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Decisione

11.2006.19

Protezione dell'unione coniugale

23 maggio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre e ha obbligato il

convenuto a versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare di

fr. 2200.– mensili per i figli (assegni familiari compresi). Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre memoriali

conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, il convenuto aumentando nondimeno

il contributo alimentare offerto per moglie e figli a complessivi fr. 2000.– mensili

(fr. 200.– per la moglie e fr. 900.– mensili per ogni figlio).

D. Statuendo il 6

febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre (riservato

il diritto di visita del padre) e ha obbligato AP 1 a versare dal

1° aprile 2005 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la

moglie, più fr. 1050.– mensili per ogni figlio fino al 31 gennaio

2006 e fr. 1250.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, con

obbligo di rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte. AO 1 è

stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto con un appello del 17 febbraio 2006 nel quale chiede che,

accordato al rimedio effetto sospensivo, il contributo alimentare per la moglie

sia ridotto a fr. 100.– mensili e quello per i figli a fr. 1050.– mensili ciascuno.

Con decreto del 23 febbraio 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 AO 1

propone di respingere l'appello e insta per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC

con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla

verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile

nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

I figli minorenni,

prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti

personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno

che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In

concreto il Segretario assessore ha rilevato che i figli, allora di quasi sette

anni e cinque anni, non sono stati sentiti per la giovane età e per l'assenza

di conflitto tra genitori sul loro conto (sentenza impugnata, consid. 2). Tale

motivazione è pertinente solo per il secondogenito, giacché l'ascolto è

imperativo – per principio – in tutte le procedure a tutela dell'unione

coniugale nell'ambito delle quali i figli abbiano compiuto sei anni (DTF 131

III 553 consid. 1.1). Poco importa l'accordo o il conflitto tra genitori. Se per quest'ultima volta si transige ancora al proposito, nonostante

l'avvertimento già rivolto alla Pretura il 22 novembre 2004 (sentenza

inc. 11.2004.118, consid. 3), ciò si deve al fatto che rinviando al

Segretario assessore una causa cominciata nel marzo del 2005 si offenderebbe il

principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio ai figli. Dovessero

ravvisarsi però altri casi in cui l'audizione di figli dopo i sei anni di età

sia stata trascurata indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i

Dispositivo

dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti

in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi

nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno

specialista (cui il giudice può sempre far capo).

3. Riassunti i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato

le entrate del marito in fr. 5250.– netti men­sili fino al 31 gennaio

2006, imputandogli un reddito ipotetico di fr. 5700.– mensili dopo di

allora. Quanto al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha

stabilito in fr. 2652.– mensili fino al 31 gennaio 2006 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati

fr. 262.–, canone di locazione e spese accessorie fr. 1100.–, spese

di trasferta fr. 40.–, onere fiscale fr. 150.– stimati) e in

fr. 2702.– mensili dopo di allora (onere fiscale aumentato a

fr. 200.–).

Per quel che è della

moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 1550.– netti

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2513.85 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,

locazione fr. 292.– [già dedotta la quota di fr. 408.– compresa nel

fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 400.–,

spese di trasferta fr. 175.–, indennità per pasti fuori casa

fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 35.30, assicurazione RC dell'automobile

fr. 62.15, assicurazione RC privata fr. 48.15, assicurazione

dell'economia domestica fr. 51.25). Il fabbisogno in denaro di A__________

e L__________ è stato valutato per entrambi in fr. 1586.50 mensili. Constatato

un ammanco di fr. 1538.85 mensili nel bilancio coniugale fino al 31 gennaio

2006 e di fr. 1138.85 dopo di allora, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo, suddividendo il resto in

proporzione tra moglie e figli, onde un contributo di fr. 500.– mensili

per la prima e uno di fr. 1050.– mensili per ogni figlio sino al 31

gennaio 2006, aumentato a fr. 1250.– mensili in seguito.

4. L'appellante sostiene

che il proprio reddito, accertato dal primo giudice in fr. 5250.– mensili, non

supera in realtà fr. 5024.10, poiché la tredicesima mensilità va calcolata solo

sul salario di base. Dal 1° febbraio 2006 non si giustificherebbe inoltre di

aumentare tale guadagno a fr. 5700.– mensili, il Segretario assessore

fondandosi su un'ipotesi di miglioramento priva di riscontri probatori.

a) Dagli

atti risulta che il convenuto lavora dal 1° febbraio 2005 quale consulente

di vendita per il __________, nella filiale di __________. Il contratto prevede

una retribuzione mensile di fr. 5000.– lordi durante il periodo d'introduzione

(fr.

