11.2006.47
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
6 luglio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2006.47
Data decisione, Autorità:
06.07.2009, ICCA
Titolo:
Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.47
Lugano,
6 luglio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.1209
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza del 23 settembre 2005 dalla
Comunione dei comproprietari
della AO 1,
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
premesso che
la Comunione dei comproprietari della AO 1 ha postulato il 23 settembre 2005 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l'iscrizione provvisoria di un'
ipoteca
legale per oneri comuni di complessivi fr. 20 103.30 sulle proprietà per
piani n. 15 915, 15 916, 15 925 e 15 926, pari a 37/1000, 8/1000, 27/1000 e 8/1000 della particella n. 600 RFD di __________, appartenenti a AP 1;
ricordato
che con decreto cautelare emesso il 27 settembre 2005 senza contraddittorio il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta;
rilevato che
al contraddittorio del 28 novembre 2005 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria;
considerato
che con sentenza del 19 aprile 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato
l'iscrizione provvisoria disposta senza contraddittorio, assegnando alla
comunione dei comproprietari un termine di 30 giorni per promuovere l'azione
intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca;
preso
atto che il 2 maggio 2006 AP 1 ha appellato la sentenza del Pretore davanti a
questa Camera, sollecitando la reiezione dell'istanza e la riforma in tal senso
del giudizio impugnato;
rammentato
che l'appellante è stata invitata l'8 maggio 2006 a prestare un anticipo di fr.
450.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, richiesta cui essa ha ottemperato
tempestivamente;
accertato
che con ordinanza dell'11 maggio 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il
termine assegnato all'istante per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale;
constatato
che nelle sue osservazioni all'appello del 12 giugno 2006 la Comunione dei
comproprietari della “AO 1 ha proposto di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
precisato
che su istanza delle parti il presidente di questa Camera ha sospeso con
decreto del 27 luglio 2007 la procedura di appello fino al 30 novembre 2007 per
agevolare una composizione amichevole della lite;
Considerandi
posto che
il 15 aprile 2009 il Pretore ha trasmesso alla Camera un decreto di quello
stesso giorno con cui ha stralciato la causa dai ruoli, invitando l'ufficiale
del registro fondiario a cancellare l'ipoteca legale ordinata in via cautelare;
osservato
che nelle circostanze descritte il presidente della Camera ha fissato alle
parti il 29 maggio 2009 un termine di dieci giorni per esprimersi sugli oneri
processuali e le ripetibili di secondo grado, l'appello risultando ormai senza
oggetto, avvertendo l'una e l'altra che in caso di silenzio gli oneri
processuali sarebbero stati posti a carico di chi li aveva anticipati, senza
attribuzione di ripetibili;
appurato che
all'ordinanza non ha reagito l'appellante né la controparte;
ritenuto che
di conseguenza l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai
ruoli con gli effetti prospettati nell'ordinanza del 29 maggio 2009;
stabilito
che la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, il procedimento di appello
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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