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Decisione

11.2006.42

Modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali del figlio con il genitore non affidatario: competenza del giudice o dell'autorità tutoria?

2 gennaio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori di G__________ attualmente non

convivono ma si ricongiungono regolarmente nel fine settimana, e prospettano

prossimamente anche la convivenza, motivo per cui le relazioni personali vengono

esercitate nella più ampia libertà durante il fine settimana e anche in virtù

degli accordi che i genitori pattuiranno di volta in volta secondo le

circostanze, nell'interesse della figlia. Tenuto conto della tenera età di G__________

e della concreta situazione non viene pertanto e altrimenti disciplinato il

diritto alle relazioni personali impegnandosi i genitori a comunque adire la

Commissione tutoria regionale in caso di contestazione o di modifica della situazione.

Il

contratto è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale 4 il 10 gennaio

2005.

B. L'11

marzo 2005 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 6 perché il

contributo di mantenimento fosse ridotto e il suo diritto di visita

disciplinato. Non essendo stata raggiunta un'intesa, il 18 ottobre 2005

l'autorità tutoria ha comunica­to alle parti che in mancanza di accordo sulla

modifica del contribu­to alimentare la competenza per ogni decisione, compresa

la regolamentazione del diritto di visita, sarebbe spettata al giudice. Il 14 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto quindi CO 2

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che il

contributo di mantenimento fosse ridotto a un importo da determinare e che il

suo diritto di visita fos­se stabilito in un

pomeriggio ogni settimana, in un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore

18.30 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in una settimana a

Natale, in una alternativamente a Pasqua o a carnevale e in tre settimane

durante le vacanze scolastiche estive. Tale causa è tuttora pendente (inc.

DI.2006.330/345).

C. Con

istanza del 23 febbraio 2006 CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale

6 di fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settimana fino ai tre

anni della bambina, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle 17.00, e in un

fine settimana ogni 15 giorni, oltre a 3 settimane durante le vacanze, dopo di

allora. AP 1 ha contestato il 15 marzo 2006 la competenza dell'autorità tutoria, facendo valere che la medesima questione

pendeva già davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Dopo

un ulteriore scambio di atti, il 4 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale

ha accertato la propria competenza e ha convocato le parti alla discussione del

28 aprile 2006.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto il

18 aprile

2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando

– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma della decisione

impugnata nel senso di accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a

decidere la modifica del diritto di visita. Statuendo il 24 aprile 2006, la

Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né

spese.

E. AP 1

ha impugnato la decisione predetta con un appello del 25 aprile 2006 in cui

chiede a questa Camera, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di

accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a decidere la modifica del

diritto di visita e di riformare in tal senso la decisione dell'autorità di

vigilanza. L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel

termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è regolata dagli art. 307

segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

Le

decisioni con cui un'autorità amministrativa accerta la propria competenza

hanno natura incidentale o, tutt'al più, pregiudiziale (RtiD II-2005 pag. 696

consid. 3). Sono impugnabili, di conseguenza, solo ove siano suscettive di

arrecare al ricorrente un dan­no “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm), ovvero

un pre­giudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno

con una decisione finale favorevole (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, giacché in materia di competenza e di

ricusazione le decisioni incidentali e pregiudiziali notificate separatamente

dal merito non possono più essere impugnate

più tardi al Tribunale federale (art. 92 cpv. 2 LTF). Qualora in

concreto non si esaminasse l'appello, AP 1 si vedrebbe quindi sottrarre la

possibilità di ricorrere in sede federale in tema di competenza. Identico

orientamento ha già espresso nel passato questa Camera, del resto, in tema di

ricusazione (sentenze inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9, e inc.

11.2005.160

del 19 gennaio 2006, consid. 4). Ciò posto, giova esaminare il

contenuto dell'ap­pello.

3.

Litigiosa

è, come detto, la competenza dell'autorità tutoria a disciplinare le relazioni

personali tra genitore e figlio allorché sia pendente davanti al giudice una

causa volta alla modifica del contributo di mantenimento. L'autorità di

vigilanza l'ha conferma­ta, rilevando che la competenza del giudice prevista

dall'art. 275 cpv. 2 CC si riferisce al caso in cui il tribunale sia chiamato a

statuire sul contributo di mantenimento modificando una sentenza di

separazione, di divorzio o di tutela dell'unione coniugale. Nella fattispecie i

genitori della bambina non si sono mai sposati, di modo che la competenza del

giudice non sussiste.

L'appellante

obietta che, sorgendo la necessità di modificare un contributo alimentare,

spetta al giudice dirimere il litigio, che si tratti di modificare una sentenza

di divorzio, di separazione, di protezione dell'unione coniugale o una mera

convenzione di mantenimento ratificata dall'autorità tutoria. E siccome il

giudice abilitato a decidere una modifica del contributo alimentare diviene

competente – “per annessione” – a regolare anche le relazioni personali tra

genitore e figlio, in concreto l'autorità tutoria non è autorizzata a occuparsi

del caso.

4.

Per

quanto riguarda anzitutto il contributo di mantenimento, l'art.

286.

cpv. 2 CC prescrive che a istanza di un genitore o del figlio il giudice

può, ove le circostanze siano notevolmente mutate, modificare o togliere il

contributo per il minorenne. Competente per modificare o togliere, in caso di

litigio, il contributo fissato per sentenza o per convenzione è dunque “il

giudice”, intendendosi con ciò il giudice preposto a statuire sull'azione di

mantenimento (art. 279 segg. CC). Ove i genitori del minorenne siano – o siano

stati – sposati fra loro, per modificare o togliere il contributo in favore del

figlio occorre intervenire sulle misure a protezione dell'unione coniugale o

sulla sentenza di divorzio. Dandosi litigio, la competenza per modificare o

togliere il contributo spet­ta in tal caso al giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale (il quale “adatta le misure alle nuove circostanze”: art.

179.

cpv. 1 CC), rispettivamente al giudice per la modifica della sentenza di

divorzio (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC).

Quanto

alla disciplina del diritto di visita, l'art. 275 cpv. 1 CC dispone che

com­petente in caso di litigio per “le misure in merito alle relazioni per­sonali”

con il figlio è l'autorità tutoria al domicilio di quest'ultimo, eventualmente

l'autorità tutoria del luogo di dimora. Poco importa che si tratti di

disciplinare tali relazioni o di modificare relazioni già disciplinate. Anche

qualora il diritto di visita sia fissato in una sentenza di divorzio,

competente per la modifica o la soppressione in caso di litigio rimane l'autorità

tutoria (art. 134 cpv. 4 seconda frase CC), salvo che litigiosa sia altresì l'attribuzione

del figlio (nel qual caso la competenza spetta al giudice per la modifica della

sentenza di divorzio: art. 315b cpv.

1.

n. 2 CC combinato con gli art. 134 cpv. 3 seconda frase e 275 cpv. 2

CC). Analogo principio risulta applicarsi nel caso in cui occorra modificare

misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. Meier/ Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione,

pag. 173 n. 308), salvo – una volta ancora – che litigiosa sia altresì l'attribuzione

del figlio (nel qual caso vale quanto si è appena spiegato).

5.

Nella

fattispecie AP 1 si è rivolto il 14 febbraio 2006 al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, chiedendo la riduzione del contributo di mantenimento per la figlia

e la regolamentazione del suo diritto di visita. Che competente per modificare

o togliere il contributo di mantenimento litigioso fosse il giudice non fa dubbio

(sopra, consid. 4). Il problema è di sapere se tale competenza attraesse, come

asserisce l'appellante, anche quella di disciplinare il diritto di visita, la

cui regolamentazione incombe per principio – si è visto dianzi – all'autorità

tutoria.

La

risposta è affermativa nell'ipotesi in cui si tratti di genitori divorziati.

L'art. 134 cpv. 4 prima frase CC prevede in effetti che, dovendo decidere su

una modifica litigiosa del contributo di mante­nimento per un figlio minorenne,

il giudice competente per la mo­difica della sentenza di divorzio “modifica se

del caso anche le relazioni personali”. Identico principio vale nell'ipotesi in

cui occorra intervenire su misure a protezione dell'unione coniugale. L'art.

275.

cpv. 2 CC stabilisce che, ove modifichi il contributo di mantenimento (o

l'attribuzione del figlio), il giudice preposto alla modifica delle misure a

protezione dell'unione coniugale è competente anche per disciplinare il diritto

di visita. In circostanze del genere si verifica dunque l'attrazione di

competenza evocata dall'appel­lante.

Diversa è

la situazione per quanto attiene a genitori che non siano mai stati sposati. In

tale evenienza non esiste alcuna norma – come l'art. 134 cpv. 4 prima frase o

l'art. 275 cpv. 2 CC – che abiliti il giudice chiamato a statuire sulla

modifica litigiosa del contributo di mantenimento per un figlio minorenne a

disciplinare anche le relazioni personali litigiose. Il giudice dell'art. 286

cpv. 2 CC, in altri termini, non si sostituisce mai all'autorità tutoria, la

quale rimane competente giusta l'art. 275 cpv. 1 CC per regolare il diritto di

visita ancorché quel giudice sia adito in vista di ottenere la modifica o la

soppressione litigiosa di un contributo alimen­tare fissato per sentenza o per

convenzione. Nulla induce a ravvisare in simile differenza di trattamento una

disparità indebita o una lacuna legislativa, né l'appellante adombra una

congettura siffatta, tanto meno ove si pensi che gli art. 134 e 275 CC sono

stati riformulati di recente (RU 1999 pag. 1131 e 1136). Ne segue che in

concreto l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso. A scan­so

di sovrapposizioni procedurali conviene in ogni modo trasmet­tere un esemplare

della presente sentenza al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 4.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può

essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze finanziarie

(art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, il memoriale di ricorso appariva privo di esito

favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è

stato oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili

in cui si trova l'interessato, nondimeno, si tiene conto contenendo nella

misura del possibile la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

CPC

e vista sulle spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza

sulle tutele;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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