11.2006.40
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per figli
5 ottobre 2007Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.40
Data decisione, Autorità:
05.10.2007, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per figli
CONTRIBUTI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
Incarto n.
11.2006.40
Lugano
5 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.19
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 6 maggio 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 14 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 aprile
2006 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta il 4 settembre
2007 da AO 1 con le osservazioni all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1966), cittadini __________,
si sono sposati a __________ (__________) il 10 agosto 1985. Dal matrimonio sono nati V__________ (30 marzo 1988) e G__________
(6 novembre 1991). Il marito lavora come operaio alla __________ di __________,
attiva nel settore della metalmeccanica ferroviaria, e svolge un'attività
accessoria di venditore ambulante allo stadio della __________ ad __________.
La moglie è cassiera nell'area di servizio autostradale di __________, gestita
dall'__________. I coniugi vivono separati dal maggio del 2005, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale (comproprietà dei coniugi sulla proprietà per piani n. 1027, pari a 187/1000 della particella n. 145 RFD di __________) per trasferirsi con i
figli in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 6
maggio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina, chiedendo
l'autorizzazione a vivere
separata, il permesso di prelevare determinati beni dall'abitazione coniugale (da
assegnare al marito), l'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare
di fr. 1100.– mensili per ognuno di essi. AO 1 ha instato altresì per il
beneficio dell'assistenza
giudiziaria. All'udienza del 12 maggio
2005, indetta per la discussione, le parti hanno concordato, tra l'altro, l'affidamento dei figli alla madre, con obbligo
per il padre di versar loro un contributo alimentare di complessivi fr. 1500.–
mensili. All'udienza dell'8 settembre 2005, destinata al seguito della
discussione, AP 1 ha offerto un contributo alimentare per i figli di complessivi
fr. 1900.– mensili.
C. Sentiti
Fatti
i figli ed esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 17 marzo 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande. Nel
suo allegato dello stesso giorno AP 1 ha proposto un contributo alimentare per
i figli di complessivi fr. 1437.65 mensili (oltre agli assegni familiari) dal
maggio al dicembre del 2005, di fr. 1426.85 mensili dal gennaio al marzo del 2006,
di fr. 1000.– mensili per G__________ e di fr. 400.– mensili per V__________ in
seguito.
D. Statuendo
con sentenza del 3 aprile 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del
padre), attribuendole anche l'autorità
parentale, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 902.50
mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari). Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due terzi a carico del
convenuto e per il resto a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa
al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 aprile 2006 nel
quale chiede di ridurre il contributo alimentare in favore di V__________ a fr.
400.– mensili e di fissare quello per G__________ in fr. 1000.– mensili (oltre agli
assegni familiari, percepiti direttamente dalla moglie). Nelle sue osservazioni
del 4 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello, postulando il
beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La
sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2
CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile. Non sono ammissibili,
per contro, le osservazioni dell'istante. Contrariamente a quanto essa crede,
la trattazione delle cause in camera di consiglio non è sospesa dalle ferie
giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC). Introdotto l'8 agosto 2007, il memoriale risulta
quindi tardivo. È proponibile invece la richiesta di assistenza giudiziaria, che
può essere formulata “in ogni stadio della causa” (art. 4 cpv. 1 Lag).
2.
All'appello
il convenuto acclude la ricevuta del pagamento relativo al premio della cassa
malati per il 2006. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non sono
ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in
materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga
opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto il nuovo documento
è volto unicamente ad aumentare il fabbisogno minimo dell'appellante, ciò che
non gioverebbe al contributo alimentare per i figli minorenni. La sentenza va
emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal
Pretore.
3.
Litigioso è
unicamente il contributo alimentare per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato
il reddito del marito in fr. 4530.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 2724.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 190.80, interessi ipotecari fr. 250.–, spese accessorie
fr. 165.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 20.–,
assicurazione sulla vita fr. 477.50, spese di trasferta fr. 520.80). Quanto
alla moglie, egli ha calcolato le entrate in fr. 2368.30 netti mensili e il
fabbisogno minimo in fr. 2745.80 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa malati fr.
285.
–, pigione fr. 850.–, garage fr. 60.–, spese accessorie fr. 165.–, assicurazione
dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40). Il fabbisogno
in denaro dei figli è stato valutato per entrambi in fr. 1483.– mensili, ma quello
di V__________ è stato ridotto a fr. 1183.– per tenere conto della
partecipazione di lei al proprio mantenimento. Constatato che
i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno dei figli, il Pretore ha lasciato al convenuto una
disponibilità di fr. 2724.10 mensili, pari al
fabbisogno minimo, e ha suddiviso tra i figli la differenza di fr. 1805.–
mensili, onde un contributo alimentare di fr. 902.50 per ognuno di loro (oltre
gli assegni familiari).
