Lexipedia

Decisione

11.2006.22

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari durante la vita separata

10 marzo 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

DI.2003.98 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 18 agosto 2003 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 17 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

7 febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1965) si sono sposati

a __________ il 20 giugno 1987. Dal

matrimonio è nato S__________, il

4 marzo 1990. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come

funzionario doganale __________. Titolare di una maturità commerciale

conseguita nel giugno del 1985 alla Scuola cantonale superiore di commercio di __________,

la moglie ha lavorato dall'agosto del 1987 al gennaio del 1990 come impiegata

d'archivio a tempo pieno per la __________, allorché dopo il matrimonio i

coniugi si sono stabiliti per tre anni a __________. Tra il 1990 e il 2001 essa

è poi stata attiva a tempo parziale, come ausiliaria d'ufficio, nello studio

dello psichiatra dott. __________ a __________. AO 1 e

AP 1 si

sono separati di fatto il 2 febbraio 2002. Il marito si è trasferito in una

casa a __________ che i suoi genitori gli hanno donato, riservandosene

l'usufrutto a vita, nel marzo del 1999. La moglie ha continuato a vivere nella

proprietà per piani __________ di __________ (186/1000

della particella n. 1682), appartenente ai coniugi in ragione di metà

ciascuno. Quello stesso mese essa ha cominciato a lavorare, sempre a tempo

parziale, per la __________.

B. Il 18 giugno 2002 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere –

in via meramente provvisionale – l'autorizzazione a vivere separato,

l'affidamento di S__________ alla madre, la regolamentazione del proprio

diritto di visita e la separazione dei beni

tra le parti, offrendo un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili

per il figlio, assegno familiare non compreso. Con decreto cautelare del 1°

luglio 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi

a vivere separati, ha affidato S__________ alla ma­dre e ha disciplinato il

diritto di visita del padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr.

1200.– mensili per il figlio, assegno familiare non compreso. Frattanto, nel

luglio del 2002, AP 1 ha cessato di lavorare per la __________. Nel settembre

del 2002 AO 1 ha lasciato lo stabile di __________ per andare ad abitare con __________ (1977) a __________. Quello stesso mese AP

1 è passata fino all'ottobre seguente, sempre a tempo parziale, alle dipendenze

della __________ come supplente del segretario. Nel febbraio e marzo del 2003

essa ha poi lavorato a tempo parziale nello studio dell'avv. __________ di __________.

C. Nel

maggio del 2003 S__________ ha voluto – con l'accordo la madre – andare a

vivere dal padre. Per garantirne la custodia AO 1 si è trasferito così, insieme

con l'amica, nello stabile di __________, in cui ha ricavato un appartamento

proprio. Lì sua madre __________ (1943) accudisce al ragazzo quando lui è al

lavoro. Per consentire al figlio inoltre di continuare a frequentare le scuole

nel Ticino (e conservare il domicilio politico nel Cantone), AO 1 ha preso in

locazione un appartamento di tre locali a __________. Il 3 giugno 2003 egli si

è rivolto al Pretore perché modificasse il noto decreto cautelare, nel senso di

affidargli il figlio e di sopprimere il contributo alimentare a suo carico. Con

decreto cautelare del 2 luglio 2003, emesso una volta ancora senza contraddittorio,

il Pretore ha accolto l'istanza, ha affidato S__________ al padre, “riservata alla madre la possibilità di avere

con il figlio le più ampie relazioni personali”, e ha annullato il contributo alimentare per il minorenne. Quel

procedimento giudiziario non ha avuto altro seguito (inc. DI.2002.83).

D. AP 1

ha introdotto a sua volta, il 18 agosto 2003, un'istanza a protezione

dell'unione coniugale, postulando un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé retroattivamente

dal 1° mag­gio 2003 fino al momento in cui avesse

trovato “un lavoro al 100%,

oltre fr. 3600.– più gli assegni familiari per i mesi di febbraio, marzo e

giugno 2002”. Essa ha chiesto

altresì che il marito fosse tenuto ad assumere i costi di formazione ch'essa

avrebbe dovuto seguire per reinserirsi nel mercato del lavoro e a corrisponderle

gli assegni familiari da lui percepiti “durante il periodo in cui il figlio era affidato alla madre”. In via provvisionale essa ha sollecitato un contributo alimentare

immediato di fr. 3500.– mensili. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta

per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto da

parte sua il versamento di fr. 900.– mensili a titolo di “pigione per l'uso dell'immobile

di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno”. AP 1 ha proposto di

respingere quest'ultima richiesta. L'istruttoria è cominciata il 13 novem­bre

2003 e con decreto cautelare del 21 novembre 2003, emesso “nelle more

istruttorie”, il Pretore ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo

provvisionale di fr. 1000.– mensili da quello stesso mese di novembre.

E. AO 1 ha postulato l'11 dicembre 2003 la revoca del decreto emesso “nelle

more istruttorie”. AP 1 ha chiesto da parte sua, il 17 dicembre 2003, di

ordinare una trattenuta in suo favore di fr. 1000.– mensili dallo

stipendio del marito. La discussione delle due istanze ha avuto luogo il 22

gennaio 2004, ma non consta che il Pretore abbia statuito al riguardo. Il 22 febbraio

2004 AO 1 ha avuto dalla sua compagna un figlio, E__________. L'istruttoria

della procedura a tutela dell'unione coniugale è ripresa il 24 marzo 2004 ed è

durata fino al 24 ottobre 2005. In quel lasso di tempo, il 18 maggio 2004,

anche AP 1 ha dato alla luce un figlio, S__________, avuto da un altro uomo. AO

1 ha contestato il 17 giugno 2004 la sua presunzione di paternità davanti al

medesimo Pretore, che con sentenza del 16 agosto 2005 ha accolto l'azione,

ordinando la relativa modifica agli atti dello stato civile (inc. OA.2004.64).

F. Il

dibattimento finale nella procedura a tutela dell'unione coniugale ha avuto

luogo il 21 novembre 2005. In tale occasione AP 1 ha rivendicato un contributo

alimentare di fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, ha precisato in fr. 1200.–

mensili (più gli assegni familiari) il contributo alimentare ancora dovuto da AO

1 per il figlio S__________ tra il marzo e il maggio del 2003, ha definito in

fr. 15 000.–

le spese per la sua “riqualifica professionale” e ha proposto di respingere le

domande avversarie. AO 1 ha postulato a sua volta il rigetto delle richieste

formulate dalla moglie, continuando a pretendere il versamento di

fr. 900.– men­sili a decorrere dal settembre del 2003 per l'occupazione

dell'alloggio coniugale e sollecitando finanche un contributo alimentare di fr.

400.– mensili dal gennaio 2004 per S__________.

G. Statuendo

con sentenza del 7 febbraio 2006, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, cui

ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, con

obbligo di rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili. Egli ha respinto

anche le domande di AO 1, cui ha posto a carico la tassa di giustizia di

fr. 300.– e le spese di fr. 710.–, oltre a un'indennità di fr. 800.–

per ripetibili in favore della moglie.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 17 febbraio 2006,

instando per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare AO 1 a

versarle un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al

30 aprile 2004, aumentato a fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi,

oltre ad “almeno fr. 15 000.–” per costi di riqualificazione professionale.

Essa chiede altresì che l'indennità per ripetibili a lei riconosciuta in seguito al rigetto delle domande avversarie sia

portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 27 marzo

2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del

Pretore è appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).

Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, dandosi per inevitabile lo scioglimento

di un matrimonio, il contributo alimentare dovuto da un coniuge all'altro debba

essere calcolato “secondo i

criteri previsti in caso di divorzio” (art. 125 cpv. 1 CC). Ne ha dedotto che in circostanze del genere

ogni coniuge deve, pur nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale,

prepararsi per quanto possibile a diventare autosufficiente, l'eventualità che

egli abbia un figlio da una terza persona non costituendo un pregiudizio

economico derivante dal matrimonio. Nella fattispecie

– egli ha accertato – al momento della separazione l'istante aveva 36

anni e poco più di un anno dopo è stata liberata dalla cura di S__________. Se

non che – egli ha proseguito – dopo di allora AP 1 non risulta essersi attivata

con serietà e impegno nella ricerca di un'occupazione. Quanto al fatto ch'essa

abbia attraversato periodi di totale inabilità lucrativa per problemi depres­sivi,

ciò si riconduceva essenzialmente all'assillo di tenere nascosta la gravidanza

extraconiugale.

Tenuto

conto dell'età e dell'esperienza maturata dall'istante in campo professionale,

ma anche di quanto essa ha guadagnato lavorando a tempo parziale per le due __________

e per l'avvocato __________, il Pretore ha stimato così che, lavorando a tempo

pieno, AP 1 possa conseguire un reddito di almeno fr. 2000.– netti

mensili, sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 1852.–

mensili fino all'aprile del 2004 e di fr. 2002.– dal maggio del 2004 in

poi. D'altro lato, egli ha soggiunto, con un introito di fr. 2000.– mensili

l'istante non ha disponibilità sufficienti per partecipare al mantenimento di S__________,

di modo che il contributo alimentare di fr. 400.– mensili preteso da AO 1 in

favore del figlio andava respinto. Per quanto riguardava l'altra richiesta

avanzata dal marito (fr. 900.– mensili per l'occupazione dell'alloggio

coniugale), il Pretore l'ha reputata esulare finanche “dalle competenze del giudice delle misure provvisionali”. Onde, in definitiva, la reiezione di

tutte le domande formulate dai coniugi.

3.

L'appellante

fa valere anzitutto che in costanza di matrimonio non v'è ragione di scostarsi,

nel calcolo dei contributi alimentari, dal metodo consistente nel riparto

dell'eccedenza mensile a metà, costantemente applicato da questa Camera. Ciò

posto, essa invoca l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, il fatto di

avere

accudito a S__________ fino al maggio del 2003, i suoi problemi di salute

(attestati da due certificati medici) ricollegabili a un cumulo di difficoltà

psicologiche, affermando che tali impedimenti vanificano dal profilo oggettivo

ogni capacità di guadagno, tant'è che tutte le sue offerte d'impiego sono

risultate infruttuose. Per di più, il marito rifiuta di sussidiare ogni sua

formazione. L'appellante ammette di non essersi iscritta ai ruoli della disoccupazione,

ma eccepisce che tale assicurazione non è destinata a sgravare il marito dai

suoi obblighi di mantenimento e assevera che, comunque sia, quando S__________

si è trasferito dal padre i termini per iscriversi alla disoccupazione erano trascorsi.

