11.2006.31
Stralcio per ritiro dell'appello
16 ottobre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.31
Data decisione, Autorità:
16.10.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio per ritiro dell'appello
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.31
Lugano
17 ottobre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.96 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 28 maggio 2004 da
AP 1
(patrocinata
dall' PA 2,)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1,);
premesso
che con sentenza del 22 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) ed AO 1 (1961), omologando una
convenzione in cui i coniugi prevedevano l'affidamento delle figlie S__________
(1987) e Si__________ (1990) alla madre, con obbligo per il padre di versare un
contributo di mantenimento di fr. 800.– mensili indicizzati a ciascuna di loro;
ricordato
che il 28 maggio 2004 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per
ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedere affidata la
figlia S__________ al padre, tenuto a versare in favore di Si__________ un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati;
accertato
che con sentenza del 6 marzo 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
affidando dall'aprile del 2004 S__________ al padre e ha fissando il contributo
di mantenimento per Si__________, rimasta dalla madre, in fr. 1580.– mensili dal
maggio del 2004 (assegni familiari compresi);
appurato
che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un
quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili;
rilevato
che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 marzo 2006,
chiedendo in via principale di annullarla di rinviare gli atti al Pretore per
nuova decisione o, in subordine, di riformarla affidando entrambe le figlie a
lui, disposto a versare per Si__________ un contributo alimentare di fr. 1580.–
mensili (assegni familiari compresi) dal maggio del 2004 all'aprile del 2005;
considerato
che nelle sue osservazioni del 20 aprile 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
rammentato
che, su richiesta delle parti, il presidente di questa Camera ha ripetutamente sospeso
la procedura di appello per agevolare una composizione della lite nelle vie
amichevoli (ordinanze del 24 novembre 2006, del 22 maggio 2007 e del 16 agosto
2007);
Considerandi
preso
atto che con lettera 14 settembre 2007 l'appellante ha comunicato alla Camera di
avere raggiunto un accordo con l'ex moglie e di ritirare l'appello, precisando
il 4 ottobre 2007, su invito del giudice delegato, di rinunciare
all'omologazione dell'accordo, quantunque ciò comporti il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata;
constatato
che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in
ossequio all'accordo raggiunto dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono
assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
ritenuto
che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente
pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta,
dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del
fatto che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per
analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster