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Decisione

11.2006.50

Rapporti di vicinato

5 novembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i due fondi, edificati, corre la particella n. 535 (strada di accesso),

proprietà coattiva per un mezzo della particella n. 287 e per l'altro mezzo

della particella n. 288, appartenente ad __________ e __________ in ragione di metà

ciascuno. Nella porzione sud-est della particella n. 285 crescono, lungo il

confine con la strada di accesso, varie piante, arbusti e una siepe, che sin

dall'ottobre del 2003 AO 1 ha chiesto ad AP 1 di mondare. AP 1 ha dato seguito all'invito solo in parzialmente.

B. Con

petizione del 21 gennaio 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché AP 1 fosse tenuto ad arretrare la siepe di almeno 50 cm dal confine con la particella n. 535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Nella sua risposta dell'11 maggio 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando che l'attore potesse procedere da sé solo in

giudizio a tutela della particella coattiva n. 535, e in via riconvenzionale ha

chiesto il risarcimento di fr. 4842.40 con interessi per danni provocati dall'attore

nel recidere egli medesimo piante e arbusti. AO 1 ha replicato il 7 giugno 2005, confermando la petizione e postulando il rigetto della riconvenzione.

Con duplica e replica riconvenzionale del 15 luglio 2005 il convenuto ha ribadito

la propria posizione. Altrettanto ha fatto l'attore mediante duplica

riconvenzionale del 18 agosto 2005.

C. Il

Pretore ha circoscritto l'udienza

preliminare del 20 settembre 2005 alla questione di sapere se la petizione

dovesse essere introdotta da un litisconsorzio necessario. Statuendo il 20 aprile

2006, egli ha respinto l'obiezione del convenuto e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di lui, tenuto a rifondere

all'attore fr. 500.– per ripetibili.

D. Il

23 maggio 2006 AP 1 è insorto con un appello a questa Camera per ottenere che, conferito

al suo ricorso effetto sospensivo, il decreto predetto sia riformato nel senso

di accertare l'esigenza di un litisconsorzio necessario, con obbligo per l'attore

di integrare gli allegati preliminari incompleti. Il Pretore ha concesso il 31

maggio 2006 effetto sospensivo all'appello. Nelle sue osservazioni del 19

giugno 2006 l'attore ha proposto di respingere l'impugnazione.

E. AO 1

è deceduto il 28 febbraio 2007. La proprietà della particella è passata ai

figli N__________ e A__________, che l'hanno donata il 5 novembre 2009 a E__________, nata __________. N__________ e A__________ si sono legittimati il 30 aprile 2010 come

successori in diritto, producendo davanti a questa Camera il certificato

ereditario del padre. E__________ non è subentrata nella lite.

Considerandi

in diritto: 1. Sui presupposti processuali, tra cui l'esistenza di un litisconsorzio

necessario (art. 97 n. 5 CPC), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100

cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine

ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello

in esame, presentato il 15 maggio 2006 senza la firma dell'appellante e reintrodotto

il 23 maggio 2006 entro il termine di cinque giorni fissato all'interessato dal

presidente della Camera con ordinanza del

18.

maggio 2006, è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito

il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo

profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC). Quanto

al valore litigioso, la somma di almeno fr. 8000.– indicata dall'attore non

è revocata in dubbio dal convenuto.

2.

Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, giusta l'art.

648.

cpv. 1 CC, ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, a

usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri. Dottrina e

giurisprudenza relative a tale disposizione – egli ha proseguito – “riconoscono

a ogni singolo comproprietario il diritto di agire in causa nell'interesse

anche degli altri comproprietari per far valere delle pretese indivisibili,

come ad esempio quelle fondate sulle norme che regolano i rapporti di vicinato

e sull'art. 679 CC”. In circostanze del genere non occorre litisconsorzio alcuno.

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere seguito “acriticamente” l'opinione di Meier-Hayoz (Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 3, 4 e 5 ad art. 648 CC)

e Steinauer (Les droits réels,

vol. I, 4ª edizione, pag. 435

n. 1252), trascurando le sentenze citate da Cocchi/Trezzini

(CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 41),

dalle quali si evince che i proprietari di una coattiva devono sempre procedere

insieme, siano essi attori o convenuti. Fosse abilitato un comproprietario ad

agire da sé, si creerebbero problemi nei confronti degli altri rimasti estranei

al processo. L'appellante non disconosce la sentenza pubblicata in DTF 95 II

397, ma eccepisce ch'essa non vale nel caso specifico, giacché riguardava

un'azione negatoria, non un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC. Ad ogni

modo – egli soggiunge – la turbativa lamentata in concreto dall'attore (mancata

distanza ed eccessiva altezza di piante a confine) non è “eccessiva”. Ne segue che,

a parere del convenuto, davanti al Pretore la petizione andava introdotta non

solo da AO 1, ma anche dagli altri comproprietari della particella n. 535,

ovvero __________ e __________.

4.

Un

diritto che può essere esercitato soltanto da una comunione di persone dev'essere

fatto valere congiuntamente da tutte loro (art. 41 cpv. 1 CPC). Sapere quando più

persone siano parte a un rapporto giuridico sul quale può essere deciso

solo con unico effetto per tutte è una questione di diritto

sostanziale (DTF 118 II 170 in alto con rinvii). Ora, una proprietà coattiva

(“fondo dipendente”) è una particella la cui comproprietà compete per quote ai

proprietari di altri fondi (“fondi principali”: art. 32 cpv. 1 RRF). E in

regime di comproprietà ogni comproprietario ha verso terzi, per quanto si

riferisce alla sua quota, le azioni in materia di proprietà e di possesso che

competono a un proprietario unico. Per quanto si riferisce invece a pretese che

riguardano l'intera cosa, la dottrina distingue fra prestazioni

divisibili e indivisibili. Nel seguente modo (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 93 a 99 ad art. 646 CC con richiami):

– ogni comproprietario può

chiedere a terzi prestazioni divisibili (risarci­mento di danni, rivendicazione

di frutti, interessi o altre forme di godimento) fino a concorrenza di quanto

attiene alla sua quota;

– ogni comproprietario può

chiedere a terzi prestazioni indivisibili (per l'intero) nella misura in

cui ciò sia compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv.

1.

CC);

– ogni comproprietario può

essere convenuto da terzi per prestazioni divisibili fino a concorrenza di

quanto attiene alla sua quota, salvo ch'egli sia solidalmente responsabile con

gli altri dell'intera prestazione;

– tutti i comproprietari

vanno convenuti da terzi in litisconsorzio necessario nel caso in cui siano

richieste loro prestazioni indivisibili.

Fra le

pretese indivisibili si annoverano le azioni di rivendicazione e le azioni negatorie

(art. 641 cpv. 2 CC), le azioni di accerta­mento della proprietà, le azioni

tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni (art. 679 e 684 CC), le

azioni possessorie (art. 927, 928 e 931 CC), le azioni di rettifica del

registro fondiario (art. 975 CC), le azioni aventi per oggetto la posa di

termini (art. 669 CC), le azioni volte alla ricerca o alla ripresa di cose

trasportate sul fondo da forze naturali (art. 700 e 725 cpv. 1 CC), le azioni

miranti alla potatura di rami sporgenti (art. 687 cpv. 1 CC), le azioni intese

all'ottenimento di una condotta o di una fontana necessaria (art. 691 e 710 CC)

e così via (Meier-Hayoz, op.

cit., n. 7 ad art. 648 CC con rinvii).

Il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare inoltre, per quanto riguarda la richiesta

di prestazioni indivisibili a terzi, che un singolo comproprietario può

intentare un'azione negatoria o un'azio­ne fondata sull'art. 679 CC quand'anche

gli altri comproprietari abbiano consentito alla turbativa (DTF 95 II 402 consid. 2b)

o rifiutino di prendere parte al processo (citazioni in: Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 ad art. 648). L'attore che

avanza una pretesa indivisibile non procede per vero in rappresentanza degli

altri comproprietari (a meno che costoro lo abbiano designato tale o lo abbiano

nominato amministratore della comproprietà), ma a tutela del bene (Meier-Hayoz, op. cit., n. 4 e 5 ad art.

648.

CC), tant'è che la sentenza passa in giudicato nei suoi soli confronti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 10 ad art.

648.

CC; Simonius/Sutter,

Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea

1995, pag. 496 n. 84; Brunner/Wichter­mann, loc. cit.; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 435 n. 1252a). Sempre secondo il

Tribunale federale, un singolo comproprietario può chiedere da sé solo la

concessione di un diritto reale in favore del fondo (e non solo in favore della

sua quota), a condizione che ciò non comporti obblighi per gli altri

comproprietari (DTF 108 II 37 consid. 2b).

Questa

Camera ha avuto occasione di rilevare da parte sua, per quanto attiene alla

richiesta di prestazioni indivisibili, che un singolo comproprietario può

promuovere un'azione intesa a far accertare i confini del fondo e a far

rettificare di conseguenza il registro fondiario (sentenza inc. 11.1998.10 del

14.

dicembre 1998, consid. 4d), così come può intentare – se ciò non comporta

oneri per gli altri comproprietari – un'azione volta a ottenere un accesso

necessario in favore del fondo (sentenza inc. 11.1999.9 del 16 maggio 2000,

consid. 6). Tutto ciò rientra nella metodica applicativa dell'art. 648 cpv. 1

CC, cui si è accennato all'inizio del considerando.

5.

In

concreto l'istante ha promosso un'azione fondata sull'art. 679 CC (lex

specialis dell'art. 684 CC, anch'esso invocato) per ottenere che AP 1 sia

tenuto ad arretrare di almeno 50 cm una siepe a confine con la particella n.

535, riducendone l'altezza a 1.25 m, e a spostare sei piante, tre a 6 m dal confine e tre a 4 m dal confine, a meno di ridurne l'altezza a 1.25 m. Con tale azione

egli tende a ottenere manifestamente una prestazione indivisibile, come chi

promuove un'azione fondata sull'art. 687 cpv. 1 CC per ottenere il taglio di

rami sporgenti (cfr. ZR 27/1928 pag. 197 n. 195). Non occorreva di conseguenza

ch'egli agisse insieme con __________ e __________. Anzi, egli avrebbe potuto

procedere da sé quand'anche gli altri comproprietari della particella n. 535 rifiutassero

di collaborare o addirittura si opponessero, giacché la sentenza passerà in

giudicato nei suoi soli confronti. Giustamente il Pretore ha ritenuto pertanto

che nella fattispecie non occorra alcun litisconsorzio di parte attrice.

6.

L'appellante

si vale – come detto – di tre sentenze menzionate in Cocchi/Trezzini (op. cit., n. 9, 10 e 11 ad art. 41 CPC),

dalle quali si evince che i comproprietari di una coattiva devono sempre

procedere insieme, siano essi attori o convenuti, anche per evitare – soggiunge

l'interessato – problemi nei confronti degli altri comproprietari rimasti

estranei al processo. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il

campo, già per il fatto che la sentenza emanata su azione di un comproprietario

passa in giudicato nei confronti di lui solo. Dovesse egli soccombere, nulla impedirà

agli altri comproprietari di agire a loro volta. Quanto alle sentenze citate,

due riguardavano casi in cui i comproprietari erano stati convenuti perché

eseguissero una prestazione indivisibile. La prima (si trattava in realtà di

due sentenze emesse il 23 marzo 1995 del Tribunale federale:5P.72/1995 su ricorso

di diritto pubblico e 5C.24/1995 su ricorso per riforma) concerneva opere di

drenaggio che un confinante chiedeva di eseguire su una strada in proprietà

coattiva. La seconda verteva su una pergola che il beneficiario di una servitù

di passo voleva vedere rimossa dai comproprietari del fondo serviente

(I CCA, sentenza inc. 108/92 del 27 maggio 1993). A ragione in quei due

casi i comproprietari sono stati convenuti in litisconsorzio necessario,

conformemente a quanto si è spiegato nel considerando che precede.

Diversa è

la situazione per quanto attiene al terzo precedente evocato dall'appellante (II

CCA, sentenza inc. 12.1997.130 del

2.

ottobre

1997), dalla quale risulterebbe – secondo Cocchi/

Trezzini (op. cit., n. 9 ad art. 41 CPC) – che qualora i comproprietari di

un fondo pretendano da un appaltatore la

riparazione gratuita, in garanzia, di opere eseguite sul fondo medesimo “devono

agire tutti, quali litiscon­sorti necessari”. Intanto nella sentenza il

principio figura enunciato solo al condizionale (“probabilmente”) in un mero obiter

dictum, la riparazione di difetti non formando oggetto di quel processo (“non

da giudicare in questa sede”: sentenza citata, consid. 6 in fine). A parte ciò, tutto induce a considerare l'assunto erroneo. E non perché la riparazione di

difetti in garanzia non sia una pretesa indivisibile, ma perché le pretese

indivisibili possono essere fatte valere per l'intero – come si è illustrato –

da ogni comproprietario, sicché al proposito non occorre litisconsorzio alcuno.

Quanto

alla sentenza pubblicata in DTF 95 II 397, poco importa ch'essa riguardasse

un'azione negatoria e che la turbativa lamentata in concreto da AO 1 (distanza

e altezza di piante a confine) sia o non sia “eccessiva”. Alla stessa stregua

di

un'azione

negatoria, un'azione fondata sull'art. 679 CC (o sull'art. 684 CC) concerne

prestazioni indivisibili (sopra, consid. 4). Può quindi essere promossa da ogni

comproprietario. Sapere poi se la molestia sia eccessiva o no (DTF 131 III 505)

non riguarda il presupposto processuale del litisconsorzio necessario, bensì la

fondatezza dell'azione. Anche su quest'ultimo punto l'appello denota perciò la

sua inconsistenza.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attore

(e in sua vece i successori in diritto), che ha presentato osservazioni

all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue

la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF il valore litigioso supera, come si è visto (consid. 1), fr. 8000.–, ma nulla lascia presumere ch'esso raggiunga la

soglia di fr. 30 000.–. Incomberà al convenuto rendere

verosimile tale cifra nell'ipotesi in cui esperisca ricorso in materia civile

al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà a N__________ e A__________ __________ fr. 1200.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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