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Decisione

11.2006.16

Impugnabilità di decisioni emesse dall'autorità tutoria

28 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2005.15 del 12 maggio 2005, consid. 3 a 8);

che

inoltre, trattandosi di misure provvisionali emanate da autorità tutorie o

dall'autorità di vigilanza, esse possono essere appellate solo ove siano state

adottate previo contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele);

che nella

fattispecie le parti hanno potuto esprimersi oralmente il 16 dicembre 2005

davanti all'autorità di vigilanza, sicché il requisito del contraddittorio

previo è adempiuto;

che, per

contro, non è dato a di vedere quale sarebbe in concreto il danno ¿non altrimenti

riparabile¿, cioè il pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare

appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag.

783);

che

invero, dovesse l'autorità di vigilanza accogliere il ricorso, CO 3 si troverà

a rimborsare le somme indebitamente percepite dal curatore della madre;

che

nemmeno l'appellante accenna, per altro, a quale sarebbe il danno paventato, né

pretende che CO 3 non sarà poi in grado ¿ dandosi il caso ¿ di restituire l'ammontare

ricevuto in pendenza di procedura;

che,

privo di adeguata motivazione, l'appello sfugge pertanto a qualsiasi esame;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia va equamente moderata, la sentenza

esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG);

Considerandi

che non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

250.

¿

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

__________ ;

;

.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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