11.2006.24
Ricorso per diniego formale di giustizia.
13 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2006.24
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, ICCA
Titolo:
Ricorso per diniego formale di giustizia.
DINIEGO DI GIUSTIZIA
art. 45 LPAMM
Incarto n.
11.2006.24
Lugano,
13 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.2.2006
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinato dagli
e , )
alla
CO 1
riguardo
ai figli H__________ (1998) e R__________ (2003),
giudicando
ora sulla decisione del 23 gennaio 2006 con cui
l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso per denegata giustizia
interposto da RI 1 il 9 gennaio 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 14 febbraio 2006 presentato da RI
1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Considerandi
2.
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 21 febbraio 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso introdotto da RI 1 contro una
decisione del 22 dicembre 2004 con cui la Commissione tutoria regionale 1 aveva
ordinato il collocamento provvisionale di H__________ e R__________, figli del
ricorrente e di __________, alla __________ di __________;
che il 23
giugno 2005 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di invitare i
responsabili della __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio 2005 e
di revocare il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio seguente;
che con
decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale ha rifiutato di
esaminare l'istanza, reputando la questione del collocamento ¿già decisa in
sede di ricorso e cresciuta in giudicato¿;
che,
adita il 22 luglio 2005 da RI 1, l'autorità di vigilanza ha annullato il
4.
agosto 2005 tale decisione e ha sollecitato la Commissione tutoria
regionale a trattare l'istanza;
che la
Commissione tutoria regionale risulta avere convocato allora il legale dell'istante
a un colloquio (24 agosto 2005), avere intimato all'istante un rapporto ¿sul nucleo
familiare¿ redatto il 17 ottobre 2005 dal Servizio sociale di __________
con un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni (20 ottobre
2005) e avere prorogato poi quel termine di 15 giorni (7 dicembre 2005);
che il 9
gennaio 2006 RI 1 si è rivolto all'autorità di vigilanza con un ricorso per diniego
di giustizia, chiedendole di assumere direttamente la decisione del caso, di
indire un colloquio alla presenza di __________ e della figlia H__________, di
ordinare il rientro a casa dei figli e di corrispondergli congrue ripetibili,
adottando sanzioni disciplinari nei confronti della Commissione tutoria regionale;
che con
decisione del 23 gennaio 2006 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso in
quanto ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
200.
¿ a carico del ricorrente;
che
contro tale decisione RI 1 ha presentato un appello (¿ricorso¿) del 14
febbraio 2006 nel quale chiede ¿ previa concessione dell'assistenza giudiziaria
¿ di ingiungere alla Commissione tutoria regionale di statuire ¿sulle
richieste del signor RI 1 di cui al ricorso del 22 luglio 2005 senza ulteriore
indugio¿ e di ordinare il rientro dei due figli al più presto ¿a casa del
padre¿;
che il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
nel termine di venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL
4.1.2
], richiamata anche dall'art. 39 LAC);
che,
consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame (¿ricorso¿) è
tempestivo;
che
l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, in concreto, perché dopo la sua
decisione del 4 agosto 2005 la Commissione tutoria regionale non era rimasta
inattiva, ma aveva convocato le parti e aveva chiesto la consegna di rapporti
¿al fine di poter
adottare,
con cognizione di causa, una decisione sul merito¿
(decisione
impugnata, pag. 2 in fondo);
che
inoltre, secondo l'autorità di vigilanza, con il suo comportamento RI 1
sfiorava la temerarietà, avendo egli preferito introdurre ricorso per denegata
giustizia anziché formulare osservazioni al rapporto del Servizio sociale di __________
notificatogli dalla Commissione tutoria regionale;
che
nell'appello RI 1 si propone di dimostrare come in sostanza egli avesse ragione
di lamentare un diniego di giustizia davanti all'autorità di vigilanza, ¿ma
tale ragione non è stata purtroppo fatta valere nei modi proceduralmente più
idonei¿ (memoriale, pag. 3 in fondo);
che tale
impostazione giuridica è errata in partenza, un appellante dovendo spiegare per
quali motivi la decisione impugnata sia da riformare, non quali motivi egli avrebbe
dovuto correttamente far valere nell'atto che è stato respinto dall'autorità;
che, ad
ogni buon conto, un ricorso per diniego formale di giustizia (art. 45 LPAmm,
