11.2006.21
Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Appello contro un decreto che obbliga l'attrice a versare una cauzione processuale.
27 novembre 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.21
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, ICCA
Titolo:
Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria.
Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria.
Appello contro un decreto che obbliga l'attrice a versare una cauzione processuale.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUZIONE
CAUZIONE PROCESSUALE
SPESE E RIPETIBILI
art. 153 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 35 LAG
Incarto n.
11.2006.21
Lugano
27 novembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.21 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 22 settembre 2005 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall' PA 1 ),
giudicando ora sul decreto del 9 febbraio
2006 con cui all'attrice è stato
ordinato di prestare una cauzione processuale e sulla richiesta di
assistenza giudiziaria introdotta dall'attrice il 10 novembre 2005;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 15 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9
febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Blenio;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Se
dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2006 presen-tato da AP 1 contro il
decreto emesso il 9 febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore del Distretto di Blenio;
4.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1908), domiciliato a __________, è deceduto a __________
il 16 febbraio 1999, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono i figli AO 1 (detta
__________) e AO 2 (detto __________) __________ insieme con AP 1 (unica erede della
di lui moglie __________, deceduta il 21 febbraio 2002). Il 14 gennaio 2004 AP
1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità.
Con sentenza (“decreto”) del 16 marzo 2004, emesso in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________
in qualità di notaio divisore. Il 25 agosto 2005 quest'ultima ha trasmesso
l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra gli eredi. AO 1 e AO 2
si sono visti così assegnare dal Pretore supplente, il 6 settembre 2005, un
termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la
procedura accelerata.
B. AO 1
e AO 2 non hanno promosso causa. Ha intentato causa contro gli altri eredi
invece AP 1, chiedendo il 22 settembre 2005 che nell'inventario della
successione fosse inserita la particella n. 297 RFD di __________ per un valore
di fr. 960 000.–, la particella n. 662 per un valore di fr. 1000.–, le
particelle n. 97, 441, 636 A e B, 778 e 862 per un valore da determinare
mediante perizia, “gli oggetti ed i beni della lista di inventario di cui al
doc. B”, i conti bancari “sui quali confluivano le rendite AVS e le pensioni”
degli altri eredi, come pure un suo credito di fr. 25 000.–. Con risposta del
28 ottobre 2005 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la petizione in ordine
e nel merito, chiedendo inoltre che l'attrice fosse tenuta a prestare cauzione
per il rimborso delle spese e delle ripetibili. Il 10 novembre 2005 l'attrice
ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza
preliminare del 28 novembre 2005, limitata all'esame della tempestività della
petizione, le parti si sono confermate nei loro punti di vista. L'attrice si è
opposta altresì, alla discussione sulla cauzione indetta quello stesso giorno,
a prestare qualsiasi deposito. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale
del 17 gennaio 2006 sull'eccezione d'ordine e sulla domanda di cauzione le
parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo con decisione del
9 febbraio 2006, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha negato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto
dello stesso giorno l'ha obbligata a versare entro
il 28 febbraio 2006 una cauzione processuale di
fr. 13 000.–. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta
a rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili.
D. Insorta
il 15 febbraio 2006 con un ricorso contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria, AP 1 postula il beneficio litigioso e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. Parallelamente essa impugna il decreto del Segretario
assessore con un appello nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – che l'istanza di cauzione sia respinta. Nelle loro osservazioni
del 9 marzo 2006 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare
il decreto.
in diritto: I. Sul ricorso
in materia di assistenza giudiziaria
1. Contro
il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
2. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria
perché la petizione appariva senza probabilità di esito favorevole, l'attrice
non avendo contestato entro il termine impartitole dal notaio le voci
controverse dell'inventario. L'interessata obietta, nel ricorso, di avere
sollevato le contestazioni oralmente davanti al notaio durante la riunione del
27 aprile 2005 e che a quel momento il notaio aveva assegnato alle parti un
termine fino al 30 giugno 2005 per presentare le contestazioni o domande in
forma scritta. Gli eredi avendo poi postulato una proroga del termine, ne era
scaturita una certa confusione, poiché la nuova scadenza non è mai stata
confermata in modo preciso.
3. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il
richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3
cpv. 1
Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2
Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella
medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per
Fatti
i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Una causa appare senza
probabilità di buon esito quando le possibilità di vittoria sembrano nettamente
inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,
128 I 236 consid. 2.5.3). Circa i presupposti dell'assistenza giudiziaria, essi
si valutano sommariamente all'inizio della procedura (sentenza del Tribunale
federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1), anche se la relativa decisione
interviene più tardi.
4. In
concreto l'attrice ha promosso causa il 22 settembre 2005 contro gli altri
eredi, chiedendo – come detto (sopra, lett. B) – che fossero modificate alcune
stime di immobili inventariati e che fossero inseriti determinati beni
nell'elenco, compreso un suo credito di fr. 25 000.–. Ora, una procedura
d'inventario mira a risolvere tutte le questioni relative alla consistenza e
all'entità del compendio successorio in vista della divisione (sulle varie fasi
della procedura v. RtiD I-2005 pag. 790 consid. 3). Se sorge contestazione fra
gli interessati sull'iscrizione di beni o di pretese oppure sull'ammontare di
qualche stima, il notaio fa menzione delle relative domande e osservazioni,
dandone comunicazione al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC). Questi assegna alla
parte la cui domanda è contestata un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento
con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC).
a) In
concreto risulta dal brevetto del 27 aprile 2005 che, dopo avere elencato
attivi e passivi nell'inventario, il notaio ha interpellato gli eredi,
riportando nell'atto quanto segue (pag. 5):
Gli eredi, rappresentati dai rispettivi
legali, contestano l'inventario e faranno pervenire le proprie contestazioni e
domande a queste relative a norma dell'art. 478 CPC per iscritto raccomandato
al sottoscritto notaio entro il 30 giugno 2005. Il sottoscritto notaio
procederà quindi a darne comunicazione al Pretore ai sensi di legge.
Il legale dei convenuti ha chiesto al notaio il
24 giugno 2005 una dilazione del termine fino al 31 agosto 2005 (doc.
D). Il notaio ha concesso agli eredi il 28 giugno 2005 una proroga fino al 16
agosto 2005 (doc. E), ribadendo ciò al legale della ricorrente il 14 luglio
successivo (doc. H). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può
dire quindi che dopo l'assegnazione del primo termine sia sorta “confusione”
sulla reale portata della proroga. Tempestivamente AO 1 e AO 2 hanno poi fatto
pervenire al notaio un memoriale di contestazioni, mentre AP 1 non ha reagito.
Il
18 agosto 2005 il notaio ha riaperto l'inventario, ha attestato la ricezione
del memoriale citato e la mancata contestazione da parte di AP 1 (che ha
firmato l'atto senza riserve), ha allegato il memoriale al brevetto e ha
trasmesso il tutto al Pretore. Il quale ha poi assegnato a AO 1 e AO 2 un termine
di venti giorni per postulare il riconoscimento giudiziale delle loro pretese.
Né l'una né l'altro hanno promosso causa, di modo che le loro pretese si sono
perente (art. 479 cpv. 2 CPC).
b) È
vero che nella fattispecie l'operato del notaio non manca di improvvisazione.
Correttamente egli avrebbe dovuto infatti inventariare i beni che gli eredi concordavano
appartenere alla successione e menzionare le pretese che la comunione faceva
valere contro i singoli eredi, così come quelle dei singoli eredi verso la
comunione. Ciò posto, dandosi il caso egli avrebbe dovuto precisare le domande,
raggrupparle e solo in seguito, non intervenendo un accordo fra eredi, avrebbe
dovuto trasmettere gli atti al Pretore (Rep. 1929 pag. 255, 1940 pag. 329). Si
ricordi che la posizione dei singoli eredi va menzionata nell'inventario anche
perché l'erede che riconosce una pretesa avversaria non dev'essere convenuto in
giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio,
pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659). Nella
fattispecie, quindi, dopo avere raccolto le pretese di AO 1 e AO 2, il notaio
avrebbe dovuto chiarire la posizione dell'altra erede.
c) Sia
come sia, in concreto l'inventario non contiene alcuna pretesa dell'attrice.
Certo, il notaio aveva menzionato in un primo tempo che gli eredi contestavano
l'inventario (brevetto, pag. 5). Invitata a concretare la sua posizione, però,
l'attrice non aveva rivendicato alcunché. Anzi, ha firmato senza riserve il
brevetto in cui si attestava che essa non aveva avanzato contestazioni. Già a
un sommario esame l'azione da lei promossa appariva dunque sprovvista di
qualsivoglia probabilità di buon diritto, siccché a ragione il primo giudice ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ne discende che, privo di
fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
in materia di cauzione giudiziaria
5.
Giusta
l'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può in ogni stadio della lite
chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e il
pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante
da atti ufficiali. Per contro, non può essere chiesta cauzione all’attore che è
ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria (art. 154 CPC). Il giudice statuisce sulla cauzione con decreto
(art. 153 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC).
Trattandosi nella fattispecie di una procedura accelerata, il termine è di 10
giorni (art. 398 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in
esame è quindi ricevibile.
6.
Il
Segretario assessore, accertato che a nome dell'attrice risultavano essere
stati emessi tre attestati di carenza beni per complessivi fr. 2041.40 e che
nei confronti di lei pendeva un'esecuzione per fr. 1528.20, ha ravvisato uno
stato di insolvenza e ha tenuto l'attrice medesima a versare una cauzione
processuale di fr. 13 000.–. L'appellante sostiene di non essere in grado di prestare
alcun deposito e che, avendo lei diritto all'assistenza giudiziaria, non le si
può imporre garanzia di sorta.
7.
In
concreto l'appellante non nega l'esistenza dei tre attestati di carenza beni
(richiamo dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio, agli atti).
Soccorrono dunque le premesse perché essa sia tenuta a prestare cauzione, il
cui ammontare non è del resto contestato (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 26 ad art. 153). Quanto
all'assistenza giudiziaria, si è appena spiegato che tale beneficio non può
entrare in linea di conto. Nelle circostanze descritte l'appello va respinto,
ma all'interessata va fissato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione,
quello impartitogli dal Segretario assessore essendo scaduto in pendenza di
ricorso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo
casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta
di assistenza giudiziaria non può invece essere accolta, giacché il ricorso
appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag). Quanto agli oneri dell'appello, essi seguono la soccombenza
dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alle controparti un'equa
indennità per ripetibili. Difettando all'appello ogni possibilità di successo,
il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può – una volta ancora – entrare
in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si
tiene conto, nondimeno, moderando nella misura del possibile l'ammontare della
tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito a tale ricorso.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è respinta.
4. L'appello
in materia di cauzione processuale è respinto e il decreto impugnato è
confermato, nel senso che a AP 1 è fissato un termine di 30 giorni dalla
notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto
medesimo.
5. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1000.–
complessivi per ripetibili.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è respinta.
7. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione:
– avv. ;
– Pretura
del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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