Lexipedia

Decisione

11.2006.157

Misure a protezione dell'unione coniugale. Disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia; istituzione di una curatela di sorveglianza; contributo di mantenimento per madre e figlia

20 febbraio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i “giorni di libero da attività lavorativa del padre”, poi, non è da preferire.

Intanto perché si presta a malintesi e, se assunta a dispositivo, sarebbe

difficilmente esigibile (I CCA, sentenza inc. 11.2007.164 del 20 marzo 2008, consid. 6b

con rimando), non spettando al giudice dell'esecuzione accertare non meglio determinati

“giorni di libero” del padre. E poi perché la moglie si

contraddice nella sua argomentazione. Essa indica infatti che la figlia frequenta

quotidianamente l'asilo, ma pretende che il padre se ne occupi “personalmente”.

In simili circostanze la scelta del Pretore va condivisa e non è necessario eseguire altri accertamenti, come postulato dalla

madre (vedi qui sopra consid. 2).

e) Per

finire, i soli riferimenti dell'appellante alla “tenera età della bambina” e

alla necessità per la stessa “di trascorrere le notti presso la madre” non

giustificano un'opposizione alle due settimane di vacanze estive con il padre,

censura rimasta per il resto priva di adeguata motivazione, così come la

critica mossa all'istituzione della curatela. Su questi punti l'appello si

rivela quindi finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f in relazione con

il cpv. 5 CPC ticinese).

4. L'appellante

impugna anche i contributi alimentari per lei e per la figlia, chiedendo un aumento

per quello di quest'ultima e una riduzione del proprio. A tal fine il Pretore

ha accertato un reddito mensile del marito di fr. 3340.– a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 350.–,

spese di trasporto fr. 100.–). Riguardo alla situazione finanziaria della

moglie, pur rilevando un'attività dal maggio all'agosto del 2006, il Pretore non le ha imputato entrate e ha stimato

il suo fabbisogno minimo in fr. 1702.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 366.65, premio della cassa

malati fr. 48.95, assicurazione infortuni fr. 37.10). Calcolato da ultimo il fabbisogno in denaro della figlia in

fr. 1083.35 (già considerata la quota di 1/3 del

costo dell'alloggio e dedotti

fr. 695.– per cure ed educazione fornite dalla madre), il Pretore ha

constatato un ammanco nel bilancio familiare, obbligando di conseguenza il

marito a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 445.–

mensili e per la figlia di fr. 695.– mensili, dal 1° gennaio 2007.

5. Sostiene

l'appellante che il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 1871.65 mensili,

dato che il costo dell'alloggio è quello pari a un mezzo della pigione e delle

spese accessorie per l'appartamento in cui egli vive con l'amica (fr. 545.–

mensili), che il premio della cassa malati va diminuito a fr. 114.65 mensili, e

che la spesa per il posteggio (fr. 100.– mensili) è inesistente. Le singole

voci vanno esaminate separatamente.

a) Per

giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un

coniuge convivente riducendone a metà le spese, ma riconoscendo a quel coniuge

il fabbisogno minimo che egli potrebbe esporre se vivesse per conto proprio (I

CCA, sentenza inc. 11.2000.86 del 16 febbraio 2001; v. anche. RtiD II-2004 pag.

562 consid. 8a). E tale principio è stato considerato “corretto e per nulla

arbitrario” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid.

4). In concreto il Pretore ha conteggiato una pigione di fr. 650.– mensili

che, per una persona sola che vive a __________ o a __________ non può certo

dirsi esagerata. Ciò posto non è il caso di intervenire sulla spesa accertata dal

primo giudice a tal fine.

b) In

merito al premio della cassa malati, la moglie pretende di diminuire l'importo

riconosciuto dal Pretore, di fr. 350.– il mese, a fr. 114.65 mensili. Essa si appoggia

alle dichiarazioni rese dal marito nell'incarto DI.2006.176 (v. riassunto

scritto prodotto durante l'udienza del 6 novembre 2006). Ora, detta procedura

non consta essere stata formalmente annessa alla causa in esame, sebbene la

moglie l'avesse richiamata (v. conclusioni dell'istante, pag. 8 n. 5).

Comunque

sia, anche se si ammettesse il richiamo, in quella procedura il marito aveva

invero esposto un costo sanitario di fr. 114.65 mensili (v. doc. 5), ma egli aveva

anche postulato il riconoscimento di spese per pasti fuori casa di fr. 300.– il

mese e di spese di trasferta per lavoro di fr. 70.– mensili. Importi non

contestati dalla moglie. Ora, che il marito abitasse a __________ e lavorasse

al punto di ristoro dell'area di servizio autostradale non fa dubbio. Come è

pacifico che per i turni cui è astretto egli necessiti di un'auto. E il

Pretore, per queste poste, nulla ha conteggiato. Ciò posto, le critiche della

moglie vanno respinte già per il fatto che la diminuzione della spesa sanitaria

è compensata dai costi non accertati dal Pretore.

c) Per

quel che è della spesa per il posteggio, la doglianza è incomprensibile, il

Pretore non avendo ammesso alcunché a tale titolo. In sintesi, dunque, il fabbisogno

minimo del marito rimane fissato a fr. 2200.– mensili.

6. L'appellante

rimprovera al Pretore di non aver considerato il reddito da lei percepito nei

mesi da maggio a agosto 2006, quando ha lavorato come cameriera presso l'esercizio

pubblico "__________" di __________, e allega a tale titolo entrate

per una media di fr. 1796.50 mensili, nonché indennità di disoccupazione

relative al periodo da ottobre a dicembre 2006 per una media di fr. 1592.15

mensili. Se non che, come detto (sopra, consid. 2), si tratta di documenti

nuovi, di per sé innammissibili.

Si

aggiunga che nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello

netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4),

salvo mutamenti rilevanti nel periodo anteriore all'emanazione della decisione

(RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4). In ogni caso, anche tenendo in

considerazione tali entrate, la situazione complessiva della famiglia non

migliorerebbe, palesando sempre un ammanco (v. qui sotto consid. 8).

7. AP

Considerandi

1.

espone poi un fabbisogno minimo di fr. 1552.75 mensili, inferiore a

quello riconosciutole dal Pretore (fr. 1702.70). L'errore deriva dal fatto

che essa considera un importo di minimo esistenziale del diritto esecutivo di

fr. 1100.– mensili invece di fr. 1250.– mensili. L'accertamento del

Pretore si rivela dunque corretto.

Pertinente

sarebbe invece la richiesta di un aumento del fabbisogno

in denaro della figlia tra maggio e agosto del 2006 a fr. 1778.35 mensili. Si tratta di quello previsto dalla tabella nell'edizione del 2005 e

valida per il 2006 correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175,

1994.

pag. 298 consid. 5). Quell'importo tiene conto del fatto che la madre non può

prestare cura ed educazione e che la quota di partecipazione al costo dell'alloggio di 1/3

equivale a fr. 183.30.

8.

Ciò

posto, il bilancio delle entrate e delle uscite familiari

mensili dall'inoltro dell'istanza (16 maggio 2006) al momento della

decisione (11 dicembre 2006) necessiterebbe di reiterate ripetizioni di calcolo,

per tenere conto delle variazioni di reddito della moglie appena menzionate. In

ogni evenienza, nondimeno, la situazione familiare presenterebbe comunque sia –

in ogni stadio – un ammanco. In simili circostanze, il debitore alimentare può

conservare per sé il proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1

con rinvii). In concreto il marito, il cui reddito e il cui fabbisogno non

subiscono modifica alcuna rispetto a quanto accertato dal Pretore, deve

destinare a moglie e figlia fr. 1140.– mensili complessivi (fr. 3340.– ./. fr.

2200.

–). Nonostante l'eventuale maggior reddito imputabile alla moglie, si

tratta della medesima somma accertata dal Pretore (fr. 1140.–). In esito alla

presente decisione cambierebbe solo la chiave di riparto di questa somma fra moglie

e figlia, nel senso che il contributo alimentare per la moglie fissato dal

Pretore in fr. 445.–, risulterebbe nullo da maggio ad agosto 2006, di fr. 530.–

(arrotondati) per settembre e ottobre 2006 e di fr. 70.– mensili da novembre 2006 in poi, mentre quello per la figlia stabilito in fr. 695.– mensili risulterebbe di fr. 1140.–,

fr. 610.– e fr. 1070.– mensili.

La moglie

vedrebbe le proprie richieste parzialmente accolte per sé solo per due

mensilità (settembre e ottobre 2006) e per la figlia per il resto. In

definitiva tuttavia essa non otterrebbe alcun vantaggio complessivo, ricevendo

sempre la stessa somma (v. art. 289 cpv. 1 CC). Essa potrà, se del caso,

destinarne una porzione maggiore alla figlia. In ultima analisi l'appello è

destinato così all'insuccesso (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.29

del 18 ottobre 2011, consid. 4 con richiamo). Dandosene

gli estremi, evidentemente, le parti avranno la possibilità di far

modificare in ogni tempo le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 179

cpv. 1 CC).

