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Decisione

11.2006.6

Protezione del figlio: costi di procedura

19 luglio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per

statuire nella causa n. 461.2005/R.74.2005 (protezione del figlio) della Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,

che oppone

AP

1

alla

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso

riguardo

a un procedimento aperto a protezione del figlio S__________ (2000);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 gennaio 2006 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione

emessa il 5 dicembre 2005 dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

2 (1969) e AP 1 (1972) si sono sposati il 31 luglio 1997. Dal matrimonio sono

nati E__________, il 4 gennaio 1998 e S__________, il 7 febbraio 2000. Il 25

maggio 2005 l'Ispettorato del secondo circondario delle

scuole comunali, __________, ha segnalato alla Commissione tutoria regionale 4 taluni

comportamenti giudicati “non adeguati nell'ambito della sfera sessuale” assunti

da S__________ nella scuola dell'infanzia di __________ durante dell'anno

scolastico 2004/2005. La Commissione tutoria regionale ha convocato i genitori

a un colloquio del 3 giugno 2005, espri­mendo loro l'intenzione di far ascoltare

E__________ e S__________ da uno specialista. Dopo un'iniziale resistenza, AP 2

e AP 1 hanno finito per aderire alla proposta. Quello stesso giorno la

Commissione tutoria regionale ha incaricato la dott. __________, psicoterapeuta a __________, di sentire i due minorenni.

B. Il 2

agosto 2005 la specialista ha consegnato un rapporto in cui ha fornito suggerimenti

e indicazioni ai genitori, consigliando all'autorità tutoria di disporre un “aggiornamento

evolutivo”, ossia una sorveglianza dello sviluppo di S__________ durante un determinato

periodo per accertare se occorressero misure di protezione. A un'udienza del 12

settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha concordato con AP 2 e AP 1, in ossequio alla proposta della specialista, “di monitorare la situazione sino alla fine dell'anno

in corso”, riservandosi di adottare misure di sostegno qualora nel frattempo il

figlio fosse ricaduto in condotte simili a quelle segnalate. Non risulta che in

seguito la Commissione tutoria regionale abbia emanato provvedimenti. Chiamati

a onorare la nota professionale della dott. __________, AP 2 e AP 1 vi si sono

opposti.

C. Con

decisione del 3 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale ha approvato l'onorario

di fr. 1080.– esposto dalla dott. __________ (due colloqui con i coniugi AP

1AP 2, tre colloqui individuali con E__________, tre colloqui individuali con S__________,

per complessive 9 ore a fr. 120.– l'una), addebitandone l'ammontare a AP 2 e AP 1 unitamente alla tassa di giustizia di fr. 150.–. AP

2 e AP 1 hanno impugnato tale decisione con un ricorso

del 12 ottobre 2005 all'Autorità di vigilanza sulle tutele nel quale hanno chiesto

di essere esonerati dal pagamento, da porre se mai a carico “di persone o enti

da stabilire”. Inoltre hanno postulato l'annullamento della tassa di giustizia di

fr. 150.– e la ricusa dell'intera Commissione tutoria regionale. Con osservazioni del 24

ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso.

D. Statuendo

il 5 dicembre 2005, l'Autorità di vigilanza sulle

tutele ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha addebitato ai

ricorrenti metà dell'onorario esposto dalla dott. __________, mentre ha respinto

l'istanza di ricusazione. Essa non ha prelevato tasse o spese né ha accordato

ripetibili. Nei considerandi della decisione

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha precisato inoltre di sollevare i

genitori dal pagamento di fr. 75.–, pari alla metà della tassa di giustizia di

prima sede.

E. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 hanno introdotto il 9 gennaio 2006 un appello a questa Camera per ottenere che la nota professionale della dott. __________ sia posta a carico “di

persone o enti da stabilire” e che la tassa di decisione di fr. 150.– sia

annullata. Essi reiterano inoltre nel ricusare l'intera Commissione tutoria regionale e postulano “un equo indennizzo”,

come pure scuse scritte di tale autorità e un intervento di quest'ultima “che

attesti la conclusione definitiva di questa odiosa vicenda”. Il 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale si è confermata

nelle osservazioni da lei presentate all'Autorità di vigilanza, proponendo di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla

notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Tenuto calcolo delle

ferie natalizie (art. 131 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

Direttamente toccati dalla decisione impugnata, AP 2 e AP 1 sono legittimati a

impugnare la decisione dell'Autorità

di vigilanza.

2.

All'appello

gli interessati accludono una lettera del 22 settembre 2005 alla Commissione

tutoria regionale, per altro già agli atti, una lettera del 20 dicembre 2005 alla dott. __________, un'attestazione

7.

febbraio 2005 di __________ e un estratto del regolamento dell'istituto scolastico di __________. Tali

documenti sono ammissibili (vecchio art. 424a cpv. 2 CPC ticinese).

3.

Litigioso davanti all'Autorità di vigilanza era il pagamento della nota

professionale emessa dalla dott. __________ (fr. 1080.–) e della tassa di giustizia (fr. 150.–), oltre alla ricusa della

Commissione tutoria regionale e alla pretesa di un “equo indennizzo”. Nella

misura in cui gli appellanti esigono scuse scritte dalla

Com­missione tutoria regionale e un ultimo intervento da parte della medesima

“che attesti la conclusione definitiva di questa odiosa vicenda”, essi

formulano richieste mai sottoposte alla Commissione tutoria regionale. Non

possono quindi presentarle ora, per la prima volta, davanti a questa Camera.

4.

Nella

decisione impugnata l'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha rilevato che i costi di un procedimento a

protezione del figlio, inclusi gli onorari di un perito, sono spese imputabili

ai genitori nella misura in cui a costoro va imputata l'apertura del procedimento.

In concreto essa ha rilevato che alla riunione del 3 giugno 2005 AP 2 e AP

1.

avevano finito per approvare l'audizione dei figli da parte di una persona

idonea. Se è poi vero – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – che la Commissione

tutoria regionale non ha istituito alcuna misura a protezione di S__________, è

altrettanto vero che nell'ambito

di tale procedura si è previsto di sorvegliarne l'evoluzione sino alla fine dell'anno, senza escludere un'eventuale presa a carico della famiglia. Tenuto conto di ciò,

secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele si giustifica di suddividere a

metà i costi peritali e la tassa di giustizia tra la Commissione tutoria regionale

e i genitori. Quanto all'istanza di ricusa nei confronti della Commissione

tutoria regionale, essa l'ha ritenuta priva di adeguata motivazione, respingendola

di conseguenza.

5.

Litigiosa

è anzitutto la ricusazione della Commissione tutoria regionale. L'art. 31 cpv.

1.

della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi di

esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. Le parti

potevano dunque ricusare un membro della Commissione tutoria regionale, oltre

che nei casi di esclusione (art. 26 CPC ticinese), qualora sussistesse grave

inimicizia tra il membro stesso e una delle parti o qualora si dessero – più in

generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC ticinese).

In

concreto gli interessati non alludono a motivi di esclusione, né consta sussistere

grave inimicizia fra i membri della Commissione tutoria regionale e gli

appellanti. Ciò premesso, l'istanza deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b

CPC ticinese che abilita le parti a chiedere la ricusazione nel caso in cui

esistano “gravi ragioni”, ossia fattori che mettano in dubbio l'imparzialità

dell'autorità agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime

condizioni (Rep. 1988 pag. 369). Sta di fatto che in concreto gli appellanti nemmeno

prospettano “gravi ragioni”, né si confrontano con la decisione impugnata a

tale proposito (pag. 6 seg.), né motivano la loro domanda evocando fattori oggettivi suscettibili di

mettere in dubbio l'imparzialità dei membri della Commissione tutoria regionale.

Tanto meno asseriscono che membri di questa abbiano già manifestato – per

avventura – opinioni idonee a pregiudicare la loro indipendenza o equanimità. Privo

di adeguata motivazione, su questo punto l'appello va dichiarato finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

6.

Riguardo

alle spese occasionate da una procedura a protezione del

figlio questa Camera ha già avuto modo di rammentare che tali costi non

rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1

CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio,

sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici.

In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei

loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di

assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la

procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria

adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate

al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con

un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non

pubblicato).

7.

In

concreto la Commissione tutoria regionale si è accordata con gli appellanti il

12.

settembre 2005 nel senso di “monitorare” per circa tre mesi il comportamento

del figlio, riservandosi la facoltà di “raccogliere le necessarie informazioni

(genitori, scuola, terzi) per tenersi ragguagliata sull'evoluzione della situazione” (verbale del 12 settembre 2005, pag. 1).

Non risulta però che dopo di allora essa abbia emanato un provvedimento qualsiasi.

Certo, fra le misure a protezione si annovera anche la possibilità, per l'autorità

tutoria, di ammonire i genitori, di impartire loro istruzioni per la cura,

l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia

diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Non consta tuttavia

che la Commissione tutoria regionale abbia deciso nulla del genere. Essa si è

limitata a riferire a AP 2 e AP 1 di reputare “opportuno e necessario monitorare

la situazione sino alla fine dell'anno corrente per poi valutare il da farsi, fermo restando che se dovessero

manifestarsi ancora i medesimi comportamenti si deciderà quale misura di

sostegno adottare, anche direttamente dai genitori informando la CTR” (decisione

del 3 ottobre 2005, pag. 2). Addebitare spese di procedura al figlio o ai

genitori sulla scorta di tali basi non entrava in linea di conto.

8.

Ciò

posto, occorre esaminare se la Commissione tutoria regionale sia stata indotta

ad aprire una procedura (ancorché rimasta senza seguito) a causa di comportamenti

reprensibili del figlio o genitori. Ora, la Commissione tutoria regionale si è

attivata – come detto – in esito a una segnalazione 25 maggio 2005 del­l'Ispettorato scolastico (doc. 22). Allegata

a tale segnalazione figurava un rapporto di quello stesso 25 maggio 2005 in cui la docente titolare di S__________ dichiarava quanto segue:

(...)

In questa

prima parte dell'anno scolastico 2004/05 una mamma mi ha segnalato che S__________

ha abbassato i pantaloni e le mutandine della propria figlia. Il fatto

raccontato dalla bambina alla madre sarebbe avvenuto nell'angolo casa

all'interno della sezione. Ho letto sul momento tale episodio come un momento

di curiosità attorno alla sfera sessuale.

Dopo le

festività pasquali del 2005 un'altra mamma mi ha riferito che il figlio X era

tornato a casa con i genitali graffiati e provava bruciore al momento di urinare.

Il bambino ha spiegato alla propria madre che S__________ l'aveva seguito in

bagno, gli aveva preso il pene con le dita e “l'ha tirato indietro e avanti”.

La madre era provata da quanto successo. In tale situazione questa signora ave­va

parlato direttamente dell'episodio con la madre di S__________. Ho discusso di

questo episodio in presenza delle due madri e ho esortato la madre di S__________

a collaborare per evitare il ripetersi degli episodi.

Martedì 17

maggio 2005 la mamma di X mi ha riferito un altro fatto raccontatole dal

figlio. S__________ voleva mettere il suo pene nel culetto di un compagno,

mentre X aveva il compito di tenerlo fermo. La madre di X era sconvolta dall'episodio e mi ha comunicato l'intenzione di

chiedere il cambio di sezione per X.

(...)

Lunedì 23

maggio 2005 ho visto S__________, nell'angolo casa, in atteggiamenti

“sospetti”. Era rivolto verso la parete, all'interno di uno spazio angusto.

Sono subito andata a controllare e ho notato una bambina Y costretta contro il

muro con i pantaloni abbassati e le mutandine malmesse. Ho chiesto a S__________

che cosa succedesse e lui ha risposto “niente”. Gli ho chiesto di andare a fare

un disegno e nel frattempo ho parlato con la bambina, la quale mi ha spiegato

che S__________ le stava spingendo una monetina (5 centesimi) sulla propria parte

intima. Ho verificato il rossore sul pube della bambina. Y mi ha confidato che

poco prima si era già verificato un episodio simile nella zona d'ingresso (in

quel caso S__________ avrebbe provato a spingerle la monetina nel sedere). Io

non ho potuto verificare direttamente questo episodio.

(...)

Ho

approfittato di un momento un cui S__________ disegnava per parlare con lui di

quanto successo. Dal dialogo col bambino è emerso che a casa lui fa questi

giochi con la sorella (di 7 anni, che frequenta la prima elementare) nel suo letto,

sotto le coperte di nascosto dai propri genitori. Nel proseguo del colloquio col bambino emerge che la mamma abbassa le

mutande ad E__________, toccandola.

(...)

Convocati

dalla Commissione tutoria regionale, all'udienza del 3 giugno 2005 AP 2 e AP 1 hanno sostanzialmente

minimizzato l'accaduto e nell'appello esprimono dubbi sull'autenticità degli

eventi, ma non censurano il rapporto di falso né il figlio risulta avere negato

quanto gli si rimproverava. Gli appellanti sottolineano poi di essere intervenuti

e di avere spiegato al figlio “che sono cose da non fare”. Ciò sarà anche vero,

ma nulla toglie alla circostanza che in una situazione come quella descritta la

Commissione tutoria regionale doveva attivarsi

senza indugio, già per il bene di S__________. E i gravi indizi si

riconducevano proprio a comportamenti oggettivamente reprensibili di lui, sia

pur dovuti alla giovane età. Le spese occasionate dalla procedura andavano

quindi a carico del figlio, indipendentemente dal fatto che poi la Commissione tutoria regionale abbia rinunciato

a emanare provvedimenti. Diverso sarebbe stato il caso ove la

Commissione tutoria regionale avesse aperto un procedimento a protezione del

figlio sulla base di indizi che si fossero rivelati inconsistenti (v. ad

esempio RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c: valutazione delle capacità parentali

ordinata sulla base di presunte trascuranze nell'educazione del figlio). Tale evenienza non si verifica nella fattispecie, la Commissione tutoria regionale avendo promosso

un'inchiesta indotta proprio dal comportamento attivo e deliberato del figlio.

Poteva quindi porre gli oneri della procedura a carico di lui (sopra, consid.

6; art. 29 cpv. 2 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele).

9.

Che

nel caso specifico i costi della procedura potessero essere addebitati al

figlio – e non ai genitori, come ha deciso la Commissione tutoria regionale (e,

nei limiti di un mezzo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele) – ancora non

significa che l'operato della Commissione sia ineccepibile. Quando al colloquio del 3 giugno 2005 essa ha informato AP 2 e AP 1 di

voler far sentire E__________ e S__________ da uno psicoterapeuta privato, in

effetti, essa avrebbe anche dovuto indicare un preventivo di spesa. Tanto più

sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai

genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 6) e che,

non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare

subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di

assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep.

1994.

pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Nel caso in rassegna gli appellanti non

pretendono di essere privi di mezzi per coprire la metà dei costi loro

addebitati dall'Autorità di vigilanza (fr. 540.– per il referto della

psicoterapeuta e fr. 75.– per la tassa di giustizia). Non avendo subìto alcun

pregiudizio, non possono quindi dolersi al riguardo. D'altro lato non incombe a

questa Camera, in assenza di appello da parte della Commissione tutoria

regionale, riformare la decisione impugnata e porre la totalità delle spese a

carico del figlio. Sulla chiave di riparto la decisione dell'Autorità di vigilanza

sulle tutele rimane pertanto invariata.

10.

Gli

appellanti sollecitano “un equo indennizzo” che li “risarcisca

parzialmente per tutti i danni morali causati ai bimbi e a tutta la famiglia”. La richiesta è improponibile, essendo di competenza del giudice civile

(art. 430 cpv. 1 CC). La si volesse interpretare come tendente all'ottenimento di ripetibili, essa non è destinata a miglior esito, gli appellanti non formulando alcuna cifra (Rep. 1993 pag. 228

consid. b). Onde, una volta ancora, l'irricevibilità dell'appello.

11.

Gli oneri

del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), anche se la decisione dell'Autorità di vigilanza va precisata

nel senso che i costi del procedimento vanno addebitati per metà a __________,

e non direttamente ai genitori. L'Autorità di vigilanza non avendo prelevato

tasse né spese, l'esito della presente decisione non influisce al proposito

sugli oneri di seconda sede.

12.

Per

quel che è dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Ciò

vale in concreto per la ricusa della Commissione

tutoria regionale, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali

(fr. 615.– complessivi), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto nel senso che la metà della

nota d'onorario emessa dalla dott. __________ (fr. 540.–) e la metà della tassa

di giustizia di primo grado (fr. 75.–) sono posti a carico di __________. Per

il resto la decisione impugnata rimane invariata.

2. Le istanze

volte a ottenere “un equo indennizzo” CO 1 in riparazione dei danni morali, come pure scuse scritte e un ultimo intervento “che attesti la

conclusione definitiva di questa odiosa vicenda” sono irricevibili.

3. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido.

4. Intimazione:

–,;

–,;

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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