2200.– più fr. 2800.– di provvigioni teoriche) e uno stipen­dio di base di

fr. 2200.– mensili in seguito, oltre a provvigioni secondo le condizioni applicabili

ai consulenti di vendita, più la tredicesima calcolata sullo stipendio di base

(doc. 11, punto 6). Dal febbraio al luglio del 2005 l'interessato ha percepito mensilmente

fr. 4852.55 netti (doc. 13). Come il Segretario assessore abbia potuto calcolare,

durante il periodo d'introduzione, una tredicesima fr. 400.– mensili non è

quindi dato di capire. Dato uno stipen­dio di

base di fr. 2200.–, la relativa quota consistente in un dodicesimo dello

stipendio di base senza indennità e senza deduzioni del “secondo pilastro”, risulta

di fr. 170.– mensili. A un esame sommario come quello che governa l'emanazione

di misure a protezione dell'unione coniugale, il reddito netto dell'appellante dal

1° aprile 2005 va pertanto accertato in fr. 5025.– mensili netti (arrotondati).

b) Dal

1° febbraio 2006 il Segretario assessore ha fissato il guadagno in

fr. 5700.– netti mensili, somma che l'appellante censura per la mancanza

di riscontri probatori. Così argomentando tuttavia egli sorvola sulla

motivazione addotta dal primo giudice, il quale si è fondato sulla deposizione di

__________, responsabile delle risorse umane del __________. Questi ha

dichiarato che, dopo il periodo d'introduzione (un anno), al salario di base (fr. 2200.–

mensili) si aggiungono le provvigioni e che un buon venditore d'automo­bili guadagna

tra fr. 85 000.– e fr. 95 000.– lordi annui (sentenza, pag. 3 in

fondo). Perché tale motivazione sarebbe criticabile l'appellante non spiega. Insufficientemente

motivato, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Per di più, __________ ha effettivamente

dichiarato che un buon venditore d'automobili riesce a percepisce almeno

fr. 85 000.– annui lordi (deposizione

del 29 settembre 2005: verbali, pag. 17).

L'appellante ha un'esperienza ultradecennale nel settore (interrogatorio

formale del 19 settembre 2005, risposta n. 8). Nulla induce a ritenere pertanto,

almeno a un sommario esame, che con le sue capacità egli non sia in grado di

guadagnare i fr. 5700.– mensili netti stabiliti dal primo giudice.

c) La

moglie afferma che il reddito del marito è ancora più alto di quello stimato

dal Segretario assessore, dovendo tale guadagno essere calcolato sulla media di

quanto il convenuto ha percepito negli anni precedenti, tanto più che l'assicurazione

contro la disoccupazione si è dipartita da un guadagno assicurato di fr. 6372.–

mensili. L'argomentazione non può trovare accoglimento. Che negli anni passati il

guadagno del marito fosse maggiore è possibile. Nel caso di lavoratori dipendenti,

nondimeno, decisivo è per principio lo stipendio netto percepito al momento del

giudizio, compresa la tredicesima e le eventuali indennità supplementari, se

costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Non consta, né

l'interessata pretende, che il marito abbia omesso deliberatamente

di conseguire un maggior reddito in vista della causa o che abbia rinunciato a

un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri

obblighi di famiglia. A un esame di verosimiglianza non sussistono ragioni, dunque,

per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice.

5. Per

quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso raggiunge

fr. 3012.– mensili, il Segretario assessore avendo trascurato di riconoscergli un'indennità

di fr. 220.– per i pasti fuori casa, un'indennità di fr. 100.– per spese

di trasferta e un'indennità di fr. 200.– per le imposte su tutto l'arco

del periodo contributivo. Le tre doglianze vanno trattate singolarmente.

a) Il

Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto indennità per pasti fuori

casa, rimproverandogli di non avere precisato il motivo per cui non potrebbe

rientrare a casa sul mezzogiorno (sentenza, pag. 5 a metà). L'argomentazione trascende

nel formalismo. L'appellante abita a __________ e lavora a __________, sicché

mal si comprende come potrebbe

rientrare

a domicilio durante la pausa del mezzogiorno, quand'anche il datore di lavoro

gli conceda una vettura di servizio. Nelle circostanze descritte si giustifica

pertanto di inserire nel fabbisogno minimo del convenuto un'indennità di fr.

220.– mensili, pari a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo

d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4

lett. b).

b) In

merito alle spese di trasferta il Segretario assessore ha rilevato che il

datore di lavoro mette a disposizione gratuita del dipendente un veicolo di

servizio durante tutta la settimana, di modo che ha riconosciuto spese nel

fabbisogno minimo limitate a fr. 40.– mensili (sentenza, pag. 5 a metà). L'appellante

non spiega come mai tale indennità non sarebbe sufficiente per il solo esercizio

del diritto di visita, il quale – contrariamente a quanto egli asserisce – non

risulta più ampio di quello generalmente accordato dai tribunali ticinesi (RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c). Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si

rivela inammissibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f e

cpv. 5 CPC).

c) Quanto

all'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 150.– a fr. 200.– mensili,

salvo omettere qualsiasi motivazione e limitarsi a rinviare a quanto indicato nel

memoriale conclusivo. Il fatto è che, dandosi debitori senza risorse finanziarie

sufficienti per far fronte interamente ai loro obblighi alimentari (come in

concreto), per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale le imposte

vanno tralasciate (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in

DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Dal fabbisogno minimo dell'appellante

l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio. Esso ammonta così, in

definitiva, a fr. 2725.– mensili (arrotondati).

