11.2006.147
Contributo di mantenimento dopo il divorzio
13 maggio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2006.147
Data decisione, Autorità:
13.05.2008, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento dopo il divorzio
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 CC
Incarto n.
11.2006.147
Lugano
13 maggio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.213 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 30 novembre 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
e
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
20 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati
ad__________ il 19 settembre 1981. Dal matrimonio sono nati V__________, il 17
febbraio 1987, e Y__________, il 13 novembre 1990. Il marito è maître d'hôtel
all'Albergo “__________” ad __________.
La moglie è venditrice a tempo parziale in un negozio a __________. Con
sentenza del 28 ottobre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando una convenzione sugli
effetti secondo cui i figli erano affidati alla madre (riservato il diritto di
visita del padre), mentre AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare
per la moglie di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2003 e uno per i figli
di fr. 1200.– mensili (compreso l'assegno familiare) per ciascuno di loro fino
alla maggiore età.
B. Il 30 novembre 2005 i coniugi hanno sottoposto al Pretore
un'istanza comune di divorzio con accordo parziale (sullo scioglimento del
matrimonio, sull'affidamento dei figli alla madre, sulla liquidazione del
regime dei beni e sul riparto degli averi di previdenza). Sull'eventuale
contributo alimentare per la moglie essi hanno demandato la decisione al
giudice. AO 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa è
rimasta sospesa dal 3 aprile al 13 giugno 2006 per trattative. Il 13 giugno 2006
AO 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale sulla conseguenza del divorzio rimasta
litigiosa, chiedendo un
contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili. Nel
suo allegato del 14 giugno 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo. All'udienza
del 12 settembre 2006 i coniugi hanno riaffermato la volontà di divorziare, di
demandare al giudice la decisione sulla conseguenza oggetto di disaccordo, rinunciando
sia al dibattimento finale sia a conclusioni scritte. Il 3 novembre 2006 il
Pretore ha sentito Y__________. Dopo il termine bimestrale di riflessione AP 1 ha ribadito la sua posizione con lettera
del 13 novembre 2006. Altrettanto ha comunicato la
moglie il giorno successivo.
C. Statuendo
con sentenza del 20 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato
Y__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato
AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 565.– mensili dal dicembre 2005
al giugno del 2019 per la moglie e di fr. 1200.– mensili per Y__________ (assegno
familiare compreso) fino alla maggiore età o al temine della formazione e ha
ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire a quella della moglie fr. 74 928.40. La tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 2050.– sono state poste per un quinto a carico della
moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 4500.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006
nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo
alimentare per la moglie sia soppresso. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La
procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC, sicché la sentenza
del Pretore può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b cpv.
1.
CPC). Sotto questo profilo l'appello, tempestivo, è ricevibile. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto è
passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD
II-2004 pag. 576 consid. 1).
2.
Quanto
al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha rilevato anzitutto che il
contributo versato da AP 1 alla figlia V__________ non poteva essere
considerato, poiché la ragazza era già maggiorenne al momento dell'introduzione
della causa. Ciò premesso, accertato un matrimonio di lunga durata, egli ha
ritenuto che la moglie avesse diritto di mantenere – di principio – il tenore
di vita raggiunto durante la comunione domestica. A tal fine egli ha stimato
quel tenore di vita calcolando il fabbisogno minimo di lei in fr. 3274.40 mensili, quello
del marito in fr. 5001.75 mensili e il fabbisogno in
denaro di Y__________ in fr. 1200.– mensili. Appurato poi il reddito del marito
di fr. 7310.– mensili e imputato alla moglie un guadagno di fr. 2709.10
mensili, il primo giudice ha considerato che per mantenere un livello di vita
corrispondente almeno al fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 565.–
mensili. Onde l'obbligo per il marito di versare tale importo fino al pensionamento
di lei.
3.
L'appellante
censura una violazione del principio dispositivo, facendo carico al Pretore di
avere fissato il contributo alimentare per la moglie sulla base di un tenore di
vita avuto durante la comunione domestica non fatto valere dall'interessata.
Così argomentando, egli trascura però che per decidere circa l'erogazione di un
contributo alimentare, compreso l'ammontare e la durata, il giudice deve applicare
d'ufficio i criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tra cui figura il tenore di vita
raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (n. 3 CC). Ciò posto, trattandosi
– come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (21 anni di vita in
comune: dal 1981 al 2002), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – in
effetti – il tenore di vita goduto durante la comunione domestica (RtiD II-2004
pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22
febbraio 2008, consid. 3a). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di
loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente
pretendersi da lui.
In
concreto appare dubbio che il tenore di vita dei coniugi in costanza di
matrimonio fosse quello indicato dal Pretore, ove appena si consideri che il fabbisogno
della moglie di fr. 3274.40 mensili si riferisce alla situazione di lei dopo
la separazione di fatto, quando i coniugi dovevano già finanziare due economie
domestiche separate. Quale fosse il fabbisogno minimo della moglie – e quale
fosse la mezza eccedenza a disposizione di
lei – prima
della separazione non è dato di sapere (si veda un esempio di calcolo circostanziato
in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Sia come sia, che AO 1 nulla abbia
addotto sul livello di vita condotto dai coniugi durante la comunione domestica
è vero, ma è altrettanto vero che all'atto pratico essa postula unicamente la
copertura del proprio fabbisogno minimo, senza pretendere che durante la vita
in comune quel fabbisogno fosse più elevato. Per il resto, non avendo il Pretore
fissato il contributo dopo il pensionamento della moglie, la questione di
sapere se vi sia un nesso fra il tenore di vita durante la comunione domestica e
l'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC può rimanere indecisa.
4.
Secondo
l'appellante il Pretore ha trascurato che la moglie, attiva da anni nel settore
della vendita e agevolata dalla perfetta conoscenza dell'italiano e del
tedesco, non ha mai mostrato di volersi impegnare nella ricerca di un impiego a
tempo pieno. Egli soggiunge che, dopo avere profittato di un contributo
alimentare di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2003 in virtù della convenzione
di separazione, essa ha aspettato la litispendenza della causa di divorzio per
rivendicare un nuovo contributo, agendo in malafede e ai limiti della
temerarietà. A suo parere costei è perfettamente in grado di far fronte
autonomamente al suo fabbisogno, ciò che giustifica la soppressione di
qualsiasi contributo.
a) Il diritto della moglie a un contributo alimentare giusta l'art. 125 cpv. 1 CC sussiste
nella sola misura in cui l'interessata non sia in grado di finanziare da sé
quel livello di vita, “inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia”, facendo capo
alle sue risorse (clean break). Al proprio fabbisogno minimo l'interessata
deve quindi provvedere anzitutto da sé (DTF 129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero dalle
necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può
pretendere da lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare
dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere
un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). E di regola il
reddito di una parte è quello effettivo.
Se
tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi
alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III
540.
consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul
mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di
un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6
prima frase).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha computato all'interessata, cinquantunenne al momento
del giudizio, un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno, rimproverandole
di non avere dimostrato particolare solerzia nel cercare una simile occupazione.
E in base ai parametri previsti dal contratto normale di lavoro per il personale
di vendita al dettaglio (adeguati al 2006) per una persona non qualificata,
egli ha stimato tale guadagno in fr. 2709.60 mensili (sentenza impugnata, pag.
7). Perché tale apprezzamento non sarebbe corretto l'appellante non spiega. Tanto
meno ove si pensi che, per giurisprudenza, ove un coniuge sia rimasto lontano
dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi
dei figli e della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non
possa più reinserirsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio
2003, consid. 4.2 con rimando).
c) Quanto
all'ammontare del reddito potenziale, l'appellante non pretende che – salvo
padroneggiare il tedesco – AO 1 disponga di una formazione particolare. Né si
comprende come la mera padronanza del tedesco permetterebbe all'interessata di
guadagnare fr. 3275.– netti mensili, senza dimenticare che l'appellante medesimo aveva biasimato la moglie
per “avere rifiutato un impiego
a tempo pieno presso __________ reputando lo stipendio offerto (fr. 2700.–
mensili netti) troppo basso” (memoriale del 14 giugno
2006, pag. 3). Nelle condizioni descritte non è dato a divedere perché l'importo
stimato dal Pretore sarebbe criticabile.
d) Relativamente
alla partecipazione finanziaria dei figli alle spese dell'economia
domestica, auspicata dall'appellante, questa Camera ha già
avuto modo di ribadire che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni
conviventi è destinata a coprire i costi supplementari dell'economia domestica
causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a
un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato,
nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli
maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2005.165
del 10 aprile 2007, consid. 5). Ciò vale a maggior ragione per i
figli minorenni. Al riguardo l'appello non merita ulteriore disamina.
e) Per
quel che riguarda infine l'asserita malafede della moglie nel chiedere un contributo
alimentare dopo il divorzio nonostante l'obbligo del marito cessasse, in virtù
della convenzione sugli effetti della separazione, il 31 dicembre 2003, è appena
il caso di ricordare che un contributo alimentare può essere eccezionalmente
negato o ridotto solo ove appaia “manifestamente iniquo” (nell'accezione dell'art. 125 cpv. 3 CC),
ovvero integri gli estremi dell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 37 ad art.
125). In concreto non risulta che la moglie si sia
deliberatamente posta in uno stato di necessità (art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), né
che al momento di firmare la convenzione sugli effetti della separazione essa
intendesse rinunciare a contributi dopo il divorzio. Certo, essa non ha
mostrato zelo nel cercare un'attività lucrativa a tempo pieno, ma a parte il
fatto che a ciò non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto
il sedicesimo anno di età (DTF 115 II 10 consid. 3c e
432.
consid. 5a; Schwenzer, op.
cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii), essa si è vista
computare in ogni modo un reddito ipotetico. Lamentare abusi in condizioni del
genere è quindi, a dir poco, fuori luogo.
5.
L'appellante sostiene che il Pretore non poteva stralciare dal suo
fabbisogno il contributo alimentare versato alla figlia V__________, sebbene questa
fosse già maggiorenne al momento in cui è stata introdotta l'azione di
divorzio. La doglianza è infondata. Come ha rilevato il Pretore, il giudice
della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni.
Il contributo per maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277
cpv. 2 CC. Tutt'al più il giudice della separazione può estendere
la durata del contributo per minorenni oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1
seconda frase CC), sempre che i minorenni fossero tali al momento dell'istanza.
Inoltre egli può tenere conto del contributo per figli maggiorenni se entrambi i
genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD I-2007
pag. 671 n. 18c).
Nel caso
specifico i coniugi erano invero d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare
del contributo per V__________, né risultava il minimo indizio circa eventuali
disaccordi della figlia su tale modo di procedere o sull'entità del contributo
in suo favore. Sta di fatto però che il sostentamento del coniuge prevale su
quello di un figlio maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.1999.148 dell'8 agosto 2005, consid. 11). L'appellante non può
pretendere, in altri termini, di assicurare il fabbisogno in denaro di V__________
senza che risulti coperto il fabbisogno minimo del coniuge. Prima deve
risultare garantito il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro del
figlio minorenne, poi entra in considerazione il mantenimento della figlia
maggiorenne. Anche su questo punto il giudizio del Pretore
resiste pertanto alla critica.
6.
In
merito al fabbisogno minimo della moglie l'appellante afferma di non averlo
contestato poiché “non prestava
il fianco a censure”. Rileva però
che esso comprende anche la quota per il costo dell'alloggio che secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo andrebbe inclusa nel fabbisogno in denaro dei
figli. Ora, è pacifico che secondo le raccomandazioni testé citate, cui questa
Camera si ispira per giurisprudenza costante (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), un
terzo del costo dell'alloggio sopportato dal genitore affidatario va inserito
nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno in denaro
del secondo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). La differenza
costituisce il costo dell'alloggio del genitore e va inserito nel fabbisogno minimo di
lui (cfr. RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8b).
Se non che, nel caso in esame non è dato di capire – né l'appellante
spiega – quale conclusione deriverebbe concretamente da ciò. Anzi, l'appellante
medesimo riconosce che, sia l'intera locazione inserita nel fabbisogno minimo della
moglie o suddivisa per quote tra lei e i figli, “gli
scenari portano al medesimo risultato” (appello, pag. 10). Del resto, egli non propone – per avventura – di aumentare il
contributo alimentare per Y__________ a fr. 1500.– mensili. Quanto
all'eventuale partecipazione supplementare della madre al fabbisogno in denaro
del figlio, basti ricordare che essa non è in grado nemmeno di sopperire al
proprio fabbisogno minimo (neppure con il reddito ipotetico stimato dal Pretore).
7.
L'appellante
chiede, in subordine, di restringere il contributo alimentare per la moglie “in un lasso di tempo estremamente limitato”. A prescindere dal fatto però che manca
qualsiasi domanda in tal senso (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la pretesa è di
un'irricevibile vaghezza. Per di più, non si intravede come AO 1, alla quale è
stato già imputato un reddito ipotetico per un'attività lucrativa al 100%,
possa nel tempo migliorare la propria situazione fino a sovvenire autonomamente
al proprio fabbisogno minimo prima del pensionamento. Destituito di
consistenza, anche in proposito l'appello è votato così all'insuccesso.
8.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte per osservazioni.
9.
Circa i mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente
effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella
fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove
appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto
alla moglie.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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