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Decisione

11.2006.155

Protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile.

15 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello (“ricorso”) del 27 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa l'11 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza

a protezione dell'unione coniugale presentata il 3 maggio 2006 da AO 1 nei

confronti del marito AP 1, con sentenza dell'11 dicembre 2006 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia

S__________ (nata il 3 settembre 1991), ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del

2006 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili più gli assegni familiari

per la figlia e ha pronunciato la separazione dei beni fra i coniugi;

che

il 27 dicembre 2006 AP 1 ha inoltrato al Pretore un “ricorso” in cui sostiene

di non potersi permettere un avvocato e di non avere nemmeno un alloggio, mentre

sua moglie ha mezzi finanziari sufficienti e un'abitazione in cui vive con il

suo compagno, onde la richiesta di “annullare”

temporaneamente l'esecutività della sentenza finché non gli sarà dato modo di

trovare un patrocinatore a costi sopportabili;

che

il Pretore ha trasmesso il “ricorso” a questa Camera per competenza;

che

il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4 cpv. 1 n. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che

la relativa sentenza del Pretore può essere impugnata con appello entro 10

giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che

il “ricorso” in esame, tempestivo, può dunque essere trattato solo come appello

(art. 309 CPC);

che

un appello può tendere unicamente alla modifica della sentenza impugnata, non

alla sua sospensione (come chiede il convenuto), se non – appunto – nell'attesa

che la Camera civile statuisca sulla fondatezza della postulata modifica (art.

370 cpv. 3 in combinazione con l'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);

che

nella fattispecie il convenuto non propone alcuna modifica della sentenza pretorile,

il che esclude la possibilità di sospen­dere l'esecutività del giudizio, tanto più

a tempo indeterminato;

che, ciò posto, l'appello si rivela

già di primo acchito inammissibile;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che

appare equo nondimeno rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che

non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo

stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi

presumibili;

che,

per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non

raggiunge, in concreto, la soglia dei fr. 30 000.–, il contributo

alimentare per la figlia (fr. 500.– mensili oltre gli assegni familiari) essendo

dovuto per non più di 39 mesi;

in applicazione dell'art.

313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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