11.2006.2
Stralcio dell'appello per transazione
27 agosto 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.2
Data decisione, Autorità:
27.08.2008, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per transazione
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.2
Lugano,
27 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.88 (nullità
di diseredazione e azione di riduzione) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 28 maggio 1991 da
AP 1
AP 2
AP 3
__________,
__________, __________, , , e
__________, , ,
nel frattempo dimessi dalla lite
(tutti patrocinati dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 2,)
e, in qualità di esecutore testamentario,
l'
avv. dott. __________, ,
nel frattempo dimesso dalla lite;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1900), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 19 maggio
1990, lasciando i figli AO 1 (1927) e AP 1 (1929) con gli abiatici AP 2 (1959)
e AP 3 (1964), figli di __________ (1931), deceduta nel 1983. Di __________ si sono rinvenuti tre testamenti
olografi: uno del 24 agosto 1987, un altro dell'8
luglio 1988 con un codicillo del 25 luglio 1989 e un terzo del 29 settembre 1989,
così redatti:
__________, 24 agosto 1987
Io
sottoscritto __________ 1900 domiciliato a __________ in pieno possesso delle
mie facoltà mentali redigo il mio testamento come segue.
1. Revoco
ogni mia disposizione di ultima volontà.
2. Riconosco
che mio figlio AO 1 ha contribuito alla mia economia domestica fino a 27 anni
consegnandomi l'intera sua paga.
3. Dopo
il matrimonio detto figlio unitamente a sua moglie ha continuato a lavorare
nella mia azienda eseguendo pure importanti riparazioni straordinarie nella
casa di abitazione di cui al mappale RFD di __________ 789. Inoltre mio figlio AO
1 e la di lui moglie hanno prodigato e continuato a prodigare sia a me sia a
mia moglie cure e assistenza.
4. Per
dette prestazioni di mio figlio AO 1 e di sua moglie mi riconosco debitore per
un importo di fr. 100 000.– (centomila).
5. Lascio
tutta la quota disponibile a detto mio figlio AO 1 riducendo gli altri miei
eredi alla legittima.
6. Nella
divisione della mia sostanza dovranno essere assegnati in assoluta ed esclusiva
proprietà a mio figlio AO 1 tutti i miei beni ovunque posti. A mia moglie __________
dovrà però esserle garantito il diritto di abitazione vita natural durante
sull'attuale casa di abitazione. La legittima spettante ai rimanenti miei eredi
dovrà essere versata in contanti tenuto conto delle disposizioni suddette.
7. Nomino
mio esecutore testamentario il sig. avv. __________, __________.
Tali sono le
mie volontà.
__________, 8
luglio 1998
Io
sottoscritto __________ 1900 da ed in __________ in pieno possesso delle mie
facoltà mentali redigo questo mio testamento come segue.
Confermo le
mie disposizioni di ultima volontà contenute nel mio testamento olografo
allestito il 24 agosto 1978.
A parziale
modifica di detto testamento dichiaro di diseredare mia figlia AP 1 e i miei
nipoti AP 3 e AP 2 perché si sono sempre disinteressati tanto di me e della
defunta mia moglie sia perché nonostante il mio attuale stato di salute non mi
hanno mai fatto visita né cura né assistenza né collaborato in nessun modo.
Tali sono le mie ultime volontà.
Osservo che
del resto a mia figlia AP 1 ho già ceduto a prezzo di tutto favore il terreno a
__________ dove ha costruito la casa. Inoltre tanto mia figlia AP 1 tanto a mia
figlia __________ ora defunta ho donato a ciascuno un terreno a __________.
Nonostante la
diseredazione suddetta che confermo e senza pregiudicare la stessa, a titolo
puramente grazioso lascio a mia figlia AP 1 e ai figli della pre defunta mia
figlia __________ la somma di fr. 75 000.– depositati
alla __________ in __________ dove è depositata la chiave. Detta somma deve
essere divisa in due ossia per stirpe.
Qualora detti
miei eredi dovessero contestare qualsiasi mia disposizione di ultima volontà
detto lascito di fr. 75 000.– dovrà essere considerato siccome
nullo e non avvenuto.
Tali sono le
ultime mie volontà.
__________ 25
luglio 1989
Codicillo
Io
sottoscritto dichiaro che la diseredazione di mia figlia AP 1 si estende per
gli stessi motivi ai di lei figli, __________ __________ __________ e __________.
__________,
29 settembre 1989
Io
sottoscritto __________ 1900 __________, in pieno possesso delle mie facoltà
mentali, redigo questo codicillo al mio precedente testamento.
1. Confermo
la diseredazione di mia figlia AP 1 e dei miei nipoti AP 3 e AP 2 perché non
solo si sono disinteressati di me e di mia moglie nonostante la nostra cattiva
salute, ma mi hanno anche insultato, rimproverato acerbamente senza motivo e
hanno preteso da me soldi senza ragione.
2.
Confermo per il resto le altre mie disposizioni di ultima volontà.
Fatti
I tre
testamenti sono stati pubblicati il 1° giugno 1990 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona dall'esecutore testamentario, il notaio dott. __________.
B. Il
28 maggio 1991 AP 2, AP 3 e AP 1, unitamente ai di lei figli __________ __________ (1952), __________ (1953), __________ (1955) e __________ (1962), hanno
convenuto AO 1 e l'avv. __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendo che fossero annullate delle disposizioni testamentarie dell'8 luglio
1988, del 25 luglio 1989 e del 29 settembre 1989 relative alla loro diseredazione,
che fosse riconosciuta a AP 1, a AP 2 e a AP 3 la rispettiva porzione legittima
e che fossero ridotte nella giusta misura le ultime volontà di __________. I convenuti
hanno proposto di respingere la petizione. Nel corso dell'istruttoria i
convenuti hanno dichiarato di consentire all'annullamento della diseredazione. __________,
__________, __________ e __________ sono poi stati dimessi dalla lite, alla
stessa stregua dell'avv. __________.
C. Statuendo
con sentenza del 29 novembre 2005, il Pretore ha annullato le disposizioni
testamentarie di __________ relative alla diseredazione di AP 1, dei di lei
figli __________, __________, __________ e __________, come pure di AP 2 e AP 3,
ha
accolto la riduzione postulata da AP 1 nella misura
di fr. 221 819.20 (data una
porzione legittima di fr. 545 019.20), ha accolto la riduzione postulata
da AP 2 e AP 3 nella misura di fr. 110 909.60 (data una porzione
legittima di fr. 272 509.60) ciascuno, e ha ordinato la divisione dell'eredità,
precisando che la nomina del notaio divisore sarebbe avvenuta su richiesta di
parte dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di
fr. 3000.– e le spese di fr. 5300.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti
con un appello del 30 dicembre 2005 perché nel calcolo della loro porzione
legittima fosse incluso anche un credito dell'eredità per fr. 274 000.– nei confronti
di AO 1 in seguito all'avvenuta cessione della particella n. 359 di __________,
oltre a un credito di fr. 8163.05 e un attivo di fr. 3346.–. AP 2 e AP 3
hanno instato altresì perché fosse loro riconosciuta un'indennità di fr. 10 000.– ciascuno
giusta l'art. 334 CC. Il giorno stesso gli appellanti hanno postulato la
sospensione della causa in vista di trattative volte a comporre la lite nelle
vie amichevoli, richiesta cui AO 1 ha aderito il giorno seguente. Con ordinanza
del 2 febbraio 2006 il presidente della Camera ha sospeso così la procedura di
appello fino al 30 giugno 2006, prorogando poi la sospensione fino al 30
settembre 2006.
E. Su istanza di AO 1, il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha ordinato il 19 dicembre 2006 la divisione dell'eredità e ha nominato l'avv. __________
in qualità di notaio divisore. Chiamato nel frattempo a esprimersi
sull'appello, nelle sue osservazioni del 10 marzo 2008 AO 1 ha rilevato che
talune richieste di giudizio erano ormai superate, le parti avendo raggiunto un
accordo in sede di divisione. Per il resto egli ha dichiarato di “rimettersi al
giudizio” della Camera. Il 15 aprile 2008 la notaia __________ ha trasmesso alla
Camera un estratto del contratto di divisione parziale sottoscritto dagli eredi
e l'8 luglio 2008 ha chiesto in nome di questi ultimi lo stralcio dell'appello
dai ruoli per intervenuta transazione. Sollecitate dal presidente della Camera
a produrre l'accordo, il 25 agosto 2008 le parti hanno fatto seguire un
esemplare completo del documento.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza
pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il
decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli
ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la
transazione stragiudiziale conclusa dalle parti nel “luglio/agosto 2008”
ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con
richiamo), sostituendosi per volontà delle parti alla sentenza impugnata.
2.
Ciò
posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo
stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta
per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili
sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi transazione,
il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno
liberamente concordato, tanto meno in materia di ripetibili. Simile principio
trova applicazione anche nel caso in esame. Circa l'entità della tassa di
giustizia e delle spese di primo grado, esse rimangono invariate. Va
adeguatamente ridotta invece la tassa di giustizia in appello, la procedura
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Le ripetibili, come
detto, seguono il contenuto dell'accordo davanti a entrambi i gradi di giurisdizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si
prende atto del seguente
conTRATTO DI DIVISIONE EREDITARIA
fra i signori
AP 1 il __________,
coniugata, fu __________, da __________ in __________
AO 1, nato il
__________, coniugato, fu __________, da __________ in __________
AP 2, nato __________,
coniugato, di __________, da __________ in __________
AP 3, nato il
__________, coniugato, di __________, da __________ in __________
in quanto
componenti la Comunione ereditaria del signor __________, nato il __________
1900, fu __________, da e già in __________, deceduto a __________ il 19 maggio
1990.
Premesso che
a) Il
signor __________ è deceduto in data 19 maggio 1990.
Suoi
eredi risultano essere, secondo il certificato ereditario di data 28 gennaio
2002 della Pretura di Bellinzona, i signori AP 1 (interessenza di ¼), AO 1 (interessenza di ½), AP 2 (interessenza di ⅛) e AP 3 (interessenza di ⅛).
b) Le
parti hanno già sottoscritto un contratto di divisione ereditaria parziale
datato marzo 2008.
In
tale contratto le parti hanno dato atto che le questioni oggetto d'appello
dinanzi alla prima Camera civile (inc. 11.2006.2) rimanevano aperte, e meglio
come alla premessa i) di predetto contratto.
I
punti rimasti aperti concernevano:
– l'inserimento o meno della
particella n. 359 RFD di __________, intestata a AO 1, nell'inventario
successorio, per collazione. AP 1, AP 2 e AP 3 chiedevano che tale fondo fosse
inserito nell'inventario successorio per un valore di fr. 274 300.–;
– il credito di fr. 20 000.– vantato da AP 2 e AP 3 verso la successione quale indennità per
il salario consegnato ai genitori dalla defunta madre __________.
c) Le parti hanno ora raggiunto un accordo anche
sulle questioni rimaste aperte e menzionate sub b), per cui hanno
incaricato l'avv. __________, nominata quale notaio divisore dalla Pretura di
Bellinzona con decreto 19 dicembre 2006, di
allestire il presente contratto di divisione ereditaria, che porrà fine
alla procedura di divisione;
d) Le
parti, con comunicazione congiunta di data 8 luglio 2008 alla prima Camera
civile di appello, sottoscritta dai patrocinatori delle parti, hanno già
richiesto lo stralcio della procedura d'appello.
Tutto
ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1. A tacitazione di ogni e qualsiasi
pretesa relativa alla successione fu __________ il signor AO 1 verserà, entro
10 giorni dalla firma del presente contratto da parti di tutti i coeredi,
l'importo di complessivi fr. 45 000.– in favore dei coeredi AP 1, AP 2 e AP
2, per il tramite del notaio divisore avv. __________.
2. Il
notaio divisore riverserà tale importo in favore dei signori AP 1 (per fr. 22 500.–), AP 2 (per fr. 11
250.–) e AP 3 (per fr. 11 250.–), sempre che il presente contratto sia stato validamente
sottoscritto da tutte le parti.
3. Con
la firma del presente contratto le parti riconoscono di non avere più alcuna
reciproca pretesa relativa alla successione fu __________, per cui la relativa
Comunione ereditaria è da considerarsi definitivamente sciolta.
4. Le
parti prendono atto che presso l'avv. __________ rimane depositato l'importo di
fr. 4878.75, che verrà suddiviso fra i coeredi secondo le rispettive interessenze
ereditarie, una volta che non vi saranno più pagamenti da effettuare relativi
alla successione.
In
ogni caso, nell'ipotesi in cui, in futuro, dovessero emergere ulteriori attivi/passivi
relativi alla successione a oggi né noti né prevedibili (in particolare
crediti/debiti per imposte), gli stessi verranno suddivisi/posti a carico dei
coeredi secondo le interessenze ereditarie citate sub a).
5. Per
quanto attiene alle spese di giudizio di prima e di seconda istanza le parti
suddivideranno le stesse secondo le rispettive interessenze ereditarie, mentre
che le ripetibili di prima e di seconda istanza sono compensate.
Le
spese del presente contratto sono pure a carico delle parti in ragione delle
rispettive interessenze ereditarie e verranno dedotte dall'importo di
fr. 4878.75 tuttora depositato presso il notaio divisore come indicato sub
3.
Steso in sei
copie originali, una per ciascuna parte, una per l'Ufficio imposte di
successione e di donazione di Lugano e una per l'avv. __________ __________. Di
quest'ultima verranno autenticate le firme e l'esemplare verrà tenuto in
deposito.
__________,
luglio/agosto 2008
AP 1
AO
1
__________,
in rappresentanza di AP 2
__________,
in rappresentanza di AP 3
II. L'appello
è stralciato dai ruoli per transazione.
III. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per un mezzo a carico di AO 1, per un
quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il rimanente
ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.
IV. Gli oneri
processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3000.–
e nelle spese di fr. 5300.–, con saldo da anticipare dagli attori, sono posti
per un quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il
rimanente ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.
V. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster