11.2006.22
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari durante la vita separata
10 marzo 2008Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.22
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari durante la vita separata
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2006.22
Lugano,
10 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
DI.2003.98 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 18 agosto 2003 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
7 febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1965) si sono sposati
a __________ il 20 giugno 1987. Dal
matrimonio è nato S__________, il
4 marzo 1990. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come
funzionario doganale __________. Titolare di una maturità commerciale
conseguita nel giugno del 1985 alla Scuola cantonale superiore di commercio di __________,
la moglie ha lavorato dall'agosto del 1987 al gennaio del 1990 come impiegata
d'archivio a tempo pieno per la __________, allorché dopo il matrimonio i
coniugi si sono stabiliti per tre anni a __________. Tra il 1990 e il 2001 essa
è poi stata attiva a tempo parziale, come ausiliaria d'ufficio, nello studio
dello psichiatra dott. __________ a __________. AO 1 e
AP 1 si
sono separati di fatto il 2 febbraio 2002. Il marito si è trasferito in una
casa a __________ che i suoi genitori gli hanno donato, riservandosene
l'usufrutto a vita, nel marzo del 1999. La moglie ha continuato a vivere nella
proprietà per piani __________ di __________ (186/1000
della particella n. 1682), appartenente ai coniugi in ragione di metà
ciascuno. Quello stesso mese essa ha cominciato a lavorare, sempre a tempo
parziale, per la __________.
B. Il 18 giugno 2002 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere –
in via meramente provvisionale – l'autorizzazione a vivere separato,
l'affidamento di S__________ alla madre, la regolamentazione del proprio
diritto di visita e la separazione dei beni
tra le parti, offrendo un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili
per il figlio, assegno familiare non compreso. Con decreto cautelare del 1°
luglio 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha affidato S__________ alla madre e ha disciplinato il
diritto di visita del padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr.
1200.– mensili per il figlio, assegno familiare non compreso. Frattanto, nel
luglio del 2002, AP 1 ha cessato di lavorare per la __________. Nel settembre
del 2002 AO 1 ha lasciato lo stabile di __________ per andare ad abitare con __________ (1977) a __________. Quello stesso mese AP
1 è passata fino all'ottobre seguente, sempre a tempo parziale, alle dipendenze
della __________ come supplente del segretario. Nel febbraio e marzo del 2003
essa ha poi lavorato a tempo parziale nello studio dell'avv. __________ di __________.
C. Nel
maggio del 2003 S__________ ha voluto – con l'accordo la madre – andare a
vivere dal padre. Per garantirne la custodia AO 1 si è trasferito così, insieme
con l'amica, nello stabile di __________, in cui ha ricavato un appartamento
proprio. Lì sua madre __________ (1943) accudisce al ragazzo quando lui è al
lavoro. Per consentire al figlio inoltre di continuare a frequentare le scuole
nel Ticino (e conservare il domicilio politico nel Cantone), AO 1 ha preso in
locazione un appartamento di tre locali a __________. Il 3 giugno 2003 egli si
è rivolto al Pretore perché modificasse il noto decreto cautelare, nel senso di
affidargli il figlio e di sopprimere il contributo alimentare a suo carico. Con
decreto cautelare del 2 luglio 2003, emesso una volta ancora senza contraddittorio,
il Pretore ha accolto l'istanza, ha affidato S__________ al padre, “riservata alla madre la possibilità di avere
con il figlio le più ampie relazioni personali”, e ha annullato il contributo alimentare per il minorenne. Quel
procedimento giudiziario non ha avuto altro seguito (inc. DI.2002.83).
D. AP 1
ha introdotto a sua volta, il 18 agosto 2003, un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, postulando un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé retroattivamente
dal 1° maggio 2003 fino al momento in cui avesse
trovato “un lavoro al 100%,
oltre fr. 3600.– più gli assegni familiari per i mesi di febbraio, marzo e
giugno 2002”. Essa ha chiesto
altresì che il marito fosse tenuto ad assumere i costi di formazione ch'essa
avrebbe dovuto seguire per reinserirsi nel mercato del lavoro e a corrisponderle
gli assegni familiari da lui percepiti “durante il periodo in cui il figlio era affidato alla madre”. In via provvisionale essa ha sollecitato un contributo alimentare
immediato di fr. 3500.– mensili. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta
per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto da
parte sua il versamento di fr. 900.– mensili a titolo di “pigione per l'uso dell'immobile
di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno”. AP 1 ha proposto di
respingere quest'ultima richiesta. L'istruttoria è cominciata il 13 novembre
2003 e con decreto cautelare del 21 novembre 2003, emesso “nelle more
istruttorie”, il Pretore ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo
provvisionale di fr. 1000.– mensili da quello stesso mese di novembre.
