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Decisione

11.2006.15

modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento

9 luglio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1227

(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza dell'8 ottobre 2004 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° febbraio

2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20

gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1955) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ l'8 febbraio 1980. Dal

matrimonio sono nati J__________ (27 luglio 1980) e D__________ (21 maggio

1992). Durante la vita in comune il marito ha lavorato per la __________

Assicurazioni Regione Ticino, mentre la moglie non ha svolto attività

lucrativa. I coniugi si sono separati nel marzo del 2003, quando il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 16 962, pari a 570/1000 della particella n. 91 RFD, appartenente alla moglie) per

trasferirsi in un appartamento a __________.

B. In

esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP

1 il 1° settembre 2003, con sentenza del 29 luglio 2004 il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha imposto a AO 1 un contributo indicizzato per

la moglie di fr. 2835.– mensili dal 1° aprile 2003 al 30 aprile 2005, ridotto a

fr. 2690.– mensili dal 1° maggio 2005, e uno per il figlio D__________ (compreso

l'assegno familiare) di fr. 1385.– mensili fino al 13° anno di età, aumentato a

fr. 1670.– mensili dopo di allora (inc. DI.2003.652).

C. L'8

ottobre 2004 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere la riduzione del contributo in favore della moglie

a fr. 2065.10 mensili e di quello per il figlio a fr.

1103.90 mensili retroattivamente dall'agosto del 2004. All'udienza del 18

novembre 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.

Il 1° febbraio 2005 AO 1 ha cominciato a lavorare per la __________

assicurazioni __________, agenzia di __________. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a confermare per

lettera le rispettive domande.

D. Statuendo

il 20 gennaio 2006, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando i

contributi provvisionali come segue:

– per la moglie:

fr. 2591.– mensili dall'agosto

del 2004 al gennaio del 2005 e

fr.

2250.– mensili dal 1° febbraio 2005 in poi;

– per D__________:

fr. 1040.– mensili dall'agosto

del 2004 al gennaio del 2005 (assegni familiari compresi) e

fr. 950.– mensili dal

1° febbraio 2005 alla maggiore età (assegni familiari compresi).

Le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 460.–, sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 1° febbraio 2006

per ottenere la riforma del giudizio impugna­to nel senso di respingere

l'istanza e di confermare i contributi alimentari fissati con la sentenza del

29 luglio 2004. In una lettera del 20 marzo 2006 AO 1 ha comunicato di

rinunciare a “formali osservazioni, limitandosi a contestare integralmente

argomentazioni e richieste di appello con protesta di tasse, spese e ripetibili”.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

179.

cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione

dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze o revocandole. La procedura

cui soggiacciono le misure a protezione dell'unione coniugale – e di riflesso

la loro modifica – è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di camera

di consiglio (art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è

impugnabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Il Pretore ha rammentato che i contributi di mantenimento stabiliti nella

sentenza del 29 luglio 2004 si fondavano su un reddito del marito di fr. 7773.–

mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3311.– mensili e su un

fabbisogno minimo della moglie, senza redditi, di fr. 2591.– mensili. Ciò

premesso, egli ha accertato che nel frattempo la capacità di guadagno del

marito era diminuita in modo rilevante e duraturo a causa della disdetta del

rapporto d'impiego con la __________, a causa di un periodo di malattia e a

causa di condizioni salariali meno favorevoli da parte del nuovo datore di

lavoro, la __________. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha calcolato

le entrate di lui dopo il 1° febbraio 2005 in fr. 5744.– mensili netti, oltre a

provvigioni non ancora note, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3000.–

mensili, mentre ha confermato il fabbisogno minimo della moglie (fr. 2591.–

mensili). Quanto al fabbisogno in denaro del figlio, egli lo ha stimato in fr.

1040.

