11.2006.59
Provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria
9 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.59
Data decisione, Autorità:
09.08.2006, ICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria
AZIONE POSSESSORIA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 376 cpv. 2 let. a CPC-TI
art. 381 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.59
Lugano
9 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.242
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 9 agosto 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinati dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 giugno 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 1° giugno 2006, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietario della particella n. 1551 RFD di __________, su cui sorge la
sua casa di abitazione. Il fondo è gravato da un onere di transito con veicoli
in favore della limitrofa particella n. 750 (anch'essa edificata), appartenente
a AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. La servitù si esercita lungo una
stradina che collega il fondo serviente alla pubblica via.
B. Il 9
agosto 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché
fosse ordinato in via cautelare a AO 2 e AO 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di rimuovere un paletto posto sulla strada, a confine tra le due
proprietà. All’udienza del 18 agosto 2005 i convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato memoriali scritti
nei quali hanno ribadito le loro domande. Alla discussione finale del 30
gennaio 2006 l'istante, solo presente, ha confermato il suo punto di vista.
Statuendo il 1°giugno 2006 in luogo e vece
del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante, tenuto a
rifondere ai convenuti fr. 600.– complessivi per ripetibili.
C. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 12 giugno 2006 per ottenere
che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l'istanza cautelare.
Nelle loro osservazioni del 12 luglio 2006 AO 2 e AO 1 concludono per il
rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha respinto l’istanza, nella fattispecie,
non ravvisando la necessità di agire con urgenza e nemmeno il rischio che al
richiedente derivi un danno considerevole. Egli ha rilevato, in particolare,
che la posa del paletto rende sì difficile il transito di veicoli lungo la
stradina oggetto della servitù, ma non lo impedisce. Lo stesso istante, del
resto, non pretende di non poter accedere al proprio fondo in automobile. Non
soccorrono dunque le premesse – ha concluso il primo giudice – per l’emanazione
del provvedimento richiesto.
2.
L’appellante
ribadisce che la posa del paletto a confine delle due proprietà intralcia
gravemente e durevolmente l’esercizio della servitù. Deplora altresì che i
convenuti abbiano modificato unilateralmente, con un atto di illecita violenza,
una situazione pacifica fino al luglio del 2005. A suo avviso, in estrema
sintesi, sono dati quindi gli estremi per la protezione del possesso e, di conseguenza
quelli per l’adozione di provvedimenti cautelari.
3.
Nella
fattispecie l’istante ha chiesto l’emanazione di provvedimenti cautelari in
vista di promuovere un’azione possessoria. Ciò è ammannibile (art. 376 cpv. 2
lett. a con rinvio all’art. 381 CPC; Rep. 1981 pag. 164), ma nulla muta alla
circostanza che l'applicazione degli art. 376 segg. CPC soggiaccia – come
ricorda il Segretario assessore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la
parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. Non senza trascurare che
le misure richieste devono conservare un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata, l'istante
essendo responsabile – per altro – di eventuali danni dovuti a provvedimenti
cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II
279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).
4.
Nel
decreto impugnato il Segretario assessore ha scartato – come detto – sia il
presupposto dell'urgenza sia quello del danno considerevole. Nell'appello
l'istante sostiene che quest'ultimo requisito sarebbe “comprovato”, ma non si
confronta con le ragioni per cui il Segretario assessore ha escluso l'urgenza.
Egli non spiega perché occorrerebbe agire senza indugio, ovvero perché non si
possa sensatamente pretendere che egli attenda l'esito dell'azione
possessoria. Del resto, egli non illustra neppure in che consisterebbe il danno
“considerevole” (ovvero rilevante e non agevolmente rimediabile) suscettibile
di derivargli in pendenza di procedura. Certo, egli si duole “di subire un
grave e irreparabile pregiudizio dall'ostacolo posto (che pregiudica comunque
il traffico veicolare esercitato pacificatamene sino a quel momento)”, tuttavia
non sostanzia alcun detrimento concreto. Sottolinea che “il passaggio veicolare
dev'essere ripristinato (dopo parecchi mesi di pregiudizio) e non può attendere
la risoluzione dei problemi dei confini fra i due fondi” (appello, pag. 8 a metà),
salvo disconoscere che un'azione possessoria tende alla salvaguardia di uno
stato di fatto e prescinde da questioni di merito.
5.
Nella
misura in cui lamenta un'indebita turbativa, censura l'illecita violenza avversaria,
invoca l'art. 928 CC e propugna il ripristino della situazione anteriore alla
posa del paletto, l'appellante dimentica che argomenti del genere confortano –
se mai – il fondamento di un'azione possessoria, non i requisiti di un'istanza
di provvedimenti cautelari. Ai fini dell'attuale giudizio essi potrebbero
suffragare tutt'al più la parvenza di buon esito insita nella prospettata
azione che egli intende avviare. Resta il fatto che sull'urgenza e sul danno
considerevole l'istante si limita a reiterare le proprie affermazioni di principio,
omettendo di confrontarsi con le ragioni addotte dal Segretario assessore nel
decreto impugnato. Ciò non basta per adempiere il prescritto dell'art. 309
cpv. 2 lett. f CPC. Carente di motivazione, il rimedio sfugge pertanto a ulteriore
disamina e va dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
6.
Gli
oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
irricevibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.–
complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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