6. L'appellante

sostiene che il reddito della moglie non ammonta a fr. 1550.– mensili, come ha

stabilito dal Segretario assessore, bensì ad almeno fr. 1750.– mensili, dovendosi

aggiungere allo stipendio di base la tredicesima mensilità, i supplementi a

titolo di conteggio definitivo, i bonus e le ore supplementari. L'argomentazione

è fondata. AO 1 lavora per la __________ di __________ con un grado d'occu­pazio­ne

del 49.36%, corrispondenti a 19.74 ore settimanali, con una retribuzione oraria

di fr. 23.86 lordi (doc. F e R). Il Segretario assessore si è limitato a

considerare il salario da lei percepito nel gennaio del 2005, di fr. 1550.70

netti (scheda allegata al doc. F), dimenticando che la lavoratrice percepisce

la tredicesima, oltre a bonus non meglio definiti, e svolge ore supplementari

(schede di salario dall'ottobre 2004 al febbraio 2005 allegate al doc. R). Ne discende

che, perlomeno a un sommario esame, il reddito del­l'istante risulta di fr. 1750.–,

come adduce l'appellante.

7. Sostiene l'appellante

che il fabbisogno minimo della moglie va ridotto a fr. 1921.– mensili perché di

fatto essa non paga locazione alcuna, perché dal premio della sua cassa malati va

tolta la copertura complementare e perché non si giustifica di riconoscere

indennità per pranzi fuori casa a chi esercita un'attività al 50%. L'assunto è

parzialmente provvisto di buon diritto, come si vedrà in appresso.

Dagli atti risulta che la

moglie occupa, insieme con i figli, un appartamento in proprietà del suocero,

il quale ha dichiarato di non riscuotere pigione alcuna poiché “la signora non

ha soldi e preferisco che tenga bene i bambini” (deposizione __________ dell'8

agosto 2005: verbali, pag. 8). Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge va compreso

in effetti – e di regola – l'equivalente della pigione che l'interessato dovrebbe

sopportare se vivesse da sé solo. Ciò si giustifica, in particolare, ove costui

sia tornato ad abitare dai genitori (RtiD I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5 con

riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23 settembre 2005, consid.

3b) o si dimostri eccezionalmente persimonioso, accontentandosi di un alloggio

inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto). Tale principio vale solo però – con

ogni evidenza – nel caso in cui quel coniuge non disponga di un'abitazione idonea.

Lo scopo è di rispettare, soprattutto dal profilo qualitativo, il precetto

della parità logistica. Niente di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie: l'istante

continua a vivere nell'alloggio coniugale, traendo anzi vantaggio dal fatto che

la partenza del marito ha liberato parte degli spazi. Ritenere in simili circostanze

che l'interessata non disponga di un alloggio adeguato è insostenibile (cfr. I

CCA, sentenza inc. 11.1996.120 del 12 giugno 1997, consid. 1b). La quota della

locazione va stralciata così dal suo fabbisogno minimo. Dovesse la situazione

modificarsi apprezzabilmente, essa potrà sempre chiedere al giudice di adeguare

i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

Quanto al premio cassa

malati e all'indennità per pasti fuori casa, le contestazioni sono nuove e come

tali improponibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il fabbisogno

minimo della moglie va fissato così, in definitiva, a fr. 2225.– mensili

(arrotondati).

8. Circa il fabbisogno in

denaro dei figli, l'appellante assevera che nella situazione di ristrettezza in

cui si trova la famiglia va ricono­sciuto solo quello di fr. 1095.–

mensili indicato (a suo dire) dalle raccomandazio­ni edite dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, da cui dedurre la

quota di locazione (fr. 204.–), inesistente. Egli ritiene inoltre che, pur

considerando il supplemento da pagare per la custodia alla “famiglia diurna”,

il fabbisogno non ecceda fr. 1200.– mensili per figlio, senza che si debbano

aggiungere ancora spese per la baby sitter, per altro non documentate.

In concreto non è dato di

capire a quale edizione delle citate raccomandazioni l'appellante si riferisca.

Sia come sia, le cifre indica­te nelle tabelle relative alle edizioni dal 2000

in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nelle raccomandazioni del

1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le,

in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito

familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,

Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri

termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te

modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in

denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi

alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo

fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op.

cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno

ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita

ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16

nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel

che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di

conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70

consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60

del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli

avvocati n. 24, pag. 11 in alto; sentenza inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003, con­sid. 11b riprodotto in: RtiD

II-2004 pag. 567).

