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Decisione

11.2006.18

Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie

12 dicembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha adito questa Camera mediante

ricorso del 6 febbraio 2006, che per sua natura non ha formato oggetto di

intimazione. Il 13 febbraio successivo essa ha appellato altresì la sentenza di

divorzio per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria anche in

seconda sede, un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 2500.– mensili

fino al 31 dicembre 2012, la condanna di AO 1 a pagare la nota professionale

dello __________ e il rigetto della pretesa avanzata dall'attore per risar­cimento

danni (fr. 7579.–). Nella sue osservazioni del 13 marzo 2006 AO 1 conclude per

il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello in materia di divorzio

1.

Litigiosi

rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie, il credito di fr.

7579.

– vantato dal marito a titolo di risarcimento danni e l'obbligo, per quest'ultimo,

di assumere il pagamento di prestazioni legali in favore della moglie svolte

dallo __________. Il rimanente, compreso il principio del divorzio, è passato

in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD

II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).

2.

L'appellante chiede di sentire come testimone __________ perché si

chiarisca in giudizio quale sia l'effettivo loro rapporto personale, così come la disponibilità e la capacità di

lui di provvedere al suo mantenimento. La richiesta è di

per sé ammissibile (art. 138 cpv. 1 prima frase CC; art. 423b cpv. 2

CPC), ma non appare di rilievo ai fini della sentenza. Intanto perché il

Pretore non ha negato all'appellante un contributo alimentare per la sua convivenza

con un terzo. Inoltre perché, fosse vera l'intervenuta fine di tale rapporto,

l'audizione dell'interessato sarebbe del tutto superflua. Ciò premesso, giova

procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

3.

Lo scioglimento del regime dei beni – come la liquidazione delle

pretese pecuniarie fra coniugi – va esaminato prima delle controversie legate

ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid.

3.1

). Su questo punto il Pretore ha

parzialmente accolto la pretesa del marito, il quale chiedeva la rifusione del

danno da lui subìto per le false accuse di violenze sul figlio denunciate dalla

moglie all'autorità penale. Egli ha posto così a carico di lei, in base all'art.

41.

CO, le spese sopportate dal coniuge per il patrocinio in sede penale, civile

e amministrativa. Quanto all'ammontare del danno, il primo giudice ha ritenuto non

sufficientemente particolareggiata la nota d'onorario presentata dalla

patrocinatrice del marito, non essendo dato di capire quali prestazioni forensi

si riferissero alle singole procedure. Egli ha stimato così il tempo impiegato,

riconoscendo un dispendio complessivo di 20 ore (4 ore per la causa civile, 8

ore per quella penale e altrettante per quella davanti all'autorità tutoria) a una tariffa di fr. 250.– l'ora (onde un

totale di fr. 5000.–), cui ha aggiunto le spese di fr. 1593.–, l'IVA di fr.

501.

–, i costi della __________ e quelli della Commissione tutoria

regionale per complessivi fr. 485.–, ottenendo un risultato finale di fr. 7579.–.

a) L'appellante contesta tale addebito, facendo

valere che la pretesa per costi di patrocinio può essere fatta valere nell'ammontare

del danno a norma dell'art. 41 CO solo come accessorio a un'altra pretesa di

risarcimento. Soggiunge che, limitandosi a indicare una spesa per onorari di fr.

11.

000.–, la controparte non ha debitamente specificato il

pregiudizio e che non spettava al Pretore stimare la congruità dell'onorario esposto

dalla patrocinatore del marito.

b) Per quanto

riguarda le spese legali, risulta dagli atti che per il patrocinio di AO 1

nella causa civile promossa dalla moglie il 13 giugno 2001 al fine di ottenere

la sospensione del diritto di visita, nei procedimenti penali promossi da e

contro AO 1, così come nella procedura davanti alla Commissione tutoria

regionale a protezione del figlio, l'avv. PA 2 ha emesso il 13 aprile 2004 una

nota professionale di fr. 13 543.40 (onorario fr. 11 000.–, spese fr. 1593.60, IVA fr.

949.

: doc. QQ). Sarà vero che – come sostiene l'appellante

– le spese di patrocinio possono essere fatte valere solo accessoriamente a un'altra

pretesa di risarcimento. Sta di fatto che, comunque sia, in concreto i costi di

avvocato sono stati rivendicati da AO 1

unitamente alla pretesa in riparazio­ne del torto morale (istanza

del 27 settembre 2004, pag. 12, punto 9). Nella fattispecie, inoltre, il pregiudizio

da lui patito consiste proprio nei costi legali sopportati per i vari

procedimenti giudiziari, costi che devono essere trattati come danni direttamente provocati

da una lesione all'integrità corporale o alle cose (DTF 117 II 106 consid. 4). Ciò

posto, il marito poteva avanzare legittimamente la sua pretesa

nella causa di divorzio (v. Schwenzer in:

FamKommentar, Berna 2005, n. 107 seg. ad art. 125 e n. 6 ad art. 135 CC).

c) I

costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa che non risultano poi compresi

nell'indennità per ripetibili prevista dalla procedura civile costituiscono una

posta del danno (DTF 131 II 125 consid. 2.1 con riferimenti). Ciò vale, a

maggior ragione, per spese derivanti da cause civili, penali o amministrative pregresse.

Se queste ultime, tuttavia, avrebbero consentito di ottenere indennità per ripetibili

(anche solo secondo tariffa), non è più

possibile far valere le spese legali nell'ambito di una

successiva azione di responsabilità (DTF 126 III 392 consid. 10b con

riferimenti, 117 II 106 consid. 5 con riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con riferimenti; Brehm in: Berner Kommentar, edizione 2006, n. 88 ad art. 41 CO).

Per contro, sussistendo atto illecito, è dato concorso

tra una pretesa per ripetibili assegnate

secondo la procedura civile e una pretesa per rifusione delle spese processuali

fondata sull'art. 41 CO (DTF 117 II 396 consid. 3b;

sentenza del Tribunale federale 4C.51/2000 del 7 agosto 2000, consid. 2 pubblicata

in: SJ 2001 I 153). La parte deve dimostrare nondimeno,

in tale ipotesi, che le spese sostenute nel processo precedente non potevano

essere coperte dalle ripetibili che sarebbe stato possibile chiedere, secondo la procedura

cantonale, in quella sede (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 3). L'interessato

deve quindi dimostrare di avere protestato, nel primo processo, un'indennità per

ripetibili e che tale domanda è stata respinta.

d) Nel procedimento penale promosso da AP 1 il Procuratore pubblico

ha decretato, nei confronti di AO 1, un non luogo a procedere (doc. G). Ci si

può domandare se in quel procedimento il denunciato potesse chiedere indennità

per ripetibili. Comunque sia, il suo avvocato non risulta essere dovuto intervenire

in sua difesa, né la nota professionale del 13 aprile 2004 specifica alcunché. Quanto

invece al procedimento avviato da AO 1 contro la moglie, il Procuratore

pubblico l'ha portato a termine con un decreto d'accusa giusta l'art. 207 CPP

(doc. H). Ora, l'art. 9 cpv. 6 CPP prevede che con la decisione sulle spese “l'autorità giudicante” decide anche se e in che misura debbano

essere attribuite ripetibili. L'appellante non pretende che nel caso in cui

emani un decreto d'accusa il Procuratore pubblico assegni ripetibili a un denunciante,

tanto meno ove il decreto sia emanato dopo le informazioni preliminari, senza promozione dell'accusa né istruzione

formale (art. 274a lett. a CPP). Certo, davanti al

Procuratore pubblico AO 1 si era costituito parte civile, ma ciò è stato ignorato

dal magistrato requirente, né la parte civile risulta essere stata chiamata dal

Procuratore pubblico a sostanziare la pretesa. A ragione dunque il Pretore ha

statuito in materia. Al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

e) Per quanto riguarda il patrocinio in

sede civile, l'art. 148 cpv. 1 CC prescrive che il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese, le tasse

e le ripetibili. In concreto il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa

promossa da AP 1 per ottenere la soppressione del diritto di visita, il 21

febbraio 2003, ponendo gli oneri processuali a carico di lei, con obbligo di

rifondere al marito fr. 700.– per ripetibili (doc. V). Se non che, i costi di

patrocinio del marito ammontavano a fr. 1000.– più le spese e l'IVA (sentenza

impugnata, consid. 15). Non v'è ragione dunque per negare al convenuto il

diritto alla rifusione della differenza, l'opera di patrocinio essendo

risultata per altro opportuna e adeguata. L'appellante, per altro, non contende

che al riguardo soccorrano i presupposti dell'art. 41 CO. Su tal punto l'appello

denota una volta ancora la sua inconsistenza.