E. AO 1 ha postulato l'11 dicembre 2003 la revoca del decreto emesso “nelle
more istruttorie”. AP 1 ha chiesto da parte sua, il 17 dicembre 2003, di
ordinare una trattenuta in suo favore di fr. 1000.– mensili dallo
stipendio del marito. La discussione delle due istanze ha avuto luogo il 22
gennaio 2004, ma non consta che il Pretore abbia statuito al riguardo. Il 22 febbraio
2004 AO 1 ha avuto dalla sua compagna un figlio, E__________. L'istruttoria
della procedura a tutela dell'unione coniugale è ripresa il 24 marzo 2004 ed è
durata fino al 24 ottobre 2005. In quel lasso di tempo, il 18 maggio 2004,
anche AP 1 ha dato alla luce un figlio, S__________, avuto da un altro uomo. AO
1 ha contestato il 17 giugno 2004 la sua presunzione di paternità davanti al
medesimo Pretore, che con sentenza del 16 agosto 2005 ha accolto l'azione,
ordinando la relativa modifica agli atti dello stato civile (inc. OA.2004.64).
F. Il
dibattimento finale nella procedura a tutela dell'unione coniugale ha avuto
luogo il 21 novembre 2005. In tale occasione AP 1 ha rivendicato un contributo
alimentare di fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, ha precisato in fr. 1200.–
mensili (più gli assegni familiari) il contributo alimentare ancora dovuto da AO
1 per il figlio S__________ tra il marzo e il maggio del 2003, ha definito in
fr. 15 000.–
le spese per la sua “riqualifica professionale” e ha proposto di respingere le
domande avversarie. AO 1 ha postulato a sua volta il rigetto delle richieste
formulate dalla moglie, continuando a pretendere il versamento di
fr. 900.– mensili a decorrere dal settembre del 2003 per l'occupazione
dell'alloggio coniugale e sollecitando finanche un contributo alimentare di fr.
400.– mensili dal gennaio 2004 per S__________.
G. Statuendo
con sentenza del 7 febbraio 2006, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, cui
ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, con
obbligo di rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili. Egli ha respinto
anche le domande di AO 1, cui ha posto a carico la tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese di fr. 710.–, oltre a un'indennità di fr. 800.–
per ripetibili in favore della moglie.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 17 febbraio 2006,
instando per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare AO 1 a
versarle un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al
30 aprile 2004, aumentato a fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi,
oltre ad “almeno fr. 15 000.–” per costi di riqualificazione professionale.
Essa chiede altresì che l'indennità per ripetibili a lei riconosciuta in seguito al rigetto delle domande avversarie sia
portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 27 marzo
2006 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del
Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, dandosi per inevitabile lo scioglimento
di un matrimonio, il contributo alimentare dovuto da un coniuge all'altro debba
essere calcolato “secondo i
criteri previsti in caso di divorzio” (art. 125 cpv. 1 CC). Ne ha dedotto che in circostanze del genere
ogni coniuge deve, pur nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale,
prepararsi per quanto possibile a diventare autosufficiente, l'eventualità che
egli abbia un figlio da una terza persona non costituendo un pregiudizio
economico derivante dal matrimonio. Nella fattispecie
– egli ha accertato – al momento della separazione l'istante aveva 36
anni e poco più di un anno dopo è stata liberata dalla cura di S__________. Se
non che – egli ha proseguito – dopo di allora AP 1 non risulta essersi attivata
con serietà e impegno nella ricerca di un'occupazione. Quanto al fatto ch'essa
abbia attraversato periodi di totale inabilità lucrativa per problemi depressivi,
ciò si riconduceva essenzialmente all'assillo di tenere nascosta la gravidanza
extraconiugale.
Tenuto
conto dell'età e dell'esperienza maturata dall'istante in campo professionale,
ma anche di quanto essa ha guadagnato lavorando a tempo parziale per le due __________
e per l'avvocato __________, il Pretore ha stimato così che, lavorando a tempo
pieno, AP 1 possa conseguire un reddito di almeno fr. 2000.– netti
mensili, sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 1852.–
mensili fino all'aprile del 2004 e di fr. 2002.– dal maggio del 2004 in
poi. D'altro lato, egli ha soggiunto, con un introito di fr. 2000.– mensili
l'istante non ha disponibilità sufficienti per partecipare al mantenimento di S__________,
di modo che il contributo alimentare di fr. 400.– mensili preteso da AO 1 in
favore del figlio andava respinto. Per quanto riguardava l'altra richiesta
avanzata dal marito (fr. 900.– mensili per l'occupazione dell'alloggio
coniugale), il Pretore l'ha reputata esulare finanche “dalle competenze del giudice delle misure provvisionali”. Onde, in definitiva, la reiezione di
tutte le domande formulate dai coniugi.
3.
L'appellante
fa valere anzitutto che in costanza di matrimonio non v'è ragione di scostarsi,
nel calcolo dei contributi alimentari, dal metodo consistente nel riparto
dell'eccedenza mensile a metà, costantemente applicato da questa Camera. Ciò
posto, essa invoca l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, il fatto di
avere
accudito a S__________ fino al maggio del 2003, i suoi problemi di salute
(attestati da due certificati medici) ricollegabili a un cumulo di difficoltà
psicologiche, affermando che tali impedimenti vanificano dal profilo oggettivo
ogni capacità di guadagno, tant'è che tutte le sue offerte d'impiego sono
risultate infruttuose. Per di più, il marito rifiuta di sussidiare ogni sua
formazione. L'appellante ammette di non essersi iscritta ai ruoli della disoccupazione,
ma eccepisce che tale assicurazione non è destinata a sgravare il marito dai
suoi obblighi di mantenimento e assevera che, comunque sia, quando S__________
si è trasferito dal padre i termini per iscriversi alla disoccupazione erano trascorsi.
Ad ogni modo, essa sostiene, nella peggiore delle ipotesi il suo reddito
ipotetico non può essere valutato oltre fr. 1000.– mensili.
Circa il
proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 2002.–
mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2421.50 mensili dopo di allora,
calcolando quello del marito in fr. 3246.– mensili fino al dicembre del 2003 e
in fr. 3292.– dal 2004 in poi. AO 1 avendo guadagnato nel 2003 almeno fr.
8000.
– mensili (tredicesima compresa), aumentati a fr. 8200.– dopo la nascita
di E__________ (secondo assegno familiare), l'appellante sostiene che fino alla
nascita di E__________ il marito ha fruito di un margine disponibile di fr. 3264.– mensili,
aumentati a fr. 2768.– mensili dopo di allora. Il che
giustifica a suo avviso un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1°
agosto 2003 (subordinatamente di fr. 2133.– nell'ipotesi in cui le si
imputasse un reddito potenziale di fr. 1000.– mensili), rispettivamente di fr.
2785.50
mensili da allora in poi (subordinatamente di fr. 2094.50 nell'ipotesi
in cui le si imputasse il reddito predetto). Relativamente ai costi di
formazione, l'interessata specifica che essi ammontano ad almeno fr. 8940.–
solo per corsi di tedesco e di informatica. Infine l'appellante censura
l'indennità di fr. 800.– riconosciutale dal Pretore in seguito al rigetto delle
richieste del marito, chiedendo di portarla almeno a fr. 1000.– per la manifesta
infondatezza delle pretese stesse.
4.
A
ragione l'appellante si duole, in primo luogo, che il Pretore abbia disatteso
il metodo per il calcolo dei contributi alimentari in costanza di matrimonio
accreditato dalla giurisprudenza di questa Camera. Ove sia giustificata
la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i
contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC).
L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei
contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno
nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.
Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da
questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii). Da tale principio non v'è ragione di
scostarsi.
Il metodo appena citato
non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si
applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi
non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne
riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il
limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal
tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune.
Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come
ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente
parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo
raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di
non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili
estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
5.
Il
Pretore reputa che il metodo descritto vada “accantonato”
ove un matrimonio appaia ineluttabilmente destinato allo scioglimento. A
prescindere dal fatto però che, così ragionando, si toglierebbe ogni significato
all'esistenza del matrimonio, equiparando una semplice separazione di fatto a
un divorzio, in concreto il Pretore confonde il criterio per il calcolo dei
contributi alimentari con il criterio per la valutazione della capacità
lucrativa di un coniuge. Un conto invero è il sistema preposto alla definizione
dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, dal quale non ci si distanzia
se non nelle rare eventualità evocate (di cui nemmeno il marito adombra gli
estremi nel caso in rassegna), un altro è sapere se – applicando tale sistema –
possa imputarsi a un coniuge non il reddito effettivo, bensì il guadagno che
quel coniuge potrebbe conseguire intraprendendo o estendendo l'esercizio di
un'attività lucrativa. Le due questioni vanno distinte.
Il Pretore motiva il proprio
convincimento citando una sentenza di questa
Camera (inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 7). Per tacere
della circostanza tuttavia che quel precedente riguardava una misura provvisionale
in pendenza di divorzio e non una protezione dell'unione coniugale, il
considerando si riferiva – appunto – al guadagno che poteva computarsi alla
moglie ove avesse iniziato un'attività lucrativa. In nessun modo esso rimetteva
in causa il metodo per il calcolo dei contributi alimentari durante il
matrimonio. Ciò vale anche per l'altra sentenza citata dal Pretore, pur
riferita a una protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 67 consid. 4a),
che nemmeno sfiorava questioni di metodo. La terza sentenza menzionata dal
Pretore, poi, è addirittura lontana dal tema, riguardando essa la capacità
lucrativa della moglie dopo il divorzio (DTF 130 III 537 consid. 3.2). Ne segue
che in concreto la sentenza impugnata poggia su un criterio per il calcolo dei
contributi alimentari non pertinente (quello dell'art. 125 cpv. 1 CC,
applicabile solo dopo lo scioglimento del matrimonio). Concettualmente erronea,
essa va reimpostata.
6.
Il primo elemento
che il Pretore avrebbe dovuto accertare era il reddito del marito, su cui la
sentenza impugnata sorvola. L'appellante lo indica in fr. 8000.– mensili netti
fino alla nascita di E__________ (febbraio del 2004) e in fr. 8200.– netti
mensili dopo di allora, tredicesima e assegni familiari compresi (memoriale,
pag. 11 a metà). Il convenuto obietta che il suo stipendio mensile non eccede
fr. 7514.45 netti, tutto compreso (osservazioni all'appello, pag. 8 nel mezzo).
In realtà l'unico conteggio agli atti, del giugno 2003, attesta sì uno
stipendio netto di fr. 7514.45, ma senza la quota di tredicesima (“salario 1/13”:
doc. 2). La quale si presume consistere, in mancanza di
dati più precisi, nello stipendio di base senza indennità, ma
anche senza la deduzione del “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc.
11.1996.162
del 12 gennaio 1998, consid. 5b). A un esame di mera
verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione
coniugale (sopra, consid. 1) lo stipendio del convenuto può supporsi ammontare
perciò a circa fr. 8150.– netti (arrotondati). L'appellante soggiunge che sin
dalla nascita di E__________ il convenuto percepisce sicuramente un secondo
assegno familiare. Dimentica però che gli assegni familiari, per quanto
riscossi dai genitori, sono destinati ai figli. Seppure AO 1 riceva un secondo
assegno familiare, di conseguenza, tale prestazione va destinata al fabbisogno
in denaro di E__________. L'appellante non può trarne profitto.
7.
Il
secondo elemento che il Pretore avrebbe dovuto esaminare è il fabbisogno minimo
del marito, che l'appellante afferma essere di fr. 3246.– mensili fino al 31
dicembre 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 416.–, spese accessorie dell'immobile fr.
329.
–, premio della cassa malati fr. 179.–, assicurazioni varie fr. 78.–,
assicurazione dell'automobile fr. 108.–, imposta di circolazione fr. 36.–,
onere fiscale fr. 850.–) e di fr. 3292.– mensili dal 1° gennaio 2004 in poi
(aumento del premio della cassa malati da fr. 179.– a fr. 225.– mensili). A
tale conteggio il convenuto oppone il proprio, di fr. 6088.05 mensili così
articolato:
minimo esistenziale per genitore
affidatario fr. 1250.—
costo
dell'alloggio a __________ fr. 2500.—
pigione
dell'alloggio a __________ fr. 416.—
premio
della cassa malati fr. 179.05
imposta
comunale, cantonale e federale fr. 800.—
premio
dell'assicurazione economia domestica fr. 68.—
premio
assicurazione RC privata fr. 9.—
premio
assicurazione dell'automobile fr. 108.—
imposta
di circolazione fr. 36.—
consumo
di gas metano fr. 250.—
elettricità fr.
127.
—
tasse
sulla casa fr. 49.—
acqua
potabile fr. 16.—
tassa
immondizie fr. 30.—
telefono fr.
150.
—
canone
radiotelevisivo fr. 94.—
deposito
effetti militari all'arsenale fr. 6.—
a) Il
minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili per genitore affidatario è invero
quello svizzero, mentre il convenuto abita di fatto a __________, un paio di
chilometri oltre il confine. Non si giustifica tuttavia una riduzione per ciò
solo. Anche tenendo conto del fatto che il costo della vita in Italia è generalmente
inferiore a quello svizzero, il convenuto non si vede infatti riconoscere –
come si spiegherà sotto (consid. b) – il costo di due residenze, ma solo quello
che si troverebbe ad affrontare se disponesse di un alloggio adeguato nel
Cantone. Essendo egli trattato sotto tale profilo come un residente ticinese,
non sarebbe equo pertanto decurtargli il minimo esistenziale svizzero del
diritto esecutivo.
b) Il
costo dell'alloggio che l'appellante riconosce al convenuto (fr. 747.– mensili, ossia fr. 416.– di locazione a __________ più fr. 329.– di spese accessorie) è manifestamente inadeguato,
ove appena si consideri che l'appellante abita in una proprietà per piani di cinque
locali. Anche a AO 1 va garantito un minimo di parità logistica, inserendo nel suo
fabbisogno la spesa ch'egli potrebbe esporre per un'abitazione dignitosa a __________,
ragionevolmente valutabile in fr. 1500.– mensili. Certo, nel maggio del 2003 il
convenuto ha assunto verso i genitori un debito di fr. 300 000.– per la
riattazione della casa a __________ (in cui ha ricavato il suo
appartamento), mutuo che si è impegnato a rimborsare entro 10 anni “mediante restituzione di fr. 30 000.– ogni anno con
scadenza e modalità di volta in volta stabilite” (doc. 1b allegato al doc. 3). Ammesso e non concesso però che tale
obbligo possa essere riconosciuto come un debito coniugale, non risulta
che i genitori abbiano preteso finora alcun rimborso (deposizione di __________:
verbali, pag. 59). Quanto alle “tasse sulla casa” (fr. 49.–
mensili), esse sono a carico degli usufruttuari, come risulta dai documenti giustificativi
(doc. 11a e 11b allegati al doc. 3). Se il convenuto le paga spontaneamente,
ciò non basta per inserirle nel suo fabbisogno minimo. Relativamente infine al figlio
S__________, il costo dell'alloggio che lo riguarda andrà considerato nel
fabbisogno in denaro di lui.
c) Dall'elenco
allestito dal convenuto vanno tolte altresì le spese per l'elettricità e il gas,
notoriamente comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001
pag. 74, cifra I). Ciò vale anche per le spese che riguardano il consumo di acqua
potabile, la bolletta del telefono e l'abbonamento alla TV a pagamento (Rep.
1994.
pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Le altre voci del fabbisogno minimo,
in particolare i premi delle assicurazioni correnti e l'ammontare del carico
fiscale, appaiono giustificate, per lo meno a un esame sommario come quello che
governa le misure a tutela dell'unione coniugale. Ne segue che il fabbisogno
minimo del convenuto risulta di fr. 3985.– mensili (arrotondati) fino al 31
dicembre 2003 e di fr. 4030.– mensili da allora in poi (aumento del premio
della cassa malati da fr. 179.05 a fr. 225.– mensili: appello, pag. 10).
8.
Il
reddito dell'appellante, terzo elemento che entra nel calcolo dei contributi
alimentari in costanza di matrimonio, è stato stimato dal Pretore in fr. 2000.–
netti mensili (sopra, consid. 2). L'appellante contesta anzitutto di dover riprendere
un'attività retribuita. Giovi ricordare quindi i criteri che
disciplinano la valutazione della capacità lucrativa di un coniuge durante il
matrimonio. Il problema di sapere se e in che misura un
coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito
alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa,
esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato ricapitolato da
questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale
(RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali principi è stata
richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). In sostanza,
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che
un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione
– che non sia possibile
attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza
accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a
disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due
economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze
e
– che la ripresa o
l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia
compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute,
formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato
del lavoro.
Le
tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
Tale criterio si applica al caso però in cui la moglie non abbia lavorato – o
abbia smesso di lavorare – durante il matrimonio per dedicarsi alla casa e ai
figli. Nella fattispecie la moglie ha sì cessato di lavorare a tempo pieno dopo
tre anni di matrimonio, limitandosi in seguito a un'attività a tempo parziale nello
studio di uno psichiatra (senza che sia dato di conoscere la durata né il grado
d'occupazione). Se non che, dopo il trasferimento di S__________ dal padre
(maggio del 2003), il suo ruolo di casalinga è venuto meno: non solo essa non
deve più occuparsi del marito né dell'economia domestica comune, ma non deve
più nemmeno accudire al figlio. Deve solo provvedere a sé stessa (e al figlio
avuto fuori del matrimonio), ciò che non la abilita più a invocare la
suddivisione dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune: tale
riparto è ormai cambiato, con il suo stesso assenso.
In simili
circostanze occorre valutare se la ripresa di un'attività lucrativa da parte di
lei sia compatibile con la relativa situazione personale (età, stato di salute,
formazione professionale e così via), oltre che con la situazione sul mercato
del lavoro. A maggior ragione – e su questo punto il Pretore può essere seguito
– ove si pensi che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione (come
nel caso specifico), lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge
professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza
(DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
a) Al
momento della separazione di fatto l'appellante aveva 36 anni, un diploma di
maturità commerciale, tre anni di esperienza come impiegata d'ufficio in
un'area di lingua tedesca e alcuni anni alle spalle come ausiliaria a tempo
parziale nello studio di uno psichiatra. Non era quindi senza sbocchi lucrativi,
come dimostra il fatto che dopo la separazione essa è stata in grado – ancorché
a tempo determinato – di supplire il segretario di due __________ e di lavorare
come ausiliaria in uno studio legale. E nel Cantone
Ticino lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato ammonta
oggi, dopo tre anni di attività, a fr. 35 750.– annui, pari a circa
fr. 2600.– netti mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli
impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, edito dalla Camera
di commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera
degli impiegati di commercio, valido dal 1° gennaio 2008). Non si può dire
quindi che la stima del Pretore (fr. 2000.– netti mensili), riferita al 2003, appaia
fuori posto, pur volendo dar prova di cautela per ragioni di incognite legate
al mercato dell'impiego. Le quali del resto appaiono tutt'altro che scontate
nel caso di chi – come l'appellante (doc. richiamato “II”) – neppure si è
iscritto a un Ufficio del lavoro o a una società di collocamento privata (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3d).
b) Più
delicato è l'apprezzamento relativo alle condizioni di salute dell'appellante.
Il Pretore non ha mancato di rilevare che agli atti figurano due certificati
medici: il primo di un generalista, del 18 novembre 2003, che attestava una
totale incapacità lucrativa dell'istante “ancora per un mese”,
il secondo di uno psichiatra, del 20 gennaio 2004, che attestava altrettanto
per un altro mese (doc. F). A un giudizio d'insieme il Pretore ha ritenuto
nondimeno che i “problemi di
tipo psicologico” riscontrati
dallo specialista si riconducessero – per lo meno indirettamente – alla gravidanza
extraconiugale dell'interessata (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante
contesta ciò, ma la testimonianza dello psichiatra conforta l'opinione del
Pretore. Il dott. __________ ha dichiarato infatti che le nevrosi d'ansia con
sintomi depressivi da lui riscontrate nella paziente erano riconducibili “a una situazione conflittuale all'interno del suo io”
particolarmente difficile da affrontare: da un lato la paziente “doveva
costruire il futuro, ma c'erano dei rimasugli del passato. Si trovava infatti
in uno stato di gravidanza, che a suo dire doveva nascondere. Si era creata una
situazione di autoricatto, a livello inconscio”. E lo stato di gravidanza aggravava
anche la sofferenza per la mancanza di relazioni con S__________. Si trattava
“di una gravidanza di per sé assolutamente normale, ma che doveva essere tenuta
nascosta. Ed era questo il problema” (verbali, pag. 54 seg.). Onde il conflitto
interno e, per finire, il crollo psicologico.
È
vero che nella sua deposizione il dott. __________ ha dichiarato non essere,
l'incapacità lucrativa della paziente, “addebitabile alla gravidanza” (verbali, pag.
53). Non consta però che quel medico generico abbia particolari nozioni di psichiatria
o di psicoterapia. Che l'incapacità lucrativa non fosse direttamente riconducibile
a una gravidanza (assolutamente normale), del resto, è anche quanto ha accertato
– a ben vedere – lo specialista. Il medico generalista non è stato in grado di
precisare quanto poi ha individuato lo psichiatra, ma ciò rientra nell'ordinario
andamento delle cose. Si aggiunga che, a parte i periodi di incapacità
lucrativa testé menzionati, l'appellante non risulta essere permanentemente inabile
al lavoro. Il dott. __________ ha definito la malattia “di lunga durata” (doc.
F), ma non ha riscontrato un'inabilità definitiva. Quanto poi alla gravidanza
dell'appellante, è appena il caso di ricordare – con il primo giudice – che
essa non è una causa di impedimento al lavoro ricollegabile al matrimonio (RtiD
II-2004 pag. 608 consid. 9). L'appellante non può dunque invocare i doveri di mutua
assistenza che discendono dal vincolo coniugale per giustificare la sua incapacità
di guadagno. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.
9.
Il
fabbisogno minimo dell'appellante è stato calcolato dal Pretore in fr. 1852.–
mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2002.– dal maggio del 2004 in
poi. L'appellante lo quantifica in fr. 2002.– [recte: fr. 2102.–] mensili
fino al maggio del 2004, così composti (memoriale, pag. 10 in alto):
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—
premio
della cassa malati fr. 160.—
premi
delle assicurazioni correnti fr. 54.—
spese
accessorie dello stabile fr. 257.—
spese
d'automobile fr. 81.—
carburante fr.
250.
—
imposte
comunali, cantonali e federali fr. 200.—
e in fr.
2421.50
mensili in seguito (aumento del minimo esistenziale da fr. 1100.– a fr.
1250.
– e aumento del premio della cassa malati da fr. 160.– a fr. 329.50).
a) La
differenza rispetto al calcolo del Pretore consiste, fino al maggio del 2004,
nella spesa di fr. 250.– per il carburante dell'automobile. Di per sé la
richiesta non è insostenibile, l'appellante essendo tenuta a esercitare
un'attività lucrativa a tempo pieno, che le potrà anche comportare spese di
trasferta. In mancanza di dati concreti non si può ragionevolmente presumere
tuttavia, per le sole trasferte professionali, una spesa che vada oltre i fr.
150.
– mensili. Se così si ragiona, inoltre, la parità di trattamento impone di
inserire un'indennità analoga nel fabbisogno minimo del marito, il quale usa a
sua volta l'automobile per recarsi al lavoro. Ne discende che, fissandosi in fr.
2000.
– mensili (arrotondati) il fabbisogno minimo dell'appellante, va
rivalutato in fr. 4135.– mensili fino al 31 dicembre 2003 e in fr. 4180.–
mensili dopo di allora anche il fabbisogno minimo del convenuto.
b) Dal
gennaio (e non solo dal maggio) del 2004 il fabbisogno minimo dell'appellante
passa a fr. 2155.– (arrotondati), il premio della cassa malati essendo lievitato
a fr. 314.– mensili (doc. G). Non si giustifica invece, contrariamente all'opinione
del Pretore (sentenza impugnata, pag. 10 a metà), l'aumento del minimo
esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1100.– a fr. 1250.– mensili, giacché
S__________ non è figlio comune delle parti. Alle maggiori spese dovute a tale
nascita deve sopperire la moglie, con la sua quota di eccedenza. Analogamente
deve sovvenire il marito, con la sua quota di eccedenza, ai costi che cagiona
la nascita di E__________.
c) Le
altre voci del fabbisogno minimo esposte dall'appellante sono contestate da AO
1.
con l'argomento che non trovano riscontro agli atti, ma l'assunto è infondato.
Tanto i premi delle assicurazioni correnti quanto i costi accessori dello
stabile sono stati resi verosimili (doc. 1, 8, 9, 10 acclusi al doc. A). A un esame
sommario come quello che informa una procedura a tutela dell'unione coniugale vanno
quindi riconosciuti.
10.
Il
fabbisogno in denaro del figlio S__________, quinto elemento che entra nel calcolo
dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, non è stato definito dal Pretore.
Al riguardo non soccorre ripetere che
questa Camera si ispira per prassi ormai ventennale alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Al
momento in cui il primo giudice ha statuito si applicava la tabella correlata nell'edizione
del 2005, che per un figlio unico nella fascia d'età compresa dai 13 ai 18 anni
prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 2020.– mensili, compresi
fr. 315.– mensili per la cura e l'educazione e fr. 325.– mensili per il
costo dell'alloggio. Il 22 febbraio 2004 però è nato E__________. Entrambi i
minorenni vivendo nella stessa economia domestica, il fabbisogno medio in
denaro di S__________ è sceso così a fr. 1790.– mensili, compresi fr. 255.–
mensili per la cura e l'educazione e fr. 300.– mensili per il costo
dell'alloggio. Certo, nonostante il domicilio amministrativo a __________ il ragazzo
risiede con il padre a __________, un paio di chilometri oltre il confine, ma
questo solo fatto non giustifica una riduzione del fabbisogno. Anche tenendo
conto che il costo della vita in Italia è generalmente inferiore a quello svizzero,
al fabbisogno in denaro del figlio andrebbero cumulati in effetti i costi di
trasferta per raggiungere la scuola dell'obbligo a __________. A un sommario
esame come quello che disciplina l'attuale procedura, il minor costo da un lato
appare dunque vanificato dalla maggior spesa dall'altro.
11.
Da
tutto quanto precede il bilancio delle entrate e delle uscite familiari si
compendia nei termini che seguono:
Dal 1° agosto 2003 al 31
dicembre 2003 (vecchi
premi della cassa malati)
Reddito del
marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito
ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr.
10.
150.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 135.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 000.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—
fr.
8.
155.— mensili
Eccedenza fr.
1.
995.— mensili
Mezza
eccedenza fr. 997.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4135.
– + fr. 997.50 = fr. 5 132.50
mensili,
deve provvedere
al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e
deve versare
alla moglie:
fr.
2000.
– + fr. 997.50 ./. fr. 2000.– = fr. 997.50
mensili,
arrotondati
a fr. 1
000.
— mensili.
Dal
1° gennaio al 22 febbraio 2004 (nascita di E__________)
Reddito del
marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito
ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr.
10.
150.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—
fr.
8.
355.— mensili
Eccedenza fr.
1.
795.— mensili
Mezza
eccedenza fr. 897.50
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4180.
– + fr. 897.50 = fr. 5 077.50 mensili,
deve
provvedere al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e
deve versare
alla moglie:
fr.
2155.
– + fr. 897.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 052.50 mensili,
arrotondati a fr.
1.
055.— mensili.
Dal
23.
febbraio 2004 in poi (due figli nella medesima economia domestica)
Reddito del
marito (consid. 6) fr. 8 150.—
Reddito
ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—
fr.
10.
150.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—
Fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 1 790.—
fr.
8.
125.— mensili
Eccedenza fr.
2.
025.— mensili
Mezza
eccedenza fr. 1 012.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4180.
– + fr. 1012.50 = fr. 5 192.50 mensili,
deve
provvedere al figlio S__________ con fr. 1 790.— mensili e
deve versare
alla moglie:
fr.
2155.
– + fr. 1012.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 167.50 mensili,
arrotondati a fr.
1.
170.— mensili.
Entro
tali limiti l'appello merita dunque accoglimento.
12.
Il convenuto fa valere, nelle osservazioni all'appello, di dover
sopperire anche al mantenimento di E__________, circostanza di cui va tenuto
conto. Ora, il sostentamento di un figlio incombe ai genitori in proporzione
alle rispettive forze, sebbene in determinate circostanze il genitore che dispone
della maggior capacità finanziaria possa essere tenuto a fornire, ove l'altro
genitore presti al figlio cura e educazione a tempo pieno, l'intero fabbisogno
in denaro (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc). Nella fattispecie la madre del
bambino parrebbe lavorare al 50% (verbali, pag. 62 in basso). Se si considera tuttavia
che il fabbisogno medio in denaro di un figlio (su due) fino al 6° compleanno
ammontava in Svizzera, secondo la tabella del 2005 citata poc'anzi, a fr.
1660.
– mensili (compresi fr. 320.– per l'alloggio e fr. 565.– per cura e
educazione), non si può dire che contribuendo, grazie alla sua mezza eccedenza,
con fr. 1000.– mensili al mantenimento di E__________ il convenuto non assolva
debitamente il proprio obbligo. Non bisogna trascurare in effetti che __________
è pur sempre una specialista doganale (verbali, pag. 62 in alto), non ha oneri
di alloggio e può contare su una ragguardevole economia di scala nei costi
dell'economia domestica, comune a quella del convenuto. Guadagnasse anche solo
fr. 3000.– netti mensili, non consta (né il convenuto pretende) ch'essa non
possa devolvere fr. 377.50 mensili al sostentamento di E__________ (fr. 1660.–
meno fr. 1000.–, meno metà della cura e dell'educazione da lei prestate in natura).
Analoghe
considerazioni valgono per quanto riguarda il figlio della moglie, S__________,
il cui fabbisogno in denaro può presumersi sostanzialmente analogo a quello di
E__________. Anche l'appellante può devolvere al mantenimento del figlio, in
effetti, la sua metà eccedenza di fr. 1000.– mensili. Che il padre del bambino,
la cui identità AP 1 non ha voluto rivelare, non sia in grado di fornire i fr.
660.
– mensili mancanti non è asserito nell'appello, né risulta dagli atti.