– mensili per il 2004, in

fr. 1055.– mensili fino all'aprile del 2005 e in fr. 1380.– mensili dopo

di allora. In definitiva egli ha ritenuto che dall'agosto del 2004 al gennaio del

2005.

l'istante dovesse garantire a moglie e figlio il rispettivo fabbisogno,

coprendo il proprio ammanco con prelievi dalla sostanza. Dopo il febbraio del 2005, offrendo l'istante stesso contributi per complessivi fr. 3169.– mensili, il Pretore ha stabilito la spettanza di moglie e

figlio in complessivi fr. 3200.– mensili (arrotondati)

che, pur insufficienti a coprire i fabbisogni dei beneficiari, già tenevano

conto delle eventuali entrate aggiuntive per provvigioni.

3.

L'appellante

contesta anzitutto che il marito abbia dimostrato una riduzione rilevante e

duratura dei propri redditi e rimprovera al Pretore – in sintesi – di non avere

tenuto conto del fatto che quella situazione era meramente temporanea. Essa soggiunge

che il marito si è dimesso dalla __________ in circostanze poco chiare, quando

sarebbe dovuto essere malato, salvo risultare abile al lavoro nella misura del

50% dal 15 ottobre 2004, tanto da continuare ad assistere clienti e a ricevere

provvigioni dalla compagnia assicuratrice. L'appellante si duole inoltre che

l'istante ha consumato la sostanza coniugale sebbene percepisse indennità per

perdita di guadagno. Dal febbraio del 2005 inoltre il marito ha ricuperato la

piena capacità lucrativa, il che conferma come la modifica non fosse duratura.

Quanto al reddito conseguito dopo di allora, l'appellante afferma che, tenendo

conto delle provvigioni (notoriamente importanti in ambito assicurativo) e del

rimborso spese di fr. 1875.– mensili, la situazione della controparte risulta

finanche migliore di quella considerata nella precedente sentenza.

a) Dagli

atti risulta che, dopo avere disdetto il contratto di lavoro con la __________

con effetto al 31 luglio 2004 (doc. B e C), fra l'agosto del 2004 e il gennaio del

2005.

AO 1 ha riscosso unicamente indennità per perdita di guadagno per complessivi

fr. 21 093.–, ossia fr. 216.– giornalieri dopo il termine di attesa di 90

giorni (dal 31 agosto al 14 ottobre 2004) e fr. 108.– giornalieri dal 15

ottobre 2004 al 27 gennaio 2005 (doc. FF, II1, II2 e LL; deposizione di __________:

verbale del 19 gennaio 2005, pag. 3 in fondo). Nell'agosto e nel settembre del 2004

la compagnia ha conteggiato a credito di lui ancora provvigioni dirette per complessivi

fr. 6365.70 (doc. O, P ed EE), che tuttavia sono andate a coprire il saldo negativo

degli anticipi versati su tali provvigioni, sicché egli nulla ha incassato a

tale titolo (sul sistema di retribuzione si veda la deposizione di __________:

verbale dell'11 novembre 2003, pag. 2 da metà nell'inc. DI.2003.652).

b) Quanto

al grado di capacità lucrativa, risulta dal fascicolo processuale che AO 1 ha

annunciato all'assicuratore per perdita di guadagno la propria inabilità lucrativa

totale per sindrome depressiva reattiva dal 2 giugno 2004 (doc. L, M e R). Invero

il dott. __________, specializzato FMH in medicina interna e medico di fiducia

dell'assicuratore, ha parzialmente dissentito da tale diagnosi, sicché per

finire è stata riconosciuta all'istante una capacità lucrativa del 50% dal 15 ottobre

2004.

(doc. S, AA e BB). L'istante ha nondimeno prodotto certificati medici particolareggiati

redatti non solo dal proprio medico di fiducia, ma anche dal dott. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicologia, che lo ha in cura, il quale ha contestato l'opinione

del medico dell'assicuratore (doc. I, U, CC e DD).

