11.2006.54
Divorzio: provvigione ad litem
23 luglio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.54
Data decisione, Autorità:
23.07.2007, ICCA
Titolo:
Divorzio: provvigione ad litem
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2006.54
Lugano,
23 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.945 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 12 agosto 2004 da
AO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° giugno 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 23
maggio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa
il 1° giugno 2004 da AP 1 (1959) nei confronti della moglie AO 1 (1962),
quest'ultima ha chiesto in via provvisionale, con il memoriale di risposta del
12 agosto 2004, che il marito fosse tenuto a versarle una provvigione ad
litem di fr. 2900.–. All'udienza del 9 novembre 2004, indetta per il
contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere la richiesta, sostenendo che la
moglie poteva finanziare
da sé i costi del processo. Statuendo con decreto cautelare del 23
maggio 2006, il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato AP 1 a corrispondere
alla moglie la provvigione litigiosa. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le
spese sono state poste
a carico
di lui, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità di fr. 250.– per ripetibili.
B. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 1° giugno 2006 per ottenere
che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la richiesta di provvigione ad
litem sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di
conseguenza. Con decreto del 2 giugno 2006 il presidente di questa Camera ha
dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Pendente causa di divorzio o di separazione,
il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo
impartito a un coniuge di erogare una provvigione di causa all'altro coniuge
che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appunto, una misura
provvisionale (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40
ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 137). La procedura è pertanto quella
sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC),
nella quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni
(art. 419c cpv. 3 CPC; RtiD I-2004 pag. 592 n. 71c). Presentato otto giorni dopo l'intimazione del decreto cautelare, l'appello
in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163
CC). In concreto il Pretore ha accertato che nel 2004 AP 1 ha guadagnato, come
dipendente __________, fr. 198 843.–, mentre la moglie aveva “entrate limitate”,
non risultando esercitare attività lucrativa. In simili circostanze egli ha
ritenuto che costei non avesse mezzi sufficienti per affrontare le spese di
causa e di patrocinio, diversamente dal marito, il cui reddito consentiva “senz'altro” di versare la somma richiesta.
3. L'appellante
ribadisce – in sintesi – che la moglie dispone di risorse sufficienti per
finanziare le proprie spese legali e processuali facendo capo al suo amico, ai
contributi alimentari ricevuti e alle indennità percepite dalla pubblica
assistenza, tant'è che nel 2004 essa ha compiuto ben quattro viaggi nella
Repubblica Dominicana. Inoltre, sottolinea l'appellante, AO 1 è abile al lavoro
al 100%. Per quanto riguarda sé medesimo, l'appellante rimprovera al Pretore di
non avere tenuto conto di “debiti
istituzionali” a suo carico per
oltre fr. 150 000.– e di avere trascurato che la litigiosità della causa si deve
al comportamento della moglie, restia a ogni accordo amichevole. Infine
l'appellante fa notare che nell'ambito della pregressa causa di separazione il
Pretore aveva respinto un'analoga richiesta di provvigione avanzata da AO 1, in
contraddizione con il decreto ora impugnato.
4. Nella
misura in cui pretende che la moglie abbia cespiti d'entrata idonei per coprire
le proprie spese di causa e di patrocinio, l'appellante esaurisce le sue
affermazioni in argomenti vaghi e generici. Invano si cercherebbe nel memoriale
una qualsivoglia stima degli introiti cui l'interessata potrebbe concretamente ricorrere
e ancor più inutilmente si tenterebbe di sapere quale sia il fabbisogno minimo
di lei. Tutto si ignora, in specie, sulle asserite elargizioni dell'amico e
sul margine disponibile che le lascerebbero i contributi alimentari
dell'appellante. Il fatto poi che l'istante riscuota indennità dalla pubblica
assistenza e la circostanza che nel frattempo, il 10 luglio 2007, il Pretore
l'abbia ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria indizia se mai una
situazione di grave ristrettezza. Ne segue che, insufficientemente motivato, al
proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
5. Nella
misura in cui sembra pretendere invece di non avere liquidità sufficienti per
stanziare l'importo litigioso, l'appellante adduce una tesi addirittura priva
di motivazione. Certo, egli potrà anche avere debiti per oltre fr. 150 000.–, ma nulla
induce a supporre che i suoi redditi non gli consentano di versare una
tantum alla moglie la provvigione litigiosa senza intaccare il proprio fabbisogno
minimo. Tant'è ch'egli medesimo nemmeno adombra una tesi del genere, la quale
appare ancor meno verosimile ove si consideri che la sua tassazione 2003 attestava
un reddito imponibile di fr. 100
500.– annui (doc. P). Si aggiunga che in materia di
rapporti patrimoniali fra coniugi il diritto federale non impone l'applicazione
del principio inquisitorio, né la procedura ticinese istituisce tale precetto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c), di modo che non incombe a
questa Camera procedere a indagini. Toccava all'appellante motivare adeguatamente
il proprio ricorso. Carente di requisiti formali, anche al riguardo il ricorso
va dichiarato irricevibile.
6. L'appellante
scorge una contraddizione nel fatto che AO 1 si sia vista rifiutare l'assistenza
giudiziaria in pendenza di separazione e l'abbia ottenuta per contro nella
causa di divorzio, il 10 luglio 2007. In realtà non sussiste incoerenza alcuna.
Una richiesta di provvigione ad litem va decisa sulla scorta degli
elementi a disposizione il giorno in cui il giudice statuisce. È senz'altro possibile,
di conseguenza, che nel quadro della causa di separazione i presupposti per una
provvigione mancassero e fossero dati invece il 10 luglio 2007 nel processo
di divorzio. Quanto alla provvigione ad litem in esame, essa andrà
dedotta da quanto lo Stato verserà al legale di AO 1 per le prestazioni svolte
come patrocinatore d'ufficio.
7. Se
ne conclude che, inammissibile, l'appello non può essere vagliato oltre. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato
intimato alla controparte, cui non ha provocato spese.
8. In
merito ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF) l'appellante va avvertito che per presentare un ricorso in
materia civile al Tribunale federale gli incomberà di rendere verosimile ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per
Fatti
i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
Considerandi
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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