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Decisione

11.2006.2

Stralcio dell'appello per transazione

27 agosto 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I tre

testamenti sono stati pubblicati il 1° giugno 1990 davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona dall'esecutore testamentario, il notaio dott. __________.

B. Il

28 maggio 1991 AP 2, AP 3 e AP 1, unitamente ai di lei figli __________ __________ (1952), __________ (1953), __________ (1955) e __________ (1962), hanno

convenuto AO 1 e l'avv. __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,

chiedendo che fossero annullate delle disposizioni testa­mentarie dell'8 luglio

1988, del 25 luglio 1989 e del 29 settembre 1989 relative alla loro diseredazione,

che fosse riconosciuta a AP 1, a AP 2 e a AP 3 la rispettiva por­zione legittima

e che fossero ridotte nella giusta misura le ultime volontà di __________. I convenuti

hanno proposto di respingere la petizione. Nel corso dell'istruttoria i

convenuti hanno dichiarato di consentire all'annullamento della diseredazione. __________,

__________, __________ e __________ sono poi stati dimessi dalla lite, alla

stessa stregua dell'avv. __________.

C. Statuendo

con sentenza del 29 novembre 2005, il Pretore ha annullato le disposizioni

testamentarie di __________ relative alla diseredazione di AP 1, dei di lei

figli __________, __________, __________ e __________, come pure di AP 2 e AP 3,

ha

accolto la riduzione postulata da AP 1 nella misura

di fr. 221 819.20 (data una

porzione legittima di fr. 545 019.20), ha accolto la riduzione postulata

da AP 2 e AP 3 nella misura di fr. 110 909.60 (data una porzione

legittima di fr. 272 509.60) ciascuno, e ha ordinato la divisione dell'eredità,

precisando che la nomina del notaio divisore sarebbe avvenuta su richiesta di

parte dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di

fr. 3000.– e le spese di fr. 5300.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti

con un appello del 30 dicembre 2005 perché nel calcolo della loro porzione

legittima fosse incluso anche un credito del­l'eredità per fr. 274 000.– nei confronti

di AO 1 in seguito all'avvenuta cessione della particella n. 359 di __________,

oltre a un credito di fr. 8163.05 e un attivo di fr. 3346.–. AP 2 e AP 3

hanno instato altresì perché fosse loro riconosciuta un'indennità di fr. 10 000.– ciascuno

giusta l'art. 334 CC. Il giorno stesso gli appellanti hanno postulato la

sospensione della causa in vista di trattative volte a comporre la lite nelle

vie amichevoli, richiesta cui AO 1 ha aderito il giorno seguente. Con ordinanza

del 2 febbraio 2006 il presidente della Camera ha sospeso così la procedura di

appello fino al 30 giugno 2006, prorogando poi la sospensione fino al 30

settembre 2006.

E. Su istanza di AO 1, il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona

ha ordinato il 19 dicembre 2006 la divisione dell'eredità e ha nominato l'avv. __________

in qualità di notaio divisore. Chiamato nel frattempo a esprimersi

sull'appello, nelle sue osservazioni del 10 marzo 2008 AO 1 ha rilevato che

talune richieste di giudizio erano ormai superate, le parti avendo raggiunto un

accordo in sede di divisione. Per il resto egli ha dichiarato di “rimettersi al

giudizio” della Camera. Il 15 aprile 2008 la notaia __________ ha trasmesso alla

Camera un estratto del contratto di divisione parziale sottoscritto dagli eredi

e l'8 luglio 2008 ha chiesto in nome di questi ultimi lo stralcio dell'appello

dai ruoli per intervenuta transazione. Sollecitate dal presidente della Camera

a produrre l'accordo, il 25 agosto 2008 le parti hanno fatto seguire un

esemplare completo del documento.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza

pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il

decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli

ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la

transazione stragiudiziale conclusa dalle parti nel “luglio/agosto 2008”

ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con

richiamo), sostituendosi per volontà delle parti alla sentenza impugnata.

2.

Ciò

posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo

stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta

per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili

sono fissate e sud­divise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi transazione,

il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti medesime hanno

liberamente concordato, tanto meno in materia di ripetibili. Simile principio

trova applicazione anche nel caso in esame. Circa l'entità della tassa di

giustizia e delle spese di primo grado, esse rimangono invariate. Va

adeguatamente ridotta invece la tassa di giustizia in appello, la procedura

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Le ripetibili, come

detto, seguono il contenuto dell'accordo davanti a entrambi i gradi di giurisdizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: I. Si

prende atto del seguente

conTRATTO DI DIVISIONE EREDITARIA

fra i signori

AP 1 il __________,

coniugata, fu __________, da __________ in __________

AO 1, nato il

__________, coniugato, fu __________, da __________ in __________

AP 2, nato __________,

coniugato, di __________, da __________ in __________

AP 3, nato il

__________, coniugato, di __________, da __________ in __________

in quanto

componenti la Comunione ereditaria del signor __________, nato il __________

1900, fu __________, da e già in __________, deceduto a __________ il 19 maggio

1990.

Premesso che

a) Il

signor __________ è deceduto in data 19 maggio 1990.

Suoi

eredi risultano essere, secondo il certificato ereditario di data 28 gennaio

2002 della Pretura di Bellinzona, i signori AP 1 (interessenza di ¼), AO 1 (interessenza di ½), AP 2 (interessenza di ⅛) e AP 3 (interessenza di ⅛).

b) Le

parti hanno già sottoscritto un contratto di divisione ereditaria parziale

datato marzo 2008.

In

tale contratto le parti hanno dato atto che le questioni oggetto d'appello

dinanzi alla prima Camera civile (inc. 11.2006.2) rimanevano aperte, e meglio

come alla premessa i) di predetto contratto.

I

punti rimasti aperti concernevano:

– l'inserimento o meno della

particella n. 359 RFD di __________, intestata a AO 1, nell'inventario

successorio, per collazione. AP 1, AP 2 e AP 3 chiedevano che tale fondo fosse

inserito nell'inventario successorio per un valore di fr. 274 300.–;

– il credito di fr. 20 000.– vantato da AP 2 e AP 3 verso la successione quale indennità per

il salario consegnato ai genitori dalla defunta madre __________.

c) Le parti hanno ora raggiunto un accordo anche

sulle questioni rimaste aperte e menzionate sub b), per cui hanno

incaricato l'avv. __________, nominata quale notaio divisore dalla Pretura di

Bellinzona con decreto 19 dicembre 2006, di

allestire il presente contratto di divisione ereditaria, che porrà fine

alla procedura di divisione;

d) Le

parti, con comunicazione congiunta di data 8 luglio 2008 alla prima Camera

civile di appello, sottoscritta dai patrocinatori delle parti, hanno già

richiesto lo stralcio della procedura d'appello.

Tutto

ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. A tacitazione di ogni e qualsiasi

pretesa relativa alla successione fu __________ il signor AO 1 verserà, entro

10 giorni dalla firma del presente contratto da parti di tutti i coeredi,

l'importo di complessivi fr. 45 000.– in favore dei coeredi AP 1, AP 2 e AP

2, per il tramite del notaio divisore avv. __________.

2. Il

notaio divisore riverserà tale importo in favore dei signori AP 1 (per fr. 22 500.–), AP 2 (per fr. 11

250.–) e AP 3 (per fr. 11 250.–), sempre che il presente contratto sia stato validamente

sottoscritto da tutte le parti.

3. Con

la firma del presente contratto le parti riconoscono di non avere più alcuna

reciproca pretesa relativa alla successione fu __________, per cui la relativa

Comunione ereditaria è da considerarsi definitivamente sciolta.

4. Le

parti prendono atto che presso l'avv. __________ rimane depositato l'importo di

fr. 4878.75, che verrà suddiviso fra i coeredi secondo le rispettive interessenze

ereditarie, una volta che non vi saranno più pagamenti da effettuare relativi

alla successione.

In

ogni caso, nell'ipotesi in cui, in futuro, dovessero emergere ulteriori attivi/passivi

relativi alla successione a oggi né noti né prevedibili (in particolare

crediti/debiti per imposte), gli stessi verranno suddivisi/posti a carico dei

coeredi secondo le interessenze ereditarie citate sub a).

5. Per

quanto attiene alle spese di giudizio di prima e di seconda istanza le parti

suddivideranno le stesse secondo le rispettive interessenze ereditarie, mentre

che le ripetibili di prima e di seconda istanza sono compensate.

Le

spese del presente contratto sono pure a carico delle parti in ragione delle

rispettive interessenze ereditarie e verranno dedotte dall'importo di

fr. 4878.75 tuttora depositato presso il notaio divisore come indicato sub

3.

Steso in sei

copie originali, una per ciascuna parte, una per l'Ufficio imposte di

successione e di donazione di Lugano e una per l'avv. __________ __________. Di

quest'ultima verranno autenticate le firme e l'esemplare verrà tenuto in

deposito.

__________,

luglio/agosto 2008

AP 1

AO

1

__________,

in rappresentanza di AP 2

__________,

in rappresentanza di AP 3

II. L'appello

è stralciato dai ruoli per transazione.

III. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per un mezzo a carico di AO 1, per un

quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il rimanente

ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.

IV. Gli oneri

processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3000.–

e nelle spese di fr. 5300.–, con saldo da anticipare dagli attori, sono posti

per un quarto a carico di AP 1, per un ottavo a carico di AP 2 e per il

rimanente ottavo a carico di AP 3. Le ripetibili sono compensate.

V. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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