11.2006.25
diniego dell'assistenza giudiziaria: mancanza di probabilità di esito favorevole.
17 marzo 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2006.25
Data decisione, Autorità:
17.03.2006, ICCA
Titolo:
diniego dell'assistenza giudiziaria: mancanza di probabilità di esito favorevole.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ESITO FAVOREVOLE
RELAZIONE PERSONALE
art. 14 LAG
Incarto n.
11.2006.25
Lugano
17 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.327.1997/R.50.2005
(protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinata dall' , ) e
A__________ __________,
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
riguardo al
figlio S__________ (1997);
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria
introdotta da RI 1 il
29
luglio 2005;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 16 febbraio 2006 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
31 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
al ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. S__________
(22 luglio 1997) è figlio di A__________ (1966) e di RI 1(1971), sposatisi il 9
marzo 1999. Sin dalla nascita le autorità tutorie e vari servizi sociali sono
intervenuti con misure a protezione del bambino, sia per tossicodipendenza dei
genitori, sia per violenti litigi sorti fra loro, sia per difficoltà
nell'accudire adeguatamente il piccolo. Con risoluzione del 19 dicembre 2002,
in particolare, la Commissione tutoria regionale 14 ha provvisoriamente privato
A__________ e RI 1 della custodia parentale, ha collocato S__________ all'Istituto
__________ di __________ e ha regolamentato il diritto di visita dei genitori.
B. Il
18 febbraio 2005 la Commissione tutoria ha accordato ad A__________ un diritto
di visita sorvegliato ogni mercoledì pomeriggio e a AP 1 un analogo diritto di visita il venerdì (un'ora) nel pomeriggio, da esercitare alla __________ di __________. Essa
ha poi deciso il 5 aprile 2005 di sospendere le relazioni personali per tre
mesi, i genitori non dimostrando sufficiente stabilità di coppia, ma ha
autorizzato due telefonate settimanali al figlio da parte di ognuno dei
genitori in forma sorvegliata. Il 19 luglio 2005 la Commissione ha poi prorogato
la sospensione del diritto di visita per altri sei mesi, riducendo la frequenza
delle telefonate a una per settimana.
C. Adita
da AP 1, il 14 ottobre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, ha non solo respinto il ricorso, ma ha vietato ai genitori anche di
telefonare a S__________ finché fosse scaduta la sospensione delle relazioni
personali. Statuendo su ricorsi presentati il 26 e 27 ottobre 2005 da AP 1e A__________,
con sentenza dell'11 novembre 2005 questa Camera ha annullato tale decisione per
violazione del diritto d'essere sentiti e ha ritornato gli atti all'autorità di
vigilanza perché concedesse a RI 1, ad A__________ e alla Commissione tutoria la
possibilità di esprimersi, concedendo a RI 1, prima di procedere a una reforma in
peius della decisione impugnata, la facoltà di ritirare il ricorso (inc. 11.2005.145).
D. Dopo
avere ascoltato le parti all'udienza del 14 dicembre 2005, con decisione del 31
gennaio 2006 l'autorità di vigilanza ha confermato la sospensione delle relazioni
personali e ha vietato ai genitori di avvicinare S__________ finché fosse
scaduto il periodo di sospensione. Essa non ha prelevato tasse né spese. La richiesta
di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso di RI 1 è stata respinta.
E. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 ha presentato un ricorso del 16 febbraio
2006 per ottenere la concessione del beneficio e la riforma in tal senso del
giudizio impugnato. Analoga richiesta essa postula in appello. Il ricorso non
ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto ¿ totale o parziale ¿ dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag)
¿l'autorità di seconda istanza¿, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento
all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è
pertanto ricevibile.
2. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone ¿ cumulativamente ¿ che il
richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3
cpv. 1
Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2
Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella
medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per
Fatti
i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii).
3. Nella
fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'assistenza giudiziaria con
l'argomento che, oltre a introdurre un ricorso senza possibilità di esito
favorevole, l'istante avrebbe potuto procedere in lite con atti propri, giacché
¿un procedimento inteso all'assegnazione
di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente complesso, né
per la materia né per la procedura¿. Per di più ¿ essa
ha soggiunto ¿ l'istante non aveva documentato nemmeno la sua situazione
economica. L'interessata sostiene, da parte sua, di avere
deciso di separarsi dal marito proprio per garantire un rapporto stabile e
tranquillo del figlio con i genitori, di modo che l'esito del ricorso non
appariva a priori negativo, né una persona ragionevole provvista di sufficienti
mezzi finanziari avrebbe rinunciato a impugnare la decisione sfavorevole. Essa
contesta altresì la possibilità di procedere con atti propri, affermando che
nelle sue condizioni psicofisiche essa non sarebbe stata in grado di difendersi
da sé sola. Quanto alla mancata documentazione sullo stato di indigenza, essa
rileva che la sua situazione era già conosciuta dalle autorità amministrative,
sia perché davanti all'autorità di vigilanza pende un'altra procedura, sia
perché essa è notoriamente al beneficio di una rendita AI che le permette di
far fronte solo al minimo vitale.
4. Per
quel che riguarda l'indigenza, intanto, spettava alla richiedente allegare all'istanza
del 29 luglio 2005 la documentazione necessaria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii;
v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I
181 in fondo). L'interessata si prevale di quanto prodotto nel 1997 a sostegno
di una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'altra procedura,
ma non può pretendere che l'autorità di vigilanza ritenesse ancora attuali
giustificativi ¿ per altro nemmeno richiamati nell'istanza ¿ risalenti a 8 anni
prima. Quanto al fatto che la ricorrente percepisca solo una rendita AI, mal si
comprende perché ciò dovesse essere notorio all'autorità di vigilanza. In
proposito la ricorrente non dà alcuna spiegazione. Ne segue che, a rigore, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere respinto già per difetto
della documentazione a sostegno.
5. Sia
come sia, si ammettesse pure l'indigenza della richiedente, nella fattispecie il
ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Come detto, per ottenere il
beneficio dell'assistenza giudiziaria occorre non solo una situazione di grave
ristrettezza, ma anche una causa che non sia priva di esito favorevole (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag) e un richiedente incapace di procedere in lite con atti propri
(art. 14 cpv. 2 Lag).
a) Per
quanto riguarda il requisito appena citato è vero che, in linea di principio,
un procedimento inteso all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe
Considerandi
risultare particolarmente complesso, né per la materia né per la procedura (I
CCA, sentenza inc. 11.2005.34 del 10 marzo 2005, consid. 8). Tutto dipende però
dalle circostanze concrete (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in
alto), mentre nel caso specifico l'autorità di vigilanza si è limitata a un'affermazione
di principio. La questione non merita ad ogni modo particolare approfondimento.
Si volesse anche presumere, per vero, che nella fattispecie l'interessata non sarebbe
stata in grado di procedere con atti propri, il beneficio richiesto sarebbe potuto
entrare in linea di conto solo se il ricorso non appariva sprovvisto di buon
diritto. E quest'ultima condizione, come si vedrà in appresso, faceva manifesto
difetto.
b) Con
risoluzione del 5 aprile 2005 l'autorità tutoria, revocata la privazione della
libertà a scopo di assistenza cui era sottoposta RI 1, ha sospeso il diritto di
visita a S__________ per tre mesi, finché i genitori non avessero ricuperato la
necessaria continuità di coppia. Il 19 luglio 2005 l'autorità ha poi prorogato la
sospensione di altri sei mesi, lo scopo del provvedimento non essendo ancora stato
raggiunto. A sostegno della propria decisione essa ha menzionato segnalazioni e
rapporti di polizia da cui risultava un comportamento inadeguato dei genitori, A__________
essendo stato incarcerato nel frattempo al Penitenziario cantonale e RI 1 trasferita
alla __________ a __________. In simili condizioni il figlio non poteva avere
un rapporto parentale stabile e tranquillo.
Nel
suo ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata dichiarava di voler cambiare
vita, contestava i presupposti per la sospensione del diritto di visita e la
proporzionalità del provvedimento, chiedendo di poter incontrare il figlio qualche
ora per settimana. Ora, a prescindere dal fatto che la procedura davanti
all'autorità di vigilanza si è risolta addirittura in una reformatio in
peius, l'esito del ricorso appariva segnato fin dall'inizio. La decisione
impugnata era infatti meramente provvisionale, sicché poteva essere impugnata
solo in caso di danno ¿non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm; RtiD 2005-II
pag. 696 seg.). A tale ipotesi la ricorrente neppure alludeva. Oltre a ciò, la
ricorrente non spiegava affatto perché le ragioni addotte dall'autorità tutoria
non fossero pertinenti, né perché il ripristino delle visite rispondesse oggettivamente
al bene del figlio, limitandosi essa a generici riferimenti circa la mancanza
di pericoli o di indizi contrari al bene del ragazzo. L'autorità tutoria però
le rimproverava proprio il comportamento da lei tenuto durante le visite, e in
particolare la tendenza a fare promesse al figlio senza poterle mantenere e a
coinvolgere il figlio nei dissidi fra genitori, a tutto svantaggio di S__________.
Nel ricorso l'interessata non si confrontava con tali addebiti, né tanto meno
prospettava cambiamenti. L'impugnazione non aveva dunque alcuna possibilità di
riuscita.
c) Quanto
al fatto che una persona ragionevole provvista di sufficienti mezzi finanziari
non avrebbe rinunciato a presentare ricorso in un caso del genere (art. 14 cpv.
1.
lett. b Lag), ciò poco giova. Tale requisito è infatti cumulativo agli altri
tre enunciati dianzi (consid. 2). Mancando al ricorso ogni possibilità di
successo, l'autorità di vigilanza ha rifiutato a ragione l'assistenza
giudiziaria già per questa ragione.
6.
La
procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo
ipotesi di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e nella fattispecie non v'è ragione
di scostarsi dalla regola. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non
può essere accolta, il ricorso apparendo una volta ancora sfornito di buon
diritto sin dall'inizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
a:
¿ .
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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