11.2006.19
Protezione dell'unione coniugale
23 maggio 2007Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2006.19
Lugano
23 maggio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
ed Ermotti
segretario:
Annovazzi,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa DI.2005.62 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 marzo 2005 da
AO
1 Bellinzona
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1 ora in Pregassona
(patrocinato
dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 febbraio 2006
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2006 in luogo e vece
del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con
le osservazioni all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1969)
si sono sposati a __________ il 30 maggio 1996. Dal matrimonio sono nati A__________
(6 marzo 1999) e L__________ (30 novembre 2000). Il marito lavora
come venditore per il __________ di __________, nella filiale di __________. La
moglie lavora al 50% per la __________ di __________ come venditrice. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre
del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________
per trasferirsi prima dai propri genitori e poi, nel gennaio del 2005, in un
appartamento a __________.
B. Il 10 marzo 2005
AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita
del padre), un contributo alimentare per sé
di fr. 500.– mensili dal 1° gennaio 2005 (più fr. 500.– per sei mesi di spese di
patrocinio) e un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per
ogni figlio.
C. All'udienza del
5 aprile 2005, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta
di vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento
dei figli e alla disciplina del diritto di visita, ma si è opposto alle pretese
alimentari, offrendo un contributo per moglie e figli di complessivi
fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare del
15 aprile 2005, emesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre e ha obbligato il
convenuto a versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare di
fr. 2200.– mensili per i figli (assegni familiari compresi). Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre memoriali
conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, il convenuto aumentando nondimeno
il contributo alimentare offerto per moglie e figli a complessivi fr. 2000.– mensili
(fr. 200.– per la moglie e fr. 900.– mensili per ogni figlio).
D. Statuendo il 6
febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre (riservato
il diritto di visita del padre) e ha obbligato AP 1 a versare dal
1° aprile 2005 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la
moglie, più fr. 1050.– mensili per ogni figlio fino al 31 gennaio
2006 e fr. 1250.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, con
obbligo di rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte. AO 1 è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 17 febbraio 2006 nel quale chiede che,
accordato al rimedio effetto sospensivo, il contributo alimentare per la moglie
sia ridotto a fr. 100.– mensili e quello per i figli a fr. 1050.– mensili ciascuno.
Con decreto del 23 febbraio 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 AO 1
propone di respingere l'appello e insta per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC
con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile
nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
I figli minorenni,
prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti
personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno
che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In
concreto il Segretario assessore ha rilevato che i figli, allora di quasi sette
anni e cinque anni, non sono stati sentiti per la giovane età e per l'assenza
di conflitto tra genitori sul loro conto (sentenza impugnata, consid. 2). Tale
motivazione è pertinente solo per il secondogenito, giacché l'ascolto è
imperativo – per principio – in tutte le procedure a tutela dell'unione
coniugale nell'ambito delle quali i figli abbiano compiuto sei anni (DTF 131
III 553 consid. 1.1). Poco importa l'accordo o il conflitto tra genitori. Se per quest'ultima volta si transige ancora al proposito, nonostante
l'avvertimento già rivolto alla Pretura il 22 novembre 2004 (sentenza
inc. 11.2004.118, consid. 3), ciò si deve al fatto che rinviando al
Segretario assessore una causa cominciata nel marzo del 2005 si offenderebbe il
principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio ai figli. Dovessero
ravvisarsi però altri casi in cui l'audizione di figli dopo i sei anni di età
sia stata trascurata indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i
Dispositivo
dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti
in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi
nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno
specialista (cui il giudice può sempre far capo).
3. Riassunti i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato
le entrate del marito in fr. 5250.– netti mensili fino al 31 gennaio
2006, imputandogli un reddito ipotetico di fr. 5700.– mensili dopo di
allora. Quanto al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha
stabilito in fr. 2652.– mensili fino al 31 gennaio 2006 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati
fr. 262.–, canone di locazione e spese accessorie fr. 1100.–, spese
di trasferta fr. 40.–, onere fiscale fr. 150.– stimati) e in
fr. 2702.– mensili dopo di allora (onere fiscale aumentato a
fr. 200.–).
Per quel che è della
moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 1550.– netti
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2513.85 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
locazione fr. 292.– [già dedotta la quota di fr. 408.– compresa nel
fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 400.–,
spese di trasferta fr. 175.–, indennità per pasti fuori casa
fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 35.30, assicurazione RC dell'automobile
fr. 62.15, assicurazione RC privata fr. 48.15, assicurazione
dell'economia domestica fr. 51.25). Il fabbisogno in denaro di A__________
e L__________ è stato valutato per entrambi in fr. 1586.50 mensili. Constatato
un ammanco di fr. 1538.85 mensili nel bilancio coniugale fino al 31 gennaio
2006 e di fr. 1138.85 dopo di allora, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo, suddividendo il resto in
proporzione tra moglie e figli, onde un contributo di fr. 500.– mensili
per la prima e uno di fr. 1050.– mensili per ogni figlio sino al 31
gennaio 2006, aumentato a fr. 1250.– mensili in seguito.
4. L'appellante sostiene
che il proprio reddito, accertato dal primo giudice in fr. 5250.– mensili, non
supera in realtà fr. 5024.10, poiché la tredicesima mensilità va calcolata solo
sul salario di base. Dal 1° febbraio 2006 non si giustificherebbe inoltre di
aumentare tale guadagno a fr. 5700.– mensili, il Segretario assessore
fondandosi su un'ipotesi di miglioramento priva di riscontri probatori.
a) Dagli
atti risulta che il convenuto lavora dal 1° febbraio 2005 quale consulente
di vendita per il __________, nella filiale di __________. Il contratto prevede
una retribuzione mensile di fr. 5000.– lordi durante il periodo d'introduzione
(fr.
2200.– più fr. 2800.– di provvigioni teoriche) e uno stipendio di base di
fr. 2200.– mensili in seguito, oltre a provvigioni secondo le condizioni applicabili
ai consulenti di vendita, più la tredicesima calcolata sullo stipendio di base
(doc. 11, punto 6). Dal febbraio al luglio del 2005 l'interessato ha percepito mensilmente
fr. 4852.55 netti (doc. 13). Come il Segretario assessore abbia potuto calcolare,
durante il periodo d'introduzione, una tredicesima fr. 400.– mensili non è
quindi dato di capire. Dato uno stipendio di
base di fr. 2200.–, la relativa quota consistente in un dodicesimo dello
stipendio di base senza indennità e senza deduzioni del “secondo pilastro”, risulta
di fr. 170.– mensili. A un esame sommario come quello che governa l'emanazione
di misure a protezione dell'unione coniugale, il reddito netto dell'appellante dal
1° aprile 2005 va pertanto accertato in fr. 5025.– mensili netti (arrotondati).
b) Dal
1° febbraio 2006 il Segretario assessore ha fissato il guadagno in
fr. 5700.– netti mensili, somma che l'appellante censura per la mancanza
di riscontri probatori. Così argomentando tuttavia egli sorvola sulla
motivazione addotta dal primo giudice, il quale si è fondato sulla deposizione di
__________, responsabile delle risorse umane del __________. Questi ha
dichiarato che, dopo il periodo d'introduzione (un anno), al salario di base (fr. 2200.–
mensili) si aggiungono le provvigioni e che un buon venditore d'automobili guadagna
tra fr. 85 000.– e fr. 95 000.– lordi annui (sentenza, pag. 3 in
fondo). Perché tale motivazione sarebbe criticabile l'appellante non spiega. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Per di più, __________ ha effettivamente
dichiarato che un buon venditore d'automobili riesce a percepisce almeno
fr. 85 000.– annui lordi (deposizione
del 29 settembre 2005: verbali, pag. 17).
L'appellante ha un'esperienza ultradecennale nel settore (interrogatorio
formale del 19 settembre 2005, risposta n. 8). Nulla induce a ritenere pertanto,
almeno a un sommario esame, che con le sue capacità egli non sia in grado di
guadagnare i fr. 5700.– mensili netti stabiliti dal primo giudice.
c) La
moglie afferma che il reddito del marito è ancora più alto di quello stimato
dal Segretario assessore, dovendo tale guadagno essere calcolato sulla media di
quanto il convenuto ha percepito negli anni precedenti, tanto più che l'assicurazione
contro la disoccupazione si è dipartita da un guadagno assicurato di fr. 6372.–
mensili. L'argomentazione non può trovare accoglimento. Che negli anni passati il
guadagno del marito fosse maggiore è possibile. Nel caso di lavoratori dipendenti,
nondimeno, decisivo è per principio lo stipendio netto percepito al momento del
giudizio, compresa la tredicesima e le eventuali indennità supplementari, se
costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Non consta, né
l'interessata pretende, che il marito abbia omesso deliberatamente
di conseguire un maggior reddito in vista della causa o che abbia rinunciato a
un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri
obblighi di famiglia. A un esame di verosimiglianza non sussistono ragioni, dunque,
per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice.
5. Per
quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso raggiunge
fr. 3012.– mensili, il Segretario assessore avendo trascurato di riconoscergli un'indennità
di fr. 220.– per i pasti fuori casa, un'indennità di fr. 100.– per spese
di trasferta e un'indennità di fr. 200.– per le imposte su tutto l'arco
del periodo contributivo. Le tre doglianze vanno trattate singolarmente.
a) Il
Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto indennità per pasti fuori
casa, rimproverandogli di non avere precisato il motivo per cui non potrebbe
rientrare a casa sul mezzogiorno (sentenza, pag. 5 a metà). L'argomentazione trascende
nel formalismo. L'appellante abita a __________ e lavora a __________, sicché
mal si comprende come potrebbe
rientrare
a domicilio durante la pausa del mezzogiorno, quand'anche il datore di lavoro
gli conceda una vettura di servizio. Nelle circostanze descritte si giustifica
pertanto di inserire nel fabbisogno minimo del convenuto un'indennità di fr.
220.– mensili, pari a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo
d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4
lett. b).
b) In
merito alle spese di trasferta il Segretario assessore ha rilevato che il
datore di lavoro mette a disposizione gratuita del dipendente un veicolo di
servizio durante tutta la settimana, di modo che ha riconosciuto spese nel
fabbisogno minimo limitate a fr. 40.– mensili (sentenza, pag. 5 a metà). L'appellante
non spiega come mai tale indennità non sarebbe sufficiente per il solo esercizio
del diritto di visita, il quale – contrariamente a quanto egli asserisce – non
risulta più ampio di quello generalmente accordato dai tribunali ticinesi (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c). Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si
rivela inammissibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f e
cpv. 5 CPC).
c) Quanto
all'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 150.– a fr. 200.– mensili,
salvo omettere qualsiasi motivazione e limitarsi a rinviare a quanto indicato nel
memoriale conclusivo. Il fatto è che, dandosi debitori senza risorse finanziarie
sufficienti per far fronte interamente ai loro obblighi alimentari (come in
concreto), per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale le imposte
vanno tralasciate (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in
DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Dal fabbisogno minimo dell'appellante
l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio. Esso ammonta così, in
definitiva, a fr. 2725.– mensili (arrotondati).
6. L'appellante
sostiene che il reddito della moglie non ammonta a fr. 1550.– mensili, come ha
stabilito dal Segretario assessore, bensì ad almeno fr. 1750.– mensili, dovendosi
aggiungere allo stipendio di base la tredicesima mensilità, i supplementi a
titolo di conteggio definitivo, i bonus e le ore supplementari. L'argomentazione
è fondata. AO 1 lavora per la __________ di __________ con un grado d'occupazione
del 49.36%, corrispondenti a 19.74 ore settimanali, con una retribuzione oraria
di fr. 23.86 lordi (doc. F e R). Il Segretario assessore si è limitato a
considerare il salario da lei percepito nel gennaio del 2005, di fr. 1550.70
netti (scheda allegata al doc. F), dimenticando che la lavoratrice percepisce
la tredicesima, oltre a bonus non meglio definiti, e svolge ore supplementari
(schede di salario dall'ottobre 2004 al febbraio 2005 allegate al doc. R). Ne discende
che, perlomeno a un sommario esame, il reddito dell'istante risulta di fr. 1750.–,
come adduce l'appellante.
7. Sostiene l'appellante
che il fabbisogno minimo della moglie va ridotto a fr. 1921.– mensili perché di
fatto essa non paga locazione alcuna, perché dal premio della sua cassa malati va
tolta la copertura complementare e perché non si giustifica di riconoscere
indennità per pranzi fuori casa a chi esercita un'attività al 50%. L'assunto è
parzialmente provvisto di buon diritto, come si vedrà in appresso.
Dagli atti risulta che la
moglie occupa, insieme con i figli, un appartamento in proprietà del suocero,
il quale ha dichiarato di non riscuotere pigione alcuna poiché “la signora non
ha soldi e preferisco che tenga bene i bambini” (deposizione __________ dell'8
agosto 2005: verbali, pag. 8). Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge va compreso
in effetti – e di regola – l'equivalente della pigione che l'interessato dovrebbe
sopportare se vivesse da sé solo. Ciò si giustifica, in particolare, ove costui
sia tornato ad abitare dai genitori (RtiD I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5 con
riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23 settembre 2005, consid.
3b) o si dimostri eccezionalmente persimonioso, accontentandosi di un alloggio
inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto). Tale principio vale solo però – con
ogni evidenza – nel caso in cui quel coniuge non disponga di un'abitazione idonea.
Lo scopo è di rispettare, soprattutto dal profilo qualitativo, il precetto
della parità logistica. Niente di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie: l'istante
continua a vivere nell'alloggio coniugale, traendo anzi vantaggio dal fatto che
la partenza del marito ha liberato parte degli spazi. Ritenere in simili circostanze
che l'interessata non disponga di un alloggio adeguato è insostenibile (cfr. I
CCA, sentenza inc. 11.1996.120 del 12 giugno 1997, consid. 1b). La quota della
locazione va stralciata così dal suo fabbisogno minimo. Dovesse la situazione
modificarsi apprezzabilmente, essa potrà sempre chiedere al giudice di adeguare
i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
Quanto al premio cassa
malati e all'indennità per pasti fuori casa, le contestazioni sono nuove e come
tali improponibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il fabbisogno
minimo della moglie va fissato così, in definitiva, a fr. 2225.– mensili
(arrotondati).
8. Circa il fabbisogno in
denaro dei figli, l'appellante assevera che nella situazione di ristrettezza in
cui si trova la famiglia va riconosciuto solo quello di fr. 1095.–
mensili indicato (a suo dire) dalle raccomandazioni edite dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, da cui dedurre la
quota di locazione (fr. 204.–), inesistente. Egli ritiene inoltre che, pur
considerando il supplemento da pagare per la custodia alla “famiglia diurna”,
il fabbisogno non ecceda fr. 1200.– mensili per figlio, senza che si debbano
aggiungere ancora spese per la baby sitter, per altro non documentate.
In concreto non è dato di
capire a quale edizione delle citate raccomandazioni l'appellante si riferisca.
Sia come sia, le cifre indicate nelle tabelle relative alle edizioni dal 2000
in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nelle raccomandazioni del
1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale,
in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito
familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri
termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente
modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in
denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi
alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo
fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op.
cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno
ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita
ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16
nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel
che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di
conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70
consid. 2c con richiami). I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60
del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 24, pag. 11 in alto; sentenza inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 11b riprodotto in: RtiD
II-2004 pag. 567).
Nella fattispecie il
Segretario assessore ha applicato correttamente la tabella dell'edizione 2005 e l'ha adattata al caso specifico tenendo
conto del costo dell'alloggio effettivo, riducendo la posta per cura e educazione e aggiungendo i costi della famiglia
diurna con la mercede versata alla baby sitter. Su un punto tale calcolo
va nondimeno rettificato: come si è detto per la madre (consid. 7), anche nel
fabbisogno in denaro dei figli non si giustifica di riconoscere una quota per
l'alloggio, nella fattispecie gratuito. Tenuto conto che le contestazioni sui
costi della famiglia diurna e della baby sitter sono nuove, e dunque improponibili
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il fabbisogno in denaro per ogni
figlio ascende a fr. 1385.– mensili arrotondati.
9. Nelle
circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari
si presenta come segue:
Dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006
reddito del marito (consid. 4d) fr.
5025.–
reddito
della moglie (consid. 6) fr. 1750.
fr.
6775.– mensili
fabbisogno minimo del marito
(consid. 5c) fr. 2725.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 2225.–
fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1385.–
fabbisogno
in denaro di L__________ (consid. 8) fr. 1385.–
fr.
7720.– mensili.
Il reddito coniugale non
essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore
della moglie e dei figli vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a
metà con riferimenti; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n.
08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare
avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr.
5025.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2300.–
ammanco della moglie:
fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–
somma dovuta a moglie e figli:
fr.
475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– =
fr. 3245.–
contributo per la moglie:
fr.
475.– x (2300 : 3245) = fr. 340.– mensili
contributo per A__________ e L__________:
fr.
1385.– x (2300 : 3245) = fr. 980.– mensili, assegni familiari compresi.
Dal 1° febbraio 2006 in poi
reddito del marito (consid.
4b) fr. 5700.–
reddito
della moglie (consid. 6) fr. 1750.
fr.
7450.– mensili
fabbisogno minimo del marito
(consid. 5c) fr. 2725.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 2225.–
fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1385.–
fabbisogno
in denaro di L__________ (consid. 8) fr. 1385.–
fr.
7720.– mensili.
disponibilità del marito:
fr.
5700.– (reddito) ./. fr. 2725.– (fabbisogno minimo) = fr. 2975.–
ammanco della moglie:
fr. 2225.– ./. fr. 1750.– = fr. 475.–
somma dovuta a moglie e figli:
fr.
475.– + fr. 1385.– + fr. 1385.– =
fr. 3245.–
contributo per la moglie:
fr.
475.– x (2975 : 3245) = fr. 435.– mensili
contributo per A__________ e L__________:
fr.
1385.– x (2975 : 3245) = fr. 1270.– mensili, assegni familiari compresi.
In
ultima analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa
modifica della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per i figli
fissato dal Segretario assessore era inferiore. Tuttavia, in virtù del principio
inquisitorio illimitato, questa Camera deve intervenire d'ufficio, il giudice di ogni grado non essendo vincolato in materia di
filiazione né alle allegazioni dalle parti, né alle prove
offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II
294; Rep. 1995 pag. 146).
10. Gli oneri
del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene una riduzione di fr. 300.– mensili del contributo alimentare
tra l'aprile del 2005 e il gennaio del 2006, ma di soli fr. 25.– mensili dopo
di allora. Nel complesso si giustifica perciò che sopporti
quattro quinti degli oneri e che rifonda alla controparte un'indennità ridotta
per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera
apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Di
per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'appellante senza oggetto. Vista la situazione
finanziaria del convenuto, si giustifica nondimeno di ammettere già sin d'ora
l'istante a tale beneficio per il caso in cui l'incasso dell'indennità si
rivelasse difficile o impossibile (DTF 122 I 322). La somma che essa sarà
riuscita a riscuotere andrà poi dedotta dalla nota professionale soggetta a
tassazione.
11. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF supera la soglia di fr. 30 000.–
per il ricorso in materia civile, ove si consideri la differenza capitalizzata
tra i fr. 2200.– mensili offerti dal convenuto e le somme fissate dal primo
giudice (da fr. 2600.– a fr. 3000.– mensili), fermo restando che i
contributi in favore dei figli si estingueranno alla maggiore età, mentre in
difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio –
calcolato a vita.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
4.
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006:
fr.
340.– mensili per la moglie stessa,
fr. 980.–
mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e
fr. 980.–
mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.
5. AP1 è
tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi alimentari dal 1° febbraio 2006 in poi:
fr.
435.– mensili per la moglie stessa,
fr.
1270.– mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi, e
fr.
1270.– mensili per il figlio L__________, assegni familiari compresi.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, alla
quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
III. AO 1 è ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2.
IV. Intimazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla
notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.