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Decisione

11.2006.20

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio

25 gennaio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del

coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai

figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Di norma un coniuge con figli può essere

tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale

al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà

raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli

imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10

consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di

giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza

del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in:

FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer,

op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).

d) In

concreto K__________ ha 10 anni, sicché alla moglie non può essere imposto – di

massima – un grado d'occupazione superiore al 50%. Del resto essa non risulta

avere mai lavorato a tempo pieno, per quanto possa essere stata iscritta ai

ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa al 100%. Quanto al

reddito, l'appellante sostiene che costei potrebbe riprendere l'attività di

traduttrice e conseguire un reddito di almeno fr. 2500.– mensili. L'asserto

dell'appellante si esaurisce nondimeno in semplici affermazioni. A parte il

fatto che l'interessata sembra essere in grado di eseguire traduzioni solo dal

russo, nulla è dato di sapere sulle reali possibilità di guadagno in quel

settore. Lavorando per lo Stato essa ha ricevuto tra il marzo e il giugno del 2005

un compenso medio di fr. 400.– mensili (interrogatorio formale del 12 luglio

2005, risposta n. 4), che è il reddito accertato dal primo giudice. Nulla

dimostra che essa abbia la concreta possibilità di guadagnare di più. Anche su

questo punto l'appello manca di consistenza.

7. L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo da fr.

2880.45 a fr. 3987.50 mensili. Le singole voci di spesa vanno vagliate

separatamente.

a)

Per quanto riguarda la locazione, il Segretario assessore

ha computato nel fabbisogno minimo fr. 1000.– mensili. Dagli atti parrebbe

emergere che il convenuto pagasse in un primo tempo fr. 1268.– mensili (oltre a

fr. 150.– di spese accessorie) di pigione per un appartamento di tre locali e

mezzo a Camorino (doc. 2). Dal conteggio definitivo si evince tuttavia un

canone effettivo di fr. 828.– mensili, più spese accessorie per fr. 150.– e una

spesa per il garage di fr. 125.– (doc. 16), onde complessivi fr. 1103.– mensili.

In proposito la rivendicazione si rivela pertanto legittima.

b) Per quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati,

il Segretario assessore non le ha ammesse poiché non sufficientemente

documentate. L'appellante produce nondimeno in questa sede un estratto rilasciatogli

dalla propria assicurazione, il quale attesta una partecipazione alle spese

mediche di fr. 977.70 per il 2005. In simili circostanze si giustifica così di

riconoscere un esborso medio di fr. 108.– mensili, pari all'ammontare della

franchigia legale (fr. 600.– annui) e all'importo massimo della partecipazione

alle spese (fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD II-2004 pag. 589

consid. 8c).

c)

Quanto alle imposte, l'appellante chiede di

aumentarle a

fr. 350.– mensili per rapporto ai fr. 214.– mensili riconosciuti dal

primo giudice. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione,

sicché il memoriale disattende i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato irricevibile. Per di più, dandosi

debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di

mantenimento, l'onere fiscale va tralasciato (DTF 126 III 356, 127 III 70). In

concreto, come si vedrà in appresso, si tenesse conto di tale aggravio,

l'interessato non sarebbe in grado di onorare integralmente i contributi alimentari

a suo carico. Dal suo fabbisogno l'onere fiscale va quindi stralciato d'ufficio.

d)

A proposito dei debiti l'appellante ribadisce che

occorre considerare quelli contratti durante il matrimonio. Omette però di indicare

quanto concretamente andrebbe riconosciuto. Anche al riguardo l'appello si

rivela così improponibile per difetto di motivazione.

e) Per

quanto attiene alle spese di trasferta, l'appellante chiede di riconoscergli,

oltre alle trasferte, fr. 65.– mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione

contro la responsabilità civile. Se non che, l'importo di fr. 200.– inserito dal

primo giudice nel fabbisogno già comprende quanto l'interessato rivendica (decreto

cautelare del 14 dicembre 2000, pag. 4 consid. 8 con riferimento alla risposta

orale del 28 settembre 2000; verbali, pag. 2).

f) In merito al contributo alimentare dovuto alla prima moglie, non

ammesso dal primo giudice, dagli atti risulta che in seguito al divorzio

pronunciato il 9 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona l'appellante

è stato condannato a versare a __________ (1949) un contributo di fr. 1500.– mensili

giusta l'art. 152 vCC (inc. OA.1996.494, richiamato), ridotto il 22 maggio 2001

a fr. 530.– mensili dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (doc. 23).

Contrariamente all'assunto del Segretario assessore, dunque, la pretesa è

sufficientemente documentata. Certo, nella precedente sentenza del 14 febbraio

2002 questa Camera non

aveva

ravvisato elementi sufficienti a sostegno dell'obbligo (consid. 7), ma l'istruttoria

odierna è meglio circostanziata. Né consta che la pensione sia stata – per

avventura – soppressa o che __________ vi abbia rinunciato. Risulta se mai che essa ha tentato di incassarla nelle

vie esecutive (doc. 26).

Si

aggiunga che in caso di divorzio gli obblighi alimentari di un debitore

verso la seconda moglie non prevalgono sulle spettanze della prima moglie (Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 444 n. 08.23; Schwenzer, FamKommentar, op. cit, n. 29 ad

art. 125 CC). D'alto lato il contributo in

favore della prima moglie è estraneo all'attuale bilancio familiare, che comprende

unicamente il fabbisogno della seconda moglie e quello della figlia comune. Al

contributo per la prima moglie, in altri termini, il marito divorziato deve provvedere

con il proprio mar­gine disponibile. Né la seconda moglie può pretendere di

vedersi garantire in ogni modo la copertura del fabbisogno suo e della figlia.

Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione del marito va suddivisa

proporzionalmente tra gli aventi diritto.

g) Ne

segue che in definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante va fissato in fr. 2877.45.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.–, locazione fr. 1103.–, premio della cassa malati fr. 324.–, spese

mediche fr. 108.–, spese di trasferta fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia

domestica fr. 30.80, tassa rifiuti fr. 11.65).

8. L'appellante contesta il fabbisogno minimo della moglie, dal quale

chiede di togliere l'importo di fr. 90.– per spese mediche, la partecipazione a

tali spese riferendosi al 2004 ed essendo già stata pagata. Ora, il costo di

cure mediche va inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato ove appaia

verosimile (DTF 112

Considerandi

II

404.

consid. 6) e duraturo (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003

I 193). In concreto l'interessata soffre, oltre a insufficienza valvolare

aortica, di ipertirodismo su morbo di Basedow, che dopo una terapia di quattro

anni necessita ancora di cure (doc. FF). Sussistono dunque

costi straordinari e ricorrenti che a ragione il Segretario assessore ha riconosciuto

e il cui ammontare non è per altro contestato.

9.

Sulla base di quanto precede la situazione economica della famiglia

dopo il divorzio si presenta come segue. Il marito ha entrate

per fr. 5780.90 mensili con le quali deve far fronte al

proprio fabbisogno minimo di fr. 2877.– mensili, conservando un margine

disponibile di fr. 2905.–

mensili (arrotondati). La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2042.75 che può coprire parzialmente, fino al 1° febbraio 2014, mettendo a

frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1100.–

mensili). La figlia ha un fabbisogno in denaro di fr. 1475.– mensili fino al 15

gennaio 2010, di fr. 1675.– mensili fino al 15 gennaio 2014 e di fr. 1845.–

mensili fino alla maggiore età o al termine della

formazione professionale.

Giovi

rilevare nondimeno che per quanto riguarda i contributi ali­mentari fissati dal

primo giudice sino al 15 gennaio 2008 l'appello è divenuto senza oggetto. Fino

al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, in effetti, il

mantenimento di moglie e figli continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale

(Gloor in: Basler Kommentar, 2ª

edi­zione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b; RtiD

I-2006 pag. 669 consid. 4). Il pronunciato odierno vale dunque dal passaggio in

giudicato della presente sentenza. Ora, con la sua

disponibilità di

fr. 2905.–

mensili l'appellante sarebbe in grado di versare i contributi alimentari fissati

dal Segretario assessore fino al 15 gennaio 2010 (complessivi fr. 2375.– mensili),

così come il contributo per la prima moglie (fr. 530.– mensili). Dal 16 gennaio

2010.

al 15 gennaio 2014 però il suo obbligo contributivo aumenta a complessivi

fr. 3105.– mensili. Non avendo egli risorse sufficienti, la somma a sua disposizione

va ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto come segue:

contributo per l'attrice: fr. 900.– x (2905

: 3105) = fr. 845.– mensili;

contributo per K__________: fr. 1675.– x

(2905 : 3105) = fr. 1565.– mensili;

contributo

per __________: fr. 530.– x (2905 : 3105) = fr. 495.– mensili.

In seguito, e fino alla maggiore età (o alla fine della formazione professionale)

della figlia la disponibilità dell'appellante, che non deve più versare contributi

per la moglie, consente di far fronte per intero al mantenimento di K__________

(fr. 1845.– mensili). In ultima analisi l'appello deve dunque

essere accolto entro questi limiti.

10.

Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista tuttavia che l'appellante

esce vittorioso solo in misura limitata (da fr. 900.– a fr. 845.– mensili per

la moglie e da fr. 1675.– mensili a fr. 1565.– mensili per la figlia) e solo

tra il 16 gennaio 2010 e il 15 gennaio 2014. Quanto al contributo alimentare

fino al 15 gennaio 2008, l'appello è – come detto – divenuto senza oggetto. Non

fosse diventato tale, esso non avrebbe avuto verosimilmente possibilità di

successo, poiché a quel momento la disponibilità dell'appellante bastava

apparentemente per garantire i contributi alimentari fissati dal primo giudice.

In condizioni del genere risulta equo soprassedere al prelievo della quota

(trascurabile) che andrebbe a carico di AO 1 e porre oneri processuali ridotti

a carico dell'appellante. L'esito del giudizio

odierno

non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle

ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa merita

di essere accolta, il convenuto versando in grave ristrettezza e l'appello

risultando provvisto fin

dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quel che riguarda l'analogo beneficio richiesto

da AO 1, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe la domanda senza

oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si

giustifica nondimeno di ammettere sin d'ora l'interessata a tale beneficio (DTF

122.

I 322), la sua resistenza all'appello non potendosi dire priva sin

dall'inizio di ogni seria possibilità di successo.

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.

30.

000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie

(fr. 900.– mensili fino al 31 gennaio 2014).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5. AP 1 è tenuto a versare a

AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 900.– mensili fino

al 15 gennaio 2010 e

fr. 845.– mensili dopo di allora, fino

al 31 gennaio 2014.

Il contributo sarà adeguato

al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio

2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre

precedente in base all'indice del no­vembre 2007.

6. AP 1 è tenuto a versare a

AP 1anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari

per la figlia K__________ (comprensivi dell'assegno familiare):

fr. 1475.– mensili fino

al 16 gennaio 2010;

fr. 1565.– mensili dal 17 gennaio 2010

al 15 gennaio 2014 e

fr. 1845.– mensili dopo di allora,

fino alla maggiore età.

Nel caso in cui,

compiuta la maggiore età, la figlia non avesse ancora ultimato la formazione professionale,

il contributo alimentare sarà dovuto fino al termine di tale formazione,

secondo l'art. 277 cpv. 2 CC, riservato l'art. 276 cpv. 3 CC.

Il contributo sarà

adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il

1° gennaio 2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del

novembre precedente in base all'indice del no­vembre 2007.

Qualora gli assegni

familiari fossero percepiti direttamente dalla madre, il relativo ammontare sarà

dedotto dal contributo alimentare.

Eventuali spese

straordinarie per la figlia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno tra i

genitori, fermo restando che il padre dovrà dare preventivamente il suo accordo.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 450.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per

ripetibili.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1

IV. AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 2.

V. Intimazione

a:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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