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Decisione

11.2006.33

Inabilitazione combinata

24 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 gennaio 2004 la delegata del Comune di __________ ha rassegnato un rapporto

alla Commissione tutoria regionale, segnalando che in un momento di euforia RI

1 “ha voluto irragionevolmente ingrandire il suo commercio stipulando contratti

d'acquisto ed effettuando spese fuori misura”. Essa osservava come “non sia possibile

creare una curatela perché la situazione è al momento insostenibile per chiunque”.

Il 13 maggio 2004, RI 1 è stato ricoverato in modo coatto alla __________ di __________

in seguito all'aggravamento della sua sindrome psichiatrica. Il 30 dicembre

2004 i dottori __________ e __________ hanno segnalato alla Commissione tutoria

regionale l'imminente congedo

del paziente e la loro preoccupazione per la mancata

adozione di misure a sua tutela. Il 18 marzo 2005 il

dott. __________ __________ informava la Commissione tutoria regionale del rifiuto

espressogli dal paziente di sottoporsi a una misura di protezione.

C. Dopo avere sentito in due occasioni RI 1, la Commissione tutoria

regionale ha invitato, il 2 maggio 2005, l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1

sulla base dell'art. 370 CC (cattiva amministrazione). Nelle sue osservazioni

del 10 giugno 2005 RI 1 ha contestato la necessità di una misura tutelare nei

suoi confronti. L'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha incaricato, il 23 agosto 2005, lo psichiatra e

psicoterapeuta dott. __________ a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità,

debolezza di mente, rispettivamente la prodigalità o l'incapacità di amministrarsi

di RI 1 così come la necessità di protezione. Nel suo referto del 18 ottobre

2005 lo specialista ha accertato che il paziente “è affetto da una sindrome affettiva

bipolare e da un disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo borderline”,

osservando inoltre che “da un punto di vista personale il peritando appare

abbastanza in grado di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Presenta invece

importanti carenze, ulteriormente accentuate nei periodi di ipertimia, nella

gestione dei propri interessi”. Tali conclusioni sono state sostanzialmente riprese

nella delucidazione scritta del 9 dicembre 2005 in cui l'esperto ha precisato che una curatela appariva insufficiente.

D. Sentito

personalmente il 19 gennaio 2006 RI 1 ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi misura tutelare sostenendo di essere in grado di determinarsi, di

chiedere aiuto quando necessario e di saper prendere le decisioni giuste in

merito alla gestione della sua economia, di modo che una tutela avrebbe

rappresentato “un'eccessiva ingerenza nella sua libertà personale”. Statuendo

il 6 marzo 2006, l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza ma ha istituito in

favore di RI 1 un'inabilitazione

combinata (art. 395 cpv. 1 e 2 CC), invitando la Commissione tutoria regionale

a designare la persona dell'assistente. Essa non ha prelevato tasse né spese.

E. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto il 29 marzo 2006 a questa Camera con un appello nel quale chiede l'annullamento dell'inabilitazione combinata e l'abbandono di qualsiasi procedura tutelare

nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2006 la Commissione

tutoria regionale si è rimessa al giudizio di questa Camera. Il 16 agosto 2011

il giudice delegato ha incaricato lo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________

di aggiornare il suo referto del 18 ottobre 2005. Sulla relazione del 27

settembre 2011 le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al

31.

dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla

notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La

procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità

dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003, pag. 51 consid. 1). Tempestivo,

di per sé l'appello in esame è dunque proponibile. La documentazione presentata

dall'appellante l'11 settembre 2007, il 15 settembre 2008, il 3 aprile 2009 e il

15.

marzo 2011 è ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese).

2.

L'Autorità

di vigilanza ha pronunciato l'inabilitazione

combinata fondandosi sui referti del dott. __________ del 18 novembre e del

5.

dicembre 2005, secondo cui RI 1 è affetto da una sindrome affettiva

bipolare e da un disturbo della personalità. Essa ha evidenziato che il

trattamento ambulatoriale psichiatrico cui l'interessato è sottoposto “non

incide sulle competenze operative gestionali del peritando, che appaiono irrimediabilmente

compromesse”; inoltre “la psicopatologia di cui egli soffre nasconde l'insidia dell'instabilità ed in quanto tale il rischio sempre presente di bruschi

viraggi in senso ipo o ipertimico”.

Ispirandosi inoltre al parere del 30 gennaio 2006 del medico curante

dott. __________, secondo cui il paziente stava trascorrendo un periodo di

discreto benessere psichico tale da permettergli di gestire la propria

quotidianità, l'Autorità di

vigilanza ha respinto la richiesta di interdizione istituendo, in virtù del

principio di proporzionalità, un'inabilitazione combinata.

3.

RI 1

sostiene che la misura tutelare è ingiustificata poiché non vi è più urgenza rispetto alla

segnalazione del dott. __________, da cui sono trascorsi oltre due anni. Al

contrario di precedenti terapie, soggiunge, quella a base di stabilizzatori

dell'umore avviata durante la

degenza alla __________ nel 2004, si è rilevata adeguata giacché gli permette

di evitare quei picchi d'animo

che gli avevano causato disagi. Egli assevera di essere in grado di capire quando

ha bisogno di aiuto e di contatti con il medico curante o con il proprio

patrocinatore e agisce di conseguenza. L'appellante richiama un certificato

medico del 30 gennaio 2006 in cui il dott. __________ ha constatato che dalla

sua segnalazione del 16 dicembre 2003 “le condizioni sono cambiate” nel senso

che il paziente versa ora “in condizioni psichiche adeguate, appare più

consapevole rispetto alla propria condizione morbosa, è attento nella cura ed

inoltre (…) ha mostrato di saper gestire le problematiche socio-finanziarie,

allora (…) difficili e precarie”. E poiché lo stesso medico considera “la richiesta

del 2003 non più attuale e necessaria, qualora le condizioni di salute, di cura

e gestione delle problematiche permanessero tali”, l'appellante ritiene che non

sia più necessario adottare misure di protezione nei suoi confronti.

4.

In

pendenza di appello RI 1 ha presentato la seguente documentazione rilasciata

dal proprio psichiatra curante dott. __________:

– certificato

medico del 14 novembre 2006 in cui il medico fa stato di “una maggior stabilità

del disagio presente, un'aderenza alla terapia migliore, un'assenza di eventi

che mettono in pericolo l'integrità sociale e finanziaria della persona, con

una migliorata capacità nella gestione in tali ambiti”. Per il medico nella

misura in cui il paziente prosegue con tali impostazioni terapeutiche la sua

richiesta del 2003 alla Commissione tutoria regionale è superata;

– certificato

medico del 4 agosto 2007 in cui il medico ha appurato “una stabilizzazione del

quadro psicopatologico” e ha indicato che il paziente “è apparso più cosciente

ed equilibrato nella gestione dei propri interessi”, giungendo alla conclusione

che una richiesta di “misure curatelari” non sia più necessaria;

– certificato

medico del 5 settembre 2008 in cui il medico rileva che il paziente “dal

profilo timico è apparso adeguato” e che “la migliore aderenza alla terapia farmacologica

e l'efficacia della stessa mantengono il disturbo bipolare di cui egli è affetto

sotto controllo”;

-

rapporto del 24 febbraio 2009 in cui il dott. __________ indica che dal 21 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009 il paziente è stato

ricoverato – su sua richiesta – alla __________ a seguito di uno stato

sub-depressivo e che in seguito a una sua visita del 18 febbraio 2009 egli ha

constatato “uno stato psichico compensato ed eutimico, con affettività sintona

ed equilibrio del giudizio”. Per il medico curante il paziente mantiene una

“buona aderenza alla terapia farmacologica che permette di tenere sotto

controllo il disturbo bipolare di cui egli è affetto”;

-

rapporto 10 marzo 2011 in cui il dott. __________ comunica che nel mese di novembre 2010 il paziente è stato nuovamente

ricoverato – su sua richiesta – alla __________ e conferma la precedente

diagnosi indicando che il paziente “appare inoltre consapevole e critico della

propria problematica”.

5.

Nel

suo referto del 27 settembre 2011 il dott. __________ – chiamato dal giudice

delegato di questa Camera ad aggiornare le sue precedenti valutazioni – ha confermato

il persistere della sindrome affettiva bipolare e del disturbo di personalità tipo

borderline, soggiungendo però che tali psicopatologie sono comunque stazionarie

e attualmente “in fase di sufficiente compenso”. Egli ha constatato un “significativo

miglioramento”, intervenuto negli ultimi quattro anni, dello stato

psicopatologico dell'interessato “come del resto confermatogli dallo psichiatra

curante dott. __________”. In questo lasso di tempo, ha soggiunto, non si sono

ripetuti episodi caratterizzati da atteggiamenti impulsivi e inadeguati e l'interessato

non ha più manifestato crisi ipertimiche e comportamentali. Per lo specialista

anche la capacità di critica e di giudizio del paziente era migliorata, ciò che

gli ha permesso di raggiungere una sufficiente condizione di stabilità

psichica, consentendogli altresì di “riguadagnare adeguati margini di funzionamento

sociale”. Per il perito, RI 1 appare ora in grado di provvedere adeguatamente

ai propri bisogni personali, e nel contempo in condizione di gestire con

maggiore oculatezza le proprie risorse economiche facendosi consigliare, all'occorrenza,

dal figlio bancario. In conclusione egli ritiene che “non sussistono pertanto

più i presupposti per procedere all'adozione di misure tutelari a carico del

peritando così come non si ravvisano condizioni che giustifichino l'adozione di

altre misure di sostegno come la nomina di un curatore”.

6.

Dato

quanto precede, allo stato attuale delle cose si può ritenere che RI 1,

ancorché tuttora affetto dalle psicopatologie all'origine della segnalazione

del dicembre 2003 del dott. __________ alla Commissione tutoria regionale, sia

in grado di compensarle sufficientemente attraverso l'apporto farmacologico e

una migliorata capacità critica e di giudizio. L'evoluzione positiva delle

condizioni di salute dell'interessato riscontrate periodicamente negli ultimi

cinque anni dallo psichiatra curante e confermate dal perito permettono quindi di

ritenere che egli non necessiti di una misura tutelare come l'inabilitazione

combinata. Nelle circostanze descritte l'appello deve in definitiva essere

accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza della Commissione tutoria regionale,

la quale instando per l'interdizione di RI 1 ha assunto il ruolo di parte (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto, tuttavia, non va dimenticato che

l'accoglimento dell'appello è dovuto al miglioramento delle condizioni

dell'appellante intervenute in pendenza di appello. Al momento

dell'introduzione della domanda di intervento, le condizioni dell'interessato

erano state certificate dal suo psichiatra curante così come da altri

specialisti che lo avevano avuto in cura durante i ricoveri ed erano state sostanzialmente

confermate dal perito giudiziario. In questo senso concorrono indubbiamente

giusti motivi per derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). Si giustifica pertanto di prescindere dal prelievo di tasse e spese

e dall'assegnazione di ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione o

istituzione di un'assistenza, il ricorso in materia civile è ammissibile (art.

72.

cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia. I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1 La domanda di intervento è respinta e nei

confronti di RI 1 non si adottano misure di protezione.

4. Annullato.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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