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Decisione

11.2006.32

"Danno non altrimenti riparabile"

10 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi non si sono presentati, facendo pervenire alla Commissione il giorno

dell'incontro una lettera in cui sostenevano di trovarsi all'estero per motivi

di studio del marito. La Commissione ha ripetuto la citazio­ne per il 7

febbraio 2006. Il giorno dell'udienza essa ha ricevuto una lettera in cui AP 1 motivava

la sua assenza, all'appoggio di un certificato medico, adducendo problemi di

salute. AP 2 è rimasto assente ingiustificato.

B. Con

decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha affidato al

Servizio sociale di __________ e all'Unità d'intervento regionale di __________

un'indagine socio-ambientale urgente sul nucleo familiare di AP 2 e AP 1, togliendo

effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Il 20 febbraio 2006 AP 2 e AP 1 sono

insorti all'autorità di vigilanza, chieden­do l'annullamento della decisione.

Statuendo il 28 febbraio 2006, l'autorità ha constatato che i coniugi non

prospettavano alcun danno irreparabile e ha dichiarato il ricorso irricevibile,

senza prelevare tasse né spese.

C. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 hanno presentato il 20 marzo 2006 un

appello in cui chiedono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la decisione della

Commissione tutoria regionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel

termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele, del-

l'8 marzo

1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella

ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità ¿ per analogia ¿ dell'art. 424a

CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'autorità

di vigilanza ha ricordato anzitutto che le decisioni con cui una Commissione

tutoria regionale ordina l'assunzione di una prova hanno natura incidentale

e possono essere impugnate solo ¿se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile¿ (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). AP 2

e AP 1 non adombrando danno di sorta, essa ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Abbondanzialmente, quanto al diritto d'essere sentito invocato da entrambi,

essa ha rilevato che costoro erano stati citati invano a due riprese dalla

Commissione tutoria regionale e ¿certamente¿ avrebbero

avuto ancora modo di esprimersi ¿nel prosieguo della procedura¿.

3.

I

ricorrenti espongono la loro versione dei fatti, si dolgono di non essere stati

sentiti prima che la Commissione tutoria ordinasse l'assunzione dell'indagine

socio-ambientale, ricordano la giustificazione addotta da AP 1 documentata dal

certificato medico, sostengono che la decisione dell'autorità tutoria arreca

loro un danno irreparabile e contestano che siano dati gli estremi per esperire

un'indagine come quella disposta nel caso concreto. Onde, a loro avviso, la

necessità di annullare la decisione dell'autorità tutoria e di riformare in tal

senso la decisione impugnata.

4.

La

decisione con cui un organo amministrativo ordina l'assunzione di una prova è ¿

come rammenta l'autorità di vigilanza ¿ una decisione ¿incidentale¿, che può

essere impugnata solo ove arre­chi al ricorrente un danno ¿non altrimenti riparabile¿ (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3 e 4 con

richiami; I-2005 pag. 783 n. 62c). Se il ricorrente non accenna a pregiudizio di

sorta, l'impugnazione è irricevibile. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza

ha dichiarato il ricorso improponibile, ap­punto, perché i ricorrenti non

prospettavano alcun danno. Oggetto del litigio è sapere pertanto se a ragione o

a torto l'autorità di vigilanza abbia deciso in tal modo, non se la decisione

impugnata arrechi o no un pregiudizio irreparabile (questione che l'autorità di

vigilanza neppure ha affrontato).

5.

Nella

fattispecie gli appellanti non pretendono che l'autorità di vigilanza abbia rimproverato

loro ingiustamente di non avere addotto alcun danno irreparabile. Su questo

punto non spendono una parola. Si limitano ad asserire ¿ ora ¿ che l'indagine

socio-ambientale recherebbe pregiudizio alle bambine, ma a parte il fatto che

non si confrontano con la giurisprudenza (secondo cui l'esecuzione di una

perizia non comporta, di regola, un danno irrimediabile: RtiD II-2005 pag. 697

in alto), essi argomentano fuori tema. Oggetto del litigio non è sapere se

nelle circostanze spe­cifiche si ravvisino i presupposti di un danno

irreparabile, bensì se l'autorità di vigilanza sia caduta in errore facendo

carico ai ricorrenti di non avere prospettato danno alcuno. Ne segue che, privo

di motivazione pertinente, il ricorso va dichiarato d'acchito irricevibile.

6.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che il danno irrimediabile

adombrato

per la prima volta in questa sede non è di alcuna consistenza. Gli appellanti

reputano pregiudizievole che le figlie ven­gano a sapere da terzi la verità,

ovvero che il padre non è partito da casa per motivi di lavoro, ma per dissapori

con la madre (me­moriale, pag. 7 a metà). Così ragionando, essi dimostrano tuttavia

di fraintendere il bene delle figlie, il cui interesse è se mai quello di

apprendere gradatamente e, per quanto possibile, senza traumi come mai i

genitori siano divisi da un anno e mezzo. Tenere le figlie all'oscuro della

realtà, se non nell'inganno, denota solo un senso di malintesa finzione che non

merita particolare tutela.

7.

Diversamente dall'art. 44 LPAmm, a

livello federale l'art. 45 cpv. 2 PA prevede esplicitamente

un certo numero di decisioni incidentali impugnabili ¿a titolo indipendente¿, senza riguardo all'esigenza di un pregiudizio irreparabile. Anche

davanti al Tribunale federale talune decisioni incidentali possono essere

impugnate ¿ eccezionalmente ¿ con ricorso di diritto

pubblico seppure non provochino un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1

OG). Sta di fatto che, si volesse pur ispirarsi a tali norme sul piano cantonale,

la violazione del diritto d'essere sentiti censurata dagli appellanti nella

fattispecie non rientra fra le eccezioni dell'art. 45 cpv. 2 PA o 87 cpv. 1 OG.

Simile doglianza andrà rivolta quindi contro la decisione finale, sempre che a

quel momento gli appellanti abbiano ancora interesse a mantenerla (cfr.,

sull'art. 87 OG, le sentenze del Tribunale

federale 1P.323/2004 del 16 agosto 2004;1P.670/2003 del 15 gennaio

2004; 1S.142-143-145-147/2003 del 15 gennaio 2004, consid. 2.2.2;1P.108/2002

del 1° marzo 2002;1P.488/2001 del 10 settembre 2001;1P.101/2000 del­l'8

maggio 2000, consid. 1b).

8.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Quanto

agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

250.¿

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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