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Decisione

11.2006.149

Spese e ripetibili in caso di acquiescenza

26 giugno 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.149

(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, promossa con petizione del 27 settembre 2006 da

AP 1,

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1,

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando

ora sul decreto cautelare del 27 novembre 2006 con

cui il Pretore ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

la conservazione pendente causa dei beni rivendicati;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato

il 27 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 ottobre 2004 AP 1 ha denunciato AP 1 e AO 1 per appropriazione

indebita, rimproverando loro di essersi impossessati di gioielli e gemme (per

un valore complessivo di fr. 102

016.–) da lui lasciati per la vendita nel 1999 alla G__________

SA di Lugano, nel frattempo fallita. Il Procuratore pubblico ha sequestrato il

27 ottobre 2004 i gioielli e le pietre preziose residue, inventariate nel

fallimento della G__________ SA, e ne ha disposto la conservazione all'Ufficio

dei fallimenti del Distretto di Lugano (dove già si trovavano). Con decreto

dell'11 febbraio 2005 egli ha deciso tuttavia di non far luogo a procedimento

penale, non ravvisan­do indizi di reato. Dato nondimeno che AP 1 contestava il

diritto di AO 1, già amministratrice unica della G__________ SA, di rientrare

in possesso dei beni residui, il Procuratore pubblico ha ordinato all'Ufficio

dei fallimenti di mantenere il deposito e ha rinviato le parti a far valere le

loro pretese davanti al foro civile (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP).

B. Visto

il decreto di non luogo a procedere, l'Ufficio dei fallimenti ha invitato l'11

novembre 2005 AP 1 a versare i costi per il deposito dei preziosi nel 2005 (fr.

400.–) e quelli che sarebbero maturati nel 2006 (fr. 350.–). AP 1 ha corrisposto

la somma di fr. 400.– e il 31 gennaio 2006 ha invitato AO 1 ad assumere “il pagamento proporzionale dei surriferiti

costi” nel

caso in cui rivendicasse la proprietà dei beni. L'interessata non consta avere reagito

alla lettera. Il

17 mag­gio 2006 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato AO 1 che AP 1

rivendicava i preziosi del deposito, i quali gli sarebbero stati consegnati, salvo

opposizione da parte sua. La destinataria ha reagito il 31 maggio 2006, opponendosi

alla prospettiva ed esigendo la restituzione dei beni a lei medesima. L'Ufficio

dei fallimenti ha comunicato così il 14 luglio 2006 a AP 1 che, qualora non

fosse stato adito il giudice civile, i beni sarebbero stati ritornati “direttamente nelle mani di chi li consegnò

a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA”.

C. AP 1

ha promosso causa il 27 settembre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, perché fosse accertata la sua proprietà sui gioielli e le pietre

preziose inventariate nel fallimento della G__________ SA, con diritto di ottenerne

la consegna. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ordinato all'Ufficio

dei fallimenti di conservare i beni litigiosi fino al termine della causa.

Statuendo il 28 settembre 2006 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza

cautelare e ha impartito all'Ufficio dei fallimenti l'ordine richiesto,

rinviando l'attribuzione della tassa di giustizia (fr. 400.–), delle spese e

delle ripetibili al decreto che sarebbe stato emesso dopo il contraddittorio.

Al­l'udienza del

16 ottobre 2006, destinata al contraddittorio, AO 1 ha dichiarato di

non opporsi al­l'istan­za provvisionale avversaria, “riservata comunque ogni contestazione da sollevarsi nel merito della

vertenza”. Preso atto di ciò, con

decreto cautelare del 27 novembre 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato

l'ordine del 28 settembre precedente all'Ufficio dei fallimenti. La tassa di giustizia

(fr. 500.–) e le spese, da anticipare dall'attore, sarebbero “state accollate con il giudizio di merito e

così le ripetibili”.

D. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006 per

veder addebitare la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (da lui

quantificate in fr. 150.–) alla convenuta, con riforma in tal senso del

giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2007 AO 1 difende

l'operato del Pretore, ma dichiara di astenersi dal formulare conclusioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha motivato il dispositivo sugli oneri processuali e

le ripetibili del decreto cautelare con l'argomento che l'adesione della

convenuta alla richiesta di conservare i beni pendente causa presso l'Ufficio

dei fallimenti “non può

costituire una vera e propria acquiescenza”, il blocco dei preziosi non essendo stato ordinato a carico della

convenuta. A suo parere poi, “alla

luce anche delle contestazioni sollevate dalla convenuta con la sua risposta di

causa”, si giustificava di

rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto

cautelare al merito.

2.

L'appellante

ricorda che l'attribuzione degli oneri processuali e delle ri­petibili in sede

cautelare va decisa subito, non rinviata al merito. E siccome – egli soggiunge

– nella fattispecie la convenuta ha dichiarato di non opporsi alla domanda,

compiendo un atto di acquiescenza, le spese vanno a carico di lei. Secondo AP 1,

contrariamente a quanto crede il Pretore, poco importa che l'ordine di

conservare i preziosi per la durata della causa sia stato impartito all'Ufficio

dei fallimenti. Decisivo è – egli sottolinea – che la convenuta non abbia

resistito all'istanza.

3.

A

ragione l'appellante censura anzitutto il rinvio al merito del giudizio sugli

oneri processuali e le ripetibili del decreto cautelare. Tale modo di procedere

non entra più in linea di conto da almeno vent'anni (Rep. 1985 pag. 306 consid.

