11.2006.20
Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
25 gennaio 2008Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.20
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, ICCA
Titolo:
Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
art. 125 CC
Incarto n.
11.2006.20
Lugano
25 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.114 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 17 giugno 1999 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 febbraio
2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27
gennaio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con
le osservazioni all'appello del 15 gennaio 2008;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1952), divorziato, ed AO 1 (1966), cittadina russa anch'essa divorziata, si
sono sposati a __________ il 6 giugno 1997. Dal matrimonio è nata K__________,
il
16 gennaio 1998. Il marito, meccanico, lavora per la __________ di __________.
La moglie, diplomata in economia all'Università di San Pietroburgo, non
esercita attività lucrativa, salvo eseguire sporadiche traduzioni per la
Polizia cantonale. I coniugi hanno interrotto la vita in comune nel maggio del
1999.
B. Il
17 giugno 1999 AO 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando
l'omologazione di una convenzione firmata il 19 maggio
1999 con cui il marito si impegnava a versare per la figlia un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili fino al sesto anno d'età, di fr. 980.– dal
settimo al dodicesimo, di fr. 1040.– dal tredicesimo al sedicesimo e di fr. 1300.–
fino all'indipendenza economica, senza contributi per la moglie. Il convenuto ha aderito alla petizione con risposta del 13 luglio 1999. Le parti
si sono poi riconciliate e hanno ripreso la vita in comune, sicché il 28
luglio 1999 la procedura è stata sospesa.
C. Il 28 giugno 2000 AO 1 ha postulato la riattivazione della causa.
Il 30 giugno 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni
per adeguare le conclusioni all'entrata in vigore del nuovo diritto. Nel suo memoriale
del 13 luglio 2000 AO 1 ha confermato la richiesta di divorzio, rivendicando – in
parziale modifica della convenzione sottoscritta a suo tempo – l'affidamento
della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare
di
fr. 500.– mensili per sé fino al compimento del sedicesimo anno di età della figlia e uno di
fr. 800.–, fr. 980.–, fr. 1040.– e fr. 1300.– mensili
secondo le fasce d'età (oltre al 50% di eventuali spese straordinarie) per K__________,
il riparto a metà delle prestazioni di libero passaggio, la liquidazione del
regime matrimoniale e il versamento di una provvigione ad litem di fr.
2000.–, subordinatamente l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
AP 1 non ha presentato nuove conclusioni. Il 28 settembre 2000 l'attrice ha
modificato le sue domande, chiedendo un contributo per sé di fr. 2534.– mensili
fino al settimo compleanno della figlia e di fr. 900.– mensili fino al sedicesimo.
D. In
esito a un'istanza presentata da AO 1 il 28 settembre 2000, con decreto cautelare
del 14 dicembre 2000 il Pretore ha fissato in fr. 1468.– mensili il contributo
alimentare per l'istante e in fr. 700.– mensili quello per K__________ (assegno
familiare compreso). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato
parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 febbraio 2002 ha
ridotto il contributo provvisionale per l'istante a fr. 410.– mensili, pur aumentando
quello per la figlia a fr. 1425.– mensili (inc. 11.2001.5).
E. Esperita
l'istruttoria di merito, i coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 17 agosto 2005 AO 1 ha riaffermato
le sue domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per la
figlia a fr. 1410.–, fr. 1630.–, fr. 1862.50 e fr. 2020.– mensili secondo
le fasce d'età. Nel suo allegato del 25 agosto 2005 AP 1 ha ribadito le
sue domande, offrendo un contributo alimentare per la sola figlia di fr.
1335.– mensili fino al dodicesimo compleanno e di fr. 1400.– mensili fino alla
maggiore età.
F. Statuendo
con sentenza del 27 gennaio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre
(riservato il diritto di visita del padre), ha accertato l'avvenuta
liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto ai coniugi il vicendevole diritto
alla metà della prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la
fissazione del relativo ammontare), ha stabilito un contributo alimentare per
la moglie di
fr. 900.– mensili fino al 1° febbraio 2014 e uno per la figlia di
fr.
1335.– mensili fino al 15 marzo 2008, rispettivamente di fr. 1475.– mensili fino
al 15 marzo 2010, di fr. 1675.– mensili fino al 15 marzo 2014 e di fr. 1845.–
mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, con
possibilità di dedurre l'assegno familiare nel caso in
cui questo fosse percepito dalla madre. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 febbraio 2006
per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio
del Pretore sia riformato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per
la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 700.– mensili. Nelle sue
osservazioni del 15 gennaio 2008, limitate per ordinanza del giudice delegato all'accertamento
del fabbisogno minimo dell'appellate, AO 1 ha postulato il rigetto
dell'appello, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. La
procedura di divorzio è quella ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC e la sentenza
può essere appellata nel termine di venti giorni (art. 423b cpv. 1
CPC). In concreto la sentenza è stata intimata venerdì 27 gennaio 2006 ed è pervenuta
a AP 1 lunedì 30 gennaio 2006. Il termine per appellare è cominciato a
decorrere così martedì 31 gennaio 2006 ed è scaduto domenica 19 febbraio 2006,
protraendosi fino a lunedì 20 febbraio 2006 in ossequio all'art. 131 cpv. 3
CPC. Datato 17 febbraio 2007 ma consegnato all'ufficio postale di Lugano il 20
febbraio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello è dunque
tempestivo.
2. Litigiosi rimangono, in appello i contributi alimentari per moglie e
figlia. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e
ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg.
consid. 1).
3. Fatti
nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv.
1 prima frase CC, purché siano addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con
la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b
cpv. 2 CPC). Al suo memoriale il convenuto acclude una dichiarazione del 6
febbraio 2006 rilasciata dalla __________, un certificato medico del dott. __________,
uno della dott. __________ e un estratto del conto “partecipazione ai costi
2005” della Helsana, che sono quindi ricevibili. Sulla rilevanza di tali
documenti ai fini del giudizio si tornerà in appresso.
4. Nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha accertato il
reddito del marito in fr. 5780.90 mensili e il rispettivo fabbisogno minimo in
fr. 2880.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 324.–, spese di trasferta
fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 30.80, tassa
rifiuti fr. 11.65, imposte fr. 214.–). Quanto alla moglie, egli ne ha constatato
il guadagno in fr. 400.– mensili come traduttrice, mentre ha scartato
l'ipotesi di un reddito più elevato, l'interessata dovendo accudire la figlia
di sette anni. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr.
2042.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
fr. 514.40 già dedotta la quota della figlia, premio della cassa malati fr. 75.90,
spese mediche fr. 90.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 35.80,
tassa rifiuti fr. 11.65. imposte fr. 65.–). Infine il fabbisogno in denaro di K__________ è stato
fissato in fr. 1255.– mensili fino al 15 marzo (recte:
gennaio) 2008, in fr. 1475.– mensili
fino al 15 marzo (recte: gennaio) 2010, in fr. 1675.– mensili fino al 15
marzo (recte: gennaio) 2014 e di fr. 1895.– mensili dopo di allora. Sulla
base di tali risultanze il Segretario assessore ha stabilito così il contributo
alimentare per la moglie in fr. 900.– mensili fino al 1° febbraio 2014 (come
lei postulava) e quello per la figlia in fr. 1335.– mensili fino al 15 gennaio
2008 (come proponeva il padre), rispettivamente in fr. 1475.–, fr. 1675.– e fr.
1845.– mensili secondo le fasce d'età della beneficiaria e la capacità
lucrativa della madre.
5. L'appellante
contesta il reddito imputatogli dal primo giudice in fr. 5780.90 mensili,
rilevando di essere completamente inabile al lavoro dal 5 febbraio 2004, sicché
il suo stipendio si è ridotto ormai a fr. 4626.75 mensili netti, assegno
familiare compreso. In realtà gli atti non consentono di riscontrare con
ragionevole sicurezza un'invalidità definitiva. Dai certificati medici prodotti
in appello risulta che l'interessato soffre di varie malattie, tra cui una
sindrome depressiva grave. La dott. __________ prospettava nondimeno una
ripresa dell'attività lucrativa al 50% dal 20 febbraio 2006 (dichiarazione del
6 febbraio 2006). Per di più, l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità
lucrativa permanente presuppone, per principio, una valutazione specialistica
(I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001, consid. 4), in difetto di
che non è seriamente possibile prevedere con sufficiente affidabilità l'evolvere
della situazione (Gloor/
Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC).
Fondate su eventi successivi alla sentenza di divorzio,
le argomentazione dell'appellante circa il suo stato di salute a medio-lungo
termine avrebbero richiesto un'istruttoria specifica e avrebbero giustificato, se
mai, una modifica dell'assetto cautelare fino al momento in cui il giudizio di
merito fosse passato in giudicato, rispettivamente l'avvio di un'azione di
modifica a norma degli art. 129 e 134 CC nell'ambito della quale si sarebbero
potuti compiere i relativi accertamenti. Non trovano sufficiente conforto invece
nel materiale processuale odierno. Al riguardo la sentenza del Pretore resiste
dunque alla critica.
