11.2006.18
Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie
12 dicembre 2007Italiano33 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.18
Data decisione, Autorità:
12.12.2007, ICCA
Titolo:
Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie
FISSAZIONE DEL RISARCIMENTO
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 cpv. 3 cf. 3 CC
art. 41 CO
Incarto n.
11.2006.18
Lugano
12 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.4 (divorzio
su richiesta unilaterale, in seguito su richiesta comune con accordo parziale)
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 22 aprile
2004 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se dev'essere accolto il ricorso del 6 febbraio 2006 presentato
da AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi
giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 26 luglio
1997. Dal matrimonio è nato V__________, il 13 novembre 1997. Il marito lavora
come dirigente d'esercizio per le __________, la moglie non ha particolare
formazione professionale e durante la comunione domestica non ha esercitato attività
lucrativa. Le parti si sono separate nell'aprile del 2000, quando AP 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con il figlio a __________.
Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta dal
marito il 4 settembre 2000, il Pretore del Distretto di Leventina ha omologato il
25 settembre 2000 un accordo tra coniugi in forza del quale V__________ era
affidato alla madre e il diritto di visita paterno stabilito in almeno un
giorno la settimana, mentre AO 1 si impegnava a versare un contributo
alimentare di fr. 875.– mensili per la moglie e uno di fr. 523.– mensili per il
figlio (inc. DI.2000.38).
B. Il
13 giugno 2001 AP 1 si è rivolta al Pretore perché sopprimesse il diritto di
visita, accusando il marito di violenze sul figlio. Con decreto cautelare
emesso inaudita parte il 27 giugno 2001 il Pretore ha ridotto il diritto di
visita a un'ora e mezzo la settimana da esercitare, sotto sorveglianza, alla __________
di __________. Nel frattempo, il 18 giugno 2001, la moglie ha denunciato penalmente
AO 1 per vie di fatto e lesioni personali nei confronti suoi e del figlio. Preso
atto delle risultanze penali, a un'udienza del 16 luglio 2002 le parti hanno deciso, con l'accordo del Pretore, di ripristinare l'assetto delle visite pattuito il 25
settembre 2000 (inc. DI.2001.25). Il 13 marzo 2002 AO 1 ha querelato a sua
volta la moglie per denuncia mendace. Statuendo il 26 gennaio 2004, il
Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere nei confronti di AO
1, mentre il 2 febbraio 2004 ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di denuncia
mendace e ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per due anni. Tale decreto d'accusa è passato in giudicato.
C. Il
14 luglio 2003 AO 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 5,
competente per territorio in seguito al trasferimento di AP 1 con il figlio a __________,
dolendosi di intralci opposti dalla moglie all'esercizio delle visite. Invitata
a esprimersi, il 27 agosto 2003 AP 1 ha respinto gli addebiti. Con risoluzione
del 13 novembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha istituito una curatela
educativa in favore del figlio, designando in qualità di curatrice __________ con
il compito di organizzare e coadiuvare le relazioni tra padre e figlio. In tale
procedura, come in quella davanti all'autorità penale, AP 1 è stata patrocinata
dall'avv. __________, dello studio __________ di __________.
D. L'8
aprile 2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere che a protezione dell'unione coniugale il contributo alimentare
per sé fosse aumentato a fr. 2886.– mensili e quello per il figlio a fr. 1040.–
mensili, assegno familiare compreso. Con decreto cautelare emesso il
9 aprile 2004 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha fissato in via provvisionale il contributo in fr.
1127.50 mensili per lei e in fr. 775.50 mensili per V__________. All'udienza
del 13 maggio 2004, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. Con decreto emanato nelle “more istruttorie” il
4 luglio 2004, il Segretario assessore ha fissato il contributo di mantenimento
per V__________ in
fr.
