11.2006.29
Protezione dell'unione coniugale: obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare
16 marzo 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.29
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2006.29
Lugano,
16 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.217
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 18 marzo 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 marzo 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3
marzo 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1963) e AO 1 (1966) si sono sposati ad __________ il
27 ottobre 1993. Dal matrimonio sono nati S__________ (19 marzo 1994), J__________ (12 aprile 1997) e Je__________ (3 gennaio
2002). Il marito è giunto nel Ticino dal __________ alla fine degli anni
ottanta per svolgere l'attività di giocatore professionista inizialmente per l'__________
e in seguito, fino all'aprile del 2002, per l'__________. Dopo di allora, salvo
lavori transitori per la società di vigilanza __________ di __________ e – su
chiamata – per la ditta di traslochi __________ di __________, egli non ha più
svolto attività lucrativa né si è
iscritto ai ruoli della disoccupazione. Durante la vita in comune
la moglie si è occupata esclusivamente dei figli e della casa. I coniugi si
sono separati di fatto all'inizio del 2004, quando il marito si è trasferito in
un appartamento a __________ e, dal maggio del 2004, a __________.
B. Il
18 marzo 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, un contributo alimentare per sé di fr. 3400.– mensili, l'affidamento
dei figli (con regolamentazione del diritto di visita del padre), un contributo
alimentare per ogni figlio di fr. 1000.– mensili (oltre agli assegni familiari),
il divieto al marito di disporre dei conti a lui intestati presso la __________
di __________, la __________ di __________ e il __________ di __________, sollecitando
altresì una provvigione ad litem di fr. 3228.– o, in subordine, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identiche richieste essa ha avanzato già
in via cautelare.
C. Su
richiesta delle parti, il Pretore ha sospeso la causa il 14 aprile 2004
per trattative. Riassunta la procedura, con decreto cautelare emanato il 17
maggio 2004 senza contraddittorio egli ha ordinato il blocco delle citate
relazioni bancarie, salvo consentire il 18 giugno 2004, su richiesta congiunta
delle parti, il riversamento dal conto presso il __________ di fr. 10 000.– alla
moglie e di fr. 6000.– al marito per il mantenimento di giugno e luglio del
2004 e, il 18 agosto 2004, di fr. 18 000.– alla moglie e di fr. 9000.– al
marito per il mantenimento dall'agosto all'ottobre di quell'anno (inc.
DI.2004.221).
D. All'udienza
del 3 novembre 2004, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza a
protezione dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha proposto alle
parti l'intervento di un mediatore familiare, cui gli interessati per finire
hanno rinunciato. Alla successiva udienza del 2 dicembre 2004 i coniugi si sono
intesi sulla sospensione della comunione domestica, sull'affidamento dei figli
alla madre e sulla disciplina del diritto di visita paterno (un fine settimana
su due). Per il resto AO 1 ha ribadito le proprie domande, mentre AP 1 ha
rifiutato ogni contributo alla moglie, ha offerto per i figli contributi
indeterminati (ma inferiori a quelli richiesti), postulando la revoca della
restrizione della facoltà di disporre sui suoi conti.
E. Statuendo
“nelle more istruttorie”, il Segretario assessore ha fissato il 9
dicembre 2004 il contributo di mantenimento per ogni figlio in fr. 900.–
mensili e il 17 dicembre 2004 ha ordinato al __________ di liberare mensilmente
tale importo, riversandolo nelle mani della madre. Il 29 dicembre 2004 egli ha
poi fissato il contributo per la moglie, inaudita parte, in fr. 3400.– mensili,
ordinando all'istituto bancario di sbloccare mensilmente l'importo complessivo
di fr. 6100.– e di riversarlo all'istante. Il 1° aprile 2005 AP 1 è stato
assunto dal Comune di __________ in qualità di operaio generico.
F. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
introdurre memoriali conclusivi. Con lettera del 27 luglio 2005 AO 1 ha
ribadito le proprie domande di giudizio, mentre nel proprio allegato del 26
luglio 2005 AP 1 ha proposto di autorizzare la sospensione della comunione
domestica, di affidare i figli alla madre garantendogli un ampio diritto di
visita (un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica
alle 19.00, oltre a una serata infrasettimanale dalle ore 18.00 alle 20.00) e di
revocare le restrizioni della facoltà di disporre sui suoi conti. Constatato
l'esaurimento dei fondi presso il __________, già __________, con decreto
emesso il 5 settembre 2005 senza contraddittorio il Segretario assessore ha
ordinato alla __________ di __________ di liberare dal conto intestato al
convenuto fr. 6100.– ogni mese, riversandoli alla moglie. Il 12 dicembre 2005
si è tenuta un'ulteriore udienza per definire il diritto di visita paterno.
G. Sulle
misure a protezione dell'unione coniugale il Segretario assessore ha giudicato
il 3 marzo 2006. Autorizzate le parti a vivere separate, egli ha affidato i
figli alla madre, ha regolato il diritto di visita in caso di contrasti (un
fine settimana su due, l'accompagnamento di S__________ agli allenamenti e alle
partite, due settimane di vacanza in estate e una, alternativamente, durante le
vacanze di Natale o Pasqua) e ha omologato gli accordi delle parti sui
contributi alimentari dal giugno all'ottobre del 2004, obbligando inoltre AP 1
a versare i seguenti contributi mensili (assegni familiari non compresi):
fr. 2694.40
per la moglie, fr. 1363.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________ e fr.
942.– per Je__________ dall'aprile al maggio del 2004 e dal dicembre del 2004
al dicembre del 2005,
fr.
2535.– per la moglie, fr. 1363.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________
e fr. 942.– per Je__________ dal gennaio al marzo del 2006,
fr.
2535.– per la moglie, fr. 1668.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________
e fr. 942.– per Je__________ per l'aprile del 2006,
fr.
2265.80 per la moglie, fr. 1485.35 per S__________, fr. 1047.– per J__________
e fr. 832.– per Je__________ dal maggio del 2006 in poi.
Ciò
posto, il Segretario assessore ha confermato il blocco del conto presso la __________
di __________, ha ordinato a quest'ultima di riversare all'istante fr. 4425.95
a titolo di contributo alimentare per l'aprile del 2006 e fr. 3725.95 mensili
dal maggio del 2006 in poi, ha liberato i conti presso la __________ di __________
e il __________ di __________, ha respinto la provvigione ad litem
sollecitata dall'istante e ha dichiarato la richiesta di assistenza giudiziaria
priva d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste
per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 marzo 2006 per
ottenere che il contributo di mantenimento in favore di moglie e figli sia
fissato in fr. 1904.20 mensili complessivi dall'aprile del 2006, postulando
altresì la revoca di ogni restrizione della facoltà di disporre sui suoi beni. AO
1 ha dichiarato il 5 aprile 2006 di rinunciare a osservazioni, mettendo in
dubbio la tempestività dell'appello e chiedendo in ogni modo di confermare il
giudizio impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con
la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore,
appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), è stata intimata
nella fattispecie venerdì 3 marzo 2006 ed è stata ritirata dal convenuto il
successivo lunedì 6 marzo, come risulta dal timbro postale a tergo della busta
prodotta con l'appello. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio giuridico è
dunque ricevibile.
2.
Il
Segretario assessore ha rammentato anzitutto che fino all'aprile del 2002 AP 1
guadagnava, come giocatore professionista di hockey, fr. 8700.– netti mensili,
ma che al termine della carriera agonistica egli ha incontrato oggettive
difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, onde l'impossibilità di continuare
a imputargli il reddito conseguito come giocatore. Né un'attività lucrativa può
imporsi alla moglie, la quale deve accudire a tre figli, di cui il minore è
nato nel 2002. Il Segretario assessore ha quindi accertato
il reddito del marito in fr. 4104.20 netti mensili a decorrere dall'aprile del 2005 e il relativo
fabbisogno minimo in fr. 2200.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio
della cassa malati fr. 200.– stimati). Per quanto riguarda il fabbisogno minimo
di AO 1, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2694.40 mensili fino al
dicembre del 2005, in fr. 2535.– mensili fino all'aprile del 2006 e in fr.
2265.80
mensili dal maggio 2006 in poi (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, quota di locazione fr. 465.85
fino all'aprile del 2006 e fr. 346.65 dal maggio del 2006 in poi, posteggio fr. 150.– fino
all'aprile del 2006, premio della cassa malati fr.
335.
–, premio dell'assicurazione malattia complementare fr. 159.40 fino al
dicembre del 2005, assicurazione RC privata e della mobilia fr. 51.40,
assicurazione dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 44.90,
onere fiscale fr. 100.–).
Per quel
che è dei figli, il Segretario assessore ne ha stimato il fabbisogno in denaro
al netto degli assegni familiari. Ha valutato così quello mensile di S__________
in fr. 1363.65 fino al 12° compleanno, in fr. 1668.65 fino all'aprile del 2006
e in fr. 1485.35 dopo di allora, quello mensile di J__________ in fr. 1184.50
fino all'aprile del 2006 e in fr. 1047.– dopo di allora, quello mensile di Je__________
in fr. 942.– fino all'aprile 2006 e in fr. 832.– dopo di allora. Accertato che
con il proprio margine disponibile di fr. 1904.20 mensili il marito non è in
grado di sopperire interamente ai fabbisogni di moglie e figli, il Segretario
assessore ha ritenuto che l'ammanco potesse essere colmato attingendo ai
risparmi, come AP 1 aveva accettato di fare al termine della carriera agonistica,
nell'aprile del 2002, quando la famiglia era ancora unita ed egli non percepiva
più alcuno stipendio. Nelle circostanze descritte il Segretario assessore ha
fissato i contributi per moglie e figli a un ammontare pari ai rispettivi
fabbisogni, ha confermato la restrizione della facoltà di disporre sull'unico
conto ancora in attivo e ha ordinato alla __________ di __________ di riversare
all'istante fr. 4425.95 a titolo di contributo alimentare per l'aprile del
2006, oltre a fr. 3725.95 mensili dal maggio del 2006 in poi.
3.
Il metodo di calcolo preposto alla definizione dei contributi alimentari
in una procedura a tutela dell'unione coniugale è già stato illustrato dal Segretario
assessore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Non giova dunque ripetersi,
tanto meno ove si consideri che l'appellante non contesta né il calcolo dei redditi
né quello dei fabbisogni. Basti ricordare al riguardo che il debitore alimentare
ha il diritto di conservare per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; da ultimo: sentenza 5C.77/2006 del 14
dicembre 2006, consid. 3 con rinvii, destinata a pubblicazione). Correttamente, dunque, il Segretario
assessore si è attenuto a tale principio (sentenza impugnata,
pag. 4 in alto).
4.
Litigiosa
è la questione di sapere, nella fattispecie, se e in che misura il mantenimento
della famiglia debba essere garantito, in difetto di redditi sufficienti, anche
da prelievi sulla sostanza dell'obbligato alimentare. L'appellante si duole che
in pendenza di causa i contributi stabiliti dal Segretario assessore hanno
ormai azzerato il suo
conto presso il __________, il quale all'inizio della
procedura aveva un saldo di oltre fr. 135 000.–, e che ben presto
si esauriranno anche i residui fr. 100 000.– depositati presso la __________. A
suo parere i contributi fissati nella sentenza impugnata hanno per effetto quello
di anticipare in maniera inammissibile la liquidazione del regime matrimoniale
e di frustrare in modo irreparabile le aspettative previdenziali a esso correlate.