6. Per
quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sottolinea che questa
ha una formazione universitaria in economia, gode di buona salute ed è stata
considerata collocabile al 100% dal competente Ufficio regionale già nel 1999.
Ritiene pertanto che essa potrebbe guadagnare almeno fr. 2500.– mensili come traduttrice.
a) I criteri per l'erogazione
di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Segretario assessore
(sentenza impugnata, consid. 7.2). Si rammenti soltanto che, dovendosi decidere
se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art.
125 cpv. 1 e 2 CC, occorre distinguere secondo la durata del matrimonio. Nel
caso – come in concreto – di un matrimonio breve (meno di 5 anni), fa stato per
il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie
tutto quanto la moglie può pretendere è dunque di essere reintegrata
nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata,
senza dimenticare che la nascita di K__________
ne limita ormai la potenzialità di reddito e che di ciò occorre tenere conto. Comunque sia, a titolo di contributo
alimentare l'interessata postula la semplice copertura del fabbisogno minimo. Al
proposito non giova pertanto dilungarsi.
b) Ciò
premesso, al proprio fabbisogno minimo deve provvedere anzitutto l'interessata (DTF
129 III 8 consid. 3.1). L'entità di un obbligo di mantenimento dipende invero
dalle necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si
può pretendere da lui per sovvenire al proprio “debito mantenimento”,
in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o
di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). Ora, di regola
il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona
volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa
stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4).
Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il
creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III
542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in
effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
c) Fra
Fatti
i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del
coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai
figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Di norma un coniuge con figli può essere
tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale
al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà
raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli
imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10
consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di
giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza
del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in:
FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer,
op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).
d) In
concreto K__________ ha 10 anni, sicché alla moglie non può essere imposto – di
massima – un grado d'occupazione superiore al 50%. Del resto essa non risulta
avere mai lavorato a tempo pieno, per quanto possa essere stata iscritta ai
ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa al 100%. Quanto al
reddito, l'appellante sostiene che costei potrebbe riprendere l'attività di
traduttrice e conseguire un reddito di almeno fr. 2500.– mensili. L'asserto
dell'appellante si esaurisce nondimeno in semplici affermazioni. A parte il
fatto che l'interessata sembra essere in grado di eseguire traduzioni solo dal
russo, nulla è dato di sapere sulle reali possibilità di guadagno in quel
settore. Lavorando per lo Stato essa ha ricevuto tra il marzo e il giugno del 2005
un compenso medio di fr. 400.– mensili (interrogatorio formale del 12 luglio
2005, risposta n. 4), che è il reddito accertato dal primo giudice. Nulla
dimostra che essa abbia la concreta possibilità di guadagnare di più. Anche su
questo punto l'appello manca di consistenza.
7. L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo da fr.
2880.45 a fr. 3987.50 mensili. Le singole voci di spesa vanno vagliate
separatamente.
a)
Per quanto riguarda la locazione, il Segretario assessore
ha computato nel fabbisogno minimo fr. 1000.– mensili. Dagli atti parrebbe
emergere che il convenuto pagasse in un primo tempo fr. 1268.– mensili (oltre a
fr. 150.– di spese accessorie) di pigione per un appartamento di tre locali e
mezzo a Camorino (doc. 2). Dal conteggio definitivo si evince tuttavia un
canone effettivo di fr. 828.– mensili, più spese accessorie per fr. 150.– e una
spesa per il garage di fr. 125.– (doc. 16), onde complessivi fr. 1103.– mensili.
In proposito la rivendicazione si rivela pertanto legittima.
b) Per quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati,
il Segretario assessore non le ha ammesse poiché non sufficientemente
documentate. L'appellante produce nondimeno in questa sede un estratto rilasciatogli
dalla propria assicurazione, il quale attesta una partecipazione alle spese
mediche di fr. 977.70 per il 2005. In simili circostanze si giustifica così di
riconoscere un esborso medio di fr. 108.– mensili, pari all'ammontare della
franchigia legale (fr. 600.– annui) e all'importo massimo della partecipazione
alle spese (fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD II-2004 pag. 589
consid. 8c).
c)
Quanto alle imposte, l'appellante chiede di
aumentarle a
fr. 350.– mensili per rapporto ai fr. 214.– mensili riconosciuti dal
primo giudice. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione,
sicché il memoriale disattende i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato irricevibile. Per di più, dandosi
debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di
mantenimento, l'onere fiscale va tralasciato (DTF 126 III 356, 127 III 70). In
concreto, come si vedrà in appresso, si tenesse conto di tale aggravio,
l'interessato non sarebbe in grado di onorare integralmente i contributi alimentari
a suo carico. Dal suo fabbisogno l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio.
d)
A proposito dei debiti l'appellante ribadisce che
occorre considerare quelli contratti durante il matrimonio. Omette però di indicare
quanto concretamente andrebbe riconosciuto. Anche al riguardo l'appello si
rivela così improponibile per difetto di motivazione.
e) Per
quanto attiene alle spese di trasferta, l'appellante chiede di riconoscergli,
oltre alle trasferte, fr. 65.– mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione
contro la responsabilità civile. Se non che, l'importo di fr. 200.– inserito dal
primo giudice nel fabbisogno già comprende quanto l'interessato rivendica (decreto
cautelare del 14 dicembre 2000, pag. 4 consid. 8 con riferimento alla risposta
orale del 28 settembre 2000; verbali, pag. 2).
f) In merito al contributo alimentare dovuto alla prima moglie, non
ammesso dal primo giudice, dagli atti risulta che in seguito al divorzio
pronunciato il 9 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona l'appellante
è stato condannato a versare a __________ (1949) un contributo di fr. 1500.– mensili
giusta l'art. 152 vCC (inc. OA.1996.494, richiamato), ridotto il 22 maggio 2001
a fr. 530.– mensili dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (doc. 23).
Contrariamente all'assunto del Segretario assessore, dunque, la pretesa è
sufficientemente documentata. Certo, nella precedente sentenza del 14 febbraio
2002 questa Camera non
aveva
ravvisato elementi sufficienti a sostegno dell'obbligo (consid. 7), ma l'istruttoria
odierna è meglio circostanziata. Né consta che la pensione sia stata – per
avventura – soppressa o che __________ vi abbia rinunciato. Risulta se mai che essa ha tentato di incassarla nelle
vie esecutive (doc. 26).
Si
aggiunga che in caso di divorzio gli obblighi alimentari di un debitore
verso la seconda moglie non prevalgono sulle spettanze della prima moglie (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 444 n. 08.23; Schwenzer, FamKommentar, op. cit, n. 29 ad
art. 125 CC). D'alto lato il contributo in
favore della prima moglie è estraneo all'attuale bilancio familiare, che comprende
unicamente il fabbisogno della seconda moglie e quello della figlia comune. Al
contributo per la prima moglie, in altri termini, il marito divorziato deve provvedere
con il proprio margine disponibile. Né la seconda moglie può pretendere di
vedersi garantire in ogni modo la copertura del fabbisogno suo e della figlia.
Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione del marito va suddivisa
proporzionalmente tra gli aventi diritto.
g) Ne
segue che in definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante va fissato in fr. 2877.45.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 1103.–, premio della cassa malati fr. 324.–, spese
mediche fr. 108.–, spese di trasferta fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia
domestica fr. 30.80, tassa rifiuti fr. 11.65).
8. L'appellante contesta il fabbisogno minimo della moglie, dal quale
chiede di togliere l'importo di fr. 90.– per spese mediche, la partecipazione a
tali spese riferendosi al 2004 ed essendo già stata pagata. Ora, il costo di
cure mediche va inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato ove appaia
verosimile (DTF 112
Considerandi
II
404.
consid. 6) e duraturo (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003
I 193). In concreto l'interessata soffre, oltre a insufficienza valvolare
aortica, di ipertirodismo su morbo di Basedow, che dopo una terapia di quattro
anni necessita ancora di cure (doc. FF). Sussistono dunque
costi straordinari e ricorrenti che a ragione il Segretario assessore ha riconosciuto
e il cui ammontare non è per altro contestato.
9.
Sulla base di quanto precede la situazione economica della famiglia
dopo il divorzio si presenta come segue. Il marito ha entrate
per fr. 5780.90 mensili con le quali deve far fronte al
proprio fabbisogno minimo di fr. 2877.– mensili, conservando un margine
disponibile di fr. 2905.–
mensili (arrotondati). La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2042.75 che può coprire parzialmente, fino al 1° febbraio 2014, mettendo a
frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1100.–
mensili). La figlia ha un fabbisogno in denaro di fr. 1475.– mensili fino al 15
gennaio 2010, di fr. 1675.– mensili fino al 15 gennaio 2014 e di fr. 1845.–
mensili fino alla maggiore età o al termine della
formazione professionale.
