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Decisione

11.2006.45

diffida ai debitori

19 maggio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti, quel giudice nemmeno era chiamato a statuire sul contributo di

mantenimento in favore di lui. L'art. 15 cpv. 1 lett. d LForo cui sembra

implicitamente richiamarsi l'appellante va quindi scartato d'acchito. L'art. 16

LForo non è di miglior giovamento. Certo, davanti al Tribunale distrettuale di __________

sembrerebbe pendere una contestazione del riconoscimento di paternità. Non

risulta tuttavia – né l'interessato pretende – che nel contesto di quella causa

il tribunale abbia in qualche modo a statuire sul contributo di mantenimento

per AO 1 o sulle relative misure di ese­cuzione. Nella misura in cui asserisce

che competente per statuire sui contributi di mantenimento per AO 1 o sulla trattenuta

di stipendio sarebbe il foro di __________, l'appellante adduce perciò una tesi

priva di consistenza.

c) Tutt'al

più ci si può domandare se l'azione di mantenimento non sia “materialmente connessa” con la contestazione di paternità (art. 36

cpv. 1 LForo), ovvero se il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non

abbia a sospendere il procedimento finché il Tribunale distrettuale di __________

non abbia deciso. A prescindere dalla circostanza però che non è dato di sapere

quale giudice sia stato “successivamente

adito” nel senso dell'art. 36

cpv. 1 LForo e che la sospensione del procedimento è una mera facoltà, non un

obbligo (Keller­­hals/Güngerich in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 2 ad art. 36), un'eventuale sospensione della causa

ancora non significa che il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

diventi incompetente. Un'evenienza del genere potrebbe diventare attuale solo

con l'accordo del Tribunale distrettuale di __________ (art. 36 cpv. 2 LForo).

Ma tutto ciò rimane a livello di congettura. Ne segue che a torto l'appellante

insorge contro la competenza per territorio del Pretore. Su tal punto l'appello

è destinato all'insuccesso.

5. Dal

profilo sostanziale l'appellante contesta – come detto – che siano date le premesse

dell'art. 291 CC. Questa Camera ha già avuto occasione di rammentare invero che

una trattenuta di stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore

ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un contributo periodico, giacché

un “avviso ai debitori” deve rispettare il principio della propor­zionalità. D'altro

lato i motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento non sono

decisivi. Determinante è che, oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo

alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). Dai documenti che il

convenuto medesimo ha prodotto in appello si evince che il contributo

provvisionale di fr. 650.– mensili (più l'assegno familiare) fissato dal

Considerandi

Pretore nel decreto cautelare del 25 ottobre 2005 è stato versato la prima

volta nel gennaio del 2006. A quel momento erano ormai maturate sei mensilità

per complessivi fr. 4920.– (fr. 650.– di contributo e fr. 170.– di assegno

familiare: doc. A), cui l'interessato aveva fatto fronte solo nella misura di fr. 2770.–

(quattro volte fr. 650.– e una volta fr. 170.–), per di più su un conto da lui intestato

al figlio presso la __________ __________ e non nelle mani della madre, seppure

non potessero sussistere equivoci sulle modalità di pagamento. In circostanze

siffatte l'appellante asserisce invano che la diffida ai debitori non fosse giustificata

o fosse una misura sproporzionata.

6.

L'appellante

adduce di incontrare difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro a

causa delle procedure giudiziarie pendenti nel Ticino, ma l'argomento è fuori

tema, litigiosa essendo la trattenuta di stipendio, non la sua capacità di

guadagno. Ed egli non pretende di avere – per ipotesi – perduto il diritto alle

indennità di disoccupazione. Quanto alla cattiva immagine che riflette una

trattenuta di stipendio verso potenziali datori di lavoro, ciò non basta perché

in caso di trascuranza dell'obbligo alimentare il figlio si veda togliere la

garanzia del proprio mantenimento. La misura inoltre potrà essere revocata dal

giudice – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – nel caso in cui

le circostan­ze risulteranno “notevolmente

mutate”, rispettivamente nel caso in cui verranno meno i presupposti che l'hanno

giustificata (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7). Rendendo verosimile al giudice

che il mantenimento del figlio è assicurato in altro modo, l'appellante potrà

quindi instare per una revoca del provvedimento.

7.

Il

convenuto postula infine l'annullamento del dispositivo che lo condanna a

pagare la tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili di prima

sede. Egli non allude lontanamente però alle ragioni che avrebbero dovuto

indurre il Pretore a scostarsi dal principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). Privo di ogni motivazione, al riguardo il memoriale si dimostra finanche

irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

8.

Gli

oneri di appello vanno a carico del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato

intimato e non ha causa­to costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che

l'interessato omette ogni indicazione sulle sue condizioni finanziarie (in

spregio dell'art. 4 cpv. 1 Lag), il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone

che la procedura non sia sprovvista per il richiedente di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza alcuna probabilità

di buon diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte.

Il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in linea di

conto. Delle possibili ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene calcolo,

ad ogni modo, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

– __________ __________ , (in estratto).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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