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Decisione

11.2006.23

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell'artigiano o dell'imprenditore: appello divenuto senza oggetto

27 febbraio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1600

(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con istanza del 2 dicembre 2005 dalla

AP 1

(patrocinata RA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato , );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 febbraio 2006 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa

il 10 febbraio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 122 RFD di __________

(2731 m²), frazione di __________,

su cui sorge un capannone con tettoia locato il 1°

luglio 2005 alla __________ di __________. Intenzionata a ricavare nel

capannone spazi per uffici, la ditta ha commissionato il 7 luglio 2005 alla AP

1 l'esecuzione di pareti divisorie e di un soffitto ribassato in metallo. I lavori

sono terminati il 15 settembre 2005 e il 23 settembre successivo la AP 1 ha trasmesso

alla __________ una fattura di complessivi fr. 32 328.51, facendo seguire

il 28 settembre 2005 copia di una polizza assicurativa a valere come

certificato di garanzia per la durata di due anni. La committente non avendo

pagato alcunché, il 2 dicembre 2005 essa ha convenuto AO 1 davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando l'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 122 per la somma di fr. 32 328.50 oltre

interessi. Con decreto cautelare del 5 dicembre 2005, emanato

senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.

B. All'udienza

del 24 gennaio 2006, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, il convenuto

ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare del 5 dicembre

2005. Non si è tenuta istruttoria. Statuendo il 10 febbraio 2006, il Pretore ha

respinto l'istanza e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a

cancellare l'iscrizione provvisoria. Egli ha rilevato, in sintesi, che i lavori

della AP 1 non risultavano essere stati eseguiti con

l'accordo del convenuto. Per di più, appariva dubbio che tali opere fossero divenute

parte inte­grante dell'immobile e fossero state ultimate nei tre mesi

precedenti

l'iscrizione provvisoria. La tassa di

giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della AP 1, tenuta

a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 800.– per ripetibili. Il

Pretore ha stabilito nondimeno che la sentenza sarebbe stata comunicata all'ufficiale

del registro fondiario solo “ad

avvenuta crescita in giudicato”.

C. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello

del 22 febbraio 2006 per ottenere l'accoglimento della propria istanza, la

conferma dell'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore in via cautelare e

la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 31

marzo 2006 AO 1 conclude per il rigetto

dell'appello. L'istante avendo sollecitato il 20 gennaio 2009 l'ema­nazione

della sentenza, il presidente di questa Camera ha fissato all'istante medesima

un termine di 10 giorni per documentare con

un estratto del registro fondiario (o con una dichiarazione dell'ufficiale)

che l'iscrizione provvisoria sussisteva così com'era stata decretata in via

cautelare dal primo giudice il 5 dicembre

2005. La AP 1 ha reso noto il 20 gennaio 2009 di avere constatato che

l'iscrizio­ne provvisoria dell'ipoteca legale non figura più nel registro fondiario.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro

(art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già per

mezzo di un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF).

La procedura volta all'ottenimento di un'iscrizione provvisoria è quella sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC con rinvio agli

art. 361 segg. CPC). In tale ambito il Pretore può disporre l'iscrizione già in

via cautelare, senza contraddittorio (art. 371 CPC). La sentenza con cui egli

statuisce poi sull'istanza come tale è appellabile entro 10 giorni (art. 370

cpv. 1 e 2 CPC), ma l'appello non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non

disponga altrimenti” (art. 370

cpv. 3 CPC). Se ordina l'iscrizione provvisoria, in ogni modo, il Pretore deve

fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere

giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC; DTF 101 II 76

consid. 4).

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha respinto l'istanza di iscrizione provvisoria

(dispositivo n. 1) e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di

cancellare l'iscrizione cautelare (dispositivo n. 2). Ora, l'art. 290 lett. b

CPC prevede che le sentenze appellabili diventa­no esecutive il giorno dopo

quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro

di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno

dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2

CC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugual­mente carattere

esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo – come detto – che

all'appello sia accordato effetto sospensivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati

n. 14, pag. 12).

3.

L'istante

reputa di avere chiesto l'effetto sospensivo “in termini impliciti” con l'appello. A parte

il fatto però che il memoriale non allude per nulla a un'eventuale inibizione

degli effetti legati al­l'esecutività della sentenza

impugnata, l'istante dimentica che la concessione

dell'effetto sospensivo è una particolare forma di provvedimento cautelare. Chi

intende ottenerlo deve quin­di formulare una richiesta espressa e motivata

(art. 376 cpv. 1 CPC per analogia; l'unica eccezione riguarda l'art. 108

CPC e le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, pag. 809 nota 880). Avesse

conferito all'appello effetto sospensivo d'ufficio, il presidente della Camera

avrebbe non solo vanificato il senso e lo scopo dell'art. 370 cpv. 3 CPC, ma

avrebbe violato anche il principio dispositivo.

4.

