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Decisione

11.2006.40

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per figli

5 ottobre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i figli ed esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 17 marzo 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande. Nel

suo allegato dello stesso giorno AP 1 ha proposto un contributo alimentare per

i figli di complessivi fr. 1437.65 mensili (oltre agli assegni familiari) dal

maggio al dicembre del 2005, di fr. 1426.85 mensili dal gennaio al marzo del 2006,

di fr. 1000.– mensili per G__________ e di fr. 400.– mensili per V__________ in

seguito.

D. Statuendo

con sentenza del 3 aprile 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere

separate, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del

padre), attribuendole anche l'autorità

parentale, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 902.50

mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari). Le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due terzi a carico del

convenuto e per il resto a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa

al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 aprile 2006 nel

quale chiede di ridurre il contributo alimentare in favore di V__________ a fr.

400.– mensili e di fissare quello per G__________ in fr. 1000.– mensili (oltre agli

assegni familiari, percepiti direttamente dalla moglie). Nelle sue osservazioni

del 4 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello, postulando il

beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei

fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La

sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2

CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile. Non sono ammissibili,

per contro, le osservazioni dell'istante. Contrariamente a quanto essa crede,

la trattazione delle cause in camera di consiglio non è sospesa dalle ferie

giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC). Introdotto l'8 agosto 2007, il memoriale risulta

quindi tardivo. È proponibile invece la richiesta di assistenza giudiziaria, che

può essere formulata “in ogni stadio della causa” (art. 4 cpv. 1 Lag).

2.

All'appello

il convenuto acclude la ricevuta del pagamento relativo al premio della cassa

malati per il 2006. Nelle protezioni del­l'unione coniugale tuttavia non sono

ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in

materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga

opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione

(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto il nuovo docu­mento

è volto unicamente ad aumentare il fabbisogno minimo dell'appellante, ciò che

non gioverebbe al contributo alimentare per i figli minorenni. La sentenza va

emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal

Pretore.

3.

Litigioso è

unicamente il contributo alimentare per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato

il reddito del marito in fr. 4530.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 2724.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio

della cassa malati fr. 190.80, interessi ipotecari fr. 250.–, spese accessorie

fr. 165.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 20.–,

assicurazione sulla vita fr. 477.50, spese di trasferta fr. 520.80). Quanto

alla moglie, egli ha calcolato le entrate in fr. 2368.30 netti mensili e il

fabbisogno minimo in fr. 2745.80 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa malati fr.

285.

–, pigione fr. 850.–, garage fr. 60.–, spese accessorie fr. 165.–, assicurazione

dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40). Il fabbisogno

in denaro dei figli è stato valutato per entrambi in fr. 1483.– mensili, ma quello

di V__________ è stato ridotto a fr. 1183.– per tenere conto della

partecipazione di lei al proprio mantenimento. Constatato che

i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno dei figli, il Pretore ha lasciato al convenuto una

disponibilità di fr. 2724.10 mensili, pari al

fabbisogno minimo, e ha suddiviso tra i figli la differenza di fr. 1805.–

mensili, onde un contributo alimentare di fr. 902.50 per ognuno di loro (oltre

gli assegni familiari).

4.

L'appellante

sostiene anzitutto che le entrate della moglie sono ammontate a fr. 2745.– mensili

dal maggio al settembre del 2005 e a fr. 3094.95 mensili in seguito (tredicesima

compresa), più gli assegni familiari, l'istante avendo intrapreso il 1° ottobre

2005.

un'attività a tempo

pieno. Il Pretore ha calcolato invece uno stipendio medio di fr. 2368.30

mensili dal gennaio del 2004 all'ottobre del 2005 (22 mesi). Ciò

premesso, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello

netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c). Ove nondimeno

il contributo alimentare si riferisca a periodi precedenti l'emanazione del

giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si sia modificata nel

frattempo in maniera rilevante, occorre distinguere i vari periodi e fissare il

contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva dei vari

periodi (sentenza del Tribunale federale 5A.62/2007 del 24 agosto 2007, consid.

7.2.1

con richiami).

a) Dagli atti si evince che fino al 30 settembre 2005

l'istante ha lavorato a tempo parziale (doc. HH), ricevendo una paga

oraria. Il reddito medio conseguito in quel

periodo (dal gennaio al settembre del 2005) risulta di fr. 2235.– netti mensili.

Per quel che riguarda la tredicesima, il datore di lavoro l'ha corrisposta fino

al 2004 (conteggio salario relativo al dicembre del 2004: doc. II, 12° foglio) e

nulla lascia presumere, per lo meno a un sommario esame, che non sarà versata

anche in seguito. Considerato che la tredicesima consiste in un dodicesimo

dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”,

il reddito dell'interessata da maggio a settembre del 2005 può essere accertato

in complessivi fr. 2500.– netti mensili.

b) Dal

mese di ottobre del 2005, come detto, l'istante lavora a tempo pieno, guadagnando

fr. 3055.– netti mensili, tredicesima compresa (doc. II, 16° foglio). A tale

importo vanno aggiunti gli assegni familiari per i due figli (conclusioni, pag.

3.

verso l'alto), onde un reddito di fr. 3421.– netti mensili .

5.

L'appellante censura altresì il fabbisogno

minimo della moglie, rilevando che il primo giudice ha computato l'intero canone di locazione, mentre una

quota è già compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, e contesta la spesa di

fr. 60.– mensili per il garage. Ora, dandosi due figli, un terzo della

locazione pagata dal genitore affidatario va effettivamente inserita nel

fabbisogno in denaro del primogenito e un quarto nel fabbisogno in denaro del

secondo (Amt für Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto).

a) In

concreto il Pretore ha inserito l'intera pigione nel fabbisogno minimo dell'istante,

senza avvedersi che una quota era già compresa nel fabbisogno in denaro di

figli (sentenza impugnata, consid. 5 e 7). La locazione dell'alloggio occupato

da madre e figli essendo di fr. 750.– mensili più spese accessorie (doc. P),

che il Pretore ha accertato pacificamente in fr. 165.– mensili, la spesa

complessiva per l'alloggio ammonta a fr. 915.– mensili, di cui fr. 305.–

(⅓) vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di V__________ e fr. 229.– (¼)

in quello di G__________, mentre a carico del­l'istante rimane la differenza di

fr. 381.– mensili. Dal 1° aprile 2006, come si vedrà, il contributo per la

figlia V__________ esce dal bilancio familiare. Da quel momento la pigione da

calcolare nel fabbisogno minimo dell'istante va rivalutata perciò a fr. 610.–

mensili.

b) Quanto

al garage, la contestazione è nuova, e quindi improponibile (sopra, consid. 2).

Per di più, l'appellante contesta la spesa di fr. 60.– mensili, documentata

(doc. LL, 15° foglio e non doc. KK, come figura nella sentenza del Pretore), senza

pretendere che essa sia superflua o voluttuaria. Su questo punto l'appello va

dunque dichiarato irricevibile.

c)

In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante dev'essere stabilito in fr. 2112.–

mensili fino al 31 marzo 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1250.

–, costi dell'alloggio fr. 381.–, premio della cassa malati fr. 285.–, assicurazione

dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40, garage fr. 60.–)

e in fr. 2341.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 610.– invece

di fr. 381.–).

6.

Secondo

l'appellante il Pretore ha

erroneamente inserito nel suo reddito il premio di fedeltà per i vent'anni di

servizio (fr. 1090.40) da lui ricevuto nel novembre 2005, il quale non

rappresenta

un'entrata regolare.

Egli rileva altresì che dal maggio del 2005 il datore di lavoro ha ritoccato lo

stipendio di base e ha modificato il computo delle indennità straordinarie, sicché

nel secondo semestre di quell'anno il suo guadagno si è rivelato inferiore a

quello del primo.

a) Già

si è detto che, trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante consiste

nello stipendio netto conseguito al momento del giudizio (sopra, consid. 4),

cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le

indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata

regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c;

Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125

CC). Dal conteggio salario del novembre 2005 risulta che in concreto il

lavoratore ha ricevuto un premio fedeltà di fr. 1090.40 (doc. 4, 2° foglio). Si

tratta con ogni verosimiglianza di un versamento una tantum. Non

costituendo esso un'entrata regolare, non sussistono ragioni – tanto meno a un esame

sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione

coniugale – per includere l'introito di fr. 90.85 mensili nel reddito del

convenuto.

