Lexipedia

Decisione

11.2006.156

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza e probabilità di esito favorevole

15 aprile 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi redditi essendo nel frattempo diminuiti. Ora, le

entrate di AP 1 al momento in cui questa ha postulato l'assistenza giudiziaria ammontavano

a fr. 3331.55 mensili (stipendio netto di fr. 2416.55, contributo

alimentare del marito di fr. 915.–: act. V, consid. 3) e il relativo fabbisogno

minimo a fr. 3226.90 mensili (doc. C: sentenza inc. DI.2005.59 del 30 settembre

2005, consid. 9: act. V: sentenza inc. DI.2006.38 del 14 dicembre 2006, consid.

3). Ciò lasciava all'interessata un margine disponibile di circa fr. 100.–

mensili. Se non che, il contributo alimentare del marito è poi stato ridotto da

questa Ca­mera a fr. 630.– mensili (sopra, lett.

B). Tale riduzione, di fr. 285.–, ha fatto sì che

la ricorrente venisse a trovarsi in una situazione di ammanco finanche a

prescindere dalla riduzione del suo stipendio per malattia (certificato per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria e doc. N) e dalla partecipazione ai costi sanitari.

b) Ciò

posto, per valutare lo stato di ristrettezza di un richiedente

va considerato non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 128 I 232 consid.

2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19), per tacere del fatto che l'indigenza può

anche essere venuta meno in corso di causa (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,

pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4). Nel caso specifico

risulta che in esito allo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 1976 RFD di __________ ordinato dal giudice del

divorzio (sopra, lett. F) il marito ha ritirato

all'asta l'intero fondo il 7 novembre 2012 per fr. 500 000.–. Alla

moglie sono spettati fr. 16 195.58 (conteggio del notaio allegato alla lettera 17 gennaio 2013

della ricorrente), attual­mente depositati sul conto clienti del patrocinatore,

il quale fa valere però verso di lei un credito di complessivi fr. 19 788.80 per

prestazioni fornite fuori della procedura per cui è chiesta l'assistenza

giudiziaria (lettera del 18 febbraio 2013). E la maggior parte di tali

prestazioni risulta direttamente o indirettamente connessa alla realizzazione

del fondo nell'ambito della procedura di scioglimento, di modo che la

ricorrente non può considerarsi disporre di sostanza netta cui attingere per sopperire

ai costi della procedura oggetto del ricorso. Va pertanto ritenuta indigente.

6. Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva invero essere rifiutato senza

riguardo all'indigenza della richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a

vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza

probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero

sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti

probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni

al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza

del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).

Nel caso specifico la conclusione di AP 1 tendente alla reiezione

dell'istanza volta alla riduzione del contributo ali­mentare non poteva dirsi

senza possibilità di successo fin dal­l'inizio, tanto meno ove si consideri che

con sentenza del 14 dicembre 2006 il Pretore ha effettivamente respinto

l'istanza

del marito (sopra, lett. C). È vero che nella stessa sentenza il Pretore ha respinto

anche la riconvenzione con cui la moglie chiedeva che il marito le versasse

fr. 5000.–, poi ridotti a fr. 2000.–, per l'arredo del nuovo

appartamento e il deposito chiesto dal locatore. La riconvenzione però non

appariva d'acchito priva di ogni possibilità di esito favorevole, non prevedendosi

che il contributo alimentare dovesse coprire anche tali spese straordinarie. Ne

discende che il requisito legato alla parvenza di buon fondamento poteva

considerarsi a sua volta adempiuto. La richiedente meritava perciò di essere

Considerandi

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

7.

In

caso di accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, il patrocinatore aveva

diritto di vedersi riconoscere le prestazioni risultanti da una ragionevole

conduzione del mandato, la quale consiste nell'opera indispensabile per

rapporto alla natura e alla complessità della causa (art. 6 cpv. 1 Lag). L'onorario

corrispondeva al 70% della retribuzione calcolata in conformità alla tariffa

dell'Ordine degli avvocati (art. 6 cpv. 2 Lag).

a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in

concreto che la legale della ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede,

di fr. 2511.60 (fino all'inoltro del memoriale conclusivo l'8 agosto

2006), in base al tempo profuso nel­l'adempimento del mandato (14 ore alla

tariffa di fr. 180.–

l'una, tranne per due

lettere fatturate fr. 150.– l'ora). Il Consiglio di moderazione aveva già avuto

modo di stabilire tuttavia che l'onorario di un patrocinatore in una procedura

a tutela del­l'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e

variava dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per

analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di separazione o divorzio

(sentenza inc. 19.2002.13 del 22 ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche

BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59).

Trattandosi

di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario così ottenuto andava poi

ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il problema è che, come il

Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di rilevare, le riduzioni dell'art.

15.

TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag (30%) solevano rendere l'onorario

del patrocinatore manifestamente inadeguato. Verificandosi quest'ultima

ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto secondo la lettera, quanto

secondo le esigenze minime del diritto federale, riconoscendo al patrocinatore

un onorario che coprisse almeno le spese generali dell'ufficio per il tempo

necessario a un solerte e corretto svolgimento

del patrocinio, ovvero fr. 154.– orari (il 70% dell'onorario pieno

di fr. 220.– orari: sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). In seguito il Tribunale federale ha poi stabilito che un

patrocinatore d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.–

orari, IVA non compresa (DTF 132 I 213 consid. 8) e il Consiglio di moderazione

si è conformato a tale giurisprudenza (sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto

2006, consid. 6).

b) Ciò premesso, si

giustifica di fissare nella fattispecie l'onorario del patrocinatore d'ufficio

va fissato in fr. 2520.– (14 ore alla tariffa di fr. 180.–), cui si

aggiungono fr. 227.– di spese e l'IVA al 7.6% (tasso in vigore dal 1° gennaio

2001.

al 31 dicembre 2010), per complessivi fr. 2955.80.

8.

La

procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita,

salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per

quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non

soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio

il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa

sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il

caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità

per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della

ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e

speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo

risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per il secondo grado di

giurisdizione un onorario di fr. 975.60 (5.67 ore alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne l'ultima lettera fatturata

fr. 90.– l'ora). Non si può dire tuttavia che il ricorso richiedesse

particolari ricerche giuridiche, sicché in concreto non possono riconoscersi più

di 4.5 ore di lavoro (a fr. 180.– l'una), più l'IVA del 7.6% su fr. 720.–

e dell'8% su fr. 90.–, per un totale (arrotondato) di fr. 870.–.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto ticinese precludeva allo Stato ogni

mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1

vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare

dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso, pari alla rimunerazione

del patrocinatore nella causa inc. DI.2006.38, per cui ha chiesto

fr. 2511.60, rimane nondimeno sotto la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto

impugnato è riformato come segue:

AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario

è così tassata:

a) onorario fr. 2520.—

b) spese fr. 227.—

fr. 2747.—

IVA (7.6%) fr. 208.80

fr. 2955.80

2. Non si riscuotono tasse né spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 870.– per ripetibili.

.

3. La richiesta di assistenza

giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

–;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster