11.2006.26
Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: contributo di mantenimento per la moglie
8 agosto 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2006.26
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: contributo di mantenimento per la moglie
DIVORZIO SU RICHIESTA DI UN CONIUGE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 VCC
Incarto n.
11.2006.26
Lugano
8 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.9 (misure
provvisionali di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 gennaio 2005 da
AO 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA
2 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 17 febbraio 2006 con
cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 2 marzo 2006 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 17 febbraio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1963) si
sono sposati a __________ il 6 ottobre 1990. Dal
matrimonio è nato N__________, il 31 marzo 1992. Il
marito era capoclinica all'__________ di __________, la moglie lavorava
saltuariamente per la __________, __________. I coniugi vivono separati di
fatto dal marzo del 2000. Nel marzo del 2002 il marito ha aperto uno studio
medico a __________, continuando a lavorare al 50% come capoclinica e medico
aggiunto per l'__________ di __________.
B. Il 3
gennaio 2005 AO 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. In via provvisionale essa ha chiesto l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr. 1040.–
mensili per il figlio fino al 13° compleanno, aumentato a fr. 1350.– mensili
dopo di allora, oltre a fr. 3911.27 come partecipazione alle spese da lei
sostenute per il figlio. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem
di fr. 6000.–. All'udienza
del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha aderito all'attribuzione dell'alloggio
coniugale, all'affidamento e ai
contributi per il figlio, mentre ha avversato le altre domande, salvo offrire
alla moglie un contributo alimentare di fr. 900.– mensili finché il figlio
avesse compiuto 13 anni e uno di
fr. 700.– mensili da allora in poi.
C. Esperita
l'istruttoria cautelare, le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 6 settembre 2005 l'istante ha ribadito le richieste circa l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, i contributi
alimentari e la partecipazione alle spese per il figlio, pretendendo però l'esclusivo esercizio dell'autorità parentale su N__________ e riducendo
a fr. 2714.65 mensili il contributo alimentare per sé. Nel proprio
allegato di quello stesso 6 settembre 2005 AP 1 ha confermato le sue domande di risposta.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 17 febbraio 2007, il Pretore ha assegnato l'alloggio
coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato il diritto di
visita del padre, ha obbligato AP 1 a versare dall'ottobre del 2004 un
contributo alimentare di fr. 2422.– mensili
per la moglie e uno di fr. 1350.– mensili per N__________, oltre a fr. 633.70
come partecipazione alle spese straordinarie da lei assunte per il figlio. L'istanza
di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 510.–, sono state poste per due terzi a carico
dell'istante e per un terzo a carico del convenuto, cui la moglie è stata tenuta
a rifondere fr. 600.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
del 2 marzo 2006 per ottenere la riduzione a fr. 700.– mensili del contributo alimentare
per la moglie e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni
del 3 aprile 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 le misure
provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv. 2 vCC) erano
emanate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC
ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore
statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3
CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha accertato il reddito del marito come medico ospedaliero
in fr. 7200.– mensili,
dando atto che lo studio privato è deficitario, e in fr. 2946.– il relativo fabbisogno minimo (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, premio
della cassa malati fr. 324.20, imposta di circolazione fr. 45.–,
assicurazione dell'automobile
fr. 120.–, carburante fr. 200.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 7.–, imposte fr. 400.–). Il Pretore non ha riconosciuto
invece il compenso di fr. 25 000.– annui versato da AP 1 all'infermiera che si occupa dello studio, argomentando che le perdite da
attività indipendente sono da arginare con la sostanza personale o con il
margine di eccedenza mensile, simile scelta professionale non dovendo
pregiudicare la copertura del fabbisogno familiare.
Quanto
alla moglie, il Pretore ha constatato che essa, alla ricerca di un lavoro, ha entrate
di fr. 400.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2340.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione con
spese accessorie fr. 578.75, premio della cassa malati fr. 373.70,
dentista fr. 10.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.75, assicurazione responsabilità civile
fr. 10.80, spese di trasferta fr. 70.50, tassa rifiuti fr. 12.50).
Relativamente al figlio, infine, il Pretore non si è scostato dal fabbisogno in
denaro fissato dai coniugi (fr. 1350.– mensili). Accertata un'eccedenza di fr. 964.– mensili, il primo giudice ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2422.– mensili alla moglie e uno di fr. 1350.–
mensili per il figlio.
3.
L'appellante si duole che il Pretore non abbia voluto sentire come
testimone __________, infermiera da lui impiegata, la quale avrebbe riferito sull'organizzazione del suo studio privato e i suoi redditi. Il Pretore ha
rinunciato alla prova, reputando sufficiente la documentazione prodotta e gli
atti dell'incarto fiscale (ordinanza del 9 maggio
2005). A ragione, giacché in concreto non occorrono altri accertamenti sul
reddito da attività indipendente del marito, per lo meno a un giudizio di
verosimiglianza come quello che governa le misure provvisionali. Nemmeno l'appellante,
del resto, spiega quali elementi concreti potrebbe addurre la teste su redditi
di uno studio medico deficitario. Per tacere del fatto che – come si vedrà oltre
– la deposizione non sarebbe suscettibile d'influire,
comunque sia, sull'esito del giudizio.
4.