b) Quanto

alle indennità straordinarie, dagli atti risulta che fino al 30 aprile 2005 l'appellante

percepiva dalla __________, oltre allo stipendio base di fr. 4497.– lordi

mensili (fr. 4565.– in seguito), la tredicesima, bonus trimestrali, indennità

per “turni, trasporti e di funzione”, oltre gli assegni familiari. Dalle schede

salario del 2005 si desume che il lavoro straordinario è svolto con regolarità

(doc. G, 1, 3 e 4). Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile

e che per qualche mese siano inferiori a quelli ricevuti in precedenza poco

importa; determinante è la relativa continuità con cui gli introiti sono stati

conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la

media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del

Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi

rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809). Su questo punto l'apprezzamento

del Pretore resiste alla critica.

c) Per

il resto, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto da attività

lucrativa deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, gli

assegni familiari (fr. 183.– per figlio: sentenza impugnata, consid. 6). Così

facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni

anche dal fabbisogno in denaro dei figli, dato che i contributi alimentari fissati

secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali

prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite

complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli

infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e

15.

in alto). Siffatta operazione si sarebbe risolta tuttavia in una partita di

giro, sicché ai fini del presente giudizio giova dipartirsi, per semplicità,

dal reddito del marito con gli assegni familiari di fr. 4806.– mensili (reddito

principale fr. 4372.65 + reddito accessorio fr. 66.50 + assegni familiari fr.

366.

–) e fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Considerato

che dal 1° ottobre 2005 gli assegni familiari sono riscossi direttamente dall'istante,

il reddito del convenuto può essere fissato così in fr. 4440.– netti mensili.

7.

Il

convenuto sostiene che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 151.90 di indennità

“per lavoro pesante” e va corretto il premio mensile della cassa malati, che nel

2005.

ammontava a fr. 213.– ed è lievitato nel 2006 a fr. 223.80 mensili.

La prima richiesta, su cui il Pretore non si è espresso, può dirsi legittima.

La professione del convenuto, operaio nel settore della metalmeccanica

ferroviaria, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini del diritto civile – il

supplemento di fr. 7.– per giornata lavorativa destinata al maggior vitto in

caso di lavori pesanti (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4 lett. a). Considerata

una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante

vanno inseriti dunque fr. 151.90 mensili. Per quel che riguarda la cassa

malati, per il 2005 risulta unicamente dagli atti il premio di fr. 190.– men­sili

(doc. Q3), né l'appellante indica da quale documento risulterebbe il premio di

fr. 213.–. Quanto al premio del 2006, il documento nuovo prodotto in questa

sede è irricevibile (sopra, consid. 2). Ciò posto, il fabbisogno minimo del

convenuto assomma a fr. 2876.– mensili.

8.

Per

l'appellante il fabbisogno in denaro del figlio G__________ dev'essere fissato

in fr. 1264.50, giacché da quello di fr. 1790.– mensili previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo occorre togliere la posta per cura e educazione,

adeguare il costo dell'alloggio a quello effettivo e dedurre l'assegno

familiare percepito dalla madre. Quanto alla figlia V__________, egli rileva

che dopo avere onorato il contributo di mantenimento per il figlio cadetto gli

rimangono solo fr. 450.– mensili, importo inferiore al “margine del 20% computato sul fabbisogno personale che ammonterebbe

a fr. 580.–”. Egli si dichiara disposto, in ogni modo, a

versare alla figlia fr. 400.– mensili, sebbene questa rifiuti ogni contatto con

lui e possa contare sul proprio salario di apprendista, così come sulle

liberalità elargitele dai genitori durante la minore età.

a) V__________

è diventata maggiorenne il 30 marzo 2006, prima che il Pretore statuisse. E questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni

(art. 176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il

giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Tutt'al più il giudice delle

misure a protezione dell'unione coniugale può estendere la durata del

contributo per il minorenne oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda

frase CC), ma al momen­to dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni. Solo

qualora i coniugi siano d'accordo su quanto va corrisposto al maggiorenne il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale tiene conto nel

bilancio familiare di tale cifra (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami).