Ad ogni modo, essa sostiene, nella peggiore delle ipotesi il suo reddito

ipotetico non può essere valutato oltre fr. 1000.– mensili.

Circa il

proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 2002.–

mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2421.50 mensili dopo di allora,

calcolando quello del marito in fr. 3246.– mensili fino al dicembre del 2003 e

in fr. 3292.– dal 2004 in poi. AO 1 avendo guadagnato nel 2003 almeno fr.

8000.

– mensili (tredicesima compresa), aumentati a fr. 8200.– dopo la nascita

di E__________ (secondo assegno familiare), l'appellante sostiene che fino alla

nascita di E__________ il marito ha fruito di un margine dispo­nibile di fr. 3264.– mensili,

aumentati a fr. 2768.– mensili dopo di allora. Il che

giustifica a suo avviso un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1°

agosto 2003 (subordinatamente di fr. 2133.– nel­l'ipotesi in cui le si

imputasse un reddito potenziale di fr. 1000.– mensili), rispettivamente di fr.

2785.50

mensili da allora in poi (subordinatamente di fr. 2094.50 nel­l'ipotesi

in cui le si imputasse il reddito predetto). Relativamente ai costi di

formazione, l'interessata specifica che essi ammontano ad almeno fr. 8940.–

solo per corsi di tedesco e di informatica. Infine l'appellante censura

l'indennità di fr. 800.– riconosciutale dal Pretore in seguito al rigetto delle

richieste del marito, chiedendo di portarla almeno a fr. 1000.– per la manifesta

infondatezza delle pretese stesse.

4.

A

ragione l'appellante si duole, in primo luogo, che il Pretore abbia disatteso

il metodo per il calcolo dei contributi alimentari in costanza di matrimonio

accreditato dalla giurisprudenza di questa Camera. Ove sia giustificata

la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i

contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC).

L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei

contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno

nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.

Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da

questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD

I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii). Da tale principio non v'è ragione di

scostarsi.

Il metodo appena citato

non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio

coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si

applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi

non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne

riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il

limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal

teno­re di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune.

Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come

ad esem­pio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente

parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo

raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di

non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che giustifichino simili

estre­mi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

5.

Il

Pretore reputa che il metodo descritto vada “accantonato”

ove un matrimonio appaia ineluttabilmente destinato allo scioglimento. A

prescindere dal fatto però che, così ragionando, si toglierebbe ogni significato

all'esistenza del matrimonio, equiparando una semplice separazione di fatto a

un divorzio, in concreto il Pretore confonde il criterio per il calcolo dei

contributi alimentari con il criterio per la valutazione della capacità

lucrativa di un coniuge. Un conto invero è il sistema preposto alla definizione

dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, dal quale non ci si distanzia

se non nelle rare eventualità evocate (di cui nem­meno il marito adombra gli

estremi nel caso in rassegna), un altro è sapere se – applicando tale sistema –

possa imputarsi a un coniuge non il reddito effettivo, bensì il guadagno che

quel coniu­ge potrebbe conseguire intraprendendo o estendendo l'esercizio di

un'attività lucrativa. Le due questioni vanno distinte.

Il Pretore motiva il proprio

convincimento citando una sentenza di questa

Camera (inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 7). Per tacere

della circostanza tuttavia che quel precedente riguardava una misura provvisionale

in pendenza di divorzio e non una protezione dell'unione coniugale, il

considerando si riferiva – appunto – al guadagno che poteva computarsi alla

moglie ove avesse iniziato un'attività lucrativa. In nessun modo esso rimetteva

in causa il metodo per il calcolo dei contributi alimentari durante il

matrimonio. Ciò vale anche per l'altra sentenza citata dal Pretore, pur

riferita a una protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 67 consid. 4a),

che nemmeno sfiorava questioni di metodo. La terza sentenza menzionata dal

Pretore, poi, è addirittura lontana dal tema, riguardando essa la capacità

lucrativa della moglie dopo il divorzio (DTF 130 III 537 consid. 3.2). Ne segue

che in concreto la sentenza impugnata poggia su un criterio per il calcolo dei

contributi alimentari non pertinente (quello dell'art. 125 cpv. 1 CC,

applicabile solo dopo lo scioglimento del matrimonio). Concettualmente erronea,

essa va reimpostata.

6.

Il primo elemento

che il Pretore avrebbe dovuto accertare era il reddito del marito, su cui la

sentenza impugnata sorvola. L'appellante lo indica in fr. 8000.– mensili netti

fino alla nascita di E__________ (febbraio del 2004) e in fr. 8200.– netti

mensili dopo di allora, tre­dicesima e assegni familiari compresi (memoriale,

pag. 11 a metà). Il convenuto obietta che il suo stipendio mensile non eccede

fr. 7514.45 netti, tutto compreso (osservazioni all'appello, pag. 8 nel mezzo).

In realtà l'unico conteggio agli atti, del giugno 2003, attesta sì uno

stipendio netto di fr. 7514.45, ma senza la quota di tredicesima (“salario 1/13”:

doc. 2). La quale si presume consistere, in mancanza di

dati più precisi, nello stipendio di base senza indennità, ma

anche senza la deduzione del “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc.

