11.2006.50
Rapporti di vicinato
5 novembre 2010Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.50
Data decisione, Autorità:
05.11.2010, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato
COMPROPRIETÀ
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
LITISCONSORZIO NECESSARIO
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
art. 646 CC
art. 648 CC
Incarto n.
11.2006.50
Lugano
5 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.38 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 21 gennaio 2005 da
AO 1 già in
cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi
N e A ,
(patrocinati dall'. PA 1, )
contro
AP 1 ,
giudicando
ora sul decreto del 20 aprile 2006 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta del convenuto intesa a far accertare l'esigenza di un litisconsorzio
necessario di parte attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 maggio 2006 presentato daAP 1 contro il decreto emesso
il
20 aprile 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 era proprietario della particella n. 287 RFD di __________,
sezione di __________. AP 1 è proprietario della vicina particella n. 285. Tra
Fatti
i due fondi, edificati, corre la particella n. 535 (strada di accesso),
proprietà coattiva per un mezzo della particella n. 287 e per l'altro mezzo
della particella n. 288, appartenente ad __________ e __________ in ragione di metà
ciascuno. Nella porzione sud-est della particella n. 285 crescono, lungo il
confine con la strada di accesso, varie piante, arbusti e una siepe, che sin
dall'ottobre del 2003 AO 1 ha chiesto ad AP 1 di mondare. AP 1 ha dato seguito all'invito solo in parzialmente.
B. Con
petizione del 21 gennaio 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché AP 1 fosse tenuto ad arretrare la siepe di almeno 50 cm dal confine con la particella n. 535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Nella sua risposta dell'11 maggio 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando che l'attore potesse procedere da sé solo in
giudizio a tutela della particella coattiva n. 535, e in via riconvenzionale ha
chiesto il risarcimento di fr. 4842.40 con interessi per danni provocati dall'attore
nel recidere egli medesimo piante e arbusti. AO 1 ha replicato il 7 giugno 2005, confermando la petizione e postulando il rigetto della riconvenzione.
Con duplica e replica riconvenzionale del 15 luglio 2005 il convenuto ha ribadito
la propria posizione. Altrettanto ha fatto l'attore mediante duplica
riconvenzionale del 18 agosto 2005.
C. Il
Pretore ha circoscritto l'udienza
preliminare del 20 settembre 2005 alla questione di sapere se la petizione
dovesse essere introdotta da un litisconsorzio necessario. Statuendo il 20 aprile
2006, egli ha respinto l'obiezione del convenuto e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di lui, tenuto a rifondere
all'attore fr. 500.– per ripetibili.
D. Il
23 maggio 2006 AP 1 è insorto con un appello a questa Camera per ottenere che, conferito
al suo ricorso effetto sospensivo, il decreto predetto sia riformato nel senso
di accertare l'esigenza di un litisconsorzio necessario, con obbligo per l'attore
di integrare gli allegati preliminari incompleti. Il Pretore ha concesso il 31
maggio 2006 effetto sospensivo all'appello. Nelle sue osservazioni del 19
giugno 2006 l'attore ha proposto di respingere l'impugnazione.
E. AO 1
è deceduto il 28 febbraio 2007. La proprietà della particella è passata ai
figli N__________ e A__________, che l'hanno donata il 5 novembre 2009 a E__________, nata __________. N__________ e A__________ si sono legittimati il 30 aprile 2010 come
successori in diritto, producendo davanti a questa Camera il certificato
ereditario del padre. E__________ non è subentrata nella lite.
Considerandi
in diritto: 1. Sui presupposti processuali, tra cui l'esistenza di un litisconsorzio
necessario (art. 97 n. 5 CPC), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100
cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine
ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello
in esame, presentato il 15 maggio 2006 senza la firma dell'appellante e reintrodotto
il 23 maggio 2006 entro il termine di cinque giorni fissato all'interessato dal
presidente della Camera con ordinanza del
18.
maggio 2006, è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito
il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo
profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC). Quanto
al valore litigioso, la somma di almeno fr. 8000.– indicata dall'attore non
è revocata in dubbio dal convenuto.
2.
Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, giusta l'art.
648.
cpv. 1 CC, ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, a
usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri. Dottrina e
giurisprudenza relative a tale disposizione – egli ha proseguito – “riconoscono
a ogni singolo comproprietario il diritto di agire in causa nell'interesse
anche degli altri comproprietari per far valere delle pretese indivisibili,
come ad esempio quelle fondate sulle norme che regolano i rapporti di vicinato
e sull'art. 679 CC”. In circostanze del genere non occorre litisconsorzio alcuno.
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere seguito “acriticamente” l'opinione di Meier-Hayoz (Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 3, 4 e 5 ad art. 648 CC)
e Steinauer (Les droits réels,
vol. I, 4ª edizione, pag. 435
n. 1252), trascurando le sentenze citate da Cocchi/Trezzini
(CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 41),
dalle quali si evince che i proprietari di una coattiva devono sempre procedere
insieme, siano essi attori o convenuti. Fosse abilitato un comproprietario ad
agire da sé, si creerebbero problemi nei confronti degli altri rimasti estranei
al processo. L'appellante non disconosce la sentenza pubblicata in DTF 95 II
397, ma eccepisce ch'essa non vale nel caso specifico, giacché riguardava
un'azione negatoria, non un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC. Ad ogni
modo – egli soggiunge – la turbativa lamentata in concreto dall'attore (mancata
distanza ed eccessiva altezza di piante a confine) non è “eccessiva”. Ne segue che,
a parere del convenuto, davanti al Pretore la petizione andava introdotta non
solo da AO 1, ma anche dagli altri comproprietari della particella n. 535,
ovvero __________ e __________.
4.
Un
diritto che può essere esercitato soltanto da una comunione di persone dev'essere
fatto valere congiuntamente da tutte loro (art. 41 cpv. 1 CPC). Sapere quando più
persone siano parte a un rapporto giuridico sul quale può essere deciso
solo con unico effetto per tutte è una questione di diritto
sostanziale (DTF 118 II 170 in alto con rinvii). Ora, una proprietà coattiva
(“fondo dipendente”) è una particella la cui comproprietà compete per quote ai
proprietari di altri fondi (“fondi principali”: art. 32 cpv. 1 RRF). E in
regime di comproprietà ogni comproprietario ha verso terzi, per quanto si
riferisce alla sua quota, le azioni in materia di proprietà e di possesso che
competono a un proprietario unico. Per quanto si riferisce invece a pretese che
riguardano l'intera cosa, la dottrina distingue fra prestazioni
divisibili e indivisibili. Nel seguente modo (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 93 a 99 ad art. 646 CC con richiami):
– ogni comproprietario può
chiedere a terzi prestazioni divisibili (risarcimento di danni, rivendicazione
di frutti, interessi o altre forme di godimento) fino a concorrenza di quanto
attiene alla sua quota;
– ogni comproprietario può
chiedere a terzi prestazioni indivisibili (per l'intero) nella misura in
cui ciò sia compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv.
1.
CC);
– ogni comproprietario può
essere convenuto da terzi per prestazioni divisibili fino a concorrenza di
quanto attiene alla sua quota, salvo ch'egli sia solidalmente responsabile con
gli altri dell'intera prestazione;
– tutti i comproprietari
vanno convenuti da terzi in litisconsorzio necessario nel caso in cui siano
richieste loro prestazioni indivisibili.
Fra le
pretese indivisibili si annoverano le azioni di rivendicazione e le azioni negatorie
(art. 641 cpv. 2 CC), le azioni di accertamento della proprietà, le azioni
tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni (art. 679 e 684 CC), le
azioni possessorie (art. 927, 928 e 931 CC), le azioni di rettifica del
registro fondiario (art. 975 CC), le azioni aventi per oggetto la posa di
termini (art. 669 CC), le azioni volte alla ricerca o alla ripresa di cose
trasportate sul fondo da forze naturali (art. 700 e 725 cpv. 1 CC), le azioni
miranti alla potatura di rami sporgenti (art. 687 cpv. 1 CC), le azioni intese
all'ottenimento di una condotta o di una fontana necessaria (art. 691 e 710 CC)
e così via (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 7 ad art. 648 CC con rinvii).
Il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare inoltre, per quanto riguarda la richiesta
di prestazioni indivisibili a terzi, che un singolo comproprietario può
intentare un'azione negatoria o un'azione fondata sull'art. 679 CC quand'anche
gli altri comproprietari abbiano consentito alla turbativa (DTF 95 II 402 consid. 2b)
o rifiutino di prendere parte al processo (citazioni in: Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 ad art. 648). L'attore che
avanza una pretesa indivisibile non procede per vero in rappresentanza degli
altri comproprietari (a meno che costoro lo abbiano designato tale o lo abbiano
nominato amministratore della comproprietà), ma a tutela del bene (Meier-Hayoz, op. cit., n. 4 e 5 ad art.
648.
CC), tant'è che la sentenza passa in giudicato nei suoi soli confronti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 10 ad art.
648.
CC; Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea
1995, pag. 496 n. 84; Brunner/Wichtermann, loc. cit.; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 435 n. 1252a). Sempre secondo il
Tribunale federale, un singolo comproprietario può chiedere da sé solo la
concessione di un diritto reale in favore del fondo (e non solo in favore della
sua quota), a condizione che ciò non comporti obblighi per gli altri
comproprietari (DTF 108 II 37 consid. 2b).
Questa
Camera ha avuto occasione di rilevare da parte sua, per quanto attiene alla
richiesta di prestazioni indivisibili, che un singolo comproprietario può
promuovere un'azione intesa a far accertare i confini del fondo e a far
rettificare di conseguenza il registro fondiario (sentenza inc. 11.1998.10 del
14.
dicembre 1998, consid. 4d), così come può intentare – se ciò non comporta
oneri per gli altri comproprietari – un'azione volta a ottenere un accesso
necessario in favore del fondo (sentenza inc. 11.1999.9 del 16 maggio 2000,
consid. 6). Tutto ciò rientra nella metodica applicativa dell'art. 648 cpv. 1
CC, cui si è accennato all'inizio del considerando.
5.
In
concreto l'istante ha promosso un'azione fondata sull'art. 679 CC (lex
specialis dell'art. 684 CC, anch'esso invocato) per ottenere che AP 1 sia
tenuto ad arretrare di almeno 50 cm una siepe a confine con la particella n.
535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Con tale azione
egli tende a ottenere manifestamente una prestazione indivisibile, come chi
promuove un'azione fondata sull'art. 687 cpv. 1 CC per ottenere il taglio di
rami sporgenti (cfr. ZR 27/1928 pag. 197 n. 195). Non occorreva di conseguenza
ch'egli agisse insieme con __________ e __________. Anzi, egli avrebbe potuto
procedere da sé quand'anche gli altri comproprietari della particella n. 535 rifiutassero
di collaborare o addirittura si opponessero, giacché la sentenza passerà in
giudicato nei suoi soli confronti. Giustamente il Pretore ha ritenuto pertanto
che nella fattispecie non occorra alcun litisconsorzio di parte attrice.
6.
L'appellante
si vale – come detto – di tre sentenze menzionate in Cocchi/Trezzini (op. cit., n. 9, 10 e 11 ad art. 41 CPC),
dalle quali si evince che i comproprietari di una coattiva devono sempre
procedere insieme, siano essi attori o convenuti, anche per evitare – soggiunge
l'interessato – problemi nei confronti degli altri comproprietari rimasti
estranei al processo. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il
campo, già per il fatto che la sentenza emanata su azione di un comproprietario
passa in giudicato nei confronti di lui solo. Dovesse egli soccombere, nulla impedirà
agli altri comproprietari di agire a loro volta. Quanto alle sentenze citate,
due riguardavano casi in cui i comproprietari erano stati convenuti perché
eseguissero una prestazione indivisibile. La prima (si trattava in realtà di
due sentenze emesse il 23 marzo 1995 del Tribunale federale:5P.72/1995 su ricorso
di diritto pubblico e 5C.24/1995 su ricorso per riforma) concerneva opere di
drenaggio che un confinante chiedeva di eseguire su una strada in proprietà
coattiva. La seconda verteva su una pergola che il beneficiario di una servitù
di passo voleva vedere rimossa dai comproprietari del fondo serviente
(I CCA, sentenza inc. 108/92 del 27 maggio 1993). A ragione in quei due
casi i comproprietari sono stati convenuti in litisconsorzio necessario,
conformemente a quanto si è spiegato nel considerando che precede.
Diversa è
la situazione per quanto attiene al terzo precedente evocato dall'appellante (II
CCA, sentenza inc. 12.1997.130 del
2.
ottobre
1997), dalla quale risulterebbe – secondo Cocchi/
Trezzini (op. cit., n. 9 ad art. 41 CPC) – che qualora i comproprietari di
un fondo pretendano da un appaltatore la
riparazione gratuita, in garanzia, di opere eseguite sul fondo medesimo “devono
agire tutti, quali litisconsorti necessari”. Intanto nella sentenza il
principio figura enunciato solo al condizionale (“probabilmente”) in un mero obiter
dictum, la riparazione di difetti non formando oggetto di quel processo (“non
da giudicare in questa sede”: sentenza citata, consid. 6 in fine). A parte ciò, tutto induce a considerare l'assunto erroneo. E non perché la riparazione di
difetti in garanzia non sia una pretesa indivisibile, ma perché le pretese
indivisibili possono essere fatte valere per l'intero – come si è illustrato –
da ogni comproprietario, sicché al proposito non occorre litisconsorzio alcuno.
Quanto
alla sentenza pubblicata in DTF 95 II 397, poco importa ch'essa riguardasse
un'azione negatoria e che la turbativa lamentata in concreto da AO 1 (distanza
e altezza di piante a confine) sia o non sia “eccessiva”. Alla stessa stregua
di
un'azione
negatoria, un'azione fondata sull'art. 679 CC (o sull'art. 684 CC) concerne
prestazioni indivisibili (sopra, consid. 4). Può quindi essere promossa da ogni
comproprietario. Sapere poi se la molestia sia eccessiva o no (DTF 131 III 505)
non riguarda il presupposto processuale del litisconsorzio necessario, bensì la
fondatezza dell'azione. Anche su quest'ultimo punto l'appello denota perciò la
sua inconsistenza.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attore
(e in sua vece i successori in diritto), che ha presentato osservazioni
all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue
la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF il valore litigioso supera, come si è visto (consid. 1), fr. 8000.–, ma nulla lascia presumere ch'esso raggiunga la
soglia di fr. 30 000.–. Incomberà al convenuto rendere
verosimile tale cifra nell'ipotesi in cui esperisca ricorso in materia civile
al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante,
che rifonderà a N__________ e A__________ __________ fr. 1200.–
complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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