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Decisione

11.2006.38

Revoca della curatela di gestione

24 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi sottolineano il miglioramento della loro situazione finanziaria e ribadiscono

di essere in grado di amministrarsi da sé soli, impegnandosi a seguire l'attuale

modalità di gestione concordata con l'autorità tutoria;

che così

argomentando, essi non si confrontano minimamente con le motivazioni dell'autorità

di vigilanza e nemmeno accennano ai motivi per cui la decisione impugnata

andrebbe riformata;

che, ad

ogni buon conto, tra il 1982 e il 2005 gli interessati hanno accumulato attestati

di carenza beni per fr. 146 655.30 (il marito), rispettivamente fr. 38 561.¿ (la moglie);

che dall'aprile

del 2005 l'autorità tutoria riscuote le rendite spettanti ai curatelati (complessivi fr. 4993.¿ mensili), paga il canone di locazione (complessivi

fr. 1900.¿) e accantona fr. 693.¿ per spese straordinarie, lasciando a libera

disposizione di loro fr. 2300.¿ mensili (fr. 2400.¿ dal novembre del 2005) per il sostentamento e le spese personali,

compreso il premio della cassa malati;

che nel

giugno del 2005 l'autorità tutoria ha poi concesso agli interessati tre mesi di

gestione autonoma;

che nel

corso di quel trimestre gli appellanti hanno dimostrato un certo miglioramento nella

loro capacità di amministrarsi, ma hanno dovuto ancora chiedere all'autorità

tutoria ripetuti supplementi della somma a libera disposizione, non avendo

saputo controllare ¿ ad esempio ¿ le spese telefoniche, come risulta dalla decisione

impugnata;

che quest'ultimo

rilievo, non contestato dagli appellanti, dimostra come una revoca della

curatela d'amministrazione, chiesta dagli interessati subito dopo la scadenza

del trimestre in prova, sia prematura;

Considerandi

che, dovesse

la situazione modificarsi affidabilmente in un futuro più o meno prossimo, gli

interessati potranno ancora instare per la soppressione del provvedimento;

che, per

quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che in

concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo

sprovvisti di cognizioni giuridiche e

avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non è

il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione tutoria, cui l'appello

non è stato intimato per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

¿ e ;

¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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