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Decisione

11.2006.28

Assistenza giudiziaria: principio della buona fede

20 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa

OA.2005.203 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2005 da

AO 1, ,

e

AP 1,

(patrocinati

dall' PA 1 )

giudicando ora sulla richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 14 novembre 2005;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso dell'8 marzo 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28

febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963) si sono sposati a __________ il 26 maggio 1989.

Dal matrimonio sono nati S__________ (21 gennaio 1992 e G__________ (20 dicembre

1995). Il 14 novembre 2005 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna una richiesta comune di divorzio con accordo

completo. Nella relativa convenzione di quello stesso giorno essi hanno

pattuito, fra l'altro, l'affidamento dei figli alla madre, con obbligo per il

padre di versare un contributo di fr. 800.– mensili a ciascuno di loro (assegni

familiari compresi) e la rinuncia di AP 1 a contributi per sé. La convenzione

si fondava su un reddito netto del marito di fr. 6739.– mensili, la

moglie impegnandosi da parte sua a trovare un'occupazione atta a renderla indipendente

dal profilo economico. Il 14 novembre 2005 AP 1 ha instato altresì per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

B. All'udienza

del 19 dicembre 2005 il Pretore ha dichiarato la convenzione omologabile e ha

fissato ai coniugi il periodo di riflessione bimensile previsto dall'art. 111

cpv. 2 CC. Il 24 gennaio 2006 egli ha scritto poi a AP 1, spiegandole che la

richiesta di assistenza giudiziaria non risultava sostenibile di fronte a un

reddito di fr. 6700.– mensili netti che lasciava al marito un

agio di fr. 1500.– mensili. Per tutta risposta il patrocinatore di AP

1 ha comunicato al Pretore di “insiste[re]

per ottenere formale decisione in merito” (lettera del 23 febbraio 2006). Nelle circostanze descritte il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione del 28

febbraio 2006.

C. Insorta

con un ricorso dell'8 marzo 2006 contro la decisione appena citata, AP 1 postula

il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità

di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero

all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123.

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso

in esame è quindi ricevibile.

2.

Nelle

cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta

solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge una provvigione ad litem.

Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di separazione sono

a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente

sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione

1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28

novembre 2005, consid. 3). In concreto il Pretore ha respinto

la domanda di assistenza, come si è accennato, proprio perché il marito

risultava avere un margine disponibile di fr. 1500.– mensili.

3.

Nel

ricorso l'interessata fa valere di avere saputo nel settembre del 2005 che il

marito era ormai stato “licenziato

al 50%” e, non essendo collocabile,

non percepisce indennità di disoccupazione, onde la rinuncia di lei a contributi

di mantenimento. Ora, tale circostanza è nuova: non risulta dagli atti, né

tanto meno dalla convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 14

novembre 2005 e non è mai stata resa nota nemmeno al Pretore. Certo, la

procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal

principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta

delle prove necessarie e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché

reputa insufficiente la documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94

del 1° dicembre 1994, consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non

esonera una parte dal rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV

164.

in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di

rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v.

anche DTF 123 III 329 in fondo).

4.

Nella

fattispecie l'istante ha sottaciuto consapevolmente al Pretore circostanze decisive

ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria, rifiutandosi di dare

riscontro alla legittima richiesta di chiarimenti da parte del giudice e

insistendo anzi per l'emanazione della decisione. Così facendo, pur assistita

da un avvocato essa ha scelto deliberatamente di assumere le conseguenze derivanti

dal proprio silenzio. Ne segue che la critica mossa nel ricorso per la prima

volta alla decisione impugnata risulta tardiva e sfugge a ogni esame (cfr. DTF

122.

IV 288 consid. 1f). All'interessata rimane – evidentemente – la possibilità

di formulare una nuova domanda di assistenza debitamente documentata, fermo

restando che questa non avrà effetto retroattivo (art. 15 cpv. 1 Lag).

5.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà

(art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale

principio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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