f) Per

quel che è della procedura amministrativa, l'art. 30 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele prevede – a suo turno – la

possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento di ripetibili. Nell'istanza

del 14 luglio 2003 AO 1 aveva postulato bensì la rifusione di spese e ripetibili

(doc. X), ma l'autorità tutoria non gli ha assegnato nulla (doc. Y). Ci si può

chiedere se, rinunciando a ricorrere su tal punto, egli si sia precluso la

possibilità di far valere la pretesa in seguito. Resta il fatto che, sebbene l'autorità

tutoria abbia accertato intralci frapposti dall'interessata all'esercizio del

diritto di visita (doc. Y in fine; v. anche deposizione di __________ del 27

aprile 2005), non si può dire che in tale procedimento la moglie si sia

comportata illecitamente. E in mancanza di atto illecito non è possibile rivendicare spese

legali nell'ambito di una successiva

azione di responsabilità (sopra, consid. c).

g) Quanto

infine all'ammontare della pretesa, è vero che la nota professionale dell'avv. PA

2.

(doc. QQ) non distingue gli onorari maturati in relazione alle diverse

procedure. L'appellante non ha mai messo in dubbio però che tali prestazioni

siano state eseguite. La parcella non impediva inoltre al Pretore né di quantificare

l'entità del danno, né di moderare in base all'art. 44 CO l'onorario esposto a

titolo di patrocinio. Avrebbe dovuto invece, il Pretore, togliere i costi

legali dovuti al patrocinio in sede amministrativa (sopra, consid. f). Tenuto

conto di ciò, la pretesa di AO 1 va equitativamente ridotta a fr. 3000.–.

Quanto alle spese, possono essere riconosciute solo quelle intervenute fino al

14.

luglio 2003, quelle successive riferendosi al procedimento davanti all'autorità

tutoria. Ne discende, in ultima analisi, che il danno patito dal marito risulta

di fr. 1119.30, cui va aggiunta l'IVA di fr. 313.05 e quanto dovuto alla __________

(fr. 435.–: doc. RR), ma non la tassa di giustizia addebitatagli dalla

Commissione tutoria. La pretesa di risarcimento assomma perciò a fr. 4867.35. Per

quanto eccede tale ammontare, l'appello si rivela fondato.

4.

Il Pretore ha respinto la pretesa della moglie volta a

obbligare il marito ad assumere, in base al principio della solidarietà coniugale,

una fattura di fr. 3608.70 emessa dallo studio legale __________ per il

patrocinio di lei nella causa volta alla soppressione del diritto di visita,

per il patrocinio di lei nel procedimento penale e per le trattative intese a raggiungere

un accordo sugli effetti del divorzio. Accertato che la nota professionale dell'avvocato

si riferiva al procedimento penale mendace e alla procedura sull'esercizio del

diritto di visita cui la stessa patrocinata aveva frapposto ostacoli, il

Pretore ha ritenuto AP 1 in malafede, ciò che escludeva qualsiasi azione nell'interesse

della famiglia (e, dunque, ogni dovere di solidarietà coniugale da parte del marito).

L'appellante

ribadisce che il marito deve farsi carico almeno, giusta l'art. 163 CC, della

spesa per il patrocinio di lei nel procedimento relativo all'esercizio del

diritto di visita (fr. 3200.–). A prescindere dal fatto però che quest'ultimo

assunto non può essere condiviso, ove appena si consideri che la Commissione

tutoria regionale ha istituito la curatela educativa

proprio perché AP 1 intralciava le visite (doc. Y in fine; v. anche deposizione

di __________ del 27 aprile 2005), l'argomentazione

cade nel vuoto. Non perché i costi dovuti

alla rappresentanza processaule di un coniu­ge esulino dai doveri di

mantenimento (Deschenaux/Stei­nauer/ Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 221, n. 475), ma perché l'interessata avrebbe dovuto chiedere adeguate ripetibili nell'ambito

di quella procedura. Il dovere di mantenimento di un coniuge, poi, si esaurisce

nel garantire che l'altro possa stare in causa. Se la procedura è terminata da

tempo, come in concreto, esso più non giova. Onde l'inconcludenza dell'appello.

5.

Per

quanto riguarda il contributo alimentare in favore della moglie, il primo

giudice l'ha escluso in virtù dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC, AP 1 avendo rimediato

una condanna a quindici giorni di detenzione per avere falsamente accusato il

marito di avere percosso con violenza lei e il figlio. Ciò aveva comportato la

riduzione del diritto di visita paterno a un'ora e mezzo la settimana – sotto

sorveglianza – dal 27 giugno 2001 fino al 26 luglio 2002 presso la __________

di __________, con grave pregiudizio per il marito, ma anche per V__________.

Il Pretore ha ritenuto altresì che la breve durata della vita in comune, l'età

della moglie, dalla quale si poteva pretendere la ripresa di un'attività lucrativa,

e l'età del figlio, che frequenta la scuola elementare, giustifichino la

rinuncia a ogni contributo alimentare in favore di lei.

L'appellante

sostiene che l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC permette di negare un contributo alimentare

solo ove l'avente diritto abbia commesso un grave reato, ovvero un illecito

contro l'integrità fisica o sessuale. Si tratta quindi di casi eccezionali. Per

di più – essa sottolinea – il rifiuto di qualunque contributo alimentare obbligherebbe

lei medesima e il figlio a far capo alla pubblica assistenza. A sua scusante

essa invoca le modeste condizioni e la circostanza di avere denunciato il

marito in un momento di stress dovuto allo sfacelo del matrimonio. L'appellante

contesta altresì che la denuncia mendace abbia comportato gravi conseguenze per

il marito, le quali non possono ravvisarsi – essa sostiene – nella mera

riduzione del diritto di visita. In definitiva essa chiede un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 31 dicembre 2012, ricordando che la necessità

di accudire al figlio le impedisce la ricerca di un'attività lucrativa idonea.

a) Ove

si debba decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento

a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC, la giurisprudenza ha già avuto modo di distinguere

secondo la durata del vincolo. Trattandosi in concreto di un matrimonio breve

(meno di 5 anni), fa stato per il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Hand­­buch des Unter­haltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie

tutto quanto l'appellante potrebbe pretendere è dunque di essere

reintegrata nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata,

senza dimenticare però che la nascita di V__________

ne limita la potenzialità di reddito e che di ciò occorre tenere conto. Ora,

l'entità di un obbligo di mantenimento dipende anzitutto dalle necessità del coniuge

richiedente e dal grado di autonomia che si può da lui pretendere per sovvenire

al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di

intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa

interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer,

op. cit., n. 13 ad art. 125 CC).

b) In

concreto V__________ ha 10 anni, sicché per 6 anni alla moglie non potreb­be essere

imposto – in linea di principio – un grado d'occupazione superiore al 50% (DTF

115.

II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001

del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). AP 1 non ha invero alcuna formazione professionale particolare, ma si

potrebbe pretendere che essa si attivi a metà tempo come donna delle pulizie, ciò

che le permetterebbe di guadagnare attorno ai fr. 1400.– netti mensili (salari

minimi del contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391). Il fatto è che con tale reddito essa non sarebbe in grado di

sopperire autonomamente nemmeno al proprio fabbisogno minimo di fr. 2832.–

mensili (memoriale di “motivazioni

e conclusioni sui punti contestati” del 27 settembre 2004, pag. 5). Ciò la legittimerebbe, di massima, a

chiedere un contributo alimentare fino al momento in cui il figlio compirà 16 anni.

La questione è di sapere se nella fattispecie tale contributo vada

negato o ridotto siccome “manifestamente

iniquo” nell'accezione dell'art.

