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Decisione

11.2006.21

Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Appello contro un decreto che obbliga l'attrice a versare una cauzione processuale.

27 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Una causa appare senza

probabilità di buon esito quando le possibilità di vittoria sembrano nettamente

inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,

128 I 236 consid. 2.5.3). Circa i presupposti dell'assistenza giudiziaria, essi

si valutano sommariamente al­l'inizio della procedura (sentenza del Tribunale

federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1), anche se la relativa decisione

interviene più tardi.

4. In

concreto l'attrice ha promosso causa il 22 settembre 2005 contro gli altri

eredi, chiedendo – come detto (sopra, lett. B) – che fossero modificate alcune

stime di immobili inventariati e che fossero inseriti determinati beni

nell'elenco, compreso un suo credito di fr. 25 000.–. Ora, una procedura

d'inventario mira a risolvere tutte le questioni relative alla consistenza e

all'entità del compendio successorio in vista della divisione (sulle varie fasi

della procedura v. RtiD I-2005 pag. 790 consid. 3). Se sorge contestazione fra

gli interessati sull'iscrizione di beni o di pretese oppure sull'ammontare di

qualche stima, il notaio fa menzione del­le relative domande e osservazioni,

dandone comunicazione al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC). Questi assegna alla

parte la cui domanda è contestata un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento

con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC).

a) In

concreto risulta dal brevetto del 27 aprile 2005 che, dopo avere elencato

attivi e passivi nell'inventario, il notaio ha interpellato gli ere­di,

riportando nell'atto quanto segue (pag. 5):

Gli eredi, rappresentati dai rispettivi

legali, contestano l'inventario e faranno pervenire le proprie contestazioni e

domande a queste relative a norma dell'art. 478 CPC per iscritto raccomandato

al sottoscritto notaio entro il 30 giugno 2005. Il sottoscritto notaio

procederà quindi a darne comunicazione al Pretore ai sensi di legge.

Il legale dei convenuti ha chiesto al notaio il

24 giugno 2005 una dilazione del termine fino al 31 agosto 2005 (doc.

D). Il notaio ha concesso agli eredi il 28 giugno 2005 una proroga fino al 16

agosto 2005 (doc. E), ribadendo ciò al legale della ricorrente il 14 luglio

successivo (doc. H). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può

dire quindi che dopo l'assegnazione del primo termine sia sorta “confusione”

sulla reale portata della proroga. Tempestivamente AO 1 e AO 2 hanno poi fatto

pervenire al notaio un memoriale di contestazioni, mentre AP 1 non ha reagito.

Il

18 agosto 2005 il notaio ha riaper­to l'inventario, ha attesta­to la ricezione

del memoriale citato e la mancata contestazio­ne da parte di AP 1 (che ha

firmato l'atto senza riserve), ha allegato il memoriale al brevetto e ha

trasmesso il tutto al Pretore. Il quale ha poi assegnato a AO 1 e AO 2 un termi­ne

di venti giorni per postulare il riconoscimento giudiziale delle loro pretese.

Né l'una né l'altro hanno promosso causa, di modo che le loro pretese si sono

perente (art. 479 cpv. 2 CPC).

b) È

vero che nella fattispecie l'operato del notaio non manca di improvvisazione.

Correttamente egli avrebbe dovuto infatti inventariare i beni che gli eredi concordavano

appartenere alla successione e menzionare le pretese che la comunione faceva

valere contro i singoli eredi, così come quelle dei singoli eredi verso la

comunione. Ciò posto, dandosi il caso egli avrebbe dovuto precisare le domande,

raggrupparle e solo in seguito, non intervenendo un accordo fra eredi, avrebbe

dovuto trasmettere gli atti al Pretore (Rep. 1929 pag. 255, 1940 pag. 329). Si

ricordi che la posizione dei singoli eredi va menzionata nell'inventario anche

perché l'erede che riconosce una pretesa avversaria non dev'essere convenuto in

giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio,

pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659). Nella

fattispecie, quindi, dopo avere raccolto le pretese di AO 1 e AO 2, il notaio

avrebbe dovuto chiarire la posizione dell'altra erede.

c) Sia

come sia, in concreto l'inventario non contiene alcuna pretesa dell'attrice.

Certo, il notaio aveva menzionato in un primo tempo che gli eredi contestavano

l'inventario (brevetto, pag. 5). Invitata a concretare la sua posizione, però,

l'attrice non aveva rivendicato alcunché. Anzi, ha firmato senza riserve il

brevetto in cui si attestava che essa non aveva avanzato contestazioni. Già a

un sommario esame l'azione da lei promossa appariva dunque sprovvista di

qualsivoglia probabilità di buon diritto, siccché a ragione il primo giudice ha

respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ne discende che, privo di

fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

in materia di cauzione giudiziaria

5.

Giusta

l'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può in ogni stadio della lite

chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso del­le spese e il

pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante

da atti ufficiali. Per contro, non può essere chiesta cauzione all’attore che è

ammesso al beneficio del­l'assistenza

giudiziaria (art. 154 CPC). Il giudice statuisce sulla cauzione con decreto

(art. 153 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC).

Trattandosi nella fattispecie di una procedura accelerata, il termine è di 10

giorni (art. 398 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in

esame è quindi ricevibile.

6.

Il

Segretario assessore, accertato che a nome dell'attrice risultavano essere

stati emessi tre attestati di carenza beni per complessivi fr. 2041.40 e che

nei confronti di lei pendeva un'esecuzione per fr. 1528.20, ha ravvisato uno

stato di insolvenza e ha tenuto l'attrice medesima a versare una cauzione

processuale di fr. 13 000.–. L'appellante sostiene di non essere in grado di prestare

alcun deposito e che, avendo lei diritto all'assistenza giudiziaria, non le si

può imporre garanzia di sorta.

7.

In

concreto l'appellante non nega l'esistenza dei tre attestati di carenza beni

(richiamo dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio, agli atti).

Soccorrono dunque le premesse perché essa sia tenuta a prestare cauzione, il

cui ammontare non è del resto contestato (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 26 ad art. 153). Quanto

all'assistenza giudiziaria, si è appena spiegato che tale beneficio non può

entrare in linea di conto. Nelle circostanze descritte l'appello va respinto,

ma all'interessata va fissato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione,

quello impartitogli dal Segretario assessore essendo scaduto in pendenza di

ricorso.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo

casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta

di assistenza giudiziaria non può invece essere accolta, giacché il ricorso

appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag). Quanto agli oneri dell'appello, essi seguono la soccombenza

dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alle controparti un'equa

indennità per ripetibili. Difettando all'appello ogni possibilità di successo,

il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può – una volta ancora – entrare

in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si

tiene conto, nondimeno, moderando nella misura del possibile l'ammontare della

tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito a tale ricorso.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è respinta.

4. L'appello

in materia di cauzione processuale è respinto e il decreto impugnato è

confermato, nel senso che a AP 1 è fissato un termine di 30 giorni dalla

notifica della presente sen­tenza per versare la cauzione prevista nel decreto

medesimo.

5. Gli oneri

dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1000.–

complessivi per ripetibili.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è respinta.

7. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione:

– avv. ;

– Pretura

del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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