11.2006.156
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza e probabilità di esito favorevole
15 aprile 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2006.156
Data decisione, Autorità:
15.04.2013, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza e probabilità di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
11.2006.156
Lugano
15 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.38 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 3 febbraio 2006 da
AO 1
(patrocinato dall'avv.
PA 2)
contro
AP 1
(ora patrocinata dall'avv.),
giudicando
sul decreto del 15 dicembre 2006 con cui il Pretore
ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 22 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 15
dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio
giuridico;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ l'11 giugno 1992. Non hanno figli. Il marito, già capo
operaio dell'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare dal 4
luglio 2007 della ditta individuale __________ di __________, attiva nello
stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________
di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976
RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi
prima dalla sorella a __________ e poi in un appartamento, sempre a __________.
B. Adito
il 9 marzo 2005 da AO 1 con un'
istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente del
Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di
quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili
dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa Camera
ha poi ridotto il contributo a fr. 630.– mensili (sentenza inc.
11.2005.137 del 9 febbraio 2009).
C. Nel
frattempo, il 3 febbraio 2006, AO 1 si è rivolto al Pretore perché riducesse il
contributo alimentare in favore della moglie a fr. 329.– mensili dal 1°
febbraio 2005 o almeno dal 1° dicembre 2005. All'udienza del 29 marzo
2006, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza, chiedendo in via
riconvenzionale di fissare al marito un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale, corrisponderle
fr. 5000.– per l'arredo del suo nuovo appartamento e versare il
deposito della cauzione al locatore. L'istante ha avversato tali domande. L'istruttoria
si è conclusa il 10 luglio 2006. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 agosto
2006 la convenuta ha ribadito la propria posizione, riducendo nondimeno la
pretesa di fr. 5000.– a fr. 2000.–. Statuendo con sentenza del 14
dicembre 2006, il Pretore ha respinto sia l'istanza del marito sia la
riconvenzione della moglie. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili (inc. DI.2006.38). Un appello presentato il 28 dicembre 2006 da AO
1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con
sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.1).
D. Frattanto,
con decreto del 15 dicembre 2006 il Pretore ha statuito sulla richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 nella causa volta alla modifica
delle misure a protezione dell'unione coniugale (inc.
DI.2006.38), respingendola senza prelevare tasse né spese. Contro tale decisione AP 1 ha presentato ricorso a questa Camera il 22 dicembre 2006 per ottenere il conferimento dell'assistenza
giudiziaria, postulando analogo beneficio in appello. Il ricorso,
oggetto dell'odierna decisione, non ha formato per sua natura oggetto di intimazione.
E. Con
sentenza dell'11 settembre 2007 (inc. DI.2007.16) il Pretore ha respinto una
nuova istanza del marito volta alla soppressione del contributo cautelare per
la moglie e accolto parzialmente una riconvenzione di quest'ultima, fissando il contributo litigioso in fr. 960.– mensili
dal 1° settembre 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata
della moglie è stata respinta con decreto dell'11 settembre 2007. Un appello
presentato il 24 settembre 2007 da AO 1 contro l'entità del contributo alimentare
è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 30 gennaio 2012 (inc.
11.2007.159). Un ricorso presentato da AP 1 a questa Camera contro il diniego dell'assistenza giudiziaria è tuttora pendente (inc. 11.2007.150).
F. In esito a un'istanza presentata il 26 luglio 2007 dal marito, il 4 settembre
2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ precisando
le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e le
suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto
in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle
prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio
(disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per la fissazione dell'ammontare non appena la sentenza fosse passata
in giudicato), senza riconoscere alla moglie contributi di mantenimento. Un
appello presentato da AP 1 sullo scioglimento della comproprietà è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012 (inc. 11.2009.170).
G. Su
richiesta del presidente di questa Camera, Il 17 gennaio 2013 la ricorrente ha
comunicato di avere ricavato dalla vendita dell'abitazione coniugale
fr. 16 195.58, ma che gli onorari del suo patrocinatore non connessi alla
richiesta di assistenza giudiziaria superano tale ammontare. Sempre su
richiesta della Camera, la ricorrente ha prodotto il 18 febbraio 2013 una
specifica relativa alla nota professionale del suo patrocinatore.
in diritto: 1. Alle
impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi
la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese
il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o
parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art.
35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
2. I
documenti acclusi al ricorso sono ricevibili, compreso il certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria prodotto il 2 gennaio 2007, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).
3. Il
Pretore ha rifiutato alla richiedente il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
in concreto, rinviando a quanto esposto nel consid. 3 della sentenza da lui
emessa il 14 dicembre 2006. In tale decisione egli aveva rilevato che, quantunque
il reddito della moglie fosse aumentato, nel frattempo era lievitato anche il
fabbisogno minimo del marito in seguito a nuove spese professionali (trasferte
e pasti fuori domicilio) e mediche, di modo che non era il caso di maggiorare il
contributo alimentare di fr. 915.– mensili stabilito nella sentenza del 30
settembre 2005.
4. La
ricorrente afferma di non poter far fronte alle spese processuali e di
patrocinio, essendo inabile al lavoro a causa di un'affezione cancerosa che ha reso
necessario un intervento chirurgico nel novembre 2006. Le sue uniche entrate
consistono, da allora, in un'indennità di malattia di fr. 1836.95 mensili
e nel contributo alimentare versato dal marito, di fr. 915.– mensili. Con
il reddito complessivo di fr. 2751.95 mensili – essa continua – le è impossibile
sopperire al fabbisogno minimo di fr. 3126.90 mensili, senza contare la
partecipazione a suo carico del 10% ai costi medici non coperti dall'assicurazione
malattia. In simili condizioni sono dati quindi – essa conclude – i presupposti
dell'indigenza.
5. Indigenza
nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado
di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura
senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 135 I
223 consid. 5.1 con riferimenti; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con
riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli
impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag.
215). Incombeva per principio a quest'ultimo rendere
verosimili le proprie ristrettezze (DTF 125 IV 160 consid. 2a).
a) Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria apparentemente
per difetto di indigenza, nel fabbisogno minimo della richiedente essendo già stata
prevista a suo tempo una spesa di fr. 100.– mensili proprio per i costi
legali e di patrocinio. La ricorrente obietta che la sua indigenza è data ugualmente,
Fatti
i suoi redditi essendo nel frattempo diminuiti. Ora, le
entrate di AP 1 al momento in cui questa ha postulato l'assistenza giudiziaria ammontavano
a fr. 3331.55 mensili (stipendio netto di fr. 2416.55, contributo
alimentare del marito di fr. 915.–: act. V, consid. 3) e il relativo fabbisogno
minimo a fr. 3226.90 mensili (doc. C: sentenza inc. DI.2005.59 del 30 settembre
2005, consid. 9: act. V: sentenza inc. DI.2006.38 del 14 dicembre 2006, consid.
3). Ciò lasciava all'interessata un margine disponibile di circa fr. 100.–
mensili. Se non che, il contributo alimentare del marito è poi stato ridotto da
questa Camera a fr. 630.– mensili (sopra, lett.
B). Tale riduzione, di fr. 285.–, ha fatto sì che
la ricorrente venisse a trovarsi in una situazione di ammanco finanche a
prescindere dalla riduzione del suo stipendio per malattia (certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e doc. N) e dalla partecipazione ai costi sanitari.
b) Ciò
posto, per valutare lo stato di ristrettezza di un richiedente
va considerato non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 128 I 232 consid.
2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19), per tacere del fatto che l'indigenza può
anche essere venuta meno in corso di causa (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4). Nel caso specifico
risulta che in esito allo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 1976 RFD di __________ ordinato dal giudice del
divorzio (sopra, lett. F) il marito ha ritirato
all'asta l'intero fondo il 7 novembre 2012 per fr. 500 000.–. Alla
moglie sono spettati fr. 16 195.58 (conteggio del notaio allegato alla lettera 17 gennaio 2013
della ricorrente), attualmente depositati sul conto clienti del patrocinatore,
il quale fa valere però verso di lei un credito di complessivi fr. 19 788.80 per
prestazioni fornite fuori della procedura per cui è chiesta l'assistenza
giudiziaria (lettera del 18 febbraio 2013). E la maggior parte di tali
prestazioni risulta direttamente o indirettamente connessa alla realizzazione
del fondo nell'ambito della procedura di scioglimento, di modo che la
ricorrente non può considerarsi disporre di sostanza netta cui attingere per sopperire
ai costi della procedura oggetto del ricorso. Va pertanto ritenuta indigente.
6. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva invero essere rifiutato senza
riguardo all'indigenza della richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a
vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza
probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero
sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti
probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni
al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza
del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).
Nel caso specifico la conclusione di AP 1 tendente alla reiezione
dell'istanza volta alla riduzione del contributo alimentare non poteva dirsi
senza possibilità di successo fin dall'inizio, tanto meno ove si consideri che
con sentenza del 14 dicembre 2006 il Pretore ha effettivamente respinto
l'istanza
del marito (sopra, lett. C). È vero che nella stessa sentenza il Pretore ha respinto
anche la riconvenzione con cui la moglie chiedeva che il marito le versasse
fr. 5000.–, poi ridotti a fr. 2000.–, per l'arredo del nuovo
appartamento e il deposito chiesto dal locatore. La riconvenzione però non
appariva d'acchito priva di ogni possibilità di esito favorevole, non prevedendosi
che il contributo alimentare dovesse coprire anche tali spese straordinarie. Ne
discende che il requisito legato alla parvenza di buon fondamento poteva
considerarsi a sua volta adempiuto. La richiedente meritava perciò di essere
Considerandi
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
7.
In
caso di accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, il patrocinatore aveva
diritto di vedersi riconoscere le prestazioni risultanti da una ragionevole
conduzione del mandato, la quale consiste nell'opera indispensabile per
rapporto alla natura e alla complessità della causa (art. 6 cpv. 1 Lag). L'onorario
corrispondeva al 70% della retribuzione calcolata in conformità alla tariffa
dell'Ordine degli avvocati (art. 6 cpv. 2 Lag).
a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in
concreto che la legale della ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede,
di fr. 2511.60 (fino all'inoltro del memoriale conclusivo l'8 agosto
2006), in base al tempo profuso nell'adempimento del mandato (14 ore alla
tariffa di fr. 180.–
l'una, tranne per due
lettere fatturate fr. 150.– l'ora). Il Consiglio di moderazione aveva già avuto
modo di stabilire tuttavia che l'onorario di un patrocinatore in una procedura
a tutela dell'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e
variava dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per
analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di separazione o divorzio
(sentenza inc. 19.2002.13 del 22 ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche
BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59).
Trattandosi
di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario così ottenuto andava poi
ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il problema è che, come il
Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di rilevare, le riduzioni dell'art.
15.
TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag (30%) solevano rendere l'onorario
del patrocinatore manifestamente inadeguato. Verificandosi quest'ultima
ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto secondo la lettera, quanto
secondo le esigenze minime del diritto federale, riconoscendo al patrocinatore
un onorario che coprisse almeno le spese generali dell'ufficio per il tempo
necessario a un solerte e corretto svolgimento
del patrocinio, ovvero fr. 154.– orari (il 70% dell'onorario pieno
di fr. 220.– orari: sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). In seguito il Tribunale federale ha poi stabilito che un
patrocinatore d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.–
orari, IVA non compresa (DTF 132 I 213 consid. 8) e il Consiglio di moderazione
si è conformato a tale giurisprudenza (sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto
2006, consid. 6).
b) Ciò premesso, si
giustifica di fissare nella fattispecie l'onorario del patrocinatore d'ufficio
va fissato in fr. 2520.– (14 ore alla tariffa di fr. 180.–), cui si
aggiungono fr. 227.– di spese e l'IVA al 7.6% (tasso in vigore dal 1° gennaio
2001.
al 31 dicembre 2010), per complessivi fr. 2955.80.
8.
La
procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita,
salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per
quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non
soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio
il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa
sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il
caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità
per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della
ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e
speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo
risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per il secondo grado di
giurisdizione un onorario di fr. 975.60 (5.67 ore alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne l'ultima lettera fatturata
fr. 90.– l'ora). Non si può dire tuttavia che il ricorso richiedesse
particolari ricerche giuridiche, sicché in concreto non possono riconoscersi più
di 4.5 ore di lavoro (a fr. 180.– l'una), più l'IVA del 7.6% su fr. 720.–
e dell'8% su fr. 90.–, per un totale (arrotondato) di fr. 870.–.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto ticinese precludeva allo Stato ogni
mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1
vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare
dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso, pari alla rimunerazione
del patrocinatore nella causa inc. DI.2006.38, per cui ha chiesto
fr. 2511.60, rimane nondimeno sotto la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto
impugnato è riformato come segue:
AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario
è così tassata:
a) onorario fr. 2520.—
b) spese fr. 227.—
fr. 2747.—
IVA (7.6%) fr. 208.80
fr. 2955.80
2. Non si riscuotono tasse né spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 870.– per ripetibili.
.
3. La richiesta di assistenza
giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
– Stato del Cantone Ticino,
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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