11.2006.57
curatela volontaria
19 giugno 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.57
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, ICCA
Titolo:
curatela volontaria
CURATELA VOLONTARIA
CURATORE
art. 394 CC
Incarto n.
11.2006.57
Lugano
19 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 186.2006/R.33.2006
(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 10, Locarno
riguardo
alla curatela volontaria istituita in favore di
PI
1, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 23 maggio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 22 novembre 2005 PI 1 (1966) ha
chiesto alla Commissione tutoria regionale 10 l'istituzione di una curatela volontaria;
che con
risoluzione del 27 aprile 2006 l'autorità tutoria, preso atto di una
valutazione del __________ __________ di __________, specialista in neurologia,
ha istituito il provvedimento in questione, designando PI 2 come curatore;
che contro la decisione appena citata 2006 AP 1,
madre del curatelato, è insorta il 5 maggio 2006 alla Sezione degli enti
locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l¿annullamento della
misura;
che nelle
sue osservazioni del 15 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale ha
proposto di rigettare il ricorso;
che,
statuendo il 23 maggio 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
senza prelevare tasse né spese;
che con
appello del 31 maggio 2006 volto contro la predetta decisione AP 1 contesta il
mancato annullamento della curatela;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL
4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC);
che,
tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile;
che la
legittimazione a ricorrere dell'appellante è senz'altro data, in materia d'interdizione i terzi essendo abilitati a ricorrere non
solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con
riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di
parenti in linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle
(Meier, La position des tiers en
droit de la tutelle ¿ Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);
che, ciò
premesso, un appello deve contenere ¿ oltre alle richieste di giudizio (art.
309 cpv. 2 lett. e CPC) ¿ i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso
che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga
personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste
di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme
dell'esposto (Geiser in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che
l'appellante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere
sentita, l'autorità di vigilanza avendo omesso di ascoltarla personalmente;
che,
tranne ove la legge disponga diversamente (e in concreto la legge non prevede
altro), un terzo non ha il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità
(DTF 125 I 219 consid. 9b e rinvii);
che per
il resto l'interessata ha potuto esprimersi liberamente ¿ nell'appello ¿ davanti
a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto (RDAT 1998-I pag. 260 consid. 4);
che nelle
circostanze descritte non si ravvisa quindi alcuna disattenzione del diritto
d'essere sentiti;
che, per quanto
attiene al provvedimento impugnato, un maggiorenne può vedersi nominare un
curatore, a sua istanza, quando esistano le condizioni per una tutela volontaria
(art. 394 CC);
che
quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, ove un maggiorenne
dimostri di non poter debitamente provvedere ai propri interessi ¿per causa di debolezza senile, acciacchi o
inesperienza¿;
che nella
fattispecie l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi giustificassero
l'istituzione della curatela volontaria (decisione impugnata, consid. 6);
che
nell'appello AP 1 evoca i suoi buoni rapporti con il figlio e ricorda di avere sempre
saputo gestire con soddisfazione la situazione finanziaria di lui, sicché in
tali frangenti ¿la motivazione della curatela dovrebbe essere fondata su una
cattiva amministrazione finanziaria nei confronti del figlio PI 1, ma detta
fattispecie non è né documentata né comprovata¿;
che, così
argomentando, l'appellante disconosce come in discussione non sia la di lei
capacità gestionale a operare in favore del figlio, bensì la capacità
gestionale del figlio medesimo;
che il fatto
di essersi occupata per anni dell'amministrazione finanziaria del figlio non esclude
la volontà di quest'ultimo di essere assistito da un curatore per ¿aiutarlo a
gestire i suoi soldi¿ (doc. 4: verbale del 22 novembre 2005);
che
inoltre, come si evince dalla relazione specialistica del __________, PI 1 denota
un ritardo nello sviluppo psico-motorio congenito, è al beneficio di una
rendita intera AI e, pur essendo impiegato come magazziniere alla __________ di
__________, legge o scrive di rado e fatica con i calcoli della spesa (doc. 5);
che tali accertamenti,
non contestati, dimostrano come il paziente sia affetto da ¿acciacchi psichici¿
(casistica in: Schnyder/ Murer in:
Berner Kommentar, note 63 e 64 ad art. 372 CC) e risulti incapace di provvedere
debitamente ai suoi interessi;
che, d'altro
lato, il medico ha attestato la capacità di discernimento del richiedente, e in
particolare quella di capire il significato e le conseguenze di una curatela
volontaria;
che, in
definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica;
che, per
quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, cui l'appello
non è stato intimato per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
¿ ;
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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