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Decisione

11.2006.60

appello tardivo

19 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (iscrizione

provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 maggio 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

(patrocinati PA 2 )

AO 9 , e

AO 10 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'8 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza (¿decreto¿) emessa il 9 maggio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario

assessore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto (recte: sentenza) del 2 maggio 2006 il Segretario

assessore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato all'ufficiale dei

registri del Distretto di Locarno, in luogo e vece del Pretore, di iscrivere in

via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore

della ditta AO 1 per l'importo di complessivi fr. 89 783.90 su varie proprietà

per piani della particella n. 1416 RFD di __________, compresa l'unità n. 14 480 intestata

a AO 4 per la somma di fr. 17 530.¿, assegnando alla AO 1 un termine fino al 30 settembre 2006 per

promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;

che in

esito a un'istanza di correzione formulata dall'istante, il Segretario

assessore ha rettificato il 9 maggio 2006 la sentenza, precisando che la

proprietà per piani n. 14 480 a carico della quale doveva essere iscritta provvisoriamente

l'ipoteca legale di fr. 17 530.¿ appartiene in realtà a AP 1;

che

contro tale decisione AP 1 sono insorti con un appello dell'8 giugno 2006 nel

quale lamentano un'inesatta suddivisione del credito ipotecario iscritto sulle

varie proprietà per piani;

che

l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che AP 1 hanno acquistato la proprietà per piani n. 14 480 nel luglio

del 2005 (quando sul fondo gravava ancora l'iscrizione provvisoria decretata senza

contraddittorio dal Segretario assessore nel maggio del 2005), ma non sono

subentrati nella lite e non sono quindi parti in causa, sebbene la sentenza passerà

in giudicato anche nei loro confronti (art. 110

cpv. 1 CPC);

che v'è

da domandarsi pertanto se essi possano appellare senza pretendere di intervenire

accessoriamente a sostegno dei loro autori in diritto (art. 51 cpv. 2 CPC) né,

tanto meno, di voler subentrare in causa a costoro;

che,

Considerandi

comunque sia, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e

imprenditori (art. 837 CC) è trattata con la procedura di camera di consiglio

(art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono

appellabili nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza

al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Segretario assessore, intimata per raccomandata

martedì 9 maggio 2006, è stata ritirata dai destinatari il 15 maggio 2006 (¿www.posta.ch/trackandtrace¿, informazioni inerenti al recapito

98.00.660001.00395114

¿ R Svizzera);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 16

maggio 2006 ed è scaduto il 25 maggio successivo;

che,

introdotto l'8 giugno 2006, l'appello si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi

esame;

che, invero,

nel loro memoriale gli appellanti scusano il ritardo, sostenendo di essere

rimasti assenti quattro settimana da casa;

che, si

volesse anche interpretare tale giustificazione come

un'istanza

di restituzione in intero (art. 137 lett. a CPC), essi non potrebbero essere

reintegrati nel termine di ricorso;

che gli

appellanti non potevano ignorare difatti l'esistenza della lite, l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale essendo avvenuta ¿ inaudita parte ¿ due mesi

prima ch'essi comperassero la proprietà per piani, sicché dovevano aspettarsi

di ricevere prima o poi un atto giudiziario;

che ad

ogni buon conto, per quanto riguarda la suddivisione del credito ipotecario sulle

singole proprietà per piani, gli appellanti dimenticano come la pretesa della

ditta istante si riferisca anche a opere eseguite sulle parti comuni

dell'immobile (istanza, pag. 6);

che a

tale riguardo, in ogni modo, essi potranno ancora far valere le loro contestazioni

nell'ambito della causa volta al­l'iscrizione definitiva dell'ipoteca;

che per

quanto riguarda gli oneri dell'attuale giudizio, essi seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che in

concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo

sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non è

il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato

intimato e non ha causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

;

o;

;

;

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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