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Decisione

11.2006.147

Contributo di mantenimento dopo il divorzio

13 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.213 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 30 novembre 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

e

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

20 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati

ad__________ il 19 settembre 1981. Dal matrimo­nio sono nati V__________, il 17

febbraio 1987, e Y__________, il 13 novembre 1990. Il marito è maître d'hôtel

all'Albergo “__________” ad __________.

La moglie è venditrice a tempo parziale in un negozio a __________. Con

sentenza del 28 ottobre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando una convenzione sugli

effetti secondo cui i figli erano affidati alla madre (riservato il diritto di

visita del padre), mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare

per la moglie di fr. 800.– men­sili fino al 31 dicembre 2003 e uno per i figli

di fr. 1200.– mensili (compreso l'assegno familiare) per ciascuno di loro fino

alla maggiore età.

B. Il 30 novembre 2005 i coniugi hanno sottoposto al Pretore

un'istanza comune di divorzio con accordo parziale (sullo scioglimento del

matrimonio, sull'affidamento dei figli alla madre, sulla liquidazione del

regime dei beni e sul riparto degli averi di previdenza). Sull'eventuale

contributo ali­mentare per la moglie essi hanno demandato la decisione al

giudice. AO 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è

rimasta sospesa dal 3 aprile al 13 giugno 2006 per trattative. Il 13 giugno 2006

AO 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale sulla conseguenza del divorzio rimasta

litigiosa, chiedendo un

contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili. Nel

suo allegato del 14 giugno 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo. All'udienza

del 12 settembre 2006 i coniugi hanno riaffermato la volontà di divorziare, di

demandare al giudice la decisione sulla conseguenza oggetto di disaccordo, rinunciando

sia al dibattimento finale sia a conclusioni scritte. Il 3 novembre 2006 il

Pretore ha sentito Y__________. Dopo il termine bimestrale di riflessione AP 1 ha ribadito la sua posizione con lettera

del 13 no­vembre 2006. Altrettanto ha comunicato la

moglie il giorno successivo.

C. Statuendo

con sentenza del 20 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato

Y__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato

AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 565.– mensili dal dicembre 2005

al giugno del 2019 per la moglie e di fr. 1200.– mensili per Y__________ (assegno

familiare compreso) fino alla maggiore età o al temine della formazione e ha

ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire a quella della moglie fr. 74 928.40. La tassa di giustizia

e le spese di complessivi fr. 2050.– sono state poste per un quinto a carico della

moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte

fr. 4500.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006

nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo

alimentare per la moglie sia soppresso. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La

procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché la sentenza

del Pretore può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b cpv.

1.

CPC). Sotto questo profilo l'appello, tempestivo, è ricevibile. Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto è

passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD

II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

Quanto

al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha rilevato anzitutto che il

contributo versato da AP 1 alla figlia V__________ non poteva essere

considerato, poiché la ragazza era già maggiorenne al momento dell'introduzione

della causa. Ciò premesso, accertato un matrimonio di lunga durata, egli ha

ritenuto che la moglie avesse diritto di mantenere – di principio – il tenore

di vita raggiunto durante la comunione domestica. A tal fine egli ha stimato

quel tenore di vita calcolando il fabbisogno minimo di lei in fr. 3274.40 mensili, quello

del marito in fr. 5001.75 mensili e il fabbisogno in

denaro di Y__________ in fr. 1200.– mensili. Appurato poi il reddito del marito

di fr. 7310.– mensili e imputato alla moglie un guadagno di fr. 2709.10

mensili, il primo giudice ha considerato che per mantenere un livello di vita

corrispondente almeno al fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 565.–

mensili. Onde l'obbligo per il marito di versare tale importo fino al pensionamento

di lei.

3.

L'appellante

censura una violazione del principio dispositivo, facendo carico al Pretore di

avere fissato il contributo alimentare per la moglie sulla base di un tenore di

vita avuto durante la comunione domestica non fatto valere dall'interessata.

Così argomentando, egli trascura però che per decidere circa l'erogazione di un

contributo alimentare, compreso l'ammontare e la durata, il giudice deve applicare

d'ufficio i criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tra cui figura il tenore di vita

raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (n. 3 CC). Ciò posto, trattandosi

– come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (21 anni di vita in

comune: dal 1981 al 2002), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – in

effetti – il tenore di vita goduto durante la comunione domestica (RtiD II-2004

pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22

febbraio 2008, consid. 3a). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di

loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente

pretendersi da lui.

In

concreto appare dubbio che il tenore di vita dei coniugi in costanza di

matrimonio fosse quello indicato dal Pretore, ove appena si consideri che il fabbisogno

della moglie di fr. 3274.40 mensili si riferisce alla situazione di lei dopo

la separazione di fatto, quando i coniugi dovevano già finanziare due economie

domestiche separate. Quale fosse il fabbisogno minimo della moglie – e quale

fosse la mezza eccedenza a disposizione di

lei – prima

della separazione non è dato di sapere (si veda un esempio di calcolo circostanziato

in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Sia come sia, che AO 1 nulla abbia

addotto sul livello di vita condotto dai coniugi durante la comunione domestica

è vero, ma è altrettanto vero che all'atto pratico essa postula unicamente la

copertura del proprio fabbisogno minimo, senza pretendere che durante la vita

in comune quel fabbisogno fosse più elevato. Per il resto, non avendo il Pretore

fissato il contributo dopo il pensionamento della moglie, la questione di

sapere se vi sia un nesso fra il tenore di vita durante la comunione domestica e

l'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC può rimanere indecisa.

4.

Secondo

l'appellante il Pretore ha trascurato che la moglie, attiva da anni nel settore

della vendita e agevolata dalla perfetta conoscenza dell'italiano e del

tedesco, non ha mai mostrato di volersi impegnare nella ricerca di un impiego a

tempo pieno. Egli soggiunge che, dopo avere profittato di un contributo

alimentare di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2003 in virtù della convenzione

di separazione, essa ha aspettato la litispendenza della causa di divorzio per

rivendicare un nuovo contributo, agendo in malafede e ai limiti della

temerarietà. A suo parere costei è perfettamente in grado di far fronte

autonomamente al suo fabbisogno, ciò che giustifica la soppressione di

qualsiasi contributo.

a) Il diritto della moglie a un contributo alimentare giusta l'art. 125 cpv. 1 CC sussiste

nella sola misura in cui l'interessata non sia in grado di finanziare da sé

quel livello di vita, “inclusa

un'adeguata previdenza per la vecchiaia”, facendo capo

alle sue risorse (clean break). Al proprio fabbisogno minimo l'interessata

deve quindi provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle

necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può

pretendere da lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare

dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere

un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il

reddito di una parte è quello effettivo.

Se

tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a

con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi

alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III

540.

consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.

Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul

mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di

un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6

prima frase).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha computato all'interessata, cinquantunenne al momento

del giudizio, un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno, rimproverandole

di non avere dimostrato particolare solerzia nel cercare una simile occupazione.

E in base ai parametri previsti dal contratto normale di lavoro per il personale

di vendita al dettaglio (adeguati al 2006) per una persona non qualificata,

egli ha stimato tale guadagno in fr. 2709.60 mensili (sentenza impugnata, pag.

7). Perché tale apprezzamento non sarebbe corretto l'appellante non spiega. Tanto

meno ove si pensi che, per giurispru­denza, ove un coniuge sia rimasto lontano

dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi

dei figli e della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non

possa più reinserirsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 mag­gio

2003, consid. 4.2 con rimando).

c) Quanto

all'ammontare del reddito potenziale, l'appellante non pretende che – salvo

padroneggiare il tedesco – AO 1 disponga di una formazione particolare. Né si

comprende come la mera padronanza del tedesco permetterebbe all'interessata di

guadagnare fr. 3275.– netti mensili, senza dimenticare che l'appellante medesimo aveva biasimato la mo­glie

per “avere rifiutato un impiego

a tempo pieno presso __________ reputando lo stipendio offerto (fr. 2700.–

mensili netti) troppo basso” (memoriale del 14 giugno

2006, pag. 3). Nelle condizioni descritte non è dato a divedere perché l'importo

stimato dal Pretore sarebbe criticabile.

d) Relativamente

alla partecipazione finanziaria dei figli alle spese dell'eco­nomia

domestica, auspicata dall'appellante, questa Camera ha già

avuto modo di ribadire che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni

conviventi è destinata a coprire i costi supplemen­tari dell'economia do­me­stica

causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a

un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato,

nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli

maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2005.165

del 10 aprile 2007, consid. 5). Ciò vale a maggior ragione per i

figli minorenni. Al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.

e) Per

quel che riguarda infine l'asserita malafede della moglie nel chiedere un contributo

alimentare dopo il divorzio nonostante l'obbligo del marito cessasse, in virtù

della convenzione sugli effetti della separazione, il 31 dicembre 2003, è appena

il caso di ricordare che un contributo alimentare può essere eccezionalmente

negato o ridotto solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC),

ovvero integri gli estremi dell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­­recht, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 37 ad art.

