11.2006.42
Modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali del figlio con il genitore non affidatario: competenza del giudice o dell'autorità tutoria?
2 gennaio 2007Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2006.42
Data decisione, Autorità:
02.01.2007, ICCA
Titolo:
Modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali del figlio con il genitore non affidatario: competenza del giudice o dell'autorità tutoria?
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
MODIFICA DI MISURE PROTETTRICI DELL'UNIONE CONIUGALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 134 cpv. 3 CC
art. 134 cpv. 4 CC
art. 179 cpv. 1 CC
art. 275 CC
Incarto n.
11.2006.42
Lugano
2 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 117.2006/R.22.2006
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (Milano)
(patrocinato dall' PA 1 )
a
CO 2
(patrocinata
dall' PA 2 ) e alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
riguardo
alla figlia (2004);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 aprile 2006 presentato da AP
1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2006 dalla Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 agosto 2004 CO 2 (1976) ha dato alla luce una figlia, G__________,
che AP 1 (1967), cittadino italiano domiciliato a __________ (__________), ha
riconosciuto il 23 settembre 2004. L'8 novembre 2004 AP 1 ha firmato un
contratto di mantenimento in virtù del quale si impegnava a versare un
contributo alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili fino al 12° compleanno
e di fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. Nella convenzione figurava
inoltre quanto segue:
Fatti
I genitori di G__________ attualmente non
convivono ma si ricongiungono regolarmente nel fine settimana, e prospettano
prossimamente anche la convivenza, motivo per cui le relazioni personali vengono
esercitate nella più ampia libertà durante il fine settimana e anche in virtù
degli accordi che i genitori pattuiranno di volta in volta secondo le
circostanze, nell'interesse della figlia. Tenuto conto della tenera età di G__________
e della concreta situazione non viene pertanto e altrimenti disciplinato il
diritto alle relazioni personali impegnandosi i genitori a comunque adire la
Commissione tutoria regionale in caso di contestazione o di modifica della situazione.
Il
contratto è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale 4 il 10 gennaio
2005.
B. L'11
marzo 2005 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 6 perché il
contributo di mantenimento fosse ridotto e il suo diritto di visita
disciplinato. Non essendo stata raggiunta un'intesa, il 18 ottobre 2005
l'autorità tutoria ha comunicato alle parti che in mancanza di accordo sulla
modifica del contributo alimentare la competenza per ogni decisione, compresa
la regolamentazione del diritto di visita, sarebbe spettata al giudice. Il 14 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto quindi CO 2
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che il
contributo di mantenimento fosse ridotto a un importo da determinare e che il
suo diritto di visita fosse stabilito in un
pomeriggio ogni settimana, in un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore
18.30 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in una settimana a
Natale, in una alternativamente a Pasqua o a carnevale e in tre settimane
durante le vacanze scolastiche estive. Tale causa è tuttora pendente (inc.
DI.2006.330/345).
C. Con
istanza del 23 febbraio 2006 CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale
6 di fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settimana fino ai tre
anni della bambina, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle 17.00, e in un
fine settimana ogni 15 giorni, oltre a 3 settimane durante le vacanze, dopo di
allora. AP 1 ha contestato il 15 marzo 2006 la competenza dell'autorità tutoria, facendo valere che la medesima questione
pendeva già davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Dopo
un ulteriore scambio di atti, il 4 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale
ha accertato la propria competenza e ha convocato le parti alla discussione del
28 aprile 2006.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto il
18 aprile
2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma della decisione
impugnata nel senso di accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a
decidere la modifica del diritto di visita. Statuendo il 24 aprile 2006, la
Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né
spese.
E. AP 1
ha impugnato la decisione predetta con un appello del 25 aprile 2006 in cui
chiede a questa Camera, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di
accertare l'incompetenza dell'autorità tutoria a decidere la modifica del
diritto di visita e di riformare in tal senso la decisione dell'autorità di
vigilanza. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel
termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è regolata dagli art. 307
segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Le
decisioni con cui un'autorità amministrativa accerta la propria competenza
hanno natura incidentale o, tutt'al più, pregiudiziale (RtiD II-2005 pag. 696
consid. 3). Sono impugnabili, di conseguenza, solo ove siano suscettive di
arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm), ovvero
un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno
con una decisione finale favorevole (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, giacché in materia di competenza e di
ricusazione le decisioni incidentali e pregiudiziali notificate separatamente
dal merito non possono più essere impugnate
più tardi al Tribunale federale (art. 92 cpv. 2 LTF). Qualora in
concreto non si esaminasse l'appello, AP 1 si vedrebbe quindi sottrarre la
possibilità di ricorrere in sede federale in tema di competenza. Identico
orientamento ha già espresso nel passato questa Camera, del resto, in tema di
ricusazione (sentenze inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9, e inc.
11.2005.160
del 19 gennaio 2006, consid. 4). Ciò posto, giova esaminare il
contenuto dell'appello.
3.
Litigiosa
è, come detto, la competenza dell'autorità tutoria a disciplinare le relazioni
personali tra genitore e figlio allorché sia pendente davanti al giudice una
causa volta alla modifica del contributo di mantenimento. L'autorità di
vigilanza l'ha confermata, rilevando che la competenza del giudice prevista
dall'art. 275 cpv. 2 CC si riferisce al caso in cui il tribunale sia chiamato a
statuire sul contributo di mantenimento modificando una sentenza di
separazione, di divorzio o di tutela dell'unione coniugale. Nella fattispecie i
genitori della bambina non si sono mai sposati, di modo che la competenza del
giudice non sussiste.
L'appellante
obietta che, sorgendo la necessità di modificare un contributo alimentare,
spetta al giudice dirimere il litigio, che si tratti di modificare una sentenza
di divorzio, di separazione, di protezione dell'unione coniugale o una mera
convenzione di mantenimento ratificata dall'autorità tutoria. E siccome il
giudice abilitato a decidere una modifica del contributo alimentare diviene
competente – “per annessione” – a regolare anche le relazioni personali tra
genitore e figlio, in concreto l'autorità tutoria non è autorizzata a occuparsi
del caso.
4.
Per
quanto riguarda anzitutto il contributo di mantenimento, l'art.
286.
cpv. 2 CC prescrive che a istanza di un genitore o del figlio il giudice
può, ove le circostanze siano notevolmente mutate, modificare o togliere il
contributo per il minorenne. Competente per modificare o togliere, in caso di
litigio, il contributo fissato per sentenza o per convenzione è dunque “il
giudice”, intendendosi con ciò il giudice preposto a statuire sull'azione di
mantenimento (art. 279 segg. CC). Ove i genitori del minorenne siano – o siano
stati – sposati fra loro, per modificare o togliere il contributo in favore del
figlio occorre intervenire sulle misure a protezione dell'unione coniugale o
sulla sentenza di divorzio. Dandosi litigio, la competenza per modificare o
togliere il contributo spetta in tal caso al giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale (il quale “adatta le misure alle nuove circostanze”: art.
179.
cpv. 1 CC), rispettivamente al giudice per la modifica della sentenza di
divorzio (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC).
Quanto
alla disciplina del diritto di visita, l'art. 275 cpv. 1 CC dispone che
competente in caso di litigio per “le misure in merito alle relazioni personali”
con il figlio è l'autorità tutoria al domicilio di quest'ultimo, eventualmente
l'autorità tutoria del luogo di dimora. Poco importa che si tratti di
disciplinare tali relazioni o di modificare relazioni già disciplinate. Anche
qualora il diritto di visita sia fissato in una sentenza di divorzio,
competente per la modifica o la soppressione in caso di litigio rimane l'autorità
tutoria (art. 134 cpv. 4 seconda frase CC), salvo che litigiosa sia altresì l'attribuzione
del figlio (nel qual caso la competenza spetta al giudice per la modifica della
sentenza di divorzio: art. 315b cpv.
1.
n. 2 CC combinato con gli art. 134 cpv. 3 seconda frase e 275 cpv. 2
CC). Analogo principio risulta applicarsi nel caso in cui occorra modificare
misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. Meier/ Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione,
pag. 173 n. 308), salvo – una volta ancora – che litigiosa sia altresì l'attribuzione
del figlio (nel qual caso vale quanto si è appena spiegato).
5.
Nella
fattispecie AP 1 si è rivolto il 14 febbraio 2006 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, chiedendo la riduzione del contributo di mantenimento per la figlia
e la regolamentazione del suo diritto di visita. Che competente per modificare
o togliere il contributo di mantenimento litigioso fosse il giudice non fa dubbio
(sopra, consid. 4). Il problema è di sapere se tale competenza attraesse, come
asserisce l'appellante, anche quella di disciplinare il diritto di visita, la
cui regolamentazione incombe per principio – si è visto dianzi – all'autorità
tutoria.
La
risposta è affermativa nell'ipotesi in cui si tratti di genitori divorziati.
L'art. 134 cpv. 4 prima frase CC prevede in effetti che, dovendo decidere su
una modifica litigiosa del contributo di mantenimento per un figlio minorenne,
il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio “modifica se
del caso anche le relazioni personali”. Identico principio vale nell'ipotesi in
cui occorra intervenire su misure a protezione dell'unione coniugale. L'art.
275.
cpv. 2 CC stabilisce che, ove modifichi il contributo di mantenimento (o
l'attribuzione del figlio), il giudice preposto alla modifica delle misure a
protezione dell'unione coniugale è competente anche per disciplinare il diritto
di visita. In circostanze del genere si verifica dunque l'attrazione di
competenza evocata dall'appellante.
Diversa è
la situazione per quanto attiene a genitori che non siano mai stati sposati. In
tale evenienza non esiste alcuna norma – come l'art. 134 cpv. 4 prima frase o
l'art. 275 cpv. 2 CC – che abiliti il giudice chiamato a statuire sulla
modifica litigiosa del contributo di mantenimento per un figlio minorenne a
disciplinare anche le relazioni personali litigiose. Il giudice dell'art. 286
cpv. 2 CC, in altri termini, non si sostituisce mai all'autorità tutoria, la
quale rimane competente giusta l'art. 275 cpv. 1 CC per regolare il diritto di
visita ancorché quel giudice sia adito in vista di ottenere la modifica o la
soppressione litigiosa di un contributo alimentare fissato per sentenza o per
convenzione. Nulla induce a ravvisare in simile differenza di trattamento una
disparità indebita o una lacuna legislativa, né l'appellante adombra una
congettura siffatta, tanto meno ove si pensi che gli art. 134 e 275 CC sono
stati riformulati di recente (RU 1999 pag. 1131 e 1136). Ne segue che in
concreto l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso. A scanso
di sovrapposizioni procedurali conviene in ogni modo trasmettere un esemplare
della presente sentenza al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può
essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze finanziarie
(art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, il memoriale di ricorso appariva privo di esito
favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è
stato oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili
in cui si trova l'interessato, nondimeno, si tiene conto contenendo nella
misura del possibile la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
CPC
e vista sulle spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– ;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza
sulle tutele;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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