11.2006.23
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell'artigiano o dell'imprenditore: appello divenuto senza oggetto
27 febbraio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2006.23
Data decisione, Autorità:
27.02.2009, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell'artigiano o dell'imprenditore:
appello divenuto senza oggetto
APPELLO
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
ISCRIZIONE PROVVISORIA
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 839 CC
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.23
Lugano,
27 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1600
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza del 2 dicembre 2005 dalla
AP 1
(patrocinata RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 febbraio 2006 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
il 10 febbraio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 122 RFD di __________
(2731 m²), frazione di __________,
su cui sorge un capannone con tettoia locato il 1°
luglio 2005 alla __________ di __________. Intenzionata a ricavare nel
capannone spazi per uffici, la ditta ha commissionato il 7 luglio 2005 alla AP
1 l'esecuzione di pareti divisorie e di un soffitto ribassato in metallo. I lavori
sono terminati il 15 settembre 2005 e il 23 settembre successivo la AP 1 ha trasmesso
alla __________ una fattura di complessivi fr. 32 328.51, facendo seguire
il 28 settembre 2005 copia di una polizza assicurativa a valere come
certificato di garanzia per la durata di due anni. La committente non avendo
pagato alcunché, il 2 dicembre 2005 essa ha convenuto AO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 122 per la somma di fr. 32 328.50 oltre
interessi. Con decreto cautelare del 5 dicembre 2005, emanato
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.
B. All'udienza
del 24 gennaio 2006, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare del 5 dicembre
2005. Non si è tenuta istruttoria. Statuendo il 10 febbraio 2006, il Pretore ha
respinto l'istanza e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a
cancellare l'iscrizione provvisoria. Egli ha rilevato, in sintesi, che i lavori
della AP 1 non risultavano essere stati eseguiti con
l'accordo del convenuto. Per di più, appariva dubbio che tali opere fossero divenute
parte integrante dell'immobile e fossero state ultimate nei tre mesi
precedenti
l'iscrizione provvisoria. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della AP 1, tenuta
a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 800.– per ripetibili. Il
Pretore ha stabilito nondimeno che la sentenza sarebbe stata comunicata all'ufficiale
del registro fondiario solo “ad
avvenuta crescita in giudicato”.
C. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello
del 22 febbraio 2006 per ottenere l'accoglimento della propria istanza, la
conferma dell'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore in via cautelare e
la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 31
marzo 2006 AO 1 conclude per il rigetto
dell'appello. L'istante avendo sollecitato il 20 gennaio 2009 l'emanazione
della sentenza, il presidente di questa Camera ha fissato all'istante medesima
un termine di 10 giorni per documentare con
un estratto del registro fondiario (o con una dichiarazione dell'ufficiale)
che l'iscrizione provvisoria sussisteva così com'era stata decretata in via
cautelare dal primo giudice il 5 dicembre
2005. La AP 1 ha reso noto il 20 gennaio 2009 di avere constatato che
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non figura più nel registro fondiario.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro
(art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già per
mezzo di un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF).
La procedura volta all'ottenimento di un'iscrizione provvisoria è quella sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC con rinvio agli
art. 361 segg. CPC). In tale ambito il Pretore può disporre l'iscrizione già in
via cautelare, senza contraddittorio (art. 371 CPC). La sentenza con cui egli
statuisce poi sull'istanza come tale è appellabile entro 10 giorni (art. 370
cpv. 1 e 2 CPC), ma l'appello non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non
disponga altrimenti” (art. 370
cpv. 3 CPC). Se ordina l'iscrizione provvisoria, in ogni modo, il Pretore deve
fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere
giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC; DTF 101 II 76
consid. 4).
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha respinto l'istanza di iscrizione provvisoria
(dispositivo n. 1) e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di
cancellare l'iscrizione cautelare (dispositivo n. 2). Ora, l'art. 290 lett. b
CPC prevede che le sentenze appellabili diventano esecutive il giorno dopo
quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro
di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno
dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2
CC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere
esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo – come detto – che
all'appello sia accordato effetto sospensivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 14, pag. 12).
3.
L'istante
reputa di avere chiesto l'effetto sospensivo “in termini impliciti” con l'appello. A parte
il fatto però che il memoriale non allude per nulla a un'eventuale inibizione
degli effetti legati all'esecutività della sentenza
impugnata, l'istante dimentica che la concessione
dell'effetto sospensivo è una particolare forma di provvedimento cautelare. Chi
intende ottenerlo deve quindi formulare una richiesta espressa e motivata
(art. 376 cpv. 1 CPC per analogia; l'unica eccezione riguarda l'art. 108
CPC e le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 809 nota 880). Avesse
conferito all'appello effetto sospensivo d'ufficio, il presidente della Camera
avrebbe non solo vanificato il senso e lo scopo dell'art. 370 cpv. 3 CPC, ma
avrebbe violato anche il principio dispositivo.
