11.2006.17
Protezione del figlio: costi di procedura
14 settembre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
11.2006.17
Data decisione, Autorità:
14.09.2007, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: costi di procedura
SPESE E RIPETIBILI
art. 276 cpv. 1 CC
art. 29 cpv. 2 LTEC
Incarto n.
11.2006.17
Lugano
14 settembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 323.2002/R.73.2002
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
e AP 1,
(patrocinati dall' PA 1 )
alla
CO 1
riguardo alla custodia dei figli L__________ (1994)
e La__________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolti il
ricorso del 1° febbraio 2006 e l'appello del 6 febbraio 2006 presentati da AP 1
contro la decisione emessa il 16 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi
giuridici;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 1 (1967) e AP 1 (1969), celebrato il 7 agosto
1992, sono nati i figli L__________ (9 aprile 1994) e La__________ (29 febbraio
1996). Il Servizio di sostegno pedagogico delle scuole elementari e
dell'infanzia di __________ ha segnalato il 22 aprile 2002 alla Commissione
tutoria regionale 8 la situazione familiare di L__________, reputando i
genitori non più in grado di offrire né a lui né a La__________ “le necessarie
attenzioni educative”, anche per la loro mancanza di collaborazione. Interpellati
maestri, medici e operatori che già si occupavano dei ragazzi, come pure AP 1, il
membro permanente e la segretaria della Commissione tutoria regionale hanno ascoltato
L__________ e La__________, maturando gravi sospetti di maltrattamenti e abusi sessuali
da parte dei genitori. Con decisione del 22 agosto 2002 la
Commissione tutoria ha privato così provvisoriamente AP 1 della
custodia parentale, ha collocato i ragazzi al Centro di pronta accoglienza e
osservazione di __________ (__________), ha sospeso le relazioni personali tra
genitori e figli, ha designato __________ quale responsabile, ha incaricato il
dott. __________ di eseguire una valutazione del nucleo familiare e delle
capacità genitoriali dei coniugi e ha comunicato i possibili abusi sui figli al
Ministero pubblico. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato
respinto il 17 ottobre 2002 dall'Autorità di vigilanza.
B. Il 2 gennaio 2003 la Commissione tutoria regionale, insoddisfatta
del dott. __________, ne ha dichiarato la valutazione “decaduta” e ha
incaricato la dott. __________ di esperire una sua perizia sulle capacità dei
genitori e sull'eventuale necessità di misure a protezione dei figli. Il 13
febbraio 2003 essa ha poi trasferito La__________ e L__________ all'Istituto __________
di __________, confermando la sospensione delle relazioni personali con i
genitori. In esito a un ricorso presentato da AP 1 insieme con __________,
__________ e __________ (nonni e zia paterni), l'Autorità di vigilanza ha poi concesso
ai genitori un diritto di visita sorvegliato di quattro ore ogni
15 giorni alla __________ di __________, definendo le modalità degli incontri.
Nel frattempo, il 2 maggio 2003, la dott. __________ ha consegnato il suo referto,
completato successivamente in seguito a una richiesta di delucidazione
formulata da AP 1. Il 12 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha
respinto una richiesta di questi ultimi intesa alla designazione di un nuovo
perito.
C. L'11
luglio 2003 AP 1 hanno chiesto alla Commissione tutoria di essere ammessi al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 29 luglio 2003 la
Commissione ha ridotto la durata del loro diritto di visita a due ore
settimanali e ha respinto il beneficio richiesto. Un ricorso del 21 agosto 2003
presentato da AP 1 contro tale limitazione del diritto di visita è stato accolto
il 21 ottobre 2003 dall'Autorità di vigilanza, mentre un parallelo ricorso esperito
avverso il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato respinto dalla stessa
Autorità con decisione del 31 ottobre 2003. Contro
quest'ultima decisione AP 1 sono insorti il
14 novembre 2003 alla Camera civile di appello, che statuendo con sentenza
del 10 settembre 2007 ha
accolto il loro ricorso (inc. __________). Nel mentre, con risoluzione del 26 settembre 2003 la Commissione
tutoria regionale ha posto a carico di AP 1 la nota d'onorario di fr. 4213.50
emessa dalla dott. __________. Con decisione del 5 giugno 2005 l'Autorità di
vigilanza ha respinto un ricorso interposto da AP 1 contro simile addebito.
