11.2006.155
Protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile.
15 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2006.155
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 171 CC
Incarto n.
11.2006.155
Lugano
15 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile
del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.604 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 maggio 2006 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 1
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello (“ricorso”) del 27 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa l'11 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza
a protezione dell'unione coniugale presentata il 3 maggio 2006 da AO 1 nei
confronti del marito AP 1, con sentenza dell'11 dicembre 2006 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia
S__________ (nata il 3 settembre 1991), ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del
2006 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili più gli assegni familiari
per la figlia e ha pronunciato la separazione dei beni fra i coniugi;
che
il 27 dicembre 2006 AP 1 ha inoltrato al Pretore un “ricorso” in cui sostiene
di non potersi permettere un avvocato e di non avere nemmeno un alloggio, mentre
sua moglie ha mezzi finanziari sufficienti e un'abitazione in cui vive con il
suo compagno, onde la richiesta di “annullare”
temporaneamente l'esecutività della sentenza finché non gli sarà dato modo di
trovare un patrocinatore a costi sopportabili;
che
il Pretore ha trasmesso il “ricorso” a questa Camera per competenza;
che
il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che
la relativa sentenza del Pretore può essere impugnata con appello entro 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che
il “ricorso” in esame, tempestivo, può dunque essere trattato solo come appello
(art. 309 CPC);
che
un appello può tendere unicamente alla modifica della sentenza impugnata, non
alla sua sospensione (come chiede il convenuto), se non – appunto – nell'attesa
che la Camera civile statuisca sulla fondatezza della postulata modifica (art.
370 cpv. 3 in combinazione con l'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
che
nella fattispecie il convenuto non propone alcuna modifica della sentenza pretorile,
il che esclude la possibilità di sospendere l'esecutività del giudizio, tanto più
a tempo indeterminato;
che, ciò posto, l'appello si rivela
già di primo acchito inammissibile;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
appare equo nondimeno rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che
non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo
stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi
presumibili;
che,
per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non
raggiunge, in concreto, la soglia dei fr. 30 000.–, il contributo
alimentare per la figlia (fr. 500.– mensili oltre gli assegni familiari) essendo
dovuto per non più di 39 mesi;
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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