4.
L'appellante
sostiene anzitutto che le entrate della moglie sono ammontate a fr. 2745.– mensili
dal maggio al settembre del 2005 e a fr. 3094.95 mensili in seguito (tredicesima
compresa), più gli assegni familiari, l'istante avendo intrapreso il 1° ottobre
2005.
un'attività a tempo
pieno. Il Pretore ha calcolato invece uno stipendio medio di fr. 2368.30
mensili dal gennaio del 2004 all'ottobre del 2005 (22 mesi). Ciò
premesso, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello
netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c). Ove nondimeno
il contributo alimentare si riferisca a periodi precedenti l'emanazione del
giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si sia modificata nel
frattempo in maniera rilevante, occorre distinguere i vari periodi e fissare il
contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva dei vari
periodi (sentenza del Tribunale federale 5A.62/2007 del 24 agosto 2007, consid.
7.2.1
con richiami).
a) Dagli atti si evince che fino al 30 settembre 2005
l'istante ha lavorato a tempo parziale (doc. HH), ricevendo una paga
oraria. Il reddito medio conseguito in quel
periodo (dal gennaio al settembre del 2005) risulta di fr. 2235.– netti mensili.
Per quel che riguarda la tredicesima, il datore di lavoro l'ha corrisposta fino
al 2004 (conteggio salario relativo al dicembre del 2004: doc. II, 12° foglio) e
nulla lascia presumere, per lo meno a un sommario esame, che non sarà versata
anche in seguito. Considerato che la tredicesima consiste in un dodicesimo
dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”,
il reddito dell'interessata da maggio a settembre del 2005 può essere accertato
in complessivi fr. 2500.– netti mensili.
b) Dal
mese di ottobre del 2005, come detto, l'istante lavora a tempo pieno, guadagnando
fr. 3055.– netti mensili, tredicesima compresa (doc. II, 16° foglio). A tale
importo vanno aggiunti gli assegni familiari per i due figli (conclusioni, pag.
3.
verso l'alto), onde un reddito di fr. 3421.– netti mensili .
5.
L'appellante censura altresì il fabbisogno
minimo della moglie, rilevando che il primo giudice ha computato l'intero canone di locazione, mentre una
quota è già compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, e contesta la spesa di
fr. 60.– mensili per il garage. Ora, dandosi due figli, un terzo della
locazione pagata dal genitore affidatario va effettivamente inserita nel
fabbisogno in denaro del primogenito e un quarto nel fabbisogno in denaro del
secondo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto).
a) In
concreto il Pretore ha inserito l'intera pigione nel fabbisogno minimo dell'istante,
senza avvedersi che una quota era già compresa nel fabbisogno in denaro di
figli (sentenza impugnata, consid. 5 e 7). La locazione dell'alloggio occupato
da madre e figli essendo di fr. 750.– mensili più spese accessorie (doc. P),
che il Pretore ha accertato pacificamente in fr. 165.– mensili, la spesa
complessiva per l'alloggio ammonta a fr. 915.– mensili, di cui fr. 305.–
(⅓) vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di V__________ e fr. 229.– (¼)
in quello di G__________, mentre a carico dell'istante rimane la differenza di
fr. 381.– mensili. Dal 1° aprile 2006, come si vedrà, il contributo per la
figlia V__________ esce dal bilancio familiare. Da quel momento la pigione da
calcolare nel fabbisogno minimo dell'istante va rivalutata perciò a fr. 610.–
mensili.
b) Quanto
al garage, la contestazione è nuova, e quindi improponibile (sopra, consid. 2).
Per di più, l'appellante contesta la spesa di fr. 60.– mensili, documentata
(doc. LL, 15° foglio e non doc. KK, come figura nella sentenza del Pretore), senza
pretendere che essa sia superflua o voluttuaria. Su questo punto l'appello va
dunque dichiarato irricevibile.
c)
In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante dev'essere stabilito in fr. 2112.–
mensili fino al 31 marzo 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1250.
–, costi dell'alloggio fr. 381.–, premio della cassa malati fr. 285.–, assicurazione
dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40, garage fr. 60.–)
e in fr. 2341.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 610.– invece
di fr. 381.–).
6.
