11.2006.45
diffida ai debitori
19 maggio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2006.45
Data decisione, Autorità:
19.05.2006, ICCA
Titolo:
diffida ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
FORO
art. 291 CC
art. 17 LFORO
art. 36 LFORO
Incarto n.
11.2006.45
Lugano,
19 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.13 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 24 gennaio 2006 da
AO 1 (2003),
(rappresentato dalla curatrice PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 7 aprile 2006 dal Pretore della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (22 febbraio 2003), rappresentato dalla curatrice, ha promosso il 10 agosto
2005 un'azione di mantenimento contro il padre AP 1 davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna. Con decreto cautelare del 20 ottobre 2005,
emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare
al figlio, e in sua vece alla madre __________ __________, un contributo
alimentare di fr. 650.– mensili (oltre all'assegno familiare) retroattivamente dal
1° agosto 2005. La causa è tuttora in corso (inc. DI.2005.160).
B. Il
24 gennaio 2006 AO 1, sempre rappresentato dalla curatrice, si è nuovamente rivolto
al Pretore, dolendosi del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo
beneficio dell'assistenza giudiziaria, che fosse ordinato alla __________ __________,
__________, di trattenere dalle indennità di disoccupazione spettanti al padre l'equivalente
del contributo, da riversare alla madre, comunicando al Pretore l'eventuale
nuovo datore di lavoro
del convenuto. Identiche domande egli ha formulato già in via
provvisionale. Con decreto cautelare del 25 gennaio 2006, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha decretato la trattenuta richiesta, citando le parti
all'udienza del 5 aprile 2006.
C. AP 1
ha postulato il 14 febbraio 2006, con una lettera in tedesco, la revoca del provvedimento
cautelare. Il Pretore gli ha fissato il 16 febbraio 2006 un termine di trenta
giorni per tradurre l'atto in italiano, ritornandogli la documentazione
prodotta. Lo stesso 14 febbraio 2006 AP 1 ha inoltrato al Pretore un secondo
scritto in tedesco, allegando altra documentazione. Il Pretore gli ha rinviato
tutto il 16 febbraio 2006, invitandolo a comparire all'udienza già fissata e a esprimersi
in italiano. Il 28 marzo 2006 AP 1 ha trasmesso al Pretore nuove osservazioni –
sempre in tedesco – e ulteriore documentazione, che il Pretore gli ha rispedito
il 3 aprile 2006 con l'invito a ripresentarle “nelle forme e nei modi dovuti”.
D. All'udienza
del 5 aprile 2006, indetta per la discussione sulla trattenuta di stipendio e per
il contraddittorio sulla revoca del decreto provvisionale, l'istante ha
ribadito la propria domanda. AP 1 essendo rimasto assente ingiustificato, la
discussione finale non ha avuto luogo.
E. Statuendo
il 7 aprile 2005, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________
di trattenere fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni familiari)
dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando la somma in
favore del figlio alla madre __________ __________. L'istante è stato posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio della curatrice.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a
carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 28 aprile 2006 con un “appello
e ricorso” per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che la
trattenuta di stipendio sia respinta, che il giudizio impugnato e il decreto emesso
senza contraddittorio il 25 gennaio 2006 siano riformati di conseguenza, che l'addebito
degli oneri processuali e delle ripetibili sia annullato, che l'azione di
mantenimento sia sospesa e che gli atti di causa siano trasmessi al foro di __________.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le
diffide ai debitori dell'art. 291 CC sono decise dal Pretore con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC). La
sentenza è impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
il plico raccomandato contenente la sentenza è stato intimato venerdì 7 aprile 2006
ed è stato ritirato dal convenuto martedì 18 aprile 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›), il 17 aprile 2006 essendo lunedì di
Pasqua. Consegnato alla posta il 28 aprile 2006, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2. Assente
ingiustificato all'udienza del 5 aprile 2006, davanti al Pretore il convenuto
si è lasciato precludere dalla lite. Ora, nelle cause di merito la parte
preclusa può appellare, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore (Rep.
1981 pag. 377 consid. 1). Per analogia, nelle procedure sommarie la parte
preclusa può appellare, purché non contesti i fatti ritenuti verosimili dal
primo giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2005.19 del 28 aprile 2005, consid. 1).
Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, vige invero il principio
inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il giudice
indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa a chiarire le circostanze
(DTF 128 III 413 in alto). Tale precetto non solleva tuttavia i genitori dalle
loro responsabilità processuali (DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami).
Il convenuto
avendo rinunciato a far valere i suoi mezzi di difesa davanti al
Pretore, appare dubbio che la documentazione da lui acclusa al memoriale possa
entrare in linea di conto per la prima volta in appello, tanto meno ove si
consideri che essa non torna sicuramente a vantaggio del figlio (il cui
interesse è se mai di vedersi assicurare l'erogazione dei contributi alimentari).
Dato che in
ogni
modo, come si vedrà oltre, la sorte dell'appello è segnata, non giova
attardarsi in proposito.
3. Oggetto
dell'attuale giudizio è unicamente la diffida impartita dal Pretore alla cassa
di disoccupazione cui è affiliato il convenuto. Nella misura in cui chiede che l'azione
di mantenimento (inc. DI.2005.160) sia sospesa e gli atti di causa trasmessi al
foro di __________, l'appellante avanza conclusioni irricevibili. Quanto alla
trattenuta litigiosa, il Pretore ha ricordato che dal 1° agosto 2005 il
convenuto è tenuto a versare per il figlio fr. 650.– mensili (oltre agli
assegni familiari). Avrebbe dovuto corrispondere così fr. 4550.– di contributi
e fr. 1190.– di assegni familiari, mentre risultava avere versato solo fr.
4420.– complessivi e, per di più, su un conto da lui aperto presso la __________
__________ creando notevoli problemi di riscossione. Ciò giustificava il provvedimento
richiesto, “ritenuto altresì che non è escluso che egli [= il convenuto] si reiscriva
alla cassa disoccupazione”. Nell'appello il convenuto evoca – in sintesi – difficoltà
di comunicazione con la madre del bambino, con la curatrice e con le autorità
ticinesi, lamenta l'impossibilità di intrattenere relazioni personali con il
figlio e contesta la competenza per territorio del Pretore. Sostiene poi di
avere sempre onorato i propri obblighi versando svariati importi sul conto
postale della madre o sul conto intestato al figlio presso la __________ __________,
non senza sottolineare che le cause promosse contro di lui nel Ticino lo
pregiudicano dal lato psico-fisico e lo ostacolano nella ricerca di un nuovo impiego,
nessun datore di lavoro accettando di assumere una persona con una trattenuta
di stipendio a carico.
4. Dal
profilo formale l'appellante eccepisce – come detto – l'incompetenza per
territorio del Pretore, rilevando che davanti al Tribunale distrettuale di __________
pende una contestazione del riconoscimento di paternità e che il 19 agosto 2005
quel tribunale ha fissato il contributo alimentare da lui dovuto al primo
figlio (D__________ __________), tenendo conto anche deAO 1. Reputa pertanto
che, ravvisando azioni identiche o connesse, il Pretore avrebbe dovuto trasmettere
gli atti della causa alle autorità giudiziarie di __________, uniche competenti
a decidere anche in sede cautelare.
a) L'art.
17 lett. a LForo dispone che il foro del domicilio di una parte è imperativo
per le azioni di mantenimento proposte dal figlio contro i genitori, riservata
la determinazione del mantenimento nei casi contemplati dagli articoli 15 e 16.
Tale norma si applica anche alle diffide ai debitori giusta l'art. 291 CC (Spycher
in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz
Kommentar, 2ª edizione, n. 14
ad art. 17; Donzallaz, Commentaire
de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna 2001, n. 2 ad art. 17;
Naegeli in: Müller/Wirth, Kommentar
Gerichtsstandsgesetz, Zurigo 2001, n. 14 ad art. 17). In concreto non fa dubbio
che l'istante è domiciliato nella giurisdizione del Pretore di Locarno
Campagna, davanti al quale ha promosso il 10 agosto 2005 la nota azione di
mantenimento. Un giudice diverso potrebbe dunque entrare in considerazione solo
nelle ipotesi previste dagli art. 15 e 16 LForo, nel caso cioè in cui il
contributo alimentare vada fissato nel quadro di “istanze o azioni di diritto matrimoniale”, rispettivamente di accertamenti o contestazioni della filiazione.
b) Per
quanto riguarda la causa in esito alla quale il Tribunale distrettuale di __________
ha modificato il contributo alimentare dovuto al primogenito per tenere conto
degli obblighi che gravano l'appellante nei confronti di AO 1, a parte il fatto
che in tale ambito AO 1 non era parte in causa e non avrebbe potuto far valere
Fatti
i suoi diritti, quel giudice nemmeno era chiamato a statuire sul contributo di
mantenimento in favore di lui. L'art. 15 cpv. 1 lett. d LForo cui sembra
implicitamente richiamarsi l'appellante va quindi scartato d'acchito. L'art. 16
LForo non è di miglior giovamento. Certo, davanti al Tribunale distrettuale di __________
sembrerebbe pendere una contestazione del riconoscimento di paternità. Non
risulta tuttavia – né l'interessato pretende – che nel contesto di quella causa
il tribunale abbia in qualche modo a statuire sul contributo di mantenimento
per AO 1 o sulle relative misure di esecuzione. Nella misura in cui asserisce
che competente per statuire sui contributi di mantenimento per AO 1 o sulla trattenuta
di stipendio sarebbe il foro di __________, l'appellante adduce perciò una tesi
priva di consistenza.
c) Tutt'al
più ci si può domandare se l'azione di mantenimento non sia “materialmente connessa” con la contestazione di paternità (art. 36
cpv. 1 LForo), ovvero se il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non
abbia a sospendere il procedimento finché il Tribunale distrettuale di __________
non abbia deciso. A prescindere dalla circostanza però che non è dato di sapere
quale giudice sia stato “successivamente
adito” nel senso dell'art. 36
cpv. 1 LForo e che la sospensione del procedimento è una mera facoltà, non un
obbligo (Kellerhals/Güngerich in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 2 ad art. 36), un'eventuale sospensione della causa
ancora non significa che il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
diventi incompetente. Un'evenienza del genere potrebbe diventare attuale solo
con l'accordo del Tribunale distrettuale di __________ (art. 36 cpv. 2 LForo).
Ma tutto ciò rimane a livello di congettura. Ne segue che a torto l'appellante
insorge contro la competenza per territorio del Pretore. Su tal punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
5. Dal
profilo sostanziale l'appellante contesta – come detto – che siano date le premesse
dell'art. 291 CC. Questa Camera ha già avuto occasione di rammentare invero che
una trattenuta di stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore
ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un contributo periodico, giacché
un “avviso ai debitori” deve rispettare il principio della proporzionalità. D'altro
lato i motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento non sono
decisivi. Determinante è che, oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo
alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). Dai documenti che il
convenuto medesimo ha prodotto in appello si evince che il contributo
provvisionale di fr. 650.– mensili (più l'assegno familiare) fissato dal
Considerandi
Pretore nel decreto cautelare del 25 ottobre 2005 è stato versato la prima
volta nel gennaio del 2006. A quel momento erano ormai maturate sei mensilità
per complessivi fr. 4920.– (fr. 650.– di contributo e fr. 170.– di assegno
familiare: doc. A), cui l'interessato aveva fatto fronte solo nella misura di fr. 2770.–
(quattro volte fr. 650.– e una volta fr. 170.–), per di più su un conto da lui intestato
al figlio presso la __________ __________ e non nelle mani della madre, seppure
non potessero sussistere equivoci sulle modalità di pagamento. In circostanze
siffatte l'appellante asserisce invano che la diffida ai debitori non fosse giustificata
o fosse una misura sproporzionata.
6.
L'appellante
adduce di incontrare difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro a
causa delle procedure giudiziarie pendenti nel Ticino, ma l'argomento è fuori
tema, litigiosa essendo la trattenuta di stipendio, non la sua capacità di
guadagno. Ed egli non pretende di avere – per ipotesi – perduto il diritto alle
indennità di disoccupazione. Quanto alla cattiva immagine che riflette una
trattenuta di stipendio verso potenziali datori di lavoro, ciò non basta perché
in caso di trascuranza dell'obbligo alimentare il figlio si veda togliere la
garanzia del proprio mantenimento. La misura inoltre potrà essere revocata dal
giudice – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – nel caso in cui
le circostanze risulteranno “notevolmente
mutate”, rispettivamente nel caso in cui verranno meno i presupposti che l'hanno
giustificata (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7). Rendendo verosimile al giudice
che il mantenimento del figlio è assicurato in altro modo, l'appellante potrà
quindi instare per una revoca del provvedimento.
7.
Il
convenuto postula infine l'annullamento del dispositivo che lo condanna a
pagare la tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili di prima
sede. Egli non allude lontanamente però alle ragioni che avrebbero dovuto
indurre il Pretore a scostarsi dal principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Privo di ogni motivazione, al riguardo il memoriale si dimostra finanche
irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
8.
Gli
oneri di appello vanno a carico del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che
l'interessato omette ogni indicazione sulle sue condizioni finanziarie (in
spregio dell'art. 4 cpv. 1 Lag), il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone
che la procedura non sia sprovvista per il richiedente di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza alcuna probabilità
di buon diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte.
Il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in linea di
conto. Delle possibili ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene calcolo,
ad ogni modo, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– __________ __________ , (in estratto).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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