11.2006.60
appello tardivo
19 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2006.60
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, ICCA
Titolo:
appello tardivo
APPELLO
TARDIVITÀ
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 370 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.60
Lugano
19 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 maggio 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
(patrocinati PA 2 )
AO 9 , e
AO 10 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza (¿decreto¿) emessa il 9 maggio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto (recte: sentenza) del 2 maggio 2006 il Segretario
assessore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato all'ufficiale dei
registri del Distretto di Locarno, in luogo e vece del Pretore, di iscrivere in
via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore
della ditta AO 1 per l'importo di complessivi fr. 89 783.90 su varie proprietà
per piani della particella n. 1416 RFD di __________, compresa l'unità n. 14 480 intestata
a AO 4 per la somma di fr. 17 530.¿, assegnando alla AO 1 un termine fino al 30 settembre 2006 per
promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;
che in
esito a un'istanza di correzione formulata dall'istante, il Segretario
assessore ha rettificato il 9 maggio 2006 la sentenza, precisando che la
proprietà per piani n. 14 480 a carico della quale doveva essere iscritta provvisoriamente
l'ipoteca legale di fr. 17 530.¿ appartiene in realtà a AP 1;
che
contro tale decisione AP 1 sono insorti con un appello dell'8 giugno 2006 nel
quale lamentano un'inesatta suddivisione del credito ipotecario iscritto sulle
varie proprietà per piani;
che
l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che AP 1 hanno acquistato la proprietà per piani n. 14 480 nel luglio
del 2005 (quando sul fondo gravava ancora l'iscrizione provvisoria decretata senza
contraddittorio dal Segretario assessore nel maggio del 2005), ma non sono
subentrati nella lite e non sono quindi parti in causa, sebbene la sentenza passerà
in giudicato anche nei loro confronti (art. 110
cpv. 1 CPC);
che v'è
da domandarsi pertanto se essi possano appellare senza pretendere di intervenire
accessoriamente a sostegno dei loro autori in diritto (art. 51 cpv. 2 CPC) né,
tanto meno, di voler subentrare in causa a costoro;
che,
Considerandi
comunque sia, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e
imprenditori (art. 837 CC) è trattata con la procedura di camera di consiglio
(art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono
appellabili nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza
al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Segretario assessore, intimata per raccomandata
martedì 9 maggio 2006, è stata ritirata dai destinatari il 15 maggio 2006 (¿www.posta.ch/trackandtrace¿, informazioni inerenti al recapito
98.00.660001.00395114
¿ R Svizzera);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 16
maggio 2006 ed è scaduto il 25 maggio successivo;
che,
introdotto l'8 giugno 2006, l'appello si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi
esame;
che, invero,
nel loro memoriale gli appellanti scusano il ritardo, sostenendo di essere
rimasti assenti quattro settimana da casa;
che, si
volesse anche interpretare tale giustificazione come
un'istanza
di restituzione in intero (art. 137 lett. a CPC), essi non potrebbero essere
reintegrati nel termine di ricorso;
che gli
appellanti non potevano ignorare difatti l'esistenza della lite, l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale essendo avvenuta ¿ inaudita parte ¿ due mesi
prima ch'essi comperassero la proprietà per piani, sicché dovevano aspettarsi
di ricevere prima o poi un atto giudiziario;
che ad
ogni buon conto, per quanto riguarda la suddivisione del credito ipotecario sulle
singole proprietà per piani, gli appellanti dimenticano come la pretesa della
ditta istante si riferisca anche a opere eseguite sulle parti comuni
dell'immobile (istanza, pag. 6);
che a
tale riguardo, in ogni modo, essi potranno ancora far valere le loro contestazioni
nell'ambito della causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca;
che per
quanto riguarda gli oneri dell'attuale giudizio, essi seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo
sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è
il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
;
o;
;
;
;
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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