Secondo
l'appellante il Pretore ha
erroneamente inserito nel suo reddito il premio di fedeltà per i vent'anni di
servizio (fr. 1090.40) da lui ricevuto nel novembre 2005, il quale non
rappresenta
un'entrata regolare.
Egli rileva altresì che dal maggio del 2005 il datore di lavoro ha ritoccato lo
stipendio di base e ha modificato il computo delle indennità straordinarie, sicché
nel secondo semestre di quell'anno il suo guadagno si è rivelato inferiore a
quello del primo.
a) Già
si è detto che, trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante consiste
nello stipendio netto conseguito al momento del giudizio (sopra, consid. 4),
cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le
indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata
regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c;
Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125
CC). Dal conteggio salario del novembre 2005 risulta che in concreto il
lavoratore ha ricevuto un premio fedeltà di fr. 1090.40 (doc. 4, 2° foglio). Si
tratta con ogni verosimiglianza di un versamento una tantum. Non
costituendo esso un'entrata regolare, non sussistono ragioni – tanto meno a un esame
sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale – per includere l'introito di fr. 90.85 mensili nel reddito del
convenuto.
b) Quanto
alle indennità straordinarie, dagli atti risulta che fino al 30 aprile 2005 l'appellante
percepiva dalla __________, oltre allo stipendio base di fr. 4497.– lordi
mensili (fr. 4565.– in seguito), la tredicesima, bonus trimestrali, indennità
per “turni, trasporti e di funzione”, oltre gli assegni familiari. Dalle schede
salario del 2005 si desume che il lavoro straordinario è svolto con regolarità
(doc. G, 1, 3 e 4). Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile
e che per qualche mese siano inferiori a quelli ricevuti in precedenza poco
importa; determinante è la relativa continuità con cui gli introiti sono stati
conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la
media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del
Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi
rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809). Su questo punto l'apprezzamento
del Pretore resiste alla critica.
c) Per
il resto, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto da attività
lucrativa deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, gli
assegni familiari (fr. 183.– per figlio: sentenza impugnata, consid. 6). Così
facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni
anche dal fabbisogno in denaro dei figli, dato che i contributi alimentari fissati
secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali
prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite
complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli
infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e
15.
in alto). Siffatta operazione si sarebbe risolta tuttavia in una partita di
giro, sicché ai fini del presente giudizio giova dipartirsi, per semplicità,
dal reddito del marito con gli assegni familiari di fr. 4806.– mensili (reddito
principale fr. 4372.65 + reddito accessorio fr. 66.50 + assegni familiari fr.
366.
–) e fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Considerato
che dal 1° ottobre 2005 gli assegni familiari sono riscossi direttamente dall'istante,
il reddito del convenuto può essere fissato così in fr. 4440.– netti mensili.
7.
Il
convenuto sostiene che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 151.90 di indennità
“per lavoro pesante” e va corretto il premio mensile della cassa malati, che nel
2005.
ammontava a fr. 213.– ed è lievitato nel 2006 a fr. 223.80 mensili.
La prima richiesta, su cui il Pretore non si è espresso, può dirsi legittima.
La professione del convenuto, operaio nel settore della metalmeccanica
ferroviaria, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini del diritto civile – il
supplemento di fr. 7.– per giornata lavorativa destinata al maggior vitto in
caso di lavori pesanti (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4 lett. a). Considerata
una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante
vanno inseriti dunque fr. 151.90 mensili. Per quel che riguarda la cassa
malati, per il 2005 risulta unicamente dagli atti il premio di fr. 190.– mensili
(doc. Q3), né l'appellante indica da quale documento risulterebbe il premio di
fr. 213.–. Quanto al premio del 2006, il documento nuovo prodotto in questa
sede è irricevibile (sopra, consid. 2). Ciò posto, il fabbisogno minimo del
convenuto assomma a fr. 2876.– mensili.
8.
Per
l'appellante il fabbisogno in denaro del figlio G__________ dev'essere fissato
in fr. 1264.50, giacché da quello di fr. 1790.– mensili previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo occorre togliere la posta per cura e educazione,
adeguare il costo dell'alloggio a quello effettivo e dedurre l'assegno
familiare percepito dalla madre. Quanto alla figlia V__________, egli rileva
che dopo avere onorato il contributo di mantenimento per il figlio cadetto gli
rimangono solo fr. 450.– mensili, importo inferiore al “margine del 20% computato sul fabbisogno personale che ammonterebbe
a fr. 580.–”. Egli si dichiara disposto, in ogni modo, a
versare alla figlia fr. 400.– mensili, sebbene questa rifiuti ogni contatto con
lui e possa contare sul proprio salario di apprendista, così come sulle
liberalità elargitele dai genitori durante la minore età.
a) V__________
è diventata maggiorenne il 30 marzo 2006, prima che il Pretore statuisse. E questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni
(art. 176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il
giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Tutt'al più il giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale può estendere la durata del
contributo per il minorenne oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda
frase CC), ma al momento dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni. Solo
qualora i coniugi siano d'accordo su quanto va corrisposto al maggiorenne il
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale tiene conto nel
bilancio familiare di tale cifra (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami).
