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Decisione

11.2006.41

Modifica di contributi provvisionali a seguito della nascita di un figlio dell'obbligato alimentare fuori dal matrimonio; provvigione di causa

28 dicembre 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese (sopra, consid. 6a).

f) In

definitiva, il fabbisogno minimo del marito va calcolato in fr. 2705.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 1000.–, premio della cas-sa malati fr. 211.80, quota TCS fr.

7.–, libretto ETI fr. 6.25, imposte fr. 380.– mensili).

8. Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'interessata chiede di includere fr. 600.–

mensili per spese legali e di rivalutare il costo dell'alloggio da fr. 1021.35 a fr. 1222.35 mensili, onde un totale di fr. 5026.75 mensili. Come per il marito, anche

per lei il Pretore ha confermato il fabbisogno minimo stabilito da questa

Camera nella sentenza del 26 marzo 2004, di complessivi fr. 4114.75

mensili.

La

pretesa per spese di patrocinio è formulata per la prima volta in appello e va

dichiarata già d'acchito irricevibile (sopra, consid. 3). Relativamente al

costo dell'alloggio l'appellante assevera che l'abitazione di __________ è

inabitabile, ciò che giustificherebbe di riconoscere, per lei e la figlia, una

spesa di fr. 2000.– mensili destinati a una sistemazione sostitutiva. Essa allega

altresì che gli oneri ipotecari gravanti il fondo di __________ erano scesi sotto

i fr. 900.– mensili, mentre il marito continuava a dedurre fr. 1532.– mensili dai

contributi alimentari dovuti. Ora, che l'abitazione di __________ sia stata

dichiarata inabitabile è pacifico (doc. 3), ma litigiose rimangono le ragioni

per cui il marito non aveva ancora eseguito le riparazioni necessarie,

rispettivamente i motivi per cui la moglie non si era trasferita altrove. Sia

come sia, l'interessata consta risiedere tuttora in quella casa e non può pretendere

di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo altre spese inesistenti.

A ragione

l'appellante fa valere invece che rispetto ai dati su cui si è fondato il Pretore

(il consid. 9 del decreto impugnato riprende gli accertamenti di questa Camera

nell'inc. 11.2003.40), gli oneri ipotecari si sono ridotti nel frattempo da

fr. 1532.– mensili (doc. 5.10 nell'inc. SP. 2002.20) a fr. 793.35 mensili

(doc. F, 10° e 11° foglio allegato). Anche tenendo conto dell'assicurazione sullo

stabile e della tassa di canalizzazione, il costo dell'immobile non eccedeva dunque

fr. 855.– mensili (doc. F, 12° e 13° foglio allegato). Ne segue che, pur volendo

prevedere un lieve aumento del carico ipotecario per consentire il

finanziamento della provvigione ad litem chiesta dalla moglie (sotto,

consid. 14b),

l'onere complessivo

non superava più verosimilmente fr. 890.– mensili. Se non che, ciò comporta

anche una diminuzione del costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo

dell'appellante, in specie dai fr. 1021.35 considerati dal Pretore nel

decreto impugnato a fr. 593.35 mensili, già dedotta la quota di un terzo che

rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Nelle circostanze descritte il

fabbisogno minimo litigioso si riduce così da fr. 4114.75 mensili a

fr. 3687.– mensili.

9. In

merito al fabbisogno in denaro di S__________ l'appellante ribadisce che la

bambina vive in realtà nell'abitazione della madre e che pertanto non si

giustifica di computare nel fabbisogno in denaro di lei un terzo della pigione

pagata dal padre, bensì unicamente l'importo fisso previsto dalle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo. Inoltre – essa soggiunge – AO 1 non ha stipulato per S__________

alcun contratto di mantenimento.

L'appellato

riconosceva che S__________ abita con la madre (osservazioni, pag. 6). A giusto

titolo l'appellante fa valere perciò che la pigione da lui pagata non era di

alcuna pertinenza. Determinante è il costo dell'alloggio a carico della madre,

riguardo al quale però mancano dati affidabili. A un esame di mera verosimiglianza

non rimane pertanto che far capo all'importo forfetario di fr. 355.– mensili

previsto nella tabella dell'edizione 2005 (applicabile al momento in cui il

Pretore ha statuito) correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 2005

pag. 51). Il fabbisogno in denaro di S__________ va stimato così in

fr. 1255.– mensili (già dedotta la posta per cura e educazione prestata in

natura dalla madre). AO 1 opponeva poi di avere firmato in favore di S__________

– contrariamente a quanto asserisce la moglie – un contratto di mantenimento

che è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale il 28 marzo 2006. I

contributi previsti in tale contratto non sono però determinanti ai fini

dell'attuale giudizio. Come ha ricordato il Pretore, in effetti, i figli di un genitore comune hanno diritto

nei confronti di lui a un analogo livello di vita e a contributi di mantenimento

proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (RtiD II-2010 pag.

640 consid. 12 con rinvii). Poco importano quindi le cifre assunte contrattualmente.

10. L'appellante

chiede di aumentare il fabbisogno in denaro di A__________ a fr. 1721.65

mensili, in modo da coprire un terzo della spesa complessiva di fr. 2000.– per

il “prevedibile canone locativo del futuro appartamento” in cui essa si

trasferirà con la figlia. Già si è visto tuttavia che una spesa inesistente non

può entrare in linea di conto e che, anzi, il costo effettivo dell'alloggio a __________

va riveduto d'ufficio rispetto a quanto aveva considerato questa Ca­mera nella

sentenza del 26 marzo 2004, dandosi un notevole calo degli interessi ipotecari (sopra,

consid. 8). Ne deriva che il fabbisogno in

denaro di A__________ va ricondotto da fr. 1565.65 a fr. 1352.–

mensili (già tolta la posta per cura e educazione, prestata in natura dall'appellante), il costo dell'alloggio

diminuendo da fr. 510.65 a fr. 296.65 mensili (un terzo dell'onere odierno riguardante

l'abitazione occupata con la madre).

11. Nel

decreto impugnato il Pretore non ha tenuto calcolo della situazione della madre

di S__________, per quanto i genitori siano chiamati entrambi a sostentare un

figlio in base alle rispettive possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non si deve

dimenticare tuttavia che __________ __________ deve già accudire alla figlia (nata

nel 2006) e che secondo giurisprudenza un genitore

chiamato a occuparsi di un bambino può essere tenuto ad assumere un'attività

lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il ragazzo compie

10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2). In simili condizioni la madre

di S__________, che per altro non risulta possedere sostanza apprezzabile, non può essere chiamata a contribuire al fabbisogno in denaro della

figlia.

12. Il Pretore ha incluso S__________ nel calcolo dei contributi alimentari

come se questa fosse figlia comune delle parti. Ciò non è corretto. I costi per

un figlio nato fuori dal matrimonio non rientrano nel fabbisogno coniugale, ma

vanno coperti anzitutto dal genitore del figlio con la propria quota di metà

eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24

del 2 dicembre 2008, consid. 6a). Solo nel caso in cui tale quota sia

insufficiente il coniuge del debitore alimentare ha il dovere di assistere

quest'ultimo nell'adem­pimento dei propri obblighi contributivi verso il figlio

nato fuori dal matrimonio (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 127 III 72 consid. 3 con

rinvii; analogamente per i figli nati prima del matrimonio: RtiD I-2005 pag.

783; da ultimo: ICCA, sentenza inc. 11.2007.38 del 29 dicembre 2010, consid.

5c). Dandosene le premesse egli può anche essere tenuto a estendere o a ripren­dere

un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; RtiD II-2006 pag.

693 n. 42c consid. 4) oppure deve accontentarsi di un tenore di vita meno

elevato per consentire al debitore alimentare di adempiere i propri obblighi

(DTF 79 II 141 in alto; cfr. in ambito esecutivo: DTF

115 III 106 consid. 3b con rimandi). Se dovesse persistere ammanco, la situazione

è quella illustrata in DTF 137 III 59.

13. Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

reddito del marito fr.

9000.–

reddito

Considerandi

della moglie fr. —.–

fr.

9000.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2705.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 3687.–

fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1352.–

fr.

7744.

– mensili

eccedenza fr.

1256.

metà

eccedenza fr. 628.– mensili

fabbisogno in

denaro di S__________ fr. 1255.– mensili.

Con

la propria metà eccedenza (fr. 628.– mensili) il marito non è in grado di far

fronte al mantenimento di S__________, che resterebbe scoperto per

fr. 627.– mensili. La moglie è tenuta quindi a rinunciare pressoché per

intero alla sua mezza eccedenza di fr. 628.– mensili per assistere il coniuge

nell'adempimento dei propri obblighi di mantenimento verso la figlia nata fuori

dal matrimonio. Ne risulta quanto segue:

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

3687.

– + fr. 628.–./. fr. 627.– = fr. 3688.– mensili

Contributo

alimentare per A__________ fr. 1352.– mensili

Contributo

alimentare per S__________ fr. 1255.– mensili

L'istante può

conservare per sé:

fr.

9000.

– ./. fr. 3688.– ./. fr. 1352.– ./. fr. 1255.– = fr. 2705.– mensili.

Sulla

questione dei contributi provvisionali l'appello va dunque accolto entro tali

limiti e il decreto cautelare modificato di conseguenza. La decorrenza della

modifica non è litigiosa. L'istante va autorizzato inoltre, come nella sentenza

del 26 marzo 2004 (consid. 16 in fine), a compensare il costo dell'alloggio a __________

fino a concorrenza di fr. 890.– mensili con i contributi dovuti a moglie e

figlia.

14.

Litigiosa rimane infine la provvigione ad litem chiesta dalla

moglie, che il Pretore ha rifiutato per mancanza di risorse da parte del

marito. L'appellante allega che AO 1, considerato anche il tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica, era senz'altro in grado di erogarle fr. 15 000.–. Fa

valere altresì di aver dovuto contrarre debiti per far fronte, oltre che alle

necessità sue e della figlia, ai costi legali causati dal comportamento del marito.

a) Il

coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria

sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto

di ottenere – per principio – un adeguato

sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di

fornirlo (Hausheer/ Reus­ser/Gei­ser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163

CC). La concessione di una provvigione ad litem presuppone che il

coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in

tempo utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza

pregiudicare il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali propri,

egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché

può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere

provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in

condizioni economiche migliori delle sue (Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 269 ad art. 145 vCC).

b) Nella

fattispecie, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il marito dispone di

risorse sufficienti per anticipare alla moglie la provvigione richiesta. Anche

volendo ammettere che abbia esaurito la sostanza liquida, in effetti, AO 1

poteva attingere alla sostanza immobiliare, aumentando – ad esempio – il carico

ipotecario dell'abitazione di __________, eventualità di cui si è tenuto conto

nel calcolo dei fabbisogni della famiglia (sopra, consid. 8). La questione è di

sapere se, a un esame di verosimiglianza, la moglie non possa far fronte alle

spese di patrocinio con mezzi propri.

c) Nel

memoriale di risposta prodotto all'udienza per il contraddittorio sull'istanza

cautelare della moglie, AO 1 ha contestato che all'interessata mancassero le risorse

necessarie, facendo valere che essa poteva ricorrere agli importi da lui

versati o alla propria sostanza, che all'inizio della causa ammontava a

fr. 44 369.40 (pag. 4). Nella replica AP 1 aveva addotto di non avere alcun

margine sui contributi versati, di aver dovuto consumare i suoi averi bancari

per far fronte alle spese correnti e di avere finanche contratto debiti

(verbale del 13 marzo 2006, pag. 13 segg.). Ora, nella sentenza del

26.

marzo 2004 questa Camera non aveva tenuto conto di spese legali nel calcolare

il fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 13). Anzi, dopo il

16.

aprile 2003 i contributi di mantenimento neppure consentivano di

finanziare interamente il fabbisogno suo e della figlia, che nel complesso restavano

scoperti per circa fr. 140.– mensili (consid. 16). Non appare verosimile,

pertanto, che con gli importi ricevuti dal marito AP 1 abbia potuto sovvenzionare

le spese per la causa di divorzio.

d) Quanto

alla sostanza, l'11 giugno 2002 erano depositati su un conto bancario intestato

alla moglie fr. 44 369.48 (doc. 10 nell'inc. SP. 2002.20). Se si considera l'ammanco di

fr. 140.– mensili che essa registrava sul fabbisogno suo e della figlia, appare

verosimile che in tre anni l'interessata abbia consumato almeno fr. 5000.– per

il solo mantenimento. Dagli atti non risulta, invece, che il marito non abbia

versato i contributi alimentari fissati da questa Camera. Contrariamente a quanto

parrebbe sostenere l'appellante, poi, la compensazione dell'importo corrispondente

all'onere ipotecario dell'abitazione a __________ non era atta ad aggravare il

bilancio di moglie e figlia, il marito essendo l'unico responsabile del pagamento

degli interessi.

Ciò

non toglie che da un modulo (elenco debiti) della dichiarazione d'imposta 2004

della moglie risultano debiti privati per fr. 25 000.– (doc. 23). Inoltre AP

1.

ha dovuto affrontare nel frattempo spese legali per la protezione dell'unio­ne

coniugale (appello compreso), ricevendo solo ripetibili parziali, oltre ai

presumibili costi dei procedimenti esecutivi e penali promossi nei confronti

del marito. A ciò si aggiungono le spese maturate dal 30 marzo 2005 al 13 marzo

2006.

per la causa di divorzio, che secondo un conteggio non inattendibile del suo

legale si aggiravano già attorno a fr. 20 000.– (doc. 25). In

simili circostanze appare verosimile che l'interessata abbia consumato gli

averi bancari di cui disponeva. Si giustifica così di chiamare il marito a

elargire una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, il cui ammontare –

incontestato – appare adeguato, dandosi una causa particolarmente combattuta

(art. 14 cpv. 1 vTOA; cfr. RtiD I-2004 n.70c pag. 592). Al proposito l'appello

merita quindi accoglimento.

15.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo

2007.

(sopra, consid. 1) contributi alimentari per sé e la figlia maggiori di

quelli fissati dal Pretore (in totale fr. 5040.– mensili rispetto ai fr. 4563.–

mensili stabiliti nel decreto cautelare), ma

non nella misura richiesta (di complessivi fr. 6748.40 mensili). Esce

interamente vittoriosa inoltre sulla questione della provvigione ad litem.

Ponderati i valori in gioco, appare equo suddividere gli oneri processuali tra

le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale

giudizio impone anche una riforma dei dispositivi sulle spese e le ripetibili

di prima sede. Tenuto conto dei valori litigiosi davanti al Pretore, quello

relativo all'istanza del 27 gennaio 2006 va riformato nel senso che la tassa di

giustizia e le spese vanno per cinque sesti a carico del marito e per il resto a

carico della moglie, con relativo aumento dell'indennità per ripetibili. Riguardo

alla provvigione di causa l'accoglimento dell'appello comporta l'addebito al

marito degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede, non contestate

nel loro importo. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla

moglie in appello, la richiesta era stata presentata per l'eventualità in cui non

fosse accordata la provvigione ad litem di fr. 15 000.– (memoriale,

pag. 11 in fondo). Dato l'accoglimento dell'appello su tale punto, la questione

è superata.

16.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–,

ove

appena si consideri la differenza tra i contributi alimentari stabiliti dal

Pretore e quelli pretesi dalla moglie per sé e la figlia (fr. 1721.75,

rispettivamente fr. 463.65 mensili dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2007: sopra,

consid. 1), oltre all'entità della provvigione ad litem (fr. 15 000.–).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato

è così riformato:

1. L'istanza del 27 gennaio 2006 è

parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare in via

anticipata dal 1° febbraio 2006 a AP 1 i seguenti contributi alimentari provvisionali:

fr. 3688.– mensili per AP 1;

fr. 1352.– mensili per la figlia A__________,

assegni familiari compresi.

Nella misura in cui assume direttamente

gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'abitazione coniugale di __________

(particella n. 1715 RFD), AO 1 può

compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.– mensili,

deducendo tale importo da quanto dovuto a moglie e figlia.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 200.–, da anticipare da AO 1,

sono poste per cinque sesti a carico di lui e per il resto a carico di AP 1. AO

1 rifonderà inoltre a AP 1 fr. 850.– per ripetibili ridotte.

3. L'istanza

del 9 febbraio 2006 è accolta, nel senso che AO 1

è

condannato a versare a AP 1 una provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

4. La

tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO

1, che rifonderà a AP 1 fr. 100.– per ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata priva d'interesse.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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