Ciò

posto, in concreto la sentenza del Pretore è divenuta esecutiva il giorno dopo

la scadenza del termine per impugnarla. Resta il fatto che nel dispositivo n. 4

il Pretore medesimo aveva deciso di comunicare l'ordine di cancellazione all'ufficiale

del registro fondiario solo “ad

avvenuta crescita in giudicato”.

Contro la sentenza l'istante aveva presentato appello. E siccome l'appello è un

rimedio giuridico ordinario, la sentenza del Pretore non aveva acquisito forza

di giudicato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981,

pag. 71 nota 11), per quanto esecutiva fosse. Come mai, in simili circostanze, l'iscrizione

cautelare sia stata ugual­mente cancellata non è dato di sapere. Sta di fatto

che la radiazione è stata eseguita e che l'appello dell'istante inteso a

ottenere la conferma dell'iscrizione provvisoria iscritta in via cautelare è

divenuto ormai senza oggetto. Deve così essere stralciato dai ruoli (art. 351

cpv. 1 CPC).

5.

Qualora una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico

fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili,

l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile

(I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996,

consid. 6 con rinvii; v. anche: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). Tale norma dispone

che in simili eventualità il tribunale,

udite le

parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce

con motivazione sommaria sulle spese, “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima

del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva

d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente,

per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili,

quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (cfr. RtiD I-2004 pag.

488.

consid. 7). Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza

d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza

oggetto o senza interesse, in effetti, è chiamato per principio a rispondere

dei costi (I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4).

6.

Nel

caso in esame ci si può domandare se, omettendo di chiedere il conferimento

dell'effetto sospensivo all'appello, l'istante non si sia accomodata del

rischio legato alla possibilità che – per un motivo o per l'altro – l'ufficiale

cancellasse ugualmente l'iscrizione provvisoria, nonostante il dispositivo n. 4

della sentenza impugnata. Avesse postulato il beneficio dell'effetto sospensivo,

invero, con ogni verosimiglianza essa l'avrebbe ottenuto (da ultimo: I CCA,

decreto presidenziale inc. 11.2008.56 del 10 luglio 2008). E in tale

eventualità l'ipotesi di una cancellazione sarebbe risultata pressoché esclusa,

quand'anche la Pretura avesse comunicato inavvertitamente la sentenza appellata

all'ufficiale del registro fondiario. Nelle condizioni descritte v'è seriamente

da interrogarsi, di conseguenza, se l'istante non debba essere chiamata a

sopportare gli oneri e le ripetibili di appello già per tale ragione

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid.

4). In ogni modo, si fosse pure di altro avviso e si valutasse – a un sommario

esame – quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello ove la causa non

fosse diventata priva d'oggetto, i termini della questione non muterebbero.

7.

In

concreto il Pretore aveva respinto l'istanza perché – come si è accennato – i

lavori svolti dalla AP 1 non risultavano essere stati eseguiti

con l'accordo del convenuto (RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10 con rinvio). Certo,

l'istante pretendeva il contrario, ma – ha rilevato il Pretore – il convenuto

negava recisamente e nessun indizio smentiva il suo diniego. Nell'appello la

ditta ribadiva la propria tesi, salvo confortare le sue doglianze con la sola prolissità

dell'esposto. Nella misura in cui si doleva che il Pretore non avesse assunto

alcuna prova, in effetti, essa dimenticava di non avere notificato alcun mezzo

istruttorio all'udienza del 24 gennaio 2006, limitandosi a confermare l'istanza

sulla scorta dei documenti prodotti. Allorché proponeva l'escussione di un testimone

in appello, essa disconosceva addirittura che davanti al secondo grado di giurisdizione

non sono ammissibili fatti, prove né eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC). Laddove poi asseriva che il convenuto non potesse avere ignorato

l'esecuzione dei lavori, essa prospettava semplici illazioni, senza indicare alcun

elemento concreto che rendesse verosimile un qualsivoglia assenso. Anzi, si

fosse condivisa l'opinione dell'appellante, ogni proprietario immobiliare

avrebbe corso il rischio di vedersi gravare il fondo di ipoteche legali per il solo fatto di non avere impedito a un conduttore

l'esecuzione di opere edili commissionate in nome proprio e per proprio conto. Ciò

non sarebbe stato conforme all'orientamento della giurisprudenza né, tanto

meno, della dottrina (citate in: RtiD I-2004 pag. 489 consid. 10). Ne segue

che, a un sommario esame, l'appello sarebbe verosimilmente stato destinato

all'insuccesso quand'anche non fosse divenuto privo d'oggetto.

8.

In definitiva,

nulla induce a scostarsi dal principio per cui l'istante abbia a sopportare gli

oneri processuali e le ripetibili di seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC), il

convenuto avendo introdotto osser­vazioni all'appello per il tramite di un

legale. La tassa di giustizia va nondimeno ridotta per

tenere conto del fatto che la procedura termina con un mero decreto di stralcio (art. 21

LTG per analogia).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

sotto il

profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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