D. Nel
frattempo, con decreto del 18 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha deciso
non farsi luogo a procedere nei confronti di AP 1. Il 5 dicembre 2003 costoro
hanno chiesto alla Commissione tutoria regionale un'estensione del loro diritto
di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La Commissione tutoria
regionale ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire “la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Un ricorso depositato il 6
febbraio 2004 da AP 1 contro siffatta decisione è stato dichiarato irricevibile
dall'Autorità di vigilanza l'8 luglio 2004. Con decisione del 19 agosto 2004 la
Commissione tutoria, esaminato il referto della dott. __________, ha poi esteso
il diritto di visita dei genitori a ogni fine settimana.
E. Il
1° settembre 2004 AP 1, __________, __________ e __________ si sono rivolti
all'Autorità di vigilanza, postulando la ricusa della Commissione tutoria
regionale. Statuendo il 30 novembre
2004, l'Autorità di vigilanza ha
respinto l'istanza. Un appello presentato il 30 dicembre 2004 da AP 1 contro
tale decisione è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 13 settembre 2007 (__________).
F. Intanto,
il 6 agosto 2004, la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di L__________
e La__________ __________ una curatela educativa preposta alla sorveglianza delle
relazioni personali tra genitori e figli, affidata prima a __________ e poi a __________,
incaricando il 12 novembre 2004 la dott. __________ di rivalutare le capacità
parentali di AP 1. Il 4 luglio 2005 essa ha poi assegnato a questi ultimi
un termine fino al 31 luglio successivo per presentare
osservazioni finali
“nell'ambito della procedura aperta con decreto supercautelare 16
agosto 2002”. Nel loro memoriale del 2 agosto 2005 AP 1 hanno postulato il
ripristino della custodia parentale. Statuendo il 1°
settembre 2005, la Commissione tutoria regionale ha deciso di reintegrare gradualmente
Fatti
i genitori nella custodia dei figli, ha confermato __________ come curatrice
educativa, ha incaricato il Servizio sociale di __________ di attuare la
decisione e ha posto a carico dei genitori le spese di procedura, riservata la
decisione sull'assistenza giudiziaria. Un ricorso presentato il 12 settembre
2005 da AP 1 contro l'addebito degli oneri processuali è stato respinto
dall'Autorità di vigilanza il 16 gennaio 2006, la quale ha respinto anche la
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso.
G. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 hanno adito questa Camera con
ricorso (“appello”) del 1° febbraio 2006, che per sua natura non ha formato
oggetto di intimazione. Il 6 febbraio successivo essi hanno appellato altresì
l'addebito “delle spese di
giustizia”, instando per il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Invitata a esprimersi, la
Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni.
H. Nel
frattempo, con decisione del 28 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale
ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria a decorrere dal 28 dicembre
2004.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello in materia di oneri processuali
1.
Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC). Il memoriale del 6 febbraio 2006 è di conseguenza tempestivo.
Direttamente toccati dalla decisione impugnata, AP 1 sono senz'altro
legittimati a ricorrere.
2.
La
Commissione tutoria regionale ha posto a carico degli appellanti le “spese di giustizia” perché “la
soccombenza è dei soli genitori, che hanno provocato l'intervento iniziale
della CTR 8, che hanno costretto a far esperire più perizie e contestuali
delucidazioni peritali, che con il loro atteggiamento hanno condotto a
mantenere necessario l'intervento dell'autorità tutoria e di chi è chiamato a
concretizzarne le decisioni, tanto è vero che con
l'emanazione della presente decisione l'intervento dei vari operatori
rimane ancora non solo attuale ma necessario anche per il futuro”. L'Autorità di vigilanza, precisato che per
“spese di giustizia” va inteso l'onorario della dott. __________,
ha dato atto che i costi di un procedimento a protezione del figlio non
rientrano negli oneri di mantenimento, ma seguono il principio della soccombenza.
Ciò posto, essa ha ritenuto che, vista la segnalazione del Servizio scolastico di
sostegno pedagogico del 22 aprile 2002, la Commissione tutoria regionale era
tenuta a intervenire, sicché a ragione aveva aperto un procedimento e ordinato
una perizia sulle capacità parentali dei genitori per appurare la necessità di
misure a protezione dei figli. E tale valutazione, affidata prima alla dott. __________
e poi alla dott. __________, ha confermato che i genitori non sono idonei a occuparsi
adeguatamente dei ragazzi. Quanto al graduale ripristino della custodia
parentale, esso è risultato la soluzione “meno peggiore”, non perché i genitori
fossero divenuti atti alla custodia, ma perché risultava ormai difficile – se
non impossibile – collocare i figli in una struttura appropriata.
3.
Gli
appellanti contestano la loro soccombenza processuale, sottolineando che per
finire la Commissione tutoria regionale ha accolto – di fatto – la loro
richiesta del 2 agosto 2005 volta al ripristino della custodia parentale. Essi respingono
inoltre ogni responsabilità per quanto attiene ai costi della procedura, sottolineando
di non avere instato essi medesimi per la perizia della dott. __________. A
loro avviso la soccombenza andrebbe valutata se mai non in funzione dei presunti
abusi e maltrattamenti sui figli, bensì in base alle loro insufficienze, tanto
che – contrariamente a quanto opina la dott. __________ – tutti i rapporti li descrivono
come persone nella norma e con le difficoltà incontrate da qualsiasi altro
genitore. Infine essi soggiungono che, in ultima analisi, la stessa Commissione
tutoria regionale ha accantonato le conclusioni della specialista e ha optato
per il ripristino della custodia parentale.
4.
Litigioso
è unicamente, nella fattispecie, l'addebito della nota professionale
emessa dalla dott. __________. La nota d'onorario
emessa dalla dott. __________ è già stata posta a carico dei coniugi con
decisione definitiva (sopra, lett. C). Ora, la mercede che spetta a uno
specialista designato dall'autorità costituisce indubbiamente un onere di procedura (art. 2 lett. b LTG,
cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della citata legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele). In concreto non è dato di sapere se
la Commissione tutoria regionale abbia formalmente tassato la parcella della
pedagogista (art. 33 LTG combinato con l'art. 29 LPAmm). Comunque sia, tale decisione
avrebbe riguardato unicamente la professionista (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel
processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo), non AP 1, cui del resto non consta
essere mai stata notificata tassazione di sorta. Nulla impediva dunque ai
coniugi di impugnare, su tal punto, il dispositivo sulle spese contenuto nella
decisione della Commissione tutoria regionale.
Ciò
premesso, come rileva anche l'Autorità
di vigilanza, le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non
rientrano negli oneri di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, osservazioni generali agli art. 276–293 CC, n. 4 in fine con rinvii), ma seguono l'esito della procedura medesima (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 276). Certo, ove
una procedura si concluda con l'emanazione di misure a protezione del figlio le
relative spese vanno – di regola – a carico del figlio stesso (Breitschmid, loc. cit.). E se non sono
tenuti ad addossarsi tali oneri in forza dei loro doveri di mantenimento, i
genitori devono farsi carico di simili spese in virtù dei loro doveri generali
di assistenza (DTF 119 Ia 134), quand'anche il figlio sia maggiorenne (DTF 127
I 202). Se non hanno mezzi sufficienti, dandosene gli estremi essi possono
instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tutto ciò presuppone tuttavia
– come si è visto – che la procedura si concluda con l'adozione di misure di
protezione. In caso contrario il figlio non può reputarsi “soccombente” nel senso dell'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele. Non può quindi essere condannato al
pagamento di tasse o spese, né tanto meno di ripetibili (art. 30 della legge
citata).
5.
In
concreto la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale è terminata
con l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). In linea di
principio i costi andavano quindi addebitati ai figli, non ai genitori, i quali
possono essere chiamati a farsene carico unicamente in ossequio ai loro doveri
generali di assistenza. Litigioso essendo soltanto – si ripete – l'addebito della nota professionale emessa dalla dott. __________, in
concreto la questione è sapere se si giustificasse di
incaricare il 12 novembre 2004 quella professionista di valutare nuovamente le
capacità parentali dei genitori quantunque la Commissione tutoria regionale
disponesse già di un referto sul medesimo oggetto consegnato il 2 maggio 2003
dalla dott. __________. L'interrogativo va risolto alla luce del precetto della
proporzionalità, che deve informare l'operato di ogni organo amministrativo.
Ora, come
si è narrato (sopra, lett. D), dopo aver visto archiviare il procedimento
penale a loro carico (decreto di non luogo a procedere del 18 novembre 2003), AP
1.
hanno chiesto il 5 dicembre 2003 alla Commissione tutoria regionale
un'estensione
del loro diritto di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La
Commissione ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire
“la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Ci si può domandare se ciò
fosse davvero indispensabile, ma poco giova, i costi di quel referto non formando
oggetto dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il 25 giugno 2004 la
specialista ha auspicato che fosse “ampliato lo spazio di relazione [dei figli] coi genitori” e che si concedesse ai ragazzi, dal
settembre del 2004, “un rientro
a casa per i fine settimana e telefonate libere”. Onde la decisione del 19 agosto 2004 con cui la Commissione
tutoria regionale ha esteso a ogni fine settimana il diritto di visita dei
genitori (sopra, lett. D).
Rimaneva
il problema della custodia parentale. Il referto 2 maggio 2003 della dott. __________
assunto dalla Commissione tutoria regionale attestava invero “capacità genitoriali dei signori AP 1 fortemente
limitate”. Il successivo
referto del 25 giugno 2004 sulla “situazione psicoemotiva dei figli”, citato dianzi, non era più favorevole (“Un progetto a lungo termine che prevede il rientro definitivo a casa
dei due bambini non può a mio avviso prescindere” – rilevava la specialista – “da una rivalutazione delle capacità genitoriali dei signori AP 1”). Il presidente della Commissione ha proposto
così agli appellanti, durante una riunione del 22 luglio 2004, di reincaricare la
dott. __________ perché valutasse nuovamente le loro capacità genitoriali. AP 1
hanno consentito al principio, ma si sono opposti alla prospettiva di doversi
recare fino a __________ per incontrare la specialista. Preso atto poi che la
dott. __________ non aveva tempo sufficiente per assolvere il mandato, con decisione
del 12 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha affidato il compito alla
dott. __________. AP 1 hanno comunicato, il 24 novembre 2004 di non impugnare tale
decisione.
6.
Apprezzate
le circostanze che precedono, non si può dire in ultima analisi che il referto
della dott. __________ sia stato commissionato alla leggera o fosse superfluo.
Le capacità genitoriali di AP 1 erano “fortemente limitate”
nel 2003 e rimanevano tali nel 2004. Una reintegrazione nella custodia dei
figli non poteva avvenire sulla scorta di basi tanto fragili. Certo, nel suo
referto 22 febbraio 2005 la dott. __________ non è giunta ad accertamenti più
incoraggianti. “Comparando
l'attuale osservazione con le precedenti evidenze peritali” – essa ha epilogato – “non sono emersi elementi significativi di
un cambiamento da parte della coppia genitoriale”.
Tant'è che la specialista ha rilevato una capacità parentale “fortemente
inadeguata” e ha sconsigliato ogni allentamento delle
misure adottate a protezione dei figli. La delucidazione orale chiesta da AP 1
l'11 aprile 2005 nulla ha mutato a tali conclusioni.
Se la
Commissione tutoria regionale ha finito nondimeno per reintegrare gradualmente i
coniugi nella custodia parentale, ciò non si deve al rapporto della dott. __________,
ma a fattori puramente estrinseci. Sin dal 24 novembre 2003 la Commissione
tutoria regionale aveva incaricato per vero il Servizio sociale di __________ di
trovare una famiglia o un istituto a carattere eterofamiliare o “un ambiente contenuto a ispirazione
familiare” in cui collocare i ragazzi
(un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione era stato dichiarato
irricevibile dall'Autorità di vigilanza con decisione del 6 luglio 2004). In un
rapporto del 19 dicembre 2003 il Servizio sociale aveva raccomandato tuttavia di
lasciare i figli all'Istituto __________ e di
estendere
progressivamente il diritto di visita dei genitori. Se non che, dopo il referto
della dott. __________ tale stato di cose è divenuto insostenibile. In una
relazione del 2 giugno 2005 il Servizio sociale riferiva che i ragazzi erano
viepiù vittime di conflitti di lealtà e che il loro senso di colpa verso i
genitori era “cresciuto a
dismisura”, ciò che ostacolava l'intervento
educativo. Al punto che il Servizio medesimo proponeva di riconsegnare i figli
ai genitori “quale male minore”. Il 14 giugno 2005 anche i responsabili
dell'Istituto __________ hanno invitato la Commissione tutoria regionale a valutare
la possibilità di un rientro dei ragazzi dai genitori. In una riunione del 25
agosto 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale
la stessa curatrice __________ ha definito il rientro di L__________ e La__________
dai genitori come il “male minore”.
Di fronte
a simile evidenza la Commissione tutoria regionale si è risolta a reintegrare progressivamente
i genitori nella custodia dei figli, mantenendo però la curatela educativa,
prevedendo un controllo della situazione familiare da parte del Servizio
sociale ed esortando i genitori a continuare un percorso terapeutico (lettera
del 2 giugno 2005 del Servizio sociale e verbali del 23 e 25 agosto 2005,
allegati alla decisione impugnata). Resta il fatto che il referto della dott. __________
non è stato commissionato a torto né inutilmente né per eccesso di zelo. Privo
di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7.
Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni
(art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il
ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
8.
Nella
fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato ai richiedenti il beneficio dell'assistenza
giudiziaria con una duplice argomentazione. Da un lato essa ha ritenuto la
domanda “non (…) minimamente motivata e nemmeno corredata dei necessari documenti
giustificativi, i ricorrenti essendosi limitati a richiamare quelli prodotti in
precedenti impugnazioni, relativi quindi a situazioni a quel momento esistenti”.
Dall'altro essa ha definito il ricorso sprovvisto sin dall'inizio di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). I ricorrenti affermano che rigettare
la loro richiesta solo per la mancanza di documentazione a conforto trascende
in un formalismo eccessivo. Quanto al fondamento del ricorso, essi sostengono che
il loro rimedio non era destituito di buon diritto, tant'è che – contrariamente
all'opinione della dott. __________, secondo cui “la protezione a cui erano
assoggettati i bambini non doveva essere allentata” – per finire la Commissione
tutoria regionale ha disposto il ripristino della custodia parentale.
9.
Per
quel che riguarda l'indigenza, intanto, spettava ai richiedenti allegare all'istanza
del 12 settembre 2005 la documentazione necessaria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii;
v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I
181.
in fondo). L'autorità può invitare il richiedente a completare o a
integrare atti incompleti, ma non le incombe di richiamare ai suoi obblighi un
richiedente che ometta di produrre il benché minimo giustificativo. Sia come
sia, si ammettesse pure l'indigenza dei richiedenti (art. 3 cpv. 1 Lag), alla luce
di quanto si è illustrato (consid. 5 e 6) il ricorso all'Autorità di vigilanza
non aveva alcuna possibilità di successo. Non solo la procedura si è conclusa
con misure a protezione del figlio, ma nelle circostanze predette la
Commissione tutoria regionale non poteva evitare di assumere il referto affidato
alla dott. __________, i coniugi risultando sostanzialmente inidonei alla
custodia parentale. Contare sul buon esito di un ricorso inteso a vedersi esentare
dalle spese di procedura in condizioni del genere era semplice illusione (art.
14.
cpv. 1 lett. a Lag). La decisione con cui l'Autorità di vigilanza ha
respinto il beneficio richiesto sfugge dunque alla critica.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
10.
Gli oneri
del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che
davanti alla Camera è rimasta silente. La procedura in materia di assistenza
giudiziaria è invece gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei
alla fattispecie. Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria presentate
davanti a questa Camera, esse non possono trovare accoglimento già per il fatto
che entrambi i rimedi risultavano
fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della situazione verosimilmente difficile in cui
versano gli appellanti si tiene conto, nondimeno, contenendo al minimo l'ammontare
della tassa di giustizia.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore
litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Quanto
all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,
trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale
– essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale
federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza
giudiziaria.
5. La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi giuridici
presentati davanti a questa Camera è respinta.
6. Intimazione a:
– ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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