4.
Ciò
posto, in concreto la sentenza del Pretore è divenuta esecutiva il giorno dopo
la scadenza del termine per impugnarla. Resta il fatto che nel dispositivo n. 4
il Pretore medesimo aveva deciso di comunicare l'ordine di cancellazione all'ufficiale
del registro fondiario solo “ad
avvenuta crescita in giudicato”.
Contro la sentenza l'istante aveva presentato appello. E siccome l'appello è un
rimedio giuridico ordinario, la sentenza del Pretore non aveva acquisito forza
di giudicato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981,
pag. 71 nota 11), per quanto esecutiva fosse. Come mai, in simili circostanze, l'iscrizione
cautelare sia stata ugualmente cancellata non è dato di sapere. Sta di fatto
che la radiazione è stata eseguita e che l'appello dell'istante inteso a
ottenere la conferma dell'iscrizione provvisoria iscritta in via cautelare è
divenuto ormai senza oggetto. Deve così essere stralciato dai ruoli (art. 351
cpv. 1 CPC).
5.
Qualora una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico
fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili,
l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile
(I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996,
consid. 6 con rinvii; v. anche: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). Tale norma dispone
che in simili eventualità il tribunale,
udite le
parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce
con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima
del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva
d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente,
per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili,
quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (cfr. RtiD I-2004 pag.
488.
consid. 7). Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza
d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza
oggetto o senza interesse, in effetti, è chiamato per principio a rispondere
dei costi (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4).
6.
Nel
caso in esame ci si può domandare se, omettendo di chiedere il conferimento
dell'effetto sospensivo all'appello, l'istante non si sia accomodata del
rischio legato alla possibilità che – per un motivo o per l'altro – l'ufficiale
cancellasse ugualmente l'iscrizione provvisoria, nonostante il dispositivo n. 4
della sentenza impugnata. Avesse postulato il beneficio dell'effetto sospensivo,
invero, con ogni verosimiglianza essa l'avrebbe ottenuto (da ultimo: I CCA,
decreto presidenziale inc. 11.2008.56 del 10 luglio 2008). E in tale
eventualità l'ipotesi di una cancellazione sarebbe risultata pressoché esclusa,
quand'anche la Pretura avesse comunicato inavvertitamente la sentenza appellata
all'ufficiale del registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è seriamente
da interrogarsi, di conseguenza, se l'istante non debba essere chiamata a
sopportare gli oneri e le ripetibili di appello già per tale ragione
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid.
4). In ogni modo, si fosse pure di altro avviso e si valutasse – a un sommario
esame – quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello ove la causa non
fosse diventata priva d'oggetto, i termini della questione non muterebbero.
7.
In
concreto il Pretore aveva respinto l'istanza perché – come si è accennato – i
lavori svolti dalla AP 1 non risultavano essere stati eseguiti
con l'accordo del convenuto (RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10 con rinvio). Certo,
l'istante pretendeva il contrario, ma – ha rilevato il Pretore – il convenuto
negava recisamente e nessun indizio smentiva il suo diniego. Nell'appello la
ditta ribadiva la propria tesi, salvo confortare le sue doglianze con la sola prolissità
dell'esposto. Nella misura in cui si doleva che il Pretore non avesse assunto
alcuna prova, in effetti, essa dimenticava di non avere notificato alcun mezzo
istruttorio all'udienza del 24 gennaio 2006, limitandosi a confermare l'istanza
sulla scorta dei documenti prodotti. Allorché proponeva l'escussione di un testimone
in appello, essa disconosceva addirittura che davanti al secondo grado di giurisdizione
non sono ammissibili fatti, prove né eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Laddove poi asseriva che il convenuto non potesse avere ignorato
l'esecuzione dei lavori, essa prospettava semplici illazioni, senza indicare alcun
elemento concreto che rendesse verosimile un qualsivoglia assenso. Anzi, si
fosse condivisa l'opinione dell'appellante, ogni proprietario immobiliare
avrebbe corso il rischio di vedersi gravare il fondo di ipoteche legali per il solo fatto di non avere impedito a un conduttore
l'esecuzione di opere edili commissionate in nome proprio e per proprio conto. Ciò
non sarebbe stato conforme all'orientamento della giurisprudenza né, tanto
meno, della dottrina (citate in: RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10). Ne segue
che, a un sommario esame, l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato
all'insuccesso quand'anche non fosse divenuto privo d'oggetto.
8.
In definitiva,
nulla induce a scostarsi dal principio per cui l'istante abbia a sopportare gli
oneri processuali e le ripetibili di seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC), il
convenuto avendo introdotto osservazioni all'appello per il tramite di un
legale. La tassa di giustizia va nondimeno ridotta per
tenere conto del fatto che la procedura termina con un mero decreto di stralcio (art. 21
LTG per analogia).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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