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Decisione

11.2006.153

Protezione del figlio: impugnabilità di decisioni prese dalla Commissione tutoria regionale

31 gennaio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 512.2003/R.92.2006 (protezione del figlio: provvedimenti

cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

a

CO 2

(patrocinati dall'avv. PA 2 ) e alla

Commissione tutoria regionale 12,

riguardo alla custodia di E__________

(1998),

figlio

suo e di

CO 3 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 6 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 15 novembre

2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 gennaio 1998 AP 1 (1978) ha dato alla luce un figlio, E__________,

che è stato riconosciuto da CO 3 (1980). I genitori si sono separati nell'estate

del 2001 quando AP 1 è tornata a vivere dai propri

genitori a M__________, portando con sé il bambino. Due anni dopo, nel 2003,

essa si è trasferita con il figlio a G__________. In seguito a gravi problemi

sorti nell'esercizio del diritto di visita (il bambino accusando seri problemi

psicologici), con decisione del 16 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale

12 ha vietato a CO 3 di incontrare il figlio e ha commissionato al Servizio

medico-psicolo­gico di L__________ una valutazione sulle capacità parentali dei

genitori. Tale valutazione non è mai stata eseguita, prima per le resistenze del

padre e poi per quelle della madre. Nel frattempo E__________ è stato viepiù

affidato alle cure del nonno materno CO 2 (1954) con la di lui nuova moglie F__________

(1961), i quali si erano trasferiti ad A__________. Dal­l'aprile

del 2005 il bambino risiede stabilmente presso di loro e frequenta la scuola speciale dell'Istituto __________ a __________

con il sostegno del dott. __________ di __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia per bambini e adolescenti. Il 27 giugno 2005 AP 1 ha dato alla

luce un secondo figlio, P__________, che è stato riconosciuto da __________

(1973), suo attuale compagno.

B. Il

primo giorno del secondo anno scolastico (4 settembre 2006), verso mezzogiorno,

E__________ si è allontanato dall'Istituto __________, ricomparendo alle ore

14.30 nello studio medico in cui la nonna materna lavora come infermiera a L__________,

senza saper spie­gare dove fosse andato. AP 1 ha insistito allora per riprendere

il figlio con sé, ma questi vi si è opposto con veemenza, urlando, piangendo e

aggrappandosi al nonno CO 2. In un certificato medico del 21 settembre 2006 il

dott. __________ ha poi attestato che E__________

attraversa un periodo di fobia scolastica e che un ritorno di lui dalla madre

sarebbe “assolutamente

controindicato”, sia perché il

bambino lo rifiuta “ostinatamente” sia perché ciò “metterebbe in pericolo il suo già fragile

equilibrio psicologico”. Con

decisione provvisionale di quello stesso 21 settembre 2006 la presidente della

Commissione tutoria regionale 12 ha privato AP 1 della custodia parentale, ha

affidato E__________ al nonno CO 2 e ha sospeso le relazioni personali tra

madre e figlio, convocando personalmente AP 1 e CO 2 “con il piccolo E__________” dinanzi alla Commissio­ne tutoria regionale giovedì 28 settembre

2006 alle ore 9.15.

C. All'udienza del 28 settembre 2006 si sono presentati davanti alla

presidente e al segretario della Com­missione tutoria regionale unicamente AP 1

e CO 2. Dopo discussione, la presidente della Commissione ha annunciato che

avrebbe disposto anche “una

valutazione del nucleo familiare della signora AP 1”, oltre all'audizione di E__________ e alla sorveglianza dell'affidamento

al nonno con stesura di regolari rapporti. Statuendo il 2 ottobre 2006, la

Commissione tutoria regionale ha poi confermato “la momentanea privazione della custodia parentale” a carico della madre e l'affidamento

provvisorio del bambino al nonno. Inoltre essa ha designato l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni a L__________ quale organo “di controllo e di informazione conformemente all'art. 307 CC”, invitandolo a eseguire “una valutazione del nucleo familiare della

signora AP 1, (…) esprimendosi in merito alle risorse e alla capacità della

madre di rispondere in modo adeguato ai bisogni del figlio (…) e di formulare

proposte circa la futura sistemazione del minore e l'adozione di eventuali

altre misure di protezione”.

