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Decisione

11.2006.25

diniego dell'assistenza giudiziaria: mancanza di probabilità di esito favorevole.

17 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii).

3. Nella

fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'assistenza giudiziaria con

l'argomento che, oltre a introdurre un ricorso senza possibilità di esito

favorevole, l'istante avrebbe potuto procedere in lite con atti propri, giacché

¿un procedimento inteso all'assegnazione

di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente complesso, né

per la materia né per la procedura¿. Per di più ¿ essa

ha soggiunto ¿ l'istante non aveva documentato nemmeno la sua situazione

economica. L'interessata sostiene, da parte sua, di avere

deciso di separarsi dal marito proprio per garantire un rapporto stabile e

tranquillo del figlio con i genitori, di modo che l'esito del ricorso non

appariva a priori negativo, né una persona ragionevole provvista di sufficienti

mezzi finanziari avrebbe rinunciato a impugnare la decisione sfavorevole. Essa

contesta altresì la possibilità di procedere con atti propri, affermando che

nelle sue condizioni psicofisiche essa non sarebbe stata in grado di difendersi

da sé sola. Quanto alla mancata documentazione sullo stato di indigenza, essa

rileva che la sua situazione era già conosciuta dalle autorità amministrative,

sia perché davanti all'autorità di vigilanza pende un'altra procedura, sia

perché essa è notoriamente al beneficio di una rendita AI che le permette di

far fronte solo al minimo vitale.

4. Per

quel che riguarda l'indigenza, intanto, spettava alla richiedente allegare all'istanza

del 29 luglio 2005 la documentazione necessaria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii;

v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I

181 in fondo). L'interessata si prevale di quanto prodotto nel 1997 a sostegno

di una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'altra procedura,

ma non può pretendere che l'autorità di vigilanza ritenesse ancora attuali

giustificativi ¿ per altro nemmeno richiamati nell'istanza ¿ risalenti a 8 anni

prima. Quanto al fatto che la ricorrente percepisca solo una rendita AI, mal si

comprende perché ciò dovesse essere notorio all'autorità di vigilanza. In

proposito la ricorrente non dà alcuna spiegazione. Ne segue che, a rigore, il

beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere respinto già per difetto

della documentazione a sostegno.

5. Sia

come sia, si ammettesse pure l'indigenza della richiedente, nella fattispecie il

ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Come detto, per ottenere il

beneficio dell'assistenza giudiziaria occorre non solo una situazione di grave

ristrettezza, ma anche una causa che non sia priva di esito favorevole (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag) e un richiedente incapace di procedere in lite con atti propri

(art. 14 cpv. 2 Lag).

a) Per

quanto riguarda il requisito appena citato è vero che, in linea di principio,

un procedimento inteso all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe

Considerandi

risultare particolarmente complesso, né per la materia né per la procedura (I

CCA, sentenza inc. 11.2005.34 del 10 marzo 2005, consid. 8). Tutto dipende però

dalle circostanze concrete (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in

alto), mentre nel caso specifico l'autorità di vigilanza si è limitata a un'affermazione

di principio. La questione non merita ad ogni modo particolare approfondimento.

Si volesse anche presumere, per vero, che nella fattispecie l'interessata non sarebbe

stata in grado di procedere con atti propri, il beneficio richiesto sarebbe potuto

entrare in linea di conto solo se il ricorso non appariva sprovvisto di buon

diritto. E quest'ultima condizione, come si vedrà in appresso, faceva manifesto

difetto.

b) Con

risoluzione del 5 aprile 2005 l'autorità tutoria, revocata la privazione della

libertà a scopo di assistenza cui era sottoposta RI 1, ha sospeso il diritto di

visita a S__________ per tre mesi, finché i genitori non avessero ricuperato la

necessaria continuità di coppia. Il 19 luglio 2005 l'autorità ha poi prorogato la

sospensione di altri sei mesi, lo scopo del provvedimento non essendo ancora stato

raggiunto. A sostegno della propria decisione essa ha menzionato segnalazioni e

rapporti di polizia da cui risultava un comportamento inadeguato dei genitori, A__________

essendo stato incarcerato nel frattempo al Penitenziario cantonale e RI 1 trasferita

alla __________ a __________. In simili condizioni il figlio non poteva avere

un rapporto parentale stabile e tranquillo.

Nel

suo ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata dichiarava di voler cambiare

vita, contestava i presupposti per la sospensione del diritto di visita e la

proporzionalità del provvedimento, chiedendo di poter incontrare il figlio qualche

ora per settimana. Ora, a prescindere dal fatto che la procedura davanti

all'autorità di vigilanza si è risolta addirittura in una reformatio in

peius, l'esito del ricorso appariva segnato fin dall'inizio. La decisione

impugnata era infatti meramente provvisionale, sicché poteva essere impugnata

solo in caso di danno ¿non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm; RtiD 2005-II

pag. 696 seg.). A tale ipotesi la ricorrente neppure alludeva. Oltre a ciò, la

ricorrente non spiegava affatto perché le ragioni addotte dall'autorità tutoria

non fossero pertinenti, né perché il ripristino delle visite rispondesse oggettivamente

al bene del figlio, limitandosi essa a generici riferimenti circa la mancanza

di pericoli o di indizi contrari al bene del ragazzo. L'autorità tutoria però

le rimproverava proprio il comportamento da lei tenuto durante le visite, e in

particolare la tendenza a fare promesse al figlio senza poterle mantenere e a

coinvolgere il figlio nei dissidi fra genitori, a tutto svantaggio di S__________.

Nel ricorso l'interessata non si confrontava con tali addebiti, né tanto meno

prospettava cambiamenti. L'impugnazione non aveva dunque alcuna possibilità di

riuscita.

c) Quanto

al fatto che una persona ragionevole provvista di sufficienti mezzi finanziari

non avrebbe rinunciato a presentare ricorso in un caso del genere (art. 14 cpv.

1.

lett. b Lag), ciò poco giova. Tale requisito è infatti cumulativo agli altri

tre enunciati dianzi (consid. 2). Mancando al ricorso ogni possibilità di

successo, l'autorità di vigilanza ha rifiutato a ragione l'assistenza

giudiziaria già per questa ragione.

6.

La

procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo

ipotesi di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e nella fattispecie non v'è ragione

di scostarsi dalla regola. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non

può essere accolta, il ricorso apparendo una volta ancora sfornito di buon

diritto sin dall'inizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

a:

¿ .

¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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