11.2006.28
Assistenza giudiziaria: principio della buona fede
20 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.28
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: principio della buona fede
art. 4 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2006.28
Lugano
20 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
OA.2005.203 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2005 da
AO 1, ,
e
AP 1,
(patrocinati
dall' PA 1 )
giudicando ora sulla richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 14 novembre 2005;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso dell'8 marzo 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28
febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963) si sono sposati a __________ il 26 maggio 1989.
Dal matrimonio sono nati S__________ (21 gennaio 1992 e G__________ (20 dicembre
1995). Il 14 novembre 2005 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna una richiesta comune di divorzio con accordo
completo. Nella relativa convenzione di quello stesso giorno essi hanno
pattuito, fra l'altro, l'affidamento dei figli alla madre, con obbligo per il
padre di versare un contributo di fr. 800.– mensili a ciascuno di loro (assegni
familiari compresi) e la rinuncia di AP 1 a contributi per sé. La convenzione
si fondava su un reddito netto del marito di fr. 6739.– mensili, la
moglie impegnandosi da parte sua a trovare un'occupazione atta a renderla indipendente
dal profilo economico. Il 14 novembre 2005 AP 1 ha instato altresì per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. All'udienza
del 19 dicembre 2005 il Pretore ha dichiarato la convenzione omologabile e ha
fissato ai coniugi il periodo di riflessione bimensile previsto dall'art. 111
cpv. 2 CC. Il 24 gennaio 2006 egli ha scritto poi a AP 1, spiegandole che la
richiesta di assistenza giudiziaria non risultava sostenibile di fronte a un
reddito di fr. 6700.– mensili netti che lasciava al marito un
agio di fr. 1500.– mensili. Per tutta risposta il patrocinatore di AP
1 ha comunicato al Pretore di “insiste[re]
per ottenere formale decisione in merito” (lettera del 23 febbraio 2006). Nelle circostanze descritte il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione del 28
febbraio 2006.
C. Insorta
con un ricorso dell'8 marzo 2006 contro la decisione appena citata, AP 1 postula
il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità
di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero
all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123.
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso
in esame è quindi ricevibile.
2.
Nelle
cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta
solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge una provvigione ad litem.
Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di separazione sono
a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione
1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28
novembre 2005, consid. 3). In concreto il Pretore ha respinto
la domanda di assistenza, come si è accennato, proprio perché il marito
risultava avere un margine disponibile di fr. 1500.– mensili.
3.
Nel
ricorso l'interessata fa valere di avere saputo nel settembre del 2005 che il
marito era ormai stato “licenziato
al 50%” e, non essendo collocabile,
non percepisce indennità di disoccupazione, onde la rinuncia di lei a contributi
di mantenimento. Ora, tale circostanza è nuova: non risulta dagli atti, né
tanto meno dalla convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 14
novembre 2005 e non è mai stata resa nota nemmeno al Pretore. Certo, la
procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal
principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta
delle prove necessarie e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché
reputa insufficiente la documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94
del 1° dicembre 1994, consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non
esonera una parte dal rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV
164.
in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di
rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v.
anche DTF 123 III 329 in fondo).
4.
Nella
fattispecie l'istante ha sottaciuto consapevolmente al Pretore circostanze decisive
ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria, rifiutandosi di dare
riscontro alla legittima richiesta di chiarimenti da parte del giudice e
insistendo anzi per l'emanazione della decisione. Così facendo, pur assistita
da un avvocato essa ha scelto deliberatamente di assumere le conseguenze derivanti
dal proprio silenzio. Ne segue che la critica mossa nel ricorso per la prima
volta alla decisione impugnata risulta tardiva e sfugge a ogni esame (cfr. DTF
122.
IV 288 consid. 1f). All'interessata rimane – evidentemente – la possibilità
di formulare una nuova domanda di assistenza debitamente documentata, fermo
restando che questa non avrà effetto retroattivo (art. 15 cpv. 1 Lag).
5.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà
(art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale
principio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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