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Decisione

11.2006.31

Stralcio per ritiro dell'appello

16 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.96 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa

con istanza del 28 maggio 2004 da

AP 1

(patrocinata

dall' PA 2,)

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1,);

premesso

che con sentenza del 22 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) ed AO 1 (1961), omologando una

convenzione in cui i coniugi prevedevano l'affidamento delle figlie S__________

(1987) e Si__________ (1990) alla madre, con obbligo per il padre di versare un

contributo di mantenimento di fr. 800.– mensili indicizzati a ciascuna di loro;

ricordato

che il 28 maggio 2004 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per

ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedere affidata la

figlia S__________ al padre, tenuto a versare in favore di Si__________ un contributo

alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati;

accertato

che con sentenza del 6 marzo 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,

affidando dall'aprile del 2004 S__________ al padre e ha fissando il contributo

di mantenimento per Si__________, rimasta dalla madre, in fr. 1580.– mensili dal

maggio del 2004 (assegni familiari compresi);

appurato

che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un

quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a

rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili;

rilevato

che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 marzo 2006,

chiedendo in via principale di annullarla di rinviare gli atti al Pretore per

nuova decisione o, in subordine, di riformarla affidando entrambe le figlie a

lui, disposto a versare per Si__________ un contributo alimentare di fr. 1580.–

mensili (assegni familiari compresi) dal maggio del 2004 all'aprile del 2005;

considerato

che nelle sue osservazioni del 20 aprile 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

rammentato

che, su richiesta delle parti, il presidente di questa Camera ha ripetutamente sospeso

la procedura di appello per agevolare una composizione della lite nelle vie

amichevoli (ordinanze del 24 novembre 2006, del 22 maggio 2007 e del 16 agosto

2007);

Considerandi

preso

atto che con lettera 14 settembre 2007 l'appellante ha comunicato alla Camera di

avere raggiunto un accordo con l'ex moglie e di ritirare l'appello, precisando

il 4 ottobre 2007, su invito del giudice delegato, di rinunciare

all'omologazione dell'accordo, quantunque ciò comporti il passaggio in

giudicato della sentenza impugnata;

constatato

che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in

ossequio all'accordo raggiunto dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono

assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto

che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente

pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta,

dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del

fatto che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per

analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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