11.2006.16
Impugnabilità di decisioni emesse dall'autorità tutoria
28 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.16
Data decisione, Autorità:
28.02.2006, ICCA
Titolo:
Impugnabilità di decisioni emesse dall'autorità tutoria
CURATELA-TUTELA
art. 44 LPAMM
Incarto n.
11.2006.16
Lugano
28 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.132.2004/R.79.2005
(curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
a
CO 2
(rappresentata
dal curatore PA 2 )
CO 3
CO 4
(patrocinate dall' PA 3 ) e alla
CO 1 ,
giudicando ora sulla decisione del 28 dicembre 2005 con cui l'autorità di vigilanza sulle
tutele ha autorizzato PA 2, pendente causa, a versare a CO 3 una diaria di fr.
200.¿ e un acconto sulle spese da lei sostenute per il mantenimento di CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
28 dicembre 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
CO 2 (1922), affetta da gravi problemi fisici e non autosufficiente, beneficia
di costanti cure e assistenza a domicilio da parte di personale infermieristico
e della figlia CO 3;
che in
esito a una richiesta presentata il 18 marzo 2004 da CO 2, con decisione
provvisionale del 7 giugno 2004 emessa senza contraddittorio il presidente della
Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di CO 2 una curatela di
rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e ha designato in qualità di curatore PA 2
con l'incarico di rappresentare la curatelata nella successione del marito J__________,
procurandole i mezzi finanziari per ottenere le necessarie cure e assistenza;
che AP 1,
figlio della curatelata, ha chiesto il 17 giugno 2004 la revoca del provvedimento,
instando altresì il 28 giugno 2004 davanti all'autorità di vigilanza per l'interdizione
della madre;
che la
procedura di interdizione è tuttora pendente;
che il 7
ottobre 2005 la Commissione tutoria ha ratificato la decisione presidenziale
del 7 giugno 2004, ha respinto l'istanza di AP 1, ha approvato una convenzione
di anticipo ereditario stipulata da CO 2 con i figli AP 1, CO 3 e CO 4, ha
autorizzato l'avv. PA 2 a liberare una diaria di fr. 260.¿ per finanziare le
cure e l'assistenza a domicilio della curatelata e ha approvato la mercede di
lui in fr. 7356.85 per il 2004;
che AP 1
è insorto il 19 ottobre 2005 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che la decisione
predetta fosse annullata o ¿ in subordine ¿ che i costi delle cure e
dell'assistenza della madre fossero corrisposti direttamente ai fornitori delle
prestazioni per il tramite del curatore e non con il versamento di una diaria;
che le
parti sono state sentite dall'autorità di vigilanza al contraddittorio del 16 dicembre
2005;
che,
accertata la necessità di garantire pendente causa la copertura dei costi generati
dal mantenimento di CO 2, con decisione provvisionale del 28 dicembre 2005
l'autorità di vigilanza ha abilitato l'avv. PA 2 a versare a CO 3 una diaria di
fr. 200.¿ per il sostentamento della madre, oltre a un acconto per le spese già
sostenute;
che il 18
gennaio 2006 AP 1 ha appellato davanti a questa Camera per ottenere
l'annullamento della citata decisione;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
in concreto l'autorità di vigilanza non ha ancora statuito sul ricorso
presentato da AP 1 il 19 ottobre 2005, ma si è limitata a emettere misure
provvisionali;
che la
decisione impugnata ha pertanto natura incidentale, alla stregua di tutte le decisioni
che precedono l'emanazione di quella finale, vertano esse su questioni di forma
o di sostanza;
che in
effetti le decisioni provvisionali, cioè le misure d'urgenza, hanno a
loro volta natura incidentale, con la peculiarità di essere immediatamente esecutive
(art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26 cpv. 5 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che per
il resto, come tutte le decisioni incidentali, esse sono impugnabili solo ove
arrechino all'interessato un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2005.15 del 12 maggio 2005, consid. 3 a 8);
che
inoltre, trattandosi di misure provvisionali emanate da autorità tutorie o
dall'autorità di vigilanza, esse possono essere appellate solo ove siano state
adottate previo contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele);
che nella
fattispecie le parti hanno potuto esprimersi oralmente il 16 dicembre 2005
davanti all'autorità di vigilanza, sicché il requisito del contraddittorio
previo è adempiuto;
che, per
contro, non è dato a di vedere quale sarebbe in concreto il danno ¿non altrimenti
riparabile¿, cioè il pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare
appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag.
783);
che
invero, dovesse l'autorità di vigilanza accogliere il ricorso, CO 3 si troverà
a rimborsare le somme indebitamente percepite dal curatore della madre;
che
nemmeno l'appellante accenna, per altro, a quale sarebbe il danno paventato, né
pretende che CO 3 non sarà poi in grado ¿ dandosi il caso ¿ di restituire l'ammontare
ricevuto in pendenza di procedura;
che,
privo di adeguata motivazione, l'appello sfugge pertanto a qualsiasi esame;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia va equamente moderata, la sentenza
esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG);
Considerandi
che non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
250.
¿
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
__________ ;
;
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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