11.2006.51
Misure a tutela dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
9 settembre 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2006.51
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, ICCA
Titolo:
Misure a tutela dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2006.51
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.42 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 4 marzo 2005 da
AO 1 , ora
in
(patrocinata da PA 2)
contro
AP 1
(ora patrocinato da PA 3);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello
del 19 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 maggio 2006 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1954), cittadini macedoni, si sono sposati a __________
(Macedonia) il 10 maggio 1976. Dal matrimonio sono nate __________ (1977), __________
(1981) e __________ a (1986). Di professione muratore, dal gennaio del 2005 AP
1 riceve prestazioni dell'Assicurazione Invalidità per un'incapacità lucrativa
del 45% e non svolge più alcuna occupazione. AO 1 ha lavorato come custode del condominio in cui risiedeva con il marito a __________. Il 2 gennaio 2005, in seguito a un violento litigio, essa ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi da una delle
figlie e fino al 6 dicembre 2005 è rimasta inabile al
lavoro, riscuotendo indennità giornaliere dalla __________ Assicurazioni. Nel febbraio del 2005 anche il marito ha lasciato l'alloggio coniugale
per sistemarsi in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 4
marzo 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo
– previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Identica richiesta
essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre una provvigione ad
litem di fr. 2500.–. Il marito ha instato a sua volta, il 16 marzo
2005, per ottenere informazioni dalla moglie circa la di lei situazione economica
e, in via provvisionale, per una provvigione ad litem di fr. 3000.–.
Anch'egli ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La discussione delle due istanze si è tenuta
il 13 aprile 2005. In tale occasione le parti hanno sostanzialmente confermato
le loro domande, il convenuto postulando anche un contributo alimentare
indeterminato in proprio favore. Dal 1° giugno 2005 AO
1 vive sola in un appartamento a
__________. L'istruttoria di entrambe le istanze è terminata il 24 ottobre 2005.
C. Il
19 dicembre 2005 AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città con un'istanza
cautelare, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili. All'udienza del 15 febbraio
2006, indetta per il contraddittorio, le parti hanno proceduto al dibattimento
finale relativo alle istanze del 4 e del 16 marzo 2005, rinunciando a discutere
ulteriormente l'istanza cautelare del 19 dicembre 2005. AO 1 ha ridotto allora la sua pretesa alimentare a fr. 1500.– mensili, senza più sollecitare una
provvigione ad litem. AP 1 si è opposto al versamento di qualsiasi contributo
alimentare, ha confermato la sua richiesta di provvigione ad litem e ha
rivendicato un contributo alimentare indeterminato per sé.
D. Con
sentenza del 6 maggio 2006 il Pretore ha statuito su tutte le istanze, condannando
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili
dal 4 marzo al 31 dicembre 2005 e di fr. 548.– dopo di allora, respingendo ogni
altra domanda. La tassa di giustizia di fr. 800.–
e le spese di fr. 185.– sono state addebitate per un terzo a AP 1 e per il
resto a AO 1ka, tenuta a versare al marito fr. 500.– per ripetibili
ridotte. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19
maggio 2006 nel quale postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso
di annullare il contributo alimentare a suo carico. Con decreto del 23 maggio
2006 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel memoriale. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
F. In
pendenza di appello, il 30 giugno 2009, il Pretore ha poi pronunciato il
divorzio e ne ha disciplinato le conseguenze, decidendo in particolare che
ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento. Un appello
presentato da AO 1 contro tale sentenza è stato stralciato dai ruoli da questa
Camera per mancato versamento dell'anticipo con decreto del 17 novembre 2009 (inc.
11.2009.121). Un ricorso in materia civile presentato da AO 1 contro tale
decreto di stralcio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il
12 gennaio 2010 (sentenza 5A_848/2009).
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame
è ricevibile.
2.
Litigioso rimane, in concreto, il contributo alimentare per la moglie.
A tal fine il primo giudice ha calcolato il reddito del marito in
fr. 2469.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in
fr. 1834.60 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie fr. 550.–, premio
della cassa malati fr. 184.60). Alla moglie il Pretore
ha imputato un reddito di fr. 1345.– mensili nel 2005 (indennità assicurative per infortunio) e
di fr. 1600.– mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2060.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa
malati fr. 160.–). Constato un ammanco nel bilancio familiare dal
4.
marzo 2005 al 31 dicembre 2005, egli ha obbligato il marito – cui
ha garantito il fabbisogno minimo – a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili.
Dal 1° gennaio 2006 in poi il Pretore ha accertato invece un'eccedenza, che ha suddiviso
a metà, condannando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 548.– mensili.
3.
L'appellante esordisce asserendo che la
moglie potrebbe far fronte al proprio sostentamento attingendo ai propri
risparmi e che, non sussistendo più speranze di riconciliazione, in base al
principio del clean break (art. 125 CC) nessun contributo le è più dovuto.
La tesi non è pertinente. Intanto sui pretesi risparmi della moglie manca
qualsiasi dato. In una procedura a tutela dell'unione coniugale inoltre vanno
conservati per principio i ruoli assunti dai coniugi durante la comunione
domestica. Tale assetto non va sovvertito, poiché altrimenti si precorrerebbe
la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non
per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono
orientarsi al modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag.
706.
consid. 4c con rinvio). Solo qualora non ci si debba più attendere una
ripresa della comunione domestica è lecito far capo per analogia, in materia di
contributi alimentari, ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi dopo due anni
di vita separata, allorché ogni coniuge può
chiedere il divorzio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.45
del 2 agosto 2010, consid. 4 destinato a pubblicazione). Prima di allora
occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.
In
concreto l'appellante non adduce alcun indizio che al momento in cui ha
statuito il Pretore (un anno e mezzo dopo la separazione di fatto) escludesse
ogni ipotesi di riconciliazione. Semplicemente egli dà per scontato che la
comunione domestica sia definitivamente cessata il 2 gennaio 2004 (appello, pag. 7 a metà), quando in realtà è cessata
il 2 gennaio 2005. Certo, egli afferma che la moglie stessa ammetteva
l'impossibilità di un riavvicinamento (loc. cit.), ma non indica da quale atto
processuale
egli
tragga l'assunto, il quale non figura nella sentenza impugnata. Sia come sia, indipendentemente
da quanto precede, all'atto pratico il Pretore ha già applicato – anticipatamente
– i parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tant'è che nella fattispecie ha imputato
alla moglie un reddito potenziale. La questione è di sapere pertanto, se mai, se
tale reddito sia adeguato. Circa il metodo per il calcolo dei contributi
alimentari dovuti da un coniuge all'altro in protezione dell'unione coniugale,
esso continua a essere quello fondato sulla divisione a metà dell'eccedenza una
volta dedotto dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei
figli minorenni (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a).
L'applicazione anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela
dell'unione coniugale nulla muta al proposito, tanto meno ove si pensi che
fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere di mutua
assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).
4.
In
primo luogo l'appellante
contesta il reddito imputatogli dal Pretore, asserendo di non poter più lavorare
come muratore sia per ragioni di età (49 anni al momento in cui ha statuito il
Pretore), sia per stato di salute (invalido al 45%) sia perché il mercato del
lavoro gli precluderebbe ormai ogni reinserimento professionale. Determinante
sarebbe così, a suo parere, la rendita di fr. 219.– mensili percepita dall'Assicurazione Invalidità, mentre il computo
di un reddito ipotetico avrebbe carattere meramente punitivo.
Egli reputa
inoltre “paradossale” che alla moglie, chiamata a lavorare a tempo pieno, sia
stato imputato un reddito inferiore al suo. L'argomentazione non può essere
condivisa. Il Pretore ha accertato che nel 2003 l'interessato guadagnava fr. 4198.–
netti mensili e che non era stato possibile appurare come mai egli
avesse
interrotto il rapporto di lavoro. Accertato poi un grado d'invalidità del 45%
dal 1° gennaio 2005, egli ha aggiunto alle prestazioni assicurative da lui percepite
(fr. 196.– mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2005, fr. 219.– dopo
di allora), un reddito ipotetico di fr. 2250.– netti mensili, equivalente
a quanto egli avrebbe potuto guadagnare impiegandosi a metà tempo (sentenza impugnata,
consid. 12b).
In
concreto è pacifico che l'appellante sia invalido al 45% (decisioni dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del 22 luglio 2005, del 28 luglio 2005 e
del 30 novembre 2005: doc. 10 a 12). Controversa è la sua capacità lucrativa
residua. L'interessato allega
di non poter più svolgere l'attività
di muratore, ma non ha confortato l'affermazione con nulla di concreto
(“Il signor AP 1 ha utilizzato i suoi risparmi per mantenersi siccome il suo
stato di salute non gli permette di lavorare”: conclusioni pag. 5), tanto meno
con una seria ricerca d'impiego. Eppure egli ha cumulato anni di esperienza nel
settore dell'edilizia, riuscendo a conseguire redditi superiori a
fr. 4000.– netti mensili (sentenza impugnata, consid. 12b). Come mai l'invalidità
parziale avrebbe vanificato completamente la sua rimanente capacità di
guadagno non è dato di comprendere. A ragione dunque il Pretore gli ha
computato il provento che, dando prova di buona volontà, egli avrebbe verosimilmente
potuto ritrarre se si fosse attivato con metodo e impegno nella ricerca di un'occupazione.
E nelle condizioni descritte il guadagno potenziale di fr. 2250.– netti
mensili appare tutt'altro che inverosimile. Quanto al
confronto con il reddito (ipotetico) della moglie, il Pretore ha accertato che la
capacità lucrativa di AO 1 è sensibilmente inferiore a quella del marito, come
si vedrà in appresso. Invano l'appellante definisce quindi “paradossale” il divario.
5.
L'appellante
assevera che la moglie potrebbe guadagnare ben più di fr.
1600.
– mensili, poiché come custode del condominio essa
aveva entrate di fr. 3000.– mensili e potrebbe tuttora procacciarsi
almeno fr. 2800.–. Anche dal 4 marzo al 31 dicembre 2005, tenendo conto
delle indennità assicurative da essa ricevute, l'introito mensile andava
stabilito in almeno fr. 2545.– netti mensili. Il Pretore non ha mancato di
distinguere. Ha accertato che come portinaia del condominio AO 1 riceveva nel
2004.
fr. 1800.– lordi mensili e alloggiava gratuitamente in un appartamento il
cui controvalore era di fr. 1200.– mensili, ma che il 2 gennaio 2005 essa si è
trasferita dalla figlia e che da allora essa è rimasta inabile al lavoro fino
al 6 dicembre successivo, ricevendo indennità assicurative di fr. 1345.–
mensili. Dal 7 dicembre 2005 in poi essa ha ricuperato la completa capacità di
guadagno, ragione per cui il Pretore le ha imputato lo stesso reddito di fr.
1600.
– mensili (fr. 1800.– lordi) che essa conseguiva come portinaia dell'immobile
(sentenza impugnata, consid. 12a).
Per
quanto riguarda il 2005 (il Pretore ha fatto decorrere i contributi di
mantenimento dal 4 marzo 2005, data dell'introduzione dell'istanza a protezione
dell'unione coniugale, come chiedeva l'interessata), la contestazione
dell'appellante è fuori luogo. Dagli atti risulta che tutto quanto AO 1 ha ricevuto durante il periodo di inabilità lavorativa è l'indennità erogata dalla __________ Assicurazioni,
di fr. 1345.– mensili (sentenza impugnata, loc. cit.). Il controvalore
dell'appartamento condominiale in via __________ a __________ (fr. 1200.– mensili)
non le può essere imputato, contrariamente a quanto pretende AP 1, poiché dal 2
gennaio 2005 essa abitava altrove (nell'appartamento è rimasto il solo marito
fino al febbraio successivo) e la fruibilità dell'alloggio era vincolata alla
funzione di custode (doc. B accluso all'istanza del 19 dicembre 2005).
Più
delicata è la capacità lucrativa di AO 1 dopo il
6.
dicembre
2005, che lo stesso Pretore ha accertato nel 100% (sentenza impugnata, consid.
12a). La valutazione del primo giudice (fr. 1600.– mensili) appare invero opinabile,
ove si pensi che come custode l'istante riceveva dalla __________. a titolo di
retribuzione non solo fr. 1800.– lordi mensili, ma anche l'uso gratuito
dell'appartamento condominiale, per un controvalore di altri fr. 1200.–
mensili. Non occupando più tale appartamento (e nel fabbisogno minimo
dell'interessata il Pretore ha inserito fr. 800.– mensili per il costo del
nuovo alloggio a __________) l'interessata poteva quindi aspirare a un compenso
nettamente maggiore. È anche vero, d'altro lato, che il Pretore non ha stimato
il reddito potenziale di fr. 1600.– netti mensili riferendolo all'attività di custode,
ma in modo generico, senza indicare quale occupazione l'interessata avrebbe
concretamente potuto svolgere. L'appellante sembra partire dal presupposto che AO
1.
potesse ritrovare un'attività di portinaia, guadagnando fr. 2800.– netti
mensili. L'ipotesi però è aleatoria, niente essendo dato di conoscere sulla disponibilità
di simili impieghi. Gli atti sono del tutto silenti al riguardo. Quanto ad
altre attività che l'istante avrebbe potuto intraprendere a 52 anni (momento in
cui ha statuito il Pretore), l'appellante non ne prospetta alcuna. Nelle
circostanze descritte non rimane quindi che fondarsi, a un giudizio sommario come
quello che governa l'emanazione di misure a tutela del'unione coniugale, sul
reddito potenziale stimato dal Pretore.
6.
Relativamente
al fabbisogno minimo della moglie l'appellante censura il costo dell'alloggio (fr. 800.– mensili) siccome
non documentato e dichiara di riconoscere al limite la stessa cifra inserita
dal Pretore nel fabbisogno minimo di lui (fr. 550.– mensili), AO 1 non
potendo mirare a un trattamento preferenziale. Ora, che l'importo di fr. 800.–
mensili esposto dall'istante nel memoriale conclusivo per il nuovo appartamento
a __________ sia stato ritenuto adeguato dal Pretore “per la sistemazione
abitativa di una persona sola” (sentenza impugnata, consid. 11a) senza riferimento
a prove documentali è un dato di fatto. Per
tacere della circostanza tuttavia che al dibattimento finale del 15 febbraio
2006.
AP 1 nulla ha eccepito in proposito, ciò non significa che il primo
giudice sia caduto in una disparità di trattamento. L'uguaglianza fra coniugi
non si rispetta necessariamente riconoscendo a entrambi lo stesso costo
dell'alloggio, bensì riconoscendo a entrambi abitazioni per quanto possibile equivalenti dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza
inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a con richiamo).
L'appellante nulla adduce al riguardo. Sull'appartamento preso in locazione da AO
1.
in via __________ a __________ nulla è dato di sapere. E la sola differenza
di pigione non permette di desumere che quest'ultimo sia di uno standard
nettamente più elevato o di dimensioni apprezzabilmente maggiori rispetto a
quello di un vano e mezzo nel quale abita l'appellante in via __________ a __________.
Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere
accolta, dato che al rimedio giuridico mancava sin dall'inizio ogni possibilità
di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a lag del 2002), tanto da non essere stato
intimato per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili
in cui versa AP 1 si tiene conto, in ogni modo, rinunciando al prelievo di
tasse o spese, la cui riscossione si tradurrebbe con ogni probabilità
in un costo aggiuntivo per l'ente pubblico, l'istante risultando beneficiare di
prestazioni della pubblica assistenza (doc. 6). Non si pone invece problema di
ripetibili all'attrice, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
8.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
il valore litigioso supera la soglia di fr. 30
000.
– per un eventuale ricorso in materia civile, ove si consideri il
contributo alimentare per la moglie di fr. 635.– mensili dal 4 marzo al 31 dicembre
2005.
e quello di fr. 548.– dal 1° gennaio 2006 fino al passaggio in giudicato
del divorzio (sopra, lett. F).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
–.,;
–.,.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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