9.

L'appellante

chiede infine di far decorrere i contributi alimentari per il periodo precedente

all'emanazione del giudizio

pretorile, alimenti che il primo giudice ha invece negato vista la situazione

di ammanco e ritenuto che sino allora valeva “il contributo deciso in via

supercautelare” di fr. 1200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5).

Il concreto AP 1 aveva chiesto un contributo alimentare di

fr. 2173.50 per sé e la figlia senza specificarne la decorrenza. Di

regola, i contributi alimentari fissati a tutela dell'unione coniugale vanno

fatti decorrere dalla data della litispendenza – nella fattispecie il 16 maggio

2006.

–, e non dalla data della decisione (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad

art. 176 con richiamo; in materia di contributo per i figli: I

CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009, consid. 12a

con rimando a Schwander,

eo loc.). È vero che con il decreto cautelare, emanato senza

contraddittorio, dell'8 giugno

2006.

il primo giudice ha fissato in fr. 1200.– mensili il contributo per

la figlia (“la prima volta per il mese di giugno con scadenza il 15 giugno 2006”). Ma ciò non vincola il giudizio finale (I CCA, sentenza inc.

11.2008.21

del 13 maggio 2009, consid. 12b). In questa sede la moglie chiede un contributo per sé invero solo

dal 1° settembre 2006. Questa sarebbe la data determinante per la moglie, mentre

per la figlia AP 1 postula un contributo dal mese di

maggio del 2006. Vero è anche che il Pretore non poteva

fare decorrere – salvo estremi che qui non soccorrono – i contributi dal 1° gennaio

2007, l'istante non avendo rinunciato a quelli dovuti prima di quella data. Se

non che, come visto qui sopra (consid. 8) si può prescindere – in via

eccezionale – dalla modifica degli importi, la somma destinata a moglie e

figlia essendo sostanzialmente identica a quanto fissato dal Pretore.

Da quanto

precede, anche la domanda di aumentare la trattenuta di salario del marito va respinta.

10.

Gli

oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), ma non si disconosce che l'appellante può essere stata indotta

in buona fede a piatire, il Pretore avendo accertato la sua capacità lucrativa

in modo erroneo. Eccezionalmente si giustifica così di rinunciare al prelievo

di tasse o spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto,

cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi.

Per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante,

questa aveva – come detto – buone ragioni per impugnare la decisione del

Pretore. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il

fatto che ella non fosse in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14

cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima

situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere

solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

Rimane da

definire l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio (art. 104 cpv. 1 CPC)

dacché questa non può più essere impugnata al Consiglio di moderazione,

abrogato il 31 dicembre 2010. Ora, il legale indica di avere dedicato alla

pratica 9 ore e 30 minuti, di cui 7 ore e 30 per lo “studio e redazione appello

con istanza di assistenza giudiziaria”. Se non che, un dispendio di 7 ore

e 30 per preparare un allegato di 14 pagine (di cui quattro destinate al

frontespizio e alle richieste di parte), attingendo in parte alle conclusioni

di prima istanza appare eccessivo. Aggiungasi poi che AP 1 si è vista accogliere – ancorché senza modifica degli importi –

solo le richieste in materia alimentare, mentre le tesi inerenti al diritto di

visita e alla curatela educativa si sono rivelate prive di buon fondamento – il

cui esito era valutabile già al momento della stesura del ricorso – se non

addirittura scevre di adeguata motivazione. In circostanze del genere, un

avvocato solerte e speditivo avrebbe potuto assolvere

lo stesso compito in 4 ore e 30 minuti. A un avvocato commissionato d'ufficio va riconosciuto di conseguenza

un dispendio di tempo di 6 ore e 30 minuti (a fr. 180.– l'ora), per un onorario

di fr. 1170.–, cui si aggiungono le spese (fr. 214.–), senz'altro verosimili

(art. 3 TOA), e l'IVA (tasso del 7.6% valido fino 31

dicembre 2010), per un'indennità di complessivi fr. 1489.20 (onorario fr.

1170.

–, spese fr. 214.–, IVA fr. 105.20).

11.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

esperibile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF), giacché contesa davanti alla Camera non era solo l'entità di contributi alimentari, ma anche la disciplina delle relazioni

personali e l'istituzione di una curatela, controversie manifestamente prive di

valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. L'appellante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio dell'PA

1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 1489.20.

4. Notificazione:

–;

–;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto,

dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster