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Decisione

11.2006.59

Provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria

9 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.242

(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 9 agosto 2005 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1)

contro

AO 1

(patrocinati dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 12 giugno 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso il 1° giugno 2006, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore

del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 è proprietario della particella n. 1551 RFD di __________, su cui sorge la

sua casa di abitazione. Il fondo è gravato da un onere di transito con veicoli

in favore della limitrofa particella n. 750 (anch'essa edificata), appartenente

a AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. La servitù si esercita lungo una

stradina che collega il fondo serviente alla pubblica via.

B. Il 9

agosto 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché

fosse ordinato in via cautelare a AO 2 e AO 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di rimuovere un paletto posto sulla strada, a confine tra le due

proprietà. All’udienza del 18 agosto 2005 i convenuti hanno proposto di respingere

l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato memoriali scritti

nei quali hanno ribadito le loro domande. Alla discussione finale del 30

gennaio 2006 l'istante, solo presente, ha confermato il suo punto di vista.

Statuendo il 1°giugno 2006 in luogo e vece

del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante, tenuto a

rifondere ai convenuti fr. 600.– complessivi per ripetibili.

C. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 12 giugno 2006 per ottenere

che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l'istanza cautelare.

Nelle loro osservazioni del 12 luglio 2006 AO 2 e AO 1 concludono per il

rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Segretario assessore ha respinto l’istanza, nella fattispecie,

non ravvisando la necessità di agire con urgenza e nemmeno il rischio che al

richiedente derivi un danno considerevole. Egli ha rilevato, in particolare,

che la posa del paletto rende sì difficile il transito di veicoli lungo la

stradina oggetto della servitù, ma non lo impedisce. Lo stesso istante, del

resto, non pretende di non poter accedere al proprio fondo in automobile. Non

soccorrono dunque le premesse – ha concluso il primo giudice – per l’emanazione

del provvedimento richiesto.

2.

L’appellante

ribadisce che la posa del paletto a confine delle due proprietà intralcia

gravemente e durevolmente l’esercizio della servitù. Deplora altresì che i

convenuti abbiano modificato unilateralmente, con un atto di illecita violenza,

una situazione pacifica fino al luglio del 2005. A suo avviso, in estrema

sintesi, sono dati quindi gli estremi per la protezione del possesso e, di conseguenza

quelli per l’adozione di provvedimenti cautelari.

3.

Nella

fattispecie l’istante ha chiesto l’emanazione di provvedimenti cautelari in

vista di promuovere un’azione possessoria. Ciò è ammannibile (art. 376 cpv. 2

lett. a con rinvio all’art. 381 CPC; Rep. 1981 pag. 164), ma nulla muta alla

circostanza che l'applicazione degli art. 376 segg. CPC soggiaccia – come

ricorda il Segretario assessore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza

di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la

parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. Non senza trascurare che

le misure richieste devono conservare un ragionevole rapporto di

proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata, l'istante

essendo responsabile – per altro – di eventuali danni dovuti a provvedimenti

cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II

279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).

4.

Nel

decreto impugnato il Segretario assessore ha scartato – come detto – sia il

presupposto dell'urgenza sia quello del danno considerevole. Nell'appello

l'istante sostiene che quest'ultimo requisito sarebbe “comprovato”, ma non si

confronta con le ragioni per cui il Segretario assessore ha escluso l'urgenza.

Egli non spiega perché occorrerebbe agire senza indugio, ovvero perché non si

possa sensatamente pretendere che egli attenda l'esito dell'azio­ne

possessoria. Del resto, egli non illustra neppure in che consisterebbe il danno

“considerevole” (ovvero rilevante e non agevolmente rimediabile) suscettibile

di derivargli in penden­za di procedura. Certo, egli si duole “di subire un

grave e irreparabile pregiudizio dall'ostacolo posto (che pregiudica comun­que

il traffico veicolare esercitato pacificatamene sino a quel momento)”, tuttavia

non sostanzia alcun detrimento concreto. Sottolinea che “il passaggio veicolare

dev'essere ripristinato (dopo parecchi mesi di pregiudizio) e non può attendere

la risoluzione dei problemi dei confini fra i due fondi” (appello, pag. 8 a metà),

salvo disconoscere che un'azione possessoria tende alla salvaguardia di uno

stato di fatto e prescinde da questioni di merito.

5.

Nella

misura in cui lamenta un'indebita turbativa, censura l'illecita violenza avversaria,

invoca l'art. 928 CC e propugna il ripristino della situazione anteriore alla

posa del paletto, l'appellante dimentica che argomenti del genere confortano –

se mai – il fondamento di un'azione possessoria, non i requisiti di un'istanza

di provvedimenti cau­telari. Ai fini dell'attuale giudizio essi potrebbero

suffragare tutt'al più la parvenza di buon esito insita nella prospettata

azione che egli intende avviare. Resta il fatto che sull'urgenza e sul danno

considerevole l'istante si limita a reiterare le proprie affermazioni di principio,

omettendo di confrontarsi con le ragioni addotte dal Segretario assessore nel

decreto impugna­to. Ciò non basta per adempiere il prescritto dell'art. 309

cpv. 2 lett. f CPC. Carente di motivazione, il rimedio sfugge pertanto a ulteriore

disamina e va dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

6.

Gli

oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è

irricevibile.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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