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Decisione

11.2006.34

Protezione del figlio: valutazione peritale da esperire all'estero con comminatoria penale stralcio di un appello divenuto privo d'interesse

13 luglio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quesiti e richiamato l'art. 307 CP, ingiungendo ai peritandi “di collaborare

con il perito e di presentarsi puntualmente alle convocazioni”, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP.

B. Contro

la decisione appena citata RI 1 ha presentato il 24 luglio 2003 un'istanza d'intervento

all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che, previa ammissione all'assistenza

giudiziaria, in riforma della decisione impugnata l'ordine di recarsi in uno Stato estero sia annullato. Con

osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha ribadito la

sua posizione, mentre il 12 agosto 2003 PI 1 ha aderito all'istanza di RI 1, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria. Statuendo il 27 luglio 2004, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato l'istanza irricevibile (dispositivo n. 1) e

ha respinto le domande di assistenza giudiziaria (dispositivi n. 2 e 3). Le

spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.– sono state poste a

carico degli istanti in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 4).

C. Avverso

alla decisione appena citata RI 1 ha introdotto il 14 settembre 2004 un ricorso

di diritto pubblico per diniego di giustizia al Tribunale federale, censurando

altresì per arbitrio il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Con sentenza 5P.350/2004

del 10 maggio 2005 il Tribunale federale ha annullato i dispositivi

n. 1 e 4 della decisione impugnata, mentre ha respinto la doman­da di

assistenza giudiziaria per la procedura federale nella misura in cui non era

divenuta senza oggetto e ha posto la tassa di giustizia ridotta di fr. 200.–

a carico del ricorrente, cui il Cantone Ticino è stato obbligato a rifondere

fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

D. Statuendo

nuovamente il 24 febbraio 2006, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto

l'istanza di intervento, rispettivamente il ricorso, del 24 luglio 2003 e ha confermato

la decisione della Commissione tutoria regionale del 10 luglio 2003. La tassa e

spese di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico dei peritandi in

ragione di metà ciascuno.

E. RI 1 ha appellato il 20 marzo

2006 la nuova decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera per ottenere

che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, tale decisione sia

riformata nel senso di annullare la decisione presa il 24 luglio 2003 dalla Commissione

tutoria regionale (che gli impone di recarsi a Milano per l'esecuzione della

perizia) e di accordargli fr. 1000.– per ripetibili, senza prelevare tasse

o spese. Il ricorso non ha formato oggetto d'intimazione.

F. In

pendenza di appello, il 18 marzo 2008, la Commissione tutoria regionale ha comunicato

di avere revocato la decisione del 22 agosto 2002 per il lungo tempo trascorso,

decidendo di soprassedere alla perizia.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010, comprese quelle che disciplinavano le misure a protezione del figlio

(art. 307 segg. CC), erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio

art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era

quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art.

424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello in esame era ricevibile.

2.

La

decisione presa il 10 luglio 2003 dalla Commissione tutoria regionale aveva natura

meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Ora, le

decisioni incidentali

emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili all'Autorità

di vigilanza sulle tutele entro lo stesso termine di quelle finali, a

condizione però che possano causare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2005 pag. 696

consid. 4, I-2005 pag. 783 consid. 5). Siccome la decisione impugnata conteneva

una comminatoria dell'art. 292 CP, ciò era il caso nella fattispecie (sentenza

citata del Tribunale federale, consid. 4.5).

3.

Ciò

premesso, l'appello in rassegna è manifestamente divenuto privo d'oggetto al

momento in cui la Commissione tutoria regionale ha rinunciato all'esecuzione

della perizia. Un interesse legittimo all'ottenimento di una sentenza è dato

solo, in effetti, ove sia concreto e attuale (cfr. sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo). Quesiti giuridici

puramente teorici e privi di rilevanza pratica non bastano (sentenza del Tribunale

federale 5A_262/2009 del 19 agosto 2009, consid. 3).

4.

Rimane

da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e le spese, rispettivamente

se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi di statuire sugli

oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o senza interesse

giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il

presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (art.

72.

della procedura civile federale per analogia). In simili evenien­ze il

tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria

sulle spese, valutando quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente

avuto l'appello se la causa non risultasse superata dagli eventi (RtiD I-2004

pag. 488 in alto con rinvii).

a) In

concreto l'appellante sosteneva anzitutto che l'esecuzione forzata di una decisione

amministrativa deve avvenire mediante

esecuzione o coercizione come prevede l'art. 34 cpv. 3 LPAmm e che

un'autorità amministrativa non può aggirare la norma per mezzo di una comminatoria

penale. Ove appena si consideri tuttavia che lo stesso art. 34 cpv. 4 LPAmm riserva

espressamente le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'autorità,

difficilmente l'argomento sarebbe stato condiviso. Quanto alla tesi secondo cui

la disobbedienza ad atti dell'autorità non avrebbe potuto essere punita perché compiuta

all'estero, ammesso e non concesso che ciò sia vero mal si intravede quale

pregiudizio sarebbe potuto derivare in tal caso all'appellante, il quale nemmeno

poteva essere perseguito.

b) L'appellante

affermava altresì che l'esecuzione forzata di una perizia può comportare, ove l'ordine

appaia sproporzionato, un pregiudizio irreparabile. Egli ravvisava una simile

spropor­zione nel fatto di obbligare un cittadino a recarsi dal perito all'estero.

La sua opinione, tuttavia, non pareva poggiare su alcun argomento concreto né

oggettivo. Non è infatti dato a divedere – né tanto meno l'appellante

illustrava – in che modo una trasferta all'estero di qualche decina di chilometri

i cui costi fossero anticipati dall'autorità potesse costituire per due persone

in buona salute un sacrificio sproporzionato. Anche su tal punto difficilmente

l'appello avrebbe potuto avere buon esito.

c) Per

l'appellante l'assunzione della perizia in Italia avrebbe violato la Convenzione

del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS

0.274

), lo Stato italiano non essendo neppure stato

interpellato. Ora, si conviene che la notificazione di documenti giudiziari o

extragiudiziari, come pure l'assunzione di prove per un processo costituiscono

atti d'imperio (sulla notifica v. sentenza del Tribunale

federale 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.1 con rimandi), i quali non

possono essere compiuti dall'autorità fuori delle frontiere nazionali. La questione

sarebbe stata di sapere tuttavia, nella fattispecie, se la convenzione si

applicasse anche qualora la protezione del figlio opponga – come in concreto –

un'autorità pubblica non giudiziaria a un privato e l'autorità agisca come titolare

del pubblico potere. La risposta parrebbe negativa (L'assistenza giudiziaria internazionale

in materia civile, pag. 9, Linee direttive, 3ª edizione, edite dall'Ufficio federale di giustizia in: www.rhf.admin.ch). Anche al proposito pertanto la fondatezza

dell'appello risultava tutt'altro che evidente.

d) A

parere dell'appellante, risiedendo egli in Svizzera, la Commissione tutoria regionale

non poteva assoggettarlo al potere giurisdizionale di un'autorità estera. In

realtà un'autorità ha la facoltà, in virtù del proprio diritto processuale, di

imporre alle parti l'obbligo di collaborare, sicché prove possono essere esperite

anche all'estero per intervento diretto delle parti (cfr. Nagel/Gottwald, Internationales

Zivilprozessrecht, 5ª edizione, pag. 415 § 8 n. 4; Geimer, Internationales Zivilpro­zess­recht, 5ª edizione,

pag. 186 n. 444a; Linee direttive citate, pag. 22). Invero la Commissione

tutoria regionale non

avrebbe potuto obbligare il perito a collaborare senza l'intervento

– per via di assistenza giudiziaria internazionale – delle autorità italiane

(cfr. Linee direttive, loc. cit.;

Nagel/Gott­wald, op. cit., pag. 415 § 8 n. 5), ma nel caso specifico la

professionista intendeva collaborare di sua spontanea volontà. In circostanze

siffatte non è dato a divedere quale atto

istruttorio

dovesse compiere (per rogatoria) l'autorità estera. Anche sotto tale profilo, di

conseguenza, l'appello non avreb­be verosimilmente avuto probabilità di successo.

e) L'appellante

invocava altresì la libertà di movimento e la libertà di domicilio garantite dagli

art. 10 cpv. 2 e 24 Cost., oltre al divieto di discriminazione consacrato dall'art.

2.

dell'Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea con i suoi Stati membri sulla

libera circolazione delle persone (RS 0.141.112.681). Asseriva

che in quanto cittadino “europeo” (italiano), titolare di un permesso C, egli

non poteva essere obbligato a lasciare il territorio svizzero senza subire un

irreparabile pregiudizio di fatto.

Inoltre,

obbligando lui e PI 1 (cittadina svizzera) a lasciare la Svizzera, la decisione

impugnata configurava a suo avviso un'espulsione anticostituzionale. Se non

che, la decisione impugnata non limitava la facoltà del peritando di risiedere

in Svizzera, né tanto meno imponeva a lui o a PI 1 un allontanamento dalla Svizzera

paragonabile a

un'espulsione. Quanto al pregiudizio da lui paventato, l'argomentazione

si limitava una volta ancora a un proclama. Anche al proposito, quindi, l'appello

sarebbe stato verosimilmente respinto.

f) L'interessato

contestava di avere impugnato la decisione della Commissione tutoria regionale per

scopi puramente dilatori, come gli rimproverava l'Autorità di vigilanza sulle tutele,

rilevando che nulla impediva alla specialista di spostarsi lei medesima nel

Ticino, come già aveva fatto in precedenza, sicché la pervicacia della

Commissione tutoria regionale era del tutto fuori luogo. Egli sottolineava altresì

che il procrastinarsi della procedura non era imputabile a lui, ma alla lentezza

delle stesse autorità amministrative. In effetti non è chiaro, a ben vedere, perché

le autorità di tutela si ostinassero a esigere un trasferimento dei peritandi all'estero

anziché disporre una trasferta del perito in Svizzera (con il risultato finale

di nulla ottenere). Sta di fatto che tale modo di procedere non appariva

illegale, mentre le allegazioni dell'appellante si esaurivano in recriminazioni

polemiche e non sarebbero verosimilmente state di alcuna utilità per il giudizio.

g) Infine l'appellante faceva valere che prima di statuire sugli

oneri processuali (fr. 200.– complessivi messi per metà a suo carico) l'Autorità

di vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua domanda di

assistenza giudiziaria, l'art. 5 vLag imponendo all'autorità competente per la

concessione del beneficio una decisione entro breve. Egli dimenticava però che

sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria, così come su quella di PI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva già statuito con la decisione del 27 luglio 2004 (dispositivi

n. 2 e 3). E su tal punto il Tribunale federale aveva dichiarato il ricorso di

diritto pubblico irricevibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali

(consid. 5.2), sicché

aveva

annullato solo i dispositivi n. 1 e 4 della decisione impugnata. Il diniego

dell'assistenza giudiziaria aveva assunto così carattere definitivo e al

riguardo l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva più pronunciarsi. In

circostanze siffatte questa Camera non avrebbe potuto fare altro, verosimilmente,

che respingere la censura.

5.

Se

ne conclude che, ove questa Camera avesse statuito sull'appello, RI 1 sarebbe

verosimilmente uscito soccombente. Gli oneri del presente decreto vanno dunque a

suo carico (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di

ripetibili, il me­moriale non essendo stato intimato per osservazioni. La tassa

di giustizia ad ogni modo va adeguatamente ridotta, il processo ter­minando in

appello senza sentenza (art. 21 LTG per analogia).

6.

L'appellante

sollecita il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, adducendo di

essere indigente. Il diritto all'assistenza giudiziaria però è di natura

altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Esso decade ogni qual volta un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli

desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza

interesse giuridico oppure si estingua in seguito a perenzione processuale. Se

al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il richiedente

non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno l'interesse

medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale

federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD

II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.149 del 31 agosto 2010, consid. 3c). È quanto si verifica nel caso

in esame. Per tacere del fatto che, comunque fosse, l'appello appariva privo di

fondamento sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b. n. 7 LTF) senza riguardo a

questioni di valore. Relativamente all'assistenza giudiziaria, l'impugnabilità

dell'odierna sentenza – d'indole incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione:

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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