Sia

come sia, dopo il luglio del 2004 AO 1 si è trovato senza lavoro. È possibile

che egli abbia continuato ad assistere i propri clienti (deposizioni di __________

e di __________: verbale del 19 gennaio 2005, pag. 4 e 5), ma in mancanza di un

rapporto di lavoro o di agenzia con un'assicurazione mal si intravede come egli

potesse trarre da tale attività un reddito apprezzabile. Quanto alla

circostanza che dopo la fine del rapporto d'impiego la __________ abbia ancora

conteggiato provvigioni (doc. O e P), ciò si spiega con il fatto che – per loro

natura – tali provvigioni sono calcolate a posteriori, sulla base dei premi pagati

dai clienti di ciascun consulente. Nulla induce a ritenere, di conseguenza, che

il marito abbia conseguito entrate maggiori di quelle dichiarate.

c) In

definitiva, sull'arco di sei mesi l'istante ha percepito unica­mente indennità

per perdita di guadagno per una media di fr. 3515.50 mensili netti. Che la

riduzione delle entrate da fr. 7773.– a fr. 3515.50 mensili costituisca

dal profilo quantitativo una sufficiente modifica delle circostanze nel senso

dell'art. 179 cpv. 1 CC non è revocato in dubbio nemmeno dall'appellante. Certo,

il cambiamento dev'essere anche durevole (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 10 ad art. 179 CC; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 2 ad

art. 179 CC) e un mutamento di sei mesi ancora non giustifica – di per sé – la

modifica di misure a protezione dell'unione coniugale (periodo di disoccupazione

di cinque mesi: sentenza del Tribunale federale 5P.445/2004 del 9 marzo 2005,

consid. 2.2).

Se

non che, nel semestre in questione l'istante ha dovuto sopperire con entrate di

appena fr. 3515.50 mensili al proprio fabbisogno minimo (fr. 3311.–) e a contributi

alimentari per complessivi fr. 4220.– mensili. Quanto alla sostanza, il 31 dicembre

2003.

egli disponeva di fr. 2272.05 presso la __________ e di fr. 22 802.– presso

la __________, dalla quale ha prelevato fr. 22 800.– nell'ottobre del 2004

(doc. GG e HH). Altri attivi non constano (doc. G nell'inc. DI.2003.652),

sicché egli non poteva attingere a risparmi in misura maggiore rispetto a quanto

ha stabilito il Pretore. Considerate tutte le circostanze, in ultima analisi, la

riduzione delle entrate dall'agosto del 2004 al gennaio del 2005 giustifica

anche una modifica dei contributi alimentari fissati in precedenza. Per il resto,

a torto la moglie rimprovera al marito di avere consumato sostanza coniugale,

giacché con ogni verosimigilianza il noto prelievo è stato destinato a fini di

mantenimento.

d) Quanto

al reddito ipotetico che l'appellante vorrebbe imputare al marito, giovi

rammentare che un guadagno potenziale non va determinato in astratto, ma dev'essere

alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione

professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del

lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito

virtuale non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). Come

ha sottolineato il primo giudice, in concreto il marito ha gestito in modo poco

avveduto il cambiamento del posto di lavoro, dimettedosi dalla __________

quando già era malato e senza garanzie di assunzione da parte della __________.

Resta

il fatto che la nuova attività professionale non si è potuta concretare per

ragioni oggettive, estranee alla volontà di lui (doc. D a H; deposizioni di __________

e di __________: verbale del 19 gennaio 2005, pag. 2 e 4). Inoltre, recuperata

l'abilità lucrativa, egli ha ritrovato un nuovo impiego in tempi ragionevoli. L'appellante

invoca la “potenzialità oggettiva di lavoro” del marito, ma non indica quale

reddito questi avrebbe potuto conseguire mettendo a frutto la (dubbia) capacità

lavorativa del 50% dopo il 15 ottobre 2004. In definitiva, a un esame sommario come

quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale non

soccorrono gli estremi per imputare all'istante redditi più elevati di quelli effettivi.

Ne discende che su questo punto l'appello è destituito di buon diritto.

e) Per

quel che è della situazione dopo il 1° febbraio 2005, dagli atti si evince che da

quella data l'istante lavora per la __________ (doc. MM), guadagnando fr.

