11.2006.36
Misure a protezione dell'unione coniugale
5 maggio 2006Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.36
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2006.36
Lugano
5 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa SP.2003.55
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 6 novembre 2003 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato da PA 1 );
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 aprile 2006 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 30
marzo 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Bellinzona;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1953) e AA 1 (1947) si sono sposati a __________ il 20 ottobre 1989. La
moglie è madre di tre figli avuti da un precedente matrimonio. Dal secondo matrimonio
non è nata prole. AO 1, contabile, lavora per la __________ di __________, succursale
di __________. AP 1, sarta e maestra socioprofessionale, gestisce ad Arbedo un locale
pubblico in collaborazione con uno dei figli e ha una ditta individuale (¿__________ ¿ __________¿), attiva nelle consulenze di stile e immagine,
così come nella creazione e vendita di capi d'abbigliamento.
B. Il 6
novembre 2003 AA 1si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale per ottenere la separazione dei beni, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, metà della particella n. 235 RFD di __________ e metà
dell'avere di cassa pensione accumulato dal marito durante il matrimonio, oltre
a un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili. Alla discussione del 4 dicembre
2003 la procedura è stata sospesa in vista di un componimento amichevole. Riattivata
la causa su richiesta dell'istante, all'udienza del 17 febbraio 2004 AO 1 ha
proposto di respingere tutte le domande, chiedendo l'autorizzazione a vivere
separato e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Chiusa l'istruttoria, alla
discussione finale del 14 marzo 2006 le parti hanno confermato le loro domande.
Il 16 settembre 2004 il Pretore, su richiesta delle parti ha nuovamente sospeso
la procedura.
C. Il 30
dicembre 2004 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio
sulla base dell'art. 115 CC. Con risposta del 30 gennaio 2005 AP 1 ha dichiarato
di opporsi al divorzio, postulando la separazione e la regolamentazione dei relativi
effetti. Il 21 febbraio 2005 l'attore ha aderito alla domanda di separazione, avversando
le altre pretese della convenuta. L'indomani il Pretore ha deciso di trattare
la causa come azione di separazione su richiesta comune con accordo parziale
(inc. OA.2004.280). All'udienza dell'11 novembre 2005 i coniugi essendosi accordati
sul principio del divorzio, il Pretore ha prospettato lo stralcio della causa
di separazione dai ruoli, ha riattivato la procedura a protezione dell'unione
coniugale e ha invitato le parti a precisare le domande di giudizio. La moglie ha
sollecitato l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale e un contributo alimentare di fr. 5000.¿ mensili. Il marito ha
riaffermato le domande formulate il 17 febbraio 2004.
D. Statuendo il 30 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°novembre 2003, ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato il marito a versare un
contributo alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio
2004, di fr. 2155.40 mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿
mensili dal 1° maggio all'11 novembre 2005. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.¿, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 5 aprile 2006 nel quale chiede
che l'autorizzazione a vivere separati decorra solo dal 1° luglio 2004, che le
sia attribuita l'abitazione coniugale metà in uso e metà in proprietà e che le
sia versato un contributo alimentare di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre
2003. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1.
Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
5.
e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). In tale ambito l'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). La
sentenza del Pretore è poi
impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Litigiosi
rimangono, in concreto, la decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale e il contributo alimentare per la
moglie. Per quanto si riferisce alla sospensione della
comunione domestica, anzitutto, il Segretario assessore l'ha autorizzata dal 1°
novembre 2003, mese in cui è stata presentata l'istanza a protezione
dell'unione coniugale. L'appellante sostiene che il marito ¿ha portato la sua
residenza definitiva a __________ (__________) il 1° luglio 2004¿. Ci si può domandare
se l'argomentazione sia di qualche interesse, la data in questione non incidendo
né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, né sull'inizio dell'obbligo
contributivo, né sulla pronuncia della separazione dei beni (ZR 102/2003 pag.
64.
n. 13). Sia come sia, dagli atti risulta che il convenuto ha sì locato un
appartamento a Buchs il 1° luglio 2004 (doc. H nell'inc. OA.2004. 280
richiamato), ma ciò riguarda se mai l'effettiva separazione di fatto. Sapere
quando un coniuge vada autorizzato a sospendere la comunione domestica è
un'altra cosa (art. 175 CC). Del resto, postulando l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, l'istante chiedeva ¿ almeno implicitamente ¿ di
sospendere subito la comunione domestica (cfr. Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175
CC). Privo di buon diritto, su questo punto l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
3.
Quanto
all'abitazione coniugale, il primo giudice ha accertato che la moglie ha continuato
a occuparla anche dopo la separazione di fatto, sicché l'ha assegnata a lei,
mentre ha respinto la pretesa attribuzione di proprietà, che avrebbe anticipato
una liquidazione del regime dei beni estranea alla protezione dell'unione
coniugale. Con siffatta argomentazione l'appellante non si confronta. Essa
ribadisce che ¿l'abitazione al mappale 235 RFD è da attribuirmi in proprietà
al 50% (il resto al momento del divorzio), libera da oneri ipotecari come
convenzione 29 settembre 1989¿, ma non spiega perché al riguardo la sentenza impugnata
sarebbe erronea. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, è
vero che nell'accordo menzionato all'appellante (doc. 7 nell'inc. OA.2004.280
richiamato) il convenuto riconosce che la casa posta sulla particella n. 235
RFD di __________ appartiene per metà alla moglie e che, a semplice richiesta
di lei, egli avrebbe ceduto irrevocabilmente tale quota. Come ha spiegato il
Segretario assessore, tuttavia, la proprietà dell'immobile va liquidata in
esito al divorzio. Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale
può essere decretata tutt'al più la separazione dei beni (art. 176 cpv. 1 n. 3
CC). Ne discende che, una volta ancora, l'appello si dimostra privo di
consistenza.
4.
Per
quel che è del contributo alimentare, il Segretario assessore ha calcolato il
reddito del marito in fr. 8214.10 netti mensili per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 6398.95 mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di
5673.10
mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 4792.¿ mensili
dopo di allora. Relativamente alla moglie, egli ha accertato un reddito di fr. 3000.¿
netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1963.40 mensili dal 1° novembre
2003.
al 31 luglio 2004 e di fr. 4061.65 mensili dopo di allora. Constatata
un'eccedenza, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo
alimentare di fr. 743.¿ mensili dal 1° novembre 2003 al 31 luglio 2004, di
2155.40
mensili dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005 e di fr. 2596.¿ mensili
dal 1° maggio all'11 novembre 2005.
L'appellante
postula un contributo di fr. 3800.¿ mensili dal 1° novembre 2003 con la
seguente motivazione:
Ho lavorato e aiutato mio figlio __________ (secondo
dei tre figli avuti dal primo matrimonio avuto con __________, divorziati dal
1981), tre figli avuti in autorità parentale, per questo motivo il mio secondo
matrimonio soltanto quando mio figlio N__________ ha compiuto 18 anni il quale
vive qui nella casa con me assieme al mio figlio maggiore C__________.
Così argomentando, essa sorvola tuttavia sulla motivazione del Segretario
assessore. Perché il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice dovrebbe
essere aumentato, viste le cifre contenute nella sentenza impugnata, non è dato
di capire. Privo di idonea motivazione, su tale questione l'appello va
dichiarato irricevibile.
5.
Gli oneri processuali seguono il principio
della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili
alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni e non ha
cagionato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
300.¿
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster