11.2006.32
"Danno non altrimenti riparabile"
10 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.32
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, ICCA
Titolo:
"Danno non altrimenti riparabile"
DECISIONE INCIDENTALE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 44 LPAMM
art. 21 LT
Incarto n.
11.2006.32
Lugano
10 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 31.2006/R.13.2006
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 2, , e
AP 1,
(patrocinati dall' PA 1, )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
riguardo ai figli S__________ (1998) e So__________
(2001);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2006 presentato da AP 2 e AP 1 contro
la decisione emessa il 28 febbraio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 2 e AP 1 (entrambi del 1974) sono nate S__________, il 13 aprile 1998, e So__________,
il 24 gennaio 2001. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2004
e le bambine vivono con la madre. In seguito a segnalazioni dell'ispettore
scolastico e a numerose assenze di S__________ dalla scuola, la Commissione
tutoria regionale 8 ha convocato i genitori a un'audizione del 17 gennaio 2006.
Fatti
I coniugi non si sono presentati, facendo pervenire alla Commissione il giorno
dell'incontro una lettera in cui sostenevano di trovarsi all'estero per motivi
di studio del marito. La Commissione ha ripetuto la citazione per il 7
febbraio 2006. Il giorno dell'udienza essa ha ricevuto una lettera in cui AP 1 motivava
la sua assenza, all'appoggio di un certificato medico, adducendo problemi di
salute. AP 2 è rimasto assente ingiustificato.
B. Con
decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha affidato al
Servizio sociale di __________ e all'Unità d'intervento regionale di __________
un'indagine socio-ambientale urgente sul nucleo familiare di AP 2 e AP 1, togliendo
effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Il 20 febbraio 2006 AP 2 e AP 1 sono
insorti all'autorità di vigilanza, chiedendo l'annullamento della decisione.
Statuendo il 28 febbraio 2006, l'autorità ha constatato che i coniugi non
prospettavano alcun danno irreparabile e ha dichiarato il ricorso irricevibile,
senza prelevare tasse né spese.
C. Contro
la decisione appena citata AP 2 e AP 1 hanno presentato il 20 marzo 2006 un
appello in cui chiedono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la decisione della
Commissione tutoria regionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, del-
l'8 marzo
1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella
ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità ¿ per analogia ¿ dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'autorità
di vigilanza ha ricordato anzitutto che le decisioni con cui una Commissione
tutoria regionale ordina l'assunzione di una prova hanno natura incidentale
e possono essere impugnate solo ¿se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). AP 2
e AP 1 non adombrando danno di sorta, essa ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Abbondanzialmente, quanto al diritto d'essere sentito invocato da entrambi,
essa ha rilevato che costoro erano stati citati invano a due riprese dalla
Commissione tutoria regionale e ¿certamente¿ avrebbero
avuto ancora modo di esprimersi ¿nel prosieguo della procedura¿.
3.
I
ricorrenti espongono la loro versione dei fatti, si dolgono di non essere stati
sentiti prima che la Commissione tutoria ordinasse l'assunzione dell'indagine
socio-ambientale, ricordano la giustificazione addotta da AP 1 documentata dal
certificato medico, sostengono che la decisione dell'autorità tutoria arreca
loro un danno irreparabile e contestano che siano dati gli estremi per esperire
un'indagine come quella disposta nel caso concreto. Onde, a loro avviso, la
necessità di annullare la decisione dell'autorità tutoria e di riformare in tal
senso la decisione impugnata.
4.
La
decisione con cui un organo amministrativo ordina l'assunzione di una prova è ¿
come rammenta l'autorità di vigilanza ¿ una decisione ¿incidentale¿, che può
essere impugnata solo ove arrechi al ricorrente un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3 e 4 con
richiami; I-2005 pag. 783 n. 62c). Se il ricorrente non accenna a pregiudizio di
sorta, l'impugnazione è irricevibile. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza
ha dichiarato il ricorso improponibile, appunto, perché i ricorrenti non
prospettavano alcun danno. Oggetto del litigio è sapere pertanto se a ragione o
a torto l'autorità di vigilanza abbia deciso in tal modo, non se la decisione
impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile (questione che l'autorità di
vigilanza neppure ha affrontato).
5.
Nella
fattispecie gli appellanti non pretendono che l'autorità di vigilanza abbia rimproverato
loro ingiustamente di non avere addotto alcun danno irreparabile. Su questo
punto non spendono una parola. Si limitano ad asserire ¿ ora ¿ che l'indagine
socio-ambientale recherebbe pregiudizio alle bambine, ma a parte il fatto che
non si confrontano con la giurisprudenza (secondo cui l'esecuzione di una
perizia non comporta, di regola, un danno irrimediabile: RtiD II-2005 pag. 697
in alto), essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non è sapere se
nelle circostanze specifiche si ravvisino i presupposti di un danno
irreparabile, bensì se l'autorità di vigilanza sia caduta in errore facendo
carico ai ricorrenti di non avere prospettato danno alcuno. Ne segue che, privo
di motivazione pertinente, il ricorso va dichiarato d'acchito irricevibile.
6.
Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che il danno irrimediabile
adombrato
per la prima volta in questa sede non è di alcuna consistenza. Gli appellanti
reputano pregiudizievole che le figlie vengano a sapere da terzi la verità,
ovvero che il padre non è partito da casa per motivi di lavoro, ma per dissapori
con la madre (memoriale, pag. 7 a metà). Così ragionando, essi dimostrano tuttavia
di fraintendere il bene delle figlie, il cui interesse è se mai quello di
apprendere gradatamente e, per quanto possibile, senza traumi come mai i
genitori siano divisi da un anno e mezzo. Tenere le figlie all'oscuro della
realtà, se non nell'inganno, denota solo un senso di malintesa finzione che non
merita particolare tutela.
7.
Diversamente dall'art. 44 LPAmm, a
livello federale l'art. 45 cpv. 2 PA prevede esplicitamente
un certo numero di decisioni incidentali impugnabili ¿a titolo indipendente¿, senza riguardo all'esigenza di un pregiudizio irreparabile. Anche
davanti al Tribunale federale talune decisioni incidentali possono essere
impugnate ¿ eccezionalmente ¿ con ricorso di diritto
pubblico seppure non provochino un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1
OG). Sta di fatto che, si volesse pur ispirarsi a tali norme sul piano cantonale,
la violazione del diritto d'essere sentiti censurata dagli appellanti nella
fattispecie non rientra fra le eccezioni dell'art. 45 cpv. 2 PA o 87 cpv. 1 OG.
Simile doglianza andrà rivolta quindi contro la decisione finale, sempre che a
quel momento gli appellanti abbiano ancora interesse a mantenerla (cfr.,
sull'art. 87 OG, le sentenze del Tribunale
federale 1P.323/2004 del 16 agosto 2004;1P.670/2003 del 15 gennaio
2004; 1S.142-143-145-147/2003 del 15 gennaio 2004, consid. 2.2.2;1P.108/2002
del 1° marzo 2002;1P.488/2001 del 10 settembre 2001;1P.101/2000 dell'8
maggio 2000, consid. 1b).
8.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Quanto
agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
250.¿
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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