1110.– mensili, oltre agli assegni familiari. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo allegato del 19 ottobre 2004 l'istante ha ridotto il contributo
alimentare preteso per sé a fr. 2641.– mensili, aumentando tuttavia quello per
il figlio a fr. 1265.– mensili. Nel suo memoriale del 20 ottobre 2004 il
convenuto ha offerto un contributo per il solo figlio di fr. 1040.– mensili,
oltre l'assegno familiare. Non consta che il Pretore abbia statuito al riguardo
(inc. DI.2004.319-320).
E. Nel
frattempo, il 13 aprile 2004, AO 1 ha promosso una causa unilaterale di
divorzio davanti al Pretore del Distretto di Leventina, postulando l'affidamento
del figlio alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un
contributo alimentare di
fr.
1100.– mensili per lui (oltre all'assegno familiare), rifiutando qualsiasi
contributo alla moglie sulla base dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC, rivendicando fr.
26 000.–
in liquidazione del regime dei beni e proponendo di suddividere a metà la
prestazione d'uscita da lui acquisita durante il matrimonio presso il relativo
istituto di previdenza. Il 12 maggio 2004 AP 1 ha sollecitato una provvigione ad
litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
e nella sua risposta dell'11 giugno 2004 ha aderito al principio del divorzio,
senza prendere posizione sulle conseguenze accessorie.
F. Il
Pretore ha trattato l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e il 16 settembre 2004 ha invitato le parti a presentare un allegato
contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati del divorzio.
Nel suo memoriale del 27 settembre 2004 AO 1 ha confermato le domande di
petizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, AP 1 ha aderito all'affidamento
del figlio (riservato il diritto di visita paterno) e al riparto degli averi di
cassa pensione, ha postulato un contributo alimentare indicizzato per sé di fr.
2500.– mensili fino al 31 dicembre 2012 e uno per il figlio di fr. 1385.–
mensili fino al 12° anno di età, rispettivamente di fr. 1670.– mensili in seguito,
ha rivendicato fr. 10 000.– in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto che il marito assumesse il pagamento
di una nota professionale di fr. 5514.90, ridotta
successivamente a fr. 3608.70 dalla Commissione di verifica dell'Ordine degli
avvocati, emessa dallo studio legale __________.
G. All'udienza
dell'8 novembre 2004 nella causa di merito i coniugi hanno riaffermato la
volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie
oggetto di disaccordo. Entrambi hanno ribadito la loro posizione anche dopo il
termine bimensile di riflessione. Esperita l'istruttoria, tutt'e due hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale del 3 novembre 2005 AP 1 ha riaffermato le sue domande, salvo
aumentare la richiesta di contributo alimentare per il figlio a fr. 1410.–
mensili fino al 12° anno di età, rispettivamente fr. 1715.– mensili in seguito,
e ridurre a fr. 7500.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nel suo
allegato del 4 novembre 2005 AO 1 ribadito il suo punto di visita.
H. Statuendo
con sentenza del 23 gennaio 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha
obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr.
1410.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1705.– mensili fino alla
maggiore età o al termine della formazione professionale, con possibilità di
dedurre l'assegno familiare nel caso in cui questo fosse percepito dalla madre,
ha condannato AP 1 a rifondere al marito fr. 7579.– a titolo di risarcimento
danni, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ordinato
alla Cassa pensioni __________ di trasferire fr. 31 478.– su un conto vincolato di
libero passaggio intestato a AP 1. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
1200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Con decisione di quello stesso giorno il Pretore ha
respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1.
Fatti
I. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha adito questa Camera mediante
ricorso del 6 febbraio 2006, che per sua natura non ha formato oggetto di
intimazione. Il 13 febbraio successivo essa ha appellato altresì la sentenza di
divorzio per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria anche in
seconda sede, un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 2500.– mensili
fino al 31 dicembre 2012, la condanna di AO 1 a pagare la nota professionale
dello __________ e il rigetto della pretesa avanzata dall'attore per risarcimento
danni (fr. 7579.–). Nella sue osservazioni del 13 marzo 2006 AO 1 conclude per
il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello in materia di divorzio
1.
Litigiosi
rimangono, in appello, il contributo alimentare per la moglie, il credito di fr.
7579.
– vantato dal marito a titolo di risarcimento danni e l'obbligo, per quest'ultimo,
di assumere il pagamento di prestazioni legali in favore della moglie svolte
dallo __________. Il rimanente, compreso il principio del divorzio, è passato
in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD
II-2004 pag. 576 seg. consid. 1).
2.
L'appellante chiede di sentire come testimone __________ perché si
chiarisca in giudizio quale sia l'effettivo loro rapporto personale, così come la disponibilità e la capacità di
lui di provvedere al suo mantenimento. La richiesta è di
per sé ammissibile (art. 138 cpv. 1 prima frase CC; art. 423b cpv. 2
CPC), ma non appare di rilievo ai fini della sentenza. Intanto perché il
Pretore non ha negato all'appellante un contributo alimentare per la sua convivenza
con un terzo. Inoltre perché, fosse vera l'intervenuta fine di tale rapporto,
l'audizione dell'interessato sarebbe del tutto superflua. Ciò premesso, giova
procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3.
Lo scioglimento del regime dei beni – come la liquidazione delle
pretese pecuniarie fra coniugi – va esaminato prima delle controversie legate
ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid.
3.1
). Su questo punto il Pretore ha
parzialmente accolto la pretesa del marito, il quale chiedeva la rifusione del
danno da lui subìto per le false accuse di violenze sul figlio denunciate dalla
moglie all'autorità penale. Egli ha posto così a carico di lei, in base all'art.
41.
CO, le spese sopportate dal coniuge per il patrocinio in sede penale, civile
e amministrativa. Quanto all'ammontare del danno, il primo giudice ha ritenuto non
sufficientemente particolareggiata la nota d'onorario presentata dalla
patrocinatrice del marito, non essendo dato di capire quali prestazioni forensi
si riferissero alle singole procedure. Egli ha stimato così il tempo impiegato,
riconoscendo un dispendio complessivo di 20 ore (4 ore per la causa civile, 8
ore per quella penale e altrettante per quella davanti all'autorità tutoria) a una tariffa di fr. 250.– l'ora (onde un
totale di fr. 5000.–), cui ha aggiunto le spese di fr. 1593.–, l'IVA di fr.
501.
–, i costi della __________ e quelli della Commissione tutoria
regionale per complessivi fr. 485.–, ottenendo un risultato finale di fr. 7579.–.
a) L'appellante contesta tale addebito, facendo
valere che la pretesa per costi di patrocinio può essere fatta valere nell'ammontare
del danno a norma dell'art. 41 CO solo come accessorio a un'altra pretesa di
risarcimento. Soggiunge che, limitandosi a indicare una spesa per onorari di fr.
11.
000.–, la controparte non ha debitamente specificato il
pregiudizio e che non spettava al Pretore stimare la congruità dell'onorario esposto
dalla patrocinatore del marito.
b) Per quanto
riguarda le spese legali, risulta dagli atti che per il patrocinio di AO 1
nella causa civile promossa dalla moglie il 13 giugno 2001 al fine di ottenere
la sospensione del diritto di visita, nei procedimenti penali promossi da e
contro AO 1, così come nella procedura davanti alla Commissione tutoria
regionale a protezione del figlio, l'avv. PA 2 ha emesso il 13 aprile 2004 una
nota professionale di fr. 13 543.40 (onorario fr. 11 000.–, spese fr. 1593.60, IVA fr.
949.
: doc. QQ). Sarà vero che – come sostiene l'appellante
– le spese di patrocinio possono essere fatte valere solo accessoriamente a un'altra
pretesa di risarcimento. Sta di fatto che, comunque sia, in concreto i costi di
avvocato sono stati rivendicati da AO 1
unitamente alla pretesa in riparazione del torto morale (istanza
del 27 settembre 2004, pag. 12, punto 9). Nella fattispecie, inoltre, il pregiudizio
da lui patito consiste proprio nei costi legali sopportati per i vari
procedimenti giudiziari, costi che devono essere trattati come danni direttamente provocati
da una lesione all'integrità corporale o alle cose (DTF 117 II 106 consid. 4). Ciò
posto, il marito poteva avanzare legittimamente la sua pretesa
nella causa di divorzio (v. Schwenzer in:
FamKommentar, Berna 2005, n. 107 seg. ad art. 125 e n. 6 ad art. 135 CC).
c) I
costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa che non risultano poi compresi
nell'indennità per ripetibili prevista dalla procedura civile costituiscono una
posta del danno (DTF 131 II 125 consid. 2.1 con riferimenti). Ciò vale, a
maggior ragione, per spese derivanti da cause civili, penali o amministrative pregresse.
Se queste ultime, tuttavia, avrebbero consentito di ottenere indennità per ripetibili
(anche solo secondo tariffa), non è più
possibile far valere le spese legali nell'ambito di una
successiva azione di responsabilità (DTF 126 III 392 consid. 10b con
riferimenti, 117 II 106 consid. 5 con riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con riferimenti; Brehm in: Berner Kommentar, edizione 2006, n. 88 ad art. 41 CO).
Per contro, sussistendo atto illecito, è dato concorso
tra una pretesa per ripetibili assegnate
secondo la procedura civile e una pretesa per rifusione delle spese processuali
fondata sull'art. 41 CO (DTF 117 II 396 consid. 3b;
sentenza del Tribunale federale 4C.51/2000 del 7 agosto 2000, consid. 2 pubblicata
in: SJ 2001 I 153). La parte deve dimostrare nondimeno,
in tale ipotesi, che le spese sostenute nel processo precedente non potevano
essere coperte dalle ripetibili che sarebbe stato possibile chiedere, secondo la procedura
cantonale, in quella sede (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 3). L'interessato
deve quindi dimostrare di avere protestato, nel primo processo, un'indennità per
ripetibili e che tale domanda è stata respinta.
d) Nel procedimento penale promosso da AP 1 il Procuratore pubblico
ha decretato, nei confronti di AO 1, un non luogo a procedere (doc. G). Ci si
può domandare se in quel procedimento il denunciato potesse chiedere indennità
per ripetibili. Comunque sia, il suo avvocato non risulta essere dovuto intervenire
in sua difesa, né la nota professionale del 13 aprile 2004 specifica alcunché. Quanto
invece al procedimento avviato da AO 1 contro la moglie, il Procuratore
pubblico l'ha portato a termine con un decreto d'accusa giusta l'art. 207 CPP
(doc. H). Ora, l'art. 9 cpv. 6 CPP prevede che con la decisione sulle spese “l'autorità giudicante” decide anche se e in che misura debbano
essere attribuite ripetibili. L'appellante non pretende che nel caso in cui
emani un decreto d'accusa il Procuratore pubblico assegni ripetibili a un denunciante,
tanto meno ove il decreto sia emanato dopo le informazioni preliminari, senza promozione dell'accusa né istruzione
formale (art. 274a lett. a CPP). Certo, davanti al
Procuratore pubblico AO 1 si era costituito parte civile, ma ciò è stato ignorato
dal magistrato requirente, né la parte civile risulta essere stata chiamata dal
Procuratore pubblico a sostanziare la pretesa. A ragione dunque il Pretore ha
statuito in materia. Al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
e) Per quanto riguarda il patrocinio in
sede civile, l'art. 148 cpv. 1 CC prescrive che il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le spese, le tasse
e le ripetibili. In concreto il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa
promossa da AP 1 per ottenere la soppressione del diritto di visita, il 21
febbraio 2003, ponendo gli oneri processuali a carico di lei, con obbligo di
rifondere al marito fr. 700.– per ripetibili (doc. V). Se non che, i costi di
patrocinio del marito ammontavano a fr. 1000.– più le spese e l'IVA (sentenza
impugnata, consid. 15). Non v'è ragione dunque per negare al convenuto il
diritto alla rifusione della differenza, l'opera di patrocinio essendo
risultata per altro opportuna e adeguata. L'appellante, per altro, non contende
che al riguardo soccorrano i presupposti dell'art. 41 CO. Su tal punto l'appello
denota una volta ancora la sua inconsistenza.
f) Per
quel che è della procedura amministrativa, l'art. 30 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele prevede – a suo turno – la
possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento di ripetibili. Nell'istanza
del 14 luglio 2003 AO 1 aveva postulato bensì la rifusione di spese e ripetibili
(doc. X), ma l'autorità tutoria non gli ha assegnato nulla (doc. Y). Ci si può
chiedere se, rinunciando a ricorrere su tal punto, egli si sia precluso la
possibilità di far valere la pretesa in seguito. Resta il fatto che, sebbene l'autorità
tutoria abbia accertato intralci frapposti dall'interessata all'esercizio del
diritto di visita (doc. Y in fine; v. anche deposizione di __________ del 27
aprile 2005), non si può dire che in tale procedimento la moglie si sia
comportata illecitamente. E in mancanza di atto illecito non è possibile rivendicare spese
legali nell'ambito di una successiva
azione di responsabilità (sopra, consid. c).
g) Quanto
infine all'ammontare della pretesa, è vero che la nota professionale dell'avv. PA
2.
(doc. QQ) non distingue gli onorari maturati in relazione alle diverse
procedure. L'appellante non ha mai messo in dubbio però che tali prestazioni
siano state eseguite. La parcella non impediva inoltre al Pretore né di quantificare
l'entità del danno, né di moderare in base all'art. 44 CO l'onorario esposto a
titolo di patrocinio. Avrebbe dovuto invece, il Pretore, togliere i costi
legali dovuti al patrocinio in sede amministrativa (sopra, consid. f). Tenuto
conto di ciò, la pretesa di AO 1 va equitativamente ridotta a fr. 3000.–.
Quanto alle spese, possono essere riconosciute solo quelle intervenute fino al
14.
luglio 2003, quelle successive riferendosi al procedimento davanti all'autorità
tutoria. Ne discende, in ultima analisi, che il danno patito dal marito risulta
di fr. 1119.30, cui va aggiunta l'IVA di fr. 313.05 e quanto dovuto alla __________
(fr. 435.–: doc. RR), ma non la tassa di giustizia addebitatagli dalla
Commissione tutoria. La pretesa di risarcimento assomma perciò a fr. 4867.35. Per
quanto eccede tale ammontare, l'appello si rivela fondato.
4.
Il Pretore ha respinto la pretesa della moglie volta a
obbligare il marito ad assumere, in base al principio della solidarietà coniugale,
una fattura di fr. 3608.70 emessa dallo studio legale __________ per il
patrocinio di lei nella causa volta alla soppressione del diritto di visita,
per il patrocinio di lei nel procedimento penale e per le trattative intese a raggiungere
un accordo sugli effetti del divorzio. Accertato che la nota professionale dell'avvocato
si riferiva al procedimento penale mendace e alla procedura sull'esercizio del
diritto di visita cui la stessa patrocinata aveva frapposto ostacoli, il
Pretore ha ritenuto AP 1 in malafede, ciò che escludeva qualsiasi azione nell'interesse
della famiglia (e, dunque, ogni dovere di solidarietà coniugale da parte del marito).
L'appellante
ribadisce che il marito deve farsi carico almeno, giusta l'art. 163 CC, della
spesa per il patrocinio di lei nel procedimento relativo all'esercizio del
diritto di visita (fr. 3200.–). A prescindere dal fatto però che quest'ultimo
assunto non può essere condiviso, ove appena si consideri che la Commissione
tutoria regionale ha istituito la curatela educativa
proprio perché AP 1 intralciava le visite (doc. Y in fine; v. anche deposizione
di __________ del 27 aprile 2005), l'argomentazione
cade nel vuoto. Non perché i costi dovuti
alla rappresentanza processaule di un coniuge esulino dai doveri di
mantenimento (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 221, n. 475), ma perché l'interessata avrebbe dovuto chiedere adeguate ripetibili nell'ambito
di quella procedura. Il dovere di mantenimento di un coniuge, poi, si esaurisce
nel garantire che l'altro possa stare in causa. Se la procedura è terminata da
tempo, come in concreto, esso più non giova. Onde l'inconcludenza dell'appello.
5.
Per
quanto riguarda il contributo alimentare in favore della moglie, il primo
giudice l'ha escluso in virtù dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC, AP 1 avendo rimediato
una condanna a quindici giorni di detenzione per avere falsamente accusato il
marito di avere percosso con violenza lei e il figlio. Ciò aveva comportato la
riduzione del diritto di visita paterno a un'ora e mezzo la settimana – sotto
sorveglianza – dal 27 giugno 2001 fino al 26 luglio 2002 presso la __________
di __________, con grave pregiudizio per il marito, ma anche per V__________.
Il Pretore ha ritenuto altresì che la breve durata della vita in comune, l'età
della moglie, dalla quale si poteva pretendere la ripresa di un'attività lucrativa,
e l'età del figlio, che frequenta la scuola elementare, giustifichino la
rinuncia a ogni contributo alimentare in favore di lei.
L'appellante
sostiene che l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC permette di negare un contributo alimentare
solo ove l'avente diritto abbia commesso un grave reato, ovvero un illecito
contro l'integrità fisica o sessuale. Si tratta quindi di casi eccezionali. Per
di più – essa sottolinea – il rifiuto di qualunque contributo alimentare obbligherebbe
lei medesima e il figlio a far capo alla pubblica assistenza. A sua scusante
essa invoca le modeste condizioni e la circostanza di avere denunciato il
marito in un momento di stress dovuto allo sfacelo del matrimonio. L'appellante
contesta altresì che la denuncia mendace abbia comportato gravi conseguenze per
il marito, le quali non possono ravvisarsi – essa sostiene – nella mera
riduzione del diritto di visita. In definitiva essa chiede un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 31 dicembre 2012, ricordando che la necessità
di accudire al figlio le impedisce la ricerca di un'attività lucrativa idonea.
a) Ove
si debba decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento
a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC, la giurisprudenza ha già avuto modo di distinguere
secondo la durata del vincolo. Trattandosi in concreto di un matrimonio breve
(meno di 5 anni), fa stato per il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie
tutto quanto l'appellante potrebbe pretendere è dunque di essere
reintegrata nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata,
senza dimenticare però che la nascita di V__________
ne limita la potenzialità di reddito e che di ciò occorre tenere conto. Ora,
l'entità di un obbligo di mantenimento dipende anzitutto dalle necessità del coniuge
richiedente e dal grado di autonomia che si può da lui pretendere per sovvenire
al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di
intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa
interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer,
op. cit., n. 13 ad art. 125 CC).
b) In
concreto V__________ ha 10 anni, sicché per 6 anni alla moglie non potrebbe essere
imposto – in linea di principio – un grado d'occupazione superiore al 50% (DTF
115.
II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001
del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). AP 1 non ha invero alcuna formazione professionale particolare, ma si
potrebbe pretendere che essa si attivi a metà tempo come donna delle pulizie, ciò
che le permetterebbe di guadagnare attorno ai fr. 1400.– netti mensili (salari
minimi del contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391). Il fatto è che con tale reddito essa non sarebbe in grado di
sopperire autonomamente nemmeno al proprio fabbisogno minimo di fr. 2832.–
mensili (memoriale di “motivazioni
e conclusioni sui punti contestati” del 27 settembre 2004, pag. 5). Ciò la legittimerebbe, di massima, a
chiedere un contributo alimentare fino al momento in cui il figlio compirà 16 anni.
La questione è di sapere se nella fattispecie tale contributo vada
negato o ridotto siccome “manifestamente
iniquo” nell'accezione dell'art.
125.
cpv. 3 CC.
c) Secondo l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente
iniquo, in particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità
degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di
ripetizione di beni donati (Gloor/Spycher:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 40 ad art. 125). Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la
designazione giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10
cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la
vita e l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio (Schwenzer in: FamKommentar, Berna 2005,
n. 96 ad art. 125 CC). Anche la calunnia può definirsi, dandosi il caso, un grave
reato (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 207 n. 379c; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions,
6ª
edizione, pag. 89 n. 174). L'art. 125 cpv. 3 CC va, in
ogni modo, applicato con cautela (DTF 127 III 66 consid.
2a).
d) In
concreto è pacifico che nel maggio del 2000 l'appellante ha denunciato mendacemente
AO 1 per lesioni semplici, accusandolo di avere picchiato il figlio con tanta
violenza da provocarne il ricovero all'Ospedale di __________ e la frattura di tutt'e
due le gambe (doc. H). Sulla scorta della medesima falsità essa ha poi chiesto
al Pretore, il 13 giugno 2001, la sospensione del diritto di visita tra padre e
figlio (doc. E), inducendo il Pretore a decretare il 27 giugno 2001 un diritto
di visita sorvegliato, da esercitare alla __________ di __________ una volta la
settimana, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30. Solo un anno dopo, il
16.
luglio 2002, essa ha consentito a ripristinare l'assetto degli incontri precedente,
quando ormai ciò appariva ineluttabile (in un referto del 3 dicembre 2002 il
dott. __________ ha escluso l'esistenza di motivi per limitare le visite: doc.
F). Con il suo disegno malizioso AP 1 è riuscita così a mortificare per un anno
il marito nei suoi affetti più cari, limitandogli per un anno i suoi incontri
con il figlio.
Non
si tratta – come l'appellante sostiene – di un colpo di testa dovuto al naufragio
del matrimonio o di mera rivalsa per il mancato pagamento di contributi alimentari.
Si tratta di una manovra ideata e condotta con determinazione, ove si consideri
che AP 1 ha segnalato gli stessi fatti all'Unità
di intervento regionale, preposta a soccorrere le vittime di reati, e sulla
base di un'attestazione rilasciata da __________, assistente sociale di tale
servizio, ha chiesto al Pretore l'immediata sospensione del diritto di visita a
V__________ (doc. E, pag. 3 e O). Simile comportamento appare ancor più riprovevole
ove si pensi che avrebbe potuto ledere gravemente le relazioni tra padre e figlio. L'appellante non può
quindi pretendere di colpire nell'intimo il marito con mezzi sleali e pretendere
poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione in cui
versava prima del matrimonio. Su questo punto l'appello si rivela chiaramente infondato.
e) Del
comportamento della madre non può, ad ogni buon conto, essere chiamato a
risentire il figlio. In effetti, essendo tenuta a sostentare sé medesima con
un'attività a tempo pieno, AP 1 non può provvedere alla cura e all'educazione del
minorenne che si potrebbe ragionevolmente esigere in natura da una madre dispensata
– parzialmente o totalmente – dall'esercizio di un'attività lucrativa. La posta
per cura e educazione del figlio prevista nella tabella 2005 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (fr. 440.– mensili dal 6° al 12° anno, fr. 315.– mensili dopo di allora),
voce che il Pretore non ha considerato, va pertanto inserita nel fabbisogno in
denaro di V__________. Il contributo di mantenimento per il figlio va
rivalutato di conseguenza, in ossequio al principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (anche se ciò si traduce
in una reformatio in peius: DTF 119 II 203 consid. 1 con richiami di
dottrina), a fr. 1850.– mensili fino al 12°
compleanno e a fr. 2020.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
6.
Contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità
di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
7.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini dell'assistenza
giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza giudiziaria
lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore
d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in
un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato
non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o
parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il
vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione
con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del
patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).
Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al
primo giudice. In simili condizioni giova procedere senza indugio all'emanazione
del giudizio.
8.
