11.2006.46
Proprietà per piani: legittimazione della comunione dei comproprietari o dei singoli comproprietari? Portata di una servitù di passo pedonale
23 aprile 2008Italiano24 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2006.46
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: legittimazione della comunione dei comproprietari o dei singoli comproprietari?
Portata di una servitù di passo pedonale
AZIONE CONFESSORIA
RAPPRESENTANZA VERSO TERZI
SERVITÙ PREDIALE
art. 712l CC
art. 737 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.46
Lugano,
23 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.50 (azione
confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 12 agosto 2003 da
AO 1 e AO 2,
(patrocinati
dall' PA 2)
contro
Comunione dei comproprietari del
CONDOMINIO AP 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 maggio 2006 presentato dalla Comunione dei comproprietari del Condominio
AP 1 contro la sentenza emessa il 24 marzo 2006, in luogo e vece del
Pretore, dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno
Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e suo figlio AO 2 sono
comproprietari, per tre quarti l'una e per un quarto l'altro, della particella
n. __________ RFD di __________, sui __________. AO 1 beneficia anche di un
diritto
di abitazione e di un diritto di usufrutto a vita sul fondo, che confina a monte
con la particella n. __________, costituita in proprietà per piani (Condominio AP
1). Su quest'ultima il fondo di AO 1 e AO 2 gode di una servitù di passo lungo una
ripida scalinata (a confine con la particella n. __________, proprietà di un
terzo) che raggiunge la strada pubblica (“__________”). A causa dell'età avanzata (classe 1920) e dello stato di salute, AO
1 ha chiesto il 23 agosto 2002 all'amministratore del condominio il permesso di
installare lungo la gradinata, a proprie spese, un montascale elettrico a
piattaforma ribaltabile fissato a una nuova ringhiera zincata, offrendo un
indennizzo di fr. 5000.–. Le parti non hanno trovato un accordo.
B. Il 12 agosto 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Città la Comunione dei comproprietari del
Condominio AP 1 perché questa li autorizzasse “ad edificare una ringhiera zincata con montascale a piattaforma a
ridosso del confine tra i mappali n. __________ e __________ e con le modalità
tecniche risultanti dal preventivo n. 15 202-06 della ditta __________”.
Nella sua risposta del 14 novembre 2003 la convenuta ha postulato il rigetto
della petizione. In subordine, nel caso in cui l'azione fosse stata accolta, essa
ha chiesto che la scalinata rimanesse libera per almeno 1 m di larghezza su
tutto il percorso, con obbligo per gli attori di sottoporre previamente “un progetto dettagliato del modo in cui la
struttura verrà costruita sulla scalinata”. L'udienza preliminare, iniziata il 13 gennaio
2004, è stata sospesa per ulteriori trattative (rivelatesi
infruttuose), e si è conclusa il 16 settembre successivo.
C. Cominciata nel gennaio del 2005, l'istruttoria è stata chiusa nel
giugno seguente. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 10 novembre 2005
gli attori hanno formulato la seguente richiesta di giudizio:
La Comunione dei comproprietari del fondo
particellare n. __________ RFD di __________ è condannata ad autorizzare AO 1 e
AO 2, proprietari del mappale n. __________ RFD di __________, ad edificare una
ringhiera zincata con montascale a piattaforma a ridosso del confine tra i
mappali n. __________ e __________, nei termini e con le modalità risultanti:
– dal
progetto allestito dalla ditta __________ di __________ e versato agli atti
quale doc. O;
– dal
referto peritale 27 maggio 2005 dell'ing. __________ di __________, con la
precisazione che AO 1 e AO 2 sono tenuti a realizzare un cordolo in cemento armato
lungo tutto il tracciato del montascale, cordolo nel quale verranno inserite
sia le piantane di detto montascale, sia una recinzione che separi i mappali n.
__________ e __________ RFD di __________ (…).
Entro 15
giorni dalla crescita in giudicato della sentenza pretorile AO 1 e AO 2
verseranno alla AP 1 del fondo particellare n. __________ RFD di __________
un'indennità, una tantum, di fr. 5000.–.
Nel suo allegato conclusivo del 21 novembre 2005 la Comunione dei
comproprietari ha proposto una volta ancora di respingere la petizione,
rinunciando alla domanda subordinata.