3.

con rinvio) e mal si comprende sulla base di quale norma il Pretore continui

ad applicarlo. In realtà il giudizio sull'attribuzione degli oneri processuali

e sulle ripetibili del decreto cautelare doveva avvenire senza indugio, nel

Dispositivo

dispositivo impugnato. Ora, chi acquiesce in un processo civile, ovvero chi

aderisce alla richiesta della controparte o riconosce esplicitamente tale

richiesta, va considerato – di regola – soccombente (Rep. 1985 pag. 146 in

alto). Deve rifondere quindi all'avversario “le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 1 CPC).

4. Nel

caso in esame la convenuta ha dichiarato al­l'udienza del 16 ottobre 2006

di non opporsi alla domanda provvisionale. Non ha rinunciato a esprimersi, né si è rimessa al giudizio del

Pretore. Non ha sollevato obiezioni, né ha posto una qualsivoglia condizione. Pur riservandosi ogni mezzo di difesa nel

merito, essa ha dato atto di non resistere alla

richiesta cautelare. Tale comporta­men­to raffigura per l'essenziale acquiescenza.

Che l'ordine di conservare i preziosi fosse rivolto all'Ufficio dei fallimenti

nulla muta, indipendentemente dal fatto che il Pretore abbia citato all'udienza

del 16 ottobre 2006 anche un rappresentante di tale Ufficio. Chi ha interesse

al blocco è e rimane infatti la convenuta, non l'Ufficio dei fallimenti. Ne

segue che, per principio, la convenuta deve sopportare gli oneri processuali e

le ripetibili del giudizio cautelare. Ciò premesso, resta da esaminare se in

concreto soccorressero “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per

addebitare tali costi – in tutto o in parte – all'istante.

5. La questione

va risolta tenendo conto del comportamento preprocessuale della convenuta. “Giusti motivi” per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese e

ripetibili potrebbero sussistere, ad esempio, nell'ipotesi in cui un convenuto

si veda citare in giudizio senza essere stato previamente interpellato dall'attore

o senza avere avuto modo di manifestare i suoi reali propositi riguardo all'oggetto

del litigio. Aderisse egli per la prima volta alla richiesta avversaria in

tribunale, potrebbe apparire giusto tenerlo indenne – in tutto o in parte – da oneri

processuali e da ripetibili. L'attuale fattispecie non denota nulla di simile. Il

31 gennaio 2006 AP 1 ha invitato AO 1, come detto, ad assumere “il pagamento proporzio­nale” dei costi di deposito qualora lei medesima intendesse rivendicare la proprietà dei beni.

La destinataria non pretende di avere reagito. Non ha consentito in alcun modo al

deposito, neppure a condizione che i costi fossero assunti dallo stesso AP 1, il

quale ha dovuto così instare per il provvedimento cautelare davanti al giudice.

6. Certo,

AP 1 avrebbe dovuto promuovere in ogni modo azione di rivendicazione, giacché

in caso contrario l'Ufficio dei fallimenti avrebbe ritornato i beni “direttamente nelle mani di chi li consegnò

a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA”

(sopra, lett. B). Un conto però è la causa di merito e un altro è il procedimento

cautelare. L'una non implicava l'altro. L'ordine di custodia impartito

all'Ufficio dei fallimenti è una misura d'urgenza, la cui legittimità non andava

apprezzata con criteri di merito (come sembra supporre

il Pretore, tanto da rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le

ripetibili), bensì sulla scorta dell'art. 376 cpv. 1 CPC. E in concreto il

procedimento cautelare sarebbe risultato

superfluo ove la convenuta non avesse aspettato l'udienza in Pretura del

16 ottobre 2006 per dichiarare di non opporsi all'ordine di custodia. Quanto

alle “contestazioni sollevate

dalla convenuta con la sua risposta di causa” – cui il primo giudice allude per giustificare il dispositivo

impugnato – esse potevano apparire di rilievo, se mai, per valutare la

parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (uno dei presupposti evocati

dall'art. 376 cpv. 1 CPC: Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 in fine). Nemmeno il

Pretore reputa, tuttavia, che l'azione di rivendicazione sembri già di primo

acchito destinata all'insuccesso.

7. Se

ne conclude che nel caso precipuo non emergono elementi suscettibili di giustificare,

in relazione al decreto impugnato, una deroga al precetto della soccombenza. La

tassa di giustizia di fr. 500.– (non contestata nel suo ammontare) e le

spese andavano poste così a carico della convenuta, con obbligo per lei di

rifondere all'istante eque ripetibili. L'appellante medesimo limitando la

richiesta di indennità a fr. 150.–, non v'è ragione di fissare importi più elevati.

In appello la situazione è diversa, la convenuta

essendosi astenuta dal formulare conclusioni, ciò che le evita di risultare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1997 pag. 137 consid.

4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999,

consid. 5). D'altro lato non si può dire nemmeno ch'essa abbia indotto in errore

il primo giudice, tant'è che all'udienza del 16 ottobre 2006 non ha proposto di

addebitare le spese del decreto cautelare al­l'istante e nemmeno ha protestato

ripetibili. In circostanze siffatte giova rinunciare in appello al prelievo di

oneri processuali, mentre la mancanza di una parte “soccombente” esclude

l'assegnazione di ripetibili.

8. Quanto

ai rimedi giuridici dati contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (fr. 361 519.80, pari al valore della merce inventariata nel fallimento della

G__________ SA rivendicata dall'attore: petizione, pag. 3 in alto) supera di

gran lunga la soglia dei fr. 30

000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 500.– e le

spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che

rifonderà all'istante fr. 150.– per ripetibili.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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