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Decisione

11.2006.39

Gratuito patrocinio: designazione del patrocinatore d'ufficio

5 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 14 aprile 2006 presentato da AP 1

contro la decisione emessa il

31 marzo 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

16 maggio 2003 S__________ ha dato alla luce un figlio,

AO 1, cui la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il

23 ottobre 2003 un curatore nella persona del tutore ufficia­le __________,

incaricato – tra l'altro – di accertare la paternità del bambino e di

salvaguardarne il diritto al sostentamento. __________ ha conferito all'avv. PA

1, il 20 gennaio 2005, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione

di paternità e di mantenimento.

B. Il 4

ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distret­to di Lugano, sezione

6, perché – conferitagli l'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità

di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di versargli (già in via provvisionale)

un contributo alimentare di fr. 900.– mensili dall'ottobre del 2004. L'avv. PA

1 ha comunicato al Pretore, il 15 novembre 2005, di patrocinare AP 1 e ha

postulato a nome di lui l'assistenza giudiziaria. All'udienza del 2 dicembre

2005, indetta per la discussione provvisionale, le parti hanno postulato

entrambe un'analisi del DNA, rinviando il contraddittorio sulle richieste

pecuniarie in esito a tale accertamento. In quell'occasione AP 1 è stato difeso

dall'avv. __________, consulente dell'avv. PA 1.

C. Il __________

di __________ ha accertato il 16 gennaio 2006 la paternità di AP 1 con una

probabilità del 99.99%. All'udienza del 31 marzo 2006, indetta per la discus­sione

sul contributo alimentare, AP 1, assistito dal­l'avv. __________ (collaboratore

dello studio legale dott. __________), ha sostenuto di non poter versare alcunché.

Con decisione del 31 marzo 2006 il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

D Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un ricorso (“appello”) del 14

aprile 2006 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza

giudiziaria – la designazione dell'avv. __________ sia dichiarata nulla, subordinatamente

annullata, e che al ricorso sia accordato effetto sospensivo. Il memoriale non

ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono

sulla nomina o la revoca del difensore designato dall'autorità (art. 35 cpv. 2

Lag), sono impugnabili entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art.

35.

cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il

ricorso in esame è pertanto ammissibile.

2.

Più

delicata è la questione di sapere se nella fattispecie il convenuto possa

vantare un interesse legittimo, materiale o ideale che sia, a ricorrere. Egli

non spiega invero perché la legale designata dal Pretore, iscritta nel registro

cantonale degli avvocati, sarebbe inidonea – soggettivamente o oggettivamente –

ad assicurare la sua difesa, né pretende che tra lui e l'avv. __________ si dia

un conflitto d'interessi, sussista un caso d'incompatibilità, di ricusa o di

esclusione (cfr. SJ 108/1986 pag. 351). Si limita ad affermare che il Pretore

avrebbe dovuto nominare suo patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1, da lui scelto

come legale di fiducia. Non asserisce tuttavia che tale nomina si imponesse

perché l'avv. PA 1 sia il suo rappresentante abituale o abbia già avuto modo di

assisterlo in altre cause (v. SJ 120/1998 pag. 192). Mal si comprende, di conseguenza,

quale interesse concreto abbia il ricorrente a vedersi designare in veste di

patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1 in luogo dell'avv. __________. Già per

questa ragione il ricorso potrebbe essere dichiarato improponibile.

3.

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto asserisce il convenuto (il quale invoca a

torto la sentenza pubblicata in RDAT II-2002 pag. 53 n. 20), nel caso specifico

il Pretore non ha destituito alcun patrocinatore. Semplicemente ha designato,

nel quadro dell'assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 1 lett. c Lag), un

patrocinatore d'ufficio diverso da quello auspicato dal richiedente. E tale facoltà

gli competeva. Né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono alla

parte il diritto di scegliere essa medesima il proprio avvocato d'ufficio (DTF

125.

I 164 consid. 3b con rinvio). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria il

patrocinatore d'ufficio svolge la propria funzione in forza di un rapporto di

diritto pubblico con il Cantone, non in virtù di un man­dato a carattere

civilistico con il cliente (DTF 122 I 325 consid. 3b con riferimenti; in materia

penale: DTF 131 I 220 consid. 2.4; Poudret,

Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo

con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen in: JdT 137/1989 I pag.

51; Favre, L'assistance judiciaire

gratuite en droit Suisse, Tolochenaz 1989, pag. 134; Wolffers, Der Rechts­anwalt in der Schweiz, Zurigo 1986, pag.

44.

segg.). Per tale motivo egli non può valersi della libertà d'industria e di

commercio (DTF 122 I 2 consid. 3a con citazioni), né può deporre unilateralmente

l'incarico (non applicando­si l'art. 404 CO:

Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 51; Favre,

op. cit., pag. 135), né il patrocinato può sostituirlo a beneplacito (Engel, Contrats de droit suisse, 2ª

edizione, pag. 493 lett. c; nel Ticino ciò fa decadere il beneficio della

gratuità: art. 20 cpv. 1 Lag).

4.

Altri

Cantoni prevedono invero che il giudice designi – per principio – il patrocinatore

d'ufficio indicato dal richiedente (Ginevra: art. 16 del regolamento

sull'assistenza giudiziaria, del 18 marzo 1996 [E 2 05.04]; Neuchâtel: art. 14

cpv. 2 della legge sull'assistenza giudiziaria e am­ministrativa, del 2

febbraio 1999 [RSN 161.3]) o addirittura che il richiedente abbia il diritto di

designare egli stesso il patrocinatore d'ufficio (San Gallo: art. 283 cpv. 2 ZPG,

del 20 dicembre 1990 [sGs 961.2]; Schönenberger,

Prozesskosten, in: Hangartner [curatore], Das st.gallische Zivilprozessgesetz,

San Gallo 1991, pag. 217 in fondo). Nel Ticino – come detto – la scelta compete

al giudice. Ciò non toglie che, di regola, il giudice si attenga a quanto il

richiedente propone, già per il fatto che il beneficio dell'assistenza

giudiziaria non può essere

chiesta anteriormente al primo atto di causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 156

vCC, corrispondente all'odierno art. 10 Lag), sicché il legale che ha steso tale

atto già conosce lite. Ove il giudice tuttavia si scosti dall'indicazione del

richiedente, spetta a quest'ultimo esporre i motivi per cui simile decisione

leda i suoi interessi. A motivi del genere, nella fattispecie, il ricorrente

neppure allude.

5.

Per

di più, il ricorrente sorvola su quanto ha addotto il Pretore, il quale ha giustificato

la propria scelta con l'argomento che l'avv. PA 1 non cura personal­mente le

difese d'ufficio a lui affidate, ma ne delega l'esecuzione ad altri. E

l'argomento non è senza peso. Nemmeno un patrocinatore di fiducia, in effetti,

può farsi sostituire da terzi senza essere autorizzato dal cliente o senza che

la sostituzione sia imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso (art. 398 cpv.

3.

CO). Un uso in tal senso, almeno nel Ticino, non esiste (l'art. 13 del Codice

professionale dell'Ordi­ne degli avvocati prescrive l'esecuzione personale del

mandato). Che

esista nel rapporto di diritto pubblico che vincola il patrocinatore

d'ufficio al Cantone il ricorrente non sostiene. Come non sostiene che il

Cantone abbia autorizzato l'avv. PA 1 a farsi sostituire o che alle udienze del

2.

dicembre 2005 e del 31 marzo 2006 l'avv. PA 1 si sia dovuto far supplire per assolute

necessità. Anche in tale prospettiva il ricorso manca perciò di ogni consistenza.

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel rimedio. Quanto agli oneri processuali, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone

la gratuità della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi

di temerarietà. Non v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può invece

essere accolta. Quand'anche l'interessato fosse indigente (nel senso dell'art.

3.

Lag), per vero, il ricorso risultava privo fin dall'inizio di ogni

possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione.

Comunicazione

a:

–;

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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