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Decisione

11.2006.57

curatela volontaria

19 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 186.2006/R.33.2006

(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali

quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 10, Locarno

riguardo

alla curatela volontaria istituita in favore di

PI

1, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il 23 maggio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità

di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 22 novembre 2005 PI 1 (1966) ha

chiesto alla Commissione tutoria regionale 10 l'istituzione di una curatela volontaria;

che con

risoluzione del 27 aprile 2006 l'autorità tutoria, preso atto di una

valutazione del __________ __________ di __________, specialista in neurologia,

ha istituito il provvedimento in questione, designando PI 2 come curatore;

che contro la decisione appena citata 2006 AP 1,

madre del curatelato, è insorta il 5 maggio 2006 alla Sezione degli enti

locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l¿annullamento della

misura;

che nelle

sue osservazioni del 15 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale ha

proposto di rigettare il ricorso;

che,

statuendo il 23 maggio 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,

senza prelevare tasse né spese;

che con

appello del 31 maggio 2006 volto contro la predetta decisione AP 1 contesta il

mancato annullamento della curatela;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili

entro venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL

4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC);

che,

tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile;

che la

legittimazione a ricorrere dell'appellante è senz'altro data, in materia d'interdizione i terzi essendo abilitati a ricorrere non

solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con

riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di

parenti in linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle

(Meier, La position des tiers en

droit de la tutelle ¿ Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);

che, ciò

premesso, un appello deve contenere ¿ oltre alle richieste di giudizio (art.

309 cpv. 2 lett. e CPC) ¿ i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in

materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso

che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga

personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste

di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme

dell'esposto (Geiser in: Basler

Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

che

l'appellante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere

sentita, l'autorità di vigilanza avendo omesso di ascoltarla personalmente;

che,

tranne ove la legge disponga diversamente (e in concreto la legge non prevede

altro), un terzo non ha il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità

(DTF 125 I 219 consid. 9b e rinvii);

che per

il resto l'interessata ha potuto esprimersi liberamente ¿ nell'appello ¿ davanti

a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in

diritto (RDAT 1998-I pag. 260 consid. 4);

che nelle

circostanze descritte non si ravvisa quindi alcuna disattenzione del diritto

d'essere sentiti;

che, per quanto

attiene al provvedimento impugnato, un maggiorenne può vedersi nominare un

curatore, a sua istanza, quando esistano le condizioni per una tutela volontaria

(art. 394 CC);

che

quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, ove un maggiorenne

dimostri di non poter debitamente provvedere ai propri interessi ¿per causa di debolezza senile, acciacchi o

inesperienza¿;

che nella

fattispecie l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi giustificassero

l'istituzione della curatela volontaria (decisione impugnata, consid. 6);

che

nell'appello AP 1 evoca i suoi buoni rapporti con il figlio e ricorda di avere sempre

saputo gestire con soddisfazione la situazione finanziaria di lui, sicché in

tali frangenti ¿la motivazione della curatela dovrebbe essere fondata su una

cattiva amministrazione finanziaria nei confronti del figlio PI 1, ma detta

fattispecie non è né documentata né comprovata¿;

che, così

argomentando, l'appellante disconosce come in discus­sione non sia la di lei

capacità gestionale a operare in favore del figlio, bensì la capacità

gestionale del figlio medesimo;

che il fatto

di essersi occupata per anni dell'amministrazione finanziaria del figlio non esclude

la volontà di quest'ultimo di essere assistito da un curatore per ¿aiutarlo a

gestire i suoi soldi¿ (doc. 4: verbale del 22 novembre 2005);

che

inoltre, come si evince dalla relazione specialistica del __________, PI 1 denota

un ritardo nello sviluppo psico-motorio congenito, è al beneficio di una

rendita intera AI e, pur essendo impiegato come magazziniere alla __________ di

__________, legge o scrive di rado e fatica con i calcoli della spesa (doc. 5);

che tali accertamenti,

non contestati, dimostrano come il paziente sia affetto da ¿acciacchi psichici¿

(casistica in: Schnyder/ Murer in:

Berner Kommentar, note 63 e 64 ad art. 372 CC) e risulti incapace di provvedere

debitamente ai suoi interessi;

che, d'altro

lato, il medico ha attestato la capacità di discernimento del richiedente, e in

particolare quella di capire il significato e le conseguenze di una curatela

volontaria;

che, in

definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica;

che, per

quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che in

concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, cui l'appello

non è stato intimato per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

¿ ;

.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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