In
concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché “l'atteggiamento della richiedente nei confronti del marito,
accusato contrariamente alla realtà di avere commesso dei reati nei confronti
suoi e del figlio, ha influenzato in maniera negativa la possibilità di
prevedere fin dall'inizio un esito favorevole della causa”. La ricorrente
contesta ciò, rilevando di avere ottenuto un contributo alimentare per il
figlio superiore a quello offerto dal marito e una notevole riduzione del
risarcimento preteso dalla controparte. Quanto al contributo alimentare per sé
medesima, il diniego sulla scorta dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC non poteva dirsi
pacifico sin dall'inizio.
9.
Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una
grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre inoltre
che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14
cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite
solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono
cumulativi.
10.
Nella fattispecie l'indigenza della
ricorrente non fa dubbio. Quanto alla posizione di AP 1 nella causa di divorzio,
non si poteva pretendere che essa aderisse incondizionatamente alle offerte del
marito, in particolare per quanto riguardava il contributo alimentare in favore
del figlio. Né si può dire che la resistenza di lei alle pretese di
risarcimento fosse destinata sin dall'inizio all'insuccesso, ove si consideri
che la richiesta complessiva è risultata quasi dimezzata. Che poi una persona
ragionevole avrebbe affrontato la spesa di patrocinio per difendersi in simili
circostanze non può seriamente revocarsi in dubbio. Tutto sommato, dunque, l'interessata
rivendica a ragione il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Spetterà al
Pretore, al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore
d'ufficio, verificare se il legale abbia ecceduto lo stretto necessario
all'adempimento del proprio incarico, fermo restando che l'assistenza giudiziaria
garantisce solo l'indispensabile ai fini del patrocinio forense (art. 6 cpv. 1 Lag),
escluse prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale
(BJP 1999 n. 606; DTF 109 Ia 111 consid. 3b).
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
11.
Gli
oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC), ma non bisogna perdere di vista che l'appellante esce vittoriosa
solo sulla riduzione della pretesa risarcitoria del marito (da fr. 7579.– a fr.
4867.
). In condizioni del genere appare equo rinunciare al prelievo della
quota (trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e ridurre di conseguenza gli
oneri processuali. L'appellante dovrà rifondere nondimeno alla controparte un'adeguata indennità
per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide
in maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo inerente alle spese e alle
ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Per quel che è
delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep.
1997.
pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di
assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato
(sopra, consid. 7). Mal si comprenderebbe dunque perché un ricorrente vittorioso
non avrebbe diritto a ripetibili. Si rammenti, ad ogni buon conto, che la
relativa indennità non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale
nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte per trattare
concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato (il conferimento
dell'assistenza giudiziaria in appello si sarebbe attenuto, per altro, a parametri
analoghi).
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita di essere accolta limitatamente
alla pretesa di risarcimento del danno formulata dal marito, dato che per il
resto l'appello risultava privo
fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto
per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, l'attribuzione di adeguate
ripetibili rende la domanda senza oggetto.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una
lite riguardante solo effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella
fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile
(art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo
alimentare chiesto dalla moglie. Quanto all'impugnabilità
della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una
decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue
la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale
5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AO 1 è
tenuto a versare a AP 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio V__________
(comprensivi dell'assegno familiare):
fr. 1850.– mensili fino al 12°
compleanno e
fr. 2020.– mensili dopo di allora,
fino alla maggiore età.
Nel caso in cui, compiuta la
maggiore età, il figlio non avesse ancora ultimato la formazione professionale,
il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione,
secondo l'art. 277 cpv. 2 CC.
Il contributo sarà adeguato al
rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio
2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre
precedente in base all'indice del novembre 2007.
Qualora gli assegni familiari fossero
percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà dedotto dal
contributo alimentare.
5. AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr.
4867.35 a titolo di risarcimento danni.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria per il solo il gratuito patrocinio
dell'limitatamente alla pretesa di risarcimento danni.
IV. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è accolto e la decisione impugnata è così
riformata:
AP
1 è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
V. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente fr. 800.– per ripetibili.
VI. La
richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso è dichiarata senza
oggetto.
VII. Intimazione a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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