Infine la Commissione ha reintegrato AP 1 in un diritto di visita al figlio ogni

domenica dalle ore 14.00 alle 18.00.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta il

16 ottobre 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Essa ha chiesto,

da un lato, di annullare la momentanea privazione della custodia parentale e l'affidamento

provvisorio del figlio al nonno CO 2; dall'altro, essa ha instato perché l'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni estendesse la sua valutazione al nucleo

familiare di CO 2 e fosse incaricato di “elaborare un programma di riavvicinamento graduale fra E__________ e

il nucleo familiare della madre”. La Commissione tutoria regionale ha comunicato il 26 ottobre 2006

di rinunciare a osservazioni, salvo precisare che il figlio sarebbe stato

sentito da un membro della Commissione medesima “in separata sede”. Nelle

loro osservazioni del 30 ottobre 2006 CO 2 e __________ hanno proposto di

respingere il ricorso. Il 14 novembre 2006 E__________ ha compiuto una nuova

fuga dall'Istituto __________. Il suo stato psichico risulta finanche peggiorato

in seguito al deteriorarsi dei rapporti fra sua madre e suo nonno.

E. Con

decisione del 15 novembre 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto

il ricorso. Accertato che la Commissione tutoria regionale ha statuito in via

cautelare previo contraddittorio, essa ha ritenuto che la “momentanea privazione della custodia parentale” è una misura proporzionata allo scopo, ovvero

al bene del figlio. Insistendo per portare il bambino renitente con sé, la ricorrente

aveva creato a quest'ultimo ulteriori difficoltà psicologiche, mentre nell'interesse

di lui si impongono calma e tranquillità. Per quanto riguarda l'affidamento

provvisorio al nonno CO 2, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che l'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni è stato incaricato di seguire la situazione e

che prima di valutare il nucleo familiare di lui occorre apprezzare la capacità

genitoriale della ricorrente, fermo restando che un affidamento definitivo al

nonno sarebbe vincolato in ogni modo ad autorizzazione giusta l'art. 316 cpv. 1

CC. Ciò posto, essa ha disatteso le censure dell'interessata e ha dichiarato la

decisione immediatamente esecutiva. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.–

complessivi) sono stati posti a carico di lei, tenuta a rifondere “alla controparte” un'indennità di fr. 100.– per ripetibili. La richiesta di assistenza

giudiziaria presentata con il ricorso è stata respinta.

F. AP 1

ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un

appello del 6 dicembre 2006, pervenuto il 27 dicembre successivo, nel quale

chiede anzitutto che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria –

al suo rimedio giuridico sia restituito l'effetto sospensivo. Nel merito essa

conclu­de perché il suo ricorso all'Autorità di vigilanza sia accolto e la

decisione della Commissione tutoria regionale riformata nel senso prospettato in

quel ricorso. Con decreto del 28 dicembre 2006 il presidente di questa Camera

ha respinto la domanda intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nelle

sue osservazioni del

10 gennaio 2007 CO 3, cui l'appello è stato intimato, reputa inidoneo

l'affidamento provvisorio del figlio a CO 2 e si duole di non poter esercitare

alcun diritto di visita. In un memoriale del 7 gennaio 2007 (trasmesso di propria

iniziativa) __________, madre di CO 3, contesta a sua volta – in sintesi – l'affidamento

provvisorio del bambino a CO 2, dichiarandosi disposta ad accogliere E__________

lei medesima. Con osservazioni del 19 gennaio 2007 CO 2 e __________ propongono,

da parte loro, di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese

quelle che disciplinano le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC),

sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307

segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51

consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque

ricevibile.

2.

Il

memoriale del 7 gennaio 2007 che __________ ha trasmesso di propria iniziativa

alla Camera non può essere versato agli atti. Non richiesto, esso si esaurisce in

una cronistoria tanto prolissa quanto priva di rilievo giuridico ai fini del presente

giudizio, il quale investe – come si vedrà oltre – questioni di procedura. Da tale

allegato si deve dunque prescindere.

3.

In

concreto la decisione presa il 2 ottobre 2006 dalla Commissione tutoria

regionale ha natura meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005

pag. 696 consid. 3). Tra le decisioni incidentali si annoverano in effetti – come

questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005

pag. 697 consid. 5) – sia le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione

di prove (nella fattispecie: valutazione specialistica circa le capacità genitoriali

della madre), sia le decisioni con cui un'autorità adotta misure provvisionali,

cioè provvedimenti d'urgen­za (nella fattispecie: temporanea privazione della

custodia parentale con regolamentazione del diritto di visita spettante alla

madre e provvisorio affidamento del figlio al nonno materno con istituzione di

un ufficio di controllo a norma dell'art. 307 cpv. 3 CC).

4.

Le

decisioni incidentali emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili

all'Autorità di vigilanza entro lo stesso termine di quelle finali, a

condizione però che possano causare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag. 783 con­sid. 5, II-2005

pag. 696 consid. 4). Da tale requisito si può prescindere solo – nel solco del

diritto federale – qualora la decisione incidentale riguardi questioni di

competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una

pro­ce­dura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 92 e 93 LTF). Ipotesi del

genere sono estranee alla fattispecie. Ora, la privazione della custodia

parentale e l'affidamento del figlio a un terzo, anche solo in via transitoria,

sono senz'altro suscettibili di arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. Meno evidente è quest'ultimo rischio per

quanto riguarda la mancata valutazione specialistica

circa il nucleo familiare di CO 2 o la mancata

elaborazione di un “programma

di riavvicinamento graduale fra E__________ e il nucleo familiare della madre”. Sul problema non giova tuttavia dilungarsi

per le ragioni in appresso.

5.

I due referti che l'appellante chiede di commissionare all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni non formavano oggetto

della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Il diritto di filiazione

è governato invero dal principio inquisitorio illimitato, sicché nell'interesse

del figlio l'autorità indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al

chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Ciò non esonerava tuttavia l'interessata

dal chiedere anzitutto l'assunzione dei referti alla Commissione tutoria regionale,

l'Autorità di vigilanza essendo abilitata (art. 26 cpv. 4 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele), ma non obbligata a statuire per la prima volta

su richieste che la Commissione non ha nem­meno avuto modo di esaminare.

Comunque sia, anche prescindendo da ciò, l'Autorità di vigilanza ha spiegato che

in concreto non è il caso di promuovere valutazioni

specialistiche sul nucleo familiare di CO 2 prima di avere accertato le capacità

genitoriali della ricorrente (decisione impugnata, pag. 9 in alto). Fosse data

l'idoneità di lei alla custodia, invero, non si giustificherebbe più l'affidamento

del bambino al nonno. Con tale motivazione l'appellante neppure si confronta.

Tanto meno essa spiega perché sarebbe opportuno avviare – a spese dell'ente

pubblico, lei medesima dichiarandosi indigente – indagini che potrebbero

rivelarsi superflue. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si dimostra già di primo

acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

Quanto al

“programma di riavvicinamento”, sul quale l'Autorità di vigilanza ha sorvolato, l'appello non è

destinato a miglior sorte. L'interessata non spende una parola, in effetti, per

illustrare l'opportunità di commissionare un tale referto allo stadio attuale

della procedura. Anzi, lei medesima ammette che nel frattempo

l'esercizio

del suo diritto di visita è stato autorizzato dalla Commissione tutoria regionale

solo sotto sorveglianza (appello, pag. 7 a metà), il figlio rifiutandosi di

incontrarla. Perché in una situazione del genere sarebbe necessario – o anche

solo utile – elaborare un “program­ma di

riavvicinamento” prima ancora di avere ristabilito un

minimo di relazione personale e affettiva tra madre e figlio, l'appellante non

indica. Anche su tal punto il memoriale manca perciò di sufficiente motivazione.