L'appellante afferma di essersi adoperato quanto possibile dopo il termine
dell'attività agonistica per reinserirsi nel mondo del lavoro e che
l'insufficienza dei mezzi necessari al mantenimento della famiglia non può
essergli imputata. Chiede pertanto che i contributi siano ridotti fino a
concorrenza della sua disponibilità, ricommisurandoli a fr. 1904.20 mensili
dall'aprile del 2006, e che sia revocato il blocco del citato conto bancario.
a) Nel
caso specifico risulta che all'inizio della causa il convenuto disponeva di una
sostanza attorno ai fr. 300 000.– depositata
in due istituti bancari (doc. I e M). In pendenza di procedura il Segretario
assessore ha ordinato prelievi di fr. 6100.– ogni mese dal conto presso il __________
a copertura del fabbisogno di moglie e figli (act. XI: decreto cautelare del 29
dicembre 2004), di modo che gli averi depositati su quel conto (fr. 135 079.49 il 13 aprile 2004: doc. M) si sono esauriti
nel settembre del 2005. Dopo di allora il Segretario assessore ha impartito un
ordine analogo alla __________ di __________ (act. XXIV: decreto cautelare del
5.
settembre 2005), salvo ridurre tali prelievi a valere dal maggio del 2006 – con
la sentenza impugnata – a fr. 3725.95 mensili. L'esaurimento del capitale (che
il 2 giugno 2005 ammontava a fr. 156 480.–:
doc. 7) interverrà dunque entro la fine del 2008 o, al più tardi, entro i primi
mesi del 2009, tenuto conto degli interessi maturati dal capitale residuo.
b) Sulla
questione di sapere se e in che misura il mantenimento della famiglia vada garantito – in mancanza di redditi sufficienti –
con prelievi dalla sostanza del debitore, non v'è unità di dottrina né
di giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo
2006, consid. 3.3.1, menzionata in: FamPra.ch 7/2006 pag. 939; sentenza del
Tribunale federale 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 6, menzionata
in: FamPra.ch 3/2002 pag. 806). La dottrina ammette, in linea generale, il
consumo di sostanza quando le entrate familiari sono insufficienti a coprire i
fabbisogni minimi dei coniugi (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 158 n. 03.109; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 22 ad art. 163 CC e n. 19a ad art. 176 CC; Bräm: in Zürcher Kommentar, n. 104 ad
art. 163 CC; Schwander in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 176; Vetterli, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 31 ad
art. 176 CC; sull'art. 125 CC: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 54 ad art. 125 CC; Schwenzer
in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 24 ad art. 125 CC). Sugli altri
presupposti le opinioni divergono.
c) Certo
è che l'obbligo di attingere alla sostanza non deve comportare trasferimenti di
capitali suscettibili di anticipare la liquidazione del regime dei beni, come
osserva l'appellante con riferimento a DTF
114.
II 32. Tale eventualità, nondimeno, si verifica solo qualora il
contributo alimentare ecceda il fabbisogno minimo del coniuge creditore, sicché
questi possa accumulare risparmi (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005
del 16 marzo 2006, consid. 3.3.4). Nel caso in esame il Segretario assessore si
è limitato a commisurare i contributi mensili al fabbisogno di madre e figli. L'ipotesi
di eventuali risparmi è quindi estranea alla fattispecie. D'altro lato è vero che
il debitore può essere tenuto – dandosene gli estremi – a consumare sostanza
propria per contribuire al mantenimento del coniuge dopo il divorzio,
sempre che un obbligo analogo sia imposto
anche al creditore, ove abbia sostanza (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2).
Non solo: qualora le entrate dei coniugi siano insufficienti a coprire i
fabbisogni familiari, il debitore può essere tenuto a intaccare la propria sostanza
anche durante il matrimonio, a condizione che le particolarità del caso giustifichino
una scelta del genere e che il debitore non sia in età avanzata (sentenza del
Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006 con rinvio a Vetterli loc. cit.). Per converso va
dato atto che il creditore alimentare non ha un diritto assoluto alla copertura
del proprio fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale appena citata,
consid. 3.3.5).
d) L'obbligo
di consumare sostanza propria sembra dipendere, in ultima analisi, dall'entità
del patrimonio e dalla durata del provvedimento (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 03.110). Prospettabile per un
breve lasso di tempo (Bräm, op.
cit., n. 104 ad art. 163 CC) o a titolo provvisorio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19a ad art. 176 CC),
esso va ammesso con estremo riserbo dopo l'età pensionabile se il risparmio è
stato accumulato a fini previdenziali (Vetterli,
loc. cit.; Geiser, loc.
cit.) e non entra in linea di conto ove gli elementi del patrimonio siano
difficilmente realizzabili (Schwenzer,
op. cit., n. 22 ad art. 125 CC;
Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtliche
Unterhaltspflichten in: AJP 1993 pag. 904). Per quanto riguarda il caso
precipuo, non soccorre indagare oltre. Come si vedrà, in effetti, anche a
prescindere dai requisiti che potrebbero legittimare l'imposizione dell'obbligo
al coniuge debitore (ammontare del patrimonio, durata della misura e così via),
il consumo di sostanza si giustifica per la concreta particolarità della
fattispecie.
