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Decisione

11.2006.24

Ricorso per diniego formale di giustizia.

13 marzo 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.2.2006

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

(patrocinato dagli

e , )

alla

CO 1

riguardo

ai figli H__________ (1998) e R__________ (2003),

giudicando

ora sulla decisione del 23 gennaio 2006 con cui

l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso per denegata giustizia

interposto da RI 1 il 9 gennaio 2006;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 14 febbraio 2006 presentato da RI

1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali

quale autorità di vigilanza sulle tutele;

Considerandi

2.

Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3.

Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con decisione del 21 febbraio 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso introdotto da RI 1 contro una

decisione del 22 dicembre 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 1 aveva

ordinato il collocamento provvisionale di H__________ e R__________, figli del

ricorrente e di __________, alla __________ di __________;

che il 23

giugno 2005 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di invitare i

responsabili della __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio 2005 e

di revocare il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio seguente;

che con

decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale ha rifiutato di

esaminare l'istanza, reputando la questione del collocamento ¿già decisa in

sede di ricorso e cresciuta in giudicato¿;

che,

adita il 22 luglio 2005 da RI 1, l'autorità di vigilanza ha annullato il

4.

agosto 2005 tale decisione e ha sollecitato la Commissione tutoria

regionale a trattare l'istanza;

che la

Commissione tutoria regionale risulta avere convocato al­lora il legale dell'istante

a un colloquio (24 agosto 2005), avere intimato all'istante un rapporto ¿sul nucleo

familiare¿ redat­to il 17 ottobre 2005 dal Servizio sociale di __________

con un ter­mine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni (20 ottobre

2005) e avere prorogato poi quel termine di 15 giorni (7 dicembre 2005);

che il 9

gennaio 2006 RI 1 si è rivolto all'autorità di vigilanza con un ricorso per diniego

di giustizia, chiedendole di assumere direttamente la decisione del caso, di

indire un colloquio alla presenza di __________ e della figlia H__________, di

ordinare il rientro a casa dei figli e di corrispondergli congrue ripetibili,

adottando sanzioni disciplinari nei confronti della Commissione tutoria regio­nale;

che con

decisione del 23 gennaio 2006 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso in

quanto ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.

200.

¿ a carico del ricorrente;

che

contro tale decisione RI 1 ha presentato un appel­lo (¿ricorso¿) del 14

febbraio 2006 nel quale chiede ¿ previa concessione dell'assistenza giudiziaria

¿ di ingiungere alla Commissio­ne tutoria regionale di statuire ¿sulle

richieste del signor RI 1 di cui al ricorso del 22 luglio 2005 senza ulteriore

indugio¿ e di ordinare il rientro dei due figli al più presto ¿a casa del

padre¿;

che il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili

nel termine di venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL

4.1.2

], richiamata anche dall'art. 39 LAC);

che,

consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame (¿ricorso¿) è

tempestivo;

che

l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, in concreto, perché dopo la sua

decisione del 4 agosto 2005 la Commissione tutoria regionale non era rimasta

inattiva, ma aveva convocato le parti e aveva chiesto la consegna di rapporti

¿al fine di poter

adottare,

con cognizione di causa, una decisione sul merito¿

(decisione

impugnata, pag. 2 in fondo);

che

inoltre, secondo l'autorità di vigilanza, con il suo comportamento RI 1

sfiorava la temerarietà, avendo egli preferito introdurre ricorso per denegata

giustizia anziché formulare osservazioni al rapporto del Servizio sociale di __________

notificatogli dalla Commis­sione tutoria regionale;

che

nell'appello RI 1 si propone di dimostrare come in sostanza egli avesse ragione

di lamentare un diniego di giustizia davanti all'autorità di vigilanza, ¿ma

tale ragione non è stata purtroppo fatta valere nei modi proceduralmente più

idonei¿ (memoriale, pag. 3 in fondo);

che tale

impostazione giuridica è errata in partenza, un appellante dovendo spiegare per

quali motivi la decisione impugna­ta sia da riformare, non quali motivi egli avrebbe

dovuto correttamente far valere nell'at­to che è stato respinto dall'autorità;

che, ad

ogni buon conto, un ricorso per diniego formale di giustizia (art. 45 LPAmm,

applicabile in virtù dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele) poteva essere inteso solo a far sì

che l'autorità di vigilanza ordinasse alla Commissione tutoria regionale di

compiere senza indugio un determinato atto processuale o ¿ dandosi il caso ¿ di

emanare la decisione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6 ad art. 45

LPAmm);

che nella

misura in cui RI 1 chiede più o altro a questa Camera, l'appello esula dall'oggetto

del litigio (consistente, appunto, nel diniego di giustizia in cui sarebbe caduta

la Commissione tutoria regionale) e si rivela d'acchito irricevibile;

che ciò

vale non solo per quanto riguarda il postulato rientro dei figli a casa, ma anche

per quanto attiene alla domanda di statuire ¿sulle richieste del signor RI 1 di

cui al ricorso del 22 luglio 2005¿, per tacere del fatto che il ricorso del 22

luglio 2005 è stato accolto dall'autorità di vigilanza (decisione del 4 agosto

2005);

che nelle

circostanze descritte la questione è di sapere ¿ in definitiva ¿ se al momento

in cui RI 1 ha interposto il ricorso per diniego di giustizia all'autorità di

vigilanza la Commissione tutoria regionale rifiutasse di compiere o tardasse a eseguire

un determinato atto processuale o, eventualmente, a emanare la decisione;

che la

risposta è negativa, giacché il 9 gennaio 2006 la Commissione tutoria regionale

non era inoperosa, ma stava aspettando le osservazioni dello stesso RI 1 al

rapporto del Servizio sociale di __________, il termine prorogato di 15 giorni

giungendo a scadenza proprio quel 9 gennaio 2006;

che

nemmeno l'appellante, del resto, indica quale altro atto processuale la Commissione

tutoria indugiasse ad assolvere in quel momento;

che, ciò premesso,

correttamente l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso per diniego di

giustizia, tutte le altre considerazioni esposte dall'interessato nell'appello

a questa Camera circa il suo comportamento processuale e la sua situazione

familiare non essendo di alcuna pertinenza ai fini del giudizio;

che,

invero, nel ricorso per denegata giustizia all'autorità di vigilanza RI 1

lamentava anche la lentezza con cui la Commissione tutoria regionale procedeva

nelle sue incombenze, la pratica pendente durando ormai da due anni senza che se

ne vedesse la fine;

che una doglianza

del genere non poteva essere sollevata in un ricorso per diniego di giustizia,

il quale non è destinato a censurare ritardi commessi dall'autorità nel

passato, i quali potranno essere fatti valere se mai ¿ ove siano ancora di

rilievo ¿ nell'ambito del rimedio giuridico esperibile contro la decisione

finale (Borghi/Corti, op. cit., n.

5.

in fine ad art. 45 LPAmm con richiami);

che la

decisione impugnata, pertanto, resiste alla critica anche sotto questo profilo;

che di

conseguenza l'appello presentato a questa Camera si dimostra largamente

irricevibile e, nella limitata misura in cui è ricevibile, infondato;

che

un'altra questione è sapere, certo, se l'autorità di vigilanza non dovesse

trattare il ricorso per denegata giustizia come istanza d'intervento gerarchico

(art. 11 lett. a e f del regolamento di applicazione della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 8 in fine alle

osservazioni preliminari degli art. 420¿425), non essendo seriamente

ammissibile che a distanza di due anni i figli dell'interessato si trovassero

ancora collocati in un istituto sulla base di una decisione meramente provvisionale,

per lo meno in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare la remora;

che

tuttavia nel quadro di una simile procedura l'istante non ha qualità di parte e

non può impugnare il mancato intervento dell'autorità di vigilanza

(analogamente, per quanto riguarda la vigilanza sulle fondazioni: Grüninger in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 18 ad art. 85);

che,

comunque sia, dovesse la Commissione tutoria regionale denotare ulteriori indugi,

l'appellante potrà sempre sollecitare

l'esecuzione

dell'atto da compiere e, risultando infruttuoso il sollecito (Borghi/Corti, op. cit., n. 5 ad art. 45

LPAmm), inoltrare un nuovo ricorso per denegata giustizia all'autorità di

vigilanza;

che per

quanto concerne il giudizio odierno gli oneri processuali seguirebbero la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono a

rinunciare ¿ eccezionalmente ¿ a ogni prelievo;

che non

può entrare in linea di conto invece il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'appello

risultando sprovvisto fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non ha formato oggetto di intimazione;

visto l'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse né spese.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione:

¿ , ;

¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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