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Decisione

11.2006.47

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

6 luglio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.1209

(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con istanza del 23 settembre 2005 dalla

Comunione dei comproprietari

della AO 1,

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

premesso che

la Comunione dei comproprietari della AO 1 ha postulato il 23 settembre 2005 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l'iscrizione provvisoria di un'

ipoteca

legale per oneri comuni di complessivi fr. 20 103.30 sulle proprietà per

piani n. 15 915, 15 916, 15 925 e 15 926, pari a 37/1000, 8/1000, 27/1000 e 8/1000 della particella n. 600 RFD di __________, appartenenti a AP 1;

ricordato

che con decreto cautelare emesso il 27 settembre 2005 senza contraddittorio il

Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta;

rilevato che

al contraddittorio del 28 novembre 2005 la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria;

considerato

che con sentenza del 19 aprile 2006 il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato

l'iscrizione provvisoria disposta senza contraddittorio, assegnando alla

comunione dei comproprietari un termine di 30 giorni per promuovere l'azione

intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca;

preso

atto che il 2 maggio 2006 AP 1 ha appellato la sentenza del Pretore davanti a

questa Camera, sollecitando la reiezione dell'istanza e la riforma in tal senso

del giudizio impugnato;

rammentato

che l'appellante è stata invitata l'8 maggio 2006 a prestare un anticipo di fr.

450.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, richiesta cui essa ha ottemperato

tempestivamente;

accertato

che con ordinanza dell'11 maggio 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il

termine assegnato all'istante per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale;

constatato

che nelle sue osservazioni all'appello del 12 giugno 2006 la Comunione dei

comproprietari della “AO 1 ha proposto di respingere

l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

precisato

che su istanza delle parti il presidente di questa Camera ha sospeso con

decreto del 27 luglio 2007 la procedura di appello fino al 30 novembre 2007 per

agevolare una composizione amichevole della lite;

Considerandi

posto che

il 15 aprile 2009 il Pretore ha trasmesso alla Camera un decreto di quello

stesso giorno con cui ha stralciato la causa dai ruoli, invitando l'ufficiale

del registro fondiario a cancellare l'ipoteca legale ordinata in via cautelare;

osservato

che nelle circostanze descritte il presidente della Camera ha fissato alle

parti il 29 maggio 2009 un termine di dieci giorni per espri­mersi sugli oneri

processuali e le ripetibili di secondo grado, l'appello risultando ormai senza

oggetto, avvertendo l'una e l'altra che in caso di silenzio gli oneri

processuali sarebbero stati posti a carico di chi li aveva anticipati, senza

attribuzione di ripetibili;

appurato che

all'ordinanza non ha reagito l'appellante né la controparte;

ritenuto che

di conseguenza l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai

ruoli con gli effetti prospettati nell'ordinanza del 29 maggio 2009;

stabilito

che la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, il procedimento di appello

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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