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Decisione

11.2006.58

Domanda di revisione, subordinatamente di correzione

19 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolta la domanda di revisione, subordinatamente di correzione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2006 il

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ di

trattenere la somma di fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni

familiari) dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando

l'importo a __________ __________ a titolo di contributo alimentare per il figlio

AO 1 (nato il 22 febbraio 2003);

che un

appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato

respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del

19 maggio 2006 (inc. 11.2006.45);

che nei

confronti della sentenza appena citata AP 1 ha introdotto una domanda di revisione –

subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 (Revisionsbegehren/Wiedererwä­gung,

sowie Richtigstellung), in tedesco, postulando una mediazione tra lui e __________

circa l'incasso dei contributi alimentari (richiesta n. 1), una diversa

modalità di erogazione dei contributi medesimi da parte sua (richiesta n. 2) e

l'intervento di questa Camera a tutela del suo diritto di visita (richiesta n.

3);

che il

memoriale non è stato intimato alla curatrice di AO 1;

e considerando

in diritto: che

“il giudice rinvia alla parte

un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3

CPC);

che nella

fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi

già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;

che una

sentenza di appello può formare oggetto di revisione nei casi previsti dall'art.

340 CPC, di restituzione in intero nei casi previsti dall'art. 346 CPC o di semplice

correzione nel caso dell'art. 339 CPC;

che nel

suo esposto l'interessato non accenna neppure implicitamente a nessuno dei

Considerandi

titoli di revisione, di restituzione in intero o di correzione enunciati dalla

legge (per tacere del fatto che una restituzione in intero contro la sentenza andrebbe

chiesta al Pretore: art. 349 cpv. 1 CPC);

che, di

conseguenza, il memoriale in questione risulta manifestamente inammissibile;

che nelle

circostanze descritte ci si potrebbe domandare se l'atto non debba considerarsi

alla stregua di un possibile ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett.

a OG) e non vada trasmesso pertanto al Tribunale federale;

che nel

memoriale tuttavia l'interessato non lamenta né un'applicazione arbitraria dell'art.

291.

CC, né una disattenzione manifesta della giustizia o dell'equità, né una

contraddizione palese con la situazione effettiva e in violazione di un diritto

certo (DTF 110 II 15 consid. 4);

che

inviare un simile scritto al Tribunale federale (ciò che del resto nemmeno

l'interessato chiede) sarebbe infruttuoso e si tradurrebbe in un vuoto

esercizio di giurisdizione;

che, per

quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno, esse seguirebbero la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è

stato notificato;

che,

viste le particolarità del caso, si soprassiede nondimeno al prelievo di oneri,

non senza avvertire l'interessato che non potrà più contare su analoga

provvidenza ove dovesse introdurre a questa Camera altri memoriali informi;

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. La

domanda è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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