6.

Rimane

da esaminare la legittimità della decisione impugnata per quanto attiene alla temporanea privazione della custodia parentale (con regolamentazione

del diritto di visita spettante alla madre) e al provvisorio affidamento del

figlio al nonno materno (con istituzione di un ufficio di controllo a norma

dell'art. 307

cpv. 3 CC). Che provvedimenti siffatti possano recare un danno “non altrimenti riparabile” è già stato rilevato (consid. 3). Si è accennato

inoltre che a tale proposito la decisione della Commissione tutoria regionale ha

natura provvisionale, nel senso che dispone misure d'urgenza. Ora,

perché decisioni provvisionali delle Commissioni tutorie regionali siano

impugnabili davanti all'Autorità di vigilanza non basta il requisito del danno “non altrimenti riparabile”. Occorre altresì – come sottolinea la stessa Autorità di vigilanza

(decisione impugnata, consid. 1a) – che tali decisioni siano state adottate “previo

contraddittorio”. Ciò significa che davanti alla Commissione tutoria

regionale le parti devono avere avuto modo di esprimersi, almeno per scritto

(RtiD II-2005 pag. 697 consid. 5, pag. 698 consid. 8). Poco importa ch'esse

siano state sentite per loro richiesta o per iniziativa della Commissione.

Determinante che è abbiano avuto la facoltà di determinarsi.

a) In

concreto l'Autorità di vigilanza ha accertato che “le parti sono state

convocate” all'udienza del 28 settembre 2006 davanti alla Commissione tutoria

regionale (decisione impugnata, lett. F), talché nella fattispecie l'esigenza

del contraddittorio “è certamente adempiuta” (consid. 1a). Tale conclusione è affrettata. Sulla nozione di “parte” a

norma dell'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele si può anche opinare. Sta di

fatto che, indipendentemente da tale qualifica, prima di adottare misure a protezione

del figlio il minorenne va sentito in virtù del diritto federale, a meno che questioni

di età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo

prescritto figura all'art. 35 della legge cantonale sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele). Tale regola vale per tutti i figli

che hanno compiuto sei anni, e non solo in cause di divorzio o di separazione,

ma anche nell'ambito di misure provvisionali giusta l'art. 137 cpv. 2 CC o di

procedimenti a tutela dell'unione coniugale (DTF 131 III 553). Non v'è ragione

dunque perché essa non debba applicarsi alle misure provvisionali adottate

dalle Commissioni tutorie regionali che intervengono a protezione del figlio.

In

concreto non risulta che motivi gravi si opponessero all'audizione del figlio.

Al momento in cui la presidente della Commissione tutoria regionale ha statuito

senza contraddittorio, il 21 settembre 2006 (sopra, lett. B), E__________ aveva

otto anni compiuti. La stessa Commissione tutoria si è anzi riservata il 26 ottobre 2006 di ascoltarlo “in separata sede” (sopra,

lett. D). Se non che, il figlio va sentito prima, non dopo l'emanazione di

misure provvisionali. Contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza, pertanto,

in concreto la premessa del “contraddittorio” posta dall'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele non può ritenersi data.

b) Si

aggiunga che nella fattispecie il requisito del “contraddittorio” cui si è

appena alluso non risulta soddisfatto nemmeno per un altro motivo. Su avvenimenti

particolari sopraggiunti nella vita del figlio e prima che siano prese decisioni

importanti per lo sviluppo di lui, invero, ha diritto di essere sentito – sempre per diritto federale – anche il genitore senza autorità

parentale (art. 275a cpv. 1 CC). L'affidamento del figlio a un

terzo, fosse pure in via transitoria, è senza dubbio una decisione importante

per la vita del ragazzo. Certo, il genitore privo di autorità parentale ha solo

il diritto di esprimersi, mentre non ha alcuna facoltà di codecisione; una misura

a protezione del figlio adottata senza sentirlo non è quindi nulla per ciò solo

(Wirz in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 5 in fine ad art. 275a CC). Inoltre il

genitore che non prende parte alla vita del figlio, ad esempio disinteressandosi

del diritto di visita, non ha nemmeno il diritto di essere sentito (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,

edizione, n. 6 ad art. 275a).

Nel

caso in esame non constano tuttavia estremi siffatti. Il padre di E__________

si è visto sospendere da tempo il diritto di visita, ma non per disinteresse

suo, bensì per disturbi della personalità accusati dal figlio (verbale di

audizione 12 gennaio 2004 davanti alla Commissione tutoria regionale; decisione

16.

marzo 2004 della Commissione tutoria regionale: sopra, lett. A). Dagli atti

risulta ch'egli ha sollecitato di essere reintegrato nel diritto alle visite,

ma che è stato invitato a pazientare, la Commissione intendendo sottoporlo

prima a una valutazione delle sue capacità genitoriali (verbale 21 marzo 2005

della Commissione tutoria regionale, nel fascicolo della Com­missione

medesima). Tale posizione gli è stata ribadita per lettera dell'11 luglio 2005,

la Commissione assicurandogli che si sarebbe rimessa in relazione con lui “non

appena saranno date le giuste premesse” (documento nel fascicolo della

Commissione, agli atti). CO 3 ha poi formulato osservazioni davanti a questa

Camera (sopra, lett. F), dimostrando di non essere per nulla disinteressato o

indifferente alla vita del figlio. Non v'era dunque alcuna ragione perché la

Commissione tutoria gli precludesse il “contraddittorio” del 28 settembre 2006.

La privazione della custodia parentale e l'affidamento provvisorio del figlio

non erano, in altri termini, una mera questione interna fra AP 1, CO 2 e la

Commissione tutoria regionale: riguardavano anche il figlio e, di riflesso, il

padre del bambino.

7.

La

giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta al principio per cui un decreto

cautelare preceduto da un contraddittorio incompleto (essendo stata omessa

involontariamente, ad esempio, la discussione finale: RtiD II-2005 pag. 697 consid.

6) non è nullo, ma rimane un decreto “supercautelare”. Un appello diretto contro un

decreto del genere va dichiarato perciò irricevibile, dovendosi ancora ultimare

il contraddittorio. Simile orientamento è stato criticato da Cocchi/Trezzini (CPC ticinese commentato

e massimato, Lugano 2000, pag. 847 nota 908), i quali sembrano perorare la tesi

della nullità. Questa Camera non ha ritenuto di scostarsi dalla propria prassi

per il motivo che, dichiarando nulli decreti cautelari preceduti – inavvertitamente

– da contraddittori incompleti, decadrebbe ogni assetto provvisionale fra le

parti (o, nella migliore delle ipotesi, tornerebbe in vigore un precedente

assetto provvisionale fondato su elementi sommari o obsoleti). Un simile

rigorismo formale sarebbe fuori luogo, soprattutto nelle cause di diritto di

famiglia, per tacere del fatto che obbligherebbe in ultima analisi il primo giudice

a emanare d'urgenza un decreto “supercautelare” sostitutivo di quello

dichiarato nullo. Ciò si risolverebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione.

Nella

misura in cui ha carattere provvisionale la decisione incidentale presa il 2

ottobre 2006 dalla Commissione tutoria regionale è stata preceduta, dopo quanto

si è visto, da un contraddittorio incompleto. Per quanto riguarda la temporanea

privazione della custodia parentale (con regolamentazione del diritto di visita

spettante alla madre) e il provvisorio affidamento del figlio al nonno materno

(con istituzione di un ufficio di controllo), la decisione non era dunque

impugnabile. L'autorità di vigilanza avrebbe dovuto così dichiarare il ricorso

irricevibile e ritornare gli atti in prima sede perché la Commissione statuisse

di nuovo, dopo

avere

ascoltato il figlio (o averlo fatto ascoltare da personale specialistico) e

avere dato la possibilità di esprimersi al padre. Su questo punto l'appello va dunque

parzialmente accolto e la decisione dell'Autorità di vigilanza riformata in tal

senso.

8.

Gli

oneri del presente giudizio seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla temporanea

privazione della custodia parentale e sul provvisorio affida­mento del figlio

al nonno materno, anche se non si può prevedere quale decisione “previo contraddittorio”

sarà adottata per finire dalla Commissione tutoria regionale. L'appellante esce

sconfitta invece per quanto riguarda la postulata valutazione circa il nucleo

familiare di CO 2 e la prospettata elaborazione di un “programma di

riavvicinamento graduale” tra lei e il figlio. Tutto considerato, le andrebbe

addebitata di conseguenza una quota degli oneri processuali. L'altra quota

andrebbe posta a carico diCO 2 e __________ in solido, i quali soccombono

parzialmente nella misura in cui postulano l'integrale reiezione dell'appello. Data

la particolarità del caso, che denotava un'insidia di procedura, si giustifica nondimeno

– in definitiva – di soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo e di compensare

le ripetibili tra l'appellante e i coniugi __________.

Per

quanto riguarda gli oneri processuali di secondo grado, visto l'esito dell'odierna

riforma appare equo suddividere la tassa di giustizia e le spese in parti

uguali fra la ricorrente e i coniugi Ferrara in solido,

che con osservazioni del 30 ottobre 2006 avevano proposto di respingere interamente

il ricorso. Attenendosi alla medesima chiave di riparto si giustifica inoltre

di compensare le ripetibili.

9.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante in questa sede merita

accoglimento. Che essa versi in gravi ristrettezze

(art. 3 cpv. 1 Lag) è senz'altro verosimile, vista la documentazione da lei prodotta

nell'ottobre del 2006 alla Commissione tutoria regionale (art. 4 cpv. 1 Lag). Sprovvista

di cognizioni giuridiche, inoltre, l'istante non sarebbe verosimilmente stata in

grado di procedere con atti propri davanti a questa Camera (art. 14 cpv. 2

Lag). L'appello non poteva dirsi nemmeno privo di esito favorevole (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag), tanto che in parte dev'essere accolto. Infine è senz'altro

presumibile, data la posta in gioco, che una persona di condizioni agiate non avrebbe ragionevolmente rinunciato a ricorrere, nella medesima situazione, solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003

II 81 in basso con rinvii). Resta il fatto che la retribuzione del patrocinatore

d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, al tempo che un legale solerte

avrebbe impiegato per censurare l'esistenza di una decisione provvisionale

preceduta da un contraddittorio incompleto, senza indugiare su questioni

ininfluenti ai fini del giudizio. Non si pone invece questione di assistenza

giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza, la ricorrente non avendo

impugnato il dispositivo n. 2 della decisione impugnata che ha respinto il be­neficio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che la decisione

impugnata è così riformata:

1. Per quanto riguarda la temporanea privazione della custodia

parentale (con regolamentazione del diritto di visita spettante alla madre) e il

provvisorio affidamento del figlio al nonno materno (con istituzione di un

ufficio di controllo), il

ricorso è irricevibile. Gli atti sono ritornati alla Commissione tutoria 12

perché statuisca nuovamente in via provvisionale, dopo avere proceduto all'audizione

del figlio e conferito al padre il diritto di esprimersi.

Per

quanto riguarda la valutazione specialistica circa il nucleo familiare di CO 2

e l'elaborazione di un “programma di riavvicinamento graduale” tra

il figlio e il nucleo familiare della madre, il ricorso è respinto.

3. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono poste per metà a

carico della ricorrente e per l'altra metà a carico di CO 2 e __________ in

solido. Le ripetibili sono compensate.

Per

il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Non si

riscuotono tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

IV. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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