11.2006.150
Provvedimenti cautelari in azione di vicinato
24 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2006.150
Data decisione, Autorità:
24.04.2007, ICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari in azione di vicinato
PROCEDIMENTO CAUTELARE
VICINATO
art. 679 CC
art. 684 CC
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.150
Lugano,
24 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.250
(vicinato: immissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, promossa con petizione del 13 aprile 2006 dalla
AP 1,
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(rappresentato dal Municipio e
patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 30 novembre 2006 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari presentata
dall'attrice il 13 settembre 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 dicembre 2006 presentato dalla AP 1, __________, contro il
decreto cautelare emesso il 30 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 (particella n. 294 RFD di __________) ha promosso causa il 13
aprile 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, perché sia ordinato al Comune di __________, sotto comminatoria
dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC), di eliminare i servizi
pubblici posti sulla vicina particella n. 296, subordinatamente di
adottare gli accorgimenti tecnici stabiliti da un perito, in particolare
sigillando i locali, provvedendoli di un atrio e munendoli di un sistema di
ventilazione adeguato. Nella sua risposta del 23 maggio 2006 il Comune ha
postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di allegati ogni
parte ha confermato le proprie domande. L'udienza preliminare si è tenuta il 15
novembre 2006.
B. Nel
frattempo, il 13 settembre 2006, l'attrice si è rivolta al Pretore con un'istanza
cautelare, chiedendo di vietare al Comune l'inizio dei lavori “fino all'esito
definitivo della lite”. Sentite le parti al contraddittorio del 26 ottobre
2006, con decreto cautelare del 30 novembre 2006 il Pretore ha respinto
l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste
a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
C. Contro
tale decreto l'attrice ha introdotto appello il 13 dicembre 2006 per
ottenere l'accoglimento dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio
impugnato. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2007 il Comune di __________
ha proposto di respingere l'appello. Una richiesta di provvedimenti cautelari presentata
dall'attrice il 10 aprile 2007 in appello con richieste di giudizio identiche
a quelle sottoposte al Pretore il 13 settembre 2006 è
stata respinta senza contraddittorio dal presidente di
questa Camera il 12
aprile 2007, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.
in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati solo se sono emessi
nell'ambito di una procedura appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie l'attrice ha promosso una causa ordinaria fondate sugli art. 679 e
684 CC. Ora, nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso
consiste in quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante o
nella svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC). Nel caso specifico l'attrice si è limitata a indicare un valore
litigioso “indeterminato” (petizione, pag. 1) e il Pretore non ha determinato
alcunché (art. 13 CPC). Occorre dunque stimare, in sintesi, quale sia il valore
della particella n. 294 RFD di __________ con e senza le lamentate immissioni.
Agli atti manca il benché minimo indizio. Ove appena si pensi tuttavia che la domanda
subordinata dell'attrice tende alla sigillatura dei locali, alla creazione di
un atrio e alla posa di un adeguato sistema di ventilazione, si può ragionevolmente
presumere che il costo degli interventi superi, già da sé, non solo la soglia dei
fr. 8000.– per l'ammissibilità dell'appello (art.
36 cpv. 1 LOG), ma anche quella di fr. 30 000.– per il ricorso in
materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Basti
considerare che nel 2004 il costo dei lavori per la sistemazione dei servizi igienici
era valutato, nella domanda di costruzione, fr. 20 000.– (doc. 5 a 7). Il
preventivo è poi lievitato. Nel novembre del 2002 il messaggio municipale
n. 597 proponeva in effetti, al Consiglio comunale, di stanziare un
credito di complessivi fr. 45 000.– per la riattazione dell'intero
portico sotto la casa comunale (doc. 16), credito che nell'ottobre 2006 è stato
aggiornato in fr. 50 000.– e nel marzo del 2006 in fr. 52 500.– (doc. 21, pag. 5 e
6 in alto). Se si pon mente alla circostanza, inoltre, che il preventivo originario
di fr. 20 000.– per i soli servizi igienici non contemplava né la formazione di
un atrio né la posa di un sistema di ventilazione, è senz'altro verosimile che
le opere prospettate dagli attori richiedano, già da sé sole, un investimento
di almeno fr. 30 000.–. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità
dell'appello.
2. L'emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva
il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un
considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di esito favorevole insita nell'azione di merito (fumus boni iuris),
l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da richieste ingiustificate
(art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351
consid. 1 con richiamo). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, in
particolare, per impedire un danno che minaccia di prodursi o per la
conservazione in genere dell'oggetto della lite e dello stato di fatto
esistente (art. 376 cpv. 2 lett. b e c CPC; analogamente: art. 79 cpv. 1 PC).
L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio, ma senza soverchio
rigore (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo
l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della
proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo
stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine
perseguito e la restrizione decretata (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83
segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche
Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
3. In concreto il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, non scorgendo
in che potesse “consistere il grave danno difficilmente riparabile causato agli
attori dal fatto che prendano inizio i lavori volti a sistemare i servizi
igienici esistenti”. Fosse accolta l'azione di merito, egli ha soggiunto, i
servizi pubblici andranno rimossi, quand'anche nel frattempo siano stati risanati.
Fosse invece la petizione respinta o accolta nella domanda subordinata, gli
attori beneficerebbero almeno, pendente causa, di una situazione migliore rispetto
all'attuale. Per di più – egli ha continuato – non v'è alcuna situazione che
meriti di essere salvaguardata, gli attori mirando all'eliminazione dei servizi
igienici o, se non altro, a una loro radicale ristrutturazione. Neppure
sussiste – ha concluso il Pretore – il rischio di un danno già irreparabile, non
ravvisandosi alcun pregiudizio considerevole in pendenza di causa che richieda
un puntuale e tempestivo intervento preventivo.
4. L'appellante definisce arbitraria l'opinione del Pretore, secondo
cui pendente causa i lavori migliorerebbero la situazione. A suo parere le
immissioni possono solo peggiorare, giacché oggi i servizi igienici, “in uno stato pietoso”, sono usati solo da funzionari comunali, mentre
al momento in cui saranno stati riattati “diventeranno notevolmente più ‛attrattivi’ per i
passanti e soprattutto, con l'arrivo della bella stagione, per i numerosi
utenti della spiaggetta antistante (…), che saranno invogliati ad usarli
maggiormente” (memoriale, pag. 8). E siccome il Comune
non prevede di installare alcun sistema di ventilazione, in un portico poco aerato
come quello sotto la casa comunale il lezzo aumenterà, con grave danno per il
condominio. In realtà l'argomentazione manca di verosimiglianza per un doppio
ordine di motivi. Alla luce di quanto l'appellante asserisce l'opinione del
Pretore, secondo cui in pendenza di causa la situazione potrà solo migliorare, potrà
anche apparire una speculazione. Sta di fatto che, ora come ora, è impossibile
apprezzare se i servizi pubblici continueranno a recare disturbo anche dopo il
riattamento. Anzi, non è dato di sapere nemmeno in che misura le immissioni
fossero eccessive prima che tali servizi cadessero in disuso, l'istruttoria
nella causa di merito non essendo ancora cominciata. Il “considerevole pregiudizio”
paventato dall'appellante poggia quindi, in definitiva, sulle sole asserzioni dell'appellante
medesima. Ciò non basta per renderlo verosimile.
5. Quanto
al presupposto dell'urgenza, l'appellante sottolinea che il Comune è in procinto
di cominciare l'opera e che l'apertura del cantiere sotto il portico della casa
comunale è imminente. L'affermazione potrà anche essere
verosimile. Il problema è che non si vede perché occorrerebbe impedire l'inizio
dei lavori. L'appellante non ha mai preteso che urgesse impedire l'uso dei
servizi igienici perché le immissioni erano insopportabili, se non al momento
in cui il Comune ha manifestato l'intenzione di procedere alla riattazione. Eppure i gabinetti pubblici esistono da decenni (doc. G: sentenza
del Tribunale federale 1A.65/2005 e 1P.169/2005 del 20 dicembre 2005, lett. A).
Che poi occorra impedire senza indugio il risanamento perché grazie a tale intervento
Fatti
i servizi saranno usati con maggiore intensità presuppone, come si è appena
visto, la verosimiglianza di un danno considerevole, il quale appare fondato
nella fattispecie sulle sole asserzioni dell'istante. Del resto l'urgenza non si
giustifica nemmeno per impedire un pregiudizio irreversibile, giacché
procedendo deliberatamente ai lavori in pendenza di causa il Comune assume il
rischio di dover smantellare (o modificare) poi l'intera opera nel caso in cui
l'attrice uscisse vittoriosa dalla causa di merito. L'esecuzione del risanamento
non dovrà né potrà influire minimamente, in altri termini, sull'esito del
processo.
6. La
parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito è motivata nell'appello
con una sintesi delle tesi sostenute nella petizione del 13 aprile 2006 e nella
Considerandi
replica del 26 giugno successivo, di cui l'attrice rivendica una chiara
parvenza di fondamento. Anche a un esame di semplice verosimiglianza la
disamina si presenta nondimeno ardua, tanto più che in sede di merito non è
ancora stata assunta una sola prova. Dato quanto precede, la questione può in
ogni modo rimanere irrisolta: la verosimiglianza di un considerevole
pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di esito
favorevole insita nell'azione di merito sono invero premesse cumulative (sopra,
consid. 2). Non risultando essere state rese verosimili le prime due, l'esistenza
della terza si rivela ininfluente ai fini del giudizio.
7.
Gli
oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera
verosimilmente, come detto (consid. 1), la soglia dei fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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