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Decisione

11.2006.52

Scioglimento del regime dei beni: spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio

4 febbraio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD

II-2007 pag. 671 n. 18c). Nel caso in esame i coniugi erano sì d'accordo sul

principio, ma non sull'entità del contributo per M__________, tant'è che l'aumento

da fr. 1310.– a fr. 1350.– mensili è stato deciso autoritativamente dal

Pretore (inc. DI.2002.733: sentenza del 2 dicembre 2003). Come possa l'appellante

affermare che il padre sia ora d'accordo di riconoscere alla maggiorenne un

contributo di fr. 1989.– mensili prelevando altri fr. 600.– mensili dal proprio

margine disponibile non è dato di capire, men che meno ove si consideri che nel

frattempo AO 1 ha avuto una figlia (F__________, nata il 5 maggio 2006) da un'altra

donna. Al mantenimento di tale figlia egli deve – in tutto o in parte

–sopperire, di modo che quel margine disponibile appare ormai dubbio. Anche su

questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6. A

parere dell'appellante, infine, la sentenza del Pretore va riformata sulle

spese e le ripetibili. Essa dà atto che il Pretore “ha respinto praticamente tutte le conseguenze accessorie” da lei formulate, ma adduce “che la domanda di divorzio è la principale,

per cui essendoci consenso reciproco la tassa di giustizia e le spese vanno

divise per metà e le ripetibili compensate”. Ripetibili di fr. 4000.– che in ogni modo essa definisce eccessive.

a) Il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Che sulle conseguenze del divorzio

rimaste litigiose AP 1 sia uscita, davanti al Pretore, sconfitta pratica­mente

su tutta la linea è – come detto – riconosciuto dall'interessata medesima. Il solo

fatto ch'essa abbia aderito alla richiesta di divorzio del marito nulla muta.

Se mai, ciò configura acquiescenza, e questa equivale a soccombenza (RtiD

Considerandi

I-2004 pag. 487 consid. 5). In nessun caso, comunque sia, essa

può pretendere di essere reintegrata in un grado di vittoria pari al 50%.

b) Relativamente

alla commisurazione delle ripetibili la giurisprudenza ha già rammentato più

volte che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili il Pretore

fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per

abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nella fattispecie torna applicabile in

proposito – orientativamente (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – l'abrogata

tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). Quest'ultima prevedeva, per le

cause di stato, un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.

1). A tale retribuzione si aggiungeva, nei casi cui fosse litigioso lo

scioglimento del regime dei beni, un onorario supplementare fino al 50% di

quello calcolato applicando la tariffa ad valorem dell'intera sostanza

coniugale (art. 14 cpv. 2). Perché nel caso in oggetto un compenso dell'avvocato

pari a fr. 4000.– sia la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento

l'appellante non spiega. Anzi, essa non illustra nemmeno perché l'importo di

fr. 4000.– sarebbe anche solo discutibile. Insufficientemente motivato, al

riguardo l'appello va dichiarato perciò irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC combinato con il cpv. 5).

7.

Gli

oneri del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Alla controparte, che ha presentato osservazioni, l'appellante

deve versare inoltre un'equa indennità per ripetibili.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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