125). In concreto non risulta che la moglie si sia

deliberatamente posta in uno stato di necessità (art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), né

che al momento di firmare la convenzione sugli effetti della separazione essa

intendesse rinunciare a contributi dopo il divorzio. Certo, essa non ha

mostrato zelo nel cercare un'attività lucrativa a tempo pieno, ma a parte il

fatto che a ciò non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto

il sedicesimo anno di età (DTF 115 II 10 consid. 3c e

432.

consid. 5a; Schwenzer, op.

cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii), essa si è vista

computare in ogni modo un reddito ipotetico. Lamentare abusi in condizioni del

genere è quindi, a dir poco, fuori luogo.

5.

L'appellante sostiene che il Pretore non poteva stralciare dal suo

fabbisogno il contributo alimentare versato alla figlia V__________, sebbene questa

fosse già maggiorenne al momento in cui è stata introdotta l'azione di

divorzio. La doglianza è infondata. Come ha rilevato il Pretore, il giudice

della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni.

Il contributo per maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277

cpv. 2 CC. Tutt'al più il giudice della separazione può estendere

la durata del contributo per minorenni oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1

seconda frase CC), sempre che i minorenni fossero tali al momen­to dell'istanza.

Inoltre egli può tenere conto del contributo per figli maggiorenni se entrambi i

genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD I-2007

pag. 671 n. 18c).

Nel caso

specifico i coniugi erano invero d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare

del contributo per V__________, né risultava il minimo indizio circa eventuali

disaccordi della figlia su tale modo di procedere o sull'entità del contributo

in suo favore. Sta di fatto però che il sostentamento del coniuge prevale su

quello di un figlio maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.1999.148 dell'8 agosto 2005, consid. 11). L'appellante non può

pretendere, in altri termini, di assicurare il fabbisogno in denaro di V__________

senza che risulti coperto il fabbisogno minimo del coniuge. Prima deve

risultare garantito il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro del

figlio minorenne, poi entra in considerazione il mantenimento della figlia

maggiorenne. Anche su questo punto il giudizio del Pretore

resiste pertanto alla critica.

6.

In

merito al fabbisogno minimo della moglie l'appellante afferma di non averlo

contestato poiché “non prestava

il fianco a censure”. Rileva però

che esso comprende anche la quota per il costo dell'alloggio che secondo le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo andrebbe inclusa nel fabbisogno in denaro dei

figli. Ora, è pacifico che secondo le raccomandazioni testé citate, cui questa

Camera si ispira per giurisprudenza costante (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), un

terzo del costo dell'alloggio sopportato dal genitore affidatario va inserito

nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno in denaro

del secondo (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für

Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La differenza

costituisce il costo dell'alloggio del genitore e va inserito nel fabbisogno minimo di

lui (cfr. RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8b).

Se non che, nel caso in esame non è dato di capire – né l'appellante

spiega – quale conclusione deriverebbe concretamente da ciò. Anzi, l'appellante

medesimo riconosce che, sia l'intera locazione inserita nel fabbisogno minimo della

moglie o suddivisa per quote tra lei e i figli, “gli

scenari portano al medesimo risultato” (appello, pag. 10). Del resto, egli non propone – per avventura – di aumentare il

contributo alimentare per Y__________ a fr. 1500.– mensili. Quanto

all'eventuale partecipazione supplementare della madre al fabbisogno in denaro

del figlio, basti ricordare che essa non è in grado nemmeno di sopperire al

proprio fabbisogno minimo (neppure con il reddito ipotetico stimato dal Pretore).

7.

L'appellante

chiede, in subordine, di restringere il contributo alimentare per la moglie “in un lasso di tempo estremamente limitato”. A prescindere dal fatto però che manca

qualsiasi domanda in tal senso (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la pretesa è di

un'irricevibile vaghezza. Per di più, non si intravede come AO 1, alla quale è

stato già imputato un reddito ipotetico per un'attività lucrativa al 100%,

possa nel tempo migliorare la propria situazione fino a sovvenire autonomamente

al proprio fabbisogno minimo prima del pensionamento. Destituito di

consistenza, anche in proposito l'appello è votato così all'insuccesso.

8.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte per osservazioni.

9.

Circa i mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente

effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove

appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto

alla moglie.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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