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Decisione

11.2006.17

Protezione del figlio: costi di procedura

14 settembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori nella custodia dei figli, ha confermato __________ come curatrice

educativa, ha incaricato il Servizio sociale di __________ di attuare la

decisione e ha posto a carico dei genitori le spese di procedura, riservata la

decisione sull'assistenza giudiziaria. Un ricorso presentato il 12 settembre

2005 da AP 1 contro l'addebito degli oneri processuali è stato respinto

dall'Autorità di vigilanza il 16 gennaio 2006, la quale ha respinto anche la

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso.

G. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 hanno adito questa Camera con

ricorso (“appello”) del 1° febbraio 2006, che per sua natura non ha formato

oggetto di intimazione. Il 6 febbraio successivo essi hanno appellato altresì

l'addebito “delle spese di

giustizia”, instando per il

beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Invitata a esprimersi, la

Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni.

H. Nel

frattempo, con decisione del 28 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale

ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria a decorrere dal 28 dicem­bre

2004.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello in materia di oneri processuali

1.

Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili

entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39

LAC). Il memoriale del 6 febbraio 2006 è di conseguenza tempestivo.

Direttamente toccati dalla decisione impugnata, AP 1 sono senz'altro

legittimati a ricorrere.

2.

La

Commissione tutoria regionale ha posto a carico degli appellanti le “spese di giustizia” perché “la

soccombenza è dei soli genitori, che hanno provocato l'intervento iniziale

della CTR 8, che hanno costretto a far esperire più perizie e contestuali

delucidazioni peritali, che con il loro atteggiamento hanno condotto a

mantenere necessario l'intervento dell'autorità tutoria e di chi è chiamato a

concretizzarne le decisioni, tanto è vero che con

l'emanazione della presente decisione l'intervento dei vari operatori

rimane ancora non solo attuale ma necessario anche per il futuro”. L'Autorità di vigilanza, precisato che per

“spese di giustizia” va inteso l'onorario della dott. __________,

ha dato atto che i costi di un procedimento a protezione del figlio non

rientrano negli oneri di mantenimento, ma seguono il principio della soccombenza.

Ciò posto, essa ha ritenuto che, vista la segnalazione del Servizio scolastico di

sostegno pedagogico del 22 aprile 2002, la Commissione tutoria regionale era

tenuta a intervenire, sicché a ragione aveva aperto un procedimento e ordinato

una perizia sulle capacità parentali dei genitori per appurare la necessità di

misure a protezione dei figli. E tale valutazione, affidata prima alla dott. __________

e poi alla dott. __________, ha confermato che i genitori non sono idonei a occuparsi

adeguatamente dei ragazzi. Quanto al graduale ripristino della custodia

parentale, esso è risultato la soluzione “meno peggiore”, non perché i genitori

fossero divenuti atti alla custodia, ma perché risultava ormai difficile – se

non impossibile – collocare i figli in una struttura appropriata.

3.

Gli

appellanti contestano la loro soccombenza processuale, sottolineando che per

finire la Commissione tutoria regionale ha accolto – di fatto – la loro

richiesta del 2 agosto 2005 volta al ripristino della custodia parentale. Essi respingono

inoltre ogni responsabilità per quanto attiene ai costi della procedura, sottolineando

di non avere instato essi medesimi per la perizia della dott. __________. A

loro avviso la soccombenza andrebbe valutata se mai non in funzione dei presunti

abusi e maltrattamenti sui figli, bensì in base alle loro insufficienze, tanto

che – contrariamente a quanto opina la dott. __________ – tutti i rapporti li descrivono

come persone nella norma e con le difficoltà incontrate da qualsiasi altro

genitore. Infine essi soggiungono che, in ultima analisi, la stessa Commissione

tutoria regionale ha accantonato le conclusioni della specialista e ha optato

per il ripristino della custodia parentale.

4.

Litigioso

è unicamente, nella fattispecie, l'addebito della nota professionale

emessa dalla dott. __________. La nota d'onorario

emessa dalla dott. __________ è già stata posta a carico dei coniugi con

decisione definitiva (sopra, lett. C). Ora, la mercede che spetta a uno

specialista designato dall'autorità costituisce indubbiamente un onere di procedura (art. 2 lett. b LTG,

cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della citata legge sull'organizza­zione e la

procedura in materia di tutele e curatele). In concreto non è dato di sapere se

la Commissione tutoria regionale abbia formalmente tassato la parcella della

pedagogista (art. 33 LTG combinato con l'art. 29 LPAmm). Comunque sia, tale decisione

avrebbe riguardato unicamente la professionista (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel

processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo), non AP 1, cui del resto non consta

essere mai stata notificata tassazione di sorta. Nulla impediva dunque ai

coniugi di impugnare, su tal punto, il dispositivo sulle spese contenuto nella

decisione della Com­missione tutoria regionale.

Ciò

premesso, come rileva anche l'Autorità

di vigilanza, le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non

rientrano negli oneri di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: Schwenzer,

FamKommentar Scheidung, osservazioni generali agli art. 276–293 CC, n. 4 in fine con rinvii), ma seguono l'esito della procedura medesima (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 276). Certo, ove

una procedura si concluda con l'emanazione di misure a protezione del figlio le

relative spese vanno – di regola – a carico del figlio stesso (Breit­schmid, loc. cit.). E se non sono

tenuti ad addossarsi tali oneri in forza dei loro doveri di mantenimento, i

genitori devono farsi carico di simili spese in virtù dei loro doveri generali

di assistenza (DTF 119 Ia 134), quand'anche il figlio sia maggiorenne (DTF 127

I 202). Se non hanno mezzi sufficienti, dandosene gli estremi essi possono

instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tutto ciò presuppone tuttavia

– come si è visto – che la procedura si concluda con l'adozione di misure di

protezione. In caso contrario il figlio non può reputarsi “soccombente” nel senso dell'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele. Non può quindi essere condannato al

pagamento di tasse o spese, né tanto meno di ripetibili (art. 30 della legge

citata).

5.

In

concreto la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale è terminata

con l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). In linea di

principio i costi andavano quindi addebitati ai figli, non ai genitori, i quali

possono essere chia­mati a farsene carico unicamente in ossequio ai loro doveri

generali di assistenza. Litigioso essendo soltanto – si ripete – l'addebito della nota professionale emessa dalla dott. __________, in

concreto la questione è sapere se si giustificasse di

incaricare il 12 novembre 2004 quella professionista di valutare nuovamente le

capacità parentali dei genitori quantunque la Commissione tutoria regionale

disponesse già di un referto sul medesimo oggetto consegnato il 2 maggio 2003

dalla dott. __________. L'interrogativo va risolto alla luce del precetto della

proporzionalità, che deve informare l'operato di ogni organo amministrativo.

Ora, come

si è narrato (sopra, lett. D), dopo aver visto archiviare il procedimento

penale a loro carico (decreto di non luogo a procedere del 18 novembre 2003), AP

1.

hanno chiesto il 5 dicembre 2003 alla Commissione tutoria regionale

un'estensione

del loro diritto di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La

Commissione ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire

“la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Ci si può domandare se ciò

fosse davvero indispensabile, ma poco giova, i costi di quel referto non formando

oggetto dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il 25 giugno 2004 la

specialista ha auspicato che fosse “ampliato lo spazio di relazione [dei figli] coi genitori” e che si concedesse ai ragazzi, dal

settembre del 2004, “un rientro

a casa per i fine settimana e telefonate libere”. Onde la decisione del 19 agosto 2004 con cui la Commissione

tutoria regionale ha esteso a ogni fine settimana il diritto di visita dei

genitori (sopra, lett. D).

Rimaneva

il problema della custodia parentale. Il referto 2 maggio 2003 della dott. __________

assunto dalla Commissione tutoria regionale attestava invero “capacità genitoriali dei signori AP 1 fortemente

limitate”. Il successivo

referto del 25 giugno 2004 sulla “situazione psicoemotiva dei figli”, citato dianzi, non era più favorevole (“Un progetto a lungo termine che prevede il rientro definitivo a casa

dei due bambini non può a mio avviso prescindere” – rilevava la specialista – “da una rivalutazione delle capacità genitoriali dei signori AP 1”). Il presidente della Commissione ha proposto

così agli appellanti, durante una riunione del 22 luglio 2004, di reincaricare la

dott. __________ perché valutasse nuovamente le loro capacità genitoriali. AP 1

hanno consentito al principio, ma si sono opposti alla prospettiva di doversi

recare fino a __________ per incontrare la specialista. Preso atto poi che la

dott. __________ non aveva tempo sufficiente per assolvere il mandato, con decisione

del 12 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha affidato il compito alla

dott. __________. AP 1 hanno comunicato, il 24 novembre 2004 di non impugnare tale

decisione.

6.

Apprezzate

le circostanze che precedono, non si può dire in ultima analisi che il referto

della dott. __________ sia stato commissionato alla leggera o fosse superfluo.

Le capacità genitoriali di AP 1 erano “fortemente limitate”

nel 2003 e rimanevano tali nel 2004. Una reintegrazione nella custodia dei

figli non poteva avvenire sulla scorta di basi tanto fragili. Certo, nel suo

referto 22 febbraio 2005 la dott. __________ non è giunta ad accertamenti più

incoraggianti. “Comparando

l'attuale osservazione con le precedenti evidenze peritali” – essa ha epilogato – “non sono emersi elementi significativi di

un cambiamento da parte della coppia genitoriale”.

Tant'è che la specialista ha rilevato una capacità parentale “fortemente

inadeguata” e ha sconsigliato ogni allentamento delle

misure adottate a protezione dei figli. La delucidazione orale chiesta da AP 1

l'11 aprile 2005 nulla ha mutato a tali conclusioni.

