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Decisione

11.2006.36

Misure a protezione dell'unione coniugale

5 maggio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa SP.2003.55

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza del 6 novembre 2003 da

AP 1

contro

AO 1

(patrocinato da PA 1 );

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 5 aprile 2006 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 30

marzo 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto

di Bellinzona;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1953) e AA 1 (1947) si sono sposati a __________ il 20 ottobre 1989. La

moglie è madre di tre figli avuti da un precedente matrimonio. Dal secondo matrimonio

non è nata prole. AO 1, contabile, lavora per la __________ di __________, succursale

di __________. AP 1, sarta e maestra socioprofessionale, gestisce ad Arbedo un locale

pubblico in collaborazione con uno dei figli e ha una ditta individuale (¿__________ ¿ __________¿), attiva nelle consulenze di stile e immagine,

così come nella creazione e vendita di capi d'abbigliamento.

B. Il 6

novembre 2003 AA 1si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza

a protezione dell'unione coniugale per ottenere la separazione dei beni, l'assegnazione

dell'alloggio coniugale, metà della particella n. 235 RFD di __________ e metà

dell'avere di cassa pensione accumulato dal marito durante il matrimonio, oltre

a un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili. Alla discussione del 4 dicembre

2003 la procedura è stata sospesa in vista di un componimento amichevole. Riattivata

la cau­sa su richiesta dell'istante, all'udienza del 17 febbraio 2004 AO 1 ha

proposto di respingere tutte le domande, chiedendo l'autorizzazione a vivere

separato e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Chiusa l'istruttoria, alla

discussione finale del 14 marzo 2006 le parti hanno confermato le loro domande.

Il 16 settembre 2004 il Pretore, su richiesta delle parti ha nuovamente sospeso

la procedura.

C. Il 30

dicembre 2004 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio

sulla base dell'art. 115 CC. Con risposta del 30 gennaio 2005 AP 1 ha dichiarato

di opporsi al divorzio, postulando la separazione e la regolamentazione dei relativi

effetti. Il 21 febbraio 2005 l'attore ha aderito alla domanda di separazione, avversando

le altre pretese della convenuta. L'indomani il Pretore ha deciso di trattare

la causa come azione di separazione su richiesta comune con accordo parziale

(inc. OA.2004.280). All'udienza dell'11 novembre 2005 i coniugi essendosi accordati

sul principio del divorzio, il Pretore ha prospettato lo stralcio della causa

di separazione dai ruoli, ha riattivato la procedura a protezione dell'unione

coniugale e ha invitato le parti a precisare le domande di giudizio. La moglie ha

sollecitato l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale e un contributo alimentare di fr. 5000.¿ mensili. Il marito ha

riaffermato le domande formulate il 17 febbraio 2004.

D. Statuendo il 30 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°novembre 2003, ha assegnato

l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato il marito a versare un

contributo alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio

2004, di fr. 2155.40 mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿

mensili dal 1° maggio all'11 novembre 2005. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 200.¿, sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 5 aprile 2006 nel quale chiede

che l'autorizzazione a vivere separati decorra solo dal 1° luglio 2004, che le

sia attribuita l'abitazione coniugale metà in uso e metà in proprietà e che le

sia versato un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre

2003. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1.

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

5.

e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). In tale ambito l'esame dei

fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). La

sentenza del Pretore è poi

impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Litigiosi

rimangono, in concreto, la decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati,

l'attribuzione dell'alloggio coniugale e il contributo alimentare per la

moglie. Per quanto si riferisce alla sospensione della

comunione domestica, anzitutto, il Segretario assessore l'ha autorizzata dal 1°

novembre 2003, mese in cui è stata presentata l'istanza a protezione

dell'unione coniugale. L'appellante sostiene che il marito ¿ha portato la sua

residenza definitiva a __________ (__________) il 1° luglio 2004¿. Ci si può doman­dare

se l'argomentazione sia di qualche interesse, la data in que­stione non incidendo

né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, né sull'inizio dell'obbligo

contributivo, né sulla pronuncia della separazione dei beni (ZR 102/2003 pag.

64.

n. 13). Sia come sia, dagli atti risulta che il convenuto ha sì locato un

appartamento a Buchs il 1° luglio 2004 (doc. H nell'inc. OA.2004. 280

richiamato), ma ciò riguarda se mai l'effettiva separazione di fatto. Sapere

quando un coniuge vada autorizzato a sospendere la comunione domestica è

un'altra cosa (art. 175 CC). Del resto, postulando l'attribuzione

dell'alloggio coniugale, l'istante chiedeva ¿ almeno implicitamente ¿ di

sospendere subito la comunione domestica (cfr. Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175

CC). Privo di buon diritto, su questo punto l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

3.

Quanto

all'abitazione coniugale, il primo giudice ha accertato che la moglie ha continuato

a occuparla anche dopo la separazione di fatto, sicché l'ha assegnata a lei,

mentre ha respinto la pretesa attribuzione di proprietà, che avrebbe anticipato

una liquidazione del regime dei beni estranea alla protezione dell'unio­ne

coniugale. Con siffatta argomentazione l'appellante non si confronta. Essa

ribadisce che ¿l'abitazione al mappale 235 RFD è da attribuir­mi in proprietà

al 50% (il resto al momento del divorzio), libera da oneri ipotecari come

convenzione 29 settembre 1989¿, ma non spiega perché al riguardo la sentenza impugnata

sarebbe erronea. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, è

vero che nell'accordo menzionato all'appellante (doc. 7 nell'inc. OA.2004.280

richiamato) il convenuto riconosce che la casa posta sulla particella n. 235

RFD di __________ appartiene per metà alla moglie e che, a semplice richiesta

di lei, egli avrebbe ceduto irrevocabilmente tale quota. Come ha spiegato il

Segretario assessore, tuttavia, la proprietà dell'immobile va liquidata in

esito al divorzio. Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale

può essere decretata tutt'al più la separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3

CC). Ne discende che, una volta ancora, l'appello si dimostra privo di

consistenza.

4.

Per

quel che è del contributo alimentare, il Segretario assessore ha calcolato il

reddito del marito in fr. 8214.10 netti mensili per rapporto a un fabbisogno

minimo di fr. 6398.95 mensili dal 1° no­vembre 2003 al 31 luglio 2004, di

5673.10

mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 4792.¿ mensili

dopo di allora. Relativamente alla moglie, egli ha accertato un reddito di fr. 3000.¿

netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1963.40 mensili dal 1° novembre

2003.

al 31 luglio 2004 e di fr. 4061.65 mensili dopo di allora. Constatata

un'eccedenza, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo

alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di

2155.40

mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿ mensili

dal 1° maggio all'11 novembre 2005.

L'appellante

postula un contributo di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre 2003 con la

seguente motivazione:

Ho lavorato e aiutato mio figlio __________ (secondo

dei tre figli avuti dal primo matrimonio avuto con __________, divorziati dal

1981), tre figli avuti in autorità parentale, per questo motivo il mio secondo

matrimonio soltanto quando mio figlio N__________ ha compiuto 18 anni il quale

vive qui nella casa con me assieme al mio figlio maggiore C__________.

Così argomentando, essa sorvola tuttavia sulla motivazione del Segretario

assessore. Perché il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice dovrebbe

essere aumentato, viste le cifre contenute nella sentenza impugnata, non è dato

di capire. Privo di idonea motivazione, su tale questione l'appello va

dichiarato irricevibile.

5.

Gli oneri processuali seguono il principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili

alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni e non ha

cagionato spese presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

300.¿

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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