In simile eventualità, se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica
del minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato
secondo le note raccomandazioni come quello di un figlio unico, bensì come
quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). Mancando
invece una chiara intesa fra coniugi, spetta al figlio maggiorenne far valere
personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC
nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.
b) In
concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento
di V__________ anche dopo la maggiore età, ma i coniugi rimangono discordi sull'ammontare
del contributo, il padre offrendo fr. 400.– mensili e la madre chiedendo per
la figlia fr. 1110.–, rispettivamente fr. 902.– mensili (quello fissato dal
Pretore). Mancando un chiaro accordo fra le parti sull'entità del contributo,
non sussistevano le premesse perché il Pretore statuisse – come giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale – sul fabbisogno della figlia
maggiorenne. Tanto meno ove si pensi che il contributo per figli minorenni è
prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 9a), sicché
la disponibilità del padre sarebbe dovuta servire anzitutto a coprire il fabbisogno
di G__________. Ne segue che il contributo di mantenimento per V__________ può
essere imposto all'appellante solo fino al marzo del 2006. Dopo la maggiore età
il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato va dichiarato nullo poiché emanato
da un'autorità incompetente per materia (I CCA, sentenza inc. 11.2001.46 del
22.
gennaio 2002, consid. 5).
c) Il fabbisogno medio in denaro
ammonta, nel caso di due fratelli dal 13° compleanno in poi, a fr. 1790.–
mensili per ognuno di loro. In tali fabbisogni va adattato il costo dell'alloggio
(sopra, consid. 5a), di effettivi fr. 305.– per V__________ (⅓) e fr. 229.–
(¼) per G__________. A torto poi il Pretore ha dedotto dal fabbisogno l'intera posta per cura e educazione
(fr. 255.–), giacché la madre esercita un'attività
lucrativa e non può fornire (o può fornire solo in parte) prestazioni in natura.
Il grado di occupazione di lei corrispondendo fino al 30 settembre 2005 a quasi
l'80%, nel fabbisogno in denaro dei figli va tolto equitativamente il 20% di
tale voce (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.
32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Dal 1° ottobre 2005 invece la madre
lavora a tempo pieno, sicché la posta va riconosciuta interamente. Il
fabbisogno in denaro di V__________ risulta così di fr. 1744.– mensili fino al
30.
settembre 2005 e di fr. 1795.– dopo di allora, quello di G__________ di fr.
1668.
–, rispettivamente di fr. 1719.– mensili.
d) Quanto
al fatto che il 1° settembre 2005 V__________ ha iniziato un apprendistato di assistente
medico, guadagnando il primo anno fr. 350.– mensili lordi (doc. EE), è vero che
per giurisprudenza costante il figlio minorenne che ritrae un provento dal
proprio lavoro è tenuto – di principio – a sopperire entro un certo limite alle
spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tale partecipazione non
eccede tuttavia, per principio, un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604
consid. 6). A torto dunque il Pretore ha dedotto, in concreto, fr. 300.– (per
di più netti) dal fabbisogno in denaro della figlia. Dedotti gli usuali oneri sociali,
equitativamente dal 1° ottobre 2005 la figlia può essere chiamata a sopperire
al proprio fabbisogno nella misura di fr. 100.– mensili. Il suo fabbisogno in
denaro risulta perciò di fr. 1695.– mensili.
e) L'esclusione
del fabbisogno di V__________ dal bilancio familiare ha, come conseguenza, che dal
1° aprile 2006 il fabbisogno di G__________ dev'essere stabilito in base a quello
che le note raccomandazioni prevedono nel caso “di un figlio unico” (sopra,
consid. a), il quale secondo tabella ammonta a fr. 2020.– mensili. Adattato il
costo dell'alloggio (fr. 305.– in luogo di fr. 325.– mensili: sopra, consid. 5),
nella fattispecie il fabbisogno in denaro di G__________ può essere fissato in
fr. 2000.– mensili.
9.