In simile eventualità, se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica

del minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato

secondo le note raccomandazioni come quello di un figlio unico, bensì come

quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). Mancando

invece una chiara intesa fra coniugi, spetta al figlio maggiorenne far valere

personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC

nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.

b) In

concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento

di V__________ anche dopo la maggiore età, ma i coniugi rimangono discordi sull'ammontare

del contributo, il padre offrendo fr. 400.– mensili e la madre chieden­do per

la figlia fr. 1110.–, rispettivamente fr. 902.– mensili (quello fissato dal

Pretore). Mancando un chiaro accordo fra le parti sull'entità del contributo,

non sussistevano le premesse perché il Pretore statuisse – come giudice delle

misure a protezione dell'unione coniugale – sul fabbisogno della figlia

maggiorenne. Tanto meno ove si pensi che il contributo per figli minorenni è

prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,

vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 9a), sicché

la disponibilità del padre sarebbe dovuta servire anzitutto a coprire il fabbisogno

di G__________. Ne segue che il contributo di mantenimento per V__________ può

essere imposto all'appellante solo fino al marzo del 2006. Dopo la maggiore età

il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato va dichiarato nullo poiché emanato

da un'au­torità incompetente per materia (I CCA, sentenza inc. 11.2001.46 del

22.

gennaio 2002, consid. 5).

c) Il fabbisogno medio in denaro

ammonta, nel caso di due fratelli dal 13° compleanno in poi, a fr. 1790.–

mensili per ognuno di loro. In tali fabbisogni va adattato il costo dell'alloggio

(sopra, consid. 5a), di effettivi fr. 305.– per V__________ (⅓) e fr. 229.–

(¼) per G__________. A torto poi il Pretore ha dedotto dal fabbisogno l'intera posta per cura e educazione

(fr. 255.–), giacché la madre esercita un'attività

lucrativa e non può fornire (o può fornire solo in parte) prestazioni in natura.

Il grado di occupazione di lei corrispondendo fino al 30 settembre 2005 a quasi

l'80%, nel fabbisogno in denaro dei figli va tolto equitativamente il 20% di

tale voce (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.

32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Dal 1° ottobre 2005 invece la madre

lavora a tempo pieno, sicché la posta va riconosciuta interamente. Il

fabbisogno in denaro di V__________ risulta così di fr. 1744.– mensili fino al

30.

settembre 2005 e di fr. 1795.– dopo di allora, quello di G__________ di fr.

1668.

–, rispettivamente di fr. 1719.– mensili.

d) Quanto

al fatto che il 1° settembre 2005 V__________ ha iniziato un apprendistato di assistente

medico, guadagnando il primo anno fr. 350.– mensili lordi (doc. EE), è vero che

per giurisprudenza costante il figlio minorenne che ritrae un provento dal

proprio lavoro è tenuto – di principio – a sopperire entro un certo limite alle

spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tale partecipazione non

eccede tuttavia, per principio, un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604

consid. 6). A torto dunque il Pretore ha dedotto, in concreto, fr. 300.– (per

di più netti) dal fabbisogno in denaro della figlia. Dedotti gli usuali oneri sociali,

equitativamente dal 1° ottobre 2005 la figlia può essere chiamata a sopperire

al proprio fabbisogno nella misura di fr. 100.– mensili. Il suo fabbisogno in

denaro risulta perciò di fr. 1695.– mensili.

e) L'esclusione

del fabbisogno di V__________ dal bilancio familiare ha, come conseguenza, che dal

1° aprile 2006 il fabbisogno di G__________ dev'essere stabilito in base a quello

che le note raccomandazioni prevedono nel caso “di un figlio unico” (so­pra,

consid. a), il quale secondo tabella ammonta a fr. 2020.– mensili. Adattato il

costo dell'alloggio (fr. 305.– in luogo di fr. 325.– mensili: sopra, consid. 5),

nella fattispecie il fabbisogno in denaro di G__________ può essere fissato in

fr. 2000.– mensili.

9.

Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle

uscite familiari:

Dal 1° maggio al 30 settembre 2005

reddito del

marito (consid. 6) fr. 4806.—

reddito

della moglie (consid. 4) fr. 2500.—

fr.

7306.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 2876.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 2112.—

fabbisogno

in denaro di V__________ (consid. 8) fr. 1744.—

fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1668.—

fr.

8400.

— mensili.

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno

familiare fino al 1° aprile 2006, i contributi di mantenimento vanno ridotti in

proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del

Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con

rinvii; Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche

DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il

debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto

segue:

disponibilità del marito:

fr.

4806.

–./. fr. 2876.– = fr. 1930.—

mensili

somma

dovuta ai figli:

fr. 1744.– + fr. 1668.– = fr.

3412.

— mensili

contributo

per V__________:

fr.

1744.

– x (1930.– : 3412.–) = fr. 986.50

mensili,

arrotondati

a fr.

985.

— mensili

contributo

per G__________:

fr.

1668.

– x (1930.– : 3412.–) = fr. 943.50

mensili,

arrotondati

a fr. 945.—

mensili.

Dal

1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006

reddito del

marito fr. 4440.—

reddito

della moglie fr. 3421.—

fr.

7861.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2876.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2112.—

fabbisogno

in denaro di V__________ fr. 1695.—

fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1719.—

fr.

8402.

— mensili.

ammanco fr.

541.

— mensili

Il marito può conservare per sé fr.

2876.

― mensili

somma a

disposizione per i figli:

fr. 4440.– ./. fr. 2876.– = fr. 1564.—

mensili

somma dovuta ai

figli:

fr.

1695.

– + fr. 1719.– = fr.

3414.

— mensili

contributo

per V__________:

fr.

1695.

– x (1564.– : 3414.–) = fr. 776.50

mensili

arrotondati

a fr.

775.

— mensili

contributo

per G__________:

fr.

1719.

– x (1564.– : 3414.–) = fr. 787.50

mensili,

arrotondati

a fr.

790.

— mensili.

Dal 1° aprile 2006 in poi

reddito del marito fr.

4440.

reddito

della moglie fr. 3421.—

fr.

7861.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2876.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2341.—

fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 2000.—

fr.

7217.

― mensili

eccedenza fr.

644.

― mensili

metà

eccedenza fr. 322.―

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

2876.

– + fr. 322.– fr. 3198.―

mensili

e deve

versare al figlio fr.

1242.

― mensili,

arrotondati

a fr. 1245.––

mensili.

In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro tali limiti.

Dal 1° maggio al 30 settembre 2005 le spettanze dei figli risultano più alte

rispetto a quelle fissate dal Pretore, ma il contributo stabilito dal primo

giudice contemplava altresì il versamento degli assegni familiari, fino a quel

momento a carico del padre. Il contributo per G__________ dal 1° aprile 2006

risulta anch'esso più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti

dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in

peius, giacché questa si verifica unicamente, nelle protezioni delle unioni

coniugali, ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo

contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (I CCA,

sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 9). Ciò non si verifica

in concreto.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Il convenuto ottiene una riduzione del contributo litigioso di circa fr.

240.

– mensili tra l'aprile del 2005 e il marzo del 2006, e di fr. 555.– mensili

in seguito. Nel complesso si giustifica pertanto di addebitargli

equitativamente un terzo degli oneri processuali e di assegnargli un'indennità

per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli

oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile

sul loro ammontare né sul loro riparto.

La

domanda di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla moglie, come detto,

è di per sé ricevibile (consid. 1). Tuttavia il beneficio dell'assistenza non è

destinato a coprire le spese per un atto processuale che, come in concreto, appariva

già di primo acchito inammissibile per tardività. Ne deriva che la richiesta dev'essere

respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza dell'interessata (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag).

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia minima per un eventuale ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La differenza capitalizzata tra fr. 1400.–

mensili complessivi offerti dal convenuto e l'importo complessivo fissato dal

primo giudice (fr. 1804.– mensili) non raggiunge in effetti fr. 30 000.–, i contributi

in favore dei figli estinguendosi alla maggiore età.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1,

in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

per la

figlia V__________:

fr. 985.–

dal 1° maggio al 30 settembre 2005 assegni familiari compresi,

fr.

775.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;

per il

figlio G__________:

fr. 945.–

dal 1° maggio al 30 settembre 2005, assegni familiari compresi,

fr.

790.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006,

fr.

1245.– dal 1° aprile 2006 in poi.

Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.–

per ripetibili ridotte.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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