Se la

Commissione tutoria regionale ha finito nondimeno per reintegrare gradualmente i

coniugi nella custodia parentale, ciò non si deve al rapporto della dott. __________,

ma a fattori puramente estrinseci. Sin dal 24 novembre 2003 la Commissione

tutoria regionale aveva incaricato per vero il Servizio sociale di __________ di

trovare una famiglia o un istituto a carattere eterofamiliare o “un ambiente contenuto a ispirazione

familiare” in cui collocare i ragazzi

(un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione era stato dichiarato

irricevibile dall'Autorità di vigilanza con decisione del 6 luglio 2004). In un

rapporto del 19 dicembre 2003 il Servizio sociale aveva raccomandato tuttavia di

lasciare i figli all'Istituto __________ e di

estendere

progressivamente il diritto di visita dei genitori. Se non che, dopo il referto

della dott. __________ tale stato di cose è divenuto insostenibile. In una

relazione del 2 giugno 2005 il Servizio sociale riferiva che i ragazzi erano

viepiù vittime di conflitti di lealtà e che il loro senso di colpa verso i

genitori era “cresciuto a

dismisura”, ciò che ostacolava l'intervento

educativo. Al punto che il Servizio medesimo proponeva di riconsegnare i figli

ai genitori “quale male minore”. Il 14 giugno 2005 anche i responsabili

dell'Istituto __________ hanno invitato la Commissione tutoria regionale a valutare

la possibilità di un rientro dei ragazzi dai genitori. In una riunione del 25

agosto 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale

la stessa curatrice __________ ha definito il rientro di L__________ e La__________

dai genitori come il “male minore”.

Di fronte

a simile evidenza la Commissione tutoria regionale si è risolta a reintegrare progressivamente

i genitori nella custodia dei figli, mantenendo però la curatela educativa,

prevedendo un controllo della situazione familiare da parte del Servizio

sociale ed esortando i genitori a continuare un percorso terapeutico (lettera

del 2 giugno 2005 del Servizio sociale e verbali del 23 e 25 agosto 2005,

allegati alla decisione impugnata). Resta il fatto che il referto della dott. __________

non è stato commissionato a torto né inutilmente né per eccesso di zelo. Privo

di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

7.

Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni

(art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il

ricorso in

esame è pertanto ricevibile.

8.

Nella

fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato ai richiedenti il beneficio dell'assistenza

giudiziaria con una duplice argomentazione. Da un lato essa ha ritenuto la

domanda “non (…) minimamente motivata e nemmeno corredata dei necessari documenti

giustificativi, i ricorrenti essendosi limitati a richiamare quelli prodotti in

precedenti impugnazioni, relativi quindi a situazioni a quel mo­mento esistenti”.

Dall'altro essa ha definito il ricorso sprovvisto sin dall'inizio di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). I ricorrenti affermano che rigettare

la loro richiesta solo per la mancanza di documentazione a conforto trascende

in un formalismo eccessivo. Quanto al fondamento del ricorso, essi sostengono che

il loro rimedio non era destituito di buon diritto, tant'è che – contrariamente

all'opinione della dott. __________, secondo cui “la protezione a cui erano

assoggettati i bambini non doveva essere allentata” – per finire la Commissione

tutoria regionale ha disposto il ripristino della custodia parentale.

9.

Per

quel che riguarda l'indigenza, intanto, spettava ai richiedenti allegare all'istanza

del 12 settembre 2005 la documentazione necessaria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii;

v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I

181.

in fondo). L'autorità può invitare il richiedente a completare o a

integrare atti incompleti, ma non le incombe di richiamare ai suoi obblighi un

richiedente che ometta di produrre il benché minimo giustificativo. Sia come

sia, si ammettesse pure l'indigenza dei richiedenti (art. 3 cpv. 1 Lag), alla luce

di quanto si è illustrato (consid. 5 e 6) il ricorso all'Autorità di vigilanza

non aveva alcuna possibilità di successo. Non solo la procedura si è conclusa

con misure a protezione del figlio, ma nelle circostanze predette la

Commissione tutoria regionale non poteva evi­tare di assumere il referto affidato

alla dott. __________, i coniugi risultando sostanzialmente inidonei alla

custodia parentale. Contare sul buon esito di un ricorso inteso a vedersi esentare

dalle spese di procedura in condizioni del genere era semplice illusione (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag). La decisione con cui l'Autorità di vigilanza ha

respinto il beneficio richiesto sfugge dunque alla critica.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

10.

Gli oneri

del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che

davanti alla Camera è rimasta silente. La procedura in materia di assistenza

giudiziaria è invece gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estra­nei

alla fattispecie. Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria presentate

davanti a questa Camera, esse non possono trovare accoglimento già per il fatto

che entrambi i rimedi risultavano

fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della situazione verosimilmente difficile in cui

versano gli appellanti si tiene conto, nondimeno, contenendo al minimo l'ammontare

della tassa di giustizia.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore

litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Quanto

all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,

trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale

– essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale

federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza

giudiziaria.

5. La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi giuridici

presentati davanti a questa Camera è respinta.

6. Intimazione a:

– ;

– , .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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