11.2006.38
Revoca della curatela di gestione
24 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.38
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, ICCA
Titolo:
Revoca della curatela di gestione
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 439 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.38
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 659.1995/R.1.2006
(curatela di gestione: revoca) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione
emessa il 17 marzo 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con risoluzione del 6 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 6 ha
istituito in favore dei coniugi RI 1 (1950) e RI 2 (1954), in sostituzione di
una curatela volontaria, una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando
l'avv. __________ in qualità di curatore con il compito di amministrare i beni
e i redditi dei curatelati, in particolare riunendo tutte le loro entrate su un
unico conto e versando loro un importo mensile fisso per il vitto e le spese
personali;
che, in seguito
alle dimissioni del curatore, con risoluzione dell'11 maggio 2005 l'autorità
tutoria ha assunto essa medesima il compito di verificare la gestione finanziaria
dei curatelati;
che il 2
settembre 2005 RI 1 e RI 2 hanno postulato la revoca della curatela, ribadendo
la richiesta all'udienza del 26 ottobre successivo;
che con
risoluzione del 14 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto
la domanda;
che contro la decisione appena citata RI 1
e RI 2 sono insorti l'11 gennaio 2006
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per
ottenere l'annullamento della curatela;
che nelle
sue osservazioni del 3 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale ha
proposto di respingere il ricorso;
che, statuendo
il 17 marzo 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza
prelevare tasse né spese;
che con
appello (¿ricorso¿) del 6 aprile 2006 volto contro la predetta decisione RI 1 e
RI 2 contestano la mancata revoca della curatela;
che l'appello
non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile
contro le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art.
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC), i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC);
che in
materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso
che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga
personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le
richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme
dell'esposto (Geiser in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come
figura nella decisione impugnata, una curatela amministrativa può essere
revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439
cpv. 2 CC);
che in
concreto l'autorità di vigilanza ha scartato una simile ipotesi, gli
interessati non riuscendo a contenere le spese pur essendo oberati da debiti,
senza far fronte per altro a compiti importanti come il pagamento dei premi
della cassa malati;
che,
oltre a ciò, i curatelati non spiegavano come intendevano gestirsi autonomamente,
non prospettando calcoli né conteggi di alcun genere con riferimento alle loro
entrate mensili;
che nell'appello
Fatti
i coniugi sottolineano il miglioramento della loro situazione finanziaria e ribadiscono
di essere in grado di amministrarsi da sé soli, impegnandosi a seguire l'attuale
modalità di gestione concordata con l'autorità tutoria;
che così
argomentando, essi non si confrontano minimamente con le motivazioni dell'autorità
di vigilanza e nemmeno accennano ai motivi per cui la decisione impugnata
andrebbe riformata;
che, ad
ogni buon conto, tra il 1982 e il 2005 gli interessati hanno accumulato attestati
di carenza beni per fr. 146 655.30 (il marito), rispettivamente fr. 38 561.¿ (la moglie);
che dall'aprile
del 2005 l'autorità tutoria riscuote le rendite spettanti ai curatelati (complessivi fr. 4993.¿ mensili), paga il canone di locazione (complessivi
fr. 1900.¿) e accantona fr. 693.¿ per spese straordinarie, lasciando a libera
disposizione di loro fr. 2300.¿ mensili (fr. 2400.¿ dal novembre del 2005) per il sostentamento e le spese personali,
compreso il premio della cassa malati;
che nel
giugno del 2005 l'autorità tutoria ha poi concesso agli interessati tre mesi di
gestione autonoma;
che nel
corso di quel trimestre gli appellanti hanno dimostrato un certo miglioramento nella
loro capacità di amministrarsi, ma hanno dovuto ancora chiedere all'autorità
tutoria ripetuti supplementi della somma a libera disposizione, non avendo
saputo controllare ¿ ad esempio ¿ le spese telefoniche, come risulta dalla decisione
impugnata;
che quest'ultimo
rilievo, non contestato dagli appellanti, dimostra come una revoca della
curatela d'amministrazione, chiesta dagli interessati subito dopo la scadenza
del trimestre in prova, sia prematura;
Considerandi
che, dovesse
la situazione modificarsi affidabilmente in un futuro più o meno prossimo, gli
interessati potranno ancora instare per la soppressione del provvedimento;
che, per
quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo
sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è
il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione tutoria, cui l'appello
non è stato intimato per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
¿ e ;
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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