11.2006.52
Scioglimento del regime dei beni: spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio
4 febbraio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.52
Data decisione, Autorità:
04.02.2010, ICCA
Titolo:
Scioglimento del regime dei beni: spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 204 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.52
Lugano
4 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa OA.2005.32 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 20 gennaio 2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 15 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
2 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1952) e AP 1 (1951) si sono sposati a __________ il
16 dicembre 1976. Dal matrimonio è nata M__________, il 16 dicembre
1983. Il marito è docente di matematica al __________ a __________ e impartisce,
saltuariamente, lezioni private. La moglie lavora __________ di __________ come
tecnico di laboratorio. I coniugi vivono separati dal settembre del 1999,
quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP
1 il 14 ottobre 2002, con sentenza del 1° dicembre 2003 il Pretore del
Distretto di Lugano ha – tra l'altro – condannato AO 1 a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 530.– mensili fino al 30 giugno 2003 e di
fr. 580.– mensili dopo di allora (inc. DI.2002.731). Decidendo su
un'azione di mantenimento introdotta quel medesimo 14 ottobre 2002 da M__________,
con sentenza del 2 dicembre 2003 il Pretore ha obbligato inoltre AO 1 a
versare un contributo per la figlia di fr. 655.– mensili dal 1° novembre
2002, aumentati a fr. 675.– mensili dal 1° gennaio 2003 (inc.
DI.2002.733).
C. Il
20 gennaio 2005 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo
Pretore, chiedendo il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai
coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza professionale durante il
matrimonio. In via provvisionale egli ha postulato la soppressione del contributo
alimentare per la moglie. Alla discussione cautelare del 22 marzo 2005 AP
1 si è opposta all'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Con decreto
cautelare del 23 novembre 2005 il Pretore ha ridotto il contributo di
mantenimento per AP 1 a fr. 458.– mensili dal 20 gennaio 2005 (inc. DI.
2005.79).
D. Nel
frattempo, con la risposta di merito del 28 aprile 2005, AP 1 ha aderito
al principio del divorzio, ma ha chiesto un contributo alimentare di
fr. 1000.– mensili e il versamento di un' indennità (imprecisata) in
liquidazione del regime matrimoniale, oltre all'attribuzione in proprietà, a
ciascun coniuge, dei beni mobili in suo possesso. L'indomani il Pretore ha deciso
di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e
ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AO 1 ha
presentato l'11 maggio 2005 un memoriale in cui ha ribadito la propria
posizione, salvo chiedere il versamento di fr. 4900.– in liquidazione del regime
matrimoniale, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni da lui posseduti e
titolare dei debiti da lui contratti. Nel suo allegato di quello stesso 11
maggio 2005 AP 1 ha rinnovato le proprie domande, postulando tuttavia un
contributo di mantenimento di fr. 750.– mensili e la metà degli averi
previdenziali accumulati dal marito durante il matrimonio.
E. All'udienza
del 14 luglio 2005 i coniugi hanno riaffermato la loro volontà di divorziare.
Tutt'e due hanno ribadito la loro posizione anche dopo il termine bimensile di
riflessione. Esperita l'istrut-toria, essi hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 13 aprile
2006 AO 1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ha aumentato a
fr. 7269.55 l'importo chiesto in liquidazione del regime matrimoniale e ha
sollecitato il riparto a metà degli averi di previdenza accumulati da ciascun
coniuge. Nel suo allegato del 18 aprile 2006 AP 1 ha ribadito le proprie
domande, salvo precisare in fr. 16 531.40 (subordinatamente fr. 5476.75) il
conguaglio rivendicato in liquidazione del regime dei beni.
F. Statuendo
con sentenza del 2 maggio 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio, non ha attribuito alcun contributo alimentare alla moglie, ha
obbligato AP 1 a versare al marito fr. 6854.– in liquidazione del regime
matrimoniale, ogni coniuge rimanendo esclusivo proprietario dei beni in suo possesso
o a lui intestati (oltre che debitore dei debiti contratti), e ha riconosciuto
a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro
durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ordinando la
trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire
l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in
giudicato. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4000.–
per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 maggio 2006 per
ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un
contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili, di condannare il
marito a versarle un'indennità di fr. 5476.75 in liquidazione del regime
matrimoniale e di trasferire dalla cassa pensioni del marito in favore del proprio
fondo di previdenza la metà delle prestazioni di libero passaggio da lui
maturate in costanza di matrimonio. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2006 AO
1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il riparto delle prestazioni
previdenziali d'uscita, la liquidazione del regime dei beni, l'attribuzione di
un eventuale contributo alimentare alla moglie e l'addebito degli oneri
processuali. Il principio del divorzio, non impugnato, è passato in giudicato
(art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Al
suo memoriale l'appellante acclude un elenco indicativo delle spese mensili di
uno studente che frequenta l'Università di __________. AO 1 con le osservazioni
all'appello produce, a suo turno, copia dell'atto di nascita di F__________ (5
maggio 2006), figlia sua e di __________ (1982). Fatti nuovi e nuovi mezzi di
prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC
(art. 423b cpv. 2 CPC). Circa la loro rilevanza sull'esito del giudizio
si vedrà, dandosi il caso, in appresso.
3. Le
controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate
prima delle questioni correlate al riparto delle prestazioni d'uscita in
materia di cassa pensione e prima di quelle inerenti ai contributi alimentari
(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF
129 III 9 consid. 3.1.2). Al proposito l'attribuzione in proprietà dei beni
mobili e immobili non è contestata. L'appellante chiede invece che siano tenuti
in considerazione i debiti di patrocinio cui ha dovuto far fronte, le donazioni
paterne confluite nei suoi averi di previdenza e le spettanze per ripetibili
maturate durante la causa di divorzio, onde una pretesa complessiva verso il
marito di fr. 5476.75.
a) Circa
la nota professionale del legale della moglie (doc. 23 e 24: fr. 9046.30),
il Pretore ha spiegato che, trattandosi di un debito maturato dopo l'introduzione
della causa di divorzio, esso non può entrare in linea di conto per lo
scioglimento del regime matrimoniale. A ragione. L'appellante obietta che quella
spesa era necessaria e che un patrocinatore può chiedere congrui anticipi anche
prima di intentare causa, ma poco giova. In caso di divorzio, separazione,
nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale lo scioglimento del
regime si ha per avvenuto “il
giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). In concreto il debito fatto valere
dall'appellante quel giorno non esisteva. Al riguardo non soccorre pertanto attardarsi
oltre.
b) Il
Pretore ha rifiutato di calcolare nei beni propri dell'appellante donazioni
paterne per complessivi fr. 14 522.– che l'interessata affermava di avere ricevuto sul proprio conto
di previdenza. Egli ha rilevato, in particolare, che la dichiarazione
rilasciata dal padre di lei (doc. 16) non configura, da sé sola, una prova
sufficiente. L'appellante eccepisce che, confrontato a tale dichiarazione, il
marito non ha replicato, è rimasto silente all'udienza preliminare e in seguito
si è accomodato del fatto che l'estensore del documento non poteva essere sentito
come di testimone. Inoltre – essa soggiunge – gli altri aiuti ricevuti dai
genitori di lei avrebbero dovuto indurre il Pretore a ritenere verosimili anche
le donazioni sul conto di previdenza.
In
realtà le cose stanno altrimenti. Nel memoriale presentato l'11 maggio 2005 sui
punti contestati del divorzio AO 1 aveva rivendicato – “fino a prova del contrario” – la metà degli “averi
di terzo pilastro vincolati” in
proprietà della moglie (pag. 6, punto 2.4.2). All'udienza del 27 ottobre 2005 (“discussione sui punti di disaccordo”) AP 1 ha prodotto il citato doc. 16 e ha indicato
suo padre come testimone. Con ordinanza del 23 novembre 2005 il Pretore ha ammesso
sia la produzione del doc. 16 sia l'audizione del testimone, la cui escussione
sarebbe dovuta avvenire il 17 gennaio 2006. Se non che, il 12 gennaio 2006
l'avvocato di AP 1 ha comunicato al Pretore di “rinunciare all'audizione testimoniale (…) a
seguito di improvvisi problemi di salute del teste” (lettera nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Invitato a esprimersi, AO 1 ha dichiarato quello stesso 12 gennaio
2006 di consentire alla rinuncia, al che il Pretore ha dichiarato la prova “decaduta” con ordinanza dell'indomani (nel fascicolo predetto). Nel memoriale
conclusivo del 13 aprile 2006 AO 1 ha poi definito “incomprovata” la tesi
secondo cui una quota del “terzo
pilastro vincolato” in
proprietà della moglie fosse stata donata dal padre (pag. 5, punto 4.2). E il
Pretore ha sostanzialmente condiviso tale opinione, giudicando inidoneo il doc.
16 a dimostrare l'asserita donazione. Tale conclusione è ineccepibile, il doc.
16 costituendo né più né meno una testimonianza scritta, vietata dalla
procedura ticinese, se non – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame –
ove controparte aderisca esplicitamente alla sua produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000
pag. 221). Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
c) Come
non ha tenuto conto dei debiti di patrocinio (sopra, consid. a), il Pretore non
ha considerato neppure l'ammontare per ripetibili (fr. 500.–) attribuite all'appellante
in esito a un decreto cautelare (“sentenza”) del 23
novembre 2005 (inc. DI.2005.79), precisando che esse “esulano del tutto dalla liquidazione
del regime dei beni”. L'interessata eccepisce che già il principio
dell'economia processuale porterebbe invece a considerarle, in modo da evitare
eventuali incassi per via esecutiva. La motivazione è incomprensibile. Certo,
questa Camera ha ritenuto in un caso del 2004 che nella liquidazione del regime
dei beni occorresse tenere conto anche delle spettanze di un coniuge per spese
e ripetibili maturate durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 778 n.
57c), ma tale assunto si riferiva a una causa di divorzio pregressa, terminata
senza sentenza. Nell'ambito di una causa di divorzio pendente nulla permette di
disattendere l'art. 204 cpv. 2 CC, secondo cui – come detto – lo scioglimento
del regime “si ha per avvenuto
il giorno della presentazione dell'istanza”. Ai fini
liquidazione del regime, di conseguenza, entrano in considerazione solo pretese
esistenti al momento in cui è promossa causa. Se in concreto l'appellante
preferisce rinunciare all'incasso immediato della menzionata indennità per
ripetibili e compensare più tardi tale cifra con quanto essa dovrà eventualmente
versare al marito in liquidazione del regime matrimoniale, tale scelta è
rimessa alla sua responsabilità.
4. In
merito alla previdenza professionale, il Pretore si è attenuto al principio della
divisione a metà delle prestazioni d'uscita (art. 122 cpv. 1 CC), non
intravedendo motivi di equità che giustificassero di scostarsi da tale chiave
di riparto. L'appellante fa valere che solo grazie agli aiuti finanziari
prestati da lei e dai suoi genitori il convenuto ha potuto riprendere gli
studi, cambiare professione, diventare insegnante di matematica, conseguire uno
stipendio di tutto rispetto e maturare aspettative pensionistiche migliori delle
sue. È giusto quindi che AO 1 debba trasferirle metà della sua prestazione
d'uscita da lui accumulata, mentre è del tutto iniquo – prosegue l'appellante –
che con la propria prestazione d'uscita lei debba fare altrettanto.
a) Se
un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale
e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio
secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122
cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi
crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in
tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo
della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi
dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC).
b) In
concreto l'appellante è affiliata al Fondo di previdenza per il personale __________.
L'avere di vecchiaia da essa accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 160 021.75 (act. XIII:
lettera 13 dicembre 2005 del Fondo di Previdenza). Il marito è affiliato alla
cassa pensione __________ e il 31 maggio 2005 aveva una prestazione d'uscita di
fr. 232 627.10 (doc. R: lettera 22 dicembre 2004 dell'amministrazione della
Cassa pensioni). Il Pretore ha suddiviso entrambe le prestazioni a metà,
spiegando che la moglie ha sì finanziato gli studi al marito, ma che da ciò
essa trae anche beneficio, giacché riceve metà dell'avere di previdenza
accantonato dal marito con l'esercizio della nuova professione sull'arco di anni.
Inoltre l'attività lavorativa da lei svolta a tempo pieno le consente di
costituirsi una situazione previdenziale senz'altro adeguata ai suoi bisogni.
c) Con
le motivazioni testé riassunte l'appellante non si confronta, limitandosi a evocare
fattispecie nelle quali il Pretore non ha applicato la chiave di riparto paritetica.
Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5). Comunque sia, l'attore ha finanziato i due anni
assolti dal marito subito dopo il matrimonio presso la Scuola __________ a __________
(1978/79). L'Università __________ il marito l'ha frequentata quando già
svolgeva la professione di insegnante, esercitata durante i successivi vent'anni
di vita in comune e i quasi trent'anni di matrimonio. L'appellante dimentica
inoltre di beneficiare di una situazione patrimoniale migliore rispetto a
quella del marito: proprietaria di beni immobili (particelle n. 605, 615
e 627 RFD di __________), essa ha incassato fr. 282 000.– dalla vendita delle
particelle n. 445 e 446 RFD di __________ (doc. 20, 21 e 22). Inoltre la sua
prestazione di libero passaggio non è di fr. 105 373.35 (come erroneamente
indicato nell'appello), bensì di fr. 160 021.75 (sopra, consid. b). In
circostanze simili il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita non denota alcuna manifesta
iniquità nel senso dall'art. 123 cpv. 2 CC, tanto meno
ove si consideri che quest'ultima norma va applicata restrittivamente (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Le droit du
divorce: questions actuelles et besoin de réforme, Friburgo 2008, pag. 39 n. da
83 a 90 e pag. 214 segg.). Su questo punto la sentenza resiste quindi alla critica.
5. Quanto
al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore
ha ricordato che ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare per
quanto possibile la propria indipendenza economica (clean break). Ciò
posto, egli ha accertato il reddito dell'attore in fr. 5724.– (scartando un
eventuale
reddito ipotetico: decreto cautelare del 23 novembre 2005 nell'inc. DI.2005.79)
e quello della convenuta in fr. 4917.– mensili netti, escludendo che nel
fabbisogno minimo delle parti andassero conteggiate le esigenze finanziarie
della figlia maggiorenne. Da ciò egli ha concluso che la moglie è in grado di
provvedere da sé al proprio debito mantenimento, senza contributi alimentari.
L'appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto tenere in considerazione il livello di
vita raggiunto dai coniugi durante la lunga vita in comune, afferma che per
ragioni di salute a lei non sarà possibile migliorare il proprio reddito, sottolinea
che essa continua a finanziare le necessità della figlia maggiorenne più di quanto
faccia il marito e ripete che la situazione previdenziale di quest'ultimo è
migliore della sua. A suo avviso nel fabbisogno dei genitori va riconosciuto così
un budget per la figlia M__________ (tuttora agli studi) che non può essere
inferiore a fr. 1989.– mensili, come risulta da uno studio condotto dall'Università
di Ginevra. Nel proprio fabbisogno essa inserisce perciò la quota di tale
budget che rimane scoperta dopo avere dedotto l'importo stabilito dal Pretore a
carico del padre (fr. 675.– mensili: sentenza del 2 dicembre 2003 nell'inc.
DI.2002.733), ricalcola i rispettivi fabbisogni minimi ottenendo nel suo caso
un ammanco di fr. 606.90 mensili
e nel caso del marito un margine disponibile di fr. 1231.10 mensili, onde la pretesa di un contributo alimentare per sé di fr. 600.–
mensili, che corrisponde – essa afferma – a quanto le spetta anche secondo i
parametri del tenore di vita.
a) I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge
nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri
che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati
diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD
II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non soccorre quindi
ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita in
comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – oltre dieci anni, il
matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata e che in tali condizioni
entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio, per
principio, il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (RtiD
II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza,
che ognuno di loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa
ragionevolmente pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni
caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF
135 III 66).
b) Nel
caso specifico il Pretore non ha accertato il livello di vita che i coniugi avevano
durante la comunione domestica (se ne veda un esempio circostanziato in: RtiD
II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). D'altro lato la questione legata al contributo
di mantenimento che un coniuge deve all'altro dopo il divorzio non è disciplinata
dal principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 121
ad art. 125 CC; Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla
contempla al riguardo). Non incombe dunque a questa Camera condurre indagini
d'ufficio.
c) L'appellante
contesta di poter finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” (nel senso
dell'art. 125 cpv. 1 CC) pretendendo di inserire nel bilancio familiare anche
il fabbisogno in denaro della figlia maggiorenne. Se non che, come ha rilevato
il Pretore, il giudice della separazione o del divorzio può fissare contributi
solo per figli minorenni. Il contributo per maggiorenni è disciplinato esclusivamente
dall'art. 277 cpv. 2 CC. Tutt'al più il giudice della separazione può estendere
la durata del contributo per minorenni oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1
seconda frase CC), sempre che i minorenni fossero tali al momento dell'istanza.
Inoltre egli può tenere conto del contributo per figli maggiorenni se entrambi
Fatti
i genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD
II-2007 pag. 671 n. 18c). Nel caso in esame i coniugi erano sì d'accordo sul
principio, ma non sull'entità del contributo per M__________, tant'è che l'aumento
da fr. 1310.– a fr. 1350.– mensili è stato deciso autoritativamente dal
Pretore (inc. DI.2002.733: sentenza del 2 dicembre 2003). Come possa l'appellante
affermare che il padre sia ora d'accordo di riconoscere alla maggiorenne un
contributo di fr. 1989.– mensili prelevando altri fr. 600.– mensili dal proprio
margine disponibile non è dato di capire, men che meno ove si consideri che nel
frattempo AO 1 ha avuto una figlia (F__________, nata il 5 maggio 2006) da un'altra
donna. Al mantenimento di tale figlia egli deve – in tutto o in parte
–sopperire, di modo che quel margine disponibile appare ormai dubbio. Anche su
questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. A
parere dell'appellante, infine, la sentenza del Pretore va riformata sulle
spese e le ripetibili. Essa dà atto che il Pretore “ha respinto praticamente tutte le conseguenze accessorie” da lei formulate, ma adduce “che la domanda di divorzio è la principale,
per cui essendoci consenso reciproco la tassa di giustizia e le spese vanno
divise per metà e le ripetibili compensate”. Ripetibili di fr. 4000.– che in ogni modo essa definisce eccessive.
a) Il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Che sulle conseguenze del divorzio
rimaste litigiose AP 1 sia uscita, davanti al Pretore, sconfitta praticamente
su tutta la linea è – come detto – riconosciuto dall'interessata medesima. Il solo
fatto ch'essa abbia aderito alla richiesta di divorzio del marito nulla muta.
Se mai, ciò configura acquiescenza, e questa equivale a soccombenza (RtiD
Considerandi
I-2004 pag. 487 consid. 5). In nessun caso, comunque sia, essa
può pretendere di essere reintegrata in un grado di vittoria pari al 50%.
b) Relativamente
alla commisurazione delle ripetibili la giurisprudenza ha già rammentato più
volte che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili il Pretore
fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nella fattispecie torna applicabile in
proposito – orientativamente (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – l'abrogata
tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). Quest'ultima prevedeva, per le
cause di stato, un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.
1). A tale retribuzione si aggiungeva, nei casi cui fosse litigioso lo
scioglimento del regime dei beni, un onorario supplementare fino al 50% di
quello calcolato applicando la tariffa ad valorem dell'intera sostanza
coniugale (art. 14 cpv. 2). Perché nel caso in oggetto un compenso dell'avvocato
pari a fr. 4000.– sia la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento
l'appellante non spiega. Anzi, essa non illustra nemmeno perché l'importo di
fr. 4000.– sarebbe anche solo discutibile. Insufficientemente motivato, al
riguardo l'appello va dichiarato perciò irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5).
7.
Gli
oneri del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Alla controparte, che ha presentato osservazioni, l'appellante
deve versare inoltre un'equa indennità per ripetibili.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
III. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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