Nella fattispecie il

Segretario assessore ha applicato correttamente la tabella dell'edizione 2005 e l'ha adattata al caso specifico tenendo

conto del costo dell'alloggio effettivo, riducendo la posta per cura e educazione e aggiungendo i costi della famiglia

diurna con la mercede versata alla baby sitter. Su un punto tale calcolo

va nondimeno rettificato: come si è detto per la madre (consid. 7), anche nel

fabbisogno in denaro dei figli non si giustifica di riconoscere una quota per

l'alloggio, nella fattispecie gratuito. Tenuto conto che le contestazioni sui

costi della famiglia diurna e della baby sitter sono nuove, e dunque improponibili

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il fabbisogno in denaro per ogni

figlio ascende a fr. 1385.– mensili arrotondati.

9. Nelle

circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari

si presenta come segue:

Dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006

reddito del marito (consid. 4d) fr.

5025.–

reddito

della moglie (consid. 6) fr. 1750.

fr.

6775.– mensili

fabbisogno minimo del marito

(consid. 5c) fr. 2725.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2225.–

fabbisogno

in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1385.–

fabbisogno

in denaro di L__________ (consid. 8) fr. 1385.–

fr.

7720.– mensili.

Il reddito coniugale non

essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore

della moglie e dei figli vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a

metà con riferimenti; Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Ber­na 1997, pag. 446 n.

08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare

avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr.

5025.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2300.–

ammanco della moglie:

fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–

somma dovuta a moglie e figli:

fr.

475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– =

fr. 3245.–

contributo per la moglie:

fr.

475.– x (2300 : 3245) = fr. 340.– mensili

contributo per A__________ e L__________:

fr.

1385.– x (2300 : 3245) = fr. 980.– mensili, assegni familiari compresi.

Dal 1° febbraio 2006 in poi

reddito del marito (consid.

4b) fr. 5700.–

reddito

della moglie (consid. 6) fr. 1750.

fr.

7450.– mensili

fabbisogno minimo del marito

(consid. 5c) fr. 2725.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2225.–

fabbisogno

in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1385.–

fabbisogno

in denaro di L__________ (consid. 8) fr. 1385.–

fr.

7720.– mensili.

disponibilità del marito:

fr.

5700.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2975.–

ammanco della moglie:

fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–

somma dovuta a moglie e figli:

fr.

475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– =

fr. 3245.–

contributo per la moglie:

fr.

475.– x (2975 : 3245) = fr. 435.– mensili

contributo per A__________ e L__________:

fr.

1385.– x (2975 : 3245) = fr. 1270.– mensili, assegni familiari compresi.

In

ultima analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa

modifica della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per i figli

fissato dal Segretario assessore era inferiore. Tuttavia, in virtù del principio

inquisitorio illimitato, questa Camera deve intervenire d'ufficio, il giudice di ogni grado non essendo vincolato in materia di

filiazione né alle allegazioni dalle parti, né alle prove

offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria

iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II

294; Rep. 1995 pag. 146).

10. Gli oneri

del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene una riduzione di fr. 300.– mensili del contributo alimentare

tra l'aprile del 2005 e il gennaio del 2006, ma di soli fr. 25.– mensili dopo

di allora. Nel complesso si giustifica perciò che sopporti

quattro quinti degli oneri e che rifonda alla controparte un'indennità ridotta

per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli

oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera

apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

Di

per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall'appellante senza oggetto. Vista la situazione

finanziaria del convenuto, si giustifica nondimeno di ammettere già sin d'ora

l'istante a tale beneficio per il caso in cui l'incasso dell'indennità si

rivelasse difficile o impossibile (DTF 122 I 322). La somma che essa sarà

riuscita a riscuotere andrà poi dedotta dalla nota professionale soggetta a

tassazione.

11. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF supera la soglia di fr. 30 000.–

per il ricorso in materia civile, ove si consideri la differenza capitalizzata

tra i fr. 2200.– mensili offerti dal convenuto e le somme fissate dal primo

giudice (da fr. 2600.– a fr. 3000.– mensili), fermo restando che i

contributi in favore dei figli si estingueranno alla maggiore età, mentre in

difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio –

calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

4.

AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006:

fr.

340.– mensili per la moglie stessa,

fr. 980.–

mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e

fr. 980.–

mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.

5. AP1 è

tenuto a versare a AO 1, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi ali­mentari dal 1° febbraio 2006 in poi:

fr.

435.– mensili per la moglie stessa,

fr.

1270.– mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e

fr.

1270.– mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, alla

quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

III. AO 1 è ammessa al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2.

IV. Intimazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla

notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.