Da
tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle
uscite familiari:
Dal 1° maggio al 30 settembre 2005
reddito del
marito (consid. 6) fr. 4806.—
reddito
della moglie (consid. 4) fr. 2500.—
fr.
7306.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 2876.—
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 2112.—
fabbisogno
in denaro di V__________ (consid. 8) fr. 1744.—
fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1668.—
fr.
8400.
— mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno
familiare fino al 1° aprile 2006, i contributi di mantenimento vanno ridotti in
proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del
Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con
rinvii; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche
DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il
debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto
segue:
disponibilità del marito:
fr.
4806.
–./. fr. 2876.– = fr. 1930.—
mensili
somma
dovuta ai figli:
fr. 1744.– + fr. 1668.– = fr.
3412.
— mensili
contributo
per V__________:
fr.
1744.
– x (1930.– : 3412.–) = fr. 986.50
mensili,
arrotondati
a fr.
985.
— mensili
contributo
per G__________:
fr.
1668.
– x (1930.– : 3412.–) = fr. 943.50
mensili,
arrotondati
a fr. 945.—
mensili.
Dal
1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006
reddito del
marito fr. 4440.—
reddito
della moglie fr. 3421.—
fr.
7861.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2876.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2112.—
fabbisogno
in denaro di V__________ fr. 1695.—
fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1719.—
fr.
8402.
— mensili.
ammanco fr.
541.
— mensili
Il marito può conservare per sé fr.
2876.
― mensili
somma a
disposizione per i figli:
fr. 4440.– ./. fr. 2876.– = fr. 1564.—
mensili
somma dovuta ai
figli:
fr.
1695.
– + fr. 1719.– = fr.
3414.
— mensili
contributo
per V__________:
fr.
1695.
– x (1564.– : 3414.–) = fr. 776.50
mensili
arrotondati
a fr.
775.
— mensili
contributo
per G__________:
fr.
1719.
– x (1564.– : 3414.–) = fr. 787.50
mensili,
arrotondati
a fr.
790.
— mensili.
Dal 1° aprile 2006 in poi
reddito del marito fr.
4440.
—
reddito
della moglie fr. 3421.—
fr.
7861.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2876.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2341.—
fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 2000.—
fr.
7217.
― mensili
eccedenza fr.
644.
― mensili
metà
eccedenza fr. 322.―
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2876.
– + fr. 322.– fr. 3198.―
mensili
e deve
versare al figlio fr.
1242.
― mensili,
arrotondati
a fr. 1245.––
mensili.
In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro tali limiti.
Dal 1° maggio al 30 settembre 2005 le spettanze dei figli risultano più alte
rispetto a quelle fissate dal Pretore, ma il contributo stabilito dal primo
giudice contemplava altresì il versamento degli assegni familiari, fino a quel
momento a carico del padre. Il contributo per G__________ dal 1° aprile 2006
risulta anch'esso più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti
dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in
peius, giacché questa si verifica unicamente, nelle protezioni delle unioni
coniugali, ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo
contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (I CCA,
sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 9). Ciò non si verifica
in concreto.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Il convenuto ottiene una riduzione del contributo litigioso di circa fr.
240.
– mensili tra l'aprile del 2005 e il marzo del 2006, e di fr. 555.– mensili
in seguito. Nel complesso si giustifica pertanto di addebitargli
equitativamente un terzo degli oneri processuali e di assegnargli un'indennità
per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli
oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile
sul loro ammontare né sul loro riparto.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla moglie, come detto,
è di per sé ricevibile (consid. 1). Tuttavia il beneficio dell'assistenza non è
destinato a coprire le spese per un atto processuale che, come in concreto, appariva
già di primo acchito inammissibile per tardività. Ne deriva che la richiesta dev'essere
respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza dell'interessata (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag).
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia minima per un eventuale ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La differenza capitalizzata tra fr. 1400.–
mensili complessivi offerti dal convenuto e l'importo complessivo fissato dal
primo giudice (fr. 1804.– mensili) non raggiunge in effetti fr. 30 000.–, i contributi
in favore dei figli estinguendosi alla maggiore età.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata
è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO 1,
in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
per la
figlia V__________:
fr. 985.–
dal 1° maggio al 30 settembre 2005 assegni familiari compresi,
fr.
775.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;
per il
figlio G__________:
fr. 945.–
dal 1° maggio al 30 settembre 2005, assegni familiari compresi,
fr.
790.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006,
fr.
1245.– dal 1° aprile 2006 in poi.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico dell'appellante
medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.–
per ripetibili ridotte.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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