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Decisione

11.2006.26

Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: contributo di mantenimento per la moglie

8 agosto 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.9 (misure

provvisionali di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 3 gennaio 2005 da

AO 1

(patrocinata dall'avv.

PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA

2 ),

giudicando

ora sul decreto cautelare del 17 febbraio 2006 con

cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 2 marzo 2006 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso il 17 feb­braio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1963) si

sono sposati a __________ il 6 ottobre 1990. Dal

matrimonio è nato N__________, il 31 marzo 1992. Il

marito era capoclinica all'__________ di __________, la moglie lavorava

saltuariamente per la __________, __________. I coniugi vivono separati di

fatto dal marzo del 2000. Nel marzo del 2002 il marito ha aperto uno studio

medico a __________, continuando a lavorare al 50% come capoclinica e medico

aggiunto per l'__________ di __________.

B. Il 3

gennaio 2005 AO 1 ha promosso azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. In via provvisionale essa ha chiesto l'attribuzione

dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un

contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr. 1040.–

mensili per il figlio fino al 13° compleanno, aumentato a fr. 1350.– mensili

dopo di allora, oltre a fr. 3911.27 come partecipazione alle spese da lei

sostenute per il figlio. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem

di fr. 6000.–. All'udienza

del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha aderito all'attribuzione dell'alloggio

coniugale, all'affidamento e ai

contributi per il figlio, mentre ha avversato le altre domande, salvo offrire

alla moglie un contributo alimentare di fr. 900.– mensili finché il figlio

avesse compiuto 13 anni e uno di

fr. 700.– mensili da allora in poi.

C. Esperita

l'istruttoria cautelare, le

parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 6 settembre 2005 l'istante ha ribadito le richie­ste circa l'attribuzione

dell'alloggio coniugale, i contributi

alimentari e la partecipazione alle spese per il figlio, pretendendo però l'esclusivo esercizio dell'autorità parentale su N__________ e riducendo

a fr. 2714.65 mensili il contributo alimentare per sé. Nel proprio

allegato di quello stesso 6 settembre 2005 AP 1 ha confermato le sue domande di risposta.

D. Statuendo

con decreto cautelare del 17 febbraio 2007, il Pretore ha assegnato l'alloggio

coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato il diritto di

visita del padre, ha obbligato AP 1 a versare dall'ottobre del 2004 un

contributo alimentare di fr. 2422.– mensili

per la moglie e uno di fr. 1350.– mensili per N__________, oltre a fr. 633.70

come partecipazione alle spese straordinarie da lei assunte per il figlio. L'istanza

di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 510.–, sono state poste per due terzi a carico

dell'istante e per un terzo a carico del convenuto, cui la moglie è stata tenuta

a rifondere fr. 600.– per ripetibili ridotte.

E. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello

del 2 marzo 2006 per ottenere la riduzione a fr. 700.– mensili del contributo alimentare

per la moglie e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni

del 3 aprile 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 le misure

provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv. 2 vCC) erano

emanate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC

ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore

statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3

CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha accertato il reddito del marito come medico ospedaliero

in fr. 7200.– mensili,

dando atto che lo studio privato è deficitario, e in fr. 2946.– il relativo fabbisogno minimo (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, premio

della cassa malati fr. 324.20, imposta di circolazione fr. 45.–,

assicurazione dell'automobile

fr. 120.–, carburante fr. 200.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 7.–, imposte fr. 400.–). Il Pretore non ha riconosciuto

invece il compenso di fr. 25 000.– annui versato da AP 1 all'infermiera che si occupa dello studio, argomentando che le perdite da

attività indipendente sono da arginare con la sostanza personale o con il

margine di eccedenza mensile, simile scelta professionale non dovendo

pregiudicare la copertura del fabbisogno familiare.

Quanto

alla moglie, il Pretore ha constatato che essa, alla ricerca di un lavoro, ha entrate

di fr. 400.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2340.– (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione con

spese accessorie fr. 578.75, premio della cassa malati fr. 373.70,

dentista fr. 10.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.75, assicurazione responsabilità civile

fr. 10.80, spese di trasferta fr. 70.50, tassa rifiuti fr. 12.50).

Relativamente al figlio, infine, il Pretore non si è scostato dal fabbisogno in

denaro fissato dai coniugi (fr. 1350.– mensili). Accertata un'eccedenza di fr. 964.– mensili, il primo giudice ha obbligato AP 1 a versare un contributo ali­mentare di fr. 2422.– mensili alla moglie e uno di fr. 1350.–

mensili per il figlio.

3.

L'appellante si duole che il Pretore non abbia voluto sentire come

testimone __________, infermiera da lui impiegata, la quale avrebbe riferito sull'organizzazione del suo studio privato e i suoi redditi. Il Pretore ha

rinunciato alla prova, reputando sufficiente la documentazione prodotta e gli

atti dell'incarto fiscale (ordinanza del 9 maggio

2005). A ragione, giacché in concreto non occorrono altri accertamenti sul

reddito da attività indipendente del marito, per lo meno a un giudizio di

verosimiglianza come quello che governa le misure provvisionali. Nemmeno l'appellante,

del resto, spiega quali elementi concreti potrebbe addurre la teste su redditi

di uno studio medico deficitario. Per tacere del fatto che – come si vedrà oltre

– la deposizione non sarebbe suscettibile d'influire,

comunque sia, sull'esito del giudizio.

4.

L'appellante contesta l'ammontare del proprio

fabbisogno minimo, lamentando che il Pretore non vi abbia inserito l'onorario

di fr. 2083.– mensili (oltre ai circa fr. 1000.– da lui versati quale datore

di lavoro) elargiti all'infermiera

che tiene aperto, come indipendente, il suo studio medico. Argomenta che quello studio dovrebbe

assicurargli il futuro economico, specie dinanzi allo spettro del mancato

rinnovo del contratto di lavoro come medico

ospedaliero,

senza dimenticare che oggi è difficile ottenere il permesso di aprire nuovi

studi privati. L'assunto non può essere condiviso. Nel fabbisogno minimo di un

coniuge vanno inseriti solo – per principio – debiti precedenti la fine della

vita in comune o contratti dai coniugi solidalmente, sempre che le condizioni finanziarie

della famiglia lo permettano (DTF 127 III 289 consid. 2a/bb con rinvii,

confermata in: SJ 132/2010 I 327 consid. 4.3.2). L'appellante ha aperto lo

studio di __________ nel marzo del 2002, due anni dopo la separazione di fatto,

per sua volontà unilaterale. Non può pretendere dunque di inserirne nel suo

fabbisogno minimo il disavanzo d'esercizio o le spese sostenute per tenerlo

aperto. Tanto meno ove si consideri che quando lavorava come medico ospedaliero

al 100% egli guadagnava più di fr. 10 000.– mensili (doc. 10 e 11: certificati di salario per gli anni 2000 e 2001). Che il suo impiego di capoclinica e medico

aggiunto al 50% presso l'__________ di __________ sia a rischio non consta. I

timori espressi per il futuro economico mancano di ogni verosimiglianza.

5.

Quanto

alle entrate della moglie, l'appellante afferma che il Pretore avrebbe dovuto

imputare alla medesima un reddito potenziale di almeno fr. 2000.– mensili (e

non solo di fr. 400.– mensili), equivalente alla presumibile indennità di

disoccupazione. Reddito che, secondo il convenuto, è senz'altro alla portata

dell'istante.

a) Nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di divorzio – come

di misure protettrici dell'unione

coniugale – si può pretendere che una moglie riprenda o estenda un'attività

lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza

o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune,

quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a

finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte

dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa

da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di

lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre

che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b

con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro

deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente

dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita

in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura

(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro

di misure a tutela del­l'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe

la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non

per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono

tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005

pag. 706 consid. 4c con rinvio).

b) La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza

solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione

definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri

termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o

attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se

non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di

conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –

per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il

contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti

può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il

contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere

il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4

destinato a pubblicazione). Tali principi, a maggior ragione, si applicano nell'ambito

di misure provvisionali in pendenza di divorzio.

c) Nella fattispecie i coniugi si sono separati nel marzo del 2000

sicché quando la moglie ha introdotto azione di divorzio (3 gennaio 2005) una riconciliazione era ragionevolmente esclusa. In linea di

principio essa andava tenuta a intraprendere un'attività lucrativa compatibile

con la sua età, il suo stato di salute, la sua formazione professionale e la

situazione del mercato del lavoro in generale. Il Pretore si è limitato a

imputarle il reddito conseguito lavorando sporadicamente per la __________ nel servizio “__________” (verbale del 13 luglio 2005,

pag. 2), ovvero fr. 15.– l'ora, per un compenso medio di 400.– mensili, rilevando che l'istante (allora

di 43 anni) era alla ricerca di un impiego. In realtà v'è da domandarsi se egli

non dovesse fissarle un termine per trovare un'attività confacente a metà

tempo. Di regola un coniuge affidatario può essere

tenuto in effetti a cominciare – o a ripren­dere – un'attività lucrativa a

tempo parziale al momento in cui il figlio sotto la sua custodia ha raggiunto i

10.

anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al mo­mento

in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid.

5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato

dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale

federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii).

d) Sta di fatto che, avesse anche imputato alla moglie un reddito

ipotetico di fr. 2000.– mensili per una non meglio precisata attività a

metà tempo, il Pretore avrebbe dovuto imputare un reddito ipotetico di almeno

fr. 2000.– mensili anche al convenuto, il quale dopo la separazione ha rinunciato

al 50% di

un'attività che al 100% gli consentiva di guadagnare oltre fr. 10 000.– mensili

(sopra, consid. 4 in fine). L'interessato rivendica la legittimità di tale

scelta, ma non adduce alcuna regione oggettiva che la giustificasse, salvo

adombrare fosche prospettive prive di qualsiasi verosimiglianza sul suo futuro

di medico ospedaliero. Avrebbe quindi dovuto assumere la responsabilità di tale

decisione, sopportandone le conseguenze. Ciò posto, nel risultato il decreto

del Pretore resiste alla critica.

e) Soggiunge

l'appellante che la moglie stessa ha accettato in corso di procedura una

riduzione del contributo provvisionale per sé a fr. 2000.– mensili, onde

l'iniquità di riconoscerle ora fr. 2422.–

mensili. Ora, che l'istante abbia vissuto con soli fr. 2000.– mensili per più di un anno è vero. L'appellante

non contesta tuttavia che essa abbia un fabbisogno minimo di fr. 2430.– mensili

e nemmeno revoca in dubbio il metodo di calcolo applicato dal Pretore per

determinare “i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro” in

costanza di matrimonio giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, per altro “abituale” a

livello svizzero (DTF 134 III 146 consid. 4), consistente nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni,

suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid.

4a). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

6.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili.

7.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF la soglia di fr. 30 000.– è sicuramente

raggiunta, ove appena si pensi che la

differenza fra quanto riconosciuto nel decreto impu­gnato e quanto

offerto dal marito in appello ammonta a fr. 1722.– mensili, ovvero a oltre fr.

20.

000.– annui, da moltiplicare per venti, data l'incertezza della

durata (art. 51 cpv. 4 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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