Giovi
rilevare nondimeno che per quanto riguarda i contributi alimentari fissati dal
primo giudice sino al 15 gennaio 2008 l'appello è divenuto senza oggetto. Fino
al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, in effetti, il
mantenimento di moglie e figli continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale
(Gloor in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b; RtiD
I-2006 pag. 669 consid. 4). Il pronunciato odierno vale dunque dal passaggio in
giudicato della presente sentenza. Ora, con la sua
disponibilità di
fr. 2905.–
mensili l'appellante sarebbe in grado di versare i contributi alimentari fissati
dal Segretario assessore fino al 15 gennaio 2010 (complessivi fr. 2375.– mensili),
così come il contributo per la prima moglie (fr. 530.– mensili). Dal 16 gennaio
2010.
al 15 gennaio 2014 però il suo obbligo contributivo aumenta a complessivi
fr. 3105.– mensili. Non avendo egli risorse sufficienti, la somma a sua disposizione
va ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto come segue:
contributo per l'attrice: fr. 900.– x (2905
: 3105) = fr. 845.– mensili;
contributo per K__________: fr. 1675.– x
(2905 : 3105) = fr. 1565.– mensili;
contributo
per __________: fr. 530.– x (2905 : 3105) = fr. 495.– mensili.
In seguito, e fino alla maggiore età (o alla fine della formazione professionale)
della figlia la disponibilità dell'appellante, che non deve più versare contributi
per la moglie, consente di far fronte per intero al mantenimento di K__________
(fr. 1845.– mensili). In ultima analisi l'appello deve dunque
essere accolto entro questi limiti.
10.
Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista tuttavia che l'appellante
esce vittorioso solo in misura limitata (da fr. 900.– a fr. 845.– mensili per
la moglie e da fr. 1675.– mensili a fr. 1565.– mensili per la figlia) e solo
tra il 16 gennaio 2010 e il 15 gennaio 2014. Quanto al contributo alimentare
fino al 15 gennaio 2008, l'appello è – come detto – divenuto senza oggetto. Non
fosse diventato tale, esso non avrebbe avuto verosimilmente possibilità di
successo, poiché a quel momento la disponibilità dell'appellante bastava
apparentemente per garantire i contributi alimentari fissati dal primo giudice.
In condizioni del genere risulta equo soprassedere al prelievo della quota
(trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e porre oneri processuali ridotti
a carico dell'appellante. L'esito del giudizio
odierno
non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle
ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa merita
di essere accolta, il convenuto versando in grave ristrettezza e l'appello
risultando provvisto fin
dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto
da AO 1, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe la domanda senza
oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si
giustifica nondimeno di ammettere sin d'ora l'interessata a tale beneficio (DTF
122.
I 322), la sua resistenza all'appello non potendosi dire priva sin
dall'inizio di ogni seria possibilità di successo.
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.
30.
000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie
(fr. 900.– mensili fino al 31 gennaio 2014).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AP 1 è tenuto a versare a
AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 900.– mensili fino
al 15 gennaio 2010 e
fr. 845.– mensili dopo di allora, fino
al 31 gennaio 2014.
Il contributo sarà adeguato
al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio
2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre
precedente in base all'indice del novembre 2007.
6. AP 1 è tenuto a versare a
AP 1anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari
per la figlia K__________ (comprensivi dell'assegno familiare):
fr. 1475.– mensili fino
al 16 gennaio 2010;
fr. 1565.– mensili dal 17 gennaio 2010
al 15 gennaio 2014 e
fr. 1845.– mensili dopo di allora,
fino alla maggiore età.
Nel caso in cui,
compiuta la maggiore età, la figlia non avesse ancora ultimato la formazione professionale,
il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione,
secondo l'art. 277 cpv. 2 CC, riservato l'art. 276 cpv. 3 CC.
Il contributo sarà
adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il
1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del
novembre precedente in base all'indice del novembre 2007.
Qualora gli assegni
familiari fossero percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà
dedotto dal contributo alimentare.
Eventuali spese
straordinarie per la figlia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno tra i
genitori, fermo restando che il padre dovrà dare preventivamente il suo accordo.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 1
IV. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 2.
V. Intimazione
a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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