5.
In concreto si
evince dagli atti che dopo l'aprile del 2002 (fine della carriera agonistica) il
marito non ha più conseguito redditi di rilievo. Già prima della separazione di
fatto (avvenuta all'inizio del 2004), invero, la famiglia finanziava quasi
interamente il proprio mantenimento attingendo ai noti conti bancari (act. XIV:
interrogatorio formale del marito, pag. 3, risposte n. 6.3 e 8), tant'è che nel
2002.
gli averi presso la __________ sono diminuiti di fr. 67 123.– (doc. Q e R) in ragione di
prelevamenti eseguiti dai coniugi (doc. N, O e P). Ora, per
definire i “contributi pecuniari” dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1
n. 1 CC) il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente
o tacitamente fra i coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro
durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata
struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel
quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe
la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non
per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono
tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (DTF 128 III 67
consid. 4a con rimandi).
a) Le
parti si sono sposate il 27 ottobre 1993 e da allora la moglie si è dedicata
per oltre un decennio all'attività di casalinga, mentre il marito provvedeva al
mantenimento della famiglia con il guadagno della sua attività di giocatore
professionista. Dopo l'aprile del 2002 la moglie ha conservato il proprio
ruolo, mentre il mantenimento della famiglia è stato assicurato per
l'essenziale – sull'arco di quasi due anni (fino alla separazione di fatto) –
con i risparmi accumulati dal marito, oltre che con il guadagno delle di lui
attività temporanee. Tale modo di finanziamento è stato confermato anche
dopo la separazione di fatto, le parti avendo convenuto davanti al Pretore di
sovvenzionare il mantenimento loro e dei figli con prelevamenti dell'ordine di
fr. 8000.–/9000.– mensili dal giugno all'ottobre del 2004 (decreti cautelari
del 17 maggio e del 18 agosto 2004 nell'inc. DI.2004.221). Né l'appellante
pretende che durante la vita in comune l'entità dei prelevamenti fosse
inferiore. Anzi, dopo l'aprile del 2002 la creazione di due economie domestiche
separate ha verosimilmente comportato maggiori costi (nonostante, in concreto,
la riduzione della spesa per l'alloggio e del premio per l'assicurazione
malattia complementare). Ciò rende verosimile il motivo per cui il reddito
conseguito dal marito, dal 1° aprile 2005, come dipendente del Comune di __________
non abbia apparentemente portato grandi benefici al bilancio familiare.
b) L'appellante
sostiene che i suoi risparmi avevano finalità previdenziali, ma l'assunto non
trova attendibile riscontro, tanto meno pensando al fatto che durante la vita
in comune i coniugi facevano capo ai conti bancari liberamente. Quanto emerge
dagli atti è, almeno a un esame di verosimiglianza, che durante la vita in
comune i coniugi avevano deciso concordemente di finanziare il mantenimento
della famiglia, nella misura in cui il marito non fosse più riuscito – con la
propria attività lucrativa – a garantire entrate sufficienti, per mezzo degli
accantonamenti bancari. In simili circostanze non spetta al giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale sovvertire tale assetto dei ruoli.
Né l'interessato pretende, per ipotesi, di avere previsto con la moglie una
nuova struttura delle mansioni all'interno del matrimonio allorché fosse terminata
la propria carriera agonistica. Diverso sarebbe stato il caso qualora l'ammanco
nel bilancio familiare fosse dovuto alla separazione di fatto. Nella
fattispecie però l'ammanco sussiste fondamentalmente dal 2002. La separazione
ha fatto lievitare in certa misura il fabbisogno familiare, ma nulla induce a
ritenere che il mantenimento sarebbe stato finanziato in altro modo ove la
comunione domestica fosse continuata.
6.
L'appellante chiede di computare alla moglie un reddito ipotetico.
A parer suo l'istante avrebbe dovuto trovare un'occupazione, almeno a tempo
parziale, sin dall'aprile del 2006, facendo ricorso alla propria famiglia per
la cura dei figli durante le assenze. Egli si duole altresì che l'istruttoria
abbia trascurato ogni accertamento sulla collocabilità di lei e sulle relative
possibilità di guadagno. Così argomentando, il convenuto dimentica tuttavia di
avere
omesso ogni richiesta di prova a tal fine (act. V: verbale del 2
dicembre 2004). Né egli ha mai preteso, prima d'ora, che la moglie dovesse
reinserirsi entro l'aprile del 2006 nel mondo del lavoro. Muovere rimproveri al
Segretario assessore in condizioni del genere non è serio, per tacere del fatto
che nelle protezioni dell'unione coniugale continua a valere il divieto
generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché in appello
argomenti nuovi non sono nemmeno ammissibili (RtiD I-2004 pag. 596 n.
79c).
a) Si
volesse – per avventura – da ciò prescindere, rimane il fatto che, come ha
rammentato ultimamente questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente
del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4), nell'ambito di misure
a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o
estenda un'attività lucrativa solo a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno
provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non
bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni
imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte
del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui
(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la
situazione del mercato del lavoro.
Le tre condizioni sono cumulative (DTF
130.
III 541 consid. 3.2 con riferimenti). E nella
fattispecie difetta già la prima, poiché in concreto è possibile – almeno per
adesso – finanziare nella misura del necessario il fabbisogno di moglie e figli
facendo capo a denaro accantonato durante la vita in comune.
b) Per
di più, al momento in cui il Segretario assessore ha statuito, all'istante
erano affidati tre figli di 4, 6 e 11 anni. E di regola un coniuge con figli
può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i
10.
anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al
momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11
consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è
stato modificato dal nuovo diritto del divorzio ed è
stato ribadito anche nell'ambito di misure a
protezione dell'unione coniugale (sentenza del
Tribunale federale 5P.12/2004 del 1° aprile 2004, consid. 2.3 con richiamo alla
sentenza 5C.48/2001 consid. 4b; Schwenzer,
op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). In concreto Je__________ è nata nel
gennaio del 2002, di modo che non si ravvisano presupposti perché la moglie
abbia a cominciare un'attività lucrativa, né l'appellante può pretendere che la
famiglia di lei abbia a prestare ausilio per la cura dei figli.
c) Non
si vuole disconoscere che entro un anno circa i fondi ancora depositati sul
noto conto presso la __________ di __________ saranno esauriti e che da quel
momento i fabbisogni della moglie e dei figli rimarranno parzialmente scoperti,
l'attuale guadagno del marito non risultando suscettibile di evolvere al punto
da poter finanziare appieno il mantenimento della famiglia. L'istante dovrà industriarsi
allora, forzatamente, per conciliare la cura dei figli con il ricupero della propria
indipendenza economica. È nel suo stesso interesse, di conseguenza, prepararsi
fin d'ora a tale mutamento e attivarsi alla ricerca di una soluzione che le
consenta di esercitare un lavoro durante le ore in cui i ragazzi frequentano la
scuola. Fino a quel momento, in ogni modo, non sussistono le premesse perché le
sia imputato un reddito virtuale da attività lucrativa, come chiede il
convenuto. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili all'istante, che si è limitata a
riscontrare l'appello con una lettera di poche righe, la quale non le ha
verosimilmente cagionato spese apprezzabili.
8.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– ove si
capitalizzi la riduzione (litigiosa in appello) di fr. 3725.95 mensili
dall'aprile del 2006 sui contributi alimentari dovuti dal convenuto in virtù
della sentenza impugnata, fermo restando che i contributi in favore dei figli
si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze prevedibili
quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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