6936.35

mensili netti (senza tredicesima), già compreso un rimborso spese di

fr. 1875.– (doc. NN), ma non gli assegni familiari. Il Pretore ne ha desunto un

reddito di

fr.

5744.

– mensili netti, computando fr. 183.– per l'assegno di famiglia e fr.

500.

– a titolo di rimborso spese, dal precedente datore di lavoro il dipendente

ricevendo per un'attività analoga un'indennità di ben fr. 1300.– mensili. L'appellante

fa valere che, ove le spese effettive non siano comprovate, i rimborsi forfetari

vanno conteggiati interamente nello stipendio. Nella fattispecie tuttavia il

marito ha documentato i costi dell'automobile e dello scooter (doc. 6 e 7 nell'inc.

DI.2003.652), indicando altresì di avere sopportato spese telefoniche per fr. 670.–

nel dicembre del 2004 e fr. 570.– nel gennaio del 2005 (interrogatorio formale

del 7 marzo 2005, risposta n. 4). La convenuta non pretende che tali dichiarazioni

siano inveritiere. E se appena si considera che a quel momento l'istante era in

malattia, l'importo stimato dal Pretore per un periodo di piena abilità

lavorativa appare senz'altro attendibile. Non senza dimenticare che agli esborsi

in questione si aggiungono le verosimili spese per le trasferte e l'acquisizione

di clientela necessaria all'attività di un assicuratore (deposizione di __________:

verbale dell'11 novembre 2003 nell'inc. DI.2003.652). Nel complesso pertanto, a

un esame di verosimiglianza anche su questo punto il giudizio del Pretore resiste

alla critica.

f) Per

l'appellante, in ogni modo, a tale importo vanno aggiunte le provvigioni, che

notoriamente costituiscono la maggior parte delle entrate di un assicuratore,

sicché per finire il coniuge si troverà in una situazione finanche migliore a

quella considerata nella sentenza del 29 luglio 2004. Il marito medesimo ha confermato

che, a fine anno, sarà effettuato il conteggio delle provvigioni maturate

(interrogatorio formale del 7 marzo 2005, risposta n. 2). Presso il precedente

datore di lavoro l'interessato percepiva un anticipo sulle provvigioni di fr.

7000.

– mensili. A parte il fatto che l'anticipo è poi risultato eccessivo, tant'è

che alla fine del rapporto d'impiego egli ha dovuto restituire quanto ricevuto

in eccesso (doc. O e P), la __________ accordava una retribuzione fissa di soli

fr. 1500.– mensili (cfr. doc. EE) mentre presso la __________ essa ammonta a

fr. 5625.– mensili (doc. MM e NN), sicché i sistemi di retribuzione delle due

compagnie di assicurazione non sono comparabili. In definitiva agli atti non figura

nessun elemento che permetta di fare una prognosi, foss'anche a un esame

limitato alla verosimiglianza, sull'entità di tale entrata presso il nuovo

datore di lavoro dell'istante. Nell'ottica dell'odierno giudizio non resta

pertanto che trascurare tale posta di reddito, dipartendosi dall'importo di fr.

5744.

– mensili netti accertato dal Pretore. Qualora gli introiti per

provvigioni si rivelassero tali da modificare in modo apprezzabile la capacità

contributiva del marito, sarà facoltà dell'appellante postulare un'ulteriore

modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC).

4.

L'appellante

si duole che il primo giudice abbia considerato invariato il proprio fabbisogno

minimo, nonostante l'imposta di circolazione relativa alla sua vettura sia comprovata

dal doc. 13 e la franchigia della cassa malati dal doc. 11. Per quanto attiene

all'imposta di circolazione il Pretore ha spiegato tuttavia che l'aumento era dovuto

alla circostanza che l'interessata aveva deciso di cambiare automobile. Con tale

argomentazione l'appellante non si confronta, sicché la censura, insufficientemente

motivata, si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinata

con il cpv. 5 CPC). Quanto alla franchigia della cassa malati, dal documento che

l'interessata ha prodotto risulta unicamente il premio mensile, ma nulla in

merito alla franchigia. Anche al proposito il ricorso manca perciò di

consistenza.

5.

L'appellante sostiene che il fabbisogno in denaro del figlio non era

controverso e che il Pretore non si sarebbe dovuto scostare dall'importo di fr.

1385.

– mensili indicato dalle parti. Stimando un fabbisogno inferiore, il primo

giudice avrebbe quindi violato l'art. 86 CPC. Ora, a prescindere dal fatto che

in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato, di

modo che il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti (DTF 128 III

413.

in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146),

nel caso in esame il Pretore ha sì stabilito un contributo alimentare per il

figlio inferiore a quello proposto dal padre (fr. 1040.– mensili dall'agosto del

2004.

al gennaio del 2005 e fr. 950.– mensili dopo di allora rispetto

ai fr. 1103.90 mensili offerti: istanza, pag. 7 confermata con lo scritto

conclusivo del 20 aprile 2005), ma nel complesso ha fissato un

contributo per moglie e figlio più elevato di quello offerto (fr. 3631.–

mensili fino al gennaio del 2005 e fr. 3200.– mensili dopo di allora, rispetto

alla richiesta di ridurre i contributi a complessivi fr. 3169.– mensili). Se poi

si pensa che la moglie si è limitata a postulare il rigetto dell'istanza senza esprimersi

partitamene sul contributo per il figlio, non si può dire che il primo giudice abbia

statuito oltre le richieste di giudizio. Anche in proposito il giudizio impugnato

merita dunque conferma.

6.

L'appellante rimprovera infine al Pretore di aver fatto decorrere la

riduzione dei contributi di mantenimento con effetto retroattivo dall'agosto del

2004, mentre l'istanza è stata introdotta l'8 ottobre 2004. Tale critica è

fondata. La modifica di misure a protezione dell'unione coniugale decorre

in effetti, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la domanda. Solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo

eccezionale – una decorrenza retroattiva, come per esempio

l'assenza all'estero o l'ignota dimora del convenuto, il comportamento

ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'istante (RtiD I-2006 pag. 691 n. 41c consid. 9 con rimandi).

Estremi del genere non si ravvisano in concreto, né l'istante li adombra. La

riduzione dei contributi può intervenire pertanto solo dall'8 ottobre 2004 e

per tale mese i contributi vanno calcolati pro rata sulla base del precedente e

dell'attuale giudizio. Entro questi limiti la sentenza impugnata dev'essere riformata.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.

2.

CPC). L'appellante esce vittoriosa solo sulla decorrenza della modifica

(riduzione di contributi di complessivi fr. 597.– per due mesi). Appare equo

pertanto rinunciare al prelievo della minima quota di spese che andrebbe a

carico dell'istante e ridurre di conseguenza gli oneri processuali. Non è

invece il caso di assegnare ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare

osservazioni. L'esito del giudizio odierno non incide per contro in maniera

apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle

ripetibili, che può rimanere invariato.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera

ampiamente la soglia dei fr. 30

000.

–, ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa

del contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere

– nel dubbio – calcolato a vita (fr. 1464.– dall'agosto del 2004 al gennaio del

2005, fr. 1755.– dal febbraio all'aprile del 2005 e fr. 440.– mensili dal maggio

del 2005 in poi).

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Il dispositivo n. 5 della sentenza emessa il 29 luglio

2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa inc. DI.2003.652

è modificato nel senso che AO 1 è condannato a versare mensilmente a AP 1, in

via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

dall'8 ottobre 2004 al 31 gennaio 2005:

fr.

2591.– per la moglie e fr. 1040.– per il figlio D__________,

assegni

familiari compresi;

dal 1° febbraio 2005 in poi:

fr.

2250.– per la moglie e fr. 950.– per il figlio D__________,

assegni

familiari compresi.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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