11.1996.162

del 12 gennaio 1998, consid. 5b). A un esame di mera

verosimiglianza come quello che gover­na l'emanazione di misure a tutela dell'unione

coniugale (sopra, consid. 1) lo stipendio del convenuto può supporsi ammontare

perciò a circa fr. 8150.– netti (arrotondati). L'appellante soggiunge che sin

dalla nascita di E__________ il convenuto percepisce sicuramente un secondo

assegno familiare. Dimentica però che gli assegni familiari, per quanto

riscossi dai genitori, sono destinati ai figli. Seppure AO 1 riceva un secondo

assegno familiare, di conseguenza, tale prestazione va destinata al fabbiso­gno

in denaro di E__________. L'appellante non può trarne profitto.

7.

Il

secondo elemento che il Pretore avrebbe dovuto esaminare è il fabbisogno minimo

del marito, che l'appellante afferma essere di fr. 3246.– mensili fino al 31

dicembre 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 416.–, spese accessorie dell'immobile fr.

329.

–, premio della cassa malati fr. 179.–, assicurazioni varie fr. 78.–,

assicurazione dell'automobile fr. 108.–, imposta di circolazione fr. 36.–,

onere fiscale fr. 850.–) e di fr. 3292.– mensili dal 1° gennaio 2004 in poi

(aumento del premio della cassa malati da fr. 179.– a fr. 225.– mensili). A

tale conteggio il convenuto oppone il proprio, di fr. 6088.05 mensili così

articolato:

minimo esistenziale per genitore

affidatario fr. 1250.—

costo

dell'alloggio a __________ fr. 2500.—

pigione

dell'alloggio a __________ fr. 416.—

premio

della cassa malati fr. 179.05

imposta

comunale, cantonale e federale fr. 800.—

premio

dell'assicurazione economia domestica fr. 68.—

premio

assicurazione RC privata fr. 9.—

premio

assicurazione dell'automobile fr. 108.—

imposta

di circolazione fr. 36.—

consumo

di gas metano fr. 250.—

elettricità fr.

127.

tasse

sulla casa fr. 49.—

acqua

potabile fr. 16.—

tassa

immondizie fr. 30.—

telefono fr.

150.

canone

radiotelevisivo fr. 94.—

deposito

effetti militari all'arsenale fr. 6.—

a) Il

minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili per genitore affidatario è invero

quello svizzero, mentre il convenuto abita di fatto a __________, un paio di

chilometri oltre il confine. Non si giustifica tuttavia una riduzione per ciò

solo. Anche tenendo conto del fatto che il costo della vita in Italia è generalmente

inferiore a quello svizzero, il convenuto non si vede infatti riconoscere –

come si spiegherà sotto (consid. b) – il costo di due residenze, ma solo quello

che si troverebbe ad affrontare se disponesse di un alloggio adeguato nel

Cantone. Essendo egli trattato sotto tale profilo come un residente ticinese,

non sarebbe equo pertanto decurtargli il minimo esistenziale svizzero del

diritto esecutivo.

b) Il

costo dell'alloggio che l'appellante riconosce al convenuto (fr. 747.– mensili, ossia fr. 416.– di locazione a __________ più fr. 329.– di spese accessorie) è manifestamente inadeguato,

ove appena si consideri che l'appellante abita in una proprietà per piani di cinque

locali. Anche a AO 1 va garantito un minimo di parità logistica, inserendo nel suo

fabbisogno la spesa ch'egli potrebbe esporre per un'abitazione dignitosa a __________,

ragionevolmente valutabile in fr. 1500.– mensili. Certo, nel maggio del 2003 il

convenuto ha assunto verso i genitori un debito di fr. 300 000.– per la

riattazione della casa a __________ (in cui ha ricavato il suo

appartamento), mutuo che si è impegnato a rimborsare entro 10 anni “mediante restituzione di fr. 30 000.– ogni anno con

sca­denza e modalità di volta in volta stabilite” (doc. 1b allegato al doc. 3). Ammes­so e non concesso però che tale

obbligo possa essere riconosciuto come un debito coniu­gale, non risulta

che i genitori abbiano preteso finora alcun rimborso (deposizione di __________:

verbali, pag. 59). Quanto alle “tasse sulla casa” (fr. 49.–

mensili), esse sono a carico degli usufruttuari, come risulta dai documenti giustificativi

(doc. 11a e 11b allegati al doc. 3). Se il convenuto le paga spontaneamente,

ciò non basta per inserirle nel suo fabbisogno minimo. Relativamente infine al figlio

S__________, il costo dell'alloggio che lo riguarda andrà considerato nel

fabbisogno in denaro di lui.

c) Dall'elenco

allestito dal convenuto vanno tolte altresì le spese per l'elettricità e il gas,

notoriamente comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001

pag. 74, cifra I). Ciò vale anche per le spese che riguardano il consumo di acqua

potabile, la bolletta del telefono e l'abbonamento alla TV a pagamento (Rep.

1994.

pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Le altre voci del fabbisogno minimo,

in particolare i premi delle assicurazioni correnti e l'ammontare del carico

fiscale, appaiono giustificate, per lo meno a un esame sommario come quello che

governa le misure a tutela del­l'unione coniugale. Ne segue che il fabbisogno

minimo del convenuto risulta di fr. 3985.– mensili (arrotondati) fino al 31

dicembre 2003 e di fr. 4030.– mensili da allora in poi (aumento del premio

della cassa malati da fr. 179.05 a fr. 225.– mensili: appello, pag. 10).

8.

Il

reddito dell'appellante, terzo elemento che entra nel calcolo dei contributi

alimentari in costanza di matrimonio, è stato stimato dal Pretore in fr. 2000.–

netti mensili (sopra, consid. 2). L'appellante contesta anzitutto di dover riprendere

un'attività retribuita. Giovi ricordare quindi i criteri che

disciplinano la valutazione della capacità lucrativa di un coniuge durante il

matrimonio. Il problema di sapere se e in che misura un

coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito

alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa,

esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato ricapitolato da

questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale

(RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali principi è stata

richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). In sostanza,

nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che

un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione

– che non sia possibile

attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza

accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a

disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due

economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze

e

– che la ripresa o

l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia

compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute,

formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato

del lavoro.

Le

tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

Tale criterio si applica al caso però in cui la moglie non abbia lavorato – o

abbia smesso di lavorare – durante il matrimonio per dedicarsi alla casa e ai

figli. Nella fattispecie la moglie ha sì cessato di lavorare a tempo pieno dopo

tre anni di matrimonio, limitandosi in seguito a un'attività a tempo parziale nello

studio di uno psichiatra (senza che sia dato di conoscere la durata né il grado

d'occupazione). Se non che, dopo il trasferimento di S__________ dal padre

(maggio del 2003), il suo ruolo di casalinga è venuto meno: non solo essa non

deve più occuparsi del marito né dell'economia domestica comune, ma non deve

più nemmeno accudire al figlio. Deve solo provvedere a sé stessa (e al figlio

avuto fuori del matrimonio), ciò che non la abilita più a invocare la

suddivisione dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune: tale

riparto è ormai cambiato, con il suo stesso assenso.

In simili

circostanze occorre valutare se la ripresa di un'attività lucrativa da parte di

lei sia compatibile con la relativa situazione personale (età, stato di salute,

formazione professionale e così via), oltre che con la situazione sul mercato

del lavoro. A maggior ragione – e su questo punto il Pretore può essere seguito

– ove si pensi che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione (come

nel caso specifico), lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge

professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza

(DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).

a) Al

momento della separazione di fatto l'appellante aveva 36 anni, un diploma di

maturità commerciale, tre anni di esperienza come impiegata d'ufficio in

un'area di lingua tedesca e alcuni anni alle spalle come ausiliaria a tempo

parziale nello studio di uno psichiatra. Non era quindi senza sbocchi lucrativi,

come dimostra il fatto che dopo la separazione essa è stata in grado – ancorché

a tempo determinato – di supplire il segretario di due __________ e di lavorare

come ausiliaria in uno studio legale. E nel Cantone

Ticino lo stipendio minimo di un impiegato d'ufficio non diplomato am­monta

oggi, dopo tre anni di attività, a fr. 35 750.– annui, pari a circa

fr. 2600.– netti mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli

impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, edito dalla Camera

di commercio industria artigianato del Cantone Ticino e dalla Società svizzera

degli impiegati di commercio, valido dal 1° gen­naio 2008). Non si può dire

quindi che la stima del Pretore (fr. 2000.– netti mensili), riferita al 2003, appaia

fuori posto, pur volendo dar prova di cautela per ragioni di incognite legate

al mercato dell'impiego. Le quali del resto appaiono tutt'altro che scontate

nel caso di chi – come l'appellante (doc. richiamato “II”) – neppure si è

iscritto a un Ufficio del lavoro o a una società di collocamento privata (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3d).

b) Più

delicato è l'apprezzamento relativo alle condizioni di salute dell'appellante.

Il Pretore non ha mancato di rilevare che agli atti figurano due certificati

medici: il primo di un generalista, del 18 novembre 2003, che attestava una

totale incapacità lucrativa dell'istante “ancora per un mese”,

il secondo di uno psichiatra, del 20 gennaio 2004, che attestava altrettanto

per un altro mese (doc. F). A un giudizio d'insieme il Pretore ha ritenuto

nondimeno che i “problemi di

tipo psicologico” riscontrati

dallo specialista si riconducessero – per lo meno indirettamente – alla gravidanza

extraconiugale dell'interessata (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante

contesta ciò, ma la testimonianza dello psichiatra conforta l'opinione del

Pretore. Il dott. __________ ha dichiarato infatti che le nevrosi d'ansia con

sintomi depressivi da lui riscontrate nella paziente erano riconducibili “a una situazione conflittuale all'interno del suo io”

particolarmente difficile da affrontare: da un lato la paziente “doveva

costruire il futuro, ma c'erano dei rimasugli del passato. Si trovava infatti

in uno stato di gravidanza, che a suo dire doveva nascondere. Si era creata una

situazione di autoricatto, a livello inconscio”. E lo stato di gravidanza aggravava

anche la sofferenza per la mancanza di relazioni con S__________. Si trattava

“di una gravidanza di per sé assolutamente normale, ma che doveva essere tenuta

nascosta. Ed era questo il problema” (verbali, pag. 54 seg.). Onde il conflitto

interno e, per finire, il crollo psicologico.

