11.2006.62
Responsabilità del capo di famiglia
25 gennaio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2006.62
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, ICCA
Titolo:
Responsabilità del capo di famiglia
POTESTÀ DOMESTICA
art. 333 CC
Incarto n.
11.2006.62
Lugano
25 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.179
(responsabilità del capo di famiglia) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 20 ottobre 2004 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinati
dall' PA 2);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29
maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 svolge a titolo accessorio l'attività di apicoltore sulla
particella n. 422 RFD di __________ (1404 m², di cui 1346
di bosco), situata in località __________, che
appartiene a terzi. Il 18 marzo 2003 tutte le
strutture dell'attività apiaria, tra le quali 39 arnie popolate, sono andate
distrutte in un incendio, il cui autore è risultato essere __________ (nato il
29 dicembre 1993). Dall'inchiesta di polizia è emerso che il pomeriggio di quel
giorno il ragazzo aveva raggiunto con un amico il bosco sovrastante il paese e
con un accendino, sottratto il giorno precedente dalla borsetta della madre, aveva
dato fuoco a una corda da lui introdotta nella cavità di un albero rinsecchito.
Il tronco si era incendiato e le fiamme, anche a causa della siccità di quel
periodo, si erano estese al bosco in cui si trovava l'apiario di AP 1. Con decreto
del 30 settembre 2003 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato __________ autore
colpevole di incendio colposo, infliggendogli un ammonimento.
B. Rivelatesi
infruttuose le trattative avviate con l'assicurazione contro la responsabilità
civile di AO 2 e AO 1 genitori del minorenne, il 20 ottobre 2004 AP 1 ha
convenuto questi ultimi davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che fossero solidalmente
condannati a risarcirgli fr. 57
000.– con interessi per i danni subìti, più fr. 1508.–
per le spese legali preprocessuali sostenute. Nella lora risposta del
30 novembre 2004 AO 1 e AO 2 hanno proposto
di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a presentare conclusioni scritte nella quali
hanno ribadito le loro domande. Statuendo con sentenza
del 29 maggio 2006, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 2000.– con le spese a carico dell'attore, tenuto a
rifondere ai convenuti fr. 4500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14
giugno 2006 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato
riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 7 luglio 2006 AO 1 e AO 2
concludono per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie alcuna
responsabilità dei convenuti né la prevedibilità dell'atto dannoso. Egli ha
rilevato che i genitori avevano giustamente proibito al figlio l'uso di accendini
o fiammiferi e che, vista l'età del minorenne, nemmeno dovevano istruire quest'ultimo
circa l'uso di tali strumenti. Per di più, i convenuti avevano collocato zolfanelli
e accendisigari in un luogo non accessibile al figlio. È vero – ha soggiunto il
primo giudice – che nella borsetta della madre il minorenne ha trovato un
accendino destinato a riscaldare la serratura dell'automobile in caso di gelo e
che con tale accendino egli ha poi provocato l'incendio. Ma la dimenticanza
della genitrice, che aveva chiesto al figlio prenderle certe medicine dalla
borsetta senza ricordarsi di avervi lasciato l'accendino, non bastava per raffigurare
negligenza. Non sussistevano dunque gli estremi per scorgere un difetto di sorveglianza da parte dei genitori.
Anzi, per il resto quel 18 marzo
2003 il ragazzo risultava essere stato sufficientemente seguito.
2. Secondo
l'art. 333 cpv. 1 CC il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da
un membro minorenne o interdetto, infermo o debole di mente, in quanto non
possa dimostrare avere egli adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e
quale era richiesta dalle circostanze. I presupposti per l'applicazione della
norma sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2 e 3).
Basti ricordare che la responsabilità del capo di famiglia
è di tipo causale attenuato, ovvero suscettibile di prova liberatoria. Diversamente
dalla responsabilità del padrone
d'azienda (art. 55 CO) e da quella del detentore di animali (art. 58
CO), che ammettono una prova liberatoria solo a condizioni restrittive, la
responsabilità del capo di famiglia consente – segnatamente
per quel che riguarda figli minorenni – una prova liberatoria a condizioni non
troppo rigorose. Si pretende unicamente che nella vigilanza del minorenne il
capo di famiglia abbia adoperato “la diligenza ordinaria (…) richiesta dalle circostanze” (DTF 133 III 557 consid. 4 con riferimenti).
3. L'appellante
critica anzitutto il comportamento contraddittorio dei convenuti, i quali in un
primo tempo sembravano ammettere la loro responsabilità, alla stessa stregua
della loro compagnia d'assicurazione. Egli sottolinea che costoro hanno pagato parte
delle spese per lo spegnimento dell'incendio e che ancora nella risposta di
causa riconoscevano una loro responsabilità, per lo meno nella misura del 30%,
salvo proporre ora di respingere
l'azione.
Dagli
atti si evince che in sede di trattative la Mobiliare Svizzera, assicurazione
contro la responsabilità civile dei convenuti, aveva proposto all'attore una
tacitazione di fr. 28 500.– (doc. O). La disponibilità di un soggetto a raggiungere una
transazione non pregiudica tuttavia – per principio – i relativi mezzi di
azione o difesa in caso di azione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale
4C.457/1993 del 6 giugno 1994, consid. 3; Merz
in: Berner Kommentar, edizione 1966, n. 454 ad art. 2 CC), tanto più che nella
fattispecie la compagnia assicuratrice aveva chiaramente specificato come, in
caso di rifiuto, l'offerta “era
da ritenersi nulla e come mai avvenuta” (doc. M). Non si può dire quindi che con il loro comportamento i
convenuti abbiano destato un'aspettativa degna
di protezione, inducendo l'attore a compiere atti pregiudizievoli (DTF 133 I
154 consid. 3.3 con riferimenti). Contrariamente a
quanto l'appellante sostiene, poi, nel memoriale di risposta essi hanno
proposto di respingere la petizione in quanto fondata sull'art. 333 CC (pag. 4
a metà). Hanno riconosciuto una certa responsabilità per atto illecito da parte
del figlio (sino al 30% del danno), ma poiché quest'ultimo non era stato
convenuto in giudizio non hanno approfondito la questione (pag. 5 in alto). Quanto
al pagamento di parte dei costi di spegnimento del rogo (doc. 6), essi hanno agito in
rappresentanza del figlio, ritenuto responsabile appunto per il 30% del danno,
e non a titolo personale (tant'è che nel doc. 5 evocano l'art. 43 CO, non
l'art. 333 CC).
4. L'appellante
ribadisce che i convenuti non hanno recato alcuna prova liberatoria della loro
responsabilità. Rileva che costoro, al corrente del particolare interesse manifestato
dal figlio durante il precedente carnevale per l'uso di petardi e mortaretti,
non hanno mai istruito il ragazzo sull'impiego di un accendino, limitandosi a
proibirne l'uso. Soggiunge che la madre sapeva di tenere un accendino nella
borsetta e non poteva ignorare che, chiedendo a N__________ di prenderle un farmaco
ivi riposto, il ragazzo potesse impadronirsene. Avrebbe dovuto controllare subito,
dunque, il contenuto della borsetta. Non avendolo fatto, essa ha agito con imperdonabile
leggerezza.
a) Il
dovere di sorveglianza del capo di famiglia non si
esaurisce nella vigilanza effettiva del minorenne, ma anche nell'adozione di tutte
le misure appropriate per impedire che quest'ultimo cagioni un danno
prevedibile. Trattandosi di oggetti pericolosi, il capo di famiglia deve ammonire
il minorenne circa la loro pericolosità e istruirlo adeguatamente sulle
modalità
d'uso, eventualmente vietarne l'impiego (DTF 133 III 558
consid. 4 con riferimenti). Se non assolve adeguatamente tali doveri, egli incorre
nella propria responsabilità (Werro,
La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 110 n. 426).
b) In
concreto N__________, che al momento dei fatti aveva nove anni, denotava in
quel periodo notevole interesse per accendini e fiammiferi poiché alcuni suoi
coetanei ne avevano fatto uso per incendiare petardi durante il carnevale (interrogatorio formale di AO 2, del 29
settembre 2005). Il capo di famiglia doveva pertanto stare all'erta. È quanto i
convenuti risultano avere fatto, proibendo al figlio l'uso di accendisigari e
zolfanelli con l'argomento che si trattava di oggetti pericolosi e che durava
un periodo di siccità (interrogatorio formale di AO 2, del 29 settembre 2005, e di AO 1, del 28 novembre
2005). Tale comportamento era senz'altro consono alla
diligenza che si imponeva nelle concrete circostanze (v. anche BJM 1973 pag.
291; SJ 97/1975 pag. 103). Avessero istruito il ragazzo sull'impiego accorto di accendini e
fiammiferi, i genitori avrebbero corso il rischio che il figlio si sentisse autorizzato
a usarne. Per evitare sorprese, infine, essi hanno tenuto fuori della portata
del figlio i fiammiferi destinati ad accendere il caminetto (interrogatorio
formale di AO 1, del 28 novembre 2005).
c) Diverso
sarebbe stato il caso in cui il figlio fosse un giovane indisciplinato, sconsiderato,
temerario o pervaso da spirito distruttore (Rep. 1984 pag. 137). In concreto
però Ni__________ è stato definito un ragazzo con una condotta nella norma
(deposizione di __________, del 29 settembre 2005: verbali, pag. 3), un figlio
normale con la giusta vivacità (deposizione di __________, del 29 settembre
2005: verbali, pag. 4). Né il minorenne aveva manifestato nel passato – per
avventura – preoccupanti tendenze o aveva lasciato trasparire segni premonitori
(deposizioni di __________ e __________, del 17 giugno 2005: verbali, pag. 3
seg.). Nulla induceva perciò ad attuare una vigilanza speciale, tanto meno ove
si consideri che la famiglia già lo sorvegliava e controllava “forse quasi in misura eccessiva” (deposizione di __________, del 17 giugno
2005: verbali, pag. 4). Non si può dire perciò che il capo di famiglia dovesse avvertire il pericolo e prevedere l'evento dannoso (v. DTF
100 II 304 consid. 3c).
d) L'appellante
sostiene – come detto – che, dopo avere chiesto al figlio di prelevare talune
medicine dalla borsetta, la madre avrebbe dovuto controllare subito se
l'accendino fosse ancora al suo posto. Per evitare l'accaduto egli ribadisce
che sarebbe bastato un semplice controllo, il quale “si imponeva proprio per il crescente interesse manifestato in quel
periodo per fiammiferi e accendini da N__________”. Il Pretore ha spiegato tuttavia perché ad AO 1 non potesse ascriversi
una negligenza ”di qualche
conto”: perché essa non poteva prevedere di dover invitare
il figlio un giorno a prelevare oggetti dalla sua borsetta con la conseguenza
che in quel frangente il ragazzo trovasse l'accendino, perché la madre non fuma
e conservava l'accendino nella borsetta solo per l'eventualità in cui avesse
dovuto sgelare una serratura dell'automobile e perché l'accendino non era stato
riposto in un luogo abituale di cui il ragazzo era a conoscenza (sentenza impugnata, consid. 5.2). Il Pretore ha ravvisato una
sufficiente prova liberatoria, in altri termini, nel concorso di sfortunate
circostanze, con le quali l'appellante non si confronta. Egli ripete che AO 1
ha commesso una dimenticanza inammissibile e afferma che le considerazioni del
primo giudice “lasciano allibiti”, ma non spiega perché.
Che
AO 1 non fumi, che l'accendino si trovasse nella borsetta solo per sgelare la
serratura dell'automobile in caso di necessità, che a marzo inoltrato il gelo
si verifichi ormai raramente, che quindi l'accendino nella borsetta non fosse più
di immediata memoria per la convenuta, che costei non prevedesse di dover chiedere
al figlio di prelevare farmaci (per il figlio minore) dalla borsetta, che N__________
ignorasse l'esistenza dell'accendino tra gli effetti personali della madre sono
tutti accertamenti non contestati dall'appellante. Così come l'appellante non
contesta che i genitori avessero esplicitamente vietato al figlio qualsiasi uso
di accendisigari o zolfanelli, né pretende che N__________ fosse un ragazzo disubbidiente
o con indole da sorveglianza speciale. Perché dunque in simili condizioni non
fosse data una sufficiente prova liberatoria della responsabilità che sui
convenuti gravava giusta l'art. 333 CC l'attore non illustra. Non motivato in
conformità alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, al proposito l'appello
si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
5. Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alle controparti, che hanno
presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità
per ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, del 19 dicembre 2007).
6. Circa
Fatti
i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 58 508.–) eccede abbondantemente
la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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