applicabile in virtù dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele) poteva essere inteso solo a far sì
che l'autorità di vigilanza ordinasse alla Commissione tutoria regionale di
compiere senza indugio un determinato atto processuale o ¿ dandosi il caso ¿ di
emanare la decisione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6 ad art. 45
LPAmm);
che nella
misura in cui RI 1 chiede più o altro a questa Camera, l'appello esula dall'oggetto
del litigio (consistente, appunto, nel diniego di giustizia in cui sarebbe caduta
la Commissione tutoria regionale) e si rivela d'acchito irricevibile;
che ciò
vale non solo per quanto riguarda il postulato rientro dei figli a casa, ma anche
per quanto attiene alla domanda di statuire ¿sulle richieste del signor RI 1 di
cui al ricorso del 22 luglio 2005¿, per tacere del fatto che il ricorso del 22
luglio 2005 è stato accolto dall'autorità di vigilanza (decisione del 4 agosto
2005);
che nelle
circostanze descritte la questione è di sapere ¿ in definitiva ¿ se al momento
in cui RI 1 ha interposto il ricorso per diniego di giustizia all'autorità di
vigilanza la Commissione tutoria regionale rifiutasse di compiere o tardasse a eseguire
un determinato atto processuale o, eventualmente, a emanare la decisione;
che la
risposta è negativa, giacché il 9 gennaio 2006 la Commissione tutoria regionale
non era inoperosa, ma stava aspettando le osservazioni dello stesso RI 1 al
rapporto del Servizio sociale di __________, il termine prorogato di 15 giorni
giungendo a scadenza proprio quel 9 gennaio 2006;
che
nemmeno l'appellante, del resto, indica quale altro atto processuale la Commissione
tutoria indugiasse ad assolvere in quel momento;
che, ciò premesso,
correttamente l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso per diniego di
giustizia, tutte le altre considerazioni esposte dall'interessato nell'appello
a questa Camera circa il suo comportamento processuale e la sua situazione
familiare non essendo di alcuna pertinenza ai fini del giudizio;
che,
invero, nel ricorso per denegata giustizia all'autorità di vigilanza RI 1
lamentava anche la lentezza con cui la Commissione tutoria regionale procedeva
nelle sue incombenze, la pratica pendente durando ormai da due anni senza che se
ne vedesse la fine;
che una doglianza
del genere non poteva essere sollevata in un ricorso per diniego di giustizia,
il quale non è destinato a censurare ritardi commessi dall'autorità nel
passato, i quali potranno essere fatti valere se mai ¿ ove siano ancora di
rilievo ¿ nell'ambito del rimedio giuridico esperibile contro la decisione
finale (Borghi/Corti, op. cit., n.
5.
in fine ad art. 45 LPAmm con richiami);
che la
decisione impugnata, pertanto, resiste alla critica anche sotto questo profilo;
che di
conseguenza l'appello presentato a questa Camera si dimostra largamente
irricevibile e, nella limitata misura in cui è ricevibile, infondato;
che
un'altra questione è sapere, certo, se l'autorità di vigilanza non dovesse
trattare il ricorso per denegata giustizia come istanza d'intervento gerarchico
(art. 11 lett. a e f del regolamento di applicazione della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 8 in fine alle
osservazioni preliminari degli art. 420¿425), non essendo seriamente
ammissibile che a distanza di due anni i figli dell'interessato si trovassero
ancora collocati in un istituto sulla base di una decisione meramente provvisionale,
per lo meno in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare la remora;
che
tuttavia nel quadro di una simile procedura l'istante non ha qualità di parte e
non può impugnare il mancato intervento dell'autorità di vigilanza
(analogamente, per quanto riguarda la vigilanza sulle fondazioni: Grüninger in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 18 ad art. 85);
che,
comunque sia, dovesse la Commissione tutoria regionale denotare ulteriori indugi,
l'appellante potrà sempre sollecitare
l'esecuzione
dell'atto da compiere e, risultando infruttuoso il sollecito (Borghi/Corti, op. cit., n. 5 ad art. 45
LPAmm), inoltrare un nuovo ricorso per denegata giustizia all'autorità di
vigilanza;
che per
quanto concerne il giudizio odierno gli oneri processuali seguirebbero la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono a
rinunciare ¿ eccezionalmente ¿ a ogni prelievo;
che non
può entrare in linea di conto invece il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'appello
risultando sprovvisto fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non ha formato oggetto di intimazione;
visto l'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse né spese.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione:
¿ , ;
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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