125.

cpv. 3 CC.

c) Secondo l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente

iniquo, in particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità

degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di

ripetizione di beni donati (Gloor/Spycher:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 40 ad art. 125). Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la

designazione giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10

cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la

vita e l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio (Schwenzer in: FamKommentar, Berna 2005,

n. 96 ad art. 125 CC). Anche la calunnia può definirsi, dandosi il caso, un grave

reato (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 207 n. 379c; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions,

edizione, pag. 89 n. 174). L'art. 125 cpv. 3 CC va, in

ogni modo, applicato con cautela (DTF 127 III 66 consid.

2a).

d) In

concreto è pacifico che nel maggio del 2000 l'appellante ha denunciato mendacemente

AO 1 per lesioni semplici, accusandolo di avere picchiato il figlio con tanta

violenza da provocarne il ricovero all'Ospedale di __________ e la frattura di tutt'e

due le gambe (doc. H). Sulla scorta della medesima falsità essa ha poi chiesto

al Pretore, il 13 giugno 2001, la sospensione del diritto di visita tra padre e

figlio (doc. E), inducendo il Pretore a decretare il 27 giugno 2001 un diritto

di visita sorvegliato, da esercitare alla __________ di __________ una volta la

settimana, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30. Solo un anno dopo, il

16.

luglio 2002, essa ha consentito a ripristinare l'assetto degli incontri precedente,

quando ormai ciò appariva ineluttabile (in un referto del 3 dicembre 2002 il

dott. __________ ha escluso l'esistenza di motivi per limitare le visite: doc.

F). Con il suo disegno malizioso AP 1 è riuscita così a mortificare per un anno

il marito nei suoi affetti più cari, limitandogli per un anno i suoi incontri

con il figlio.

Non

si tratta – come l'appellante sostiene – di un colpo di testa dovuto al naufragio

del matrimonio o di mera rivalsa per il mancato pagamento di contributi alimentari.

Si tratta di una manovra ideata e condotta con determinazione, ove si consideri

che AP 1 ha segnalato gli stessi fatti al­l'Unità

di intervento regionale, preposta a soccorrere le vittime di reati, e sulla

base di un'attestazione rilasciata da __________, assistente sociale di tale

servizio, ha chiesto al Pretore l'immediata sospensione del diritto di visita a

V__________ (doc. E, pag. 3 e O). Simile comportamento appare ancor più riprovevole

ove si pensi che avrebbe potuto ledere gravemente le relazioni tra padre e figlio. L'appellante non può

quindi pretendere di colpire nell'intimo il marito con mezzi sleali e pretendere

poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione in cui

versava prima del matrimonio. Su questo punto l'appello si rivela chiaramente infondato.

e) Del

comportamento della madre non può, ad ogni buon conto, essere chiamato a

risentire il figlio. In effetti, essendo tenuta a sostentare sé medesima con

un'attività a tempo pieno, AP 1 non può provvedere alla cura e all'educazione del

minorenne che si potrebbe ragionevolmente esigere in natura da una madre dispensata

– parzialmente o totalmente – dall'esercizio di un'attività lucrativa. La posta

per cura e educazione del figlio prevista nella tabella 2005 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo (fr. 440.– mensili dal 6° al 12° anno, fr. 315.– mensili dopo di allora),

voce che il Pretore non ha considerato, va pertanto inserita nel fabbisogno in

denaro di V__________. Il contributo di mantenimento per il figlio va

rivalutato di conseguenza, in ossequio al principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (anche se ciò si traduce

in una reformatio in peius: DTF 119 II 203 consid. 1 con richiami di

dottrina), a fr. 1850.– mensili fino al 12°

compleanno e a fr. 2020.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

6.

Contro il rifiuto dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità

di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

7.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto

di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la

controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie

non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini dell'assistenza

giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza giu­diziaria

lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore

d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in

un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to

non può contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o

parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il

vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione

con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del

patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).

Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al

primo giudice. In simili condizioni giova procedere senza indugio all'emanazione

del giudizio.

8.

