11.2006.58
Domanda di revisione, subordinatamente di correzione
19 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2006.58
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, ICCA
Titolo:
Domanda di revisione, subordinatamente di correzione
CORREZIONE DELLA SENTENZA
REVISIONE
art. 339 CPC-TI
art. 340 CPC-TI
art. 346 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.58
Lugano,
19 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.13 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 24 gennaio 2006 da
AO 1 (2003),
(rappresentato dalla curatrice )
contro
AP 1 ,
giudicando ora sulla domanda di revisione – subordinatamente di correzione –
del 2 giugno 2006 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 maggio
2006 da questa Camera (inc. 11.2006.45);
esaminati
gli atti
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta la domanda di revisione, subordinatamente di correzione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2006 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ di
trattenere la somma di fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni
familiari) dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando
l'importo a __________ __________ a titolo di contributo alimentare per il figlio
AO 1 (nato il 22 febbraio 2003);
che un
appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato
respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del
19 maggio 2006 (inc. 11.2006.45);
che nei
confronti della sentenza appena citata AP 1 ha introdotto una domanda di revisione –
subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 (Revisionsbegehren/Wiedererwägung,
sowie Richtigstellung), in tedesco, postulando una mediazione tra lui e __________
circa l'incasso dei contributi alimentari (richiesta n. 1), una diversa
modalità di erogazione dei contributi medesimi da parte sua (richiesta n. 2) e
l'intervento di questa Camera a tutela del suo diritto di visita (richiesta n.
3);
che il
memoriale non è stato intimato alla curatrice di AO 1;
e considerando
in diritto: che
“il giudice rinvia alla parte
un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3
CPC);
che nella
fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi
già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;
che una
sentenza di appello può formare oggetto di revisione nei casi previsti dall'art.
340 CPC, di restituzione in intero nei casi previsti dall'art. 346 CPC o di semplice
correzione nel caso dell'art. 339 CPC;
che nel
suo esposto l'interessato non accenna neppure implicitamente a nessuno dei
Considerandi
titoli di revisione, di restituzione in intero o di correzione enunciati dalla
legge (per tacere del fatto che una restituzione in intero contro la sentenza andrebbe
chiesta al Pretore: art. 349 cpv. 1 CPC);
che, di
conseguenza, il memoriale in questione risulta manifestamente inammissibile;
che nelle
circostanze descritte ci si potrebbe domandare se l'atto non debba considerarsi
alla stregua di un possibile ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett.
a OG) e non vada trasmesso pertanto al Tribunale federale;
che nel
memoriale tuttavia l'interessato non lamenta né un'applicazione arbitraria dell'art.
291.
CC, né una disattenzione manifesta della giustizia o dell'equità, né una
contraddizione palese con la situazione effettiva e in violazione di un diritto
certo (DTF 110 II 15 consid. 4);
che
inviare un simile scritto al Tribunale federale (ciò che del resto nemmeno
l'interessato chiede) sarebbe infruttuoso e si tradurrebbe in un vuoto
esercizio di giurisdizione;
che, per
quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno, esse seguirebbero la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è
stato notificato;
che,
viste le particolarità del caso, si soprassiede nondimeno al prelievo di oneri,
non senza avvertire l'interessato che non potrà più contare su analoga
provvidenza ove dovesse introdurre a questa Camera altri memoriali informi;
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. La
domanda è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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