11.2006.39
Gratuito patrocinio: designazione del patrocinatore d'ufficio
5 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.39
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, ICCA
Titolo:
Gratuito patrocinio: designazione del patrocinatore d'ufficio
GRATUITO PATROCINIO
PATROCINIO D'UFFICIO
art. 13 cpv. 1 let. C LAG
Incarto n.
11.2006.39
Lugano
5 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.709 (azione
di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 4 ottobre 2005 da
AO 1
(rappresentato dal curatore
e patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
giudicando
ora sulla decisione del 31 marzo 2006 con cui il
Pretore ha designato a AP 1, ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
l'__________ come patrocinatore d'ufficio;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 14 aprile 2006 presentato da AP 1
contro la decisione emessa il
31 marzo 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
16 maggio 2003 S__________ ha dato alla luce un figlio,
AO 1, cui la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il
23 ottobre 2003 un curatore nella persona del tutore ufficiale __________,
incaricato – tra l'altro – di accertare la paternità del bambino e di
salvaguardarne il diritto al sostentamento. __________ ha conferito all'avv. PA
1, il 20 gennaio 2005, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione
di paternità e di mantenimento.
B. Il 4
ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, perché – conferitagli l'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità
di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di versargli (già in via provvisionale)
un contributo alimentare di fr. 900.– mensili dall'ottobre del 2004. L'avv. PA
1 ha comunicato al Pretore, il 15 novembre 2005, di patrocinare AP 1 e ha
postulato a nome di lui l'assistenza giudiziaria. All'udienza del 2 dicembre
2005, indetta per la discussione provvisionale, le parti hanno postulato
entrambe un'analisi del DNA, rinviando il contraddittorio sulle richieste
pecuniarie in esito a tale accertamento. In quell'occasione AP 1 è stato difeso
dall'avv. __________, consulente dell'avv. PA 1.
C. Il __________
di __________ ha accertato il 16 gennaio 2006 la paternità di AP 1 con una
probabilità del 99.99%. All'udienza del 31 marzo 2006, indetta per la discussione
sul contributo alimentare, AP 1, assistito dall'avv. __________ (collaboratore
dello studio legale dott. __________), ha sostenuto di non poter versare alcunché.
Con decisione del 31 marzo 2006 il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
D Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un ricorso (“appello”) del 14
aprile 2006 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza
giudiziaria – la designazione dell'avv. __________ sia dichiarata nulla, subordinatamente
annullata, e che al ricorso sia accordato effetto sospensivo. Il memoriale non
ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono
sulla nomina o la revoca del difensore designato dall'autorità (art. 35 cpv. 2
Lag), sono impugnabili entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art.
35.
cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il
ricorso in esame è pertanto ammissibile.
2.
Più
delicata è la questione di sapere se nella fattispecie il convenuto possa
vantare un interesse legittimo, materiale o ideale che sia, a ricorrere. Egli
non spiega invero perché la legale designata dal Pretore, iscritta nel registro
cantonale degli avvocati, sarebbe inidonea – soggettivamente o oggettivamente –
ad assicurare la sua difesa, né pretende che tra lui e l'avv. __________ si dia
un conflitto d'interessi, sussista un caso d'incompatibilità, di ricusa o di
esclusione (cfr. SJ 108/1986 pag. 351). Si limita ad affermare che il Pretore
avrebbe dovuto nominare suo patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1, da lui scelto
come legale di fiducia. Non asserisce tuttavia che tale nomina si imponesse
perché l'avv. PA 1 sia il suo rappresentante abituale o abbia già avuto modo di
assisterlo in altre cause (v. SJ 120/1998 pag. 192). Mal si comprende, di conseguenza,
quale interesse concreto abbia il ricorrente a vedersi designare in veste di
patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1 in luogo dell'avv. __________. Già per
questa ragione il ricorso potrebbe essere dichiarato improponibile.
3.
Si
aggiunga che, contrariamente a quanto asserisce il convenuto (il quale invoca a
torto la sentenza pubblicata in RDAT II-2002 pag. 53 n. 20), nel caso specifico
il Pretore non ha destituito alcun patrocinatore. Semplicemente ha designato,
nel quadro dell'assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 1 lett. c Lag), un
patrocinatore d'ufficio diverso da quello auspicato dal richiedente. E tale facoltà
gli competeva. Né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono alla
parte il diritto di scegliere essa medesima il proprio avvocato d'ufficio (DTF
125.
I 164 consid. 3b con rinvio). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria il
patrocinatore d'ufficio svolge la propria funzione in forza di un rapporto di
diritto pubblico con il Cantone, non in virtù di un mandato a carattere
civilistico con il cliente (DTF 122 I 325 consid. 3b con riferimenti; in materia
penale: DTF 131 I 220 consid. 2.4; Poudret,
Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo
con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen in: JdT 137/1989 I pag.
51; Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en droit Suisse, Tolochenaz 1989, pag. 134; Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zurigo 1986, pag.
44.
segg.). Per tale motivo egli non può valersi della libertà d'industria e di
commercio (DTF 122 I 2 consid. 3a con citazioni), né può deporre unilateralmente
l'incarico (non applicandosi l'art. 404 CO:
Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 51; Favre,
op. cit., pag. 135), né il patrocinato può sostituirlo a beneplacito (Engel, Contrats de droit suisse, 2ª
edizione, pag. 493 lett. c; nel Ticino ciò fa decadere il beneficio della
gratuità: art. 20 cpv. 1 Lag).
4.
Altri
Cantoni prevedono invero che il giudice designi – per principio – il patrocinatore
d'ufficio indicato dal richiedente (Ginevra: art. 16 del regolamento
sull'assistenza giudiziaria, del 18 marzo 1996 [E 2 05.04]; Neuchâtel: art. 14
cpv. 2 della legge sull'assistenza giudiziaria e amministrativa, del 2
febbraio 1999 [RSN 161.3]) o addirittura che il richiedente abbia il diritto di
designare egli stesso il patrocinatore d'ufficio (San Gallo: art. 283 cpv. 2 ZPG,
del 20 dicembre 1990 [sGs 961.2]; Schönenberger,
Prozesskosten, in: Hangartner [curatore], Das st.gallische Zivilprozessgesetz,
San Gallo 1991, pag. 217 in fondo). Nel Ticino – come detto – la scelta compete
al giudice. Ciò non toglie che, di regola, il giudice si attenga a quanto il
richiedente propone, già per il fatto che il beneficio dell'assistenza
giudiziaria non può essere
chiesta anteriormente al primo atto di causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 156
vCC, corrispondente all'odierno art. 10 Lag), sicché il legale che ha steso tale
atto già conosce lite. Ove il giudice tuttavia si scosti dall'indicazione del
richiedente, spetta a quest'ultimo esporre i motivi per cui simile decisione
leda i suoi interessi. A motivi del genere, nella fattispecie, il ricorrente
neppure allude.
5.
Per
di più, il ricorrente sorvola su quanto ha addotto il Pretore, il quale ha giustificato
la propria scelta con l'argomento che l'avv. PA 1 non cura personalmente le
difese d'ufficio a lui affidate, ma ne delega l'esecuzione ad altri. E
l'argomento non è senza peso. Nemmeno un patrocinatore di fiducia, in effetti,
può farsi sostituire da terzi senza essere autorizzato dal cliente o senza che
la sostituzione sia imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso (art. 398 cpv.
3.
CO). Un uso in tal senso, almeno nel Ticino, non esiste (l'art. 13 del Codice
professionale dell'Ordine degli avvocati prescrive l'esecuzione personale del
mandato). Che
esista nel rapporto di diritto pubblico che vincola il patrocinatore
d'ufficio al Cantone il ricorrente non sostiene. Come non sostiene che il
Cantone abbia autorizzato l'avv. PA 1 a farsi sostituire o che alle udienze del
2.
dicembre 2005 e del 31 marzo 2006 l'avv. PA 1 si sia dovuto far supplire per assolute
necessità. Anche in tale prospettiva il ricorso manca perciò di ogni consistenza.
6.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel rimedio. Quanto agli oneri processuali, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone
la gratuità della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi
di temerarietà. Non v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può invece
essere accolta. Quand'anche l'interessato fosse indigente (nel senso dell'art.
3.
Lag), per vero, il ricorso risultava privo fin dall'inizio di ogni
possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione.
Comunicazione
a:
–;
–;
–.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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