In

concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché “l'atteggiamento della richiedente nei confronti del marito,

accusato contrariamente alla realtà di avere commesso dei reati nei confronti

suoi e del figlio, ha influenzato in maniera negativa la possibilità di

prevedere fin dall'inizio un esito favorevole della causa”. La ricorrente

contesta ciò, rilevando di avere ottenuto un contributo alimentare per il

figlio superiore a quello offerto dal marito e una notevole riduzione del

risarcimento preteso dalla controparte. Quanto al contributo alimentare per sé

medesima, il diniego sulla scorta dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC non poteva dirsi

pacifico sin dall'inizio.

9.

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una

grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre inoltre

che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14

cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta

nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite

solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono

cumulativi.

10.

Nella fattispecie l'indigenza della

ricorrente non fa dubbio. Quanto alla posizione di AP 1 nella causa di divorzio,

non si poteva pretendere che essa aderisse incondizionatamente alle offerte del

marito, in particolare per quanto riguardava il contributo alimentare in favore

del figlio. Né si può dire che la resistenza di lei alle pretese di

risarcimento fosse destinata sin dal­l'inizio all'insuccesso, ove si consideri

che la richiesta complessiva è risultata quasi dimezzata. Che poi una persona

ragionevole avrebbe affrontato la spesa di patrocinio per difendersi in simili

circostanze non può seriamente revocarsi in dubbio. Tutto sommato, dun­que, l'interessata

rivendica a ragione il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Spetterà al

Pretore, al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore

d'ufficio, verificare se il legale abbia ecceduto lo stretto necessario

all'adempimento del proprio incarico, fermo restando che l'assistenza giudiziaria

garantisce solo l'indispensabile ai fini del patrocinio forense (art. 6 cpv. 1 Lag),

escluse prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale

(BJP 1999 n. 606; DTF 109 Ia 111 consid. 3b).

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

11.

Gli

oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC), ma non bisogna perdere di vista che l'appellante esce vittoriosa

solo sulla riduzione della pretesa risarcitoria del marito (da fr. 7579.– a fr.

4867.

). In condizioni del genere appare equo rinunciare al prelievo della

quota (trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e ridurre di conseguenza gli

oneri processuali. L'appellante dovrà rifondere nondimeno alla controparte un'adeguata indennità

per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide

in maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo inerente alle spese e alle

ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estra­nei alla fattispecie. Per quel che è

delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep.

1997.

pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di

assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato

(sopra, consid. 7). Mal si comprenderebbe dunque perché un ricorrente vittorioso

non avrebbe diritto a ripetibili. Si rammenti, ad ogni buon conto, che la

relativa indennità non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale

nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte per trattare

concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (il conferimento

dell'assistenza giudiziaria in appello si sarebbe attenuto, per altro, a parametri

analoghi).

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere accolta limitatamente

alla pretesa di risarcimento del danno formulata dal marito, dato che per il

resto l'appello risultava privo

fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto

per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate

ripetibili rende la domanda senza oggetto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una

lite riguardante solo effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecu­niaria. Nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile

(art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo

alimentare chiesto dalla moglie. Quanto all'impugnabilità

della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una

decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue

la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale

5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4. AO 1 è

tenuto a versare a AP 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio V__________

(comprensivi dell'assegno familiare):

fr. 1850.– mensili fino al 12°

compleanno e

fr. 2020.– mensili dopo di allora,

fino alla maggiore età.

Nel caso in cui, compiuta la

maggiore età, il figlio non avesse ancora ultimato la formazione professionale,

il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione,

secondo l'art. 277 cpv. 2 CC.

Il contributo sarà adeguato al

rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio

2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre

precedente in base all'indice del no­vembre 2007.

Qualora gli assegni familiari fossero

percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà dedotto dal

contributo alimentare.

5. AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr.

4867.35 a titolo di risarcimento danni.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria per il solo il gratuito patrocinio

dell'limitatamente alla pretesa di risarcimento danni.

IV. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così

riformata:

AP

1 è ammessa al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

V. Non si

riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

VI. La

richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata senza

oggetto.

VII. Intimazione a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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