È

vero che nella sua deposizione il dott. __________ ha dichiarato non essere,

l'incapacità lucrativa della paziente, “addebitabile alla gravidanza” (verbali, pag.

53). Non consta però che quel medico generico abbia particolari nozioni di psichiatria

o di psicoterapia. Che l'incapacità lucrativa non fosse direttamente riconducibile

a una gravidanza (assolutamente normale), del resto, è anche quanto ha accertato

– a ben vedere – lo specialista. Il medico generalista non è stato in grado di

precisare quanto poi ha individuato lo psichiatra, ma ciò rientra nell'ordinario

andamento delle cose. Si aggiun­ga che, a parte i periodi di incapacità

lucrativa testé menzionati, l'appellante non risulta essere permanentemente inabile

al lavoro. Il dott. __________ ha definito la malattia “di lunga durata” (doc.

F), ma non ha riscontrato un'inabilità definitiva. Quanto poi alla gravidanza

dell'appellante, è appena il caso di ricordare – con il primo giudice – che

essa non è una causa di impedimento al lavoro ricollegabile al matrimonio (RtiD

II-2004 pag. 608 consid. 9). L'appellante non può dunque invocare i doveri di mutua

assistenza che discendono dal vincolo coniugale per giustificare la sua incapacità

di guadagno. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

9.

Il

fabbisogno minimo dell'appellante è stato calcolato dal Pretore in fr. 1852.–

mensili fino all'aprile del 2004 e in fr. 2002.– dal maggio del 2004 in

poi. L'appellante lo quantifica in fr. 2002.– [recte: fr. 2102.–] mensili

fino al maggio del 2004, così composti (memoriale, pag. 10 in alto):

minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—

premio

della cassa malati fr. 160.—

premi

delle assicurazioni correnti fr. 54.—

spese

accessorie dello stabile fr. 257.—

spese

d'automobile fr. 81.—

carburante fr.

250.

imposte

comunali, cantonali e federali fr. 200.—

e in fr.

2421.50

mensili in seguito (aumento del minimo esistenziale da fr. 1100.– a fr.

1250.

– e aumento del premio della cassa malati da fr. 160.– a fr. 329.50).

a) La

differenza rispetto al calcolo del Pretore consiste, fino al maggio del 2004,

nella spesa di fr. 250.– per il carburante dell'automobile. Di per sé la

richiesta non è insostenibile, l'appellante essendo tenuta a esercitare

un'attività lucrativa a tempo pieno, che le potrà anche comportare spese di

trasferta. In mancanza di dati concreti non si può ragionevolmente presumere

tuttavia, per le sole trasferte professionali, una spesa che vada oltre i fr.

150.

– mensili. Se così si ragiona, inoltre, la parità di trattamento impone di

inserire un'indennità analoga nel fabbisogno minimo del marito, il quale usa a

sua volta l'automobile per recarsi al lavoro. Ne discende che, fissandosi in fr.

2000.

– mensili (arrotondati) il fabbisogno minimo dell'appellante, va

rivalutato in fr. 4135.– mensili fino al 31 dicembre 2003 e in fr. 4180.–

mensili dopo di allora anche il fabbisogno minimo del convenuto.

b) Dal

gennaio (e non solo dal maggio) del 2004 il fabbisogno minimo dell'appellante

passa a fr. 2155.– (arrotondati), il premio della cassa malati essendo lievitato

a fr. 314.– mensili (doc. G). Non si giustifica invece, contrariamente all'opinione

del Pretore (sentenza impugnata, pag. 10 a metà), l'aumento del minimo

esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1100.– a fr. 1250.– mensili, giacché

S__________ non è figlio comune delle parti. Alle maggiori spese dovute a tale

nascita deve sopperire la moglie, con la sua quota di eccedenza. Analogamente

deve sovvenire il marito, con la sua quota di eccedenza, ai costi che cagiona

la nascita di E__________.

c) Le

altre voci del fabbisogno minimo esposte dall'appellante sono contestate da AO

1.

con l'argomento che non trovano riscontro agli atti, ma l'assunto è infondato.

Tanto i premi delle assicurazioni correnti quanto i costi accessori dello

stabile sono stati resi verosimili (doc. 1, 8, 9, 10 acclusi al doc. A). A un esame

sommario come quello che informa una procedura a tutela dell'unione coniugale vanno

quindi riconosciuti.

10.

Il

fabbisogno in denaro del figlio S__________, quinto elemento che entra nel calcolo

dei contributi alimentari in costanza di matrimonio, non è stato definito dal Pretore.

Al riguardo non soccorre ripetere che

questa Camera si ispira per prassi ormai ventennale alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 con­sid. 5). Al

momento in cui il primo giudice ha statuito si applicava la tabella correlata nell'edizione

del 2005, che per un figlio unico nella fascia d'età compresa dai 13 ai 18 anni

prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 2020.– mensili, compresi

fr. 315.– mensili per la cura e l'educazione e fr. 325.– mensili per il

costo dell'alloggio. Il 22 febbraio 2004 però è nato E__________. Entrambi i

minorenni vivendo nella stessa economia domestica, il fabbisogno medio in

denaro di S__________ è sceso così a fr. 1790.– mensili, compresi fr. 255.–

mensili per la cura e l'educazione e fr. 300.– mensili per il costo

dell'alloggio. Certo, nonostante il domicilio amministrativo a __________ il ragazzo

risiede con il padre a __________, un paio di chilometri oltre il confine, ma

questo solo fatto non giustifica una riduzione del fabbisogno. Anche tenendo

conto che il costo della vita in Italia è generalmente inferiore a quello svizzero,

al fabbisogno in denaro del figlio andrebbero cumulati in effetti i costi di

trasferta per raggiungere la scuola dell'obbligo a __________. A un sommario

esame come quello che disciplina l'attuale procedura, il minor costo da un lato

appare dunque vanificato dalla maggior spesa dall'altro.

11.

Da

tutto quanto precede il bilancio delle entrate e delle uscite familiari si

compendia nei termini che seguono:

Dal 1° agosto 2003 al 31

dicembre 2003 (vecchi

premi della cassa malati)

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 8 150.—

Reddito

ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—

fr.

10.

150.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 135.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 000.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—

fr.

8.

155.— mensili

Eccedenza fr.

1.

995.— mensili

Mezza

eccedenza fr. 997.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4135.

– + fr. 997.50 = fr. 5 132.50

mensili,

deve provvedere

al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e

deve versare

alla moglie:

fr.

2000.

– + fr. 997.50 ./. fr. 2000.– = fr. 997.50

mensili,

arrotondati

a fr. 1

000.

— mensili.

Dal

1° gennaio al 22 febbraio 2004 (nascita di E__________)

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 8 150.—

Reddito

ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—

fr.

10.

150.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 2 020.—

fr.

8.

355.— mensili

Eccedenza fr.

1.

795.— mensili

Mezza

eccedenza fr. 897.50

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4180.

– + fr. 897.50 = fr. 5 077.50 mensili,

deve

provvedere al figlio S__________ con fr. 2 020.— mensili e

deve versare

alla moglie:

fr.

2155.

– + fr. 897.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 052.50 mensili,

arrotondati a fr.

1.

055.— mensili.

Dal

23.

febbraio 2004 in poi (due figli nella medesima economia domestica)

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 8 150.—

Reddito

ipotetico della moglie (consid. 8) fr. 2 000.—

fr.

10.

150.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7 e 9a) fr. 4 180.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7) fr. 2 155.—

Fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 10) fr. 1 790.—

fr.

8.

125.— mensili

Eccedenza fr.

2.

025.— mensili

Mezza

eccedenza fr. 1 012.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4180.

– + fr. 1012.50 = fr. 5 192.50 mensili,

deve

provvedere al figlio S__________ con fr. 1 790.— mensili e

deve versare

alla moglie:

fr.

2155.

– + fr. 1012.50 ./. fr. 2000.– = fr. 1 167.50 mensili,

arrotondati a fr.

1.

170.— mensili.

Entro

tali limiti l'appello merita dunque accoglimento.

12.

Il convenuto fa valere, nelle osservazioni all'appello, di dover

sopperire anche al mantenimento di E__________, circostanza di cui va tenuto

conto. Ora, il sostentamento di un figlio incombe ai genitori in proporzione

alle rispettive forze, sebbene in determinate circostanze il genitore che dispone

della maggior capacità finanziaria possa essere tenuto a fornire, ove l'altro

genitore presti al figlio cura e educazione a tempo pieno, l'intero fabbisogno

in denaro (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc). Nella fattispecie la madre del

bambino parrebbe lavorare al 50% (verbali, pag. 62 in basso). Se si considera tuttavia

che il fabbisogno medio in denaro di un figlio (su due) fino al 6° compleanno

ammontava in Svizzera, secondo la tabella del 2005 citata poc'anzi, a fr.

1660.

– mensili (compresi fr. 320.– per l'alloggio e fr. 565.– per cura e

educazione), non si può dire che contribuendo, grazie alla sua mezza eccedenza,

con fr. 1000.– mensili al mantenimento di E__________ il convenuto non assolva

debitamente il proprio obbligo. Non bisogna trascurare in effetti che __________

è pur sempre una specialista doganale (verbali, pag. 62 in alto), non ha oneri

di alloggio e può contare su una ragguardevole economia di scala nei costi

dell'economia domestica, comune a quella del convenuto. Guadagnasse anche solo

fr. 3000.– netti mensili, non consta (né il convenuto pretende) ch'essa non

possa devolvere fr. 377.50 mensili al sostentamento di E__________ (fr. 1660.–

meno fr. 1000.–, meno metà della cura e dell'educazione da lei prestate in natura).

Analoghe

considerazioni valgono per quanto riguarda il figlio della moglie, S__________,

il cui fabbisogno in denaro può presumersi sostanzialmente analogo a quello di

E__________. Anche l'appellante può devolvere al mantenimento del figlio, in

effetti, la sua metà eccedenza di fr. 1000.– mensili. Che il padre del bambino,

la cui identità AP 1 non ha voluto rivelare, non sia in grado di fornire i fr.

660.

– mensili mancanti non è asserito nell'appello, né risulta dagli atti.

Nulla induce a supporre dunque che il fabbisogno in denaro del minorenni

rimanga in qualche modo scoperto.