L'appellante contesta l'ammontare del proprio
fabbisogno minimo, lamentando che il Pretore non vi abbia inserito l'onorario
di fr. 2083.– mensili (oltre ai circa fr. 1000.– da lui versati quale datore
di lavoro) elargiti all'infermiera
che tiene aperto, come indipendente, il suo studio medico. Argomenta che quello studio dovrebbe
assicurargli il futuro economico, specie dinanzi allo spettro del mancato
rinnovo del contratto di lavoro come medico
ospedaliero,
senza dimenticare che oggi è difficile ottenere il permesso di aprire nuovi
studi privati. L'assunto non può essere condiviso. Nel fabbisogno minimo di un
coniuge vanno inseriti solo – per principio – debiti precedenti la fine della
vita in comune o contratti dai coniugi solidalmente, sempre che le condizioni finanziarie
della famiglia lo permettano (DTF 127 III 289 consid. 2a/bb con rinvii,
confermata in: SJ 132/2010 I 327 consid. 4.3.2). L'appellante ha aperto lo
studio di __________ nel marzo del 2002, due anni dopo la separazione di fatto,
per sua volontà unilaterale. Non può pretendere dunque di inserirne nel suo
fabbisogno minimo il disavanzo d'esercizio o le spese sostenute per tenerlo
aperto. Tanto meno ove si consideri che quando lavorava come medico ospedaliero
al 100% egli guadagnava più di fr. 10 000.– mensili (doc. 10 e 11: certificati di salario per gli anni 2000 e 2001). Che il suo impiego di capoclinica e medico
aggiunto al 50% presso l'__________ di __________ sia a rischio non consta. I
timori espressi per il futuro economico mancano di ogni verosimiglianza.
5.
Quanto
alle entrate della moglie, l'appellante afferma che il Pretore avrebbe dovuto
imputare alla medesima un reddito potenziale di almeno fr. 2000.– mensili (e
non solo di fr. 400.– mensili), equivalente alla presumibile indennità di
disoccupazione. Reddito che, secondo il convenuto, è senz'altro alla portata
dell'istante.
a) Nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di divorzio – come
di misure protettrici dell'unione
coniugale – si può pretendere che una moglie riprenda o estenda un'attività
lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza
o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune,
quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a
finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte
dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa
da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di
lui
(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre
che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b
con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro
deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro
di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe
la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non
per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono
tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005
pag. 706 consid. 4c con rinvio).
b) La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza
solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione
domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del
coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume
maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione
definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri
termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o
attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se
non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di
conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –
per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti
può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il
contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere
il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4
destinato a pubblicazione). Tali principi, a maggior ragione, si applicano nell'ambito
di misure provvisionali in pendenza di divorzio.
c) Nella fattispecie i coniugi si sono separati nel marzo del 2000
sicché quando la moglie ha introdotto azione di divorzio (3 gennaio 2005) una riconciliazione era ragionevolmente esclusa. In linea di
principio essa andava tenuta a intraprendere un'attività lucrativa compatibile
con la sua età, il suo stato di salute, la sua formazione professionale e la
situazione del mercato del lavoro in generale. Il Pretore si è limitato a
imputarle il reddito conseguito lavorando sporadicamente per la __________ nel servizio “__________” (verbale del 13 luglio 2005,
pag. 2), ovvero fr. 15.– l'ora, per un compenso medio di 400.– mensili, rilevando che l'istante (allora
di 43 anni) era alla ricerca di un impiego. In realtà v'è da domandarsi se egli
non dovesse fissarle un termine per trovare un'attività confacente a metà
tempo. Di regola un coniuge affidatario può essere
tenuto in effetti a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a
tempo parziale al momento in cui il figlio sotto la sua custodia ha raggiunto i
10.
anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento
in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid.
5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato
dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale
federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).
d) Sta di fatto che, avesse anche imputato alla moglie un reddito
ipotetico di fr. 2000.– mensili per una non meglio precisata attività a
metà tempo, il Pretore avrebbe dovuto imputare un reddito ipotetico di almeno
fr. 2000.– mensili anche al convenuto, il quale dopo la separazione ha rinunciato
al 50% di
un'attività che al 100% gli consentiva di guadagnare oltre fr. 10 000.– mensili
(sopra, consid. 4 in fine). L'interessato rivendica la legittimità di tale
scelta, ma non adduce alcuna regione oggettiva che la giustificasse, salvo
adombrare fosche prospettive prive di qualsiasi verosimiglianza sul suo futuro
di medico ospedaliero. Avrebbe quindi dovuto assumere la responsabilità di tale
decisione, sopportandone le conseguenze. Ciò posto, nel risultato il decreto
del Pretore resiste alla critica.
e) Soggiunge
l'appellante che la moglie stessa ha accettato in corso di procedura una
riduzione del contributo provvisionale per sé a fr. 2000.– mensili, onde
l'iniquità di riconoscerle ora fr. 2422.–
mensili. Ora, che l'istante abbia vissuto con soli fr. 2000.– mensili per più di un anno è vero. L'appellante
non contesta tuttavia che essa abbia un fabbisogno minimo di fr. 2430.– mensili
e nemmeno revoca in dubbio il metodo di calcolo applicato dal Pretore per
determinare “i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro” in
costanza di matrimonio giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, per altro “abituale” a
livello svizzero (DTF 134 III 146 consid. 4), consistente nel dedurre
dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,
suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid.
4a). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
6.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili.
7.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF la soglia di fr. 30 000.– è sicuramente
raggiunta, ove appena si pensi che la
differenza fra quanto riconosciuto nel decreto impugnato e quanto
offerto dal marito in appello ammonta a fr. 1722.– mensili, ovvero a oltre fr.
20.
000.– annui, da moltiplicare per venti, data l'incertezza della
durata (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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