Nulla induce a supporre dunque che il fabbisogno in denaro del minorenni
rimanga in qualche modo scoperto.
13.
L'appellante
chiede infine che il convenuto sia tenuto a finanziarle un corso di tedesco (24
settimane a fr. 210.– l'una), un corso di Windows (fr. 200.–), un corso di Internet
(fr. 200.–), un corso di Word (fr. 400.–), un corso di Excel (fr. 400.–), un
corso di Powerpoint (fr. 400.–), un corso sull'organizzazione dell'agenda e
della posta elettronica (fr. 200.–), come pure un corso “di segretariato moderno” (fr. 2100.–). Come in prima sede, essa postula
in definitiva un versamento di “almeno fr. 15 000.–” (che il Pretore
ha ignorato), specificandone la composizione fino a concorrenza di fr. 8940.–. Sta
di fatto ch'essa non rende verosimile la necessità dell'investimento, tanto
meno ove si consideri ch'essa è pur sempre stata in grado di lavorare per due __________
e per un avvocato senza avere seguito corsi del genere. Per di più, come rileva
il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 10), l'appellante non pretende che
corsi analoghi non siano dispensati gratuitamente a chi si iscrive presso un
Ufficio del lavoro. A un sommario esame come quello che regola la procedura in
materia di protezione dell'unione coniugale la richiesta in esame non appare dunque
giustificata.
14.
Infine
l'appellante censura l'indennità per ripetibili a lei
riconosciuta in seguito al rigetto delle
domande avversarie (contributo
alimentare
di fr. 400.– mensili per S__________ dal 1° gennaio 2004, versamento di fr.
900.
– mensili per l'occupazione dell'alloggio coniugale), che a suo avviso va
portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. La richiesta è
legittima, non tanto per la manifesta infondatezza delle pretese avversarie (come
assevera l'appellante), quanto per l'entità dei valori in gioco (fr. 400.–
mensili per la durata di oltre quattro anni, fr. 900.– mensili senza limiti di
tempo). Se appena si pensa in effetti che il combinato disposto degli art. 14
cpv. 1 e 15 vTOA, orientativamente applicabile – per analogia – alle protezioni
dell'unione coniugale al momento in cui ha statuito il Pretore (BOA n. 24
pag. 48 consid. 1; CdM, sentenza inc. 19.2004.23 del 24 maggio 2005, consid.
2), prevedeva onorari da fr. 300.– (30% di fr. 1000.–) a fr. 20 000.– (80% di fr.
25.
000.–),
l'indennità richiesta dall'appellante appare sicuramente consona all'impegno e
al tempo dedicato dal legale nel difendere la cliente, pur tenendo conto del
margine d'apprezzamento riconosciuto ai Pretori nella fissazione delle
ripetibili. Il convenuto fa notare di essersi visto attribuire, da parte sua, soli
fr. 1000.– in seguito al rigetto delle richieste avanzate dall'attrice, ben più
elevate delle sue. Il problema è che inadeguata appare tutt'al più l'indennità
di fr. 1000.– per ripetibili spettante al convenuto. Su quest'ultima si tornerà,
ad ogni modo, in appresso (consid. 15).
15.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
148.
cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al
30.
aprile 2004 e di fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi, oltre a fr. 15 000.– per costi di
riqualificazione professionale. Dato l'esito del giudizio, essa ottiene causa
vinta per circa due quinti. Si giustifica perciò che sopporti tre quinti degli
oneri processuali e che rifonda alla controparte
un'equa
indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'importanza e alla litigiosità
del caso.
Il
pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri
processuali e le ripetibili di prima sede in relazione a tali oggetti. Dinanzi
al Pretore l'istante sollecitava un contributo di ben fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, più fr. 15 000.– le spese per
la sua “riqualifica professionale” (per tacere del saldo di contributi alimentari
arretrati in favore di S__________, su cui il Pretore non ha statuito, e che
non costituiva una misura a protezione dell'unione coniugale). Dopo quanto si è
visto, il suo grado di soccombenza risulta attorno ai cinque settimi.
L'indennità per ripetibili di fr. 1000.– andrebbe quindi riformata di
conseguenza, ma considerata la sua palese esiguità (sopra, consid. 14) non
sarebbe equo ridurla ulteriormente. In difetto di appello da parte del
convenuto, d'altro lato, non è nemmeno il caso di aumentarla. Conviene pertanto
lasciarla invariata.
16.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,
il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri
l'entità del contributo alimentare litigioso in appello (fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, fr. 2785.50
mensili dal 1° maggio 2004 in poi), che in mancanza di scadenze va
capitalizzato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel
senso che AO 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente entro il
terzo giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 1000.– mensili dal
1° agosto al 31 dicembre 2003,
fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al
22 febbraio 2004,
fr. 1170.– mensili dal 23 febbraio
2004 in poi.
2. La tassa di giustizia di
fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, da anticipare dall'istante, sono poste per
cinque settimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto,
cui l'istante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Le richieste di AO 1 sono
respinte.
4. La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese di fr. 710.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà
a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di quest'ultima
e per il resto a carico del convenuto, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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