13.

L'appellante

chiede infine che il convenuto sia tenuto a finanziarle un corso di tedesco (24

settimane a fr. 210.– l'una), un corso di Windows (fr. 200.–), un corso di Internet

(fr. 200.–), un corso di Word (fr. 400.–), un corso di Excel (fr. 400.–), un

corso di Powerpoint (fr. 400.–), un corso sull'organizzazione dell'agenda e

della posta elettronica (fr. 200.–), come pure un corso “di segretariato moderno” (fr. 2100.–). Come in prima sede, essa postula

in definitiva un versamento di “almeno fr. 15 000.–” (che il Pretore

ha ignorato), specificandone la composizione fino a concorrenza di fr. 8940.–. Sta

di fatto ch'essa non rende verosimile la necessità dell'investimento, tanto

meno ove si consideri ch'essa è pur sempre stata in grado di lavorare per due __________

e per un avvocato senza avere seguito corsi del genere. Per di più, come rileva

il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 10), l'appellante non pretende che

corsi analoghi non siano dispensati gratuitamente a chi si iscrive presso un

Ufficio del lavoro. A un sommario esame come quello che regola la procedura in

materia di protezione dell'unione coniugale la richiesta in esame non appare dunque

giustificata.

14.

Infine

l'appellante censura l'indennità per ripetibili a lei

riconosciuta in seguito al rigetto delle

domande avversarie (contributo

alimentare

di fr. 400.– mensili per S__________ dal 1° gennaio 2004, versamento di fr.

900.

– mensili per l'occupazione dell'alloggio coniugale), che a suo avviso va

portata da fr. 800.– a fr. 1000.–. La richiesta è

legittima, non tanto per la manifesta infondatezza delle pretese avversarie (come

assevera l'appellante), quanto per l'entità dei valori in gioco (fr. 400.–

mensili per la durata di oltre quattro anni, fr. 900.– mensili senza limiti di

tempo). Se appena si pensa in effetti che il combinato disposto degli art. 14

cpv. 1 e 15 vTOA, orientativamente applicabile – per analogia – alle protezioni

dell'unione coniugale al momento in cui ha statuito il Pretore (BOA n. 24

pag. 48 consid. 1; CdM, sentenza inc. 19.2004.23 del 24 maggio 2005, consid.

2), prevedeva onorari da fr. 300.– (30% di fr. 1000.–) a fr. 20 000.– (80% di fr.

25.

000.–),

l'indennità richiesta dall'appellante appare sicuramente consona all'impegno e

al tempo dedicato dal legale nel difendere la cliente, pur tenendo conto del

margine d'apprezzamento riconosciuto ai Pretori nella fissazione delle

ripetibili. Il convenuto fa notare di essersi visto attribuire, da parte sua, soli

fr. 1000.– in seguito al rigetto delle richieste avanzate dall'attrice, ben più

elevate delle sue. Il problema è che inadeguata appare tutt'al più l'indennità

di fr. 1000.– per ripetibili spettante al convenuto. Su quest'ultima si tornerà,

ad ogni modo, in appresso (consid. 15).

15.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al

30.

aprile 2004 e di fr. 2785.50 mensili dal 1° maggio 2004 in poi, oltre a fr. 15 000.– per costi di

riqualificazione professionale. Dato l'esito del giudizio, essa ottiene causa

vinta per circa due quinti. Si giustifica perciò che sopporti tre quinti degli

oneri processuali e che rifonda alla controparte

un'equa

indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'importanza e alla litigiosità

del caso.

Il

pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili di prima sede in relazione a tali oggetti. Dinanzi

al Pretore l'istante sollecitava un contributo di ben fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2003, più fr. 15 000.– le spese per

la sua “riqualifica professionale” (per tacere del saldo di contributi alimentari

arretrati in favore di S__________, su cui il Pretore non ha statuito, e che

non costituiva una misura a protezione dell'unione coniugale). Dopo quanto si è

visto, il suo grado di soccombenza risulta attorno ai cinque settimi.

L'indennità per ripetibili di fr. 1000.– andrebbe quindi riformata di

conseguenza, ma considerata la sua palese esiguità (sopra, consid. 14) non

sarebbe equo ridurla ulteriormente. In difetto di appello da parte del

convenuto, d'altro lato, non è nemmeno il caso di aumentarla. Conviene pertanto

lasciarla invariata.

16.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,

il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri

l'entità del contributo alimentare litigioso in appello (fr. 2533.– mensili dal 1° agosto 2003 al 30 aprile 2004, fr. 2785.50

mensili dal 1° maggio 2004 in poi), che in mancanza di scadenze va

capitalizzato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta, nel

senso che AO 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente entro il

terzo giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 1000.– mensili dal

1° agosto al 31 dicembre 2003,

fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al

22 febbraio 2004,

fr. 1170.– mensili dal 23 febbraio

2004 in poi.

2. La tassa di giustizia di

fr. 400.– e le spese di fr. 710.–, da anticipare dal­l'istante, sono poste per

cinque settimi a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto,

cui l'istante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

3. Le richieste di AO 1 sono

respinte.

4. La tassa di giustizia di

fr. 300.– e le spese di fr. 710.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà

a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di quest'ultima

e per il resto a carico del convenuto, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster