11.2006.149
Spese e ripetibili in caso di acquiescenza
26 giugno 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2006.149
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, ICCA
Titolo:
Spese e ripetibili in caso di acquiescenza
SPESE E RIPETIBILI
art. 641 CC
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
art. 376 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.149
Lugano,
26 giugno
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.149
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 27 settembre 2006 da
AP 1,
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 27 novembre 2006 con
cui il Pretore ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano
la conservazione pendente causa dei beni rivendicati;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato
il 27 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2004 AP 1 ha denunciato AP 1 e AO 1 per appropriazione
indebita, rimproverando loro di essersi impossessati di gioielli e gemme (per
un valore complessivo di fr. 102
016.–) da lui lasciati per la vendita nel 1999 alla G__________
SA di Lugano, nel frattempo fallita. Il Procuratore pubblico ha sequestrato il
27 ottobre 2004 i gioielli e le pietre preziose residue, inventariate nel
fallimento della G__________ SA, e ne ha disposto la conservazione all'Ufficio
dei fallimenti del Distretto di Lugano (dove già si trovavano). Con decreto
dell'11 febbraio 2005 egli ha deciso tuttavia di non far luogo a procedimento
penale, non ravvisando indizi di reato. Dato nondimeno che AP 1 contestava il
diritto di AO 1, già amministratrice unica della G__________ SA, di rientrare
in possesso dei beni residui, il Procuratore pubblico ha ordinato all'Ufficio
dei fallimenti di mantenere il deposito e ha rinviato le parti a far valere le
loro pretese davanti al foro civile (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP).
B. Visto
il decreto di non luogo a procedere, l'Ufficio dei fallimenti ha invitato l'11
novembre 2005 AP 1 a versare i costi per il deposito dei preziosi nel 2005 (fr.
400.–) e quelli che sarebbero maturati nel 2006 (fr. 350.–). AP 1 ha corrisposto
la somma di fr. 400.– e il 31 gennaio 2006 ha invitato AO 1 ad assumere “il pagamento proporzionale dei surriferiti
costi” nel
caso in cui rivendicasse la proprietà dei beni. L'interessata non consta avere reagito
alla lettera. Il
17 maggio 2006 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato AO 1 che AP 1
rivendicava i preziosi del deposito, i quali gli sarebbero stati consegnati, salvo
opposizione da parte sua. La destinataria ha reagito il 31 maggio 2006, opponendosi
alla prospettiva ed esigendo la restituzione dei beni a lei medesima. L'Ufficio
dei fallimenti ha comunicato così il 14 luglio 2006 a AP 1 che, qualora non
fosse stato adito il giudice civile, i beni sarebbero stati ritornati “direttamente nelle mani di chi li consegnò
a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA”.
C. AP 1
ha promosso causa il 27 settembre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, perché fosse accertata la sua proprietà sui gioielli e le pietre
preziose inventariate nel fallimento della G__________ SA, con diritto di ottenerne
la consegna. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ordinato all'Ufficio
dei fallimenti di conservare i beni litigiosi fino al termine della causa.
Statuendo il 28 settembre 2006 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza
cautelare e ha impartito all'Ufficio dei fallimenti l'ordine richiesto,
rinviando l'attribuzione della tassa di giustizia (fr. 400.–), delle spese e
delle ripetibili al decreto che sarebbe stato emesso dopo il contraddittorio.
All'udienza del
16 ottobre 2006, destinata al contraddittorio, AO 1 ha dichiarato di
non opporsi all'istanza provvisionale avversaria, “riservata comunque ogni contestazione da sollevarsi nel merito della
vertenza”. Preso atto di ciò, con
decreto cautelare del 27 novembre 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato
l'ordine del 28 settembre precedente all'Ufficio dei fallimenti. La tassa di giustizia
(fr. 500.–) e le spese, da anticipare dall'attore, sarebbero “state accollate con il giudizio di merito e
così le ripetibili”.
D. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2006 per
veder addebitare la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (da lui
quantificate in fr. 150.–) alla convenuta, con riforma in tal senso del
giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2007 AO 1 difende
l'operato del Pretore, ma dichiara di astenersi dal formulare conclusioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha motivato il dispositivo sugli oneri processuali e
le ripetibili del decreto cautelare con l'argomento che l'adesione della
convenuta alla richiesta di conservare i beni pendente causa presso l'Ufficio
dei fallimenti “non può
costituire una vera e propria acquiescenza”, il blocco dei preziosi non essendo stato ordinato a carico della
convenuta. A suo parere poi, “alla
luce anche delle contestazioni sollevate dalla convenuta con la sua risposta di
causa”, si giustificava di
rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto
cautelare al merito.
2.
L'appellante
ricorda che l'attribuzione degli oneri processuali e delle ripetibili in sede
cautelare va decisa subito, non rinviata al merito. E siccome – egli soggiunge
– nella fattispecie la convenuta ha dichiarato di non opporsi alla domanda,
compiendo un atto di acquiescenza, le spese vanno a carico di lei. Secondo AP 1,
contrariamente a quanto crede il Pretore, poco importa che l'ordine di
conservare i preziosi per la durata della causa sia stato impartito all'Ufficio
dei fallimenti. Decisivo è – egli sottolinea – che la convenuta non abbia
resistito all'istanza.
3.
A
ragione l'appellante censura anzitutto il rinvio al merito del giudizio sugli
oneri processuali e le ripetibili del decreto cautelare. Tale modo di procedere
non entra più in linea di conto da almeno vent'anni (Rep. 1985 pag. 306 consid.
3.
con rinvio) e mal si comprende sulla base di quale norma il Pretore continui
ad applicarlo. In realtà il giudizio sull'attribuzione degli oneri processuali
e sulle ripetibili del decreto cautelare doveva avvenire senza indugio, nel
Dispositivo
dispositivo impugnato. Ora, chi acquiesce in un processo civile, ovvero chi
aderisce alla richiesta della controparte o riconosce esplicitamente tale
richiesta, va considerato – di regola – soccombente (Rep. 1985 pag. 146 in
alto). Deve rifondere quindi all'avversario “le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 1 CPC).
4. Nel
caso in esame la convenuta ha dichiarato all'udienza del 16 ottobre 2006
di non opporsi alla domanda provvisionale. Non ha rinunciato a esprimersi, né si è rimessa al giudizio del
Pretore. Non ha sollevato obiezioni, né ha posto una qualsivoglia condizione. Pur riservandosi ogni mezzo di difesa nel
merito, essa ha dato atto di non resistere alla
richiesta cautelare. Tale comportamento raffigura per l'essenziale acquiescenza.
Che l'ordine di conservare i preziosi fosse rivolto all'Ufficio dei fallimenti
nulla muta, indipendentemente dal fatto che il Pretore abbia citato all'udienza
del 16 ottobre 2006 anche un rappresentante di tale Ufficio. Chi ha interesse
al blocco è e rimane infatti la convenuta, non l'Ufficio dei fallimenti. Ne
segue che, per principio, la convenuta deve sopportare gli oneri processuali e
le ripetibili del giudizio cautelare. Ciò premesso, resta da esaminare se in
concreto soccorressero “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
addebitare tali costi – in tutto o in parte – all'istante.
5. La questione
va risolta tenendo conto del comportamento preprocessuale della convenuta. “Giusti motivi” per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese e
ripetibili potrebbero sussistere, ad esempio, nell'ipotesi in cui un convenuto
si veda citare in giudizio senza essere stato previamente interpellato dall'attore
o senza avere avuto modo di manifestare i suoi reali propositi riguardo all'oggetto
del litigio. Aderisse egli per la prima volta alla richiesta avversaria in
tribunale, potrebbe apparire giusto tenerlo indenne – in tutto o in parte – da oneri
processuali e da ripetibili. L'attuale fattispecie non denota nulla di simile. Il
31 gennaio 2006 AP 1 ha invitato AO 1, come detto, ad assumere “il pagamento proporzionale” dei costi di deposito qualora lei medesima intendesse rivendicare la proprietà dei beni.
La destinataria non pretende di avere reagito. Non ha consentito in alcun modo al
deposito, neppure a condizione che i costi fossero assunti dallo stesso AP 1, il
quale ha dovuto così instare per il provvedimento cautelare davanti al giudice.
6. Certo,
AP 1 avrebbe dovuto promuovere in ogni modo azione di rivendicazione, giacché
in caso contrario l'Ufficio dei fallimenti avrebbe ritornato i beni “direttamente nelle mani di chi li consegnò
a suo tempo nell'ambito del fallimento G__________ SA”
(sopra, lett. B). Un conto però è la causa di merito e un altro è il procedimento
cautelare. L'una non implicava l'altro. L'ordine di custodia impartito
all'Ufficio dei fallimenti è una misura d'urgenza, la cui legittimità non andava
apprezzata con criteri di merito (come sembra supporre
il Pretore, tanto da rinviare il giudizio sugli oneri processuali e le
ripetibili), bensì sulla scorta dell'art. 376 cpv. 1 CPC. E in concreto il
procedimento cautelare sarebbe risultato
superfluo ove la convenuta non avesse aspettato l'udienza in Pretura del
16 ottobre 2006 per dichiarare di non opporsi all'ordine di custodia. Quanto
alle “contestazioni sollevate
dalla convenuta con la sua risposta di causa” – cui il primo giudice allude per giustificare il dispositivo
impugnato – esse potevano apparire di rilievo, se mai, per valutare la
parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (uno dei presupposti evocati
dall'art. 376 cpv. 1 CPC: Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 in fine). Nemmeno il
Pretore reputa, tuttavia, che l'azione di rivendicazione sembri già di primo
acchito destinata all'insuccesso.
7. Se
ne conclude che nel caso precipuo non emergono elementi suscettibili di giustificare,
in relazione al decreto impugnato, una deroga al precetto della soccombenza. La
tassa di giustizia di fr. 500.– (non contestata nel suo ammontare) e le
spese andavano poste così a carico della convenuta, con obbligo per lei di
rifondere all'istante eque ripetibili. L'appellante medesimo limitando la
richiesta di indennità a fr. 150.–, non v'è ragione di fissare importi più elevati.
In appello la situazione è diversa, la convenuta
essendosi astenuta dal formulare conclusioni, ciò che le evita di risultare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1997 pag. 137 consid.
4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999,
consid. 5). D'altro lato non si può dire nemmeno ch'essa abbia indotto in errore
il primo giudice, tant'è che all'udienza del 16 ottobre 2006 non ha proposto di
addebitare le spese del decreto cautelare all'istante e nemmeno ha protestato
ripetibili. In circostanze siffatte giova rinunciare in appello al prelievo di
oneri processuali, mentre la mancanza di una parte “soccombente” esclude
l'assegnazione di ripetibili.
8. Quanto
ai rimedi giuridici dati contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (fr. 361 519.80, pari al valore della merce inventariata nel fallimento della
G__________ SA rivendicata dall'attore: petizione, pag. 3 in alto) supera di
gran lunga la soglia dei fr. 30
000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le
spese, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all'istante fr. 150.– per ripetibili.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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