del 16
novembre 2006 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per transazione e ha
posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico di AP 1, compensate
le ripetibili. Nell'atto medesimo egli ha respinto il beneficio dell'assistenza
giudiziaria postulato dall'attore con l'argomento che questi può impegnare la
cartella ipotecaria per far fronte ai costi del processo.
B. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 4 dicembre
2006 per ottenere il beneficio litigioso e la conseguente riforma della decisione
pretorile. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere
“all'autorità di seconda
istanza”, ovvero all'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35
cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo, il ricorso in esame è quindi
ricevibile.
2.
Il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel caso specifico, rilevando
che “l'esito della procedura ha permesso alla parte attrice di entrare in possesso
della cartella ipotecaria di fr. 150 000.– e che tale titolo può essere impegnato
per il pagamento della tassa di giustizia e della nota del proprio patrocinatore”.
L'attore non può pertanto reputarsi indigente (art. 3 cpv. 1 Lag).
3.
Nel
ricorso l'interessato sostiene di non poter impegnare ulteriormente la cartavalore,
la quale già garantisce altri mutui, sicché nessuna banca concederebbe nuovi
prestiti. Quanto alla particella n. 1075 RFD di __________, egli allega che il
bene è già stato posto in vendita senza esito ed è ipotecato per il 300% del
valore di stima, di modo che un'eventuale alienazione coprirebbe solo i suoi
debiti personali, di almeno fr. 1
500.
000.–. Per di più, il suo legale tratterrebbe il titolo in garanzia,
fino al pagamento della nota professionale. Ciò dimostrerebbe una palese
indigenza, tanto più verosimile ove si consideri che egli ha conseguito il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in una causa davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, è inabile al lavoro nella misura del 50%, esercita
un'attività lucrativa solo al 30%, da sei mesi non riceve più il salario né il
pagamento di canoni di locazione da parte del suo datore di lavoro, la __________,
limitandosi a riscuotere indennità di disoccupazione per fr. 1800.– mensili.
4.
Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria
(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con
mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza
intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;
RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione
del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente
(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
5.
In
concreto il ricorrente è proprietario della particella n. 1075 RFD di __________,
sulla quale sorge uno stabile commerciale. Ora, per valutare lo stato di
ristrettezza va considerata l'intera situazione di un richiedente, non solo il
reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La
mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza,
né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la
possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi,
dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad
alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a).
Nella
fattispecie è senz'altro possibile che sull'immobile gravino mutui ipotecari
per complessivi fr. 1 164 000.– (fr. 1 500 000.– nominali), ma nulla è dato di sapere sul valore venale del medesimo.
Si conosce solo il valore di stima ufficiale, che è un parametro puramente tributario.
Quanto all'oggettiva impossibilità di finanziare la causa con un nuovo mutuo
ipotecario (DTF 119 Ia 12 consid. 5), nulla è stato documentato, benché
incombesse al richiedente rendere verosimile tale circostanza (DTF 125 V 164
consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.24/2006 del 15 giugno 2006,
consid. 5.2). Già per tali motivi il ricorso andrebbe dunque respinto.
6.
Si
volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio
non muterebbe. Davanti al Pretore la causa si è conclusa infatti per transazione.
E nell'ambito di tale accordo l'attore ha liberamente accettato il pagamento
degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. Non può quindi
pretendere, adesso, di riversare tali impegni sullo Stato.
Comunque
sia, si volesse prescindere anche da ciò, non si deve dimenticare che il
diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale: decade pertanto
ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli
desista dalla lite, acquiesca o transiga, sia che la causa diventi senza
oggetto o senza interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione
processuale. Se al momento in cui il litigio diventa
caduco, in altri termini, l'interessato non
ha ancora ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag.
614.
n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.104 del 5 marzo 2008, consid. 4).
Nella fattispecie l'attore ha rinunciato spontaneamente alla
sua qualità di parte in causa, giacché la firma di una transazione pone
immediato termine al processo, nel Cantone Ticino un decreto di stralcio avendo
portata meramente dichiarativa. Ne segue che, in ogni modo, il Pretore avrebbe
dovuto dichiarare la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'interesse. Nel
risultato, la sua decisione sfugge dunque a censura.
7.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione per scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si
pone per altro problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di
intimazione.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in
concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione
principale (fr. 150 000.–) superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a.
Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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