D. Statuendo con sentenza del 24 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore,
il Segretario assessore ha accolto la petizione e ha imposto alla Comunione dei
comproprietari del Condominio AP 1 di “rilasciare a AO 1 e AO 2
l'autorizzazione (firma della domanda di costruzione o altro) alla
realizzazione, sul tracciato della servitù di passo pedonale iscritta a
registro fondiario, di un montascale elettrico con piattaforma ribaltabile come
a progetto della ditta __________ di __________ (doc. O agli atti causa) e come
ad indicazioni del perito giudiziario ing. __________ (con formazione di un
cordolo in cemento armato lungo il confine con la particella n. __________ RFD
di __________, in cui operare l'ancoraggio delle piantane e con la posa di una
recinzione che separi i mappali n. __________ e __________ RFD)”. Entro 15
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza gli attori sono stati condannati
a versare alla Comunione dei comproprietari un indennizzo di fr. 5000.–. La tassa di giustizia di fr. 900.–
e le spese di fr. 4945.– e sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere agli attori fr. 2700.– complessivi per ripetibili.
E. Insorta
contro la sentenza predetta con un appello del 2 maggio 2006, la Comunione dei
comproprietari del Condominio AP 1 chiede di respingere la petizione e di riformare
in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 19 maggio 2006 AO
1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Segretario assessore.
in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù o rapporti di vicinato il valore
litigioso è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello
corrispondente alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è
maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore si è attenuto al valore
di fr. 20 000.– indicato dagli attori nella petizione, non
contestato (sentenza impugnata, consid. 7). Sotto questo profilo nulla
osta perciò alla ricevibilità dell'appello.
2. Nelle
procedure ordinarie, come quella in esame, il termine per appellare è di 20
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il plico contenente la sentenza del Segretario
assessore è giunto alla convenuta il 25 marzo 2006 (timbro postale sul retro
della busta d'intimazione, acclusa all'appello). Il termine d'impugnazione è cominciato
a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2006 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 29 aprile
2006, salvo protrarsi fino a martedì 2 maggio 2006 in virtù dell'art. 131 cpv.
3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.
3. In concreto gli attori hanno adito il giudice per essere
autorizzati a installare, lungo la gradinata oggetto
del diritto di passo, un montascale elettrico a piattaforma ribaltabile,
fissato a una nuova ringhiera zincata. Quanto essi chiedono è che la comunione
dei comproprietari si astenga dall'impedire l'esecuzione dell'opera. La causa
da loro intentata si presenta così come un'azione confessoria, il cui scopo è –
appunto – quello di vietare che terzi impediscano o rendano più difficile
l'esercizio della servitù. L'art.
737 cpv. 3 CC evoca come possibile perturbatore il proprietario del fondo serviente,
ma l'azione può essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto di
una molestia (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 286 n. 1030b e 1031 con richiami). Se il fondo serviente è una
comproprietà e chi intralcia – o minaccia di intralciare – l'esercizio della
servitù è un comproprietario, l'azione va rivolta contro tutti i comproprietari
riuniti in litisconsorzio necessario (Liver
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 192 con rinvio al n. 162 ad art. 737 CC e citazioni di dottrina). Trattandosi
di un fondo in proprietà per piani, la questione è di sapere se la causa vada
promossa contro tutti i comproprietari, alla stregua di litisconsorti necessari,
o contro la comunione dei comproprietari. La legittimazione passiva configurando
un presupposto di merito, il giudice deve verificarne l'esistenza d'ufficio in
ogni stadio del processo (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).
a) L'insieme
dei comproprietari non si identifica con la comunione dei comproprietari; al
contrario: l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag. 326
consid. 8a con richiami). Ora, una comunione di comproprietari non gode di
personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per
economia di giudizio la legge le riconosce una certa capacità processuale. A salvaguardia
di interessi comuni essa può dunque, in proprio nome, stare in lite come
attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art. 712l
cpv. 2 CC). Per far valere o tutelare diritti reali riguardanti parti comuni
una comunione può – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD
I-2005 pag. 803 consid. 4b) – promuovere
azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), azioni contro immissioni (art.
679 CC) e azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, La propriété par étages, Friburgo 2002, n. 187 ad art. 712l
CC). Può intentare finanche azioni di
rivendicazione e azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975
CC), se queste non comportano maggiori oneri per i
comproprietari. Contro la comunione dei comproprietari
va diretta, coerentemente, un'azione fondata sull'art. 679 CC (immissioni) se
la turbativa proviene da parti comuni (Rep. 1997 pag. 153 consid. 4 con rinvio;
Schaad, La consorité en procédure civile, tesi, Neuchâtel
1993, pag. 363 n. 82).
b) La
capacità processuale di una comunione si limita in ogni modo alla tutela della corretta
amministrazione immobiliare, ovvero alla gestione degli affari comuni cui essa
è preposta (cfr. Weber, Zur Prozeßfähigkeit der Stockwerkeigentümergemeinschaft,
in: SJZ 75/1979 pag. 119). Un'azione di rettifica del registro fondiario o di
rivendicazione che comporta
un'estensione
delle parti comuni esula da tale ambito, poiché è suscettibile di comportare maggiori
oneri per i comproprietari. Dev'essere promossa, di conseguenza, non dalla comunione,
bensì dall'insieme dei comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario (DTF
112 II 308). Analogo principio vale nel caso di un'azione volta alla
costituzione di un diritto reale in favore del fondo di base e alla relativa
modifica del registro fondiario, ove tale diritto implichi un aumento degli
oneri comuni (Schaad, op. cit.,
pag. 364 n. 68).
Per
converso, va promossa contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio
necessario – e non nei confronti della comunione – un'azione intesa a far
iscrivere un diritto reale a
carico del fondo di base (art. 648 cpv. 2 CC), che si
tratti di un accesso necessario (I CCA, sentenza inc. 11.2006.122 del 28 marzo
2008, consid. 2c con riferimento a Rey
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 694 con citazioni; v.
anche Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, edizione 1975, n. 26 ad art. 694 CC con rinvii; RVJ 21/1987 pag.
325) o di un'ipoteca legale (Schaad,
op. cit., pag. 364 n. 67; contra: Wermelinger,
op. cit., n. 203 ad art. 712l CC). Contro
tutti i comproprietari va diretta altresì un'azione chiedente la cancellazione
di un diritto reale iscritto in favore del fondo di base.
c) È
vero che in determinate ipotesi non tutti i comproprietari devono agire insieme,
quantunque l'azione riguardi parti comuni. Anche un singolo comproprietario – ad esempio – può promuovere un'azione possessoria a tutela di parti comuni contro un terzo perturbatore (RNRF
83/2002 pag. 151 consid. 3b), così come può far valere diritti reali
inerenti a parti comuni che gli sono concesse in uso riservato (o “particolare”, come ad esempio un giardino, una terrazza o un posteggio
all'aperto: DTF 122 III 146 consid. 3a). Un singolo comproprietario può postulare
inoltre la costituzione di diritti reali in favore del fondo di base se tali diritti
non comportano oneri per gli altri comproprietari (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 34 ad art. 648 con rinvii) o dichiari di assumere lui stesso
Fatti
i costi dell'operazione (DTF 108 II 35: diritto di sporgenza). Anzi, egli
sembra finanche poter avviare una causa per ottenere un accesso necessario o una
fontana necessaria in favore del fondo di base senza riguardo ai costi suscettibili
di derivare agli altri comproprietari (Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 35 ad art. 648 con rimandi). Si tratta però di casi particolari,
che riguardano la legittimazione attiva dei condomini, non quella passiva.
d) Del
resto, anche per quanto concerne la legittimazione passiva sussistono casi in
cui non occorre agire contro tutti i comproprietari per far iscrivere un
diritto reale a carico di parti comuni. Ciò si verifica
– ad esempio – allorché un comproprietario dichiari formalmente di accettare in
anticipo l'esito del processo (DTF 112 II 308), il che rende inutile convenirlo
in giudizio insieme con gli altri, oppure quando un comproprietario sia
incaricato dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio di
rappresentare gli altri, sicché basti convenire in giudizio lui medesimo. Si
tratta però, una volta ancora, di casi particolari, estranei alla fattispecie.
e) In
concreto gli attori hanno promosso – come detto – un'azione
confessoria perché la comunione dei comproprietari si
astenga
dall'impedire l'esecuzione del montascale elettrico da loro progettato lungo la
scala oggetto del diritto di passo. La causa riguarda parti comuni della
proprietà per piani (il giardino formante il subalterno c del fondo di
base n. __________), ma non tende a un'iscrizione o a una qualsivoglia modifica
del registro fondiario né comporta – per avventura – un aggravio di oneri per i
comproprietari (le spese dell'intervento sono a carico degli attori, tenuti a
versare anche un indennizzo di fr. 5000.–). In simili circostanze la lite può
considerarsi rientrare ancora nella gestione delle
parti comuni che compete alla comunione dei comproprietari. A ragione dunque gli
attori hanno convenuto in giudizio quest'ultima.
f) In
un precedente di qualche anno addietro questa Camera aveva già avuto modo di
rilevare che una causa intesa a far iscrivere un diritto reale su parti comuni
di un fondo costituito in proprietà per piani va diretta contro i
comproprietari riuniti in
litisconsorzio necessario, non contro la comunione (RtiD I-2005 pag. 802 n. 78c). A un'azione del genere essa aveva equiparato, allora, anche una causa volta a far accertare il
contenuto e la portata di una servitù gravante parti comuni. Se non che, dopo
quanto si è visto per le azioni confessorie, simile punto di vista non può più
essere ribadito. Un processo tendente a far accertare il contenuto e la portata
di una servitù non comporta, per sua natura, alcuna iscrizione o modifica del
registro fondiario. E siccome la servitù già esiste, esso non implica nemmeno –
di per sé – un aggravio di oneri per i comproprietari. Come nel caso di
un'azione confessoria intesa a tutelare una servitù iscritta, un'azione mirante
a far accertare il contenuto e la portata di una tale servitù deve poter essere
promossa contro la comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare la
gestione delle parti comuni. Non per caso la comunione può, a salvaguardia di
parti comuni, intentare azioni di rivendicazione, azioni negatorie,
azioni contro immissioni, azioni di rettifica del registro fondiario
e azioni possessorie (sopra, consid. a). La giurisprudenza in rassegna va
quindi precisata su tal punto.
4. Nella
sentenza impugnata il Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dal
principio per cui la portata di una servitù si determina anzitutto secondo l'iscrizione
nel registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC). Egli ha ricordato altresì che nuovi
bisogni del fondo dominante non legittimano l'aggravamento di una servitù (art.
739 CC), sicché le ragioni soggettive addotte da AO 1 a sostegno dell'azione
non giustificherebbero la posa del montascale, il quale configura un diverso
modo di esercitare il diritto e non una novità tecnologica impostasi o
acquisita nel tempo. Ciò
premesso, “malgrado le considerazioni testé esposte”,
egli ha reputato che l'installazione del montascale a piattaforma
ribaltabile non si traduca in un “rilevante aggravamento della servitù” perché non pregiudica l'impiego della scalinata, crea un ingombro
solo quando è in uso (piattaforma ribassata), non causa inconvenienti, è poco
rumoroso, di agevole manutenzione e non intralcia il passaggio a piedi nemmeno
in caso di guasto. In definitiva il primo giudice ha imposto alla convenuta di
tollerare l'impianto, compresa la formazione di un cordolo in cemento armato e
la posa di una nuova ringhiera zincata, obbligando i convenuti – da parte loro
– a versare entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
l'indennità offerta.
5. L'appellante
Considerandi
si duole che il Segretario assessore non abbia ravvisato un aggravamento della
servitù nonostante il previsto ingombro di terreno causato
dal montascale elettrico a piattaforma ribaltabile
fissato a una nuova ringhiera zincata, “una infrastruttura
tecnica con manufatti di grossa entità”. Essa sottolinea che ciò costituisce non
solo un aggravamento, ma finanche un mutamento dell'onere, giacché trasforma un
mero passo pedonale in un'infrastruttura meccanica di trasporto. Quanto alle prerogative
dell'avente diritto, essa soggiunge che un conto è la facoltà di posare lastre
e sistemare gradini sull'area di un passo, un altro è installare strutture
meccaniche, motori, binari, cavi elettrici, agganci e ancoraggi, oltre a un
cordolo in cemento armato lungo tutto il percorso, per di più fuori della
superficie gravata. Tali “interventi altamente invasivi” sono incompatibili con
il semplice diritto di usare la scala iscritto nel registro fondiario e obbligherebbero
addirittura a spostare la recinzione del fondo. Inoltre l'impianto preclude il
passaggio sulla scalinata durante l'uso e finirebbe inevitabilmente per
diventare, data la natura prediale della servitù, un montacarichi destinato al
trasporto di merci in favore
del fondo dominante. Infine – epiloga la convenuta – manca qualsiasi piano particolareggiato che descriva l'esecuzione dell'opera,
le semplici indicazioni del perito giudiziario lasciando agli attori la
possibilità di attuare la struttura a piacimento. Da ultimo l'appellante
censura l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili, rimproverando
agli attori di non averle mai sottoposto alcun progetto di dettaglio e di avere
delegato il compito – in pratica – al perito giudiziario.
6.
L'identità
di una servitù è quella che risulta dal registro fondiario (“entro i limiti dell'iscrizione”: art. 738 cpv. 2 CC), nel senso che una
servitù non può essere mantenuta per una finalità diversa da quella per cui è
stata costituita (DTF 132 III 655 in fondo, con riferimenti). Il proprietario
del fondo serviente può vedersi imporre, nondimeno, talune modifiche
d'esercizio. Così egli deve tollerare nuovi bisogni del fondo dominante dovuti
al mutare di circostanze oggettive, come l'evoluzione tecnica, lasciando ad
esempio che un passo carraio sia percorso, anziché da barrocci a trazione animale,
da veicoli a motore (SJ 130/2008 pag. 128 consid. 5.1). Il dovere di tolleranza
non si estende tuttavia oltre i limiti dell'iscrizione
né oltre lo scopo originario della servitù.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, ad esempio, che il proprietario di un fondo gravato di una servitù di
captazione non è tenuto a tollerare che il proprietario del fondo dominante
adoperi l'acqua – in tutto o in parte – per scopi diversi da quelli originari
(DTF 91 II 193 consid. 2 e 3). Ha specificato inoltre che il proprietario di
una cantina naturale gravata di una servitù di deposito per la fermentazione
della birra non è tenuto a sopportare, dopo la chiusura della birreria, l'uso
della cantina come magazzino per bottiglie di birra e acqua minerale (DTF 92 II
94.
consid. 4). Sempre secondo giurisprudenza, il proprietario di un fondo
gravato di servitù di condotta elettrica non è tenuto ad accettare che la
condotta sia impiegata anche per servizi di telecomunicazione (DTF 133 III 655
consid. 8; v. anche DTF 133 II 53 consid. 5).
7.
Per
definire lo scopo iniziale, il contenuto e l'estensione di una servitù occorre
far capo anzitutto – come ha ricordato il Segretario assessore – all'iscrizione
nel registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC). Se questa è poco chiara, incompleta
o sommaria si ricorre all'atto costitutivo. Se nemmeno l'atto costitutivo è
concludente, l'estensione del diritto va accertata in base al modo in cui la servitù
è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738
cpv. 2 CC). L'esegesi dell'atto costitutivo corrisponde a quella di una dichiarazione
di volontà. Trattandosi di un contratto, esso va interpretato quindi secondo la
reale e comune volontà delle parti (art. 18 CO), ovvero – se questa non può essere
ricostruita – secondo le regole della buona fede.
Nei
confronti di terzi che non hanno partecipato all'atto costitutivo della
servitù, nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può
riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC). Non solo per quanto
riguarda il mastro, ma anche per quel che è dei documenti giustificativi suscettibili
di precisare la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC, ripreso dall'art.
738.
cpv. 2 CC). Ciò impedisce di considerare circostanze e motivi personali che
abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la servitù; nella misura in
cui non risultano dall'atto costitutivo, tali circostanze e motivi personali
non sono opponibili a terzi che si siano riferiti in buona fede al contenuto
del registro fondiario (SJ 130/2008 pag. 129 consid. 5.2 con richiami).
8.
In concreto la servitù prediale figura iscritta nel registro
fondiario come diritto di passo a carico della particella n. __________ “da esercitarsi lungo il confine della proprietà
__________ dove corre una scala” (doc. D: istromento 14 aprile 1962 n. 1939 del notaio __________,
__________, 2° foglio, nel quale __________ e __________ hanno venduto la
particella n. __________ a __________ e __________, conservando per sé la
particella n. __________, con richiesta d'iscrizione 4 maggio 1962 all'Ufficio
dei registri, __________). La descrizione è univoca e non lascia spazio a
interpretazione di sorta (art. 738 cpv. 1 CC), né gli attori pretendono che –
per avventura – nelle intenzioni dei contraenti il passo comprendesse altre facoltà.
La
servitù in questione consente dunque il semplice transito pedonale lungo la
scalinata del fondo serviente, con la possibilità
implicita di portar carichi sulla persona (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 144 in alto). Non comprende invece il diritto di installare alcunché sull'area gravata
dal diritto di passo, né sulla fascia di terreno attigua alla scalinata, né tanto
meno sotto la scalinata medesima. Se non che, nella fattispecie l'impianto
richiede “un cordolo di cemento
armato lungo il confine con la particella n. __________ in cui operare
l'ancoraggio delle piantane” (sentenza impugnata,
Dispositivo
dispositivo n. 1.1), lo spostamento della cinta a
confine con la particella n. __________ (perizia, pag. 12 in fondo) e
l'installazione del motore elettrico sotto la scala (perizia, pag. 10). L'esecuzione
dell'impianto non rientra dunque nei limiti dell'iscrizione, come ha riconosciuto
anche il Segretario assessore. Rimane da esaminare se, nonostante ciò, l'impianto
si giustifichi – come sostengono gli attori (e come reputa in sostanza il primo
giudice) – perché la convenuta non può sottrarsi ai nuovi i bisogni del fondo
dominante riconducibili all'evoluzione della tecnica.
9. Che
il proprietario di un fondo serviente debba tollerare nuovi bisogni del fondo
dominante dovuti a mutate circostanze oggettive, come il progresso tecnico, si
è già detto (sopra, consid. 6). Si è anche spiegato tuttavia che ciò deve
rimanere nelle finalità per cui la servitù è stata costituita. Non si può, in
altri termini, modificare l'identità di una servitù per il solo fatto
che nel corso degli anni sia intervenuta un'evoluzione tecnologica. Se una
servitù di passo carraio può interpretarsi come servitù di passo veicolare, il
suo scopo rimanendo invariato, una servitù di condotta elettrica
non può interpretarsi come servitù di condotta per servizi di telecomunicazione,
nemmeno in seguito all'evoluzione della tecnologia, senza che se ne modifichi lo
scopo.
Alla
stessa stregua, una servitù di passo pedonale lungo una
gradinata non comporta il diritto di installare e mantenere a lato della scala un
sistema meccanico di risalita, tanto meno su porzioni di terreno non gravate
del diritto. A supporre che i montascale elettrici ancora non esistessero nell'aprile
del 1962, sicché si possa parlare di evoluzione tecnica successiva alla
costituzione della servitù, un diritto di passo non si identifica con un
diritto d'impianto. Si tratta di due servitù diverse, di cui l'una non include l'altra. Quanto gli attori postulano
è in realtà un diritto supplementare. Essi chiedono, in altri termini, che la
convenuta sia obbligata a tollerare una servitù duplice, destinata simultaneamente al passo pedonale e all'esercizio di un
impianto montascale (per altro su porzioni di terreno parzialmente diverse). Una
servitù del genere trascende però il contenuto di quella iscritta nel registro
fondiario, mutandone l'identità. E l'identità di una servitù non può essere
alterata, nemmeno ove ciò non comporti alcun aggravio per il proprietario del
fondo serviente a norma dell'art. 739 CC (DTF 132 III
656 consid. 8.2).
10. Si
aggiunga che nella fattispecie non solo la posa del montascale invaderebbe porzioni di terreno non gravate dalla servitù originaria, ma che –
si condividesse l'orientamento del Segretario assessore – ogni beneficiario di
passo pedonale potrebbe installare a piacimento sul tracciato della servitù un impianto
a fune, che si tratti di un carrello su binari o di una cabina sospesa, a funzionamento
elettrico o idraulico. Mal si comprenderebbe in effetti perché tale facoltà
dovrebbe essere riservata a un sistema di risalita come quello previsto dagli
attori. Ciò toglierebbe alla servitù di passo ogni caratteristica propria,
conferendo al beneficiario del diritto un ventaglio di possibilità indistinte
per usare l'area gravata del fondo serviente, con effetti imprevedibili sulla
sicurezza giuridica. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento
già per tali ragioni legate all'identità della servitù. Ciò rende superfluo esaminare
le altre censure sollevate dall'appellante, compresa quella sull'addebito delle
spese e delle ripetibili.
11. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno vanno
addebitate solidalmente agli attori, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv.
1 LTG), i quali rifonderanno inoltre alla convenuta, patrocinata da un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare
anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado (non contestate
nel loro ammontare), che segue identica sorte.
12. Circa i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 20 000.– (sopra, consid. 1) non
supera la soglia per un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 4945.– sono poste carico
degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2700.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di AO 1 e AO 2 in solido, i quali
rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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